In breve
- Contro gli atti amministrativi definitivi, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni; alternativo al TAR e solo nelle materie di giurisdizione amministrativa (artt. 8-9 DPR 1199/1971; art. 7 c. 8 c.p.a.).
- Dal 2026 decide il Presidente del Consiglio di Stato con decreto conforme al parere (D.L. 19/2026); il nome è «ricorso straordinario».
- Notifica a un controinteressato; i controinteressati (e l'ente non statale) possono trasporre al TAR in 60 giorni; costituzione entro 60 giorni (art. 48 c.p.a.).
- Avvocato non obbligatorio, contributo unificato 650 euro, un solo grado; sospensiva per danni gravi, ma lenta.
- Dopo: revocazione, Cassazione per giurisdizione, ottemperanza al Consiglio di Stato.
La norma dopo la riforma
«Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse. Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato. […] Il ricorso deve essere proposto nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Nel detto termine, il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati e presentato con la prova dell'eseguita notificazione all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. […] La decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, conforme al parere del Consiglio di Stato».
| Ricorso straordinario | Ricorso al TAR | |
|---|---|---|
| Termine | 120 giorni dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza | 60 giorni (30 negli appalti) |
| Atti impugnabili | Solo atti definitivi; solo materie di giurisdizione amministrativa | Atti anche non definitivi; giurisdizione amministrativa |
| Motivi | Solo legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) | Legittimità; merito nei casi di legge; risarcimento |
| Difesa | Avvocato non obbligatorio | Avvocato obbligatorio |
| Costo | Contributo unificato 650 euro | 650 euro ordinario, 300 per accesso, silenzio, cittadinanza e ottemperanza, 2.000-6.000 appalti (DPR 115/2002 art. 13 c. 6-bis) |
| Cautelare | Sospensione per danni gravi e irreparabili, Ministero su parere del Consiglio di Stato (L. 205/2000 art. 3 c. 4): lenta | Collegiale, monocratica, ante causam: rapida |
| Chi decide | Presidente del Consiglio di Stato con decreto conforme al parere della sezione consultiva | TAR in primo grado, Consiglio di Stato in appello |
| Gradi | Uno; revocazione e Cassazione per giurisdizione | Due; Cassazione per giurisdizione |
| Trasposizione | I controinteressati e l'ente non statale possono portarlo al TAR in 60 giorni | — |
| Tempi | Di regola oltre un anno | Variabili; cautelare in settimane |
| Esecuzione | Ottemperanza davanti al Consiglio di Stato (Ad. plen. 9 e 10/2013) | Ottemperanza davanti al giudice che ha deciso |
Il ricorso straordinario nasce come rimedio amministrativo e si è trasformato, con la L. 69/2009 che ha reso vincolante il parere del Consiglio di Stato e ha consentito di sollevare questioni di costituzionalità, in un rimedio di natura sostanzialmente giurisdizionale, come ha riconosciuto la Cassazione ammettendo il ricorso per motivi di giurisdizione contro il decreto (SU 23464/2012) e come ha confermato l'Adunanza plenaria attribuendo al Consiglio di Stato l'ottemperanza delle decisioni (9 e 10 del 2013). La riforma del 2026 chiude il percorso: il decreto lo firma il Presidente del Consiglio di Stato, non più il Capo dello Stato su proposta del Ministro. Per chi ricorre, il calcolo resta lo stesso di prima: si guadagnano sessanta giorni e si risparmiano l'avvocato e un grado di giudizio, si perdono la rapidità della cautelare e la possibilità di appello, e si resta esposti alla trasposizione. La scelta è irreversibile per il ricorrente (art. 8, c. 2): chi ha già presentato ricorso al TAR non può usare la via straordinaria, e viceversa chi ha scelto la via straordinaria non può poi andare al TAR, salvo trasposizione chiesta dagli altri.
Come si fa
- Verifiche: atto definitivo (altrimenti ricorso gerarchico, art. 1 DPR 1199); materia di giurisdizione amministrativa (per i diritti soggettivi il rimedio non esiste, TAR o giudice ordinario); termine di 120 giorni; individuazione dei controinteressati e del Ministero competente (per gli enti senza collegamento con un Ministero, la Presidenza del Consiglio).
- Ricorso: atto impugnato, motivi di legittimità specifici (i vizi dell'atto), conclusioni, eventuale istanza di sospensione con l'allegazione dei danni gravi e irreparabili; notifica ad almeno un controinteressato nelle forme dei ricorsi giurisdizionali; presentazione all'autorità emanante o al Ministero con la prova della notifica, anche con raccomandata; pagamento del contributo unificato.
- Attesa dell'opposizione: 60 giorni in cui i controinteressati (e l'ente non statale) possono chiedere la trasposizione al TAR e presentare deduzioni e ricorso incidentale; in caso di opposizione, costituzione al TAR entro 60 giorni dal ricevimento, con avviso alle parti (art. 48 c.p.a.).
- Istruttoria e parere: il Ministero trasmette gli atti al Consiglio di Stato entro 120 giorni; diffida e deposito diretto se non provvede (art. 11); la sezione consultiva può chiedere chiarimenti, verificazioni, integrazione del contraddittorio o rimettere all'Adunanza generale; parere e decreto del Presidente del Consiglio di Stato.
- Dopo: comunicazione del decreto; revocazione entro 60 giorni nei casi dell'art. 395 c.p.c.; ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione; se la PA non esegue, ottemperanza davanti al Consiglio di Stato.
Conviene per gli atti che non producono danni immediati e per le questioni di puro diritto, dove il parere di una sezione del Consiglio di Stato vale quanto una sentenza d'appello a un decimo del costo; per i concorsi con vincitori già in servizio, per le gare e per gli atti che vanno fermati subito conviene il TAR, con la sua sospensiva e il doppio grado. Le guide sul ricorso contro un concorso e sul porto d'armi mostrano due casi tipici in cui la scelta tra i due rimedi dipende dall'urgenza; la guida su chi giudica che cosa colloca il rimedio nella mappa della giustizia amministrativa.
Domande frequenti
Ho ricevuto un diniego 80 giorni fa: il TAR è precluso, posso ancora fare qualcosa?
Sì, il ricorso straordinario: il termine è di 120 giorni dalla notifica, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza dell'atto (art. 9 DPR 1199/1971), quindi restano quaranta giorni. Serve che l'atto sia definitivo (contro gli atti non definitivi c'è il ricorso gerarchico, e l'errore è scusabile con rimessione in termini, art. 13), che la materia sia di giurisdizione amministrativa (art. 7, c. 8, c.p.a.) e che il ricorso contenga solo motivi di legittimità: violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere. Entro i 120 giorni il ricorso va notificato ad almeno un controinteressato, se esiste, e presentato all'autorità che ha emanato l'atto o al Ministero competente, anche con raccomandata: fa fede la data di spedizione. L'avvocato non è obbligatorio, ma la notifica e i motivi vanno fatti bene, perché il ricorso non si può integrare e la decisione non è appellabile. Il contributo unificato è di 650 euro.
Che cosa è cambiato con la riforma del 2026 e perché non si chiama più «al Presidente della Repubblica»?
L'art. 6 del D.L. 19/2026 (convertito dalla L. 50/2026) ha riscritto l'art. 14 del DPR 1199/1971: la decisione è ora «adottata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, conforme al parere del Consiglio di Stato», e il capo III si chiama semplicemente «Ricorso straordinario». Dal 2009 il parere era già vincolante e il Presidente della Repubblica firmava un decreto a contenuto obbligato; la riforma elimina il passaggio al Quirinale e la controfirma ministeriale, con l'obiettivo di accorciare i tempi, e chiarisce che ogni norma che parla di ricorso al Presidente della Repubblica si riferisce al nuovo ricorso (c. 6). Il resto non cambia: termine di 120 giorni, alternatività con il TAR, opposizione dei controinteressati, istruttoria del Ministero, parere della sezione consultiva, revocazione, ricorso in Cassazione per motivi di giurisdizione e ottemperanza davanti al Consiglio di Stato. Cambia però l'atto finale: un decreto del Presidente del Consiglio di Stato, che la Cassazione considerava già una decisione di natura giurisdizionale (SU 23464/2012).
Il vincitore del concorso a cui ho fatto ricorso può bloccarlo?
Può spostarlo al TAR, non bloccarlo. Il controinteressato a cui il ricorso è stato notificato ha 60 giorni per chiedere, con atto notificato a lei e all'amministrazione, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale (art. 10); lo stesso può fare l'ente pubblico diverso dallo Stato che ha emanato l'atto (Corte cost. 148/1982). A quel punto lei ha 60 giorni dal ricevimento dell'opposizione per depositare al TAR l'atto di costituzione, dandone avviso alle altre parti (art. 48 c.p.a.); se non lo fa, il ricorso si estingue. Al TAR servono un avvocato, il contributo del giudizio ordinario e si apre la via dell'appello; l'eventuale sospensiva ottenuta in sede straordinaria perde efficacia sessanta giorni dopo la costituzione, ma può essere richiesta al TAR. Chi invece non si oppone accetta il rito straordinario e non potrà impugnare la decisione di accoglimento davanti al Consiglio di Stato se non per vizi propri. Per questo, con controinteressati determinati, il ricorso straordinario spesso è solo un giro più lungo per arrivare al TAR.
Quanto dura e come si fa eseguire la decisione?
I tempi sono lunghi: il Ministero istruisce e deve trasmettere il ricorso al Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla scadenza del termine dei controinteressati (art. 11); se tarda, si può diffidarlo e, in mancanza di risposta entro 30 giorni, depositare direttamente copia del ricorso al Consiglio di Stato. Il parere della sezione consultiva arriva di regola dopo uno o due anni, poi il decreto. Nel frattempo si può chiedere la sospensione dell'atto per danni gravi e irreparabili, decisa dal Ministero su conforme parere del Consiglio di Stato (art. 3, c. 4, L. 205/2000), ma non ha la rapidità della cautelare del TAR. Una volta emesso, il decreto è definitivo: niente appello, solo revocazione entro 60 giorni nei casi dell'art. 395 c.p.c. (art. 15) e ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione. Se l'amministrazione non esegue, si propone il giudizio di ottemperanza davanti al Consiglio di Stato, come stabilito dall'Adunanza plenaria con le decisioni 9 e 10 del 2013 sulla base dell'art. 112, c. 2, lett. b, c.p.a.
Fonti normative
- Artt. 8-15 DPR 1199/1971 — Ricorso straordinario (capo III, come modificato dal D.L. 19/2026)
- Art. 6, commi 4-6, D.L. 19/2026 (conv. L. 50/2026) — Decisione con decreto del Presidente del Consiglio di Stato
- Art. 7, comma 8, c.p.a. — Ricorso straordinario solo per le controversie di giurisdizione amministrativa
- Art. 48 c.p.a. — Giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario
- Art. 3, comma 4, L. 205/2000 — Sospensione dell'atto nel ricorso straordinario
- Art. 13, comma 6-bis, lett. e), DPR 115/2002 — Contributo unificato di 650 euro
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Da leggere insieme
- TAR e Consiglio di StatoIl ricorso al TAR: termini, procedura, costiSessanta giorni dalla conoscenza, notifica e deposito, i tre vizi, sospensiva collegiale e monocratica, contributo unificato, motivi aggiunti, udienza, appello.
- TAR e Consiglio di StatoLa sospensiva al TAR: cautelare collegiale, monocratica, ante causamPresupposti (periculum e fumus), tipi di misure (sospensione, ordine di fare, ingiunzione di pagamento), collegiale in camera di consiglio (20+10 giorni), monocratica per estrema urgenza, ante causam, cauzione, motivazione, udienza di merito ravvicinata e sentenza in forma semplificata, revoca e riproposizione, appello al Consiglio di Stato in 30 giorni, spese, riti abbreviati (appalti).
- TAR e Consiglio di StatoL'appello al Consiglio di StatoTermini (art. 92 c.p.a.: ricorso notificato entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza; senza notifica, entro 6 mesi dalla pubblicazione, salvo la parte non costituita che ignorava il processo per nullità del ricorso; sospensione feriale; art. 94: deposito entro 30 giorni dall'ultima notifica con copia della sentenza e prova delle notifiche, a pena di decadenza; art. 93: notifica presso il domicilio eletto o il difensore; art. 96: appello incidentale entro 60 giorni dalla notifica dell'appello principale, anche su capi autonomi, tardivo che cade con l'inammissibilità del principale; art. 103: riserva di appello contro le sentenze non definitive; art. 62: appello cautelare contro le ordinanze del TAR entro 30 giorni dalla notifica o 60 dalla pubblicazione, deciso in camera di consiglio), contenuto (art. 101: indicazione delle parti, della sentenza, esposizione dei fatti, specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, conclusioni, procura anche unitaria; c. 2: le domande e le eccezioni assorbite o non esaminate si intendono rinunciate se non espressamente riproposte, con memoria entro il termine di costituzione per le altre parti; art. 95: notifica a tutte le parti nelle cause inscindibili, ad almeno una nei termini a pena di inammissibilità, integrazione del contraddittorio ordinata dal giudice; art. 102: legittimati le parti del primo grado, l'interventore solo con posizione autonoma; art. 97: intervento; art. 104: divieto di nuove domande ed eccezioni non rilevabili d'ufficio, di nuove prove e documenti salvo indispensabilità o impossibilità incolpevole, interessi e danni successivi, motivi aggiunti per documenti scoperti; effetto devolutivo limitato ai motivi), sospensiva (art. 98: su istanza, valutati i motivi, se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, ordinanza in camera di consiglio con le regole del cautelare; la sentenza del TAR è esecutiva, e la PA che ha perso deve eseguirla anche in pendenza di appello, salvo sospensione), decisione (art. 105: rimessione al TAR solo per difetto di contraddittorio, lesione del diritto di difesa, nullità della sentenza, riforma della declinatoria di giurisdizione o competenza o della dichiarazione di estinzione o perenzione, con riassunzione in 90 giorni; negli altri casi decide nel merito; art. 99: deferimento all'adunanza plenaria per contrasti; art. 100: competenza del CGA per la Sicilia; sentenza in forma semplificata; spese; tempi medi da uno a due anni, più brevi con il rito abbreviato e nelle materie dell'art. 119), dopo (revocazione nei casi dell'art. 395 c.p.c.; ricorso per cassazione solo per motivi di giurisdizione, art. 111 c. 8 Cost.; opposizione di terzo; ottemperanza; ricorso alla Corte EDU), costi (contributo unificato del grado aumentato della metà per i giudizi di impugnazione: 975 euro nel rito ordinario, 2.700 nel rito abbreviato, 3.000-9.000 negli appalti secondo il valore; condanna alle spese e responsabilità aggravata per l'appello manifestamente infondato; patrocinio a spese dello Stato), consigli (verificare la data di notifica della sentenza; individuare i capi da impugnare e i motivi assorbiti da riproporre; chiedere la sospensiva se la sentenza cambia lo stato di fatto; valutare l'appello incidentale se si è vinto solo in parte).
- TAR e Consiglio di StatoI vizi dell'atto amministrativo: incompetenza, violazione di legge, eccesso di potereAnnullabilità (art. 21-octies c. 1 L. 241/1990: incompetenza, cioè atto di un organo diverso da quello competente, relativa e non assoluta; violazione di legge, cioè contrasto con norme di legge, regolamenti, statuti, piani, atti generali, comprese le norme sul procedimento, la motivazione ex art. 3, il preavviso di rigetto, il contraddittorio, i termini quando perentori; eccesso di potere, cioè cattivo uso della discrezionalità, provato con le figure sintomatiche: difetto di istruttoria, difetto o insufficienza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà, contraddizione con precedenti atti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, violazione della prassi o delle circolari senza motivo, sviamento di potere per un fine diverso, difetto di proporzionalità; c. 2: non annullabile il provvedimento vincolato adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma se è palese che il contenuto non poteva essere diverso, e non annullabile per omessa comunicazione di avvio se la PA prova in giudizio che il contenuto non poteva essere diverso, salvo la violazione del preavviso di rigetto dell'art. 10-bis dopo il D.L. 76/2020), nullità (art. 21-septies: mancanza degli elementi essenziali, soggetto, oggetto, contenuto, forma essenziale, volontà; difetto assoluto di attribuzione, cioè potere che nessuna norma conferisce a quell'amministrazione, carenza di potere in astratto; violazione o elusione del giudicato; altri casi espressamente previsti dalla legge, come gli atti della PA adottati con dipendenti in violazione dell'art. 97 Cost., le nomine di organi scaduti oltre la prorogatio, i contratti pubblici senza gara nei casi di legge; art. 31 c. 4 c.p.a.: azione di accertamento della nullità entro 180 giorni, nullità sempre opponibile ed eccepibile e rilevabile d'ufficio; giurisdizione esclusiva per la nullità da violazione del giudicato, art. 133), inesistenza e irregolarità (atto inesistente, mera irregolarità che non incide sulla validità, come errori materiali sanabili), come si fanno valere (ricorso al TAR ex art. 29 c.p.a. entro 60 giorni dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza, con motivi specifici; ricorso straordinario (dal 2026 deciso dal Presidente del Consiglio di Stato) entro 120 giorni; nullità entro 180 giorni; risarcimento del danno ex art. 30 entro 120 giorni; disapplicazione dell'atto illegittimo da parte del giudice ordinario per i diritti soggettivi; rimedi amministrativi: ricorso gerarchico entro 30 giorni e istanza di autotutela; motivi aggiunti per i vizi scoperti dopo l'accesso), l'autotutela (art. 21-nonies: annullamento d'ufficio dell'atto illegittimo, esclusi i vizi non invalidanti del c. 2 dell'art. 21-octies, per ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e comunque non oltre 6 mesi dall'adozione per le autorizzazioni e i vantaggi economici, anche taciti, tenendo conto degli interessi dei destinatari; termine ridotto da 12 a 6 mesi dalla L. 182/2025; c. 2-bis: oltre i 6 mesi solo per false rappresentazioni accertate con sentenza penale definitiva; c. 2: convalida dell'atto annullabile entro un termine ragionevole; art. 21-quinquies: revoca dell'atto a efficacia durevole per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto non prevedibile o, salvo autorizzazioni e vantaggi economici, nuova valutazione dell'interesse originario, con indennizzo del pregiudizio limitato al danno emergente nei rapporti negoziali; art. 21-quater: sospensione dell'efficacia per gravi ragioni entro i termini dell'annullamento; l'istanza del privato non obbliga la PA a provvedere ma può fondare la responsabilità; il silenzio sull'istanza di autotutela non è impugnabile), esempi di vizi ricorrenti (diniego senza preavviso di rigetto; ordinanza di demolizione senza istruttoria sull'epoca dell'abuso; esclusione da gara per requisito non previsto; graduatoria con criteri applicati in modo disomogeneo; revoca di licenza motivata per relationem senza atti; provvedimento firmato dal dirigente incompetente per materia; atto adottato oltre il termine perentorio; sanzione senza contestazione).
- TAR e Consiglio di StatoTAR o giudice ordinario? Diritti soggettivi e interessi legittimiLa regola generale (art. 7 c.p.a.: al giudice amministrativo le controversie su interessi legittimi e, nelle materie indicate dalla legge, su diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente al potere; esclusi gli atti politici; tre tipi di giurisdizione: generale di legittimità con annullamento e risarcimento per lesione di interessi legittimi, esclusiva sui diritti nelle materie dell'art. 133, di merito nei casi dell'art. 134 con potere sostitutivo; art. 103 Cost.; la distinzione: interesse legittimo = pretesa a che il potere sia esercitato legittimamente, diritto soggettivo = posizione che l'amministrazione non può degradare, come nei rapporti paritetici, nei comportamenti materiali senza potere, nei diritti fondamentali secondo parte della giurisprudenza; criterio del petitum sostanziale, non della prospettazione), le materie esclusive (art. 133: risarcimento da ritardo del procedimento, accordi, silenzio e SCIA, indennizzo da revoca, nullità per violazione del giudicato, accesso; concessioni di beni e servizi pubblici salvo canoni e corrispettivi; procedure di affidamento di appalti con inefficacia del contratto; urbanistica ed edilizia; espropriazione salvo le indennità; pubblico impiego non privatizzato, cioè magistrati, militari, forze di polizia, professori universitari, diplomatici, prefetti; provvedimenti delle autorità indipendenti salvo le sanzioni Consob e Banca d'Italia dopo Corte cost. 162/2012 e 94/2014; comunicazioni elettroniche, energia, emergenze e rifiuti, ordinanze sindacali, industrie insalubri, ambiente, ecc.), il giudice ordinario (diritti soggettivi: risarcimento per comportamenti materiali della PA senza potere, occupazione usurpativa, danni da cose in custodia e strade; indennità di esproprio e di occupazione alla corte d'appello; canoni, corrispettivi e indennità nelle concessioni; contratti dopo la stipula, salvo l'inefficacia da annullamento dell'aggiudicazione; pubblico impiego privatizzato ex art. 63 D.Lgs. 165/2001, incluse assunzioni, incarichi dirigenziali e sanzioni disciplinari, ma concorsi al TAR fino all'approvazione della graduatoria; sanzioni amministrative pecuniarie con l'opposizione ex art. 6 D.Lgs. 150/2011 al giudice di pace o al tribunale; multe stradali; tributi alla giustizia tributaria; immigrazione: espulsioni prefettizie e protezione al giudice ordinario, visti e cittadinanza per matrimonio al TAR e al tribunale secondo i casi; diritti fondamentali come la salute con la disapplicazione dell'atto; disapplicazione dell'atto illegittimo da parte del giudice ordinario ex artt. 4-5 L. 2248/1865 all. E senza annullarlo), che cosa succede se si sbaglia (art. 9 c.p.a.: difetto rilevato d'ufficio in primo grado, in appello solo con motivo specifico; art. 11: il giudice che declina indica il giudice competente, translatio iudicii con salvezza degli effetti della domanda se riproposta entro 3 mesi dal giudicato, rimessione in termini per errore scusabile, prove come argomenti, misure cautelari che cadono dopo 30 giorni; art. 41 c.p.c.: regolamento preventivo di giurisdizione alle Sezioni Unite prima della decisione di merito; ricorso per cassazione contro il Consiglio di Stato solo per giurisdizione; art. 59 L. 69/2009 per la translatio dal giudice ordinario), i termini (al TAR 60 giorni per l'annullamento, 120 per il risarcimento ex art. 30, un anno per il silenzio; al giudice ordinario la prescrizione, 5 o 10 anni, e i termini speciali delle opposizioni a sanzione, 30 giorni; la scelta sbagliata con termini brevi già scaduti non si recupera), esempi pratici in tabella (diniego di permesso di costruire, occupazione del terreno senza decreto, indennità di esproprio, gara, contratto non pagato, concorso, licenziamento pubblico, multa, cartella, espulsione, accesso agli atti, danno da buca stradale, revoca di concessione demaniale, canone della concessione).
- Concorsi pubbliciCome si impugna un concorso pubblicoIl giudice (giudice amministrativo per tutte le controversie sulle procedure concorsuali di assunzione, art. 63 c. 4 D.Lgs. 165/2001, e per le progressioni verticali; giudice ordinario per il rapporto dopo l'assunzione e per le progressioni economiche; ricorso al TAR della sede dell'amministrazione o Lazio per i concorsi nazionali), che cosa e quando si impugna (bando con clausole immediatamente escludenti: 60 giorni dalla pubblicazione sul portale inPA, art. 3 D.P.R. 487/1994; esclusione per difetto di requisiti o irregolarità della domanda: 60 giorni dalla comunicazione; preselezione e prove non superate: dalla comunicazione del punteggio, art. 7; graduatoria: dalla pubblicazione sul portale e sul sito, art. 15 c. 6; ricorso straordinario (dal 2026 deciso dal Presidente del Consiglio di Stato) in 120 giorni), prima del ricorso (accesso agli elaborati propri e altrui, ai verbali e ai criteri, art. 24 c. 7 L. 241/1990, con avviso ai controinteressati sul portale, art. 12 c. 3; istanza di riesame; ammissione con riserva chiesta con la cautelare per sostenere le prove), i vizi tipici (commissione illegittima: politici, sindacalisti, incompatibilità, art. 9; criteri di valutazione non fissati alla prima riunione o fissati dopo la correzione, art. 12; quesiti orali non estratti a sorte; violazione dell'anonimato delle prove scritte; punteggi incoerenti con i criteri o errore di fatto nella correzione; titoli valutati in modo difforme dal bando; requisiti applicati in modo diverso ai candidati; prove svolte in giorni vietati o con malfunzionamento digitale senza recupero, art. 7 e 13; riserve e preferenze applicate male, art. 5; mancate misure per disabilità e DSA, art. 3 c. 2 lett. f a pena di nullità), il sindacato del giudice (discrezionalità tecnica della commissione: annullamento solo per illogicità manifesta, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, violazione dei criteri; voto numerico come motivazione sufficiente quando i criteri sono predeterminati; niente rifacimento della prova da parte del giudice; CTU eccezionale), il processo (ricorso notificato all'amministrazione e ad almeno un controinteressato, notifica per pubblici proclami autorizzata dal presidente quando i controinteressati sono molti, art. 41 c. 4 c.p.a.; domanda cautelare per l'ammissione con riserva alle prove successive o alla graduatoria; contributo unificato 650 euro; tempi), gli esiti (annullamento dell'esclusione o della valutazione con rinnovo della prova o della correzione da parte di una commissione anche diversa; riformulazione della graduatoria; risarcimento della perdita di chance quando il posto è ormai coperto; graduatoria valida due anni dall'approvazione e scorrimento degli idonei), gli errori (aspettare la graduatoria per impugnare l'esclusione; contestare il merito del compito; non chiedere subito l'accesso e la cautelare; non notificare ai controinteressati).
- Licenze, autorizzazioni, divietiPorto d'armi negato o revocato: i motivi e il ricorsoLe licenze (porto di fucile per caccia e per tiro a volo, rilasciate dal questore, validità 5 anni; porto di pistola per difesa personale, rilasciata dal prefetto per dimostrato bisogno, validità annuale; nulla osta all'acquisto e licenza di collezione; certificato medico), i divieti automatici (art. 43 c. 1 TULPS: condanne alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, furto, rapina, estorsione, sequestro; condanne a pene restrittive per violenza o resistenza all'autorità, delitti contro la personalità dello Stato o l'ordine pubblico; diserzione in guerra e porto abusivo di armi; art. 11 c. 1: condanne superiori a tre anni per delitto non colposo senza riabilitazione, ammonizione, misure di sicurezza, delinquenza abituale), il potere discrezionale (art. 43 c. 2: la licenza può essere ricusata ai condannati per altri delitti, a chi non può provare la buona condotta e a chi non dà affidamento di non abusare delle armi, anche dopo la riabilitazione; art. 11 c. 2: condanne per delitti contro l'ordine pubblico, le persone, furto e rapina; revoca quando vengono meno le condizioni, art. 11 c. 3; revoca e sospensione per abuso, art. 10), il divieto di detenzione (art. 39: il prefetto può vietare la detenzione a chi è ritenuto capace di abusarne, con ritiro cautelare immediato da parte della polizia, termine di 150 giorni per cedere le armi e confisca in mancanza; obbligo di comunicare la licenza ai conviventi, art. 42, con sanzione da 2.000 a 10.000 euro e revoca), i casi tipici (liti familiari e segnalazioni del coniuge, denunce anche archiviate, ammonimento del questore, abuso di alcol o stupefacenti, patente ritirata per guida in stato di ebbrezza, precedenti remoti e riabilitazione, frequentazioni, disturbi psichici, comportamenti imprudenti con le armi, mancato pagamento delle tasse), il procedimento (preavviso di rigetto con 10 giorni per le osservazioni, art. 10-bis L. 241/1990; motivazione; accesso agli atti; termini; revoca senza contraddittorio nei casi urgenti), i ricorsi (ricorso gerarchico al prefetto contro il questore in 30 giorni; ricorso al TAR in 60 giorni o straordinario al Presidente della Repubblica in 120; sospensiva; il sindacato del giudice: motivazione generica, fatti irrilevanti o remoti, mancata valutazione degli elementi favorevoli, difetto di istruttoria, sproporzione tra fatto e divieto, contraddizione tra revoca del porto e mantenimento della detenzione), gli esiti (annullamento con riesame, nuova domanda dopo il tempo e la riabilitazione, restituzione delle armi cedute o custodite), la strategia (rispondere al preavviso con documenti, dimostrare la cessazione delle circostanze, distinguere il porto dalla detenzione, cedere le armi in tempo per evitare la confisca).
- Giudici, tempi e strumentiChi giudica che cosa: giudice di pace, tribunale, corte d'appello, Cassazione, TARLe quattro giurisdizioni (ordinaria civile e penale; amministrativa: TAR e Consiglio di Stato per gli interessi legittimi e le materie esclusive dell'art. 133 c.p.a.; contabile: Corte dei conti per responsabilità erariale, pensioni pubbliche e conti; tributaria: Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado per tutti i tributi, art. 2 D.Lgs. 546/1992, esclusi gli atti dell'esecuzione dopo la cartella; giudici speciali residui: Tribunale superiore delle acque, commissari per gli usi civici), il civile in primo grado (giudice di pace: beni mobili fino a 10.000 euro, circolazione stradale fino a 25.000, immissioni, opposizioni a multe e sanzioni fino a 15.493 euro, art. 7 c.p.c. e artt. 6-7 D.Lgs. 150/2011; dal 31 ottobre 2027 30.000 e 50.000 euro con condominio e diritti reali minori; tribunale per tutto il resto, monocratico salvo i casi collegiali dell'art. 50-bis: società, responsabilità dei magistrati, stato e capacità, azioni di classe; sezioni specializzate: lavoro e previdenza, imprese, immigrazione e protezione internazionale, agraria, e dal 31 ottobre 2027 il tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie; volontaria giurisdizione; tribunale per i minorenni fino alla riforma), il penale in primo grado (giudice di pace: percosse, lesioni lievi e colpose a querela, diffamazione, minaccia semplice, danneggiamento, invasione di terreni, art. 4 D.Lgs. 274/2000; tribunale monocratico: regola generale, compresi spaccio senza aggravanti, maltrattamenti e revenge porn, art. 33-ter c.p.p.; tribunale collegiale: pene sopra dieci anni e reati elencati, tra cui associazioni, corruzione, violenza sessuale, usura, reati societari e bancarotta, art. 33-bis; corte d'assise: ergastolo o reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni, omicidio, strage, terrorismo, tratta, schiavitù, salvo tentato omicidio, rapina, estorsione, mafia e droga, art. 5 c.p.p.; tribunale per i minorenni per chi ha meno di 18 anni al momento del fatto; giudice per le indagini preliminari e udienza preliminare), i gradi (corte d'appello per le sentenze del tribunale, tribunale per quelle del giudice di pace civile, corte d'assise d'appello; Cassazione solo per motivi di diritto, art. 111 Cost.; ricorso straordinario (dal 2026 deciso dal Presidente del Consiglio di Stato) in alternativa al TAR; Consiglio di Stato in appello; Cassazione contro il Consiglio di Stato e la Corte dei conti solo per giurisdizione), la competenza per territorio (residenza del convenuto, luogo dell'obbligazione, foro del consumatore, foro del lavoro, luogo del reato, sede dell'amministrazione), i giudici fuori dallo Stato (Corte costituzionale su rinvio del giudice; Corte di giustizia UE con il rinvio pregiudiziale; Corte europea dei diritti dell'uomo dopo i rimedi interni, entro 4 mesi), le alternative (mediazione, negoziazione assistita, arbitrato, ABF e ACF), gli errori (citare davanti al giudice sbagliato: incompetenza o difetto di giurisdizione, translatio iudicii, art. 59 L. 69/2009).