In breve
- Motivi (art. 360 c.p.c.): giurisdizione, competenza, violazione di legge, nullità della sentenza o del procedimento, omesso esame di un fatto decisivo (escluso con la doppia conforme); niente riesame dei fatti.
- Termini: 60 giorni dalla notifica o 6 mesi dalla pubblicazione (artt. 325, 327); deposito entro 20 giorni (art. 369); controricorso in 40 (art. 370).
- Avvocato cassazionista con procura speciale; ricorso autosufficiente a pena di inammissibilità (art. 366); filtro dell'art. 360-bis.
- Decisione in camera di consiglio; proposta accelerata con rinuncia tacita in 40 giorni (art. 380-bis); Sezioni Unite per i contrasti.
- Costi: contributo unificato doppio + registro, raddoppio se perde (art. 13 c. 1-quater DPR 115/2002), sanzioni ex art. 96.
Motivi, filtri e termini
«Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione: 1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza; 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; 4) per nullità della sentenza o del procedimento; 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».
| Aspetto | Regola |
|---|---|
| Contro che cosa | Sentenze d'appello o in unico grado; per saltum contro la sentenza di tribunale con accordo delle parti, solo per violazione di legge (art. 360 c. 2); provvedimenti decisori non altrimenti impugnabili con il ricorso straordinario ex art. 111 c. 7 Cost. |
| Doppia conforme | Se l'appello conferma il primo grado per le stesse ragioni di fatto, il motivo n. 5 è escluso (art. 360 c. 4), salvo le cause con intervento obbligatorio del PM |
| Filtro (art. 360-bis) | Inammissibile se la sentenza ha deciso in conformità alla giurisprudenza della Corte e i motivi non offrono elementi per mutarla, o se la censura sul giusto processo è manifestamente infondata |
| Termini | 60 giorni dalla notifica della sentenza (art. 325); 6 mesi dalla pubblicazione senza notifica (art. 327), salvo il contumace incolpevole; sospensione feriale 1-31 agosto |
| Forma | Avvocato iscritto all'albo speciale con procura speciale (art. 365); contenuto a pena di inammissibilità: parti, sentenza, fatti essenziali, motivi chiari e sintetici con le norme, indicazione specifica degli atti e documenti per ciascun motivo con il contenuto rilevante (art. 366) |
| Deposito | Telematico entro 20 giorni dall'ultima notifica, a pena di improcedibilità, con sentenza, relazione di notifica, procura e atti (art. 369) |
| Controricorso e incidentale | Controricorso entro 40 giorni dalla notifica del ricorso, con eventuale ricorso incidentale (artt. 370-371); senza controricorso solo discussione orale |
| Sospensione | Il ricorso non sospende la sentenza d'appello; istanza al giudice d'appello per grave e irreparabile danno (art. 373) |
Il cuore del ricorso sono i motivi n. 3 e n. 4: la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (compresi i contratti collettivi nazionali, le regole sulle prove legali e sull'onere della prova, l'interpretazione dei contratti nei limiti dei canoni ermeneutici) e la nullità della sentenza o del procedimento (motivazione mancante, apparente o perplessa, omessa pronuncia, ultrapetizione, vizi del contraddittorio). Il motivo n. 5, riscritto nel 2012, non consente più di lamentare l'insufficienza della motivazione: solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, e nemmeno quello in caso di doppia conforme. Il ricorso deve essere autosufficiente: per ogni motivo si indicano gli atti e i documenti e se ne riporta il contenuto rilevante (art. 366 n. 6), perché la Corte non legge il fascicolo di merito alla ricerca dell'errore. L'appello resta il grado in cui si discutono i fatti, e chi non ha sollevato una questione in appello non può proporla per la prima volta in Cassazione.
Il giudizio, gli esiti, i costi
- Assegnazione e filtro: il ricorso è assegnato a una sezione; se il presidente o un consigliere delegato ravvisa inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza, formula la proposta di definizione accelerata (art. 380-bis): 40 giorni per chiedere la decisione, altrimenti il ricorso è rinunciato; se si insiste e la Corte conferma la proposta, sanzioni dell'art. 96 c. 3 e 4 (somma equitativa alla controparte e da 500 a 5.000 euro alla cassa delle ammende).
- Camera di consiglio (artt. 375, 380-bis.1): la regola; adunanza comunicata 60 giorni prima, conclusioni scritte del PG fino a 20 giorni prima, memorie delle parti fino a 10, decisione con ordinanza senza le parti; pubblica udienza per le questioni di particolare rilevanza e per le revocazioni «europee» (art. 391-quater); Sezioni Unite per giurisdizione, contrasti e questioni di massima importanza (art. 374).
- Esiti (artt. 383-384): rigetto o inammissibilità, con passaggio in giudicato della sentenza d'appello; cassazione con rinvio a un giudice di pari grado, vincolato al principio di diritto, con riassunzione entro 3 mesi (art. 392); cassazione senza rinvio con decisione nel merito se non servono accertamenti di fatto; correzione della sola motivazione se il dispositivo è conforme al diritto; principio di diritto nell'interesse della legge su richiesta del PG (art. 363).
- Costi: contributo unificato pari al doppio di quello del primo grado più l'imposta fissa di registro (art. 13 c. 1-bis DPR 115/2002); se il ricorso è respinto per intero, inammissibile o improcedibile, un ulteriore contributo di pari importo (c. 1-quater); spese di lite liquidate con i parametri forensi; responsabilità aggravata (art. 96) per i ricorsi temerari.
- Dopo: correzione degli errori materiali in ogni tempo e revocazione per errore di fatto entro 60 giorni dalla notifica o 6 mesi dalla pubblicazione (art. 391-bis); revocazione per contrasto con la Corte EDU (art. 391-quater); il giudice di merito, prima di decidere, può invece rimettere alla Corte una questione di diritto nuova, difficile e seriale con il rinvio pregiudiziale (art. 363-bis).
La decisione di ricorrere va presa con la sentenza d'appello sotto gli occhi: si cerca l'errore di diritto (la norma applicata male, la regola sull'onere della prova invertita, il contratto interpretato contro i canoni) o la nullità (la motivazione che non spiega, la domanda non decisa), si verifica se la doppia conforme chiude il motivo n. 5 e se la giurisprudenza della Corte è contraria (art. 360-bis), e si calcola il rischio economico del raddoppio del contributo e delle sanzioni. Nel frattempo la sentenza d'appello è esecutiva: chi teme un danno grave chiede la sospensione alla stessa corte d'appello. I termini sono perentori e i vizi di forma del ricorso non si sanano; per la Cassazione penale e per il ricorso contro il Consiglio di Stato per motivi di giurisdizione valgono regole diverse.
Domande frequenti
Ho perso in appello per una valutazione delle prove che ritengo sbagliata: posso ricorrere in Cassazione?
Di regola no. Dal 2012 il motivo n. 5 dell'art. 360 c.p.c. consente di censurare solo l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, non la valutazione delle prove o l'insufficienza della motivazione; e se la corte d'appello ha confermato il primo grado per le stesse ragioni di fatto (doppia conforme), anche questo motivo è precluso. Restano il motivo n. 3 (violazione o falsa applicazione di norme di diritto, comprese quelle sulle prove legali e sull'onere della prova) e il n. 4 (nullità della sentenza, per esempio motivazione apparente, perplessa o inesistente, ultrapetizione, omessa pronuncia). Il ricorso che ridiscute il merito sotto l'etichetta della violazione di legge viene dichiarato inammissibile, spesso con la proposta accelerata dell'art. 380-bis, con il raddoppio del contributo unificato e le sanzioni dell'art. 96.
Quanto tempo ho e che cosa deve contenere il ricorso?
Sessanta giorni dalla notifica della sentenza d'appello (art. 325) o, se nessuno la notifica, sei mesi dalla sua pubblicazione (art. 327), con la sospensione feriale di agosto. Il ricorso è notificato alle controparti e depositato telematicamente entro venti giorni dall'ultima notifica, a pena di improcedibilità, con la copia della sentenza e la relazione di notifica, la procura speciale rilasciata dopo la sentenza e gli atti su cui si fonda (art. 369). Deve contenere, a pena di inammissibilità, le parti, la sentenza, una chiara esposizione dei fatti essenziali, i motivi esposti in modo chiaro e sintetico con le norme violate e, per ciascun motivo, l'indicazione specifica degli atti e documenti con il loro contenuto rilevante (art. 366): è il principio di autosufficienza, che impedisce alla Corte di andare a cercare negli atti. Lo firma un avvocato iscritto all'albo speciale (art. 365). La controparte risponde con controricorso entro quaranta giorni e può proporre ricorso incidentale.
Che cos'è la «proposta di definizione accelerata» che ho ricevuto?
È il meccanismo dell'art. 380-bis: se il presidente di sezione (o un consigliere delegato) ravvisa l'inammissibilità, l'improcedibilità o la manifesta infondatezza del ricorso, formula una sintetica proposta comunicata ai difensori. Da quel momento il ricorrente ha quaranta giorni per chiedere, con istanza firmata dal difensore, che la Corte decida comunque; se non lo fa, il ricorso si intende rinunciato e si chiude con le sole spese. Se insiste e la Corte decide in conformità alla proposta, applica il terzo e il quarto comma dell'art. 96: condanna a una somma equitativa in favore della controparte e a una somma da 500 a 5.000 euro alla cassa delle ammende, oltre al raddoppio del contributo unificato. La proposta è quindi un momento di valutazione seria: si insiste solo se si ha un argomento nuovo e solido.
Se la Cassazione mi dà ragione, ho vinto la causa?
Non sempre. La Corte enuncia il principio di diritto e cassa la sentenza: se non servono ulteriori accertamenti di fatto decide la causa nel merito (art. 384, c. 2), e allora sì; altrimenti rinvia a un altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata (di solito un'altra sezione della stessa corte d'appello), che deve uniformarsi al principio di diritto ma riesamina i fatti nei limiti del rinvio (art. 383). La causa va riassunta davanti al giudice di rinvio entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte (art. 392), altrimenti si estingue. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, la sentenza d'appello passa in giudicato; contro la decisione della Cassazione restano solo la correzione degli errori materiali e la revocazione per errore di fatto entro sessanta giorni o sei mesi (art. 391-bis), oltre alla revocazione per contrasto con una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (art. 391-quater).
Fonti normative
- Art. 360 c.p.c. — Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 360-bis c.p.c. — Inammissibilità del ricorso
- Art. 366 c.p.c. — Contenuto del ricorso
- Art. 369 c.p.c. — Deposito del ricorso
- Art. 380-bis c.p.c. — Procedimento per la decisione accelerata
- Art. 384 c.p.c. — Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito
- Artt. 325 e 327 c.p.c. — Termini per le impugnazioni e decadenza
- Art. 13 D.P.R. 115/2002 — Contributo unificato (commi 1-bis e 1-quater)
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Da leggere insieme
- Il processo civileL'appello civile: termini, motivi, filtroChe cosa si appella (art. 339: le sentenze di primo grado del tribunale davanti alla corte d'appello e del giudice di pace davanti al tribunale; inappellabili le sentenze di equità necessaria e quelle appellabili solo per violazione di norme per l'equità del giudice di pace; ordinanze e decreti con rimedi propri; sentenze non definitive con riserva d'appello, art. 340), i termini (30 giorni dalla notifica della sentenza, art. 325; 6 mesi dalla pubblicazione senza notifica, art. 327, salva l'ignoranza incolpevole del contumace; sospensione feriale; 60 giorni per la Cassazione), la forma (citazione con le indicazioni dell'art. 163, 90 giorni liberi prima dell'udienza, 150 dall'estero; motivi chiari, sintetici e specifici, che per ciascun capo indicano le censure alla ricostruzione dei fatti e le violazioni di legge con la loro rilevanza, a pena di inammissibilità, art. 342; costituzione dell'appellante nei termini del tribunale a pena di improcedibilità, art. 348; iscrizione a ruolo con la copia della sentenza; appellato almeno 20 giorni prima dell'udienza con comparsa e appello incidentale a pena di decadenza, artt. 343 e 347; domande ed eccezioni non accolte da riproporre espressamente, art. 346), i limiti (art. 345: niente domande nuove salvo interessi, frutti e danni successivi; niente eccezioni nuove non rilevabili d'ufficio; niente nuove prove e documenti salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli per causa non imputabile; giuramento decisorio sempre), la sospensione della sentenza (art. 283: su istanza nell'appello, se l'impugnazione appare manifestamente fondata o per pregiudizio grave e irreparabile, anche per condanne pecuniarie in relazione all'insolvenza; ricorso per decisione anticipata anche inaudita altera parte, art. 351; pena pecuniaria da 250 a 10.000 euro per istanze inammissibili o manifestamente infondate), il filtro (art. 348-bis: se l'appello è inammissibile o manifestamente infondato il giudice dispone la discussione orale, art. 350-bis, con sentenza sintetica anche per rinvio a precedenti; lo stesso per gli appelli manifestamente fondati, semplici o urgenti, art. 350), la trattazione (art. 350: prima udienza con verifica della costituzione, conciliazione, ammissione delle prove; corte d'appello con istruttore e decisione collegiale, tribunale monocratico; art. 352: udienza di rimessione in decisione con termini per conclusioni, conclusionali e repliche, sentenza in 60 giorni; art. 354: rimessione al primo giudice per nullità della citazione, contraddittorio, sentenza nulla), gli esiti (conferma, riforma totale o parziale, rinvio; art. 358: l'appello inammissibile o improcedibile non si ripropone; spese del grado; restituzioni dopo la riforma; ricorso per cassazione), i costi (contributo unificato del primo grado aumentato della metà, art. 13 c. 1-bis D.P.R. 115/2002; raddoppio a carico di chi perde integralmente, c. 1-quater; compensi dell'avvocato per l'appello; rischio di lite temeraria), i tempi (disposition time 2025 delle corti d'appello 492 giorni), quando conviene (errori di diritto e di valutazione delle prove specifici; non le ripetizioni del primo grado; transazione).
- Giudici, tempi e strumentiI termini processuali e la sospensione ferialeIl computo (art. 155 c.p.c.: nei termini a giorni si esclude il giorno iniziale e si conta quello finale; i termini a mesi e ad anni seguono il calendario comune, da data a data; i giorni festivi si contano; se la scadenza cade in un giorno festivo è prorogata al primo giorno non festivo; la proroga vale anche per il sabato, per gli atti da compiere fuori udienza, mentre le udienze del sabato si tengono; termini a ritroso, cioè da compiere entro un numero di giorni prima di un'udienza: se il giorno cade di sabato o festivo si anticipa al giorno precedente, secondo la giurisprudenza; termini a ore; la notifica a mezzo PEC dopo le 21 si considera perfezionata alle 7 del giorno dopo per il destinatario, art. 147 c.p.c., ma per il notificante vale il giorno dell'invio), perentori e ordinatori (art. 152: i termini di legge sono ordinatori salvo che la legge li dichiari perentori; il giudice può fissarli a pena di decadenza solo se la legge lo consente; art. 153: i perentori non si abbreviano né si prorogano nemmeno d'accordo tra le parti; rimessione in termini per la parte incorsa in decadenza per causa non imputabile; art. 154: gli ordinatori si prorogano prima della scadenza; i principali perentori: 30 giorni per appello e revocazione dalla notifica della sentenza e 60 per la cassazione, art. 325; 6 mesi dalla pubblicazione, art. 327; 20 giorni per le opposizioni agli atti esecutivi; 40 per l'opposizione a decreto ingiuntivo; 70 giorni prima dell'udienza per la comparsa di risposta), la sospensione feriale (art. 1 L. 742/1969: i termini processuali delle giurisdizioni ordinaria e amministrativa sono sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto e riprendono dal 1° settembre; se il termine inizia in agosto, decorre dal 1° settembre; ridotta da 46 a 31 giorni dal 2015 con il D.L. 132/2014; art. 54 c.p.a. per il processo amministrativo, non per il cautelare; vale anche per il processo tributario e per i termini di impugnazione penale; esempi: sentenza notificata il 20 luglio, appello entro il 19 settembre; notificata il 10 agosto, entro il 30 settembre; sentenza pubblicata il 10 marzo, termine lungo 6 mesi più 31 giorni, cioè 11 ottobre; contumace e appello), le esclusioni (art. 3 L. 742 e art. 92 ord. giud.: cause di lavoro e previdenza, artt. 429 e 459 c.p.c.; alimenti; procedimenti cautelari; amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione; ordini di protezione; sfratto; opposizione all'esecuzione e, per la giurisprudenza, agli atti esecutivi; dichiarazione e revoca di fallimento e liquidazione giudiziale; cause dichiarate urgenti con decreto del presidente; nel penale: imputati in custodia cautelare che rinunciano, reati di criminalità organizzata per le indagini, prescrizione o custodia in scadenza con ordinanza di urgenza, art. 2 L. 742; processo amministrativo cautelare), i termini che non si sospendono (termini sostanziali e amministrativi: prescrizione e decadenza civili, impugnazione stragiudiziale del licenziamento in 60 giorni, querela in 3 mesi, ricorso al prefetto per la multa, ricorso gerarchico e straordinario in 120 giorni: solo i termini processuali in senso stretto; i termini per il pagamento delle cartelle e degli avvisi; le regole speciali del fisco: versamenti dal 1° al 20 agosto e sospensione dal 1° agosto al 4 settembre per documenti e avvisi bonari, art. 37 c. 11-bis D.L. 223/2006 e art. 7-quater D.L. 193/2016), gli errori tipici (contare il giorno della notifica; dimenticare che agosto si somma anche ai termini a mesi; applicare la feriale al lavoro o allo sfratto; fidarsi della data di consegna della PEC per il notificante; aspettare l'ultimo giorno per un deposito telematico che può fallire).
- Giudici, tempi e strumentiCome si legge una sentenzaLe parti (art. 132 c.p.c.: intestazione «Repubblica italiana, in nome del popolo italiano», giudice, numero di ruolo generale, parti e difensori, conclusioni, concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, dispositivo, data della deliberazione e sottoscrizione del presidente e dell'estensore; art. 118 disp. att.: motivazione con i fatti rilevanti, le questioni decise, le norme e i principi applicati, anche con rinvio a precedenti conformi, senza citazione di autori; art. 546 c.p.p.: generalità dell'imputato, imputazione, conclusioni, motivi con i risultati di prova, i criteri di valutazione e le ragioni per cui le prove contrarie non sono attendibili, dispositivo con gli articoli applicati; sentenza semplificata e motivazione per relationem), come si legge (svolgimento del processo, motivi della decisione, P.Q.M.: «per questi motivi», il dispositivo che accoglie o rigetta, condanna, assolve, dichiara; formule: «inammissibile», «improcedibile», «cessata la materia del contendere», «assolve perché il fatto non sussiste, non costituisce reato, non lo ha commesso», «non doversi procedere», «annulla con rinvio»; le spese: «condanna alla rifusione delle spese di lite» liquidate in compensi, esborsi, spese generali 15%, IVA e CPA, «compensa» le spese; distrazione a favore del difensore antistatario; doppio contributo unificato per l'impugnazione respinta; provvisionale e risarcimento alla parte civile; pene accessorie e sospensione condizionale nel dispositivo penale), le date (deliberazione in camera di consiglio, pubblicazione con il deposito telematico in cancelleria, che fa decorrere il termine lungo di sei mesi, art. 327 c.p.c.; comunicazione del cancelliere che non fa decorrere il termine breve; notifica a cura della parte che fa decorrere i 30 o 60 giorni; nel penale lettura del dispositivo in udienza, motivazione entro 15, 30 o 90 giorni con avviso di deposito se tardiva, artt. 544 e 548 c.p.p., e termini di impugnazione di 15, 30 o 45 giorni), gli effetti (art. 282 c.p.c.: la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva; la sentenza penale di condanna si esegue solo quando irrevocabile; art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c.: passata in giudicato quando non più impugnabile, fa stato tra le parti ed eredi; certificato di passaggio in giudicato; formula esecutiva abolita dal 2024, basta la copia attestata conforme; sentenze costitutive e di accertamento), le sentenze dei gradi superiori (appello: conferma, riforma, annullamento; Cassazione: rigetto, inammissibilità, annullamento con o senza rinvio, principio di diritto vincolante nel giudizio di rinvio, ordinanze ex art. 380-bis; Sezioni Unite per contrasti e questioni di massima; sentenze e ordinanze della Corte costituzionale, di accoglimento con effetto erga omnes, interpretative di rigetto, additive; Consiglio di Stato e Adunanza plenaria; CGUE e CEDU), la citazione (Cass. civ., sez. III, 12 marzo 2024, n. 6523; Cass. pen., sez. V; Cass., sez. un.; Cons. Stato, sez. VI; TAR Lazio, Roma, sez. II; Corte cost.; il numero è progressivo per anno e per tipo, sentenze e ordinanze hanno la stessa numerazione in Cassazione; ECLI:IT:CASS:2024:6523CIV; la massima non è la sentenza: è il riassunto redatto dall'ufficio del massimario, e per capire il caso serve il testo integrale), dove si trovano (Italgiure e il sito della Cassazione per le sentenze recenti, cortecostituzionale.it, giustizia-amministrativa.it, giustiziatributaria.gov.it, il portale telematico per le proprie cause, banche dati a pagamento; l'anonimizzazione dei nomi), gli errori di lettura (confondere l'ordinanza cautelare con la decisione, il dispositivo con la motivazione, la data di deliberazione con la pubblicazione, il rigetto nel merito con l'inammissibilità, l'assoluzione nel merito con la prescrizione).
- Il procedimento penaleIl ricorso per cassazione penaleI motivi (art. 606 c. 1 c.p.p.: a) esercizio di un potere riservato ad altri organi; b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme di cui si deve tenere conto; c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; d) mancata assunzione di una prova decisiva richiesta, nei casi dell'art. 495 c. 2; e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento o da atti specificamente indicati, cosiddetto travisamento della prova; c. 2-bis: per i reati del giudice di pace solo a, b, c; c. 3: inammissibile il ricorso per motivi diversi, manifestamente infondati, o per violazioni di legge non dedotte in appello; art. 608 c. 1-bis: il PM contro la doppia assoluzione solo per a, b, c; art. 609: cognizione limitata ai motivi, salvo le questioni rilevabili d'ufficio e quelle non deducibili in appello), chi e quando (art. 613: atto, memorie e motivi nuovi sottoscritti a pena di inammissibilità da difensori iscritti all'albo speciale della Cassazione, dal 2017 l'imputato non può ricorrere personalmente; art. 585: 15 giorni per i provvedimenti camerali e le sentenze con motivazione contestuale, 30 giorni se la motivazione è depositata entro 15 giorni, 45 giorni se il giudice ha indicato un termine più lungo, dalla scadenza del termine per il deposito o dalla notifica dell'avviso, più 15 giorni per il difensore dell'imputato assente; art. 581: capi, prove, richieste e motivi specifici a pena di inammissibilità, mandato specifico per l'assente; art. 582: deposito telematico o in cancelleria; art. 569: ricorso immediato per saltum contro la sentenza di primo grado, non per i motivi d ed e, che si converte in appello se altri appellano; art. 591: inammissibilità per difetto di legittimazione, provvedimento non impugnabile, vizi di forma e termini, rinuncia; ricorso contro il patteggiamento solo per vizi del consenso, qualificazione, pena illegale, art. 448 c. 2-bis; ricorso contro il concordato in appello limitato), il procedimento (art. 610: sezione filtro settima per le inammissibilità con avviso 30 giorni prima, c. 5-bis inammissibilità senza formalità per tardività, difetto di legittimazione e rinuncia, e contro patteggiamento e concordato; assegnazione alle sezioni e alle Sezioni Unite per questioni di speciale importanza o contrasti; art. 611: decisione in camera di consiglio senza le parti, richieste del PG e motivi nuovi e memorie fino a 15 giorni prima, repliche a 5; c. 1-bis: richiesta di udienza pubblica o di camera di consiglio partecipata entro 25 giorni liberi prima, per i ricorsi contro sentenze dibattimentali e di abbreviato; art. 618: rimessione alle Sezioni Unite, vincolo del principio di diritto; art. 344-bis c. 2: improcedibilità se il giudizio di cassazione non si chiude entro un anno dal novantesimo giorno dopo il deposito della motivazione, salvo proroghe e reati esclusi; tempi medi inferiori all'anno), gli esiti (inammissibilità o rigetto con condanna alle spese e, per l'inammissibilità, sanzione alla cassa delle ammende da 258 a 2.065 euro aumentabile fino al triplo, art. 616, salvo assenza di colpa, Corte cost. 186/2000; l'inammissibilità impedisce di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello; annullamento senza rinvio, art. 620, quando il fatto non è reato, il reato è estinto, la pena va rideterminata senza accertamenti o la Corte può decidere; annullamento con rinvio, art. 623, ad altra sezione della stessa corte o del tribunale, con il giudice di rinvio vincolato al principio di diritto, art. 627; correzione dell'errore materiale; ricorso straordinario per errore materiale o di fatto entro 180 giorni, art. 625-bis; rettifica della pena; esecuzione della sentenza dopo la decisione), la strategia (individuare i vizi di legge e di motivazione, mai riproporre la versione dei fatti; specificità e autosufficienza del ricorso con l'allegazione degli atti che provano il travisamento; motivi non dedotti in appello inammissibili salvo quelli rilevabili d'ufficio; valutare la prescrizione e i tempi; ricorso della parte civile ai soli effetti civili con la nuova disciplina dell'art. 573; ricorso in materia cautelare con rito camerale e termini ridotti; sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria e delle statuizioni civili su istanza).
- Giudici, tempi e strumentiChi giudica che cosa: giudice di pace, tribunale, corte d'appello, Cassazione, TARLe quattro giurisdizioni (ordinaria civile e penale; amministrativa: TAR e Consiglio di Stato per gli interessi legittimi e le materie esclusive dell'art. 133 c.p.a.; contabile: Corte dei conti per responsabilità erariale, pensioni pubbliche e conti; tributaria: Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado per tutti i tributi, art. 2 D.Lgs. 546/1992, esclusi gli atti dell'esecuzione dopo la cartella; giudici speciali residui: Tribunale superiore delle acque, commissari per gli usi civici), il civile in primo grado (giudice di pace: beni mobili fino a 10.000 euro, circolazione stradale fino a 25.000, immissioni, opposizioni a multe e sanzioni fino a 15.493 euro, art. 7 c.p.c. e artt. 6-7 D.Lgs. 150/2011; dal 31 ottobre 2027 30.000 e 50.000 euro con condominio e diritti reali minori; tribunale per tutto il resto, monocratico salvo i casi collegiali dell'art. 50-bis: società, responsabilità dei magistrati, stato e capacità, azioni di classe; sezioni specializzate: lavoro e previdenza, imprese, immigrazione e protezione internazionale, agraria, e dal 31 ottobre 2027 il tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie; volontaria giurisdizione; tribunale per i minorenni fino alla riforma), il penale in primo grado (giudice di pace: percosse, lesioni lievi e colpose a querela, diffamazione, minaccia semplice, danneggiamento, invasione di terreni, art. 4 D.Lgs. 274/2000; tribunale monocratico: regola generale, compresi spaccio senza aggravanti, maltrattamenti e revenge porn, art. 33-ter c.p.p.; tribunale collegiale: pene sopra dieci anni e reati elencati, tra cui associazioni, corruzione, violenza sessuale, usura, reati societari e bancarotta, art. 33-bis; corte d'assise: ergastolo o reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni, omicidio, strage, terrorismo, tratta, schiavitù, salvo tentato omicidio, rapina, estorsione, mafia e droga, art. 5 c.p.p.; tribunale per i minorenni per chi ha meno di 18 anni al momento del fatto; giudice per le indagini preliminari e udienza preliminare), i gradi (corte d'appello per le sentenze del tribunale, tribunale per quelle del giudice di pace civile, corte d'assise d'appello; Cassazione solo per motivi di diritto, art. 111 Cost.; ricorso straordinario (dal 2026 deciso dal Presidente del Consiglio di Stato) in alternativa al TAR; Consiglio di Stato in appello; Cassazione contro il Consiglio di Stato e la Corte dei conti solo per giurisdizione), la competenza per territorio (residenza del convenuto, luogo dell'obbligazione, foro del consumatore, foro del lavoro, luogo del reato, sede dell'amministrazione), i giudici fuori dallo Stato (Corte costituzionale su rinvio del giudice; Corte di giustizia UE con il rinvio pregiudiziale; Corte europea dei diritti dell'uomo dopo i rimedi interni, entro 4 mesi), le alternative (mediazione, negoziazione assistita, arbitrato, ABF e ACF), gli errori (citare davanti al giudice sbagliato: incompetenza o difetto di giurisdizione, translatio iudicii, art. 59 L. 69/2009).
- Costi e gratuito patrocinioQuanto costa un avvocato: i parametri in cifreAccordo scritto e preventivo obbligatorio, i parametri per fase e scaglione, esempi per le cause più comuni, spese forfettarie, CPA, IVA e spese vive.
- La causa di lavoroIl rito del lavoro: come funziona la causa davanti al giudice del lavoroLe controversie del rito (art. 409: lavoro subordinato privato, rapporti agrari, agenzia e collaborazioni coordinate e continuative, dipendenti di enti pubblici economici, pubblico impiego privatizzato; art. 442: previdenza e assistenza, infortuni, malattie professionali), il giudice (tribunale in funzione di giudice del lavoro; competenza per territorio: luogo in cui è sorto il rapporto o si trova l'azienda o la dipendenza, art. 413; clausole derogative nulle; per gli agenti il loro domicilio; per il pubblico impiego la sede dell'ufficio), prima della causa (tentativo di conciliazione facoltativo presso l'Ispettorato o in sede sindacale, art. 410-411, che interrompe la prescrizione e sospende le decadenze per la durata più 20 giorni; obbligatorio solo per i contratti certificati; conciliazione e arbitrato, art. 412; rinunce e transazioni impugnabili entro 6 mesi salvo sede protetta, art. 2113 c.c.; per i licenziamenti l'impugnazione stragiudiziale in 60 giorni e il deposito in 180), il ricorso (art. 414: fatti, diritto, conclusioni, prove e documenti tutti subito, a pena di decadenza; deposito telematico; decreto del giudice entro 5 giorni con udienza entro 60 giorni; notifica del ricorso e del decreto entro 10 giorni e almeno 30 giorni prima dell'udienza, art. 415), la difesa (memoria difensiva almeno 10 giorni prima dell'udienza con eccezioni, riconvenzionali, prove e documenti a pena di decadenza, art. 416; contestazione specifica dei fatti; chiamata del terzo, art. 420 c. 9), l'udienza (comparizione personale, interrogatorio libero, tentativo di conciliazione con proposta del giudice il cui rifiuto ingiustificato è valutabile, art. 420; procuratore con potere di conciliare; modifica delle domande solo per gravi motivi; ammissione delle prove e assunzione in udienze ravvicinate; poteri d'ufficio del giudice anche oltre i limiti del codice civile, accesso sul luogo di lavoro, informazioni ai sindacati, art. 421; ordinanze di pagamento delle somme non contestate e provvisionali, art. 423), la decisione (sentenza con lettura del dispositivo e delle ragioni in udienza, o deposito entro 60 giorni nei casi complessi, art. 429; rivalutazione e interessi sui crediti di lavoro; esecutività immediata con la sola copia del dispositivo per il lavoratore e sospensione in appello solo per gravissimo danno, art. 431; per il datore secondo gli artt. 282-283), i licenziamenti (art. 441-bis: trattazione prioritaria con termini dimezzabili quando si chiede la reintegra; art. 441-quater: nullità discriminatoria anche con i riti speciali; abolito il rito Fornero), l'appello (ricorso alla corte d'appello entro 30 giorni dalla notifica o 6 mesi dalla pubblicazione, motivi specifici a pena di inammissibilità, art. 434; niente nuove prove salvo indispensabili, art. 437; inammissibilità manifesta con ordinanza, art. 436-bis), costi e tempi (contributo unificato ridotto alla metà ed esente fino a 40.978,92 euro di reddito, art. 9 c. 1-bis D.P.R. 115/2002; esenzione da bolli e spese per il lavoratore, art. 10; gratuito patrocinio; durata media 1-2 anni in primo grado con forti differenze locali; spese di soccombenza).