In breve
- Tre casi diversi: bene che spettava (risarcimento del risultato), esito incerto e procedura irripetibile (risarcimento della chance in frazione), procedura ripetibile (tutela in forma specifica, niente danni).
- La chance deve essere seria (Ad. plen. 7/2021): consistenza probabilistica adeguata, provata con dati concreti; la mera possibilità non è un danno.
- Negli appalti il 10% forfettario è superato (Ad. plen. 2/2017, art. 124 c. 1 c.p.a.): si prova l'utile effettivo dall'offerta, ridotto per l'aliunde perceptum (tipicamente del 50%), più il danno curricolare.
- Chi non impugna e non chiede il subentro perde i danni evitabili (art. 30 c. 3, 124 c. 2 c.p.a., 1227 c.c.).
- Termine: 120 giorni, o nel giudizio di annullamento ed entro 120 giorni dal giudicato.
Il problema: non sapere che cosa sarebbe successo
L'annullamento di un atto illegittimo dice che l'amministrazione ha sbagliato, non che il ricorrente avrebbe ottenuto il bene: la gara viziata non rivela chi avrebbe vinto quella corretta, il concorso con la commissione illegittima non produce la graduatoria giusta. Per il risarcimento ordinario servirebbe la prova che, senza l'illegittimità, il risultato sarebbe stato conseguito «più probabilmente che non». Quando questa prova è impossibile per la natura stessa della procedura, il diritto amministrativo usa la figura della chance: la possibilità di conseguire il risultato è considerata un bene autonomo, la cui perdita è danno, e la probabilità serve a misurarne il valore. L'Adunanza plenaria (Cons. St. Ad. plen. 7/2021) la definisce «una posizione giuridica autonomamente tutelabile, morfologicamente intesa come evento di danno rappresentato dalla perdita della possibilità di un risultato più favorevole, purché ne sia provata una consistenza probabilistica adeguata». La distinzione dalla lesione del bene finale è pratica: se il ricorrente può dimostrare che il bene gli spettava (attività vincolata, unico concorrente ammissibile, primo in graduatoria dopo la correzione), non c'è chance ma risultato, e si risarcisce l'interesse positivo per intero; se la procedura può essere ripetuta, non c'è chance risarcibile ma tutela in forma specifica, cioè la rinnovazione della gara o del concorso; la chance vive nello spazio intermedio, quando la situazione è «immodificabile» e l'esito era incerto.
Quanto deve essere seria la chance
Il Consiglio di Stato non ha una risposta unica, e il ricorrente deve conoscere entrambe. La concezione eziologica, prevalente, richiede che la possibilità perduta fosse «seria e concreta» o «elevata», con formule che arrivano a pretendere una probabilità almeno pari al 50% (Cons. St. IV 6319/2019; II 6540/2020; V 795/2025): la percentuale decide se il danno esiste. La concezione ontologica (Cons. St. VI 6268/2021) ritiene fuorviante la soglia: la chance è un bene già presente nel patrimonio, l'accertamento riguarda solo il nesso tra l'illegittimità e la perdita della possibilità, e la probabilità serve a quantificare in via equitativa (art. 1226 c.c.); restano escluse solo le possibilità «del tutto infime», per evitare azioni bagatellari. In entrambe le impostazioni la prova è a carico del ricorrente e deve fondarsi su circostanze di fatto certe: requisiti di partecipazione, numero di concorrenti, posizione e punteggi, criteri di valutazione, andamento di procedure analoghe (Cons. St. II 10464/2024; V 2709/2022). Il giudice deve poi verificare che la possibilità di ottenere il risultato rientri nel contenuto protettivo della norma violata: la violazione di una regola procedimentale che non tutela l'interesse materiale non fonda la chance.
«1. L'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione e di stipulare il contratto è comunque condizionato alla dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi degli articoli 121, comma 1, e 122. Se non dichiara l'inefficacia del contratto, il giudice dispone il risarcimento per equivalente del danno subito e provato. [...] 2. La condotta processuale della parte che, senza giustificato motivo, non ha proposto la domanda di cui al comma 1, o non si è resa disponibile a subentrare nel contratto, è valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile.»
La quantificazione negli appalti
Per decenni il danno da mancata aggiudicazione è stato liquidato con il criterio del 10% dell'importo dell'offerta, mutuato dalla vecchia norma sull'indennizzo per il recesso della stazione appaltante. L'Adunanza plenaria 2/2017 lo ha abbandonato: il danno «subito e provato» dell'art. 124 c. 1 richiede la dimostrazione dell'utile effettivo, che si ricava dall'offerta economica e dal ribasso praticato, dalle giustificazioni dei prezzi, dai bilanci; il 10% resta al più un parametro di controllo, non una presunzione. Da quell'utile si sottrae l'aliunde perceptum: si presume che l'impresa, soggetto economico organizzato, non sia rimasta ferma ma abbia impiegato mezzi e personale in altre commesse, e il risarcimento è ridotto in misura corrispondente, di regola del 50% se l'impresa non dimostra di essere rimasta inattiva o di non aver potuto reimpiegare le risorse. Si aggiunge il danno curricolare, cioè la perdita dell'arricchimento del curriculum e della competitività, liquidato in percentuale dell'utile (spesso tra l'1 e il 5%) e per alcune sezioni in re ipsa, per altre da provare. Il danno emergente (spese di partecipazione) si risarcisce solo quando il ricorrente non avrebbe comunque dovuto sostenerle, cioè nei casi di gara illegittima nel suo complesso, non quando la partecipazione era legittima e solo l'esito è viziato. La tabella riassume le voci.
| Voce | Quando spetta | Come si prova e si calcola |
|---|---|---|
| Utile di impresa (lucro cessante) | Se il ricorrente sarebbe stato aggiudicatario e il contratto non può più essergli assegnato | Offerta, ribasso, analisi dei prezzi, bilanci; non il 10% forfettario (Ad. plen. 2/2017) |
| Riduzione per aliunde perceptum | Sempre, salvo prova contraria dell'impresa | Presunzione di reimpiego dei mezzi: riduzione tipica del 50% |
| Chance | Se l'esito era incerto e la gara non è ripetibile | Utile netto moltiplicato per la probabilità di aggiudicazione (numero di concorrenti, punteggi, criteri) |
| Danno curricolare | Perdita di referenze e competitività | Percentuale dell'utile, in via equitativa |
| Spese di partecipazione | Solo se la gara era illegittima nel suo insieme | Documentate; alternative all'utile, non cumulabili |
| Interessi e rivalutazione | Debito di valore | Dalla data dell'illecito alla liquidazione |
I concorsi e le altre procedure selettive
Nei concorsi pubblici la chance è la possibilità di vincere il posto o la progressione. Il candidato escluso illegittimamente, o valutato da una commissione incompetente, deve provare con dati oggettivi la probabilità di successo: il rapporto tra posti e candidati, il punteggio ottenuto nelle prove svolte, il confronto con i vincitori. Il giudice amministrativo esige «elementi oggettivi e certi dai quali desumere in termini quanto meno di elevata probabilità l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile» (Cons. St. II 6546/2020). Il danno è la differenza tra le retribuzioni che avrebbe percepito e quelle effettivamente percepite, dal momento della presa di servizio ipotetica, moltiplicata per la probabilità; la chance «di secondo grado», cioè la possibilità di ulteriori avanzamenti che presuppone la vittoria del primo concorso, non è risarcibile perché non è conseguenza immediata e diretta dell'illegittimità (Cons. St. VII 6262/2022). Quando il concorso può essere rinnovato, la tutela è la riammissione e la ripetizione delle prove, e la domanda risarcitoria viene respinta. Nei servizi pubblici e nelle concessioni la chance riguarda l'impresa che, per una proroga illegittima al gestore uscente, non ha potuto concorrere: deve dimostrare con un giudizio controfattuale che avrebbe partecipato e avuto possibilità concrete (Cons. St. V 795/2025). Nei dinieghi di autorizzazioni e concessioni vale la regola generale della pagina sul risarcimento da provvedimento illegittimo: se l'attività era vincolata, si risarcisce il risultato; se era discrezionale e l'amministrazione può ancora provvedere, si attende la riedizione del potere.
Il procedimento e la colpa
La domanda si propone con l'azione di condanna dell'art. 30 c.p.a., insieme al ricorso di annullamento o in via autonoma entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento; se è pendente il giudizio di annullamento, può essere formulata in quel giudizio o entro 120 giorni dal giudicato (c. 5). Il c. 3 impone al giudice di escludere i danni evitabili con l'ordinaria diligenza «anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti»: chi non ha impugnato l'aggiudicazione o non si è dichiarato disponibile a subentrare nel contratto vede ridotto il risarcimento (art. 124 c. 2). Sul piano soggettivo, nelle procedure di gara la giurisprudenza europea (CGUE C-314/09, Strabag) esclude che il risarcimento possa dipendere dalla prova della colpa dell'amministrazione; fuori dagli appalti la colpa è presunta dall'illegittimità e l'amministrazione può vincere la presunzione dimostrando l'errore scusabile (contrasti giurisprudenziali, norma nuova, complessità del fatto). Sul quantum, l'art. 34 c. 4 e l'art. 124 c. 3 consentono al giudice di fissare i criteri di liquidazione e assegnare all'amministrazione un termine per formulare una proposta: se non la formula o se la somma proposta è molto lontana da quella liquidata in ottemperanza, ne risponde nelle spese.
Come si costruisce la domanda
- Impugnare prima, o insieme. L'annullamento dell'esclusione o dell'aggiudicazione, e la richiesta di subentro nel contratto, sono la premessa di ogni risarcimento pieno; la domanda solo risarcitoria è ammessa ma sconta l'art. 1227.
- Classificare il caso. Bene spettante, chance, o procedura ripetibile: da questo dipende che cosa chiedere e quanto.
- Provare i requisiti e la posizione. Documenti di gara o di concorso, ammissione, punteggi, graduatorie, offerte degli altri concorrenti (accesso agli atti).
- Costruire il controfattuale. Ricostruire come sarebbe andata la procedura corretta con i criteri del bando; se possibile, con una relazione tecnica.
- Quantificare con documenti. Utile dall'offerta, costi, margine; retribuzioni del posto; percentuale di probabilità motivata; allegare la prova dell'assenza di aliunde perceptum se esiste.
- Chiedere anche il curricolare e gli accessori (interessi, rivalutazione), e in subordine la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.
- Proporre al giudice i criteri dell'art. 34 c. 4, per chiudere la partita senza un secondo giudizio.
La perdita di chance è lo strumento con cui il giudice amministrativo ripara ciò che non può più essere rifatto, e proprio per questo è trattata con rigore: la probabilità va provata, il calcolo va documentato, le presunzioni forfettarie sono finite. Chi arriva al TAR con il solo annullamento in mano e chiede «il 10%» ottiene di norma una sentenza che riconosce l'illegittimità e nega i danni. Le regole generali sui tempi e sulla colpa sono nella pagina sul risarcimento da provvedimento illegittimo; per l'inerzia dell'amministrazione vale la pagina sul danno da ritardo.
Domande frequenti
Sono stato escluso illegittimamente da una gara: mi spetta l'utile dell'appalto?
Che cosa devo provare per la perdita di chance?
Perché il giudice dimezza l'utile riconosciuto?
Ho chiesto solo i danni senza impugnare l'aggiudicazione: posso?
Nei concorsi pubblici come si calcola?
Fonti normative
- Art. 30 c.p.a. — Azione di condanna
- Art. 124 c.p.a. — Tutela in forma specifica e per equivalente nelle gare
- Art. 34 c.p.a. — Sentenze di merito (c. 4: criteri di liquidazione e proposta della PA)
- Art. 1223 c.c. — Risarcimento del danno
- Art. 1226 c.c. — Valutazione equitativa del danno
- Art. 1227 c.c. — Concorso del fatto colposo del creditore
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- TAR e Consiglio di StatoIl risarcimento del danno da provvedimento illegittimo davanti al TARL'azione (art. 30 c.p.a.: condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria; proponibile insieme all'annullamento o in via autonoma; anche in forma specifica ex art. 2058 c.c.; nelle materie di giurisdizione esclusiva anche per lesione di diritti soggettivi; c. 6: giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per il danno da lesione di interessi legittimi, Cass. SU 500/1999 per la risarcibilità), i termini (c. 3: 120 giorni dal fatto o dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva da questo, termine di decadenza; c. 5: se è stata proposta l'azione di annullamento, la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza; c. 4: per il danno da ritardo il termine non decorre finché dura l'inadempimento e comunque inizia dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere; prescrizione quinquennale per i diritti in giurisdizione esclusiva), la pregiudiziale e la diligenza (Ad. plen. 3/2011: nessuna pregiudiziale di annullamento, ma il c. 3 esclude i danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche con gli strumenti di tutela: chi non impugna un atto che poteva essere annullato in tempo utile vede ridotto o escluso il risarcimento, secondo una valutazione caso per caso; l'onere di diligenza non impone sempre l'impugnazione), i presupposti (illegittimità dell'atto o inerzia; colpa dell'apparato, presunta dall'illegittimità salvo errore scusabile per contrasti giurisprudenziali, norme oscure, comportamenti del privato; negli appalti responsabilità senza colpa secondo la giurisprudenza europea; danno patrimoniale e non, nesso causale; per gli interessi legittimi oppositivi, lesione del bene già posseduto; per quelli pretensivi, prova della spettanza del bene della vita con giudizio prognostico, Cons. Stato IV 3127/2025 e V 1087/2024, o perdita di chance seria e apprezzabile, con probabilità qualificata; onere della prova sul ricorrente, art. 2697 c.c.; liquidazione con detrazione dell'aliunde perceptum e riduzione per concorso), le figure ricorrenti (appalti: mancata aggiudicazione, interesse positivo con utile del 10% non automatico e prova, spese di partecipazione come interesse negativo, chance; concorsi: mancata assunzione, retribuzioni perdute; edilizia: diniego illegittimo del permesso e ritardo, lucro cessante e spese; espropriazioni e occupazioni: giurisdizione esclusiva, art. 42-bis DPR 327/2001; commercio e licenze; silenzio: danno da ritardo ex art. 2-bis L. 241/1990 e indennizzo forfettario; affidamento sul provvedimento favorevole poi annullato: Ad. plen. 19, 20 e 21/2021: giurisdizione amministrativa, responsabilità da contatto qualificato per lesione dell'affidamento incolpevole, esclusa se l'illegittimità era evidente o l'interessato conosceva l'impugnazione), il processo (ricorso al TAR con la domanda risarcitoria, quantificazione o criteri ex art. 34 c. 4 c.p.a. con proposta della PA e verifica del giudice; CTU; interessi e rivalutazione; mediazione non obbligatoria; spese; appello; esecuzione con ottemperanza; transazione), gli errori (aspettare l'esito dell'annullamento oltre i 120 giorni dal giudicato; chiedere il danno senza provare la spettanza del bene; non impugnare l'atto quando l'annullamento era possibile e utile; confondere l'indennizzo da ritardo con il risarcimento; agire davanti al giudice ordinario per un interesse legittimo).
- Responsabilità della PAIl danno da ritardo e l'indennizzo forfettarioTermini del procedimento (art. 2 L. 241/1990: 30 giorni in mancanza di previsione, fino a 90 e 180), potere sostitutivo (c. 9-bis e 9-ter: metà del termine), risarcimento del danno da ritardo (art. 2-bis c. 1; art. 30 c. 4 c.p.a.: termine di 120 giorni che decorre dopo un anno dalla scadenza; giurisdizione esclusiva art. 133 c. 1 lett. a n. 1), elementi da provare (Ad. plen. 5/2018, 7/2021, 12/2024: illecito aquiliano, spettanza del bene, mero ritardo e beni intermedi, chance, affidamento), indennizzo forfettario dell'art. 28 DL 69/2013 (30 euro al giorno, max 2.000, solo attività d'impresa, istanza al titolare del potere sostitutivo entro 20 giorni, ricorso ex art. 117 c.p.a. con CU dimezzato e sanzione per ricorsi temerari), cumulo e detrazione, che cosa fare.
- TAR e Consiglio di StatoIl ricorso al TAR: termini, procedura, costiSessanta giorni dalla conoscenza, notifica e deposito, i tre vizi, sospensiva collegiale e monocratica, contributo unificato, motivi aggiunti, udienza, appello.
- TAR e Consiglio di StatoIl giudizio di ottemperanza: quando la PA non esegue la sentenzaChe cosa si esegue (art. 112 c.p.a.: sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; sentenze esecutive e altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, comprese le ordinanze cautelari, anche prima del giudicato; sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e provvedimenti equiparati, decreti ingiuntivi non opposti, per l'obbligo della PA di conformarsi; sentenze per cui non è previsto altro rimedio di ottemperanza; lodi arbitrali esecutivi inoppugnabili; decreti sul ricorso straordinario secondo l'Adunanza plenaria 9 e 10/2013; c. 3: davanti al giudice dell'ottemperanza anche la condanna a interessi e rivalutazione maturati dopo il giudicato e il risarcimento del danno da mancata o impossibile esecuzione, da violazione o elusione; c. 5: ricorso per chiarimenti sulle modalità), il giudice (art. 113: per le sentenze amministrative il giudice che le ha emesse, il TAR anche se confermate in appello con lo stesso contenuto dispositivo e conformativo; per le sentenze civili, i lodi e gli altri casi il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha deciso; per i decreti sul ricorso straordinario il Consiglio di Stato), il procedimento (art. 114: ricorso anche senza previa diffida, notificato all'amministrazione e alle altre parti del giudizio, con copia autentica del provvedimento e prova del giudicato; prescrizione in 10 anni dal passaggio in giudicato; rito camerale ex art. 87 e sentenza in forma semplificata; contributo unificato di 300 euro; per i pagamenti, l'art. 14 D.L. 669/1996 impone 120 giorni dalla notifica del titolo prima di precetto ed esecuzione, applicato anche all'ottemperanza dalla giurisprudenza; possibile in alternativa l'esecuzione forzata civile presso il tesoriere, con i limiti di impignorabilità dei fondi vincolati), i poteri del giudice (c. 4: ordina l'ottemperanza prescrivendo le modalità, anche determinando il contenuto del provvedimento o emanandolo al posto della PA; dichiara nulli gli atti in violazione o elusione del giudicato, art. 21-septies L. 241/1990; per le sentenze non definitive determina le modalità considerando inefficaci gli atti elusivi; nomina il commissario ad acta, funzionario di altra amministrazione o professionista, con compenso a carico dell'inadempiente; su richiesta fissa la penalità di mora, astreinte, per ogni violazione o ritardo, titolo esecutivo, salvo manifesta iniquità: per i crediti in denaro decorre dalla comunicazione dell'ordine di pagamento e non è iniqua se pari agli interessi legali; c. 6: cognizione di tutte le questioni sull'ottemperanza e sugli atti del commissario, con reclamo in 60 giorni; i terzi impugnano con il rito ordinario; c. 7: chiarimenti anche su richiesta del commissario), il giudicato «a formazione progressiva» (l'amministrazione che riesercita il potere deve rispettare il contenuto conformativo della sentenza: i vizi accertati non si ripropongono e i motivi non esaminati restano liberi con il limite del one shot introdotto dalla giurisprudenza per evitare dinieghi a ripetizione, Ad. plen. 11/2016 sulla nullità e sull'ottemperanza; l'atto adottato dopo la sentenza che ripete il vizio è nullo per violazione del giudicato, quello con motivi nuovi è impugnabile con ricorso ordinario, e il ricorrente può proporre entrambe le domande), i casi frequenti (mancato pagamento di somme liquidate in sentenza, spese di lite comprese; mancato riesame dopo l'annullamento di un diniego; concorsi: scorrimento e assunzione; indennità di esproprio ed espropriazioni; decreti ingiuntivi contro ASL e comuni per forniture; equa riparazione; sentenze del giudice del lavoro sul pubblico impiego), che cosa non si ottiene (esecuzione di obblighi la cui attuazione dipende da altri; nuovi accertamenti sul merito; risarcimenti non chiesti; ottemperanza di sentenze non ancora esecutive), i costi e i tempi (ricorso con avvocato, contributo 300 euro, spese a carico della PA soccombente; decisione in pochi mesi con rito camerale; il commissario esegue entro il termine fissato), gli errori (chiedere l'ottemperanza prima dei 120 giorni per i crediti in denaro; non chiedere l'astreinte e la nomina del commissario; non impugnare l'atto elusivo con motivi nuovi; lasciar decorrere i 10 anni; non notificare a tutte le parti del giudizio).
- Appalti pubbliciIl ricorso al TAR negli appalti: 30 giorni, stand still, inefficacia del contrattoChe cosa si impugna e dove (art. 120 c.p.a.: atti delle procedure di affidamento e concessione, incarichi e concorsi di progettazione, provvedimenti ANAC; giurisdizione esclusiva del TAR competente per la sede della stazione appaltante, art. 133 lett. e; indicazione del CIG a pena di regolarizzazione), i termini (30 giorni per ricorso principale, incidentale e motivi aggiunti; decorrenza dalla comunicazione dell'art. 90 del codice o dalla messa a disposizione degli atti sulla piattaforma, art. 36; bando autonomamente lesivo dalla pubblicazione; affidamenti senza bando: 30 giorni dall'avviso di aggiudicazione motivato o 6 mesi dalla stipula; ricorso sull'oscuramento delle offerte entro 10 giorni, art. 36 c. 4; termini processuali dimezzati salvo quelli di notifica, art. 119), lo stand still (art. 18 D.Lgs. 36/2023: contratto non prima di 32 giorni dall'ultima comunicazione dell'aggiudicazione, con eccezioni per offerta unica, accordo quadro, sistema dinamico e sotto soglia; sospensione automatica dalla notifica dell'istanza cautelare fino alla decisione cautelare o alla sentenza di primo grado; notifica anche presso l'amministrazione se difesa dall'Avvocatura), il giudizio (definizione all'udienza cautelare o con sentenza semplificata in udienza entro 45 giorni dalla costituzione; cauzione fino allo 0,5% del valore per la cautelare; motivi aggiunti contro i nuovi atti senza contributo; deposito della sentenza entro 15 giorni, dispositivo se complessa; regole applicabili anche in appello), l'inefficacia del contratto (art. 121: obbligatoria per aggiudicazione senza bando quando prescritto, negoziata fuori dai casi, violazione dello stand still o della sospensione se ha influito; retroattiva o solo per il futuro; salve le esigenze imperative; art. 122: negli altri casi il giudice decide valutando interessi, chance del ricorrente, stato di esecuzione e domanda di subentro; art. 123 sanzioni alternative), la tutela (art. 124: aggiudicazione e subentro condizionati all'inefficacia; altrimenti risarcimento del danno provato, con il concorso di colpa di chi non ha chiesto il subentro; rivalsa della stazione appaltante contro l'operatore che ha causato l'esito illegittimo), costi e tempi (contributo unificato 2.000, 4.000 o 6.000 euro secondo il valore, art. 13 c. 6-bis lett. d D.P.R. 115/2002, aumentato della metà senza PEC o codice fiscale, dovuto in ogni caso dal soccombente; tempi: cautelare in 2-4 settimane, merito in 2-4 mesi, appello al Consiglio di Stato con termini dimezzati), gli errori (ricorso oltre i 30 giorni contando dall'accesso invece che dalla comunicazione; mancata impugnazione del bando lesivo; omessa domanda di inefficacia e subentro; notifica incompleta al controinteressato).
- Concorsi pubbliciCome si impugna un concorso pubblicoIl giudice (giudice amministrativo per tutte le controversie sulle procedure concorsuali di assunzione, art. 63 c. 4 D.Lgs. 165/2001, e per le progressioni verticali; giudice ordinario per il rapporto dopo l'assunzione e per le progressioni economiche; ricorso al TAR della sede dell'amministrazione o Lazio per i concorsi nazionali), che cosa e quando si impugna (bando con clausole immediatamente escludenti: 60 giorni dalla pubblicazione sul portale inPA, art. 3 D.P.R. 487/1994; esclusione per difetto di requisiti o irregolarità della domanda: 60 giorni dalla comunicazione; preselezione e prove non superate: dalla comunicazione del punteggio, art. 7; graduatoria: dalla pubblicazione sul portale e sul sito, art. 15 c. 6; ricorso straordinario (dal 2026 deciso dal Presidente del Consiglio di Stato) in 120 giorni), prima del ricorso (accesso agli elaborati propri e altrui, ai verbali e ai criteri, art. 24 c. 7 L. 241/1990, con avviso ai controinteressati sul portale, art. 12 c. 3; istanza di riesame; ammissione con riserva chiesta con la cautelare per sostenere le prove), i vizi tipici (commissione illegittima: politici, sindacalisti, incompatibilità, art. 9; criteri di valutazione non fissati alla prima riunione o fissati dopo la correzione, art. 12; quesiti orali non estratti a sorte; violazione dell'anonimato delle prove scritte; punteggi incoerenti con i criteri o errore di fatto nella correzione; titoli valutati in modo difforme dal bando; requisiti applicati in modo diverso ai candidati; prove svolte in giorni vietati o con malfunzionamento digitale senza recupero, art. 7 e 13; riserve e preferenze applicate male, art. 5; mancate misure per disabilità e DSA, art. 3 c. 2 lett. f a pena di nullità), il sindacato del giudice (discrezionalità tecnica della commissione: annullamento solo per illogicità manifesta, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, violazione dei criteri; voto numerico come motivazione sufficiente quando i criteri sono predeterminati; niente rifacimento della prova da parte del giudice; CTU eccezionale), il processo (ricorso notificato all'amministrazione e ad almeno un controinteressato, notifica per pubblici proclami autorizzata dal presidente quando i controinteressati sono molti, art. 41 c. 4 c.p.a.; domanda cautelare per l'ammissione con riserva alle prove successive o alla graduatoria; contributo unificato 650 euro; tempi), gli esiti (annullamento dell'esclusione o della valutazione con rinnovo della prova o della correzione da parte di una commissione anche diversa; riformulazione della graduatoria; risarcimento della perdita di chance quando il posto è ormai coperto; graduatoria valida due anni dall'approvazione e scorrimento degli idonei), gli errori (aspettare la graduatoria per impugnare l'esclusione; contestare il merito del compito; non chiedere subito l'accesso e la cautelare; non notificare ai controinteressati).