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GuidaGuida pratica · Giudici, tempi e strumenti

Come si legge una sentenza

Una sentenza ha una struttura fissa: chi decide, chi sono le parti, che cosa hanno chiesto, perché il giudice decide così e, alla fine, che cosa decide. Chi la riceve guarda di solito solo l'ultima parte, il dispositivo dopo la sigla P.Q.M., ma i termini per impugnare, le spese, l'esecutività e il valore del precedente si capiscono leggendo il resto. Ecco la mappa, per il civile, il penale, l'amministrativo e il tributario.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Struttura (art. 132 c.p.c.; art. 546 c.p.p.): intestazione e giudice, parti e difensori, conclusioni, motivazione (fatti e diritto), dispositivo dopo il P.Q.M., data e firme.
  • Il dispositivo dice che cosa è deciso; la motivazione dice perché ed è la base dell'impugnazione; le spese sono nel dispositivo.
  • Date: deliberazione ≠ pubblicazione (deposito, da cui i 6 mesi); la notifica della parte fa correre 30/60 giorni; nel penale motivazione in 15, 30 o 90 giorni e impugnazione in 15, 30 o 45.
  • Effetti: la sentenza civile di primo grado è esecutiva (art. 282); quella penale solo se irrevocabile; giudicato quando non più impugnabile (art. 324 c.p.c., art. 2909 c.c.).
  • Citazione: ufficio, sezione, data, numero (e ECLI); la massima non è la sentenza.

Le parti di una sentenza

Art. 132, secondo comma, c.p.c. — Contenuto della sentenza

«Essa deve contenere: 1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata; 2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori; 3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti; 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; 5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice».

ParteChe cosa contienePerché conta
Intestazione«Repubblica italiana – In nome del popolo italiano», ufficio, sezione, giudice o collegio, numero di ruolo (R.G.) e di sentenzaIdentifica la decisione e il giudice dell'eventuale impugnazione; il numero di R.G. serve per ogni ricerca
Parti e difensoriAttore/convenuto, appellante/appellato, ricorrente/resistente; imputato, PM, parte civile; domiciliChi è vincolato dalla decisione; dove notificare
Svolgimento e conclusioniRiassunto delle domande, eccezioni, istanze finali; nel penale l'imputazioneConsente di verificare se il giudice ha risposto a tutto (omessa pronuncia = motivo di impugnazione)
MotivazioneFatti ritenuti provati, valutazione delle prove, norme e principi applicati, precedenti (art. 118 disp. att. c.p.c.; art. 546 c. 1 lett. e c.p.p.)È la parte da contestare in appello e in cassazione; una motivazione mancante o apparente è nullità
P.Q.M. / dispositivoAccoglie, rigetta, dichiara, condanna, assolve; spese; provvisionale; pene accessorie, sospensione condizionale, non menzioneÈ ciò che si esegue; in caso di contrasto con la motivazione prevale il dispositivo, salvo correzione
SpeseCompensi, esborsi, spese generali 15%, IVA e CPA; «compensate» in tutto o in parte; distrazione all'avvocato antistatarioChi paga e quanto; il raddoppio del contributo unificato per l'impugnazione respinta
Data e firmeData della deliberazione; sottoscrizione del presidente e dell'estensoreLa data della pubblicazione (deposito) è quella da cui decorre il termine lungo

Il dispositivo è la decisione, la motivazione ne è la giustificazione: per impugnare non basta essere scontenti del primo, occorre trovare nella seconda l'errore di fatto o di diritto, e per questo la lettura con il difensore parte dai «motivi della decisione». Alcune formule vanno tradotte. «Rigetta» decide nel merito contro chi ha chiesto; «dichiara inammissibile» o «improcedibile» non decide il merito ma chiude per un vizio dell'atto o della procedura; «dichiara cessata la materia del contendere» prende atto che il conflitto è finito; nel penale «assolve perché il fatto non sussiste» e «perché non lo ha commesso» sono formule piene, «perché il fatto non costituisce reato» esclude la responsabilità penale ma può lasciare quella civile, «non doversi procedere per prescrizione» non è un'assoluzione. In Cassazione «rigetta», «dichiara inammissibile», «cassa con rinvio» (il giudice di rinvio deve seguire il principio di diritto) o «cassa senza rinvio» (decide direttamente). Le sentenze della Corte costituzionale «dichiarano l'illegittimità costituzionale» con effetto per tutti dal giorno dopo la pubblicazione, o rigettano la questione, a volte con un'interpretazione vincolata. Le guide su chi giudica che cosa e sul glossario spiegano i termini; quelle sull'appello civile, sull'appello penale e sulla cassazione spiegano come si attacca una motivazione.

Che cosa fare quando arriva

  1. Trovare le date: deliberazione, pubblicazione (deposito, con il numero di sentenza), eventuale notifica ricevuta. Dalla pubblicazione decorrono i sei mesi del termine lungo (art. 327 c.p.c.); dalla notifica a cura della parte i trenta o sessanta giorni del termine breve; la comunicazione della cancelleria non fa decorrere il termine breve (art. 133 c.p.c.). Nel penale: dispositivo letto in udienza, motivazione in 15, 30 o 90 giorni, con avviso di deposito se depositata in ritardo (artt. 544 e 548 c.p.p.).
  2. Leggere il dispositivo e verificare che risponda a ogni domanda: importi, interessi e decorrenza, spese, esecutività, pene e benefici; segnalare errori materiali (nomi, cifre, calcoli) per la correzione ex art. 287 c.p.c. o 130 c.p.p.
  3. Leggere la motivazione con il difensore: fatti accertati, prove valutate, norme applicate, precedenti; individuare omissioni, contraddizioni, errori di diritto; misurare le probabilità di un'impugnazione contro i costi (compresi il doppio contributo e le spese del grado).
  4. Decidere entro i termini: impugnare, eseguire (nel civile subito, art. 282, con copia attestata conforme e precetto), attendere il giudicato, chiedere la sospensione dell'esecutività; nel penale valutare i termini per l'appello o il ricorso e gli effetti sul casellario.
  5. Conservare la copia con l'attestazione di deposito e, quando serve, chiedere il certificato di passaggio in giudicato; per le sentenze costitutive (divorzio, usucapione, esecuzione in forma specifica) provvedere alle trascrizioni e annotazioni.

Due avvertenze per chi usa le sentenze come precedenti. La prima: in Italia il precedente non vincola, salvo il principio di diritto nel giudizio di rinvio e l'autorità delle Sezioni Unite, ma una decisione conforme della Cassazione o del Consiglio di Stato pesa, e le decisioni di merito (tribunali, corti d'appello, TAR) pesano molto meno; leggere solo la massima, senza i fatti, porta a citare sentenze che riguardano casi diversi. La seconda: le sentenze pubblicate online hanno i nomi delle parti oscurati e possono essere state riformate in un grado successivo o superate da una legge; prima di fondare una scelta su una sentenza, verificare che sia definitiva e ancora attuale. Per i tempi con cui le sentenze arrivano, la guida su quanto dura una causa; per il calcolo dei termini, quella sui termini processuali.

Domande frequenti

Ho ricevuto la sentenza: da dove comincio e che cosa significa P.Q.M.?

Dalla fine. Dopo la sigla «P.Q.M.» (per questi motivi) c'è il dispositivo, cioè la decisione vera e propria: accoglie o rigetta la domanda, condanna a pagare una somma, dichiara risolto un contratto, assolve o condanna, e regola le spese. Poi torni all'inizio: l'intestazione dice quale giudice ha deciso (tribunale, sezione, giudice monocratico o collegio), il numero di ruolo e le parti con i difensori; lo «svolgimento del processo» o le «conclusioni» riassumono che cosa ciascuno aveva chiesto; i «motivi della decisione» spiegano perché il giudice ha deciso così, quali fatti ritiene provati e quali norme applica (art. 132 c.p.c.; art. 546 c.p.p.). La motivazione è la parte da leggere con l'avvocato, perché lì si trovano i punti attaccabili in appello e la ragione per cui una domanda è stata respinta: un rigetto «nel merito» è diverso da una dichiarazione di «inammissibilità» o «improcedibilità», che non tocca il diritto ma solo il modo in cui è stato fatto valere. In fondo trova la data della deliberazione e le firme; la data che conta per i termini è quella del deposito in cancelleria, che risulta dal timbro o dall'attestazione telematica.

Ho vinto e la controparte ha detto che farà appello: posso già chiedere i soldi?

Nel civile sì: la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti (art. 282 c.p.c.), quindi può notificarla con il precetto e procedere al pignoramento, salvo che la corte d'appello sospenda l'esecuzione su istanza dell'appellante per gravi e fondati motivi. Il rischio è che, se l'appello viene accolto, dovrà restituire quanto riscosso con gli interessi. Dal 2024 non serve più la «formula esecutiva»: basta la copia attestata conforme. Nel penale è il contrario: la condanna si esegue solo quando la sentenza è irrevocabile, cioè quando sono scaduti i termini per impugnare o la Cassazione ha deciso; le statuizioni civili a favore della parte civile, invece, sono provvisoriamente esecutive se il giudice lo dispone, e la provvisionale lo è sempre. Nel processo amministrativo la sentenza del TAR è esecutiva salvo sospensione del Consiglio di Stato; nel tributario l'esecutività delle sentenze è regolata dalla riscossione frazionata.

Che cosa vuol dire che la sentenza è passata in giudicato e come lo dimostro?

Che non è più impugnabile con i mezzi ordinari: appello, ricorso per cassazione, regolamento di competenza, revocazione per i motivi 4 e 5 dell'art. 395 (art. 324 c.p.c.). Questo accade quando i termini sono scaduti senza impugnazione (30 giorni dalla notifica per l'appello, 60 per la cassazione, oppure sei mesi dalla pubblicazione se nessuno notifica) o quando l'ultimo grado ha deciso. La sentenza passata in giudicato «fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa» (art. 2909 c.c.): la questione decisa non si può più riaprire in un altro processo. Per dimostrarlo si chiede alla cancelleria il certificato di passaggio in giudicato, che attesta la mancata impugnazione nei termini, necessario per esempio per la trascrizione di una sentenza costitutiva, per l'esecuzione di una sentenza penale o per i procedimenti amministrativi. Nel penale il termine corrispondente è «irrevocabilità» (art. 648 c.p.p.).

Come si cita una sentenza e che cosa è una massima?

La citazione standard indica l'autorità, la sezione, la data e il numero: «Cass. civ., sez. III, 12 marzo 2024, n. 6523», «Cass. pen., sez. V, n. 12345/2023», «Cass., sez. un., 5 novembre 2021, n. 32198», «Cons. Stato, sez. VI, n. 1234/2025», «TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 4567/2024», «Corte cost. 7/2024»; la numerazione è progressiva per anno all'interno di ciascun ufficio, e in Cassazione sentenze e ordinanze condividono la stessa serie, per cui il numero da solo non dice se è l'una o l'altra. Il codice ECLI (per esempio ECLI:IT:CASS:2024:6523CIV) identifica la decisione in modo univoco a livello europeo. La «massima» è il riassunto del principio di diritto redatto dall'ufficio del massimario della Cassazione o da chi pubblica la sentenza: è utile per orientarsi ma non è la decisione, e spesso il caso concreto ha particolarità che la massima non racconta; chi vuole usare un precedente deve leggere il testo integrale, verificare che i fatti siano davvero simili e controllare che non sia stato superato da decisioni successive o dalle Sezioni Unite. I testi si trovano gratuitamente sul sito della Cassazione (Italgiure per le sentenze civili e penali), su cortecostituzionale.it, su giustizia-amministrativa.it e sul portale della giustizia tributaria, con i nomi delle parti oscurati.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Giudici, tempi e strumentiI termini processuali e la sospensione ferialeIl computo (art. 155 c.p.c.: nei termini a giorni si esclude il giorno iniziale e si conta quello finale; i termini a mesi e ad anni seguono il calendario comune, da data a data; i giorni festivi si contano; se la scadenza cade in un giorno festivo è prorogata al primo giorno non festivo; la proroga vale anche per il sabato, per gli atti da compiere fuori udienza, mentre le udienze del sabato si tengono; termini a ritroso, cioè da compiere entro un numero di giorni prima di un'udienza: se il giorno cade di sabato o festivo si anticipa al giorno precedente, secondo la giurisprudenza; termini a ore; la notifica a mezzo PEC dopo le 21 si considera perfezionata alle 7 del giorno dopo per il destinatario, art. 147 c.p.c., ma per il notificante vale il giorno dell'invio), perentori e ordinatori (art. 152: i termini di legge sono ordinatori salvo che la legge li dichiari perentori; il giudice può fissarli a pena di decadenza solo se la legge lo consente; art. 153: i perentori non si abbreviano né si prorogano nemmeno d'accordo tra le parti; rimessione in termini per la parte incorsa in decadenza per causa non imputabile; art. 154: gli ordinatori si prorogano prima della scadenza; i principali perentori: 30 giorni per appello e revocazione dalla notifica della sentenza e 60 per la cassazione, art. 325; 6 mesi dalla pubblicazione, art. 327; 20 giorni per le opposizioni agli atti esecutivi; 40 per l'opposizione a decreto ingiuntivo; 70 giorni prima dell'udienza per la comparsa di risposta), la sospensione feriale (art. 1 L. 742/1969: i termini processuali delle giurisdizioni ordinaria e amministrativa sono sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto e riprendono dal 1° settembre; se il termine inizia in agosto, decorre dal 1° settembre; ridotta da 46 a 31 giorni dal 2015 con il D.L. 132/2014; art. 54 c.p.a. per il processo amministrativo, non per il cautelare; vale anche per il processo tributario e per i termini di impugnazione penale; esempi: sentenza notificata il 20 luglio, appello entro il 19 settembre; notificata il 10 agosto, entro il 30 settembre; sentenza pubblicata il 10 marzo, termine lungo 6 mesi più 31 giorni, cioè 11 ottobre; contumace e appello), le esclusioni (art. 3 L. 742 e art. 92 ord. giud.: cause di lavoro e previdenza, artt. 429 e 459 c.p.c.; alimenti; procedimenti cautelari; amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione; ordini di protezione; sfratto; opposizione all'esecuzione e, per la giurisprudenza, agli atti esecutivi; dichiarazione e revoca di fallimento e liquidazione giudiziale; cause dichiarate urgenti con decreto del presidente; nel penale: imputati in custodia cautelare che rinunciano, reati di criminalità organizzata per le indagini, prescrizione o custodia in scadenza con ordinanza di urgenza, art. 2 L. 742; processo amministrativo cautelare), i termini che non si sospendono (termini sostanziali e amministrativi: prescrizione e decadenza civili, impugnazione stragiudiziale del licenziamento in 60 giorni, querela in 3 mesi, ricorso al prefetto per la multa, ricorso gerarchico e straordinario in 120 giorni: solo i termini processuali in senso stretto; i termini per il pagamento delle cartelle e degli avvisi; le regole speciali del fisco: versamenti dal 1° al 20 agosto e sospensione dal 1° agosto al 4 settembre per documenti e avvisi bonari, art. 37 c. 11-bis D.L. 223/2006 e art. 7-quater D.L. 193/2016), gli errori tipici (contare il giorno della notifica; dimenticare che agosto si somma anche ai termini a mesi; applicare la feriale al lavoro o allo sfratto; fidarsi della data di consegna della PEC per il notificante; aspettare l'ultimo giorno per un deposito telematico che può fallire).
  • Giudici, tempi e strumentiChi giudica che cosa: giudice di pace, tribunale, corte d'appello, Cassazione, TARLe quattro giurisdizioni (ordinaria civile e penale; amministrativa: TAR e Consiglio di Stato per gli interessi legittimi e le materie esclusive dell'art. 133 c.p.a.; contabile: Corte dei conti per responsabilità erariale, pensioni pubbliche e conti; tributaria: Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado per tutti i tributi, art. 2 D.Lgs. 546/1992, esclusi gli atti dell'esecuzione dopo la cartella; giudici speciali residui: Tribunale superiore delle acque, commissari per gli usi civici), il civile in primo grado (giudice di pace: beni mobili fino a 10.000 euro, circolazione stradale fino a 25.000, immissioni, opposizioni a multe e sanzioni fino a 15.493 euro, art. 7 c.p.c. e artt. 6-7 D.Lgs. 150/2011; dal 31 ottobre 2027 30.000 e 50.000 euro con condominio e diritti reali minori; tribunale per tutto il resto, monocratico salvo i casi collegiali dell'art. 50-bis: società, responsabilità dei magistrati, stato e capacità, azioni di classe; sezioni specializzate: lavoro e previdenza, imprese, immigrazione e protezione internazionale, agraria, e dal 31 ottobre 2027 il tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie; volontaria giurisdizione; tribunale per i minorenni fino alla riforma), il penale in primo grado (giudice di pace: percosse, lesioni lievi e colpose a querela, diffamazione, minaccia semplice, danneggiamento, invasione di terreni, art. 4 D.Lgs. 274/2000; tribunale monocratico: regola generale, compresi spaccio senza aggravanti, maltrattamenti e revenge porn, art. 33-ter c.p.p.; tribunale collegiale: pene sopra dieci anni e reati elencati, tra cui associazioni, corruzione, violenza sessuale, usura, reati societari e bancarotta, art. 33-bis; corte d'assise: ergastolo o reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni, omicidio, strage, terrorismo, tratta, schiavitù, salvo tentato omicidio, rapina, estorsione, mafia e droga, art. 5 c.p.p.; tribunale per i minorenni per chi ha meno di 18 anni al momento del fatto; giudice per le indagini preliminari e udienza preliminare), i gradi (corte d'appello per le sentenze del tribunale, tribunale per quelle del giudice di pace civile, corte d'assise d'appello; Cassazione solo per motivi di diritto, art. 111 Cost.; ricorso straordinario (dal 2026 deciso dal Presidente del Consiglio di Stato) in alternativa al TAR; Consiglio di Stato in appello; Cassazione contro il Consiglio di Stato e la Corte dei conti solo per giurisdizione), la competenza per territorio (residenza del convenuto, luogo dell'obbligazione, foro del consumatore, foro del lavoro, luogo del reato, sede dell'amministrazione), i giudici fuori dallo Stato (Corte costituzionale su rinvio del giudice; Corte di giustizia UE con il rinvio pregiudiziale; Corte europea dei diritti dell'uomo dopo i rimedi interni, entro 4 mesi), le alternative (mediazione, negoziazione assistita, arbitrato, ABF e ACF), gli errori (citare davanti al giudice sbagliato: incompetenza o difetto di giurisdizione, translatio iudicii, art. 59 L. 69/2009).
  • Giudici, tempi e strumentiGlossario: le parole del diritto spiegateCirca cento voci in ordine alfabetico, dal civile al penale all'amministrativo: le parti (attore, convenuto, ricorrente, resistente, imputato, indagato, persona offesa, parte civile), gli atti (citazione, ricorso, comparsa, memoria, decreto, ordinanza, sentenza, precetto), i tempi (termine, decadenza, prescrizione, sospensione feriale, giudicato), i rimedi (appello, Cassazione, opposizione, reclamo, revocazione), le misure (cautelare, sequestro, pignoramento, custodia cautelare), gli istituti del contratto (caparra, penale, recesso, risoluzione, mora, inadempimento), della proprietà (usucapione, servitù, possesso, comunione), della famiglia (affidamento, assegno, legittima, successione), del lavoro (licenziamento, comporto, TFR, conciliazione), del penale (querela, patteggiamento, messa alla prova, sospensione condizionale, archiviazione, prescrizione), del diritto amministrativo (interesse legittimo, silenzio, autotutela, SCIA), del fisco (accertamento, cartella, ravvedimento), con il rinvio alla guida di riferimento.
  • Giudici, tempi e strumentiQuanto durano le cause in Italia: i numeriGli indicatori (disposition time: pendenti a fine anno diviso definiti nell'anno per 365, usato da Cepej, EU Justice Scoreboard e PNRR; durata effettiva: media dei procedimenti conclusi nell'anno dalla data di iscrizione; clearance rate; perché i due numeri divergono), i dati 2025 (Istat, giugno 2026, su dati del Ministero: contenzioso civile 435 giorni in tribunale, 492 in corte d'appello, 863 in Cassazione, 1.789 nei tre gradi contro 2.512 del 2019, -28,8%, obiettivo PNRR 1.507 non ancora raggiunto; penale 958 giorni nei tre gradi contro 1.392, -31,2%, obiettivo 1.044 raggiunto; tribunale penale 312, appello 524, Cassazione 122; clearance rate 1,07 tribunali, 1,17 appelli, 1,30 Cassazione), le materie (in tribunale nel 2025: lavoro 256 giorni, accertamenti tecnici previdenziali 154, liquidazioni giudiziali 117, cittadinanza 1.304, protezione internazionale 1.224; nel rapporto ministeriale sull'area SICID: civile ordinario durata effettiva 896 giorni e disposition time 585, lavoro 341 e 279, previdenza 628 e 496, volontaria giurisdizione 143, procedimenti speciali 78 nel 2023; esecuzioni immobiliari e fallimenti su altri registri e più lunghi), le differenze territoriali (i dati per distretto e per ufficio pubblicati dal Ministero mostrano scarti ampi tra tribunali; giudice di pace e Cassazione tributaria), i fattori (rito, istruttoria con CTU e testimoni, rinvii, carichi dell'ufficio, sospensione feriale, mediazione obbligatoria, appello con filtro, rinvii per notifiche), la legge Pinto (L. 89/2001: durata ragionevole 3 anni in primo grado, 2 in appello, 1 in Cassazione, 3 per l'esecuzione, 6 per le procedure concorsuali, comunque 6 anni complessivi; indennizzo da 400 a 800 euro per anno di ritardo, maggiorabile del 20 e 40 per cento e ridotto per parti numerose o domanda respinta; rimedi preventivi obbligatori: rito semplificato, istanza di decisione orale, istanza di accelerazione nel penale, sei mesi prima della scadenza; domanda alla corte d'appello entro sei mesi dalla definitività o in corso di causa; art. 1-ter, 2, 2-bis, 4), il penale (prescrizione che si ferma dopo il primo grado e improcedibilità dell'appello dopo 2 anni e della Cassazione dopo 1, prorogabili), come ridurre i tempi della propria causa (rito semplificato, decreto ingiuntivo, mediazione e negoziazione, prove documentali, richiesta di decisione orale, evitare rinvii, transazione), che cosa aspettarsi in pratica.
  • Il processo civileL'appello civile: termini, motivi, filtroChe cosa si appella (art. 339: le sentenze di primo grado del tribunale davanti alla corte d'appello e del giudice di pace davanti al tribunale; inappellabili le sentenze di equità necessaria e quelle appellabili solo per violazione di norme per l'equità del giudice di pace; ordinanze e decreti con rimedi propri; sentenze non definitive con riserva d'appello, art. 340), i termini (30 giorni dalla notifica della sentenza, art. 325; 6 mesi dalla pubblicazione senza notifica, art. 327, salva l'ignoranza incolpevole del contumace; sospensione feriale; 60 giorni per la Cassazione), la forma (citazione con le indicazioni dell'art. 163, 90 giorni liberi prima dell'udienza, 150 dall'estero; motivi chiari, sintetici e specifici, che per ciascun capo indicano le censure alla ricostruzione dei fatti e le violazioni di legge con la loro rilevanza, a pena di inammissibilità, art. 342; costituzione dell'appellante nei termini del tribunale a pena di improcedibilità, art. 348; iscrizione a ruolo con la copia della sentenza; appellato almeno 20 giorni prima dell'udienza con comparsa e appello incidentale a pena di decadenza, artt. 343 e 347; domande ed eccezioni non accolte da riproporre espressamente, art. 346), i limiti (art. 345: niente domande nuove salvo interessi, frutti e danni successivi; niente eccezioni nuove non rilevabili d'ufficio; niente nuove prove e documenti salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli per causa non imputabile; giuramento decisorio sempre), la sospensione della sentenza (art. 283: su istanza nell'appello, se l'impugnazione appare manifestamente fondata o per pregiudizio grave e irreparabile, anche per condanne pecuniarie in relazione all'insolvenza; ricorso per decisione anticipata anche inaudita altera parte, art. 351; pena pecuniaria da 250 a 10.000 euro per istanze inammissibili o manifestamente infondate), il filtro (art. 348-bis: se l'appello è inammissibile o manifestamente infondato il giudice dispone la discussione orale, art. 350-bis, con sentenza sintetica anche per rinvio a precedenti; lo stesso per gli appelli manifestamente fondati, semplici o urgenti, art. 350), la trattazione (art. 350: prima udienza con verifica della costituzione, conciliazione, ammissione delle prove; corte d'appello con istruttore e decisione collegiale, tribunale monocratico; art. 352: udienza di rimessione in decisione con termini per conclusioni, conclusionali e repliche, sentenza in 60 giorni; art. 354: rimessione al primo giudice per nullità della citazione, contraddittorio, sentenza nulla), gli esiti (conferma, riforma totale o parziale, rinvio; art. 358: l'appello inammissibile o improcedibile non si ripropone; spese del grado; restituzioni dopo la riforma; ricorso per cassazione), i costi (contributo unificato del primo grado aumentato della metà, art. 13 c. 1-bis D.P.R. 115/2002; raddoppio a carico di chi perde integralmente, c. 1-quater; compensi dell'avvocato per l'appello; rischio di lite temeraria), i tempi (disposition time 2025 delle corti d'appello 492 giorni), quando conviene (errori di diritto e di valutazione delle prove specifici; non le ripetizioni del primo grado; transazione).
  • Il processo civileIl ricorso per cassazione civileI motivi (art. 360 c. 1 c.p.c.: 1) giurisdizione; 2) competenza quando non è prescritto il regolamento; 3) violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali; 4) nullità della sentenza o del procedimento, inclusa la motivazione apparente o mancante; 5) omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, dal 2012, non più il vizio di motivazione; c. 2: ricorso per saltum contro la sentenza di tribunale con accordo delle parti solo per il n. 3; c. 3: sentenze non definitive impugnabili con quella definitiva; c. 4: doppia conforme, se l'appello conferma il primo grado per le stesse ragioni di fatto il n. 5 è escluso, salvo le cause dell'art. 70 c. 1; art. 360-bis: inammissibile se la sentenza è conforme alla giurisprudenza della Corte senza elementi per mutarla, o se la censura sul giusto processo è manifestamente infondata; art. 111 c. 7 Cost.: ricorso straordinario contro i provvedimenti decisori non altrimenti impugnabili, solo per violazione di legge), termini e forma (art. 325: 60 giorni dalla notifica della sentenza; art. 327: sei mesi dalla pubblicazione senza notifica, salvo il contumace incolpevole; sospensione feriale; art. 365: sottoscrizione a pena di inammissibilità di un avvocato iscritto all'albo speciale con procura speciale, conferita dopo la sentenza; art. 366: contenuto a pena di inammissibilità: parti, sentenza, chiara esposizione dei fatti essenziali, chiara e sintetica esposizione dei motivi con le norme, procura, e per ogni motivo la specifica indicazione degli atti e documenti su cui si fonda con il loro contenuto rilevante, principio di autosufficienza; art. 369: deposito telematico entro 20 giorni dall'ultima notifica a pena di improcedibilità, con copia della sentenza notificata, procura e atti; art. 370: controricorso entro 40 giorni dalla notifica del ricorso, altrimenti solo discussione orale; art. 371: ricorso incidentale nel controricorso, anche tardivo; art. 372: documenti nuovi solo su ammissibilità e nullità; art. 373: nessuna sospensione automatica della sentenza d'appello, istanza al giudice d'appello per grave e irreparabile danno; art. 378: memorie), la decisione (art. 375: pubblica udienza per le questioni di particolare rilevanza, altrimenti camera di consiglio con ordinanza; art. 380-bis: proposta sintetica del presidente o del consigliere delegato di inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza; se il ricorrente non chiede la decisione entro 40 giorni il ricorso si intende rinunciato, se la chiede e la Corte decide in conformità applica le sanzioni dell'art. 96 c. 3 e 4, somma equitativa alla controparte e da 500 a 5.000 euro alla cassa delle ammende; art. 380-bis.1: adunanza comunicata 60 giorni prima, conclusioni del PG a 20, memorie a 10, ordinanza; art. 374: Sezioni Unite per giurisdizione, contrasti e questioni di massima importanza; art. 384: principio di diritto, cassazione con rinvio al giudice di pari grado che si uniforma, o decisione nel merito senza accertamenti di fatto, correzione della motivazione; art. 383: rinvio; art. 391-bis: correzione degli errori materiali in ogni tempo e revocazione per errore di fatto entro 60 giorni o 6 mesi; art. 391-quater: revocazione per contrasto con la Corte EDU; art. 363: principio di diritto nell'interesse della legge; art. 363-bis: rinvio pregiudiziale del giudice di merito per questioni nuove, gravi e seriali; art. 392-394: riassunzione davanti al giudice di rinvio entro 3 mesi), costi (contributo unificato raddoppiato rispetto al primo grado più l'imposta fissa di registro, art. 13 c. 1-bis DPR 115/2002; se il ricorso è respinto integralmente, inammissibile o improcedibile, secondo contributo pari al primo, c. 1-quater; spese di lite liquidate secondo i parametri, spesso 5.000-15.000 euro per le cause medie; sanzioni ex art. 96; tempi medi di 1-2 anni, minori con la proposta accelerata), strategia (individuare violazioni di norme e nullità, non riproporre i fatti; motivi specifici con gli atti riportati; verificare la doppia conforme e la conformità alla giurisprudenza; valutare il rinvio pregiudiziale già in appello; sospensione della sentenza dal giudice d'appello; rinuncia tacita alla proposta per evitare le sanzioni).
  • Il procedimento penaleL'appello penale: termini, motivi, che cosa può cambiareSentenze appellabili e limiti per il PM (riforma Nordio), termini 15/30/45 giorni (+15 per l'assente), forma e specificità dei motivi, mandato ad impugnare, effetto devolutivo, reformatio in peius, rinnovazione delle prove, rito cartolare, concordato, pene sostitutive in appello, improcedibilità.
  • Il procedimento penaleIl ricorso per cassazione penaleI motivi (art. 606 c. 1 c.p.p.: a) esercizio di un potere riservato ad altri organi; b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme di cui si deve tenere conto; c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; d) mancata assunzione di una prova decisiva richiesta, nei casi dell'art. 495 c. 2; e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento o da atti specificamente indicati, cosiddetto travisamento della prova; c. 2-bis: per i reati del giudice di pace solo a, b, c; c. 3: inammissibile il ricorso per motivi diversi, manifestamente infondati, o per violazioni di legge non dedotte in appello; art. 608 c. 1-bis: il PM contro la doppia assoluzione solo per a, b, c; art. 609: cognizione limitata ai motivi, salvo le questioni rilevabili d'ufficio e quelle non deducibili in appello), chi e quando (art. 613: atto, memorie e motivi nuovi sottoscritti a pena di inammissibilità da difensori iscritti all'albo speciale della Cassazione, dal 2017 l'imputato non può ricorrere personalmente; art. 585: 15 giorni per i provvedimenti camerali e le sentenze con motivazione contestuale, 30 giorni se la motivazione è depositata entro 15 giorni, 45 giorni se il giudice ha indicato un termine più lungo, dalla scadenza del termine per il deposito o dalla notifica dell'avviso, più 15 giorni per il difensore dell'imputato assente; art. 581: capi, prove, richieste e motivi specifici a pena di inammissibilità, mandato specifico per l'assente; art. 582: deposito telematico o in cancelleria; art. 569: ricorso immediato per saltum contro la sentenza di primo grado, non per i motivi d ed e, che si converte in appello se altri appellano; art. 591: inammissibilità per difetto di legittimazione, provvedimento non impugnabile, vizi di forma e termini, rinuncia; ricorso contro il patteggiamento solo per vizi del consenso, qualificazione, pena illegale, art. 448 c. 2-bis; ricorso contro il concordato in appello limitato), il procedimento (art. 610: sezione filtro settima per le inammissibilità con avviso 30 giorni prima, c. 5-bis inammissibilità senza formalità per tardività, difetto di legittimazione e rinuncia, e contro patteggiamento e concordato; assegnazione alle sezioni e alle Sezioni Unite per questioni di speciale importanza o contrasti; art. 611: decisione in camera di consiglio senza le parti, richieste del PG e motivi nuovi e memorie fino a 15 giorni prima, repliche a 5; c. 1-bis: richiesta di udienza pubblica o di camera di consiglio partecipata entro 25 giorni liberi prima, per i ricorsi contro sentenze dibattimentali e di abbreviato; art. 618: rimessione alle Sezioni Unite, vincolo del principio di diritto; art. 344-bis c. 2: improcedibilità se il giudizio di cassazione non si chiude entro un anno dal novantesimo giorno dopo il deposito della motivazione, salvo proroghe e reati esclusi; tempi medi inferiori all'anno), gli esiti (inammissibilità o rigetto con condanna alle spese e, per l'inammissibilità, sanzione alla cassa delle ammende da 258 a 2.065 euro aumentabile fino al triplo, art. 616, salvo assenza di colpa, Corte cost. 186/2000; l'inammissibilità impedisce di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello; annullamento senza rinvio, art. 620, quando il fatto non è reato, il reato è estinto, la pena va rideterminata senza accertamenti o la Corte può decidere; annullamento con rinvio, art. 623, ad altra sezione della stessa corte o del tribunale, con il giudice di rinvio vincolato al principio di diritto, art. 627; correzione dell'errore materiale; ricorso straordinario per errore materiale o di fatto entro 180 giorni, art. 625-bis; rettifica della pena; esecuzione della sentenza dopo la decisione), la strategia (individuare i vizi di legge e di motivazione, mai riproporre la versione dei fatti; specificità e autosufficienza del ricorso con l'allegazione degli atti che provano il travisamento; motivi non dedotti in appello inammissibili salvo quelli rilevabili d'ufficio; valutare la prescrizione e i tempi; ricorso della parte civile ai soli effetti civili con la nuova disciplina dell'art. 573; ricorso in materia cautelare con rito camerale e termini ridotti; sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria e delle statuizioni civili su istanza).
  • Il procedimento penaleLa sospensione condizionale della penaLimiti di pena (2 anni, 3 per i minori, 2 anni e 6 mesi per infra-21 e over-70), prognosi, esclusioni, seconda concessione, obblighi, effetti sul lavoro e sul casellario, revoca, estinzione dopo 5 anni; le sentenze della Consulta del 2026.
  • TAR e Consiglio di StatoL'appello al Consiglio di StatoTermini (art. 92 c.p.a.: ricorso notificato entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza; senza notifica, entro 6 mesi dalla pubblicazione, salvo la parte non costituita che ignorava il processo per nullità del ricorso; sospensione feriale; art. 94: deposito entro 30 giorni dall'ultima notifica con copia della sentenza e prova delle notifiche, a pena di decadenza; art. 93: notifica presso il domicilio eletto o il difensore; art. 96: appello incidentale entro 60 giorni dalla notifica dell'appello principale, anche su capi autonomi, tardivo che cade con l'inammissibilità del principale; art. 103: riserva di appello contro le sentenze non definitive; art. 62: appello cautelare contro le ordinanze del TAR entro 30 giorni dalla notifica o 60 dalla pubblicazione, deciso in camera di consiglio), contenuto (art. 101: indicazione delle parti, della sentenza, esposizione dei fatti, specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, conclusioni, procura anche unitaria; c. 2: le domande e le eccezioni assorbite o non esaminate si intendono rinunciate se non espressamente riproposte, con memoria entro il termine di costituzione per le altre parti; art. 95: notifica a tutte le parti nelle cause inscindibili, ad almeno una nei termini a pena di inammissibilità, integrazione del contraddittorio ordinata dal giudice; art. 102: legittimati le parti del primo grado, l'interventore solo con posizione autonoma; art. 97: intervento; art. 104: divieto di nuove domande ed eccezioni non rilevabili d'ufficio, di nuove prove e documenti salvo indispensabilità o impossibilità incolpevole, interessi e danni successivi, motivi aggiunti per documenti scoperti; effetto devolutivo limitato ai motivi), sospensiva (art. 98: su istanza, valutati i motivi, se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, ordinanza in camera di consiglio con le regole del cautelare; la sentenza del TAR è esecutiva, e la PA che ha perso deve eseguirla anche in pendenza di appello, salvo sospensione), decisione (art. 105: rimessione al TAR solo per difetto di contraddittorio, lesione del diritto di difesa, nullità della sentenza, riforma della declinatoria di giurisdizione o competenza o della dichiarazione di estinzione o perenzione, con riassunzione in 90 giorni; negli altri casi decide nel merito; art. 99: deferimento all'adunanza plenaria per contrasti; art. 100: competenza del CGA per la Sicilia; sentenza in forma semplificata; spese; tempi medi da uno a due anni, più brevi con il rito abbreviato e nelle materie dell'art. 119), dopo (revocazione nei casi dell'art. 395 c.p.c.; ricorso per cassazione solo per motivi di giurisdizione, art. 111 c. 8 Cost.; opposizione di terzo; ottemperanza; ricorso alla Corte EDU), costi (contributo unificato del grado aumentato della metà per i giudizi di impugnazione: 975 euro nel rito ordinario, 2.700 nel rito abbreviato, 3.000-9.000 negli appalti secondo il valore; condanna alle spese e responsabilità aggravata per l'appello manifestamente infondato; patrocinio a spese dello Stato), consigli (verificare la data di notifica della sentenza; individuare i capi da impugnare e i motivi assorbiti da riproporre; chiedere la sospensiva se la sentenza cambia lo stato di fatto; valutare l'appello incidentale se si è vinto solo in parte).
  • Il processo tributarioIl ricorso alla Corte di giustizia tributaria: termini, forma, costiGiurisdizione tributaria (art. 2: tributi di ogni genere, sanzioni e accessori, catasto; esclusa l'esecuzione forzata dopo la cartella), atti impugnabili (art. 19: accertamento, liquidazione, sanzioni, ruolo e cartella, intimazione, ipoteca, fermo, rifiuto di rimborso, rifiuto di autotutela obbligatoria, diniego di agevolazioni; vizi propri e atti presupposti non notificati), termine di 60 giorni (art. 21; sospensione feriale; 90 giorni per accertamento con adesione; rifiuto tacito di rimborso dopo 90 giorni e entro 2 anni), contenuto del ricorso (art. 18: corte, ricorrente, ufficio, atto, oggetto, motivi, PEC; inammissibilità), notifica via PEC e deposito telematico entro 30 giorni (art. 22, PTT obbligatorio), assistenza tecnica sopra 3.000 euro (art. 12: avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro), giudice monocratico fino a 10.000 euro (art. 4-bis, dal 2 maggio 2026), contributo unificato (art. 13, c. 6-quater, DPR 115/2002: 30-1.500 euro), sospensione dell'atto per danno grave e irreparabile (art. 47: trattazione entro 30 giorni, decreto d'urgenza), prova (art. 7: onere sull'amministrazione, testimonianza scritta, niente giuramento), riscossione frazionata in pendenza (art. 68: un terzo, due terzi), udienza e sentenza, conciliazione (art. 48) e sanzioni ridotte, spese (art. 15: soccombenza, compensazione, +50% per rifiuto della proposta), appello in 60 giorni e cassazione, fine del reclamo-mediazione dal 2024, testo unico D.Lgs. 175/2024 dal 1° gennaio 2027.
  • Scegliere e verificare l'avvocatoLa prima consulenza: che cosa portare, che cosa chiedere, quanto costaPrima dell'appuntamento (controllare la data di notifica degli atti ricevuti e i termini che corrono: 40 giorni per opporsi al decreto ingiuntivo, 60 per cartella e avviso di accertamento, 60 per l'impugnazione scritta del licenziamento, 15 per l'opposizione al decreto penale, 60 al prefetto e 30 al giudice di pace per la multa, 3 mesi per la querela; scrivere una cronologia dei fatti con date, nomi e importi; raccogliere contratti, lettere, e-mail, messaggi, foto, ricevute, sentenze e verbali; portare il documento d'identità e il codice fiscale; per il gratuito patrocinio la dichiarazione dei redditi dell'ultimo anno, soglia 13.659,64 euro), durante il colloquio (esporre i fatti in ordine, senza omettere quelli sfavorevoli, perché l'avvocato li scoprirà dalla controparte; l'avvocato è tenuto a rendere noto il livello di complessità dell'incarico e a comunicare per iscritto la prevedibile misura del costo distinguendo compenso, spese e oneri, art. 13 c. 5 L. 247/2012; verifica del conflitto di interessi con l'altra parte; le domande: quali possibilità concrete, quali prove mancano, quali rischi in caso di sconfitta, comprese le spese della controparte, quanto tempo, quali alternative alla causa, mediazione, negoziazione, transazione, chi seguirà materialmente la pratica e come si comunica), la riservatezza (segreto professionale su tutto ciò che è appreso anche nella consulenza, art. 6 L. 247/2012, esteso a collaboratori e praticanti; l'avvocato non può essere obbligato a testimoniare, art. 200 c.p.p.; la rivelazione è reato, art. 622 c.p.; vale anche se l'incarico non viene conferito), i costi (la consulenza può essere gratuita, a forfait o a tempo secondo la politica dello studio, da chiarire prima dell'appuntamento; il compenso è pattuito per iscritto di regola al conferimento dell'incarico, a tempo, forfetario, per fasi o a percentuale sul valore, art. 13 c. 2-3; divieto di patto di quota lite; se non c'è accordo si applicano i parametri del DM 55/2014; gratuito patrocinio; consulenza a distanza), che cosa non è (senza procura non c'è difesa in giudizio e i termini continuano a correre; un parere orale non è un parere scritto; l'avvocato può rifiutare l'incarico; il secondo parere è legittimo), dopo (preventivo scritto e lettera d'incarico; procura alle liti; documenti in copia; tempi della prima azione, diffida, mediazione, ricorso; come cambiare avvocato se il rapporto non funziona).