In breve
- Importi di primo grado (art. 13, c. 6-bis, DPR 115/2002): 650 euro nel caso ordinario e per il ricorso straordinario; 300 per accesso agli atti, silenzio, cittadinanza, residenza, soggiorno e ingresso, ottemperanza; 1.800 per i riti abbreviati dell'art. 119 c.p.a.; 2.000, 4.000 o 6.000 per gli appalti secondo il valore; pubblico impiego a scaglioni civili dimezzati; zero per l'accesso alle informazioni ambientali.
- Aumenti: +50% se il difensore non indica PEC (e fax) o la parte omette il codice fiscale; +50% in appello; raddoppio se l'appello è respinto o dichiarato inammissibile (c. 1-quater).
- Ogni domanda nuova paga: ricorso incidentale e motivi aggiunti con domande nuove sono «ricorsi» e scontano un contributo autonomo; la domanda cautelare e l'istanza di prelievo no.
- Chi paga: chi deposita, al deposito, solo in via telematica; alla fine è a carico del soccombente anche se le spese sono compensate.
- Le altre spese: notifiche (PEC gratuite, ufficiale giudiziario a pagamento), eventuali copie, consulenze, parcella dell'avvocato secondo i parametri e, se si perde, le spese della controparte.
Gli importi
«in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 650».
| Tipo di ricorso | TAR (primo grado) | Consiglio di Stato (appello) | Norma |
|---|---|---|---|
| Ricorso ordinario (annullamento, risarcimento, ricorso straordinario) | 650 € | 975 € | art. 13, c. 6-bis, lett. e |
| Accesso agli atti (art. 116 c.p.a.), silenzio (art. 117), cittadinanza, residenza, soggiorno, ingresso, ottemperanza | 300 € | 450 € | lett. a |
| Accesso alle informazioni ambientali (D.Lgs. 195/2005) | esente | esente | lett. a |
| Pubblico impiego | scaglioni civili per valore ridotti alla metà (118,50 € fino a 26.000; 259 € fino a 52.000 e per il valore indeterminabile; 379,50 € fino a 260.000); esenzione per redditi fino a 40.978,92 € | +50% | lett. b; art. 13, c. 3; art. 9, c. 1-bis |
| Rito abbreviato (art. 119 c.p.a.: espropriazioni, telecomunicazioni, energia, autorità indipendenti, ecc.) | 1.800 € | 2.700 € | lett. c |
| Appalti e concessioni (art. 119, c. 1, lett. a e b): valore fino a 200.000 € | 2.000 € | 3.000 € | lett. d |
| Appalti: da 200.000 a 1.000.000 € | 4.000 € | 6.000 € | lett. d |
| Appalti: oltre 1.000.000 € o senza dichiarazione di valore | 6.000 € | 9.000 € | lett. d; art. 14, c. 3-ter |
| Ricorso incidentale, motivi aggiunti con domande nuove | stesso importo del ricorso | stesso importo | c. 6-bis.1 |
| Appello respinto, inammissibile o improcedibile | — | ulteriore importo pari al contributo dell'appello | art. 13, c. 1-quater |
Negli appalti il valore è l'importo a base d'asta indicato negli atti di gara e, per le sanzioni, la somma irrogata (art. 14, c. 3-ter): la dichiarazione di valore va inserita nelle conclusioni del ricorso, altrimenti si paga il massimo di 6.000 euro. Gli importi delle lettere a-e sono aumentati della metà se il difensore non indica la PEC e il fax o se manca il codice fiscale della parte (c. 6-bis.1): un errore formale che costa 325 euro. L'aumento della metà per i giudizi di impugnazione (c. 1-bis) porta l'appello ordinario a 975 euro, e il c. 1-quater impone a chi perde l'appello, anche incidentale, di versare un secondo contributo di pari importo: il giudice ne dà atto in sentenza e l'obbligo sorge al deposito. Le controversie sull'accertamento della cittadinanza davanti al giudice ordinario hanno una voce propria di 600 euro per ciascun ricorrente (c. 1-sexies), diversa dai 300 del ricorso amministrativo contro il diniego.
Chi paga, quando, e che cosa succede se non si paga
Il contributo è dovuto «per ciascun grado di giudizio» (art. 9) dalla parte che deposita il ricorso, contestualmente al deposito (art. 14, c. 1), e nel processo amministrativo telematico si versa solo con pagoPA dalla piattaforma della giustizia amministrativa, allegando la ricevuta; le amministrazioni pubbliche ricorrenti lo prenotano a debito. Le parti resistenti e i controinteressati che si limitano a difendersi non pagano; pagano invece se propongono ricorso incidentale o motivi aggiunti con domande nuove. La domanda cautelare, l'istanza di prelievo, l'istanza di fissazione e le memorie non scontano nulla, e neppure l'esecuzione della sentenza (che è però un giudizio di ottemperanza a 300 euro).
In caso di omesso o insufficiente pagamento la segreteria notifica entro trenta giorni l'invito al pagamento, con l'avvertenza che, decorso un mese, l'importo sarà iscritto a ruolo con gli interessi legali e con la sanzione dell'art. 71 del testo unico dell'imposta di registro, oggi pari al 70% del dovuto per le violazioni dal 1° settembre 2024, senza la riduzione prevista da quella norma (artt. 16 e 248). Il mancato pagamento non rende il ricorso inammissibile: il TAR lo tratta comunque, ma il debito resta e viene riscosso come un tributo. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato (reddito fino a 13.659,64 euro) non paga il contributo, prenotato a debito, e nelle controversie di pubblico impiego l'esenzione per reddito arriva a tre volte quella soglia (art. 9, c. 1-bis).
Le altre spese e la condanna alle spese
- Notifiche: il ricorso va notificato all'amministrazione e ad almeno un controinteressato; via PEC dall'avvocato non costa nulla, tramite ufficiale giudiziario o posta costano i diritti e le raccomandate (poche decine di euro per destinatario).
- Parcella dell'avvocato: secondo i parametri del DM 55/2014 per il giudizio amministrativo, per fasi e scaglioni di valore (valore indeterminabile per la maggior parte delle impugnazioni), oltre a spese generali del 15%, CPA e IVA; il preventivo scritto è obbligatorio e una parcella contestata si discute con il Consiglio dell'ordine.
- Verificazione e consulenza tecnica: se disposte dal TAR, l'anticipo è a carico della parte indicata dal giudice e alla fine segue la soccombenza.
- Spese di lite: chi perde è di regola condannato a rifondere all'altra parte compensi e spese liquidati in sentenza, oltre al contributo unificato; la compensazione è possibile per soccombenza reciproca o per questioni nuove o incerte, ma il contributo resta comunque a carico del soccombente.
- Lite temeraria: nei ricorsi manifestamente infondati il giudice può condannare al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte (art. 26, c. 2, c.p.a.), oltre alla responsabilità aggravata dell'art. 96 c.p.c.
Per un ricorso ordinario di primo grado, dunque, i costi vivi certi sono 650 euro più le notifiche, mentre la voce principale è la parcella; negli appalti il solo contributo può arrivare a 6.000 euro per grado, e la sconfitta in appello ne raddoppia il peso. Le regole del giudizio sono nella guida al ricorso al TAR e, per le gare, al ricorso negli appalti; i costi del processo civile sono nella pagina sul contributo unificato civile.
Domande frequenti
Quando e come si paga il contributo unificato al TAR?
Se vinco, il contributo unificato mi viene restituito?
Quanto costa l'appello al Consiglio di Stato?
Il ricorso al TAR per un concorso pubblico o per il pubblico impiego costa 650 euro?
Fonti normative
- Art. 13 DPR 115/2002 — Importi del contributo unificato (comma 6-bis: processo amministrativo)
- Art. 14 DPR 115/2002 — Obbligo di pagamento e dichiarazione di valore
- Art. 9 DPR 115/2002 — Contributo unificato ed esenzione per reddito nel pubblico impiego
- Art. 16 DPR 115/2002 — Omesso o insufficiente pagamento
- Art. 248 DPR 115/2002 — Invito al pagamento
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- TAR e Consiglio di StatoIl ricorso al TAR: termini, procedura, costiSessanta giorni dalla conoscenza, notifica e deposito, i tre vizi, sospensiva collegiale e monocratica, contributo unificato, motivi aggiunti, udienza, appello.
- Appalti pubbliciIl ricorso al TAR negli appalti: 30 giorni, stand still, inefficacia del contrattoChe cosa si impugna e dove (art. 120 c.p.a.: atti delle procedure di affidamento e concessione, incarichi e concorsi di progettazione, provvedimenti ANAC; giurisdizione esclusiva del TAR competente per la sede della stazione appaltante, art. 133 lett. e; indicazione del CIG a pena di regolarizzazione), i termini (30 giorni per ricorso principale, incidentale e motivi aggiunti; decorrenza dalla comunicazione dell'art. 90 del codice o dalla messa a disposizione degli atti sulla piattaforma, art. 36; bando autonomamente lesivo dalla pubblicazione; affidamenti senza bando: 30 giorni dall'avviso di aggiudicazione motivato o 6 mesi dalla stipula; ricorso sull'oscuramento delle offerte entro 10 giorni, art. 36 c. 4; termini processuali dimezzati salvo quelli di notifica, art. 119), lo stand still (art. 18 D.Lgs. 36/2023: contratto non prima di 32 giorni dall'ultima comunicazione dell'aggiudicazione, con eccezioni per offerta unica, accordo quadro, sistema dinamico e sotto soglia; sospensione automatica dalla notifica dell'istanza cautelare fino alla decisione cautelare o alla sentenza di primo grado; notifica anche presso l'amministrazione se difesa dall'Avvocatura), il giudizio (definizione all'udienza cautelare o con sentenza semplificata in udienza entro 45 giorni dalla costituzione; cauzione fino allo 0,5% del valore per la cautelare; motivi aggiunti contro i nuovi atti senza contributo; deposito della sentenza entro 15 giorni, dispositivo se complessa; regole applicabili anche in appello), l'inefficacia del contratto (art. 121: obbligatoria per aggiudicazione senza bando quando prescritto, negoziata fuori dai casi, violazione dello stand still o della sospensione se ha influito; retroattiva o solo per il futuro; salve le esigenze imperative; art. 122: negli altri casi il giudice decide valutando interessi, chance del ricorrente, stato di esecuzione e domanda di subentro; art. 123 sanzioni alternative), la tutela (art. 124: aggiudicazione e subentro condizionati all'inefficacia; altrimenti risarcimento del danno provato, con il concorso di colpa di chi non ha chiesto il subentro; rivalsa della stazione appaltante contro l'operatore che ha causato l'esito illegittimo), costi e tempi (contributo unificato 2.000, 4.000 o 6.000 euro secondo il valore, art. 13 c. 6-bis lett. d D.P.R. 115/2002, aumentato della metà senza PEC o codice fiscale, dovuto in ogni caso dal soccombente; tempi: cautelare in 2-4 settimane, merito in 2-4 mesi, appello al Consiglio di Stato con termini dimezzati), gli errori (ricorso oltre i 30 giorni contando dall'accesso invece che dalla comunicazione; mancata impugnazione del bando lesivo; omessa domanda di inefficacia e subentro; notifica incompleta al controinteressato).
- TAR e Consiglio di StatoLa sospensiva al TAR: cautelare collegiale, monocratica, ante causamPresupposti (periculum e fumus), tipi di misure (sospensione, ordine di fare, ingiunzione di pagamento), collegiale in camera di consiglio (20+10 giorni), monocratica per estrema urgenza, ante causam, cauzione, motivazione, udienza di merito ravvicinata e sentenza in forma semplificata, revoca e riproposizione, appello al Consiglio di Stato in 30 giorni, spese, riti abbreviati (appalti).
- TAR e Consiglio di StatoIl silenzio della pubblica amministrazione: il ricorso contro l'inerziaTermini del procedimento, silenzio-inadempimento, diffida facoltativa, ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. entro un anno, commissario ad acta, silenzio-assenso e rigetto, indennizzo e risarcimento.
- TAR e Consiglio di StatoL'accesso agli atti amministrativi e l'accesso civicoAccesso documentale (interesse, motivazione, 30 giorni, limiti, controinteressati, ricorso al TAR o al difensore civico), accesso civico semplice e generalizzato (senza motivazione, riesame, ricorso), costi.
- TAR e Consiglio di StatoIl giudizio di ottemperanza: quando la PA non esegue la sentenzaChe cosa si esegue (art. 112 c.p.a.: sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; sentenze esecutive e altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, comprese le ordinanze cautelari, anche prima del giudicato; sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e provvedimenti equiparati, decreti ingiuntivi non opposti, per l'obbligo della PA di conformarsi; sentenze per cui non è previsto altro rimedio di ottemperanza; lodi arbitrali esecutivi inoppugnabili; decreti sul ricorso straordinario secondo l'Adunanza plenaria 9 e 10/2013; c. 3: davanti al giudice dell'ottemperanza anche la condanna a interessi e rivalutazione maturati dopo il giudicato e il risarcimento del danno da mancata o impossibile esecuzione, da violazione o elusione; c. 5: ricorso per chiarimenti sulle modalità), il giudice (art. 113: per le sentenze amministrative il giudice che le ha emesse, il TAR anche se confermate in appello con lo stesso contenuto dispositivo e conformativo; per le sentenze civili, i lodi e gli altri casi il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha deciso; per i decreti sul ricorso straordinario il Consiglio di Stato), il procedimento (art. 114: ricorso anche senza previa diffida, notificato all'amministrazione e alle altre parti del giudizio, con copia autentica del provvedimento e prova del giudicato; prescrizione in 10 anni dal passaggio in giudicato; rito camerale ex art. 87 e sentenza in forma semplificata; contributo unificato di 300 euro; per i pagamenti, l'art. 14 D.L. 669/1996 impone 120 giorni dalla notifica del titolo prima di precetto ed esecuzione, applicato anche all'ottemperanza dalla giurisprudenza; possibile in alternativa l'esecuzione forzata civile presso il tesoriere, con i limiti di impignorabilità dei fondi vincolati), i poteri del giudice (c. 4: ordina l'ottemperanza prescrivendo le modalità, anche determinando il contenuto del provvedimento o emanandolo al posto della PA; dichiara nulli gli atti in violazione o elusione del giudicato, art. 21-septies L. 241/1990; per le sentenze non definitive determina le modalità considerando inefficaci gli atti elusivi; nomina il commissario ad acta, funzionario di altra amministrazione o professionista, con compenso a carico dell'inadempiente; su richiesta fissa la penalità di mora, astreinte, per ogni violazione o ritardo, titolo esecutivo, salvo manifesta iniquità: per i crediti in denaro decorre dalla comunicazione dell'ordine di pagamento e non è iniqua se pari agli interessi legali; c. 6: cognizione di tutte le questioni sull'ottemperanza e sugli atti del commissario, con reclamo in 60 giorni; i terzi impugnano con il rito ordinario; c. 7: chiarimenti anche su richiesta del commissario), il giudicato «a formazione progressiva» (l'amministrazione che riesercita il potere deve rispettare il contenuto conformativo della sentenza: i vizi accertati non si ripropongono e i motivi non esaminati restano liberi con il limite del one shot introdotto dalla giurisprudenza per evitare dinieghi a ripetizione, Ad. plen. 11/2016 sulla nullità e sull'ottemperanza; l'atto adottato dopo la sentenza che ripete il vizio è nullo per violazione del giudicato, quello con motivi nuovi è impugnabile con ricorso ordinario, e il ricorrente può proporre entrambe le domande), i casi frequenti (mancato pagamento di somme liquidate in sentenza, spese di lite comprese; mancato riesame dopo l'annullamento di un diniego; concorsi: scorrimento e assunzione; indennità di esproprio ed espropriazioni; decreti ingiuntivi contro ASL e comuni per forniture; equa riparazione; sentenze del giudice del lavoro sul pubblico impiego), che cosa non si ottiene (esecuzione di obblighi la cui attuazione dipende da altri; nuovi accertamenti sul merito; risarcimenti non chiesti; ottemperanza di sentenze non ancora esecutive), i costi e i tempi (ricorso con avvocato, contributo 300 euro, spese a carico della PA soccombente; decisione in pochi mesi con rito camerale; il commissario esegue entro il termine fissato), gli errori (chiedere l'ottemperanza prima dei 120 giorni per i crediti in denaro; non chiedere l'astreinte e la nomina del commissario; non impugnare l'atto elusivo con motivi nuovi; lasciar decorrere i 10 anni; non notificare a tutte le parti del giudizio).
- TAR e Consiglio di StatoIl ricorso straordinario (già al Presidente della Repubblica)Che cos'è (artt. 8-15 DPR 1199/1971: rimedio giustiziale contro gli atti amministrativi definitivi per soli motivi di legittimità, proposto da chi ha interesse; non ammesso se lo stesso interessato ha già fatto ricorso giurisdizionale, art. 8; solo per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, art. 7 c. 8 c.p.a., quindi non per i diritti soggettivi davanti al giudice ordinario; natura giurisdizionale dopo la L. 69/2009 che ha reso vincolante il parere: Cass. SU 23464/2012), la riforma del 2026 (art. 6 c. 4 D.L. 19/2026 conv. L. 50/2026: il capo III si intitola «Ricorso straordinario», la decisione è adottata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato conforme al parere del Consiglio di Stato, art. 14; ogni richiamo al ricorso al Presidente della Repubblica si intende riferito al nuovo ricorso, c. 6; revocazione dei decreti del Presidente del Consiglio di Stato, art. 15), termini e forma (art. 9: 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza; notifica ad almeno un controinteressato nelle forme dei ricorsi giurisdizionali; presentazione con la prova della notifica all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente, anche per raccomandata, con la data di spedizione che vale come presentazione; per gli enti senza collegamento con un Ministero alla Presidenza del Consiglio, art. 11; controinteressati: 60 giorni per deduzioni, documenti e ricorso incidentale; integrazione del contraddittorio ordinata dal Ministero o dal Consiglio di Stato; contributo unificato 650 euro, art. 13 c. 6-bis lett. e DPR 115/2002; difesa tecnica non obbligatoria ma consigliata per notifica e motivi), l'opposizione e la trasposizione (art. 10: i controinteressati, e l'ente pubblico non statale che ha emanato l'atto per Corte cost. 148/1982, possono chiedere entro 60 giorni dalla notifica che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale; il ricorrente che vuole insistere deposita al TAR l'atto di costituzione entro 60 giorni dal ricevimento dell'opposizione, art. 48 c.p.a., altrimenti il ricorso si estingue; le misure cautelari straordinarie perdono efficacia dopo 60 giorni dalla costituzione; chi non si oppone non può poi impugnare la decisione di accoglimento salvo vizi propri), la sospensiva (art. 3 c. 4 L. 205/2000: su richiesta, per danni gravi e irreparabili, disposta dal Ministero su conforme parere del Consiglio di Stato; tempi lunghi rispetto al TAR), il procedimento (art. 11: istruttoria del Ministero e trasmissione al Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla scadenza del termine dei controinteressati; se non provvede, diffida e deposito diretto al Consiglio di Stato dopo 30 giorni; art. 12: parere della sezione consultiva o commissione speciale, rimessione all'Adunanza generale per i contrasti; art. 13: chiarimenti, verificazioni, integrazione del contraddittorio, questione di legittimità costituzionale alla Corte, esiti: inammissibilità con errore scusabile, regolarizzazione, reiezione, accoglimento con rimessione per incompetenza, accoglimento; art. 14: decreto conforme, pubblicità per l'annullamento di atti normativi; durata media di anni), dopo la decisione (nessun appello; revocazione ex art. 395 c.p.c. in 60 giorni, art. 15; ricorso per cassazione per soli motivi di giurisdizione, Cass. SU 23464/2012; esecuzione con il giudizio di ottemperanza davanti al Consiglio di Stato, Ad. plen. 9 e 10 del 2013 e art. 112 c. 2 lett. b c.p.a.; chi non ha partecipato può impugnare al TAR se leso), quando conviene (atti a efficacia non urgente, questioni di puro diritto, ricorrenti senza risorse per due gradi, termine dei 60 giorni scaduto ma non i 120; sconsigliato quando serve una sospensiva rapida, quando ci sono controinteressati agguerriti che trasporranno, quando servono istruttoria e udienza; differenze con i ricorsi gerarchico e in opposizione, artt. 1-7).
- Il processo civileIl contributo unificato e gli altri costi vivi del processoChi paga e quando (art. 14: chi si costituisce per primo, deposita il ricorso o chiede la vendita; dichiarazione di valore nelle conclusioni; integrazione per domande riconvenzionali e chiamate), scaglioni dell'art. 13 c. 1 (43, 98, 237, 518, 759, 1.214, 1.686), valore indeterminabile (518; 237 davanti al giudice di pace), aumenti (+50% impugnazioni, doppio in cassazione più imposta fissa di registro, doppio nelle sezioni imprese, +50% senza PEC o codice fiscale, raddoppio per impugnazione respinta art. 13 c. 1-quater), riduzioni (metà per procedimenti speciali, opposizione a decreto ingiuntivo, lavoro e pubblico impiego; esenzione per reddito sotto 3 volte la soglia del patrocinio), famiglia (43 per domanda congiunta e mantenimento figli esente, 98 per contenzioso e volontaria giurisdizione), esecuzioni (278 immobiliare, 139 mobiliare, 43 sotto 2.500, 168 opposizione agli atti, 43 per la ricerca telematica dei beni), fallimentare 851, tributario 30-1.500, esenzioni art. 10 (mantenimento prole, amministrazione di sostegno, interdizione, Pinto, processi esenti da bollo), anticipazione forfettaria 27 euro (art. 30), pagamento (pagoPA, F23), omesso pagamento (invito, sanzione, iscrizione a ruolo), recupero dal soccombente.
- Costi e gratuito patrocinioIl gratuito patrocinio nel processo civileSoglia di 13.659,64 euro di reddito familiare, domanda al Consiglio dell'ordine, ammissione in dieci giorni, avvocato dall'elenco, cosa copre, revoca e controlli, spese di soccombenza.
- Costi e gratuito patrocinioLa parcella è troppo alta: come si contestaDa dove partire (art. 13 L. 247/2012: compenso pattuito di regola per iscritto al conferimento dell'incarico, libero nella forma, a tempo, forfetario, per fasi, a percentuale sul valore, vietato il patto di quota lite sul bene; c. 5: obbligo di comunicare per iscritto la prevedibile misura del costo, distinguendo oneri, spese e compenso; art. 2233 c. 3 c.c.: nulli i patti sui compensi non scritti; senza accordo scritto valgono i parametri del DM 55/2014, c. 6; l'accordo scritto vincola anche se superiore ai parametri, salvo lesione del decoro o vessatorietà per il consumatore; preventivo di massima e integrazioni per attività ulteriori), i parametri (DM 55/2014 aggiornato dal DM 147/2022: tabelle per tipo di giudizio, fase (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale) e scaglione di valore; art. 4: aumento fino al 50% e riduzione fino al 50% secondo urgenza, pregio, difficoltà, risultati; +30% per gli atti telematici ben strutturati; art. 2: spese forfettarie 15% del compenso, oltre a IVA 22% e CPA 4%; art. 20: stragiudiziale con la tabella 25; art. 12: più difensori; art. 5: valore della causa secondo il c.p.c.; per la liquidazione giudiziale il giudice non scende sotto i minimi salvo motivazione, e i parametri sono il riferimento anche nella contestazione), come si contesta (richiesta di specifica della parcella per voci, fasi e ore; verifica di duplicazioni e di attività non svolte; art. 13 c. 9: conciliazione davanti al consiglio dell'ordine su richiesta di cliente o avvocato, e parere di congruità che l'ordine rilascia solo su richiesta dell'iscritto, art. 29 c. 1 lett. l, non vincolante per il giudice e senza contraddittorio pieno, ma necessario per il decreto ingiuntivo; mediazione volontaria; organismo dell'ordine), se arriva il decreto ingiuntivo (art. 636 c.p.c.: parcella sottoscritta e parere dell'ordine; il giudice si attiene al parere nei limiti della somma; opposizione entro 40 giorni; per le prestazioni giudiziali civili, art. 14 D.Lgs. 150/2011: rito semplificato davanti al giudice del processo in cui l'avvocato ha lavorato, tribunale monocratico, parti anche personalmente, sentenza non appellabile ma ricorribile in cassazione; Cass. SU 4485/2018: il rito speciale copre tutte le contestazioni sul compenso per le prestazioni giudiziali, anche quelle sull'esistenza del rapporto, salvo le domande diverse; per le prestazioni stragiudiziali e penali il rito ordinario o il decreto ingiuntivo ordinario; il cliente può contestare l'inadempimento dell'avvocato in via riconvenzionale o con azione separata), la prescrizione (artt. 2956 n. 2 e 2957 c.c.: prescrizione presuntiva di tre anni dalla decisione della lite, dalla conciliazione o dalla revoca del mandato, dall'ultima prestazione per gli affari non terminati: presunzione di pagamento vinta solo dal giuramento del cliente o dalla sua ammissione; prescrizione ordinaria decennale se il credito è riconosciuto per iscritto o accertato; gli acconti interrompono), le difese di merito (attività non svolta o non necessaria, duplicazione di voci, fasi non tenute, spese non documentate, mancanza del preventivo scritto come inadempimento che riduce o esclude il compenso secondo la giurisprudenza in evoluzione, mandato revocato o rinunciato con compenso solo per l'opera prestata, negligenza professionale con eccezione di inadempimento e risarcimento, art. 2236 c.c.), gli altri strumenti (esposto al consiglio dell'ordine per violazione dei doveri deontologici su preventivo, informazione e richiesta di compensi sproporzionati, artt. 27 e 29 codice deontologico; diritto alla restituzione del fascicolo e dei documenti anche senza saldo, art. 33 codice deontologico; ritenzione vietata; segnalazione all'AGCM per pratiche scorrette solo nei casi di clausole vessatorie verso consumatori), la posizione dell'avvocato (diritto al compenso per l'opera prestata, acconti, spese anticipate, interessi; cliente e controparte solidali dopo la transazione, art. 13 c. 8; distrazione delle spese liquidate in sentenza; fondo spese).