In breve
- Annullamento d'ufficio (art. 21-nonies): atto illegittimo, interesse pubblico concreto, ponderazione degli affidamenti, termine ragionevole e comunque non oltre 6 mesi per autorizzazioni e vantaggi economici (L. 182/2025, dal 18 dicembre 2025); senza limite se l'atto è frutto di falsità accertate con sentenza penale.
- Revoca (art. 21-quinquies): atti a efficacia durevole, per sopravvenienze di interesse pubblico o di fatto; non per ripensamento sulle autorizzazioni; indennizzo obbligatorio.
- Convalida del provvedimento annullabile e nullità senza limiti (21-septies).
- L'istanza di autotutela del privato non ha termini ma non sospende il ricorso e non obbliga a rispondere.
- Fisco: autotutela obbligatoria per errori manifesti entro un anno, facoltativa negli altri casi; rifiuto impugnabile.
L'annullamento d'ufficio
«1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a sei mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. [...] 2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di sei mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»
L'annullamento d'ufficio è il potere di rimuovere un proprio atto illegittimo con effetto retroattivo. La norma, riscritta nel 2015 e ritoccata nel 2020 e nel 2025, pone quattro condizioni. Il vizio: violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza (art. 21-octies c. 1), ma non i vizi formali o procedimentali che non avrebbero cambiato il contenuto dell'atto vincolato (c. 2), che non rendono annullabile nemmeno d'ufficio. L'interesse pubblico: deve essere concreto e attuale, e la giurisprudenza (Ad. plen. 8/2017) esclude che basti il ripristino della legalità violata, salvo per gli atti che comportano un esborso di denaro pubblico o per le violazioni più gravi; l'amministrazione deve spiegare perché oggi l'atto illegittimo danneggia la collettività. La ponderazione: gli interessi dei destinatari e dei controinteressati vanno considerati, e l'affidamento del privato pesa di più quanto più tempo è passato e quanto più ha investito sulla base dell'atto; per gli atti favorevoli di vecchia data la motivazione deve essere particolarmente rigorosa. Il tempo: «un termine ragionevole», che la giurisprudenza commisura al caso e che è spesso inferiore al massimo, e comunque, per i provvedimenti di autorizzazione (permessi, licenze, concessioni, abilitazioni) e di attribuzione di vantaggi economici (contributi, sovvenzioni, benefici), un tetto assoluto che era di diciotto mesi dal 2015, di dodici dal 2020 (DL 76/2020) e di sei mesi dal 18 dicembre 2025 (art. 1 L. 182/2025); il tetto vale anche per gli atti formatisi per silenzio-assenso e, per rinvio, per i poteri tardivi sulla SCIA (art. 19 c. 4). Il tetto non opera quando l'atto è stato ottenuto con false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni sostitutive false «per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato» (c. 2-bis): senza sentenza definitiva, la sola falsità non riapre i termini, secondo la lettura prevalente, anche se una parte della giurisprudenza ammette l'annullamento tardivo quando la falsità è oggettivamente accertata. Restano ferme le responsabilità dei funzionari, sia per l'adozione dell'atto illegittimo sia per il mancato annullamento.
La revoca
«Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.»
La revoca non presuppone un vizio: l'atto era legittimo, ma non è più opportuno. Riguarda solo i provvedimenti «ad efficacia durevole» (concessioni, autorizzazioni continuative, piani, contributi pluriennali) e opera per il futuro: gli effetti già prodotti restano. I presupposti sono tre: sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento imprevedibile della situazione di fatto, nuova valutazione dell'interesse pubblico originario; quest'ultimo, il «ripensamento», è escluso dal 2015 per le autorizzazioni e i vantaggi economici, che quindi possono essere revocati solo per fatti nuovi. La revoca legittima obbliga all'indennizzo dei pregiudizi subiti dagli interessati; se incide su rapporti negoziali (per esempio una concessione su cui il privato ha contratto con terzi), l'indennizzo è limitato al danno emergente e ridotto in ragione della conoscenza o conoscibilità del contrasto dell'atto con l'interesse pubblico e del concorso del privato nell'errore (c. 1-bis); le controversie sull'indennizzo sono di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 133 c. 1 lett. a n. 5 c.p.a.). La revoca illegittima (senza presupposti, senza motivazione, senza indennizzo quando dovuto) si impugna al TAR entro sessanta giorni con la domanda di risarcimento. Va distinta dalla decadenza, che sanziona l'inadempimento del privato alle condizioni dell'atto, dal recesso dai contratti, dal ritiro degli atti non ancora efficaci e dalla sospensione temporanea dell'art. 21-quater, ammessa per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, con termine indicato nell'atto.
| Strumento | Presupposto | Effetto | Limite temporale | Indennizzo |
|---|---|---|---|---|
| Annullamento d'ufficio (21-nonies) | Illegittimità + interesse pubblico concreto + ponderazione degli affidamenti | Retroattivo | Termine ragionevole; max 6 mesi per autorizzazioni e vantaggi economici; nessuno per falsità accertate con sentenza penale | No (eventuale risarcimento se l'annullamento è illegittimo) |
| Revoca (21-quinquies) | Sopravvenienze di interesse pubblico o di fatto; nuova valutazione solo fuori da autorizzazioni e vantaggi | Per il futuro | Nessun termine, ma ragionevolezza e motivazione | Sì, obbligatorio; danno emergente nei rapporti negoziali |
| Convalida (21-nonies c. 2) | Atto annullabile sanabile; interesse pubblico; termine ragionevole | Conserva l'atto eliminando il vizio | Ragionevole | — |
| Nullità (21-septies) | Mancanza di elementi essenziali, difetto assoluto di attribuzione, violazione del giudicato, casi di legge | Atto improduttivo di effetti | Nessuno; azione di nullità entro 180 giorni, rilevabile d'ufficio | — |
| Sospensione (21-quater) | Gravi ragioni | Temporaneo | Tempo strettamente necessario, indicato nell'atto | — |
| Decadenza | Inadempimento delle condizioni o degli obblighi del privato | Per il futuro | Secondo la norma di settore | No |
L'istanza di autotutela del privato
Chiunque abbia interesse può chiedere all'amministrazione di annullare o revocare un atto, anche altrui, con una semplice istanza motivata: non ci sono termini né forme. È utile in tre situazioni: quando l'errore è evidente e l'amministrazione ha convenienza a correggerlo prima di un ricorso (errore di persona, documento non visto, norma applicata male); quando i termini del ricorso sono scaduti e l'autotutela è l'unica via; quando l'atto è di un terzo (la SCIA del vicino, il permesso al concorrente) e si vuole che l'amministrazione eserciti i suoi poteri di controllo. I limiti sono altrettanto chiari. L'istanza non sospende né riapre i termini per impugnare: chi la presenta contro un diniego e attende la risposta perde il ricorso. L'amministrazione non ha, di regola, l'obbligo di provvedere sull'istanza di autotutela, perché il potere è discrezionale e l'interesse del privato non basta a renderlo doveroso; il silenzio non è impugnabile con il rito del silenzio, salvo casi particolari in cui la legge o le circostanze (per esempio una sentenza penale che accerta la falsità, o l'obbligo di controllo sulla SCIA entro i termini) rendono doverosa la valutazione. Il diniego espresso è impugnabile solo se contiene una nuova valutazione della situazione (atto di conferma «in senso proprio»), non se si limita a ribadire l'atto precedente (atto meramente confermativo). Per questo l'istanza ben fatta espone fatti o norme nuovi, o vizi che l'amministrazione non ha considerato, e chiede espressamente una nuova istruttoria: costringe a una risposta motivata, e la risposta motivata è impugnabile. Il terzo che ha chiesto l'annullamento di un atto favorevole ad altri deve tener conto dei termini dell'art. 21-nonies: se il tetto dei sei mesi è scaduto, l'amministrazione non può più annullare, salva la falsità accertata, e all'istante restano il risarcimento contro l'amministrazione per il mancato controllo e le azioni civili contro il privato.
L'autotutela tributaria
Nel diritto tributario l'autotutela ha regole proprie dal 2024 (D.Lgs. 219/2023, artt. 10-quater e 10-quinquies dello Statuto del contribuente). L'Agenzia ha l'obbligo di annullare, in tutto o in parte, anche senza istanza e anche se l'atto è definitivo, gli atti viziati da errori manifesti: errore di persona, errore di calcolo, errore sul presupposto, sull'individuazione del tributo, doppia imposizione, pagamenti già eseguiti, documentazione non considerata; l'obbligo cessa un anno dopo la definitività dell'atto per mancata impugnazione, e non opera se c'è una sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione. Negli altri casi l'autotutela è facoltativa. Il rifiuto espresso o tacito dell'autotutela obbligatoria, e il rifiuto espresso di quella facoltativa, sono impugnabili davanti alla Corte di giustizia tributaria (art. 19 c. 1 lett. g-bis e g-ter D.Lgs. 546/1992). È una disciplina più favorevole di quella amministrativa generale, che riflette la natura vincolata dell'imposizione. La pagina sull'autotutela tributaria la descrive.
Come si scrive un'istanza di autotutela
- Individuare l'atto con estremi, data e destinatario, e il potere richiesto: annullamento (vizio), revoca (sopravvenienza), convalida, rettifica dell'errore materiale.
- Esporre il vizio o la sopravvenienza con precisione: norma violata, fatto non considerato, documento; allegare tutto.
- Argomentare l'interesse pubblico all'annullamento, non solo il proprio: risparmio di contenzioso, danno erariale evitato, parità di trattamento, tutela di terzi.
- Dire perché il tempo è ragionevole e, per gli atti favorevoli ad altri, che il termine di sei mesi non è scaduto o che ricorre la falsità accertata.
- Chiedere una risposta motivata entro un termine, richiamando l'art. 2 L. 241 e l'obbligo di correttezza; indicare la PEC.
- Nel frattempo impugnare l'atto se i termini corrono: l'istanza è un binario parallelo, non alternativo.
L'autotutela è il modo in cui l'amministrazione corregge se stessa, e la legge le ha progressivamente stretto i tempi per proteggere chi si è fidato dei suoi atti: sei mesi sono pochi, e dopo l'atto favorevole illegittimo resta in piedi salvo frode. Chi ha ottenuto un'autorizzazione con dichiarazioni vere può contare su questa stabilità; chi subisce un atto sfavorevole deve ricordare che l'unica strada sicura è il ricorso nei termini, descritto nella pagina sul ricorso al TAR; i vizi che fondano l'annullamento sono nella pagina sui vizi dell'atto amministrativo.
Domande frequenti
Il Comune mi ha rilasciato un permesso di costruire un anno fa e ora vuole annullarlo perché il suo ufficio ha sbagliato: può?
Ho presentato un'istanza di autotutela contro un diniego: devo comunque fare ricorso?
Che differenza c'è tra annullamento e revoca?
L'amministrazione ha revocato la concessione per un cambio di programma: ho diritto a un risarcimento?
L'annullamento in autotutela di un mio atto favorevole vale anche per il fisco?
Fonti normative
- Art. 21-nonies L. 241/1990 — Annullamento d'ufficio
- Art. 21-quinquies L. 241/1990 — Revoca del provvedimento
- Art. 21-octies L. 241/1990 — Annullabilità del provvedimento
- Art. 21-septies L. 241/1990 — Nullità del provvedimento
- Art. 1 L. 5 dicembre 2025, n. 182 — Semplificazioni in materia di autotutela (sei mesi)
- Artt. 10-quater e 10-quinquies L. 212/2000 — Autotutela tributaria obbligatoria e facoltativa
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- TAR e Consiglio di StatoSCIA e silenzio-assenso: che cosa può ancora fare l'amministrazioneLa SCIA (art. 19 L. 241/1990: sostituisce autorizzazioni, licenze e permessi il cui rilascio dipende solo dall'accertamento di requisiti di legge senza contingenti; esclusi vincoli ambientali, paesaggistici e culturali, difesa, sicurezza, immigrazione, giustizia, finanze, zone sismiche; corredata da autocertificazioni, asseverazioni tecniche ed elaborati; attività dal giorno della presentazione, c. 2; sportello unico e SCIA unica, 19-bis), i poteri dell'amministrazione (c. 3: entro 60 giorni, accertata la carenza dei requisiti, divieto di prosecuzione e rimozione degli effetti; se l'attività è conformabile, invito a conformarsi con termine non inferiore a 30 giorni, altrimenti vietata; sospensione immediata per attestazioni false o pericolo per ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza; c. 6-bis: 30 giorni per la SCIA edilizia; c. 4: scaduto il termine, solo alle condizioni dell'art. 21-nonies, cioè entro sei mesi con interesse pubblico e ponderazione degli interessi, salvo false dichiarazioni accertate con sentenza), le sanzioni (c. 6: reclusione da 1 a 3 anni per false attestazioni; art. 21: nessuna conformazione né sanatoria con dichiarazioni mendaci, art. 483 c.p.; vigilanza ordinaria sempre ferma, 21 c. 2-bis), il terzo (c. 6-ter: la SCIA non è un provvedimento tacito impugnabile; il terzo sollecita le verifiche e, in caso di inerzia, propone l'azione contro il silenzio ex art. 31 c.p.a.; Corte cost. 45/2019: la sollecitazione deve arrivare entro i termini dei poteri inibitori, dopo resta la tutela risarcitoria e l'autotutela), il silenzio-assenso (art. 20: nei procedimenti a istanza di parte il silenzio oltre il termine dell'art. 2, 30 giorni o quello del regolamento fino a 90 o 180, vale accoglimento senza diffide; non si forma se la domanda non è ricevuta o manca degli elementi indispensabili; conferenza di servizi entro 30 giorni; attestazione telematica del decorso, c. 2-bis, entro 10 giorni, altrimenti dichiarazione sostitutiva del privato o del progettista, L. 182/2025; autotutela, c. 3; esclusi patrimonio culturale e paesaggio, ambiente, rischio idrogeologico, difesa, sicurezza, immigrazione, salute, casi UE e silenzio-rigetto, c. 4; Cons. St. 5746/2022: si forma anche su istanza non conforme, salvo autotutela), il silenzio tra amministrazioni (17-bis: assensi, concerti e nulla osta tra PA resi in 30 giorni, 90 per ambiente, paesaggio, beni culturali e salute, altrimenti acquisiti), il D.Lgs. 222/2016 (tabella A: per ogni attività il regime, comunicazione, SCIA, SCIA unica, SCIA condizionata, autorizzazione, silenzio-assenso), l'edilizia (DPR 380: CILA per gli interventi minori, SCIA per manutenzione straordinaria strutturale, restauro e ristrutturazione leggera, art. 22; SCIA alternativa al permesso con 30 giorni di attesa, art. 23; permesso di costruire con silenzio-assenso, condizionato agli atti di assenso in caso di vincoli, art. 20 c. 8).
- TAR e Consiglio di StatoI vizi dell'atto amministrativo: incompetenza, violazione di legge, eccesso di potereAnnullabilità (art. 21-octies c. 1 L. 241/1990: incompetenza, cioè atto di un organo diverso da quello competente, relativa e non assoluta; violazione di legge, cioè contrasto con norme di legge, regolamenti, statuti, piani, atti generali, comprese le norme sul procedimento, la motivazione ex art. 3, il preavviso di rigetto, il contraddittorio, i termini quando perentori; eccesso di potere, cioè cattivo uso della discrezionalità, provato con le figure sintomatiche: difetto di istruttoria, difetto o insufficienza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà, contraddizione con precedenti atti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, violazione della prassi o delle circolari senza motivo, sviamento di potere per un fine diverso, difetto di proporzionalità; c. 2: non annullabile il provvedimento vincolato adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma se è palese che il contenuto non poteva essere diverso, e non annullabile per omessa comunicazione di avvio se la PA prova in giudizio che il contenuto non poteva essere diverso, salvo la violazione del preavviso di rigetto dell'art. 10-bis dopo il D.L. 76/2020), nullità (art. 21-septies: mancanza degli elementi essenziali, soggetto, oggetto, contenuto, forma essenziale, volontà; difetto assoluto di attribuzione, cioè potere che nessuna norma conferisce a quell'amministrazione, carenza di potere in astratto; violazione o elusione del giudicato; altri casi espressamente previsti dalla legge, come gli atti della PA adottati con dipendenti in violazione dell'art. 97 Cost., le nomine di organi scaduti oltre la prorogatio, i contratti pubblici senza gara nei casi di legge; art. 31 c. 4 c.p.a.: azione di accertamento della nullità entro 180 giorni, nullità sempre opponibile ed eccepibile e rilevabile d'ufficio; giurisdizione esclusiva per la nullità da violazione del giudicato, art. 133), inesistenza e irregolarità (atto inesistente, mera irregolarità che non incide sulla validità, come errori materiali sanabili), come si fanno valere (ricorso al TAR ex art. 29 c.p.a. entro 60 giorni dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza, con motivi specifici; ricorso straordinario (dal 2026 deciso dal Presidente del Consiglio di Stato) entro 120 giorni; nullità entro 180 giorni; risarcimento del danno ex art. 30 entro 120 giorni; disapplicazione dell'atto illegittimo da parte del giudice ordinario per i diritti soggettivi; rimedi amministrativi: ricorso gerarchico entro 30 giorni e istanza di autotutela; motivi aggiunti per i vizi scoperti dopo l'accesso), l'autotutela (art. 21-nonies: annullamento d'ufficio dell'atto illegittimo, esclusi i vizi non invalidanti del c. 2 dell'art. 21-octies, per ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e comunque non oltre 6 mesi dall'adozione per le autorizzazioni e i vantaggi economici, anche taciti, tenendo conto degli interessi dei destinatari; termine ridotto da 12 a 6 mesi dalla L. 182/2025; c. 2-bis: oltre i 6 mesi solo per false rappresentazioni accertate con sentenza penale definitiva; c. 2: convalida dell'atto annullabile entro un termine ragionevole; art. 21-quinquies: revoca dell'atto a efficacia durevole per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto non prevedibile o, salvo autorizzazioni e vantaggi economici, nuova valutazione dell'interesse originario, con indennizzo del pregiudizio limitato al danno emergente nei rapporti negoziali; art. 21-quater: sospensione dell'efficacia per gravi ragioni entro i termini dell'annullamento; l'istanza del privato non obbliga la PA a provvedere ma può fondare la responsabilità; il silenzio sull'istanza di autotutela non è impugnabile), esempi di vizi ricorrenti (diniego senza preavviso di rigetto; ordinanza di demolizione senza istruttoria sull'epoca dell'abuso; esclusione da gara per requisito non previsto; graduatoria con criteri applicati in modo disomogeneo; revoca di licenza motivata per relationem senza atti; provvedimento firmato dal dirigente incompetente per materia; atto adottato oltre il termine perentorio; sanzione senza contestazione).
- TAR e Consiglio di StatoIl procedimento amministrativo (L. 241/1990): avvio, partecipazione, terminiI principi (art. 1 L. 241/1990: economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, principi europei; c. 2-bis: collaborazione e buona fede tra cittadino e amministrazione, con effetti sul dovere di soccorso istruttorio e sull'affidamento; divieto di aggravamento del procedimento), l'avvio e i tempi (art. 2: obbligo di provvedimento espresso su istanza o d'ufficio, in forma semplificata per le domande manifestamente inammissibili; termine generale di 30 giorni per le amministrazioni statali e gli enti nazionali, termini fino a 90 giorni fissati con DPCM o regolamenti e fino a 180 per i procedimenti complessi, senza limite per cittadinanza e immigrazione; regioni ed enti locali fissano i propri; decorrenza dal ricevimento della domanda, c. 6; sospensione una sola volta e per massimo 30 giorni per acquisire informazioni o certificazioni non in possesso dell'amministrazione, c. 7; art. 18-bis: ricevuta immediata con i termini e la data del protocollo; art. 8: comunicazione personale con amministrazione competente, oggetto, ufficio e responsabile, data di conclusione e rimedi contro l'inerzia, modalità di accesso al fascicolo; art. 7: dovuta ai destinatari e ai controinteressati individuabili, salvo urgenza; omissione: annullabilità salvo l'art. 21-octies c. 2 per gli atti vincolati), il responsabile (artt. 4-6: unità organizzativa e persona responsabile, che istruisce, chiede integrazioni, accerta i fatti, indice la conferenza di servizi, adotta o propone il provvedimento; il dirigente non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria senza motivare, art. 6 c. 1 lett. e; art. 6-bis: obbligo di astensione per conflitto di interessi), la partecipazione (art. 9: intervento dei portatori di interessi pubblici, privati e diffusi; art. 10: visione degli atti e memorie e documenti che l'amministrazione deve valutare se pertinenti; art. 10-bis: preavviso di rigetto nei procedimenti a istanza di parte con 10 giorni per le osservazioni, sospensione dei termini, obbligo di motivare sulle osservazioni, divieto di motivi nuovi nel diniego; art. 11: accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento; art. 14 ss.: conferenza di servizi semplificata e sincrona con silenzio-assenso tra amministrazioni, art. 17-bis; art. 16-17: pareri e valutazioni tecniche con termini e silenzio; art. 18: autocertificazioni e acquisizione d'ufficio dei documenti), il provvedimento (art. 3: motivazione con presupposti di fatto e ragioni giuridiche in relazione all'istruttoria, anche per relationem con l'atto richiamato disponibile; c. 4: indicazione del termine e dell'autorità per il ricorso; artt. 21-bis ss.: efficacia dal ricevimento per gli atti limitativi, esecutività, esecutorietà, revoca ex art. 21-quinquies con indennizzo, annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies entro 6 mesi dal 2025 per gli atti favorevoli; art. 21-septies e octies: nullità e annullabilità), semplificazione (art. 19: SCIA per le attività vincolate, con controlli in 60 giorni, 30 per l'edilizia, e poteri successivi solo alle condizioni dell'art. 21-nonies; art. 19-bis: SCIA unica e condizionata; art. 20: silenzio-assenso nei procedimenti a istanza di parte quando l'amministrazione non risponde nel termine, salve le materie escluse dal c. 4, ambiente, paesaggio, salute, sicurezza, immigrazione, cittadinanza, e i casi di silenzio-rigetto, con attestazione automatica del decorso dei termini ex c. 2-bis o autodichiarazione; art. 2 c. 8-bis: inefficacia delle determinazioni tardive dopo i termini delle conferenze, dei pareri e del silenzio-assenso), il ritardo e il silenzio (art. 2 c. 9: responsabilità disciplinare e contabile del funzionario; c. 9-bis: potere sostitutivo di un dirigente a cui rivolgersi decorso il termine, che provvede entro metà del termine originario; art. 2-bis: risarcimento del danno da ritardo doloso o colposo e indennizzo per il mero ritardo secondo la legge, art. 28 D.L. 69/2013 per le imprese, 30 euro al giorno fino a 2.000; ricorso contro il silenzio-inadempimento al TAR ex artt. 31 e 117 c.p.a. entro un anno dalla scadenza, con rito camerale e commissario ad acta; il silenzio non è un provvedimento salvo che la legge lo qualifichi), l'accesso (artt. 22-25: accesso documentale dei portatori di interesse, 30 giorni, silenzio-rigetto, ricorso al TAR o al difensore civico; accesso civico ex D.Lgs. 33/2013), gli errori dei cittadini (aspettare senza diffida né istanza sostitutiva; non presentare le osservazioni al preavviso; impugnare tardi; presentare istanze senza gli elementi essenziali, che impediscono il silenzio-assenso).
- TAR e Consiglio di StatoIl ricorso al TAR: termini, procedura, costiSessanta giorni dalla conoscenza, notifica e deposito, i tre vizi, sospensiva collegiale e monocratica, contributo unificato, motivi aggiunti, udienza, appello.
- TAR e Consiglio di StatoIl risarcimento del danno da provvedimento illegittimo davanti al TARL'azione (art. 30 c.p.a.: condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria; proponibile insieme all'annullamento o in via autonoma; anche in forma specifica ex art. 2058 c.c.; nelle materie di giurisdizione esclusiva anche per lesione di diritti soggettivi; c. 6: giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per il danno da lesione di interessi legittimi, Cass. SU 500/1999 per la risarcibilità), i termini (c. 3: 120 giorni dal fatto o dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva da questo, termine di decadenza; c. 5: se è stata proposta l'azione di annullamento, la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza; c. 4: per il danno da ritardo il termine non decorre finché dura l'inadempimento e comunque inizia dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere; prescrizione quinquennale per i diritti in giurisdizione esclusiva), la pregiudiziale e la diligenza (Ad. plen. 3/2011: nessuna pregiudiziale di annullamento, ma il c. 3 esclude i danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche con gli strumenti di tutela: chi non impugna un atto che poteva essere annullato in tempo utile vede ridotto o escluso il risarcimento, secondo una valutazione caso per caso; l'onere di diligenza non impone sempre l'impugnazione), i presupposti (illegittimità dell'atto o inerzia; colpa dell'apparato, presunta dall'illegittimità salvo errore scusabile per contrasti giurisprudenziali, norme oscure, comportamenti del privato; negli appalti responsabilità senza colpa secondo la giurisprudenza europea; danno patrimoniale e non, nesso causale; per gli interessi legittimi oppositivi, lesione del bene già posseduto; per quelli pretensivi, prova della spettanza del bene della vita con giudizio prognostico, Cons. Stato IV 3127/2025 e V 1087/2024, o perdita di chance seria e apprezzabile, con probabilità qualificata; onere della prova sul ricorrente, art. 2697 c.c.; liquidazione con detrazione dell'aliunde perceptum e riduzione per concorso), le figure ricorrenti (appalti: mancata aggiudicazione, interesse positivo con utile del 10% non automatico e prova, spese di partecipazione come interesse negativo, chance; concorsi: mancata assunzione, retribuzioni perdute; edilizia: diniego illegittimo del permesso e ritardo, lucro cessante e spese; espropriazioni e occupazioni: giurisdizione esclusiva, art. 42-bis DPR 327/2001; commercio e licenze; silenzio: danno da ritardo ex art. 2-bis L. 241/1990 e indennizzo forfettario; affidamento sul provvedimento favorevole poi annullato: Ad. plen. 19, 20 e 21/2021: giurisdizione amministrativa, responsabilità da contatto qualificato per lesione dell'affidamento incolpevole, esclusa se l'illegittimità era evidente o l'interessato conosceva l'impugnazione), il processo (ricorso al TAR con la domanda risarcitoria, quantificazione o criteri ex art. 34 c. 4 c.p.a. con proposta della PA e verifica del giudice; CTU; interessi e rivalutazione; mediazione non obbligatoria; spese; appello; esecuzione con ottemperanza; transazione), gli errori (aspettare l'esito dell'annullamento oltre i 120 giorni dal giudicato; chiedere il danno senza provare la spettanza del bene; non impugnare l'atto quando l'annullamento era possibile e utile; confondere l'indennizzo da ritardo con il risarcimento; agire davanti al giudice ordinario per un interesse legittimo).
- AccertamentoL'autotutela tributaria obbligatoria e facoltativaAutotutela obbligatoria (art. 10-quater L. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 219/2023: l'amministrazione finanziaria procede all'annullamento totale o parziale degli atti di imposizione e sanzionatori, o alla rinuncia all'imposizione, senza istanza, anche in pendenza di giudizio e per atti definitivi, nei casi di manifesta illegittimità: a) errore di persona; b) errore di calcolo; c) errore sull'individuazione del tributo; d) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile; e) errore sul presupposto d'imposta; f) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti; g) mancanza di documentazione successivamente sanata entro i termini di decadenza; c. 2: nessun obbligo se c'è un giudicato favorevole all'amministrazione o se è decorso un anno dalla definitività dell'atto per mancata impugnazione; c. 3: responsabilità erariale dei funzionari limitata al dolo per le valutazioni di fatto), autotutela facoltativa (art. 10-quinquies: fuori dai casi obbligatori, annullamento o rinuncia per illegittimità o infondatezza dell'atto, anche definitivo o in giudizio, senza istanza; discrezionale ma da esercitare secondo buona fede e collaborazione ex art. 10; la vecchia disciplina del D.M. 37/1997 è superata), la tutela giurisdizionale (art. 19 c. 1 D.Lgs. 546/1992: lett. g-bis, impugnabile il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela obbligatoria; lett. g-ter, il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela facoltativa; art. 21 c. 2: contro il silenzio ricorso dopo il novantesimo giorno dall'istanza; contro il rifiuto espresso ricorso entro 60 giorni; il giudice verifica la sussistenza del caso di autotutela e annulla il diniego, secondo la prassi anche con l'annullamento dell'atto quando il vizio è accertato; l'istanza non sospende né riapre i termini per impugnare l'atto originario, che vanno rispettati con un ricorso parallelo se l'atto è ancora impugnabile), come si presenta (istanza scritta all'ufficio che ha emesso l'atto, per PEC, sportello o servizi telematici, con i dati dell'atto, il motivo di autotutela riferito a una lettera dell'art. 10-quater o all'infondatezza, i documenti: ricevute di pagamento, dichiarazioni, visure, atti; richiesta di sospensione della riscossione ex art. 39 D.P.R. 602/1973 o dichiarazione all'agente ex L. 228/2012 per pagamento, prescrizione, sgravio; richiesta di sgravio della cartella all'ente creditore; interlocuzione con il responsabile del procedimento indicato nell'atto ex art. 7 c. 2; garante del contribuente; termini: senza limiti per la facoltativa, un anno dalla definitività per l'obbligatoria), i casi tipici (cartella per imposta già pagata; avviso bonario con codice tributo sbagliato; accertamento a un omonimo; IMU calcolata su una rendita errata; sanzione per omessa dichiarazione presentata; detrazione negata per documento poi prodotto; doppia imposizione; errore di calcolo dell'ufficio; atto a persona deceduta o a società estinta), rapporti con il ricorso (l'autotutela non sostituisce il ricorso nei 60 giorni; per gli atti definitivi da meno di un anno è l'unica via nei casi obbligatori; per quelli più vecchi solo la facoltativa, impugnabile se rifiutata espressamente; spese di lite e responsabilità aggravata dell'ufficio che rifiuta un'autotutela obbligatoria; interessi e rimborsi dopo l'annullamento), differenze con il reclamo-mediazione abrogato, la conciliazione, il rimborso ex art. 21.