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GuidaDiritto amministrativo · TAR e Consiglio di Stato

Il risarcimento del danno da provvedimento illegittimo davanti al TAR

Annullare un atto illegittimo non basta a ottenere i soldi: il risarcimento contro la pubblica amministrazione richiede una domanda apposita, entro termini brevi, e la prova che l'illegittimità ha causato un danno a chi aveva davvero diritto al bene negato, o almeno una probabilità seria di ottenerlo. Dal 2010 la domanda si può proporre anche senza chiedere l'annullamento, ma chi non ha usato gli strumenti di tutela perde i danni che poteva evitare.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Azione di condanna al TAR (art. 30 c.p.a.), anche senza chiedere l'annullamento; giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
  • Termini: 120 giorni dal fatto o dalla conoscenza dell'atto; con l'annullamento, nel giudizio o entro 120 giorni dal giudicato; per il silenzio, finché dura e comunque da 1 anno dopo la scadenza.
  • Niente pregiudiziale (Ad. plen. 3/2011), ma esclusi i danni evitabili con l'ordinaria diligenza, impugnazione compresa.
  • Servono illegittimità, colpa (presunta, salvo errore scusabile; non richiesta negli appalti), danno e nesso; per gli interessi pretensivi la spettanza del bene o la chance.
  • Provvedimento favorevole annullato: risarcibile l'affidamento incolpevole (Ad. plen. 19-21/2021), non se l'illegittimità era evidente.

La norma

Art. 30, commi 2, 3 e 5, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Azione di condanna

«Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. […] La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti. […] Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza».

SituazioneChe cosa si può chiedereTermineProva decisiva
Atto sfavorevole illegittimo (diniego, esclusione, revoca)Danno da lesione dell'interesse pretensivo: lucro cessante, spese, o chance120 giorni dalla conoscenza; con annullamento, entro 120 giorni dal giudicatoSpettanza del bene (giudizio prognostico) o probabilità seria; colpa presunta
Atto che incide su un bene già posseduto (ordine di demolizione, revoca di licenza)Danno emergente e lucro cessante del periodoIdemIllegittimità, nesso, quantificazione
Silenzio o ritardo nel provvedereDanno da ritardo (art. 2-bis L. 241/1990); indennizzo forfettario per le impreseFinché dura l'inadempimento; decorre comunque 1 anno dopo la scadenzaSpettanza del provvedimento e danno del ritardo
Gara illegittimaInteresse positivo (utile provato), chance, o spese di partecipazione; subentro nel contrattoCon il ricorso (30 giorni) o 120 dal giudicatoVittoria certa o probabilità; colpa non richiesta
Provvedimento favorevole annullato o ritiratoInteresse negativo: spese e occasioni perdute per l'affidamento120 giorni dalla conoscenza dell'annullamentoAffidamento incolpevole; esclusa l'illegittimità evidente
Diritti soggettivi in giurisdizione esclusiva (espropriazioni, servizi pubblici, urbanistica)Risarcimento pieno, anche in forma specificaPrescrizione 5 anniFatto illecito ex art. 2043 c.c.

La responsabilità dell'amministrazione per lesione di interessi legittimi è ammessa dal 1999 (Cass. SU 500/1999) e regolata dal codice del processo amministrativo dal 2010: il giudice amministrativo ne conosce in via esclusiva, la domanda è autonoma dall'annullamento, i termini sono brevi. La prova è il vero terreno di scontro. L'illegittimità dell'atto, accertata dal giudice, fa presumere la colpa dell'apparato, che l'amministrazione può superare dimostrando l'errore scusabile (norme incerte, contrasti giurisprudenziali, condotta del privato); ma per gli interessi pretensivi, cioè quando si chiedeva qualcosa che è stato negato, il ricorrente deve dimostrare che il bene gli spettava, e non basta l'annullamento per vizi formali o di motivazione che lasciano all'amministrazione il potere di decidere di nuovo (Cons. Stato, sez. IV, 3127/2025; sez. V, 1087/2024). Quando la spettanza non è dimostrabile ma la probabilità era seria, resta la perdita di chance, liquidata in proporzione. Il danno va poi provato nel suo ammontare, con la possibilità di chiedere al giudice di fissare i criteri e di far formulare una proposta all'amministrazione (art. 34, c. 4). Le guide sul ricorso al TAR, sui vizi dell'atto e sul silenzio descrivono le azioni di annullamento e contro l'inerzia; quella sul danno da ritardo l'indennizzo forfettario.

Come si imposta la domanda

  1. Calcolare i termini: 120 giorni dalla conoscenza dell'atto o dal fatto; se si impugna, formulare la domanda risarcitoria già nel ricorso o con motivi aggiunti, o entro 120 giorni dal giudicato; per il silenzio, entro un anno dalla scadenza più 120 giorni.
  2. Costruire la prova della spettanza: conformità dell'intervento, requisiti per il beneficio, posizione in graduatoria, offerta migliore; in mancanza, la probabilità (chance) con elementi oggettivi.
  3. Quantificare: danno emergente (spese inutili, costi maggiori), lucro cessante (utile perduto, redditi non percepiti, canoni), danno non patrimoniale nei casi ammessi, interessi e rivalutazione; detrarre ciò che si è guadagnato altrove; documenti, perizie, richiesta di CTU.
  4. Dimostrare la diligenza: impugnazioni, istanze di sospensiva, solleciti e diffide, potere sostitutivo, per non subire la riduzione dell'art. 30, c. 3.
  5. Dopo la sentenza: se l'amministrazione non paga, giudizio di ottemperanza con commissario ad acta e astreinte; appello al Consiglio di Stato nei termini ordinari.

Due precisazioni sui confini. Il risarcimento per lesione di interessi legittimi spetta al giudice amministrativo anche quando il ricorrente non chiede l'annullamento, mentre i danni da comportamenti materiali non collegati all'esercizio del potere (per esempio la caduta su una strada dissestata) restano al giudice ordinario, come spiega la guida su TAR o giudice ordinario. E l'indennizzo forfettario da mero ritardo (30 euro al giorno fino a 2.000 per i procedimenti d'impresa) non esclude il risarcimento del danno da ritardo colposo, che va provato: sono due strumenti che si sommano, con l'indennizzo detratto dal risarcimento. Per i concorsi e gli appalti, dove il danno si misura sulla retribuzione o sull'utile perduti, le guide sul ricorso contro un concorso e sul ricorso negli appalti.

Domande frequenti

Il TAR ha annullato il diniego del mio permesso di costruire: la PA mi deve i danni del ritardo?

Solo se prova che il permesso le spettava e che il ritardo le ha causato un danno concreto. L'annullamento accerta l'illegittimità, ma per un interesse pretensivo il risarcimento richiede il giudizio sulla spettanza del «bene della vita»: se il diniego è stato annullato per un vizio formale o di motivazione e l'amministrazione, riesercitando il potere, potrebbe legittimamente negare ancora, il danno non c'è o si riduce alla perdita di chance; se invece l'intervento era conforme e il diniego era infondato nel merito, il danno è il lucro cessante del ritardo (canoni non percepiti, maggiori costi, finanziamenti persi) e le spese inutili, da provare con documenti e, se serve, con una consulenza. Serve anche la colpa dell'amministrazione, presunta dall'illegittimità salvo errore scusabile per contrasti interpretativi o comportamenti del privato. La domanda va proposta entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, oppure nel corso dello stesso giudizio (art. 30, c. 5, c.p.a.); per il ritardo nel provvedere, il termine non corre finché dura l'inerzia e comunque parte un anno dopo la scadenza del termine del procedimento (c. 4). Il danno che poteva essere evitato con la diligenza ordinaria, per esempio chiedendo una sospensiva o sollecitando il potere sostitutivo, non è risarcito.

Non ho impugnato il provvedimento in tempo: posso chiedere solo il risarcimento?

Sì, in astratto: dal 2010 l'azione risarcitoria è autonoma e non richiede il previo annullamento (art. 30, c. 1 e 3, c.p.a.; Ad. plen. 3/2011), ma va proposta entro 120 giorni dal fatto o dalla conoscenza del provvedimento, e il giudice esclude «il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti» (c. 3): se l'impugnazione tempestiva avrebbe evitato il danno, la mancata impugnazione pesa come concorso di colpa e può azzerare la pretesa. La giurisprudenza non trasforma questa regola in una pregiudiziale mascherata, ma valuta caso per caso se il ricorso era esigibile e utile: per un atto già eseguito e irreversibile, l'annullamento non avrebbe evitato il danno, e il risarcimento resta; per un atto i cui effetti si producevano nel tempo, l'inerzia del danneggiato riduce il dovuto. Il termine di 120 giorni è di decadenza: scaduto, non resta nulla, salvo il caso dei diritti soggettivi nelle materie di giurisdizione esclusiva, con la prescrizione quinquennale.

Ho ottenuto una concessione, ho investito, e il TAR l'ha annullata su ricorso di un vicino: chi mi ripaga?

Può chiedere il risarcimento all'amministrazione che ha rilasciato l'atto illegittimo, per lesione dell'affidamento, davanti al giudice amministrativo: l'Adunanza plenaria (sentenze 19, 20 e 21 del 2021) ha stabilito che la controversia spetta al giudice amministrativo e che la responsabilità dell'amministrazione, di natura da contatto qualificato, presuppone un ragionevole affidamento sulla legittimità del provvedimento, escluso quando l'illegittimità era evidente o quando il destinatario conosceva l'impugnazione e ha proseguito gli investimenti a proprio rischio. Il danno risarcibile è di regola l'interesse negativo: le spese sostenute confidando nell'atto e le occasioni perdute, non il profitto che l'attività illegittima avrebbe dato. La domanda va proposta entro 120 giorni dalla conoscenza della sentenza di annullamento (o del provvedimento di autotutela), e la prova dell'affidamento incolpevole è a suo carico: verbali, pareri, istruttoria completa, assenza di segnali. Nel frattempo, se l'atto è annullato per vizi sanabili, chieda all'amministrazione di rinnovarlo correttamente.

Ho partecipato a una gara e sono arrivato secondo per un errore della commissione: quanto posso chiedere?

Dipende da ciò che riesce a provare. Se dimostra che senza l'errore sarebbe stato aggiudicatario (spettanza del bene), può chiedere l'interesse positivo, cioè l'utile che avrebbe ricavato dal contratto, che la giurisprudenza non riconosce più in modo automatico nella misura del 10% ma richiede di provare con l'offerta e i costi, detratto ciò che ha guadagnato impiegando altrove i mezzi (aliunde perceptum), oltre al danno curriculare; se il contratto non è ancora eseguito, il giudice può dichiararlo inefficace e farle subentrare. Se la prova della vittoria non è possibile (per esempio per la discrezionalità della valutazione), resta la perdita di chance, risarcita in proporzione alla probabilità di aggiudicazione, oppure l'interesse negativo, cioè le spese di partecipazione, quando l'illegittimità riguarda la gara nel suo insieme. Negli appalti la colpa dell'amministrazione non è richiesta, per la giurisprudenza europea. La domanda si propone con il ricorso di annullamento (30 giorni) o entro 120 giorni dal giudicato; il rito è quello accelerato degli appalti. La guida sul ricorso negli appalti spiega tempi e stand still.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • TAR e Consiglio di StatoIl ricorso al TAR: termini, procedura, costiSessanta giorni dalla conoscenza, notifica e deposito, i tre vizi, sospensiva collegiale e monocratica, contributo unificato, motivi aggiunti, udienza, appello.
  • TAR e Consiglio di StatoTAR o giudice ordinario? Diritti soggettivi e interessi legittimiLa regola generale (art. 7 c.p.a.: al giudice amministrativo le controversie su interessi legittimi e, nelle materie indicate dalla legge, su diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente al potere; esclusi gli atti politici; tre tipi di giurisdizione: generale di legittimità con annullamento e risarcimento per lesione di interessi legittimi, esclusiva sui diritti nelle materie dell'art. 133, di merito nei casi dell'art. 134 con potere sostitutivo; art. 103 Cost.; la distinzione: interesse legittimo = pretesa a che il potere sia esercitato legittimamente, diritto soggettivo = posizione che l'amministrazione non può degradare, come nei rapporti paritetici, nei comportamenti materiali senza potere, nei diritti fondamentali secondo parte della giurisprudenza; criterio del petitum sostanziale, non della prospettazione), le materie esclusive (art. 133: risarcimento da ritardo del procedimento, accordi, silenzio e SCIA, indennizzo da revoca, nullità per violazione del giudicato, accesso; concessioni di beni e servizi pubblici salvo canoni e corrispettivi; procedure di affidamento di appalti con inefficacia del contratto; urbanistica ed edilizia; espropriazione salvo le indennità; pubblico impiego non privatizzato, cioè magistrati, militari, forze di polizia, professori universitari, diplomatici, prefetti; provvedimenti delle autorità indipendenti salvo le sanzioni Consob e Banca d'Italia dopo Corte cost. 162/2012 e 94/2014; comunicazioni elettroniche, energia, emergenze e rifiuti, ordinanze sindacali, industrie insalubri, ambiente, ecc.), il giudice ordinario (diritti soggettivi: risarcimento per comportamenti materiali della PA senza potere, occupazione usurpativa, danni da cose in custodia e strade; indennità di esproprio e di occupazione alla corte d'appello; canoni, corrispettivi e indennità nelle concessioni; contratti dopo la stipula, salvo l'inefficacia da annullamento dell'aggiudicazione; pubblico impiego privatizzato ex art. 63 D.Lgs. 165/2001, incluse assunzioni, incarichi dirigenziali e sanzioni disciplinari, ma concorsi al TAR fino all'approvazione della graduatoria; sanzioni amministrative pecuniarie con l'opposizione ex art. 6 D.Lgs. 150/2011 al giudice di pace o al tribunale; multe stradali; tributi alla giustizia tributaria; immigrazione: espulsioni prefettizie e protezione al giudice ordinario, visti e cittadinanza per matrimonio al TAR e al tribunale secondo i casi; diritti fondamentali come la salute con la disapplicazione dell'atto; disapplicazione dell'atto illegittimo da parte del giudice ordinario ex artt. 4-5 L. 2248/1865 all. E senza annullarlo), che cosa succede se si sbaglia (art. 9 c.p.a.: difetto rilevato d'ufficio in primo grado, in appello solo con motivo specifico; art. 11: il giudice che declina indica il giudice competente, translatio iudicii con salvezza degli effetti della domanda se riproposta entro 3 mesi dal giudicato, rimessione in termini per errore scusabile, prove come argomenti, misure cautelari che cadono dopo 30 giorni; art. 41 c.p.c.: regolamento preventivo di giurisdizione alle Sezioni Unite prima della decisione di merito; ricorso per cassazione contro il Consiglio di Stato solo per giurisdizione; art. 59 L. 69/2009 per la translatio dal giudice ordinario), i termini (al TAR 60 giorni per l'annullamento, 120 per il risarcimento ex art. 30, un anno per il silenzio; al giudice ordinario la prescrizione, 5 o 10 anni, e i termini speciali delle opposizioni a sanzione, 30 giorni; la scelta sbagliata con termini brevi già scaduti non si recupera), esempi pratici in tabella (diniego di permesso di costruire, occupazione del terreno senza decreto, indennità di esproprio, gara, contratto non pagato, concorso, licenziamento pubblico, multa, cartella, espulsione, accesso agli atti, danno da buca stradale, revoca di concessione demaniale, canone della concessione).
  • TAR e Consiglio di StatoIl silenzio della pubblica amministrazione: il ricorso contro l'inerziaTermini del procedimento, silenzio-inadempimento, diffida facoltativa, ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. entro un anno, commissario ad acta, silenzio-assenso e rigetto, indennizzo e risarcimento.
  • Responsabilità della PAIl danno da ritardo e l'indennizzo forfettarioTermini del procedimento (art. 2 L. 241/1990: 30 giorni in mancanza di previsione, fino a 90 e 180), potere sostitutivo (c. 9-bis e 9-ter: metà del termine), risarcimento del danno da ritardo (art. 2-bis c. 1; art. 30 c. 4 c.p.a.: termine di 120 giorni che decorre dopo un anno dalla scadenza; giurisdizione esclusiva art. 133 c. 1 lett. a n. 1), elementi da provare (Ad. plen. 5/2018, 7/2021, 12/2024: illecito aquiliano, spettanza del bene, mero ritardo e beni intermedi, chance, affidamento), indennizzo forfettario dell'art. 28 DL 69/2013 (30 euro al giorno, max 2.000, solo attività d'impresa, istanza al titolare del potere sostitutivo entro 20 giorni, ricorso ex art. 117 c.p.a. con CU dimezzato e sanzione per ricorsi temerari), cumulo e detrazione, che cosa fare.
  • TAR e Consiglio di StatoIl procedimento amministrativo (L. 241/1990): avvio, partecipazione, terminiI principi (art. 1 L. 241/1990: economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, principi europei; c. 2-bis: collaborazione e buona fede tra cittadino e amministrazione, con effetti sul dovere di soccorso istruttorio e sull'affidamento; divieto di aggravamento del procedimento), l'avvio e i tempi (art. 2: obbligo di provvedimento espresso su istanza o d'ufficio, in forma semplificata per le domande manifestamente inammissibili; termine generale di 30 giorni per le amministrazioni statali e gli enti nazionali, termini fino a 90 giorni fissati con DPCM o regolamenti e fino a 180 per i procedimenti complessi, senza limite per cittadinanza e immigrazione; regioni ed enti locali fissano i propri; decorrenza dal ricevimento della domanda, c. 6; sospensione una sola volta e per massimo 30 giorni per acquisire informazioni o certificazioni non in possesso dell'amministrazione, c. 7; art. 18-bis: ricevuta immediata con i termini e la data del protocollo; art. 8: comunicazione personale con amministrazione competente, oggetto, ufficio e responsabile, data di conclusione e rimedi contro l'inerzia, modalità di accesso al fascicolo; art. 7: dovuta ai destinatari e ai controinteressati individuabili, salvo urgenza; omissione: annullabilità salvo l'art. 21-octies c. 2 per gli atti vincolati), il responsabile (artt. 4-6: unità organizzativa e persona responsabile, che istruisce, chiede integrazioni, accerta i fatti, indice la conferenza di servizi, adotta o propone il provvedimento; il dirigente non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria senza motivare, art. 6 c. 1 lett. e; art. 6-bis: obbligo di astensione per conflitto di interessi), la partecipazione (art. 9: intervento dei portatori di interessi pubblici, privati e diffusi; art. 10: visione degli atti e memorie e documenti che l'amministrazione deve valutare se pertinenti; art. 10-bis: preavviso di rigetto nei procedimenti a istanza di parte con 10 giorni per le osservazioni, sospensione dei termini, obbligo di motivare sulle osservazioni, divieto di motivi nuovi nel diniego; art. 11: accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento; art. 14 ss.: conferenza di servizi semplificata e sincrona con silenzio-assenso tra amministrazioni, art. 17-bis; art. 16-17: pareri e valutazioni tecniche con termini e silenzio; art. 18: autocertificazioni e acquisizione d'ufficio dei documenti), il provvedimento (art. 3: motivazione con presupposti di fatto e ragioni giuridiche in relazione all'istruttoria, anche per relationem con l'atto richiamato disponibile; c. 4: indicazione del termine e dell'autorità per il ricorso; artt. 21-bis ss.: efficacia dal ricevimento per gli atti limitativi, esecutività, esecutorietà, revoca ex art. 21-quinquies con indennizzo, annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies entro 6 mesi dal 2025 per gli atti favorevoli; art. 21-septies e octies: nullità e annullabilità), semplificazione (art. 19: SCIA per le attività vincolate, con controlli in 60 giorni, 30 per l'edilizia, e poteri successivi solo alle condizioni dell'art. 21-nonies; art. 19-bis: SCIA unica e condizionata; art. 20: silenzio-assenso nei procedimenti a istanza di parte quando l'amministrazione non risponde nel termine, salve le materie escluse dal c. 4, ambiente, paesaggio, salute, sicurezza, immigrazione, cittadinanza, e i casi di silenzio-rigetto, con attestazione automatica del decorso dei termini ex c. 2-bis o autodichiarazione; art. 2 c. 8-bis: inefficacia delle determinazioni tardive dopo i termini delle conferenze, dei pareri e del silenzio-assenso), il ritardo e il silenzio (art. 2 c. 9: responsabilità disciplinare e contabile del funzionario; c. 9-bis: potere sostitutivo di un dirigente a cui rivolgersi decorso il termine, che provvede entro metà del termine originario; art. 2-bis: risarcimento del danno da ritardo doloso o colposo e indennizzo per il mero ritardo secondo la legge, art. 28 D.L. 69/2013 per le imprese, 30 euro al giorno fino a 2.000; ricorso contro il silenzio-inadempimento al TAR ex artt. 31 e 117 c.p.a. entro un anno dalla scadenza, con rito camerale e commissario ad acta; il silenzio non è un provvedimento salvo che la legge lo qualifichi), l'accesso (artt. 22-25: accesso documentale dei portatori di interesse, 30 giorni, silenzio-rigetto, ricorso al TAR o al difensore civico; accesso civico ex D.Lgs. 33/2013), gli errori dei cittadini (aspettare senza diffida né istanza sostitutiva; non presentare le osservazioni al preavviso; impugnare tardi; presentare istanze senza gli elementi essenziali, che impediscono il silenzio-assenso).
  • TAR e Consiglio di StatoI vizi dell'atto amministrativo: incompetenza, violazione di legge, eccesso di potereAnnullabilità (art. 21-octies c. 1 L. 241/1990: incompetenza, cioè atto di un organo diverso da quello competente, relativa e non assoluta; violazione di legge, cioè contrasto con norme di legge, regolamenti, statuti, piani, atti generali, comprese le norme sul procedimento, la motivazione ex art. 3, il preavviso di rigetto, il contraddittorio, i termini quando perentori; eccesso di potere, cioè cattivo uso della discrezionalità, provato con le figure sintomatiche: difetto di istruttoria, difetto o insufficienza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà, contraddizione con precedenti atti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, violazione della prassi o delle circolari senza motivo, sviamento di potere per un fine diverso, difetto di proporzionalità; c. 2: non annullabile il provvedimento vincolato adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma se è palese che il contenuto non poteva essere diverso, e non annullabile per omessa comunicazione di avvio se la PA prova in giudizio che il contenuto non poteva essere diverso, salvo la violazione del preavviso di rigetto dell'art. 10-bis dopo il D.L. 76/2020), nullità (art. 21-septies: mancanza degli elementi essenziali, soggetto, oggetto, contenuto, forma essenziale, volontà; difetto assoluto di attribuzione, cioè potere che nessuna norma conferisce a quell'amministrazione, carenza di potere in astratto; violazione o elusione del giudicato; altri casi espressamente previsti dalla legge, come gli atti della PA adottati con dipendenti in violazione dell'art. 97 Cost., le nomine di organi scaduti oltre la prorogatio, i contratti pubblici senza gara nei casi di legge; art. 31 c. 4 c.p.a.: azione di accertamento della nullità entro 180 giorni, nullità sempre opponibile ed eccepibile e rilevabile d'ufficio; giurisdizione esclusiva per la nullità da violazione del giudicato, art. 133), inesistenza e irregolarità (atto inesistente, mera irregolarità che non incide sulla validità, come errori materiali sanabili), come si fanno valere (ricorso al TAR ex art. 29 c.p.a. entro 60 giorni dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza, con motivi specifici; ricorso straordinario (dal 2026 deciso dal Presidente del Consiglio di Stato) entro 120 giorni; nullità entro 180 giorni; risarcimento del danno ex art. 30 entro 120 giorni; disapplicazione dell'atto illegittimo da parte del giudice ordinario per i diritti soggettivi; rimedi amministrativi: ricorso gerarchico entro 30 giorni e istanza di autotutela; motivi aggiunti per i vizi scoperti dopo l'accesso), l'autotutela (art. 21-nonies: annullamento d'ufficio dell'atto illegittimo, esclusi i vizi non invalidanti del c. 2 dell'art. 21-octies, per ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e comunque non oltre 6 mesi dall'adozione per le autorizzazioni e i vantaggi economici, anche taciti, tenendo conto degli interessi dei destinatari; termine ridotto da 12 a 6 mesi dalla L. 182/2025; c. 2-bis: oltre i 6 mesi solo per false rappresentazioni accertate con sentenza penale definitiva; c. 2: convalida dell'atto annullabile entro un termine ragionevole; art. 21-quinquies: revoca dell'atto a efficacia durevole per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto non prevedibile o, salvo autorizzazioni e vantaggi economici, nuova valutazione dell'interesse originario, con indennizzo del pregiudizio limitato al danno emergente nei rapporti negoziali; art. 21-quater: sospensione dell'efficacia per gravi ragioni entro i termini dell'annullamento; l'istanza del privato non obbliga la PA a provvedere ma può fondare la responsabilità; il silenzio sull'istanza di autotutela non è impugnabile), esempi di vizi ricorrenti (diniego senza preavviso di rigetto; ordinanza di demolizione senza istruttoria sull'epoca dell'abuso; esclusione da gara per requisito non previsto; graduatoria con criteri applicati in modo disomogeneo; revoca di licenza motivata per relationem senza atti; provvedimento firmato dal dirigente incompetente per materia; atto adottato oltre il termine perentorio; sanzione senza contestazione).
  • Appalti pubbliciIl ricorso al TAR negli appalti: 30 giorni, stand still, inefficacia del contrattoChe cosa si impugna e dove (art. 120 c.p.a.: atti delle procedure di affidamento e concessione, incarichi e concorsi di progettazione, provvedimenti ANAC; giurisdizione esclusiva del TAR competente per la sede della stazione appaltante, art. 133 lett. e; indicazione del CIG a pena di regolarizzazione), i termini (30 giorni per ricorso principale, incidentale e motivi aggiunti; decorrenza dalla comunicazione dell'art. 90 del codice o dalla messa a disposizione degli atti sulla piattaforma, art. 36; bando autonomamente lesivo dalla pubblicazione; affidamenti senza bando: 30 giorni dall'avviso di aggiudicazione motivato o 6 mesi dalla stipula; ricorso sull'oscuramento delle offerte entro 10 giorni, art. 36 c. 4; termini processuali dimezzati salvo quelli di notifica, art. 119), lo stand still (art. 18 D.Lgs. 36/2023: contratto non prima di 32 giorni dall'ultima comunicazione dell'aggiudicazione, con eccezioni per offerta unica, accordo quadro, sistema dinamico e sotto soglia; sospensione automatica dalla notifica dell'istanza cautelare fino alla decisione cautelare o alla sentenza di primo grado; notifica anche presso l'amministrazione se difesa dall'Avvocatura), il giudizio (definizione all'udienza cautelare o con sentenza semplificata in udienza entro 45 giorni dalla costituzione; cauzione fino allo 0,5% del valore per la cautelare; motivi aggiunti contro i nuovi atti senza contributo; deposito della sentenza entro 15 giorni, dispositivo se complessa; regole applicabili anche in appello), l'inefficacia del contratto (art. 121: obbligatoria per aggiudicazione senza bando quando prescritto, negoziata fuori dai casi, violazione dello stand still o della sospensione se ha influito; retroattiva o solo per il futuro; salve le esigenze imperative; art. 122: negli altri casi il giudice decide valutando interessi, chance del ricorrente, stato di esecuzione e domanda di subentro; art. 123 sanzioni alternative), la tutela (art. 124: aggiudicazione e subentro condizionati all'inefficacia; altrimenti risarcimento del danno provato, con il concorso di colpa di chi non ha chiesto il subentro; rivalsa della stazione appaltante contro l'operatore che ha causato l'esito illegittimo), costi e tempi (contributo unificato 2.000, 4.000 o 6.000 euro secondo il valore, art. 13 c. 6-bis lett. d D.P.R. 115/2002, aumentato della metà senza PEC o codice fiscale, dovuto in ogni caso dal soccombente; tempi: cautelare in 2-4 settimane, merito in 2-4 mesi, appello al Consiglio di Stato con termini dimezzati), gli errori (ricorso oltre i 30 giorni contando dall'accesso invece che dalla comunicazione; mancata impugnazione del bando lesivo; omessa domanda di inefficacia e subentro; notifica incompleta al controinteressato).
  • Concorsi pubbliciCome si impugna un concorso pubblicoIl giudice (giudice amministrativo per tutte le controversie sulle procedure concorsuali di assunzione, art. 63 c. 4 D.Lgs. 165/2001, e per le progressioni verticali; giudice ordinario per il rapporto dopo l'assunzione e per le progressioni economiche; ricorso al TAR della sede dell'amministrazione o Lazio per i concorsi nazionali), che cosa e quando si impugna (bando con clausole immediatamente escludenti: 60 giorni dalla pubblicazione sul portale inPA, art. 3 D.P.R. 487/1994; esclusione per difetto di requisiti o irregolarità della domanda: 60 giorni dalla comunicazione; preselezione e prove non superate: dalla comunicazione del punteggio, art. 7; graduatoria: dalla pubblicazione sul portale e sul sito, art. 15 c. 6; ricorso straordinario (dal 2026 deciso dal Presidente del Consiglio di Stato) in 120 giorni), prima del ricorso (accesso agli elaborati propri e altrui, ai verbali e ai criteri, art. 24 c. 7 L. 241/1990, con avviso ai controinteressati sul portale, art. 12 c. 3; istanza di riesame; ammissione con riserva chiesta con la cautelare per sostenere le prove), i vizi tipici (commissione illegittima: politici, sindacalisti, incompatibilità, art. 9; criteri di valutazione non fissati alla prima riunione o fissati dopo la correzione, art. 12; quesiti orali non estratti a sorte; violazione dell'anonimato delle prove scritte; punteggi incoerenti con i criteri o errore di fatto nella correzione; titoli valutati in modo difforme dal bando; requisiti applicati in modo diverso ai candidati; prove svolte in giorni vietati o con malfunzionamento digitale senza recupero, art. 7 e 13; riserve e preferenze applicate male, art. 5; mancate misure per disabilità e DSA, art. 3 c. 2 lett. f a pena di nullità), il sindacato del giudice (discrezionalità tecnica della commissione: annullamento solo per illogicità manifesta, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, violazione dei criteri; voto numerico come motivazione sufficiente quando i criteri sono predeterminati; niente rifacimento della prova da parte del giudice; CTU eccezionale), il processo (ricorso notificato all'amministrazione e ad almeno un controinteressato, notifica per pubblici proclami autorizzata dal presidente quando i controinteressati sono molti, art. 41 c. 4 c.p.a.; domanda cautelare per l'ammissione con riserva alle prove successive o alla graduatoria; contributo unificato 650 euro; tempi), gli esiti (annullamento dell'esclusione o della valutazione con rinnovo della prova o della correzione da parte di una commissione anche diversa; riformulazione della graduatoria; risarcimento della perdita di chance quando il posto è ormai coperto; graduatoria valida due anni dall'approvazione e scorrimento degli idonei), gli errori (aspettare la graduatoria per impugnare l'esclusione; contestare il merito del compito; non chiedere subito l'accesso e la cautelare; non notificare ai controinteressati).
  • Edilizia e urbanisticaIl permesso di costruire: quando serve, procedura, silenzio, diniegoQuando serve (art. 10 D.P.R. 380/2001: nuova costruzione; ristrutturazione urbanistica; ristrutturazione edilizia che porta a un organismo in tutto o in parte diverso con modifiche della volumetria complessiva, o con mutamento di destinazione d'uso in zona A, o con modifiche di sagoma, volumetria o prospetti di immobili vincolati, o demolizione e ricostruzione in aree tutelate con modifiche di sagoma, prospetti, sedime o volumetria; c. 2-3: le regioni individuano i cambi d'uso e gli ulteriori interventi soggetti a permesso; art. 23 c. 01: SCIA alternativa al permesso per le ristrutturazioni dell'art. 10 c. 1 lett. c e per le nuove costruzioni disciplinate da piani attuativi con contenuti planivolumetrici; edilizia libera, CILA e SCIA per il resto, artt. 6, 6-bis, 22), chi lo chiede (art. 11: proprietario o chi ha titolo, cioè titolare di diritto reale, promissario acquirente con consenso, conduttore autorizzato; trasferibile con l'immobile; irrevocabile; oneroso; non incide sui diritti dei terzi; art. 12: conformità agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e alla disciplina vigente; opere di urbanizzazione primaria esistenti o previste nel triennio o realizzate dall'interessato; misure di salvaguardia in caso di contrasto con il piano adottato, per 3 o 5 anni), la procedura (art. 20: domanda allo sportello unico con titolo, elaborati, documenti della parte II e asseverazione del progettista sulla conformità urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria ed energetica; responsabile del procedimento comunicato entro 10 giorni; ordine cronologico; istruttoria e proposta entro 60 giorni; modifiche di modesta entità richieste nello stesso termine con sospensione; interruzione una sola volta entro 30 giorni per documenti integrativi; conferenza di servizi per gli altri atti di assenso; provvedimento del dirigente entro 30 giorni dalla proposta, 40 se c'è stato il preavviso di rigetto ex art. 10-bis; termini raddoppiati per i progetti particolarmente complessi; c. 8: silenzio-assenso decorso il termine senza motivato diniego, salvo vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali dove serve la conferenza di servizi, a meno che gli atti di assenso siano già acquisiti e validi; attestazione del decorso dei termini entro 15 giorni; c. 11: 75 giorni per gli interventi dell'art. 22 c. 7; c. 13: false dichiarazioni del progettista, reclusione da 1 a 3 anni; pubblicazione all'albo e cartello di cantiere), i costi (art. 16: contributo di costruzione = oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, pagati al rilascio anche a rate o scomputati con la realizzazione diretta delle opere, più la quota sul costo di costruzione pagata in corso d'opera entro 60 giorni dalla fine; tabelle regionali e delibere comunali; art. 17: esenzioni e riduzioni, zone agricole per l'imprenditore agricolo, ristrutturazione e ampliamento fino al 20% di edifici unifamiliari, opere pubbliche, edilizia convenzionata; art. 42: sanzioni per ritardato pagamento; diritti di segreteria), durata e decadenza (art. 15: inizio lavori entro 1 anno dal rilascio, ultimazione entro 3 anni dall'inizio; decadenza di diritto per la parte non eseguita, salvo proroga chiesta prima della scadenza per fatti sopravvenuti, mole dell'opera, difficoltà tecniche; nuovo permesso per la parte non ultimata; decadenza per contrasto con nuove previsioni urbanistiche salvo lavori iniziati e completati entro 3 anni; art. 15 c. 2-bis proroga per titoli energetici; proroga ex lege di 48 mesi dei termini di inizio e fine lavori per i permessi rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2025, su comunicazione dell'interessato, se i termini non sono già decorsi e il titolo non contrasta con nuovi strumenti urbanistici, art. 10-septies D.L. 21/2022 come modificato dal D.L. 200/2025 conv. L. 26/2026), il diniego e i ricorsi (diniego motivato preceduto dal preavviso di rigetto con 10 giorni per le osservazioni; ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica, con la giurisdizione esclusiva in edilizia; motivi: erronea lettura del piano, mancata considerazione delle osservazioni, difetto di istruttoria, vincoli inesistenti; silenzio-inadempimento per i casi senza silenzio-assenso; annullamento d'ufficio del permesso rilasciato entro 6 mesi ex art. 21-nonies, come ridotto dalla L. 182/2025; ricorso del vicino contro il permesso altrui entro 60 giorni dalla conoscenza, con la prova della lesione), abusi e sanatoria (art. 44: lavori senza permesso o in totale difformità, arresto fino a 2 anni e ammenda da 5.164 a 51.645 euro; art. 31: demolizione; artt. 36 e 36-bis dopo il D.L. 69/2024: permesso in sanatoria con doppia conformità per l'assenza o totale difformità, conformità urbanistica attuale ed edilizia dell'epoca per le parziali difformità e le variazioni essenziali, oblazione doppia, silenzio-rifiuto in 60 giorni), differenze con SCIA, CILA, edilizia libera, condono.
  • TAR e Consiglio di StatoIl giudizio di ottemperanza: quando la PA non esegue la sentenzaChe cosa si esegue (art. 112 c.p.a.: sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; sentenze esecutive e altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, comprese le ordinanze cautelari, anche prima del giudicato; sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e provvedimenti equiparati, decreti ingiuntivi non opposti, per l'obbligo della PA di conformarsi; sentenze per cui non è previsto altro rimedio di ottemperanza; lodi arbitrali esecutivi inoppugnabili; decreti sul ricorso straordinario secondo l'Adunanza plenaria 9 e 10/2013; c. 3: davanti al giudice dell'ottemperanza anche la condanna a interessi e rivalutazione maturati dopo il giudicato e il risarcimento del danno da mancata o impossibile esecuzione, da violazione o elusione; c. 5: ricorso per chiarimenti sulle modalità), il giudice (art. 113: per le sentenze amministrative il giudice che le ha emesse, il TAR anche se confermate in appello con lo stesso contenuto dispositivo e conformativo; per le sentenze civili, i lodi e gli altri casi il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha deciso; per i decreti sul ricorso straordinario il Consiglio di Stato), il procedimento (art. 114: ricorso anche senza previa diffida, notificato all'amministrazione e alle altre parti del giudizio, con copia autentica del provvedimento e prova del giudicato; prescrizione in 10 anni dal passaggio in giudicato; rito camerale ex art. 87 e sentenza in forma semplificata; contributo unificato di 300 euro; per i pagamenti, l'art. 14 D.L. 669/1996 impone 120 giorni dalla notifica del titolo prima di precetto ed esecuzione, applicato anche all'ottemperanza dalla giurisprudenza; possibile in alternativa l'esecuzione forzata civile presso il tesoriere, con i limiti di impignorabilità dei fondi vincolati), i poteri del giudice (c. 4: ordina l'ottemperanza prescrivendo le modalità, anche determinando il contenuto del provvedimento o emanandolo al posto della PA; dichiara nulli gli atti in violazione o elusione del giudicato, art. 21-septies L. 241/1990; per le sentenze non definitive determina le modalità considerando inefficaci gli atti elusivi; nomina il commissario ad acta, funzionario di altra amministrazione o professionista, con compenso a carico dell'inadempiente; su richiesta fissa la penalità di mora, astreinte, per ogni violazione o ritardo, titolo esecutivo, salvo manifesta iniquità: per i crediti in denaro decorre dalla comunicazione dell'ordine di pagamento e non è iniqua se pari agli interessi legali; c. 6: cognizione di tutte le questioni sull'ottemperanza e sugli atti del commissario, con reclamo in 60 giorni; i terzi impugnano con il rito ordinario; c. 7: chiarimenti anche su richiesta del commissario), il giudicato «a formazione progressiva» (l'amministrazione che riesercita il potere deve rispettare il contenuto conformativo della sentenza: i vizi accertati non si ripropongono e i motivi non esaminati restano liberi con il limite del one shot introdotto dalla giurisprudenza per evitare dinieghi a ripetizione, Ad. plen. 11/2016 sulla nullità e sull'ottemperanza; l'atto adottato dopo la sentenza che ripete il vizio è nullo per violazione del giudicato, quello con motivi nuovi è impugnabile con ricorso ordinario, e il ricorrente può proporre entrambe le domande), i casi frequenti (mancato pagamento di somme liquidate in sentenza, spese di lite comprese; mancato riesame dopo l'annullamento di un diniego; concorsi: scorrimento e assunzione; indennità di esproprio ed espropriazioni; decreti ingiuntivi contro ASL e comuni per forniture; equa riparazione; sentenze del giudice del lavoro sul pubblico impiego), che cosa non si ottiene (esecuzione di obblighi la cui attuazione dipende da altri; nuovi accertamenti sul merito; risarcimenti non chiesti; ottemperanza di sentenze non ancora esecutive), i costi e i tempi (ricorso con avvocato, contributo 300 euro, spese a carico della PA soccombente; decisione in pochi mesi con rito camerale; il commissario esegue entro il termine fissato), gli errori (chiedere l'ottemperanza prima dei 120 giorni per i crediti in denaro; non chiedere l'astreinte e la nomina del commissario; non impugnare l'atto elusivo con motivi nuovi; lasciar decorrere i 10 anni; non notificare a tutte le parti del giudizio).
  • TAR e Consiglio di StatoL'appello al Consiglio di StatoTermini (art. 92 c.p.a.: ricorso notificato entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza; senza notifica, entro 6 mesi dalla pubblicazione, salvo la parte non costituita che ignorava il processo per nullità del ricorso; sospensione feriale; art. 94: deposito entro 30 giorni dall'ultima notifica con copia della sentenza e prova delle notifiche, a pena di decadenza; art. 93: notifica presso il domicilio eletto o il difensore; art. 96: appello incidentale entro 60 giorni dalla notifica dell'appello principale, anche su capi autonomi, tardivo che cade con l'inammissibilità del principale; art. 103: riserva di appello contro le sentenze non definitive; art. 62: appello cautelare contro le ordinanze del TAR entro 30 giorni dalla notifica o 60 dalla pubblicazione, deciso in camera di consiglio), contenuto (art. 101: indicazione delle parti, della sentenza, esposizione dei fatti, specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, conclusioni, procura anche unitaria; c. 2: le domande e le eccezioni assorbite o non esaminate si intendono rinunciate se non espressamente riproposte, con memoria entro il termine di costituzione per le altre parti; art. 95: notifica a tutte le parti nelle cause inscindibili, ad almeno una nei termini a pena di inammissibilità, integrazione del contraddittorio ordinata dal giudice; art. 102: legittimati le parti del primo grado, l'interventore solo con posizione autonoma; art. 97: intervento; art. 104: divieto di nuove domande ed eccezioni non rilevabili d'ufficio, di nuove prove e documenti salvo indispensabilità o impossibilità incolpevole, interessi e danni successivi, motivi aggiunti per documenti scoperti; effetto devolutivo limitato ai motivi), sospensiva (art. 98: su istanza, valutati i motivi, se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, ordinanza in camera di consiglio con le regole del cautelare; la sentenza del TAR è esecutiva, e la PA che ha perso deve eseguirla anche in pendenza di appello, salvo sospensione), decisione (art. 105: rimessione al TAR solo per difetto di contraddittorio, lesione del diritto di difesa, nullità della sentenza, riforma della declinatoria di giurisdizione o competenza o della dichiarazione di estinzione o perenzione, con riassunzione in 90 giorni; negli altri casi decide nel merito; art. 99: deferimento all'adunanza plenaria per contrasti; art. 100: competenza del CGA per la Sicilia; sentenza in forma semplificata; spese; tempi medi da uno a due anni, più brevi con il rito abbreviato e nelle materie dell'art. 119), dopo (revocazione nei casi dell'art. 395 c.p.c.; ricorso per cassazione solo per motivi di giurisdizione, art. 111 c. 8 Cost.; opposizione di terzo; ottemperanza; ricorso alla Corte EDU), costi (contributo unificato del grado aumentato della metà per i giudizi di impugnazione: 975 euro nel rito ordinario, 2.700 nel rito abbreviato, 3.000-9.000 negli appalti secondo il valore; condanna alle spese e responsabilità aggravata per l'appello manifestamente infondato; patrocinio a spese dello Stato), consigli (verificare la data di notifica della sentenza; individuare i capi da impugnare e i motivi assorbiti da riproporre; chiedere la sospensiva se la sentenza cambia lo stato di fatto; valutare l'appello incidentale se si è vinto solo in parte).