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GuidaDiritto amministrativo · Responsabilità della PA

Difensore civico, URP e reclami: gli strumenti senza avvocato

Non ogni problema con un ufficio pubblico o con un fornitore di servizi richiede subito un avvocato o un ricorso. Esistono strumenti gratuiti: l'Ufficio relazioni con il pubblico per informazioni e segnalazioni, il difensore civico che può riesaminare un diniego di accesso agli atti o segnalare disfunzioni dell'amministrazione, i reclami e le conciliazioni per luce, gas, acqua e telefono, che in alcuni casi sono obbligatori prima di andare dal giudice. Questa pagina spiega che cosa si può ottenere con ciascuno e i termini da non perdere.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • URP: informazioni su atti e pratiche, segnalazioni, assistenza alla partecipazione.
  • Difensore civico: riesame gratuito del diniego di accesso agli atti di comuni, province e regioni.
  • Commissione per l'accesso: per gli atti delle amministrazioni statali.
  • Luce, gas, acqua: reclamo scritto e poi conciliazione ARERA, obbligatoria prima del giudice.
  • Telefono e internet: conciliazione presso il Corecom.

L'URP e il difensore civico

Ogni amministrazione ha un Ufficio relazioni con il pubblico, che informa sugli atti e sullo stato dei procedimenti, assiste i cittadini nell'esercizio dei diritti di partecipazione e raccoglie proposte per migliorare il rapporto con l'utenza (art. 11 D.Lgs. 165/2001). Il difensore civico è un organo di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione, che segnala abusi, disfunzioni e ritardi (art. 11 TUEL). Dal 2010 il difensore civico comunale è stato soppresso: le sue funzioni possono essere affidate con una convenzione al difensore civico della provincia, detto allora territoriale (art. 2, c. 186, lett. a, L. 191/2009), mentre le regioni hanno propri difensori civici previsti dalle leggi regionali. Nessuno di questi strumenti sospende i termini per fare ricorso (si veda la pagina sull'autotutela).

Il riesame del diniego di accesso agli atti

Art. 25, c. 4, L. 241/1990

«Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso [...], il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale [...], ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione.»

Atto negatoA chi chiedere il riesameEsito
Comuni, province, regioniDifensore civico competente, o quello dell'ambito superiore se mancaPronuncia in 30 giorni
Amministrazioni stataliCommissione per l'accesso e amministrazione che ha negatoPronuncia in 30 giorni
Se il diniego è ritenuto illegittimoL'amministrazione può solo confermarlo motivatamente entro 30 giorniAltrimenti l'accesso è consentito

Il riesame è gratuito e non richiede un avvocato; se non ha successo, resta il ricorso al TAR (si veda la pagina sull'accesso agli atti).

Reclami e conciliazioni per i servizi

Nei settori regolati dall'ARERA, energia elettrica, gas, servizio idrico e teleriscaldamento, prima di andare dal giudice bisogna tentare la conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità: il tentativo è condizione di procedibilità, mentre per i rifiuti urbani è facoltativo. Si può chiedere dopo aver presentato un reclamo scritto all'operatore e aver ricevuto una risposta insoddisfacente, oppure dopo quaranta giorni senza risposta (cinquanta per l'acqua, sessanta per i rifiuti); gli operatori sono obbligati a partecipare e il servizio è gratuito. Per telefonia, internet e pay TV la conciliazione si svolge presso i Corecom (si veda la pagina su telefonia e Corecom). Contro i ritardi della pubblica amministrazione restano invece gli strumenti del silenzio-inadempimento e del danno da ritardo.

  1. Chiedere informazioni all'URP: responsabile e stato della pratica.
  2. Mettere il reclamo per iscritto, conservando la ricevuta.
  3. Per l'accesso negato: riesame del difensore civico o della Commissione entro 30 giorni.
  4. Per le utenze: attendere la risposta o i 40 giorni e chiedere la conciliazione.
  5. Tenere d'occhio i termini per il ricorso, che i reclami non sospendono.

Domande frequenti

Il Comune mi ha negato l'accesso agli atti: devo per forza fare ricorso al TAR?
No. Entro lo stesso termine previsto per il ricorso al TAR si può chiedere al difensore civico competente di riesaminare il diniego, espresso o tacito, per gli atti di comuni, province e regioni; per gli atti statali ci si rivolge alla Commissione per l'accesso. Il riesame si conclude in trenta giorni: se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego e l'amministrazione non lo conferma con un provvedimento motivato entro trenta giorni, l'accesso è consentito (art. 25, c. 4, L. 241/1990).
Esiste ancora il difensore civico comunale?
No, dal 2010 la legge ha soppresso il difensore civico comunale per contenere la spesa; i comuni possono attribuire le sue funzioni, con una convenzione, al difensore civico della provincia, che diventa difensore civico territoriale (art. 2, c. 186, lett. a, L. 191/2009). Se nel territorio manca un difensore civico, per il riesame dell'accesso è competente quello dell'ambito territoriale immediatamente superiore (art. 25, c. 4, L. 241/1990).
Per una bolletta di luce o gas contestata posso andare subito dal giudice?
No: nei settori regolati da ARERA, cioè energia elettrica, gas, servizio idrico e teleriscaldamento, il tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione è obbligatorio prima di agire in giudizio, mentre per i rifiuti è facoltativo. Prima occorre presentare un reclamo scritto all'operatore e attendere una risposta insoddisfacente o il decorso di quaranta giorni (cinquanta per l'acqua, sessanta per i rifiuti). Il servizio è gratuito e si svolge soprattutto online.
A che cosa serve l'URP?
L'Ufficio relazioni con il pubblico, presente in ogni amministrazione, informa sugli atti e sullo stato dei procedimenti, assiste nell'esercizio dei diritti di partecipazione della L. 241/1990 e raccoglie segnalazioni per migliorare il servizio (art. 11 D.Lgs. 165/2001). È utile per sapere chi è il responsabile di una pratica o a che punto è una domanda, ma non sospende né interrompe i termini per fare ricorso.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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