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ReatoDiritto penale · Reati contro la pubblica amministrazione

Rifiuto e omissione di atti d'ufficio

Quando un ufficio pubblico non risponde, il cittadino ha uno strumento in più rispetto al ricorso al TAR: la richiesta scritta che, se resta senza atto e senza risposta per trenta giorni, fa scattare il reato di omissione di atti d'ufficio. Più grave è il rifiuto di un atto urgente per ragioni di giustizia, sicurezza, ordine pubblico o sanità. Questa pagina spiega i due reati, come si scrive una diffida efficace, che cosa succede dopo e come si combina con gli altri rimedi contro il silenzio della pubblica amministrazione.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 2 min

In breve

  • Rifiuto di atti urgenti (giustizia, sicurezza, ordine pubblico, sanità): da 6 mesi a 2 anni.
  • Omissione: se dopo una richiesta scritta non c'è né l'atto né una risposta in 30 giorni.
  • La diffida scritta fa partire i 30 giorni.
  • Basta una risposta motivata sul ritardo per escludere il reato.
  • Per ottenere l'atto serve anche il ricorso contro il silenzio.

I due reati

Art. 328 c.p.

«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.»

ReatoPresuppostiPena
Rifiuto (c. 1)Atto urgente per giustizia, sicurezza, ordine pubblico, igiene e sanità, rifiutato indebitamenteDa 6 mesi a 2 anni
Omissione (c. 2)Richiesta scritta di chi ha interesse; 30 giorni dalla ricezione senza atto né rispostaFino a 1 anno o multa

La diffida e gli altri rimedi

La richiesta va fatta per iscritto, all'ufficio competente, con un mezzo che provi la ricezione, come la PEC o la raccomandata: deve indicare chi la presenta e il suo interesse, l'atto richiesto e la norma che lo impone, e invitare a provvedere o a spiegare il ritardo. Il reato di omissione non scatta se l'ufficio risponde esponendo le ragioni del ritardo, anche senza adottare l'atto. Il procedimento penale non costringe però l'amministrazione a decidere: per ottenere il provvedimento serve il ricorso contro il silenzio, e per i danni la domanda di risarcimento da ritardo. Per conoscere lo stato della pratica si veda la pagina sull'accesso agli atti; sulla presentazione dell'esposto la pagina sulla denuncia.

  1. Presentare l'istanza iniziale e conservarne la prova.
  2. Inviare la diffida scritta con PEC o raccomandata.
  3. Attendere trenta giorni dalla ricezione.
  4. Presentare denuncia se non arriva né l'atto né una risposta.
  5. Ricorrere al TAR contro il silenzio per ottenere il provvedimento.

Domande frequenti

Il Comune non risponde alla mia richiesta da mesi: è reato?
Può esserlo se la richiesta è scritta: il pubblico ufficiale che entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di chi vi ha interesse non compie l'atto e non risponde esponendo le ragioni del ritardo è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa (art. 328, c. 2, c.p.). Basta anche una risposta che spieghi il ritardo per escludere il reato.
Come si scrive una diffida efficace?
Per iscritto, indirizzata all'ufficio competente con un mezzo che provi la ricezione, come la PEC o la raccomandata, indicando chi scrive, l'interesse personale, l'atto richiesto e la norma che lo impone, e l'invito a provvedere o a esporre le ragioni del ritardo entro trenta giorni. Dalla ricezione decorre il termine dell'art. 328, c. 2, c.p.
Che cosa cambia se l'atto era urgente?
Il reato è più grave: il rifiuto indebito di un atto che per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene e sanità deve essere compiuto senza ritardo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, senza bisogno di una previa richiesta scritta (art. 328, c. 1, c.p.).
La denuncia penale sostituisce il ricorso al TAR?
No: il processo penale punisce il funzionario, ma non obbliga l'amministrazione a decidere. Per ottenere il provvedimento si propone il ricorso contro il silenzio al TAR, e per il pregiudizio subito si può chiedere il risarcimento del danno da ritardo; la diffida scritta serve anche a questi rimedi.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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