In breve
- I termini: ogni procedimento deve chiudersi entro il termine fissato dai regolamenti dell'ente, altrimenti 30 giorni (art. 2 L. 241/1990), con possibili termini fino a 90 e, per casi complessi, 180 giorni; scaduto il termine, il titolare del potere sostitutivo, indicato sul sito dell'ente, deve concludere entro la metà del termine originario (c. 9-bis e 9-ter).
- Risarcimento (art. 2-bis, c. 1): la PA risponde del «danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine»; azione al TAR (giurisdizione esclusiva) entro 120 giorni, che decorrono solo dopo un anno dalla scadenza se l'inerzia continua (art. 30, c. 4, c.p.a.).
- Che cosa provare: il ritardo, la colpa, il danno e il nesso, come in ogni illecito civile (Ad. plen. 7/2021, 12/2024); se il provvedimento spettava, il danno è la perdita dell'utilità nel tempo; se non spettava o è stato negato, restano risarcibili chance, spese inutili e affidamento tradito (Ad. plen. 5/2018).
- Indennizzo forfettario (art. 28 DL 69/2013): 30 euro al giorno, massimo 2.000, senza prova del danno, ma solo per i procedimenti d'impresa a istanza di parte, con istanza al potere sostitutivo entro 20 giorni dalla scadenza; si detrae dal risarcimento.
- Attenzione: il ricorso per l'indennizzo temerario costa da 2 a 4 volte il contributo unificato; il risarcimento «da mero ritardo» senza prova di un danno concreto viene respinto.
La regola: il tempo come bene della vita
«Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge […]. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento».
L'art. 2-bis, introdotto nel 2009, ha risolto una vecchia disputa: il ritardo dell'amministrazione è un fatto illecito anche quando il provvedimento finale è legittimo. L'Adunanza plenaria (sent. 12 del 24 maggio 2024) distingue tre situazioni: l'adozione tardiva di un provvedimento favorevole, quella tardiva di un provvedimento sfavorevole ma legittimo, e la mancata adozione; in tutti i casi la responsabilità segue «il comune paradigma dell'illecito aquiliano» (Ad. plen. 7/2021), quindi servono la condotta colposa, il danno ingiusto e il nesso causale. Nel primo caso il danno è la differenza tra ciò che si sarebbe ottenuto in tempo e ciò che si è ottenuto dopo (maggiori costi, ricavi persi, occasioni sfumate); nel secondo e nel terzo il privato non può pretendere il valore del bene che non gli spettava, ma può far valere i «beni intermedi»: la chance perduta, le spese sostenute confidando in una risposta tempestiva, la lesione della libertà di autodeterminazione, cioè l'interesse negativo di chi, se avesse saputo subito, avrebbe fatto altre scelte (Ad. plen. 5/2018). La colpa non si presume dal semplice ritardo: l'amministrazione può provare che il tempo è dipeso da complessità istruttorie, integrazioni chieste al privato, pareri di altre amministrazioni o carenze organizzative non evitabili, anche se la giurisprudenza è sempre meno indulgente con le scuse organizzative.
Il processo è quello dell'azione di condanna dell'art. 30 c.p.a.: può essere proposta in via autonoma, senza prima impugnare il silenzio, ma il giudice «esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza», compreso l'uso dei rimedi disponibili (sollecito del potere sostitutivo, ricorso contro il silenzio). Il termine di decadenza è di 120 giorni, ma per il danno da ritardo non decorre finché dura l'inadempimento e comunque parte dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere (c. 4). La giurisdizione è esclusiva del giudice amministrativo (art. 133, c. 1, lett. a, n. 1, c.p.a.).
L'indennizzo forfettario: 30 euro al giorno
| Elemento | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Importo | 30 euro per ogni giorno di ritardo dalla scadenza del termine, fino a 2.000 euro complessivi | art. 28, c. 1, DL 69/2013 |
| Procedimenti coperti | a istanza di parte con obbligo di provvedere, relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività d'impresa (applicazione «in via sperimentale», mai estesa); esclusi silenzio-assenso e silenzio-rigetto, concorsi pubblici | c. 1 e 10 |
| Condizione | istanza al titolare del potere sostitutivo entro il termine perentorio di 20 giorni dalla scadenza del termine del procedimento; con più amministrazioni, istanza a quella procedente | c. 2 |
| Se anche il sostituto tace | ricorso al TAR contro il silenzio (art. 117 c.p.a.) con domanda di indennizzo, rito camerale e sentenza semplificata; oppure decreto ingiuntivo (art. 118) per l'indennizzo già maturato e non pagato | c. 3-4 |
| Costi e rischi | contributo unificato ridotto alla metà (150 euro); se il ricorso è inammissibile o l'istanza originaria era manifestamente infondata, condanna da 2 a 4 volte il contributo unificato | c. 5-6 |
| Effetti ulteriori | la condanna è comunicata alla Corte dei conti e al titolare dell'azione disciplinare; l'indennizzo si detrae dal risarcimento eventualmente ottenuto | c. 7; art. 2-bis, c. 1-bis |
L'indennizzo nasce nel 2013 come misura «sperimentale» per le imprese e non è mai stato esteso agli altri procedimenti, come il comma 12 avrebbe consentito con regolamento: il cittadino che aspetta un permesso di costruire per la propria casa, una licenza o un contributo non impresa non può chiederlo, e resta con il solo risarcimento. Anche per le imprese la finestra è stretta: i venti giorni per attivare il potere sostitutivo sono perentori, e chi li lascia passare perde l'indennizzo (non il risarcimento). L'avviso di avvio del procedimento deve menzionare il diritto all'indennizzo e il nome del titolare del potere sostitutivo (c. 8); la sua omissione è un argomento in più nella causa risarcitoria.
Come si costruisce la domanda
- Individuare il termine: regolamento dell'ente o norma speciale (per esempio 90 giorni per il permesso di costruire), altrimenti 30 giorni; verificare le sospensioni per integrazioni documentali e pareri, che spostano la scadenza.
- Sollecitare e documentare: diffida con PEC, istanza al titolare del potere sostitutivo (entro 20 giorni se si vuole l'indennizzo), eventuale ricorso contro il silenzio: ogni atto prova la colpa e neutralizza l'eccezione di mancata diligenza dell'art. 30, c. 3.
- Provare il danno: contratti persi, preventivi aumentati, canoni o interessi pagati nell'attesa, perizie sul valore delle occasioni sfumate; per la chance, la probabilità concreta di ottenere il bene, non la semplice speranza.
- Scegliere la strada: indennizzo (solo imprese, veloce, massimo 2.000 euro) e risarcimento non si escludono, ma il primo si detrae dal secondo; per importi rilevanti conviene l'azione di condanna, da proporre nei 120 giorni dal provvedimento tardivo o, in caso di inerzia, entro l'anno e 120 giorni dalla scadenza.
- Valutare la responsabilità del funzionario: il ritardo è valutato ai fini disciplinari e dirigenziali (art. 2, c. 9 e 9-ter) e, nei casi gravi, dà luogo ad azione per danno erariale; il privato può anche agire contro il dipendente, ma quasi sempre conviene la sola azione contro l'ente.
Le regole generali sul procedimento e sui termini sono nella guida alla legge 241; per il danno da provvedimento illegittimo e per la perdita di chance nei concorsi e negli appalti ci sono pagine dedicate, così come per il risarcimento davanti al TAR.
Domande frequenti
Il Comune ha impiegato un anno per rilasciare il permesso di costruire: mi devono un risarcimento?
Che cos'è l'indennizzo di 30 euro al giorno e chi può chiederlo?
Entro quando devo agire per il risarcimento?
A quale giudice si va?
Fonti normative
- Art. 2 L. 241/1990 — Conclusione del procedimento (termini e potere sostitutivo)
- Art. 2-bis L. 241/1990 — Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione
- Art. 28 DL 69/2013 (conv. L. 98/2013) — Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento
- Art. 30 c.p.a. — Azione di condanna (comma 4: danno da ritardo)
- Art. 117 c.p.a. — Ricorsi avverso il silenzio
- Art. 133 c.p.a. — Materie di giurisdizione esclusiva (comma 1, lett. a, n. 1)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- TAR e Consiglio di StatoIl silenzio della pubblica amministrazione: il ricorso contro l'inerziaTermini del procedimento, silenzio-inadempimento, diffida facoltativa, ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. entro un anno, commissario ad acta, silenzio-assenso e rigetto, indennizzo e risarcimento.
- TAR e Consiglio di StatoIl risarcimento del danno da provvedimento illegittimo davanti al TARL'azione (art. 30 c.p.a.: condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria; proponibile insieme all'annullamento o in via autonoma; anche in forma specifica ex art. 2058 c.c.; nelle materie di giurisdizione esclusiva anche per lesione di diritti soggettivi; c. 6: giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per il danno da lesione di interessi legittimi, Cass. SU 500/1999 per la risarcibilità), i termini (c. 3: 120 giorni dal fatto o dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva da questo, termine di decadenza; c. 5: se è stata proposta l'azione di annullamento, la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza; c. 4: per il danno da ritardo il termine non decorre finché dura l'inadempimento e comunque inizia dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere; prescrizione quinquennale per i diritti in giurisdizione esclusiva), la pregiudiziale e la diligenza (Ad. plen. 3/2011: nessuna pregiudiziale di annullamento, ma il c. 3 esclude i danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche con gli strumenti di tutela: chi non impugna un atto che poteva essere annullato in tempo utile vede ridotto o escluso il risarcimento, secondo una valutazione caso per caso; l'onere di diligenza non impone sempre l'impugnazione), i presupposti (illegittimità dell'atto o inerzia; colpa dell'apparato, presunta dall'illegittimità salvo errore scusabile per contrasti giurisprudenziali, norme oscure, comportamenti del privato; negli appalti responsabilità senza colpa secondo la giurisprudenza europea; danno patrimoniale e non, nesso causale; per gli interessi legittimi oppositivi, lesione del bene già posseduto; per quelli pretensivi, prova della spettanza del bene della vita con giudizio prognostico, Cons. Stato IV 3127/2025 e V 1087/2024, o perdita di chance seria e apprezzabile, con probabilità qualificata; onere della prova sul ricorrente, art. 2697 c.c.; liquidazione con detrazione dell'aliunde perceptum e riduzione per concorso), le figure ricorrenti (appalti: mancata aggiudicazione, interesse positivo con utile del 10% non automatico e prova, spese di partecipazione come interesse negativo, chance; concorsi: mancata assunzione, retribuzioni perdute; edilizia: diniego illegittimo del permesso e ritardo, lucro cessante e spese; espropriazioni e occupazioni: giurisdizione esclusiva, art. 42-bis DPR 327/2001; commercio e licenze; silenzio: danno da ritardo ex art. 2-bis L. 241/1990 e indennizzo forfettario; affidamento sul provvedimento favorevole poi annullato: Ad. plen. 19, 20 e 21/2021: giurisdizione amministrativa, responsabilità da contatto qualificato per lesione dell'affidamento incolpevole, esclusa se l'illegittimità era evidente o l'interessato conosceva l'impugnazione), il processo (ricorso al TAR con la domanda risarcitoria, quantificazione o criteri ex art. 34 c. 4 c.p.a. con proposta della PA e verifica del giudice; CTU; interessi e rivalutazione; mediazione non obbligatoria; spese; appello; esecuzione con ottemperanza; transazione), gli errori (aspettare l'esito dell'annullamento oltre i 120 giorni dal giudicato; chiedere il danno senza provare la spettanza del bene; non impugnare l'atto quando l'annullamento era possibile e utile; confondere l'indennizzo da ritardo con il risarcimento; agire davanti al giudice ordinario per un interesse legittimo).
- TAR e Consiglio di StatoIl procedimento amministrativo (L. 241/1990): avvio, partecipazione, terminiI principi (art. 1 L. 241/1990: economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, principi europei; c. 2-bis: collaborazione e buona fede tra cittadino e amministrazione, con effetti sul dovere di soccorso istruttorio e sull'affidamento; divieto di aggravamento del procedimento), l'avvio e i tempi (art. 2: obbligo di provvedimento espresso su istanza o d'ufficio, in forma semplificata per le domande manifestamente inammissibili; termine generale di 30 giorni per le amministrazioni statali e gli enti nazionali, termini fino a 90 giorni fissati con DPCM o regolamenti e fino a 180 per i procedimenti complessi, senza limite per cittadinanza e immigrazione; regioni ed enti locali fissano i propri; decorrenza dal ricevimento della domanda, c. 6; sospensione una sola volta e per massimo 30 giorni per acquisire informazioni o certificazioni non in possesso dell'amministrazione, c. 7; art. 18-bis: ricevuta immediata con i termini e la data del protocollo; art. 8: comunicazione personale con amministrazione competente, oggetto, ufficio e responsabile, data di conclusione e rimedi contro l'inerzia, modalità di accesso al fascicolo; art. 7: dovuta ai destinatari e ai controinteressati individuabili, salvo urgenza; omissione: annullabilità salvo l'art. 21-octies c. 2 per gli atti vincolati), il responsabile (artt. 4-6: unità organizzativa e persona responsabile, che istruisce, chiede integrazioni, accerta i fatti, indice la conferenza di servizi, adotta o propone il provvedimento; il dirigente non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria senza motivare, art. 6 c. 1 lett. e; art. 6-bis: obbligo di astensione per conflitto di interessi), la partecipazione (art. 9: intervento dei portatori di interessi pubblici, privati e diffusi; art. 10: visione degli atti e memorie e documenti che l'amministrazione deve valutare se pertinenti; art. 10-bis: preavviso di rigetto nei procedimenti a istanza di parte con 10 giorni per le osservazioni, sospensione dei termini, obbligo di motivare sulle osservazioni, divieto di motivi nuovi nel diniego; art. 11: accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento; art. 14 ss.: conferenza di servizi semplificata e sincrona con silenzio-assenso tra amministrazioni, art. 17-bis; art. 16-17: pareri e valutazioni tecniche con termini e silenzio; art. 18: autocertificazioni e acquisizione d'ufficio dei documenti), il provvedimento (art. 3: motivazione con presupposti di fatto e ragioni giuridiche in relazione all'istruttoria, anche per relationem con l'atto richiamato disponibile; c. 4: indicazione del termine e dell'autorità per il ricorso; artt. 21-bis ss.: efficacia dal ricevimento per gli atti limitativi, esecutività, esecutorietà, revoca ex art. 21-quinquies con indennizzo, annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies entro 6 mesi dal 2025 per gli atti favorevoli; art. 21-septies e octies: nullità e annullabilità), semplificazione (art. 19: SCIA per le attività vincolate, con controlli in 60 giorni, 30 per l'edilizia, e poteri successivi solo alle condizioni dell'art. 21-nonies; art. 19-bis: SCIA unica e condizionata; art. 20: silenzio-assenso nei procedimenti a istanza di parte quando l'amministrazione non risponde nel termine, salve le materie escluse dal c. 4, ambiente, paesaggio, salute, sicurezza, immigrazione, cittadinanza, e i casi di silenzio-rigetto, con attestazione automatica del decorso dei termini ex c. 2-bis o autodichiarazione; art. 2 c. 8-bis: inefficacia delle determinazioni tardive dopo i termini delle conferenze, dei pareri e del silenzio-assenso), il ritardo e il silenzio (art. 2 c. 9: responsabilità disciplinare e contabile del funzionario; c. 9-bis: potere sostitutivo di un dirigente a cui rivolgersi decorso il termine, che provvede entro metà del termine originario; art. 2-bis: risarcimento del danno da ritardo doloso o colposo e indennizzo per il mero ritardo secondo la legge, art. 28 D.L. 69/2013 per le imprese, 30 euro al giorno fino a 2.000; ricorso contro il silenzio-inadempimento al TAR ex artt. 31 e 117 c.p.a. entro un anno dalla scadenza, con rito camerale e commissario ad acta; il silenzio non è un provvedimento salvo che la legge lo qualifichi), l'accesso (artt. 22-25: accesso documentale dei portatori di interesse, 30 giorni, silenzio-rigetto, ricorso al TAR o al difensore civico; accesso civico ex D.Lgs. 33/2013), gli errori dei cittadini (aspettare senza diffida né istanza sostitutiva; non presentare le osservazioni al preavviso; impugnare tardi; presentare istanze senza gli elementi essenziali, che impediscono il silenzio-assenso).
- TAR e Consiglio di StatoIl ricorso al TAR: termini, procedura, costiSessanta giorni dalla conoscenza, notifica e deposito, i tre vizi, sospensiva collegiale e monocratica, contributo unificato, motivi aggiunti, udienza, appello.
- TAR e Consiglio di StatoQuanto costa un ricorso al TAR: contributo unificato e speseImporti dell'art. 13, c. 6-bis, DPR 115/2002 per TAR e Consiglio di Stato, aumenti (PEC e codice fiscale mancanti, appello, rigetto dell'appello), motivi aggiunti e ricorso incidentale, chi paga e quando (art. 14), soccombenza (6-bis.1), omesso pagamento e sanzioni (artt. 16 e 248), pubblico impiego ed esenzione per reddito (art. 9, c. 1-bis), patrocinio a spese dello Stato, spese di notifica e parcella, condanna alle spese.
- Edilizia e urbanisticaIl permesso di costruire: quando serve, procedura, silenzio, diniegoQuando serve (art. 10 D.P.R. 380/2001: nuova costruzione; ristrutturazione urbanistica; ristrutturazione edilizia che porta a un organismo in tutto o in parte diverso con modifiche della volumetria complessiva, o con mutamento di destinazione d'uso in zona A, o con modifiche di sagoma, volumetria o prospetti di immobili vincolati, o demolizione e ricostruzione in aree tutelate con modifiche di sagoma, prospetti, sedime o volumetria; c. 2-3: le regioni individuano i cambi d'uso e gli ulteriori interventi soggetti a permesso; art. 23 c. 01: SCIA alternativa al permesso per le ristrutturazioni dell'art. 10 c. 1 lett. c e per le nuove costruzioni disciplinate da piani attuativi con contenuti planivolumetrici; edilizia libera, CILA e SCIA per il resto, artt. 6, 6-bis, 22), chi lo chiede (art. 11: proprietario o chi ha titolo, cioè titolare di diritto reale, promissario acquirente con consenso, conduttore autorizzato; trasferibile con l'immobile; irrevocabile; oneroso; non incide sui diritti dei terzi; art. 12: conformità agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e alla disciplina vigente; opere di urbanizzazione primaria esistenti o previste nel triennio o realizzate dall'interessato; misure di salvaguardia in caso di contrasto con il piano adottato, per 3 o 5 anni), la procedura (art. 20: domanda allo sportello unico con titolo, elaborati, documenti della parte II e asseverazione del progettista sulla conformità urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria ed energetica; responsabile del procedimento comunicato entro 10 giorni; ordine cronologico; istruttoria e proposta entro 60 giorni; modifiche di modesta entità richieste nello stesso termine con sospensione; interruzione una sola volta entro 30 giorni per documenti integrativi; conferenza di servizi per gli altri atti di assenso; provvedimento del dirigente entro 30 giorni dalla proposta, 40 se c'è stato il preavviso di rigetto ex art. 10-bis; termini raddoppiati per i progetti particolarmente complessi; c. 8: silenzio-assenso decorso il termine senza motivato diniego, salvo vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali dove serve la conferenza di servizi, a meno che gli atti di assenso siano già acquisiti e validi; attestazione del decorso dei termini entro 15 giorni; c. 11: 75 giorni per gli interventi dell'art. 22 c. 7; c. 13: false dichiarazioni del progettista, reclusione da 1 a 3 anni; pubblicazione all'albo e cartello di cantiere), i costi (art. 16: contributo di costruzione = oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, pagati al rilascio anche a rate o scomputati con la realizzazione diretta delle opere, più la quota sul costo di costruzione pagata in corso d'opera entro 60 giorni dalla fine; tabelle regionali e delibere comunali; art. 17: esenzioni e riduzioni, zone agricole per l'imprenditore agricolo, ristrutturazione e ampliamento fino al 20% di edifici unifamiliari, opere pubbliche, edilizia convenzionata; art. 42: sanzioni per ritardato pagamento; diritti di segreteria), durata e decadenza (art. 15: inizio lavori entro 1 anno dal rilascio, ultimazione entro 3 anni dall'inizio; decadenza di diritto per la parte non eseguita, salvo proroga chiesta prima della scadenza per fatti sopravvenuti, mole dell'opera, difficoltà tecniche; nuovo permesso per la parte non ultimata; decadenza per contrasto con nuove previsioni urbanistiche salvo lavori iniziati e completati entro 3 anni; art. 15 c. 2-bis proroga per titoli energetici; proroga ex lege di 48 mesi dei termini di inizio e fine lavori per i permessi rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2025, su comunicazione dell'interessato, se i termini non sono già decorsi e il titolo non contrasta con nuovi strumenti urbanistici, art. 10-septies D.L. 21/2022 come modificato dal D.L. 200/2025 conv. L. 26/2026), il diniego e i ricorsi (diniego motivato preceduto dal preavviso di rigetto con 10 giorni per le osservazioni; ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica, con la giurisdizione esclusiva in edilizia; motivi: erronea lettura del piano, mancata considerazione delle osservazioni, difetto di istruttoria, vincoli inesistenti; silenzio-inadempimento per i casi senza silenzio-assenso; annullamento d'ufficio del permesso rilasciato entro 6 mesi ex art. 21-nonies, come ridotto dalla L. 182/2025; ricorso del vicino contro il permesso altrui entro 60 giorni dalla conoscenza, con la prova della lesione), abusi e sanatoria (art. 44: lavori senza permesso o in totale difformità, arresto fino a 2 anni e ammenda da 5.164 a 51.645 euro; art. 31: demolizione; artt. 36 e 36-bis dopo il D.L. 69/2024: permesso in sanatoria con doppia conformità per l'assenza o totale difformità, conformità urbanistica attuale ed edilizia dell'epoca per le parziali difformità e le variazioni essenziali, oblazione doppia, silenzio-rifiuto in 60 giorni), differenze con SCIA, CILA, edilizia libera, condono.