In breve
- URP: informazioni su atti e pratiche, segnalazioni, assistenza alla partecipazione.
- Difensore civico: riesame gratuito del diniego di accesso agli atti di comuni, province e regioni.
- Commissione per l'accesso: per gli atti delle amministrazioni statali.
- Luce, gas, acqua: reclamo scritto e poi conciliazione ARERA, obbligatoria prima del giudice.
- Telefono e internet: conciliazione presso il Corecom.
L'URP e il difensore civico
Ogni amministrazione ha un Ufficio relazioni con il pubblico, che informa sugli atti e sullo stato dei procedimenti, assiste i cittadini nell'esercizio dei diritti di partecipazione e raccoglie proposte per migliorare il rapporto con l'utenza (art. 11 D.Lgs. 165/2001). Il difensore civico è un organo di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione, che segnala abusi, disfunzioni e ritardi (art. 11 TUEL). Dal 2010 il difensore civico comunale è stato soppresso: le sue funzioni possono essere affidate con una convenzione al difensore civico della provincia, detto allora territoriale (art. 2, c. 186, lett. a, L. 191/2009), mentre le regioni hanno propri difensori civici previsti dalle leggi regionali. Nessuno di questi strumenti sospende i termini per fare ricorso (si veda la pagina sull'autotutela).
Il riesame del diniego di accesso agli atti
«Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso [...], il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale [...], ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione.»
| Atto negato | A chi chiedere il riesame | Esito |
|---|---|---|
| Comuni, province, regioni | Difensore civico competente, o quello dell'ambito superiore se manca | Pronuncia in 30 giorni |
| Amministrazioni statali | Commissione per l'accesso e amministrazione che ha negato | Pronuncia in 30 giorni |
| Se il diniego è ritenuto illegittimo | L'amministrazione può solo confermarlo motivatamente entro 30 giorni | Altrimenti l'accesso è consentito |
Il riesame è gratuito e non richiede un avvocato; se non ha successo, resta il ricorso al TAR (si veda la pagina sull'accesso agli atti).
Reclami e conciliazioni per i servizi
Nei settori regolati dall'ARERA, energia elettrica, gas, servizio idrico e teleriscaldamento, prima di andare dal giudice bisogna tentare la conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità: il tentativo è condizione di procedibilità, mentre per i rifiuti urbani è facoltativo. Si può chiedere dopo aver presentato un reclamo scritto all'operatore e aver ricevuto una risposta insoddisfacente, oppure dopo quaranta giorni senza risposta (cinquanta per l'acqua, sessanta per i rifiuti); gli operatori sono obbligati a partecipare e il servizio è gratuito. Per telefonia, internet e pay TV la conciliazione si svolge presso i Corecom (si veda la pagina su telefonia e Corecom). Contro i ritardi della pubblica amministrazione restano invece gli strumenti del silenzio-inadempimento e del danno da ritardo.
- Chiedere informazioni all'URP: responsabile e stato della pratica.
- Mettere il reclamo per iscritto, conservando la ricevuta.
- Per l'accesso negato: riesame del difensore civico o della Commissione entro 30 giorni.
- Per le utenze: attendere la risposta o i 40 giorni e chiedere la conciliazione.
- Tenere d'occhio i termini per il ricorso, che i reclami non sospendono.
Domande frequenti
Il Comune mi ha negato l'accesso agli atti: devo per forza fare ricorso al TAR?
Esiste ancora il difensore civico comunale?
Per una bolletta di luce o gas contestata posso andare subito dal giudice?
A che cosa serve l'URP?
Fonti normative
- Art. 25 L. 241/1990 — Riesame del diniego di accesso (c. 4)
- Art. 11 D.Lgs. 165/2001 — Uffici per le relazioni con il pubblico
- Art. 11 D.Lgs. 267/2000 — Difensore civico
- Art. 2, c. 186, L. 191/2009 — Soppressione del difensore civico comunale
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- TAR e Consiglio di StatoL'accesso agli atti amministrativi e l'accesso civicoAccesso documentale (interesse, motivazione, 30 giorni, limiti, controinteressati, ricorso al TAR o al difensore civico), accesso civico semplice e generalizzato (senza motivazione, riesame, ricorso), costi.
- TAR e Consiglio di StatoIl procedimento amministrativo (L. 241/1990): avvio, partecipazione, terminiAvvio, responsabile, partecipazione, preavviso di rigetto, termini di 30-90-180 giorni, motivazione, SCIA e silenzio-assenso.
- TAR e Consiglio di StatoIl silenzio della pubblica amministrazione: il ricorso contro l'inerziaTermini del procedimento, silenzio-inadempimento, diffida facoltativa, ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. entro un anno, commissario ad acta, silenzio-assenso e rigetto, indennizzo e risarcimento.
- TAR e Consiglio di StatoIl ricorso al TAR: termini, procedura, costiSessanta giorni dalla conoscenza, notifica e deposito, i tre vizi, sospensiva collegiale e monocratica, contributo unificato, motivi aggiunti, udienza, appello.
- TAR e Consiglio di StatoIl ricorso straordinario (già al Presidente della Repubblica)Il ricorso straordinario (DPR 1199/1971): atti definitivi, 120 giorni, alternativo al TAR, dal 2026 decreto del Presidente del Consiglio di Stato, trasposizione.
- Responsabilità della PAIl danno da ritardo e l'indennizzo forfettarioRisarcimento per i termini violati (art. 2-bis L. 241/1990): prova di danno e colpa, Ad. plen. 12/2024; indennizzo di 30 euro al giorno fino a 2.000 solo per le imprese.
- Banche, consumatori e assicurazioniContratti di telefonia e internet: disdetta, penali, conciliazione CorecomRecesso senza penali (L. 40/2007), vincolo massimo 24 mesi, fatturazione mensile, reclamo, conciliazione obbligatoria su ConciliaWeb, indennizzi AGCOM, definizione GU14.
- TAR e Consiglio di StatoAnnullamento d'ufficio e revoca: chiedere alla PA di correggersiArt. 21-nonies: annullamento in un termine ragionevole e comunque 6 mesi per autorizzazioni e vantaggi (L. 182/2025); revoca con indennizzo; l'istanza di autotutela.