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GuidaDiritto amministrativo · TAR e Consiglio di Stato

Il giudizio di ottemperanza: quando la PA non esegue la sentenza

Vincere contro un'amministrazione non basta se poi l'ufficio non paga, non riesamina la pratica o adotta un atto che aggira la decisione. L'ottemperanza è il processo che trasforma la sentenza in fatti: il giudice amministrativo ordina, fissa le modalità, dichiara nulli gli atti elusivi, nomina un commissario che provvede al posto dell'amministrazione e può imporre una penale per ogni giorno di ritardo. Vale anche per le sentenze dei giudici civili e per i lodi contro la PA.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Si esegue con l'ottemperanza: sentenze amministrative (anche solo esecutive e le cautelari), sentenze civili passate in giudicato, decreti ingiuntivi definitivi, lodi, decreti sul ricorso straordinario (art. 112 c.p.a.).
  • Giudice: chi ha emesso la sentenza (TAR anche se confermata in appello); per le decisioni civili, il TAR della sede del giudice (art. 113).
  • Ricorso senza diffida, entro 10 anni dal giudicato, rito camerale, sentenza semplificata, CU 300 euro; per i pagamenti, prima 120 giorni dalla notifica del titolo (art. 14 D.L. 669/1996).
  • Poteri (art. 114): ordine con le modalità o provvedimento sostitutivo, nullità degli atti elusivi, commissario ad acta, penalità di mora per ogni ritardo (pari agli interessi legali per i debiti in denaro), interessi, rivalutazione e danni.
  • Atto nuovo con motivi nuovi = ricorso ordinario; atto che ripete il vizio = nullo in ottemperanza; ammesso il ricorso cumulativo.

Le norme

Art. 114, comma 4, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Procedimento

«Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso: a) ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione; b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato; c) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano; d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta; e) salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali».

Titolo da eseguireGiudice dell'ottemperanzaPresuppostiNorma
Sentenza del TAR o del Consiglio di Stato passata in giudicatoIl giudice che l'ha emessa (il TAR anche se confermata in appello con lo stesso contenuto)Giudicato; inadempimentoArt. 112 c. 2 lett. a; art. 113 c. 1
Sentenza amministrativa esecutiva non definitiva; ordinanza cautelareIl giudice che l'ha emessaEsecutività; il giudice determina le modalitàArt. 112 c. 2 lett. b; art. 114 c. 4 lett. c
Sentenza civile passata in giudicato; decreto ingiuntivo definitivo; sentenza del giudice del lavoro contro la PATAR della circoscrizione del giudice che ha decisoGiudicato; obbligo della PA di conformarsiArt. 112 c. 2 lett. c; art. 113 c. 2
Lodo arbitrale esecutivo inoppugnabileTAR della sede dell'arbitratoInoppugnabilitàArt. 112 c. 2 lett. e
Decreto sul ricorso straordinarioConsiglio di StatoDecisione definitivaAd. plen. 9 e 10/2013; art. 112 c. 2 lett. b
Crediti in denaro verso Stato, enti pubblici non economici, AdERCome sopra, oppure esecuzione civile120 giorni dalla notifica del titoloArt. 14 D.L. 669/1996

L'ottemperanza è un giudizio di esecuzione con poteri di merito: il giudice non si limita a ordinare, può sostituirsi all'amministrazione determinando il contenuto dell'atto o emanandolo, e per questo è considerato il vero completamento della tutela contro la PA. La riforma del 2010 ha esteso il rimedio alle sentenze non ancora definitive e alle cautelari, ha introdotto la penalità di mora (astreinte) e ha concentrato nello stesso giudice le domande accessorie su interessi, rivalutazione e danni da mancata esecuzione. Il nodo pratico è distinguere l'elusione dal nuovo esercizio del potere: quando la sentenza annulla per un vizio e lascia all'amministrazione margini di riesame, l'atto successivo può essere legittimo se si fonda su motivi nuovi, oppure nullo se ripete il vizio o contraddice l'accertamento; il ricorso cumulativo, con domanda di ottemperanza e in subordine di annullamento, evita di sbagliare rimedio. Le guide sul ricorso al TAR, sul silenzio (dove il commissario ad acta compare già nel rito dell'art. 117) e sul risarcimento completano il quadro; per l'esecuzione civile contro la PA, la guida sul pignoramento presso terzi.

Come si propone

  1. Verificare il titolo: giudicato (certificato di passaggio in giudicato) o esecutività; per i pagamenti, notifica del titolo all'amministrazione e decorso dei 120 giorni; conservare le prove dell'inadempimento (diffide, solleciti, risposte).
  2. Ricorso al giudice competente (art. 113), notificato all'amministrazione e a tutte le parti del giudizio, con copia autentica della sentenza e prova del giudicato; domande: ordine di ottemperanza con termine, nullità degli atti elusivi, nomina del commissario ad acta, penalità di mora, interessi e rivalutazione, danni, spese; contributo unificato di 300 euro.
  3. Udienza camerale e sentenza semplificata: ordine con le modalità; l'amministrazione esegue nel termine; in mancanza, insediamento del commissario che provvede con compenso a carico dell'ente.
  4. Controllo: reclamo al giudice dell'ottemperanza contro gli atti del commissario in 60 giorni; richiesta di chiarimenti; riscossione della penalità di mora come titolo esecutivo.
  5. Se l'amministrazione adotta un nuovo atto: valutare se elusivo (nullità in ottemperanza) o autonomo (ricorso in 60 giorni); ricorso cumulativo nel dubbio; risarcimento del danno da ritardo.

Due limiti da ricordare. Il termine di dieci anni dal giudicato è di prescrizione e si interrompe con gli atti di messa in mora; ma i crediti verso la PA per somme liquidate in sentenza seguono anche le regole di bilancio (impegni, fondi vincolati), e il commissario può dover attivare le procedure contabili prima di pagare. E l'ottemperanza non riapre il merito: chi ha perso una questione in sentenza non può farla rivalutare, e chi ha vinto ottiene ciò che la sentenza ha statuito, non ciò che non aveva chiesto; i danni da mancata esecuzione sono risarcibili nello stesso giudizio, ma vanno provati. Per i crediti nei confronti dell'agente della riscossione e dello Stato, l'attesa dei 120 giorni è imposta a pena di inammissibilità dell'esecuzione anticipata; per i comuni e le regioni, la giurisprudenza è divisa e conviene comunque attendere.

Domande frequenti

Ho una sentenza del tribunale che condanna il comune a pagarmi 30.000 euro, passata in giudicato da mesi, e il comune non paga: che cosa faccio?

Ha due strade, dopo l'attesa obbligatoria: per i crediti in denaro verso lo Stato, gli enti pubblici non economici e l'agente della riscossione l'art. 14 D.L. 669/1996 impone 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo prima di notificare il precetto o procedere, termine che la giurisprudenza applica anche all'ottemperanza; per i comuni la norma non vale letteralmente, ma le esecuzioni sono soggette ai limiti sui fondi vincolati. Scaduto il termine, può procedere con l'esecuzione forzata civile (pignoramento presso il tesoriere), oppure con il ricorso di ottemperanza al TAR nella cui circoscrizione ha sede il tribunale che ha deciso (artt. 112, c. 2, lett. c, e 113, c. 2, c.p.a.): il TAR, con sentenza semplificata in camera di consiglio, ordina al comune di pagare entro un termine, nomina un commissario ad acta che provvede al posto dell'ente se non paga (anche con la variazione di bilancio), e su sua richiesta fissa una penalità di mora per ogni giorno di ritardo, che per i crediti in denaro decorre dalla comunicazione dell'ordine e non è iniqua se pari agli interessi legali (art. 114, c. 4, lett. e); nello stesso giudizio può chiedere interessi e rivalutazione maturati dopo il giudicato (art. 112, c. 3). Il contributo unificato è di 300 euro e le spese sono a carico del comune.

Il TAR ha annullato il diniego del permesso e il comune lo ha negato di nuovo con un altro motivo: devo fare un nuovo ricorso o l'ottemperanza?

Dipende dal contenuto del nuovo atto, e spesso conviene fare entrambe le cose nello stesso ricorso. Se il nuovo diniego ripete il vizio accertato dal TAR o contraddice il contenuto conformativo della sentenza (per esempio riesamina una questione che il giudice aveva già risolto), è nullo per violazione o elusione del giudicato (art. 21-septies L. 241/1990) e si fa valere con il ricorso di ottemperanza davanti allo stesso TAR, che lo dichiara nullo e può determinare il contenuto del provvedimento o nominare un commissario (art. 114, c. 4, lett. a-b, d). Se invece il comune ha esercitato un potere ancora libero, adducendo un motivo nuovo che il TAR non aveva esaminato, l'atto è un provvedimento autonomo da impugnare con ricorso ordinario entro 60 giorni; la giurisprudenza limita però il «gioco dei dinieghi successivi» con la regola del one shot: l'amministrazione che riesercita il potere dopo l'annullamento deve esaminare tutta la vicenda una volta per tutte, e nuovi dinieghi su motivi che poteva già sollevare sono guardati con sfavore. Il ricorso cumulativo (ottemperanza più annullamento) è ammesso e il giudice qualifica il vizio; conviene chiedere anche il risarcimento del danno da ritardo.

Che cosa fa il commissario ad acta e quanto costa?

Sostituisce l'amministrazione inadempiente per compiere gli atti ordinati dalla sentenza: adotta il provvedimento (per esempio il permesso, l'assunzione, la liquidazione), dispone i pagamenti anche con le variazioni di bilancio, firma gli atti conseguenti, entro il termine fissato dal giudice e con i poteri che la sentenza gli attribuisce. Di regola è un dirigente di un'altra amministrazione (prefettura, ragioneria, altro ente) o un professionista, nominato dal giudice dell'ottemperanza «ove occorra», cioè quando l'amministrazione non ha eseguito nel termine assegnato; il suo compenso è liquidato dal giudice e posto a carico dell'amministrazione inadempiente. Contro i suoi atti le parti possono proporre reclamo allo stesso giudice entro 60 giorni (art. 114, c. 6), e il commissario può chiedere chiarimenti sulle modalità (c. 7); i terzi estranei impugnano con il rito ordinario. In pratica la nomina del commissario, insieme alla penalità di mora, è lo strumento che sblocca le amministrazioni: conviene chiederli entrambi già nel ricorso.

Posso usare l'ottemperanza per una sentenza del giudice del lavoro contro il ministero o per un decreto ingiuntivo non opposto?

Sì. L'art. 112, c. 2, lett. c, c.p.a. ammette l'ottemperanza delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e dei provvedimenti equiparati, tra cui il decreto ingiuntivo non opposto e divenuto definitivo, per ottenere l'adempimento dell'obbligo della PA di conformarsi al giudicato; il ricorso si propone al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la decisione (art. 113, c. 2), entro dieci anni. Serve il giudicato: per le sentenze civili solo esecutive non c'è ottemperanza, ma l'esecuzione forzata ordinaria. Il giudice amministrativo verifica che il titolo sia definitivo e che l'obbligo sia rimasto inadempiuto, ordina l'esecuzione, nomina il commissario e fissa la penalità; per le somme si applica l'attesa di 120 giorni dell'art. 14 D.L. 669/1996 verso le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici. Anche i lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili e le sentenze per cui manca un altro rimedio di ottemperanza seguono la stessa strada (lett. d ed e).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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