In breve
- Annullabile per incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere (art. 21-octies c. 1 L. 241/1990): ricorso al TAR entro 60 giorni (art. 29 c.p.a.).
- Vizi di forma e procedura non invalidanti per gli atti vincolati dal contenuto obbligato; omessa comunicazione di avvio sanabile se la PA prova che nulla sarebbe cambiato (c. 2), salvo il preavviso di rigetto.
- Nullo per mancanza di elementi essenziali, difetto assoluto di attribuzione, violazione del giudicato, casi di legge (art. 21-septies): azione entro 180 giorni, eccezione sempre (art. 31 c. 4 c.p.a.).
- Autotutela: annullamento d'ufficio per interesse pubblico entro un termine ragionevole, max 6 mesi per autorizzazioni e vantaggi (art. 21-nonies, L. 182/2025); convalida; revoca con indennizzo (art. 21-quinquies).
- Eccesso di potere = figure sintomatiche: istruttoria, motivazione, travisamento, illogicità, disparità, sviamento.
Annullabilità e nullità
«È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis. […] È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge».
| Vizio | Che cos'è | Esempi | Rimedio e termine |
|---|---|---|---|
| Incompetenza (relativa) | Atto adottato da un organo diverso da quello competente della stessa amministrazione (per materia, grado, territorio) | Ordinanza firmata dal sindaco invece che dal dirigente; provvedimento del consiglio invece della giunta | Annullabilità: TAR in 60 giorni; se accolta, gli altri motivi restano assorbiti perché il potere va riesercitato dall'organo competente (art. 34 c. 2 c.p.a.; Ad. plen. 5/2015) |
| Violazione di legge | Contrasto con legge, regolamento, statuto, piano, atto generale, norme sul procedimento, motivazione, termini perentori | Diniego senza preavviso di rigetto; motivazione mancante o per relationem senza atti; sanzione senza contestazione; applicazione errata del piano | Annullabilità: TAR in 60 giorni; vizi di forma non invalidanti per gli atti vincolati (art. 21-octies c. 2) |
| Eccesso di potere | Cattivo esercizio della discrezionalità, provato per figure sintomatiche | Difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, sviamento, sproporzione, violazione della prassi | Annullabilità: TAR in 60 giorni; il giudice non sostituisce la sua valutazione a quella della PA |
| Nullità | Mancanza di elementi essenziali; difetto assoluto di attribuzione; violazione o elusione del giudicato; casi di legge | Atto senza oggetto identificabile; potere inesistente in capo a qualsiasi organo di quell'ente; atto che elude una sentenza; assunzioni senza concorso | Azione di accertamento entro 180 giorni, eccezione sempre, rilievo d'ufficio (art. 31 c. 4 c.p.a.); ottemperanza per il giudicato |
| Irregolarità | Difetti che non incidono sulla validità | Errori materiali, data errata, mancata indicazione del termine di ricorso (che però giustifica l'errore scusabile) | Rettifica; nessun annullamento |
La tripartizione dei vizi di annullabilità viene dal diritto amministrativo classico e resta la griglia del ricorso: ogni motivo va rubricato come incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere, con l'indicazione della norma o della figura sintomatica e dei fatti. L'eccesso di potere è il vizio della discrezionalità: il giudice non rifà la scelta dell'amministrazione, ma verifica che sia stata istruita, motivata, coerente, proporzionata e non discriminatoria; per questo i motivi vincenti si costruiscono sui documenti (l'istruttoria che manca, il precedente trattato diversamente, il fatto travisato). La regola dell'art. 21-octies, c. 2, sui vizi non invalidanti ha ridotto il peso dei vizi di forma: contro gli atti vincolati (demolizioni, dinieghi dovuti, decadenze) occorre attaccare il merito; il preavviso di rigetto, dopo il 2020, fa eccezione (guida). La nullità resta residuale: la giurisprudenza riconduce quasi tutto all'annullabilità, e la «carenza di potere in concreto» (potere esistente ma esercitato senza presupposti) è annullabilità, non nullità.
Come si fanno valere e l'autotutela
- Ricorso al TAR (art. 29 c.p.a.): entro 60 giorni dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza dell'atto, con motivi specifici; motivi aggiunti per i vizi scoperti dopo l'accesso; sospensiva per il danno grave e irreparabile; il risarcimento del danno entro 120 giorni o nel giudizio (art. 30) (guida al ricorso).
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, alternativo al TAR, solo per i vizi di legittimità (guida); ricorso gerarchico entro 30 giorni dove previsto.
- Nullità (art. 31 c. 4 c.p.a.): azione di accertamento entro 180 giorni; eccezione della parte resistente e rilievo d'ufficio senza limiti; giudizio di ottemperanza per gli atti in violazione o elusione del giudicato (art. 114 c. 4 lett. b).
- Autotutela (artt. 21-nonies e 21-quinquies): annullamento d'ufficio dell'atto illegittimo per ragioni di interesse pubblico, tenendo conto degli affidamenti, entro un termine ragionevole e comunque non oltre sei mesi dall'adozione per autorizzazioni e vantaggi economici, anche taciti (termine ridotto da dodici a sei mesi dalla L. 182/2025), salvo il caso delle false rappresentazioni accertate penalmente; convalida dell'atto annullabile; revoca dell'atto a efficacia durevole per sopravvenienze o rivalutazione, con indennizzo; sospensione per gravi ragioni entro gli stessi termini (art. 21-quater) (guida).
- Davanti al giudice ordinario: per i diritti soggettivi il giudice non annulla ma disapplica l'atto illegittimo (artt. 4-5 L. 2248/1865 all. E), per esempio nelle opposizioni a sanzione o nelle cause di lavoro pubblico; la scelta del giudice segue le regole della giurisdizione.
Nella pratica un ricorso efficace combina i piani: il vizio procedurale (avvio, preavviso di rigetto, termine perentorio) per gli atti discrezionali, il vizio sostanziale (norma applicata male, presupposto inesistente) per quelli vincolati, e l'eccesso di potere come lente sull'istruttoria e sulla motivazione. Il termine di sessanta giorni è la vera barriera: un atto illegittimo non impugnato in tempo diventa inoppugnabile e l'istanza di autotutela non riapre i termini né obbliga l'amministrazione a rispondere; per i vizi emersi dopo, restano la revocazione, il risarcimento nei limiti dell'art. 30 e, dove il potere era del tutto assente, la nullità (procedimento amministrativo; risarcimento).
Domande frequenti
Il comune ha revocato la mia licenza con un atto di due righe che rinvia a una relazione della polizia locale che non ho mai visto: quale vizio posso far valere?
Violazione di legge per difetto di motivazione (art. 3 L. 241/1990): la motivazione «per relationem» è ammessa solo se l'atto richiamato è indicato e reso disponibile, e la revoca deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche; a questo si aggiungono, di regola, la mancata comunicazione di avvio del procedimento (art. 7) e, se si tratta di una revoca-sanzione, la violazione del contraddittorio, oltre all'eccesso di potere per difetto di istruttoria se i fatti non sono stati verificati. Sono vizi che rendono l'atto annullabile: ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica, con la richiesta di sospensiva, chiedendo intanto l'accesso alla relazione per formulare motivi aggiunti. La revoca in senso tecnico (art. 21-quinquies) richiede sopravvenuti motivi di interesse pubblico o un mutamento della situazione e comporta l'indennizzo; se invece il comune ha inteso sanzionare una violazione, deve seguire il procedimento sanzionatorio.
Che differenza c'è tra atto nullo e atto annullabile, in pratica?
L'atto annullabile (art. 21-octies) produce effetti finché non è annullato, dal TAR entro il termine di decadenza di 60 giorni o dalla stessa amministrazione in autotutela: se il ricorso non è proposto in tempo, l'atto diventa inoppugnabile anche se illegittimo. L'atto nullo (art. 21-septies) non produce effetti: mancano gli elementi essenziali, l'amministrazione non aveva alcun potere in materia (difetto assoluto di attribuzione), viola o elude un giudicato, o la legge lo qualifica espressamente nullo; la nullità si fa valere con l'azione di accertamento entro 180 giorni (art. 31, c. 4, c.p.a.), ma può sempre essere eccepita dalla parte resistente e rilevata d'ufficio dal giudice, e per la violazione del giudicato la sede è l'ottemperanza. La giurisprudenza è restrittiva: la maggior parte dei vizi, anche gravi, è di annullabilità, e l'incompetenza relativa (organo diverso della stessa amministrazione) non è nullità. La mera irregolarità (errori materiali, indicazioni inesatte sanabili) non incide sulla validità.
Il TAR può annullare un atto solo perché manca la comunicazione di avvio del procedimento?
Non sempre. L'art. 21-octies, c. 2, esclude l'annullamento per violazione di norme sul procedimento o sulla forma quando l'atto è vincolato e «sia palese» che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso; per la mancata comunicazione di avvio l'esclusione vale per ogni tipo di atto, se l'amministrazione dimostra in giudizio che il contenuto non poteva essere diverso. In pratica, per una demolizione di un abuso evidente o per un diniego dovuto per legge, il vizio procedurale da solo non basta e occorre attaccare il merito (l'abuso non c'è, la norma è stata applicata male); per gli atti discrezionali, invece, la mancata partecipazione è quasi sempre invalidante, perché il privato avrebbe potuto incidere sulla decisione. Dal 2020 la violazione del preavviso di rigetto dell'art. 10-bis non è sanabile con questa regola. Il vizio di motivazione non è un vizio di forma e resta invalidante, salvo l'integrazione ammessa in giudizio per gli atti vincolati.
Ho perso i 60 giorni: posso chiedere all'amministrazione di annullare l'atto da sola?
Sì, con un'istanza di autotutela, ma senza un diritto a ottenerla. L'annullamento d'ufficio (art. 21-nonies) è discrezionale: richiede l'illegittimità dell'atto, ragioni di interesse pubblico attuali e concrete (non il solo ripristino della legalità), la valutazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, e va disposto entro un termine ragionevole; per le autorizzazioni e i provvedimenti attributivi di vantaggi economici, anche formatisi per silenzio, il termine massimo è di sei mesi dall'adozione (ridotto da dodici a sei dalla L. 182/2025), superabile solo se l'atto è stato ottenuto con false rappresentazioni accertate da sentenza penale definitiva (c. 2-bis). L'amministrazione non è obbligata a rispondere all'istanza e il suo silenzio non è impugnabile; la risposta negativa meramente confermativa non riapre i termini. Per gli atti che incidono su diritti soggettivi resta la disapplicazione da parte del giudice ordinario; per i vizi scoperti dopo, la revocazione; per il danno, l'azione risarcitoria entro 120 giorni.
Fonti normative
- Art. 21-octies L. 241/1990 — Annullabilità del provvedimento
- Art. 21-septies L. 241/1990 — Nullità del provvedimento
- Art. 21-nonies L. 241/1990 — Annullamento d'ufficio
- Art. 21-quinquies L. 241/1990 — Revoca del provvedimento
- Art. 3 L. 241/1990 — Motivazione del provvedimento
- Art. 29 c.p.a. — Azione di annullamento
- Art. 31 c.p.a. — Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità (comma 4)
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Da leggere insieme
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- TAR e Consiglio di StatoIl preavviso di rigetto: come rispondereLa norma (art. 10-bis L. 241/1990: nei procedimenti a istanza di parte, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il responsabile del procedimento o l'autorità competente comunica tempestivamente i motivi che ostano all'accoglimento; 10 giorni dal ricevimento per osservazioni scritte con documenti; la comunicazione sospende i termini di conclusione, che ricominciano a decorrere 10 giorni dopo la presentazione delle osservazioni o dalla scadenza del termine; il diniego deve dare ragione del mancato accoglimento delle osservazioni e può indicare solo i motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni; dopo l'annullamento in giudizio la PA non può addurre per la prima volta motivi già emergenti dall'istruttoria; non si applica a concorsi e procedimenti previdenziali e assistenziali a istanza di parte gestiti dagli enti; non possono essere opposte inadempienze o ritardi dell'amministrazione; riforma del D.L. 76/2020), a chi si applica (tutti i procedimenti a istanza di parte: permesso di soggiorno e rinnovo, cittadinanza, permesso di costruire e autorizzazioni edilizie, SCIA solo per gli atti di divieto secondo la giurisprudenza, licenze e autorizzazioni commerciali, porto d'armi, contributi e finanziamenti, iscrizioni ad albi, sanatorie; non ai procedimenti d'ufficio come sanzioni, revoche e decadenze, dove vale la comunicazione di avvio ex art. 7; non ai concorsi), come rispondere (leggere i motivi e la norma citata; verificare i fatti; nei 10 giorni, prorogabili solo con il consenso dell'ufficio, depositare osservazioni scritte via PEC o a mano con protocollo: contestazione dei presupposti di fatto, integrazione dei documenti mancanti, prova dei requisiti, interpretazione della norma, giurisprudenza, richiesta di audizione o di accesso agli atti; chiedere l'accesso agli atti se i motivi rinviano a documenti non conosciuti; il termine di 10 giorni non è perentorio per la giurisprudenza prevalente, le osservazioni tardive vanno valutate se arrivano prima del provvedimento; il silenzio non è acquiescenza), gli effetti (sospensione dei termini; obbligo di motivazione rafforzata nel diniego sulle osservazioni; divieto di motivi nuovi non consequenziali; preclusione dei motivi già emersi dopo l'annullamento; l'omissione del preavviso è vizio del procedimento che rende annullabile il diniego e, dopo il D.L. 76/2020, senza la sanatoria dell'art. 21-octies c. 2 secondo periodo; la giurisprudenza continua però ad applicare il primo periodo dell'art. 21-octies c. 2 per gli atti vincolati; il preavviso non è impugnabile da solo perché non è lesivo, si impugna il diniego), i casi frequenti (permesso di soggiorno: preavviso della questura per reddito, alloggio, condanne, con integrazione documentale; cittadinanza: preavviso del ministero per reddito o precedenti, osservazioni entro 10 giorni; permesso di costruire: preavviso del comune per contrasti urbanistici, con progetto modificato; contributi: requisiti non provati), dopo il diniego (ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario entro 120; motivi: omesso preavviso, motivi nuovi, mancata risposta alle osservazioni, difetto di istruttoria; nuova istanza sempre possibile).
- TAR e Consiglio di StatoIl ricorso straordinario (già al Presidente della Repubblica)Che cos'è (artt. 8-15 DPR 1199/1971: rimedio giustiziale contro gli atti amministrativi definitivi per soli motivi di legittimità, proposto da chi ha interesse; non ammesso se lo stesso interessato ha già fatto ricorso giurisdizionale, art. 8; solo per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, art. 7 c. 8 c.p.a., quindi non per i diritti soggettivi davanti al giudice ordinario; natura giurisdizionale dopo la L. 69/2009 che ha reso vincolante il parere: Cass. SU 23464/2012), la riforma del 2026 (art. 6 c. 4 D.L. 19/2026 conv. L. 50/2026: il capo III si intitola «Ricorso straordinario», la decisione è adottata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato conforme al parere del Consiglio di Stato, art. 14; ogni richiamo al ricorso al Presidente della Repubblica si intende riferito al nuovo ricorso, c. 6; revocazione dei decreti del Presidente del Consiglio di Stato, art. 15), termini e forma (art. 9: 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza; notifica ad almeno un controinteressato nelle forme dei ricorsi giurisdizionali; presentazione con la prova della notifica all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente, anche per raccomandata, con la data di spedizione che vale come presentazione; per gli enti senza collegamento con un Ministero alla Presidenza del Consiglio, art. 11; controinteressati: 60 giorni per deduzioni, documenti e ricorso incidentale; integrazione del contraddittorio ordinata dal Ministero o dal Consiglio di Stato; contributo unificato 650 euro, art. 13 c. 6-bis lett. e DPR 115/2002; difesa tecnica non obbligatoria ma consigliata per notifica e motivi), l'opposizione e la trasposizione (art. 10: i controinteressati, e l'ente pubblico non statale che ha emanato l'atto per Corte cost. 148/1982, possono chiedere entro 60 giorni dalla notifica che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale; il ricorrente che vuole insistere deposita al TAR l'atto di costituzione entro 60 giorni dal ricevimento dell'opposizione, art. 48 c.p.a., altrimenti il ricorso si estingue; le misure cautelari straordinarie perdono efficacia dopo 60 giorni dalla costituzione; chi non si oppone non può poi impugnare la decisione di accoglimento salvo vizi propri), la sospensiva (art. 3 c. 4 L. 205/2000: su richiesta, per danni gravi e irreparabili, disposta dal Ministero su conforme parere del Consiglio di Stato; tempi lunghi rispetto al TAR), il procedimento (art. 11: istruttoria del Ministero e trasmissione al Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla scadenza del termine dei controinteressati; se non provvede, diffida e deposito diretto al Consiglio di Stato dopo 30 giorni; art. 12: parere della sezione consultiva o commissione speciale, rimessione all'Adunanza generale per i contrasti; art. 13: chiarimenti, verificazioni, integrazione del contraddittorio, questione di legittimità costituzionale alla Corte, esiti: inammissibilità con errore scusabile, regolarizzazione, reiezione, accoglimento con rimessione per incompetenza, accoglimento; art. 14: decreto conforme, pubblicità per l'annullamento di atti normativi; durata media di anni), dopo la decisione (nessun appello; revocazione ex art. 395 c.p.c. in 60 giorni, art. 15; ricorso per cassazione per soli motivi di giurisdizione, Cass. SU 23464/2012; esecuzione con il giudizio di ottemperanza davanti al Consiglio di Stato, Ad. plen. 9 e 10 del 2013 e art. 112 c. 2 lett. b c.p.a.; chi non ha partecipato può impugnare al TAR se leso), quando conviene (atti a efficacia non urgente, questioni di puro diritto, ricorrenti senza risorse per due gradi, termine dei 60 giorni scaduto ma non i 120; sconsigliato quando serve una sospensiva rapida, quando ci sono controinteressati agguerriti che trasporranno, quando servono istruttoria e udienza; differenze con i ricorsi gerarchico e in opposizione, artt. 1-7).
- TAR e Consiglio di StatoTAR o giudice ordinario? Diritti soggettivi e interessi legittimiLa regola generale (art. 7 c.p.a.: al giudice amministrativo le controversie su interessi legittimi e, nelle materie indicate dalla legge, su diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente al potere; esclusi gli atti politici; tre tipi di giurisdizione: generale di legittimità con annullamento e risarcimento per lesione di interessi legittimi, esclusiva sui diritti nelle materie dell'art. 133, di merito nei casi dell'art. 134 con potere sostitutivo; art. 103 Cost.; la distinzione: interesse legittimo = pretesa a che il potere sia esercitato legittimamente, diritto soggettivo = posizione che l'amministrazione non può degradare, come nei rapporti paritetici, nei comportamenti materiali senza potere, nei diritti fondamentali secondo parte della giurisprudenza; criterio del petitum sostanziale, non della prospettazione), le materie esclusive (art. 133: risarcimento da ritardo del procedimento, accordi, silenzio e SCIA, indennizzo da revoca, nullità per violazione del giudicato, accesso; concessioni di beni e servizi pubblici salvo canoni e corrispettivi; procedure di affidamento di appalti con inefficacia del contratto; urbanistica ed edilizia; espropriazione salvo le indennità; pubblico impiego non privatizzato, cioè magistrati, militari, forze di polizia, professori universitari, diplomatici, prefetti; provvedimenti delle autorità indipendenti salvo le sanzioni Consob e Banca d'Italia dopo Corte cost. 162/2012 e 94/2014; comunicazioni elettroniche, energia, emergenze e rifiuti, ordinanze sindacali, industrie insalubri, ambiente, ecc.), il giudice ordinario (diritti soggettivi: risarcimento per comportamenti materiali della PA senza potere, occupazione usurpativa, danni da cose in custodia e strade; indennità di esproprio e di occupazione alla corte d'appello; canoni, corrispettivi e indennità nelle concessioni; contratti dopo la stipula, salvo l'inefficacia da annullamento dell'aggiudicazione; pubblico impiego privatizzato ex art. 63 D.Lgs. 165/2001, incluse assunzioni, incarichi dirigenziali e sanzioni disciplinari, ma concorsi al TAR fino all'approvazione della graduatoria; sanzioni amministrative pecuniarie con l'opposizione ex art. 6 D.Lgs. 150/2011 al giudice di pace o al tribunale; multe stradali; tributi alla giustizia tributaria; immigrazione: espulsioni prefettizie e protezione al giudice ordinario, visti e cittadinanza per matrimonio al TAR e al tribunale secondo i casi; diritti fondamentali come la salute con la disapplicazione dell'atto; disapplicazione dell'atto illegittimo da parte del giudice ordinario ex artt. 4-5 L. 2248/1865 all. E senza annullarlo), che cosa succede se si sbaglia (art. 9 c.p.a.: difetto rilevato d'ufficio in primo grado, in appello solo con motivo specifico; art. 11: il giudice che declina indica il giudice competente, translatio iudicii con salvezza degli effetti della domanda se riproposta entro 3 mesi dal giudicato, rimessione in termini per errore scusabile, prove come argomenti, misure cautelari che cadono dopo 30 giorni; art. 41 c.p.c.: regolamento preventivo di giurisdizione alle Sezioni Unite prima della decisione di merito; ricorso per cassazione contro il Consiglio di Stato solo per giurisdizione; art. 59 L. 69/2009 per la translatio dal giudice ordinario), i termini (al TAR 60 giorni per l'annullamento, 120 per il risarcimento ex art. 30, un anno per il silenzio; al giudice ordinario la prescrizione, 5 o 10 anni, e i termini speciali delle opposizioni a sanzione, 30 giorni; la scelta sbagliata con termini brevi già scaduti non si recupera), esempi pratici in tabella (diniego di permesso di costruire, occupazione del terreno senza decreto, indennità di esproprio, gara, contratto non pagato, concorso, licenziamento pubblico, multa, cartella, espulsione, accesso agli atti, danno da buca stradale, revoca di concessione demaniale, canone della concessione).
- TAR e Consiglio di StatoIl silenzio della pubblica amministrazione: il ricorso contro l'inerziaTermini del procedimento, silenzio-inadempimento, diffida facoltativa, ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. entro un anno, commissario ad acta, silenzio-assenso e rigetto, indennizzo e risarcimento.
- TAR e Consiglio di StatoL'accesso agli atti amministrativi e l'accesso civicoAccesso documentale (interesse, motivazione, 30 giorni, limiti, controinteressati, ricorso al TAR o al difensore civico), accesso civico semplice e generalizzato (senza motivazione, riesame, ricorso), costi.
- TAR e Consiglio di StatoL'appello al Consiglio di StatoTermini (art. 92 c.p.a.: ricorso notificato entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza; senza notifica, entro 6 mesi dalla pubblicazione, salvo la parte non costituita che ignorava il processo per nullità del ricorso; sospensione feriale; art. 94: deposito entro 30 giorni dall'ultima notifica con copia della sentenza e prova delle notifiche, a pena di decadenza; art. 93: notifica presso il domicilio eletto o il difensore; art. 96: appello incidentale entro 60 giorni dalla notifica dell'appello principale, anche su capi autonomi, tardivo che cade con l'inammissibilità del principale; art. 103: riserva di appello contro le sentenze non definitive; art. 62: appello cautelare contro le ordinanze del TAR entro 30 giorni dalla notifica o 60 dalla pubblicazione, deciso in camera di consiglio), contenuto (art. 101: indicazione delle parti, della sentenza, esposizione dei fatti, specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, conclusioni, procura anche unitaria; c. 2: le domande e le eccezioni assorbite o non esaminate si intendono rinunciate se non espressamente riproposte, con memoria entro il termine di costituzione per le altre parti; art. 95: notifica a tutte le parti nelle cause inscindibili, ad almeno una nei termini a pena di inammissibilità, integrazione del contraddittorio ordinata dal giudice; art. 102: legittimati le parti del primo grado, l'interventore solo con posizione autonoma; art. 97: intervento; art. 104: divieto di nuove domande ed eccezioni non rilevabili d'ufficio, di nuove prove e documenti salvo indispensabilità o impossibilità incolpevole, interessi e danni successivi, motivi aggiunti per documenti scoperti; effetto devolutivo limitato ai motivi), sospensiva (art. 98: su istanza, valutati i motivi, se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, ordinanza in camera di consiglio con le regole del cautelare; la sentenza del TAR è esecutiva, e la PA che ha perso deve eseguirla anche in pendenza di appello, salvo sospensione), decisione (art. 105: rimessione al TAR solo per difetto di contraddittorio, lesione del diritto di difesa, nullità della sentenza, riforma della declinatoria di giurisdizione o competenza o della dichiarazione di estinzione o perenzione, con riassunzione in 90 giorni; negli altri casi decide nel merito; art. 99: deferimento all'adunanza plenaria per contrasti; art. 100: competenza del CGA per la Sicilia; sentenza in forma semplificata; spese; tempi medi da uno a due anni, più brevi con il rito abbreviato e nelle materie dell'art. 119), dopo (revocazione nei casi dell'art. 395 c.p.c.; ricorso per cassazione solo per motivi di giurisdizione, art. 111 c. 8 Cost.; opposizione di terzo; ottemperanza; ricorso alla Corte EDU), costi (contributo unificato del grado aumentato della metà per i giudizi di impugnazione: 975 euro nel rito ordinario, 2.700 nel rito abbreviato, 3.000-9.000 negli appalti secondo il valore; condanna alle spese e responsabilità aggravata per l'appello manifestamente infondato; patrocinio a spese dello Stato), consigli (verificare la data di notifica della sentenza; individuare i capi da impugnare e i motivi assorbiti da riproporre; chiedere la sospensiva se la sentenza cambia lo stato di fatto; valutare l'appello incidentale se si è vinto solo in parte).