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GuidaDiritto amministrativo · TAR e Consiglio di Stato

Il procedimento amministrativo (L. 241/1990): avvio, partecipazione, termini

Ogni volta che un ufficio pubblico deve decidere su una domanda o su una posizione di qualcuno segue un procedimento con regole fisse: deve dire chi se ne occupa, avvisare gli interessati, far partecipare, rispondere entro un termine e motivare. Conoscerle serve a ottenere risposte in tempo, a far pesare le proprie ragioni prima del provvedimento e a reagire al silenzio e al ritardo.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Obbligo di provvedere con atto espresso e motivato entro il termine: 30 giorni di regola, fino a 90 o 180 per i procedimenti fissati con DPCM o regolamento (artt. 2-3 L. 241/1990); ricevuta con i termini (art. 18-bis).
  • Avvio comunicato ai destinatari e ai controinteressati (artt. 7-8); responsabile del procedimento (artt. 4-6); diritto di vedere gli atti e depositare memorie (art. 10); preavviso di rigetto con 10 giorni (art. 10-bis).
  • SCIA per le attività vincolate (art. 19); silenzio-assenso nei procedimenti a istanza di parte, salvo materie escluse (art. 20); atti tardivi inefficaci (art. 2 c. 8-bis).
  • Ritardo: potere sostitutivo (art. 2 c. 9-bis), ricorso al TAR contro il silenzio entro 1 anno (art. 117 c.p.a.), risarcimento e indennizzo (art. 2-bis).
  • Vizi procedimentali: annullabilità, salvo atti vincolati a contenuto obbligato (art. 21-octies c. 2).

Le regole essenziali

Art. 2, commi 1 e 2, L. 7 agosto 1990, n. 241 — Conclusione del procedimento

«Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni».

FaseDiritto del cittadinoNorma
Presentazione dell'istanzaRicevuta immediata con protocollo, termine di conclusione o di silenzio-assenso; effetti anche senza ricevutaArt. 18-bis
Avvio (anche d'ufficio)Comunicazione personale con ufficio, responsabile, oggetto, termine, rimedi contro l'inerzia, accesso al fascicoloArtt. 7-8
IstruttoriaUn responsabile identificato; richieste di integrazione una sola volta con sospensione max 30 giorni; acquisizione d'ufficio dei documenti già in possesso della PA; autocertificazioniArtt. 2 c. 7, 4-6, 18
PartecipazioneVisione degli atti; memorie e documenti da valutare; intervento dei terzi interessati; accordi con l'amministrazioneArtt. 9-11
Prima del diniegoPreavviso di rigetto con i motivi ostativi; 10 giorni per le osservazioni; niente motivi nuoviArt. 10-bis
ProvvedimentoEspresso, motivato in fatto e in diritto, con termine e autorità per il ricorso; entro il termineArtt. 2-3
SilenzioSilenzio-assenso se previsto (art. 20) con attestazione automatica; altrimenti potere sostitutivo, ricorso al TAR, danno da ritardoArtt. 2 c. 9-bis, 2-bis, 20; art. 117 c.p.a.
DopoAccesso agli atti; ricorso al TAR in 60 giorni o straordinario in 120; autotutela dell'amministrazione con limiti e indennizzoArtt. 22-25, 21-quinquies, 21-nonies

La legge sul procedimento è del 1990 ma è stata riscritta più volte, e le novità recenti riguardano soprattutto il tempo: il termine è un obbligo e non un'indicazione, la sua violazione pesa sulla valutazione e sulla responsabilità del funzionario (art. 2, c. 9), un dirigente con potere sostitutivo deve essere sempre individuato e indicato sul sito (c. 9-bis), gli atti adottati dopo i termini delle conferenze di servizi, dei pareri e del silenzio-assenso sono inefficaci (c. 8-bis), il silenzio-assenso deve essere attestato automaticamente (art. 20, c. 2-bis), l'annullamento d'ufficio degli atti favorevoli è limitato a sei mesi (art. 21-nonies, dal 2025). Sul versante opposto, il principio di collaborazione e buona fede (art. 1, c. 2-bis) vincola anche il cittadino: istanze complete, documenti veri, risposte alle richieste di integrazione. Le guide sul preavviso di rigetto, sul silenzio, sull'accesso e sui vizi dell'atto sviluppano i singoli passaggi.

Come si usa il procedimento a proprio favore

  1. Istanza completa: oggetto e ragioni chiare, documenti richiesti, autocertificazioni; conservare la ricevuta con protocollo e termini; segnalare subito se mancano.
  2. Durante: chiedere il nome del responsabile se non indicato; rispondere alle richieste di integrazione (una sola sospensione, massimo 30 giorni); chiedere l'accesso al fascicolo; depositare memorie sui punti controversi; proporre accordi ex art. 11 quando l'amministrazione ha discrezionalità.
  3. Al preavviso di rigetto: osservazioni entro 10 giorni, documentate; se il diniego arriva senza considerarle o con motivi nuovi, è impugnabile per questo.
  4. Alla scadenza senza risposta: istanza al titolare del potere sostitutivo; se è materia di silenzio-assenso, richiesta dell'attestazione o autodichiarazione; altrimenti ricorso al TAR contro il silenzio entro un anno, con eventuale domanda di risarcimento del danno da ritardo.
  5. Al provvedimento sfavorevole: verifica di motivazione, termini, avvio e preavviso; ricorso al TAR in 60 giorni o straordinario in 120; istanza di autotutela in parallelo; risarcimento se l'atto è illegittimo e c'è danno.

Per le imprese il procedimento è spesso sostituito dalla SCIA e dallo sportello unico, con i tempi dell'art. 19 e i controlli successivi; per l'edilizia, dal permesso di costruire con i suoi termini speciali e dalla SCIA edilizia. Il danno da ritardo (art. 2-bis) richiede la prova del pregiudizio e del nesso con l'inerzia colposa, e per le imprese esiste l'indennizzo automatico da mero ritardo introdotto nel 2013 (30 euro per giorno di ritardo fino a 2.000 euro), da chiedere al titolare del potere sostitutivo entro 20 giorni dalla scadenza; la guida sul risarcimento del danno da provvedimento illegittimo completa il quadro. Chi autocertifica il falso risponde penalmente (falsa autocertificazione) e perde il beneficio.

Domande frequenti

Ho presentato un'istanza al comune due mesi fa e nessuno risponde: che cosa posso fare?

Prima verifichi il termine: la ricevuta rilasciata alla presentazione deve indicare entro quando l'amministrazione deve rispondere o quando il silenzio vale assenso (art. 18-bis L. 241/1990); in mancanza di termini specifici, per le amministrazioni statali il termine è di 30 giorni, mentre comuni e regioni fissano i propri con regolamento, e il termine può essere sospeso una sola volta per massimo 30 giorni per acquisire documenti (art. 2). Scaduto il termine ha tre strade: l'istanza al titolare del potere sostitutivo, il dirigente indicato sul sito dell'ente nella sezione trasparenza, che deve concludere il procedimento entro la metà del termine originario (art. 2, c. 9-bis); il ricorso al TAR contro il silenzio-inadempimento, entro un anno dalla scadenza, con rito camerale rapido e nomina di un commissario ad acta se l'amministrazione non provvede nemmeno dopo la sentenza (artt. 31 e 117 c.p.a.); la richiesta di risarcimento del danno da ritardo, se prova un pregiudizio (art. 2-bis). Se il procedimento rientra tra quelli a silenzio-assenso (art. 20) e la domanda era completa, la risposta è già arrivata sotto forma di silenzio: chieda l'attestazione automatica del decorso dei termini o presenti un'autodichiarazione. Sono esclusi dal silenzio-assenso ambiente, paesaggio, salute, sicurezza, immigrazione e cittadinanza.

Mi è arrivata una lettera che dice che la mia domanda sarà respinta: devo rispondere?

Sì, ed è il momento più utile del procedimento. È il preavviso di rigetto (art. 10-bis): nei procedimenti a istanza di parte, prima di negare, l'amministrazione deve comunicare i motivi che ostano all'accoglimento e lei ha dieci giorni per presentare osservazioni scritte e documenti; il termine di conclusione è sospeso, e il provvedimento finale deve dar conto delle sue osservazioni e non può basarsi su motivi nuovi non comunicati. Le osservazioni possono correggere errori di fatto, integrare documenti, proporre soluzioni; se restano ignorate, il diniego è illegittimo per difetto di motivazione. Il preavviso non si applica ai concorsi e ai procedimenti previdenziali, e la sua omissione non annulla il diniego se l'atto era vincolato e il contenuto non poteva essere diverso (art. 21-octies, c. 2). In ogni fase ha diritto di vedere gli atti del fascicolo e di depositare memorie che l'ufficio deve valutare (art. 10).

Il comune ha avviato d'ufficio un procedimento per revocare la mia licenza senza avvisarmi: è legittimo?

Di regola no. L'avvio del procedimento deve essere comunicato personalmente ai destinatari del provvedimento e ai terzi individuabili che ne subirebbero un pregiudizio (art. 7), con l'indicazione dell'ufficio, del responsabile, dell'oggetto, del termine di conclusione e delle modalità di accesso (art. 8), salvo particolari esigenze di celerità o provvedimenti cautelari. L'omissione rende annullabile la revoca, con un'eccezione importante: se l'atto è vincolato e l'amministrazione dimostra che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso, il vizio procedimentale non porta all'annullamento (art. 21-octies, c. 2, che dal 2020 vale anche per l'omessa comunicazione di avvio). La revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per mutamento della situazione richiede una motivazione specifica e, se incide su rapporti negoziali, un indennizzo (art. 21-quinquies); l'annullamento d'ufficio di un atto favorevole illegittimo deve arrivare entro sei mesi (art. 21-nonies, come modificato nel 2025). Il ricorso al TAR va proposto entro 60 giorni dalla notifica della revoca.

Che cosa cambia tra SCIA, silenzio-assenso e autorizzazione?

L'autorizzazione è il provvedimento espresso che l'amministrazione adotta al termine del procedimento, con motivazione e termine per il ricorso. Il silenzio-assenso (art. 20) è la regola per i procedimenti a istanza di parte che richiedono un provvedimento: se l'ufficio non comunica il diniego né indice una conferenza di servizi entro il termine, la domanda si intende accolta, purché completa degli elementi indispensabili e fuori dalle materie escluse; dal 2021 l'amministrazione deve rilasciare l'attestazione del decorso dei termini e le sue determinazioni tardive sono inefficaci (art. 2, c. 8-bis). La SCIA (art. 19) non è un provvedimento né un silenzio: l'attività vincolata inizia subito con la segnalazione corredata di asseverazioni, e l'amministrazione ha 60 giorni (30 nell'edilizia) per vietarla o farla conformare; dopo, può intervenire solo alle condizioni dell'annullamento d'ufficio. Il terzo leso da una SCIA sollecita i controlli e, se l'amministrazione non provvede, ricorre contro il silenzio. La guida su SCIA e silenzio-assenso approfondisce i poteri successivi dell'amministrazione.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • TAR e Consiglio di StatoIl preavviso di rigetto: come rispondereLa norma (art. 10-bis L. 241/1990: nei procedimenti a istanza di parte, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il responsabile del procedimento o l'autorità competente comunica tempestivamente i motivi che ostano all'accoglimento; 10 giorni dal ricevimento per osservazioni scritte con documenti; la comunicazione sospende i termini di conclusione, che ricominciano a decorrere 10 giorni dopo la presentazione delle osservazioni o dalla scadenza del termine; il diniego deve dare ragione del mancato accoglimento delle osservazioni e può indicare solo i motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni; dopo l'annullamento in giudizio la PA non può addurre per la prima volta motivi già emergenti dall'istruttoria; non si applica a concorsi e procedimenti previdenziali e assistenziali a istanza di parte gestiti dagli enti; non possono essere opposte inadempienze o ritardi dell'amministrazione; riforma del D.L. 76/2020), a chi si applica (tutti i procedimenti a istanza di parte: permesso di soggiorno e rinnovo, cittadinanza, permesso di costruire e autorizzazioni edilizie, SCIA solo per gli atti di divieto secondo la giurisprudenza, licenze e autorizzazioni commerciali, porto d'armi, contributi e finanziamenti, iscrizioni ad albi, sanatorie; non ai procedimenti d'ufficio come sanzioni, revoche e decadenze, dove vale la comunicazione di avvio ex art. 7; non ai concorsi), come rispondere (leggere i motivi e la norma citata; verificare i fatti; nei 10 giorni, prorogabili solo con il consenso dell'ufficio, depositare osservazioni scritte via PEC o a mano con protocollo: contestazione dei presupposti di fatto, integrazione dei documenti mancanti, prova dei requisiti, interpretazione della norma, giurisprudenza, richiesta di audizione o di accesso agli atti; chiedere l'accesso agli atti se i motivi rinviano a documenti non conosciuti; il termine di 10 giorni non è perentorio per la giurisprudenza prevalente, le osservazioni tardive vanno valutate se arrivano prima del provvedimento; il silenzio non è acquiescenza), gli effetti (sospensione dei termini; obbligo di motivazione rafforzata nel diniego sulle osservazioni; divieto di motivi nuovi non consequenziali; preclusione dei motivi già emersi dopo l'annullamento; l'omissione del preavviso è vizio del procedimento che rende annullabile il diniego e, dopo il D.L. 76/2020, senza la sanatoria dell'art. 21-octies c. 2 secondo periodo; la giurisprudenza continua però ad applicare il primo periodo dell'art. 21-octies c. 2 per gli atti vincolati; il preavviso non è impugnabile da solo perché non è lesivo, si impugna il diniego), i casi frequenti (permesso di soggiorno: preavviso della questura per reddito, alloggio, condanne, con integrazione documentale; cittadinanza: preavviso del ministero per reddito o precedenti, osservazioni entro 10 giorni; permesso di costruire: preavviso del comune per contrasti urbanistici, con progetto modificato; contributi: requisiti non provati), dopo il diniego (ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario entro 120; motivi: omesso preavviso, motivi nuovi, mancata risposta alle osservazioni, difetto di istruttoria; nuova istanza sempre possibile).
  • TAR e Consiglio di StatoIl silenzio della pubblica amministrazione: il ricorso contro l'inerziaTermini del procedimento, silenzio-inadempimento, diffida facoltativa, ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. entro un anno, commissario ad acta, silenzio-assenso e rigetto, indennizzo e risarcimento.
  • TAR e Consiglio di StatoL'accesso agli atti amministrativi e l'accesso civicoAccesso documentale (interesse, motivazione, 30 giorni, limiti, controinteressati, ricorso al TAR o al difensore civico), accesso civico semplice e generalizzato (senza motivazione, riesame, ricorso), costi.
  • TAR e Consiglio di StatoI vizi dell'atto amministrativo: incompetenza, violazione di legge, eccesso di potereAnnullabilità (art. 21-octies c. 1 L. 241/1990: incompetenza, cioè atto di un organo diverso da quello competente, relativa e non assoluta; violazione di legge, cioè contrasto con norme di legge, regolamenti, statuti, piani, atti generali, comprese le norme sul procedimento, la motivazione ex art. 3, il preavviso di rigetto, il contraddittorio, i termini quando perentori; eccesso di potere, cioè cattivo uso della discrezionalità, provato con le figure sintomatiche: difetto di istruttoria, difetto o insufficienza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà, contraddizione con precedenti atti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, violazione della prassi o delle circolari senza motivo, sviamento di potere per un fine diverso, difetto di proporzionalità; c. 2: non annullabile il provvedimento vincolato adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma se è palese che il contenuto non poteva essere diverso, e non annullabile per omessa comunicazione di avvio se la PA prova in giudizio che il contenuto non poteva essere diverso, salvo la violazione del preavviso di rigetto dell'art. 10-bis dopo il D.L. 76/2020), nullità (art. 21-septies: mancanza degli elementi essenziali, soggetto, oggetto, contenuto, forma essenziale, volontà; difetto assoluto di attribuzione, cioè potere che nessuna norma conferisce a quell'amministrazione, carenza di potere in astratto; violazione o elusione del giudicato; altri casi espressamente previsti dalla legge, come gli atti della PA adottati con dipendenti in violazione dell'art. 97 Cost., le nomine di organi scaduti oltre la prorogatio, i contratti pubblici senza gara nei casi di legge; art. 31 c. 4 c.p.a.: azione di accertamento della nullità entro 180 giorni, nullità sempre opponibile ed eccepibile e rilevabile d'ufficio; giurisdizione esclusiva per la nullità da violazione del giudicato, art. 133), inesistenza e irregolarità (atto inesistente, mera irregolarità che non incide sulla validità, come errori materiali sanabili), come si fanno valere (ricorso al TAR ex art. 29 c.p.a. entro 60 giorni dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza, con motivi specifici; ricorso straordinario (dal 2026 deciso dal Presidente del Consiglio di Stato) entro 120 giorni; nullità entro 180 giorni; risarcimento del danno ex art. 30 entro 120 giorni; disapplicazione dell'atto illegittimo da parte del giudice ordinario per i diritti soggettivi; rimedi amministrativi: ricorso gerarchico entro 30 giorni e istanza di autotutela; motivi aggiunti per i vizi scoperti dopo l'accesso), l'autotutela (art. 21-nonies: annullamento d'ufficio dell'atto illegittimo, esclusi i vizi non invalidanti del c. 2 dell'art. 21-octies, per ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e comunque non oltre 6 mesi dall'adozione per le autorizzazioni e i vantaggi economici, anche taciti, tenendo conto degli interessi dei destinatari; termine ridotto da 12 a 6 mesi dalla L. 182/2025; c. 2-bis: oltre i 6 mesi solo per false rappresentazioni accertate con sentenza penale definitiva; c. 2: convalida dell'atto annullabile entro un termine ragionevole; art. 21-quinquies: revoca dell'atto a efficacia durevole per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto non prevedibile o, salvo autorizzazioni e vantaggi economici, nuova valutazione dell'interesse originario, con indennizzo del pregiudizio limitato al danno emergente nei rapporti negoziali; art. 21-quater: sospensione dell'efficacia per gravi ragioni entro i termini dell'annullamento; l'istanza del privato non obbliga la PA a provvedere ma può fondare la responsabilità; il silenzio sull'istanza di autotutela non è impugnabile), esempi di vizi ricorrenti (diniego senza preavviso di rigetto; ordinanza di demolizione senza istruttoria sull'epoca dell'abuso; esclusione da gara per requisito non previsto; graduatoria con criteri applicati in modo disomogeneo; revoca di licenza motivata per relationem senza atti; provvedimento firmato dal dirigente incompetente per materia; atto adottato oltre il termine perentorio; sanzione senza contestazione).
  • TAR e Consiglio di StatoIl ricorso al TAR: termini, procedura, costiSessanta giorni dalla conoscenza, notifica e deposito, i tre vizi, sospensiva collegiale e monocratica, contributo unificato, motivi aggiunti, udienza, appello.
  • Edilizia e urbanisticaSCIA, CILA, edilizia libera: che cosa serve per quali lavoriI quattro regimi del DPR 380/2001: edilizia libera (art. 6: manutenzione ordinaria, barriere architettoniche, VEPA, tende e pergole bioclimatiche, opere temporanee entro 180 giorni con comunicazione, pavimentazioni entro l'indice di permeabilità, arredo e aree ludiche, serre mobili, vasche agricole; impianti fotovoltaici secondo il D.Lgs. 190/2024), CILA (art. 6-bis: tutto ciò che non è libero, SCIA o permesso, con asseverazione del tecnico e nessun intervento strutturale; sanzione 1.000 euro, ridotta a un terzo se spontanea), SCIA (art. 22: manutenzione straordinaria su parti strutturali o prospetti, restauro strutturale, ristrutturazione leggera, varianti non essenziali; efficacia immediata, controlli entro 30 giorni ex art. 19 L. 241/1990, sanzione del triplo del valore ex art. 37), SCIA alternativa al permesso (art. 23: 30 giorni prima, ristrutturazioni pesanti e nuove costruzioni in piani attuativi dettagliati, contributo di costruzione), permesso di costruire (art. 10), cambio di destinazione d'uso (art. 23-ter: categorie funzionali, sempre consentito nella stessa categoria e tra residenziale, turistico, produttivo-direzionale e commerciale nelle zone A, B, C con SCIA), vincoli paesaggistici e beni culturali, competenze regionali, agibilità (SCA entro 15 giorni), che cosa chiedere al tecnico e al notaio.
  • Edilizia e urbanisticaIl permesso di costruire: quando serve, procedura, silenzio, diniegoQuando serve (art. 10 D.P.R. 380/2001: nuova costruzione; ristrutturazione urbanistica; ristrutturazione edilizia che porta a un organismo in tutto o in parte diverso con modifiche della volumetria complessiva, o con mutamento di destinazione d'uso in zona A, o con modifiche di sagoma, volumetria o prospetti di immobili vincolati, o demolizione e ricostruzione in aree tutelate con modifiche di sagoma, prospetti, sedime o volumetria; c. 2-3: le regioni individuano i cambi d'uso e gli ulteriori interventi soggetti a permesso; art. 23 c. 01: SCIA alternativa al permesso per le ristrutturazioni dell'art. 10 c. 1 lett. c e per le nuove costruzioni disciplinate da piani attuativi con contenuti planivolumetrici; edilizia libera, CILA e SCIA per il resto, artt. 6, 6-bis, 22), chi lo chiede (art. 11: proprietario o chi ha titolo, cioè titolare di diritto reale, promissario acquirente con consenso, conduttore autorizzato; trasferibile con l'immobile; irrevocabile; oneroso; non incide sui diritti dei terzi; art. 12: conformità agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e alla disciplina vigente; opere di urbanizzazione primaria esistenti o previste nel triennio o realizzate dall'interessato; misure di salvaguardia in caso di contrasto con il piano adottato, per 3 o 5 anni), la procedura (art. 20: domanda allo sportello unico con titolo, elaborati, documenti della parte II e asseverazione del progettista sulla conformità urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria ed energetica; responsabile del procedimento comunicato entro 10 giorni; ordine cronologico; istruttoria e proposta entro 60 giorni; modifiche di modesta entità richieste nello stesso termine con sospensione; interruzione una sola volta entro 30 giorni per documenti integrativi; conferenza di servizi per gli altri atti di assenso; provvedimento del dirigente entro 30 giorni dalla proposta, 40 se c'è stato il preavviso di rigetto ex art. 10-bis; termini raddoppiati per i progetti particolarmente complessi; c. 8: silenzio-assenso decorso il termine senza motivato diniego, salvo vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali dove serve la conferenza di servizi, a meno che gli atti di assenso siano già acquisiti e validi; attestazione del decorso dei termini entro 15 giorni; c. 11: 75 giorni per gli interventi dell'art. 22 c. 7; c. 13: false dichiarazioni del progettista, reclusione da 1 a 3 anni; pubblicazione all'albo e cartello di cantiere), i costi (art. 16: contributo di costruzione = oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, pagati al rilascio anche a rate o scomputati con la realizzazione diretta delle opere, più la quota sul costo di costruzione pagata in corso d'opera entro 60 giorni dalla fine; tabelle regionali e delibere comunali; art. 17: esenzioni e riduzioni, zone agricole per l'imprenditore agricolo, ristrutturazione e ampliamento fino al 20% di edifici unifamiliari, opere pubbliche, edilizia convenzionata; art. 42: sanzioni per ritardato pagamento; diritti di segreteria), durata e decadenza (art. 15: inizio lavori entro 1 anno dal rilascio, ultimazione entro 3 anni dall'inizio; decadenza di diritto per la parte non eseguita, salvo proroga chiesta prima della scadenza per fatti sopravvenuti, mole dell'opera, difficoltà tecniche; nuovo permesso per la parte non ultimata; decadenza per contrasto con nuove previsioni urbanistiche salvo lavori iniziati e completati entro 3 anni; art. 15 c. 2-bis proroga per titoli energetici; proroga ex lege di 48 mesi dei termini di inizio e fine lavori per i permessi rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2025, su comunicazione dell'interessato, se i termini non sono già decorsi e il titolo non contrasta con nuovi strumenti urbanistici, art. 10-septies D.L. 21/2022 come modificato dal D.L. 200/2025 conv. L. 26/2026), il diniego e i ricorsi (diniego motivato preceduto dal preavviso di rigetto con 10 giorni per le osservazioni; ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica, con la giurisdizione esclusiva in edilizia; motivi: erronea lettura del piano, mancata considerazione delle osservazioni, difetto di istruttoria, vincoli inesistenti; silenzio-inadempimento per i casi senza silenzio-assenso; annullamento d'ufficio del permesso rilasciato entro 6 mesi ex art. 21-nonies, come ridotto dalla L. 182/2025; ricorso del vicino contro il permesso altrui entro 60 giorni dalla conoscenza, con la prova della lesione), abusi e sanatoria (art. 44: lavori senza permesso o in totale difformità, arresto fino a 2 anni e ammenda da 5.164 a 51.645 euro; art. 31: demolizione; artt. 36 e 36-bis dopo il D.L. 69/2024: permesso in sanatoria con doppia conformità per l'assenza o totale difformità, conformità urbanistica attuale ed edilizia dell'epoca per le parziali difformità e le variazioni essenziali, oblazione doppia, silenzio-rifiuto in 60 giorni), differenze con SCIA, CILA, edilizia libera, condono.
  • TAR e Consiglio di StatoIl ricorso straordinario (già al Presidente della Repubblica)Che cos'è (artt. 8-15 DPR 1199/1971: rimedio giustiziale contro gli atti amministrativi definitivi per soli motivi di legittimità, proposto da chi ha interesse; non ammesso se lo stesso interessato ha già fatto ricorso giurisdizionale, art. 8; solo per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, art. 7 c. 8 c.p.a., quindi non per i diritti soggettivi davanti al giudice ordinario; natura giurisdizionale dopo la L. 69/2009 che ha reso vincolante il parere: Cass. SU 23464/2012), la riforma del 2026 (art. 6 c. 4 D.L. 19/2026 conv. L. 50/2026: il capo III si intitola «Ricorso straordinario», la decisione è adottata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato conforme al parere del Consiglio di Stato, art. 14; ogni richiamo al ricorso al Presidente della Repubblica si intende riferito al nuovo ricorso, c. 6; revocazione dei decreti del Presidente del Consiglio di Stato, art. 15), termini e forma (art. 9: 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza; notifica ad almeno un controinteressato nelle forme dei ricorsi giurisdizionali; presentazione con la prova della notifica all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente, anche per raccomandata, con la data di spedizione che vale come presentazione; per gli enti senza collegamento con un Ministero alla Presidenza del Consiglio, art. 11; controinteressati: 60 giorni per deduzioni, documenti e ricorso incidentale; integrazione del contraddittorio ordinata dal Ministero o dal Consiglio di Stato; contributo unificato 650 euro, art. 13 c. 6-bis lett. e DPR 115/2002; difesa tecnica non obbligatoria ma consigliata per notifica e motivi), l'opposizione e la trasposizione (art. 10: i controinteressati, e l'ente pubblico non statale che ha emanato l'atto per Corte cost. 148/1982, possono chiedere entro 60 giorni dalla notifica che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale; il ricorrente che vuole insistere deposita al TAR l'atto di costituzione entro 60 giorni dal ricevimento dell'opposizione, art. 48 c.p.a., altrimenti il ricorso si estingue; le misure cautelari straordinarie perdono efficacia dopo 60 giorni dalla costituzione; chi non si oppone non può poi impugnare la decisione di accoglimento salvo vizi propri), la sospensiva (art. 3 c. 4 L. 205/2000: su richiesta, per danni gravi e irreparabili, disposta dal Ministero su conforme parere del Consiglio di Stato; tempi lunghi rispetto al TAR), il procedimento (art. 11: istruttoria del Ministero e trasmissione al Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla scadenza del termine dei controinteressati; se non provvede, diffida e deposito diretto al Consiglio di Stato dopo 30 giorni; art. 12: parere della sezione consultiva o commissione speciale, rimessione all'Adunanza generale per i contrasti; art. 13: chiarimenti, verificazioni, integrazione del contraddittorio, questione di legittimità costituzionale alla Corte, esiti: inammissibilità con errore scusabile, regolarizzazione, reiezione, accoglimento con rimessione per incompetenza, accoglimento; art. 14: decreto conforme, pubblicità per l'annullamento di atti normativi; durata media di anni), dopo la decisione (nessun appello; revocazione ex art. 395 c.p.c. in 60 giorni, art. 15; ricorso per cassazione per soli motivi di giurisdizione, Cass. SU 23464/2012; esecuzione con il giudizio di ottemperanza davanti al Consiglio di Stato, Ad. plen. 9 e 10 del 2013 e art. 112 c. 2 lett. b c.p.a.; chi non ha partecipato può impugnare al TAR se leso), quando conviene (atti a efficacia non urgente, questioni di puro diritto, ricorrenti senza risorse per due gradi, termine dei 60 giorni scaduto ma non i 120; sconsigliato quando serve una sospensiva rapida, quando ci sono controinteressati agguerriti che trasporranno, quando servono istruttoria e udienza; differenze con i ricorsi gerarchico e in opposizione, artt. 1-7).
  • Falso e fede pubblicaLa falsa autocertificazione: reato, pene, decadenza dai beneficiChe cosa sono le dichiarazioni sostitutive (art. 46: certificazioni su nascita, residenza, cittadinanza, stato civile, titoli, redditi, casellario; art. 47: atto di notorietà su fatti a diretta conoscenza) e la regola dell'art. 76 (considerate rese a pubblico ufficiale; sanzione del codice penale aumentata da un terzo alla metà; esibire un atto non più vero = uso di atto falso), il reato (art. 483: falsità ideologica del privato in atto pubblico, fino a 2 anni, aumentata; Sezioni Unite: si applica quando la dichiarazione è destinata a provare la verità dei fatti; artt. 495-496 per identità, stato e qualità personali; 489 per l'uso), conseguenze amministrative (art. 75: decadenza dai benefici, revoca di quelli erogati, divieto di accesso a contributi per 2 anni; art. 71: controlli anche a campione, irregolarità e omissioni sanabili), ISEE, bonus e contributi (art. 316-ter: indebita percezione, sola sanzione amministrativa fino a 3.999,96 euro; 640-bis: truffa aggravata), concorsi pubblici (esclusione, decadenza dall'assunzione, art. 76 c. 4 interdizione), casi tipici (residenza, carichi pendenti, titolo di studio, stato di famiglia per l'alloggio, reddito per l'esenzione, smarrimento del documento), dolo e buona fede, procedibilità d'ufficio, prescrizione, tenuità, messa alla prova e difese (ambiguità del modulo, dato non rilevante, rettifica spontanea).