In breve
- Rifiuto di atti urgenti (giustizia, sicurezza, ordine pubblico, sanità): da 6 mesi a 2 anni.
- Omissione: se dopo una richiesta scritta non c'è né l'atto né una risposta in 30 giorni.
- La diffida scritta fa partire i 30 giorni.
- Basta una risposta motivata sul ritardo per escludere il reato.
- Per ottenere l'atto serve anche il ricorso contro il silenzio.
I due reati
«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.»
| Reato | Presupposti | Pena |
|---|---|---|
| Rifiuto (c. 1) | Atto urgente per giustizia, sicurezza, ordine pubblico, igiene e sanità, rifiutato indebitamente | Da 6 mesi a 2 anni |
| Omissione (c. 2) | Richiesta scritta di chi ha interesse; 30 giorni dalla ricezione senza atto né risposta | Fino a 1 anno o multa |
La diffida e gli altri rimedi
La richiesta va fatta per iscritto, all'ufficio competente, con un mezzo che provi la ricezione, come la PEC o la raccomandata: deve indicare chi la presenta e il suo interesse, l'atto richiesto e la norma che lo impone, e invitare a provvedere o a spiegare il ritardo. Il reato di omissione non scatta se l'ufficio risponde esponendo le ragioni del ritardo, anche senza adottare l'atto. Il procedimento penale non costringe però l'amministrazione a decidere: per ottenere il provvedimento serve il ricorso contro il silenzio, e per i danni la domanda di risarcimento da ritardo. Per conoscere lo stato della pratica si veda la pagina sull'accesso agli atti; sulla presentazione dell'esposto la pagina sulla denuncia.
- Presentare l'istanza iniziale e conservarne la prova.
- Inviare la diffida scritta con PEC o raccomandata.
- Attendere trenta giorni dalla ricezione.
- Presentare denuncia se non arriva né l'atto né una risposta.
- Ricorrere al TAR contro il silenzio per ottenere il provvedimento.
Domande frequenti
Il Comune non risponde alla mia richiesta da mesi: è reato?
Come si scrive una diffida efficace?
Che cosa cambia se l'atto era urgente?
La denuncia penale sostituisce il ricorso al TAR?
Fonti normative
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
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