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ProceduraDiritto amministrativo · TAR e Consiglio di Stato

Il ricorso in Cassazione contro il Consiglio di Stato

Dopo il Consiglio di Stato non c'è un terzo grado: la Cassazione può annullare la sentenza solo se il giudice amministrativo ha deciso una lite che non gli spettava, ha rifiutato di decidere una lite che gli spettava o ha invaso il campo del legislatore o dell'amministrazione. Gli errori di diritto, anche gravi e anche contrari al diritto dell'Unione, non bastano: lo hanno confermato la Corte costituzionale nel 2018 e la Corte di giustizia nel 2021.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Regola: contro le decisioni del Consiglio di Stato (e della Corte dei conti) «il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione» (art. 111, c. 8, Cost.; art. 110 c.p.a.; art. 362 c.p.c.): non è un terzo grado.
  • Motivi ammessi: difetto assoluto (invasione della sfera del legislatore o dell'amministrazione, norma «creata» dal giudice), difetto relativo (la lite spettava al giudice ordinario, tributario, contabile) e rifiuto di giurisdizione (tutela negata in astratto).
  • Motivi esclusi: errori di diritto e di fatto, vizi del processo, violazioni del diritto dell'Unione o della CEDU: Corte cost. 6/2018, CGUE Randstad (C-497/20), Cass. SU 1454/2022.
  • Come: ricorso alle Sezioni Unite con avvocato cassazionista entro 60 giorni dalla notifica (6 mesi dal deposito); sospensione della sentenza chiesta al Consiglio di Stato per eccezionale gravità (art. 111 c.p.a.).
  • Esito: cassazione con indicazione del giudice che ha giurisdizione e riassunzione in tre mesi (translatio iudicii), o senza rinvio se nessun giudice poteva decidere; in tutti gli altri casi il ricorso è inammissibile, con le spese.

La regola costituzionale e i suoi confini

Art. 111, comma 8, Costituzione

«Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione».

Il sistema italiano ha due giurisdizioni superiori: la Cassazione per i giudici ordinari, il Consiglio di Stato per quelli amministrativi (art. 103 Cost.). La Cassazione è però il giudice dei confini tra le giurisdizioni, e per questo può annullare le sentenze del Consiglio di Stato quando il problema è «se» il giudice amministrativo potesse decidere, non «come» ha deciso. Le Sezioni Unite distinguono tre situazioni. Il difetto assoluto: il giudice amministrativo ha esercitato un potere che non appartiene a nessun giudice, per esempio sindacando il merito di una scelta discrezionale riservata all'amministrazione, sostituendo la propria valutazione a quella tecnica dell'autorità oltre i limiti del controllo, o applicando una regola che non esiste (la cosiddetta «norma creata dal giudice»). Il difetto relativo: la controversia apparteneva al giudice ordinario (diritti soggettivi fuori dalle materie di giurisdizione esclusiva), al giudice tributario o alla Corte dei conti, oppure il Consiglio di Stato ha declinato la propria giurisdizione su una materia che gli spettava. Il rifiuto di giurisdizione: il giudice amministrativo ha negato in astratto la possibilità di tutela per una situazione giuridica, affermando che nessun giudice può conoscerla.

Fino al 2018 le Sezioni Unite avevano allargato la terza categoria, parlando di «evoluzione dinamica» della giurisdizione per cassare sentenze del Consiglio di Stato che, applicando una regola processuale in modo incompatibile con il diritto dell'Unione, negavano di fatto la tutela. La Corte costituzionale (sent. 6/2018) ha chiuso la porta: l'art. 111, c. 8, riguarda solo i limiti esterni, e l'errore di diritto, anche se consiste nella violazione del diritto UE o della CEDU e anche se «radicale», resta un errore interno non sindacabile. Le Sezioni Unite hanno allora interpellato la Corte di giustizia (ord. 19598/2020), che nella sentenza Randstad Italia (C-497/20, 21 dicembre 2021) ha risposto che il diritto dell'Unione non impone agli Stati di consentire un ricorso alla giurisdizione suprema per far valere la contrarietà al diritto UE di una sentenza del supremo giudice amministrativo, purché il sistema garantisca nel complesso rimedi effettivi (rinvio pregiudiziale, responsabilità dello Stato). Da allora la Cassazione si attiene alla lettura restrittiva (SU 1454/2022 e successive): l'eccesso di potere giurisdizionale c'è solo se il giudice ha applicato una norma da lui stesso creata, non se ha interpretato male una norma esistente, e il rifiuto di giurisdizione richiede una negazione in astratto della tutela, non un rigetto nel merito o un'inammissibilità.

Come si propone

ElementoRegolaNorma
Atti impugnabilisentenze del Consiglio di Stato (e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana), anche parziali; ordinanze e decreti solo se hanno contenuto decisorio sulla giurisdizioneart. 110 c.p.a.; art. 362, c. 1, c.p.c.
Termine60 giorni dalla notifica della sentenza; 6 mesi dalla pubblicazione in mancanza di notifica; sospensione ferialeart. 362, c. 1; artt. 325, c. 2, e 327 c.p.c.
Formaricorso con i requisiti dell'art. 366 c.p.c., firmato da avvocato iscritto all'albo speciale, notificato alle altre parti e depositato telematicamente; controricorso entro 20 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorsoartt. 365-370 c.p.c.
GiudiceSezioni Unite civili; possibile definizione in camera di consiglio con ordinanza per manifesta inammissibilità o infondatezzaart. 374 c.p.c.; art. 380-bis
Sospensionela sentenza del Consiglio di Stato è esecutiva; la sospensione si chiede al Consiglio di Stato con istanza notificata, per «eccezionale gravità ed urgenza»art. 111 c.p.a.
Esitorigetto o inammissibilità con spese e, in caso di rigetto integrale, raddoppio del contributo unificato; accoglimento con cassazione e indicazione del giudice munito di giurisdizione (riassunzione entro 3 mesi con salvezza degli effetti della domanda) o senza rinvioartt. 382-383 c.p.c.; art. 59 L. 69/2009; art. 11 c.p.a.; art. 13, c. 1-quater, DPR 115/2002
Conflittii conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, tra giudice amministrativo e ordinario, e i conflitti negativi di attribuzione tra amministrazione e giudice ordinario si denunciano «in ogni tempo»; prima della decisione di primo grado è possibile il regolamento preventivo di giurisdizioneart. 362, c. 2, c.p.c.; art. 41 c.p.c.; art. 10 c.p.a.

La Corte dei conti segue la stessa regola: le sue decisioni in materia di responsabilità erariale e pensioni sono ricorribili solo per giurisdizione, e la Cassazione ha precisato che l'eccesso di potere giurisdizionale del giudice contabile si configura quando applica una norma creata da sé, non quando interpreta una disposizione esistente in modo discutibile. Per le sentenze del Consiglio di Stato restano invece i rimedi interni: la revocazione per i motivi dell'art. 395 c.p.c. (errore di fatto, dolo, documenti ritrovati, contrasto di giudicati) e l'opposizione di terzo (artt. 106 e 108 c.p.a.), oltre alla revocazione «europea» introdotta per le sentenze contrarie alla CEDU secondo i limiti dell'art. 391-quater c.p.c., che il codice del processo amministrativo non ha replicato.

Quando ha senso e quando no

  1. Ha senso quando il Consiglio di Stato ha deciso su un rapporto di diritto privato estraneo alla giurisdizione esclusiva (per esempio un contratto già stipulato, fuori dalle materie dell'art. 133 c.p.a.), quando ha dichiarato inammissibile una domanda che il giudice ordinario aveva a sua volta declinato (conflitto negativo), o quando ha sostituito la propria valutazione a scelte riservate all'amministrazione nel merito.
  2. Non ha senso per contestare l'interpretazione della legge, la valutazione delle prove, il rigetto per tardività o per difetto di interesse, la mancata rimessione alla Corte di giustizia: le Sezioni Unite dichiarano inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
  3. Verificare i termini: la notifica della sentenza del Consiglio di Stato fa decorrere i 60 giorni anche per il ricorso in Cassazione; il termine lungo è di sei mesi, non di un anno.
  4. Chiedere la sospensione nella sede giusta: al Consiglio di Stato, con istanza notificata, dimostrando l'eccezionale gravità; la Cassazione non ha poteri cautelari.
  5. Preparare la riassunzione: se il ricorso è accolto per difetto relativo, la causa va riassunta davanti al giudice indicato entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza della Cassazione, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.

Le regole del giudizio amministrativo di primo e secondo grado sono nelle guide al ricorso al TAR e all'appello al Consiglio di Stato; il riparto tra giudice ordinario e amministrativo, da cui dipende il difetto relativo, nella pagina sulla giurisdizione; il ricorso in Cassazione contro le sentenze civili, con i suoi cinque motivi, nella pagina dedicata al ricorso per cassazione civile.

Domande frequenti

Il Consiglio di Stato ha sbagliato a interpretare la legge: posso andare in Cassazione?
No. Il ricorso è ammesso «per i soli motivi inerenti alla giurisdizione» (art. 111, c. 8, Cost.; art. 110 c.p.a.): l'errore di interpretazione o di applicazione della legge, l'errore sui fatti, la violazione delle regole del processo e persino il contrasto con il diritto dell'Unione europea sono errori «interni» alla giurisdizione, non sindacabili dalle Sezioni Unite. La Corte costituzionale (sent. 6/2018) ha escluso che possano esserlo sotto l'etichetta del «rifiuto di giurisdizione» e la Corte di giustizia (Randstad, C-497/20, 21 dicembre 2021) ha confermato che il diritto dell'Unione non impone un rimedio del genere. Restano la revocazione, per i suoi motivi tassativi, e le responsabilità dello Stato per violazione del diritto UE.
Quali sono allora i «motivi inerenti alla giurisdizione»?
Tre: il difetto assoluto, quando il giudice amministrativo decide su materia riservata al legislatore o all'amministrazione (per esempio sostituendo la propria scelta al merito amministrativo o applicando una regola che si è inventato); il difetto relativo, quando la lite spettava al giudice ordinario o a un altro giudice speciale (o viceversa, quando il Consiglio di Stato declina una giurisdizione che aveva); il rifiuto di giurisdizione, quando il giudice nega in astratto la tutela per una categoria di situazioni. Le Sezioni Unite interpretano queste categorie in modo restrittivo: l'eccesso di potere giurisdizionale c'è solo se il giudice ha applicato una norma creata da lui, non se ha interpretato male una norma esistente.
Quanto tempo ho e dove si presenta?
Sessanta giorni dalla notifica della sentenza del Consiglio di Stato, o sei mesi dalla pubblicazione se non è notificata (art. 362, c. 1, c.p.c.; art. 327). Il ricorso, sottoscritto da un avvocato cassazionista, si deposita in Cassazione e decidono le Sezioni Unite; la sentenza impugnata resta esecutiva, e la sospensione, per «eccezionale gravità ed urgenza», si chiede al Consiglio di Stato (art. 111 c.p.a.), non alla Cassazione. Il contributo unificato è quello del giudizio di cassazione.
Se la Cassazione accoglie, chi decide la causa?
Se accerta che la giurisdizione era del giudice ordinario o di un altro giudice, cassa la sentenza e indica il giudice competente, davanti al quale la causa va riassunta entro tre mesi salvando gli effetti della domanda (translatio iudicii, art. 59 L. 69/2009 e art. 11 c.p.a.); se accerta un difetto assoluto, cassa senza rinvio perché nessun giudice può decidere; se accerta che il Consiglio di Stato aveva giurisdizione e l'ha negata, rinvia allo stesso giudice amministrativo per la decisione nel merito.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • TAR e Consiglio di StatoIl ricorso al TAR: termini, procedura, costiSessanta giorni dalla conoscenza, notifica e deposito, i tre vizi, sospensiva collegiale e monocratica, contributo unificato, motivi aggiunti, udienza, appello.
  • TAR e Consiglio di StatoL'appello al Consiglio di StatoTermini (art. 92 c.p.a.: ricorso notificato entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza; senza notifica, entro 6 mesi dalla pubblicazione, salvo la parte non costituita che ignorava il processo per nullità del ricorso; sospensione feriale; art. 94: deposito entro 30 giorni dall'ultima notifica con copia della sentenza e prova delle notifiche, a pena di decadenza; art. 93: notifica presso il domicilio eletto o il difensore; art. 96: appello incidentale entro 60 giorni dalla notifica dell'appello principale, anche su capi autonomi, tardivo che cade con l'inammissibilità del principale; art. 103: riserva di appello contro le sentenze non definitive; art. 62: appello cautelare contro le ordinanze del TAR entro 30 giorni dalla notifica o 60 dalla pubblicazione, deciso in camera di consiglio), contenuto (art. 101: indicazione delle parti, della sentenza, esposizione dei fatti, specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, conclusioni, procura anche unitaria; c. 2: le domande e le eccezioni assorbite o non esaminate si intendono rinunciate se non espressamente riproposte, con memoria entro il termine di costituzione per le altre parti; art. 95: notifica a tutte le parti nelle cause inscindibili, ad almeno una nei termini a pena di inammissibilità, integrazione del contraddittorio ordinata dal giudice; art. 102: legittimati le parti del primo grado, l'interventore solo con posizione autonoma; art. 97: intervento; art. 104: divieto di nuove domande ed eccezioni non rilevabili d'ufficio, di nuove prove e documenti salvo indispensabilità o impossibilità incolpevole, interessi e danni successivi, motivi aggiunti per documenti scoperti; effetto devolutivo limitato ai motivi), sospensiva (art. 98: su istanza, valutati i motivi, se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, ordinanza in camera di consiglio con le regole del cautelare; la sentenza del TAR è esecutiva, e la PA che ha perso deve eseguirla anche in pendenza di appello, salvo sospensione), decisione (art. 105: rimessione al TAR solo per difetto di contraddittorio, lesione del diritto di difesa, nullità della sentenza, riforma della declinatoria di giurisdizione o competenza o della dichiarazione di estinzione o perenzione, con riassunzione in 90 giorni; negli altri casi decide nel merito; art. 99: deferimento all'adunanza plenaria per contrasti; art. 100: competenza del CGA per la Sicilia; sentenza in forma semplificata; spese; tempi medi da uno a due anni, più brevi con il rito abbreviato e nelle materie dell'art. 119), dopo (revocazione nei casi dell'art. 395 c.p.c.; ricorso per cassazione solo per motivi di giurisdizione, art. 111 c. 8 Cost.; opposizione di terzo; ottemperanza; ricorso alla Corte EDU), costi (contributo unificato del grado aumentato della metà per i giudizi di impugnazione: 975 euro nel rito ordinario, 2.700 nel rito abbreviato, 3.000-9.000 negli appalti secondo il valore; condanna alle spese e responsabilità aggravata per l'appello manifestamente infondato; patrocinio a spese dello Stato), consigli (verificare la data di notifica della sentenza; individuare i capi da impugnare e i motivi assorbiti da riproporre; chiedere la sospensiva se la sentenza cambia lo stato di fatto; valutare l'appello incidentale se si è vinto solo in parte).
  • Il processo civileIl ricorso per cassazione civileI motivi (art. 360 c. 1 c.p.c.: 1) giurisdizione; 2) competenza quando non è prescritto il regolamento; 3) violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali; 4) nullità della sentenza o del procedimento, inclusa la motivazione apparente o mancante; 5) omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, dal 2012, non più il vizio di motivazione; c. 2: ricorso per saltum contro la sentenza di tribunale con accordo delle parti solo per il n. 3; c. 3: sentenze non definitive impugnabili con quella definitiva; c. 4: doppia conforme, se l'appello conferma il primo grado per le stesse ragioni di fatto il n. 5 è escluso, salvo le cause dell'art. 70 c. 1; art. 360-bis: inammissibile se la sentenza è conforme alla giurisprudenza della Corte senza elementi per mutarla, o se la censura sul giusto processo è manifestamente infondata; art. 111 c. 7 Cost.: ricorso straordinario contro i provvedimenti decisori non altrimenti impugnabili, solo per violazione di legge), termini e forma (art. 325: 60 giorni dalla notifica della sentenza; art. 327: sei mesi dalla pubblicazione senza notifica, salvo il contumace incolpevole; sospensione feriale; art. 365: sottoscrizione a pena di inammissibilità di un avvocato iscritto all'albo speciale con procura speciale, conferita dopo la sentenza; art. 366: contenuto a pena di inammissibilità: parti, sentenza, chiara esposizione dei fatti essenziali, chiara e sintetica esposizione dei motivi con le norme, procura, e per ogni motivo la specifica indicazione degli atti e documenti su cui si fonda con il loro contenuto rilevante, principio di autosufficienza; art. 369: deposito telematico entro 20 giorni dall'ultima notifica a pena di improcedibilità, con copia della sentenza notificata, procura e atti; art. 370: controricorso entro 40 giorni dalla notifica del ricorso, altrimenti solo discussione orale; art. 371: ricorso incidentale nel controricorso, anche tardivo; art. 372: documenti nuovi solo su ammissibilità e nullità; art. 373: nessuna sospensione automatica della sentenza d'appello, istanza al giudice d'appello per grave e irreparabile danno; art. 378: memorie), la decisione (art. 375: pubblica udienza per le questioni di particolare rilevanza, altrimenti camera di consiglio con ordinanza; art. 380-bis: proposta sintetica del presidente o del consigliere delegato di inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza; se il ricorrente non chiede la decisione entro 40 giorni il ricorso si intende rinunciato, se la chiede e la Corte decide in conformità applica le sanzioni dell'art. 96 c. 3 e 4, somma equitativa alla controparte e da 500 a 5.000 euro alla cassa delle ammende; art. 380-bis.1: adunanza comunicata 60 giorni prima, conclusioni del PG a 20, memorie a 10, ordinanza; art. 374: Sezioni Unite per giurisdizione, contrasti e questioni di massima importanza; art. 384: principio di diritto, cassazione con rinvio al giudice di pari grado che si uniforma, o decisione nel merito senza accertamenti di fatto, correzione della motivazione; art. 383: rinvio; art. 391-bis: correzione degli errori materiali in ogni tempo e revocazione per errore di fatto entro 60 giorni o 6 mesi; art. 391-quater: revocazione per contrasto con la Corte EDU; art. 363: principio di diritto nell'interesse della legge; art. 363-bis: rinvio pregiudiziale del giudice di merito per questioni nuove, gravi e seriali; art. 392-394: riassunzione davanti al giudice di rinvio entro 3 mesi), costi (contributo unificato raddoppiato rispetto al primo grado più l'imposta fissa di registro, art. 13 c. 1-bis DPR 115/2002; se il ricorso è respinto integralmente, inammissibile o improcedibile, secondo contributo pari al primo, c. 1-quater; spese di lite liquidate secondo i parametri, spesso 5.000-15.000 euro per le cause medie; sanzioni ex art. 96; tempi medi di 1-2 anni, minori con la proposta accelerata), strategia (individuare violazioni di norme e nullità, non riproporre i fatti; motivi specifici con gli atti riportati; verificare la doppia conforme e la conformità alla giurisprudenza; valutare il rinvio pregiudiziale già in appello; sospensione della sentenza dal giudice d'appello; rinuncia tacita alla proposta per evitare le sanzioni).
  • TAR e Consiglio di StatoTAR o giudice ordinario? Diritti soggettivi e interessi legittimiLa regola generale (art. 7 c.p.a.: al giudice amministrativo le controversie su interessi legittimi e, nelle materie indicate dalla legge, su diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente al potere; esclusi gli atti politici; tre tipi di giurisdizione: generale di legittimità con annullamento e risarcimento per lesione di interessi legittimi, esclusiva sui diritti nelle materie dell'art. 133, di merito nei casi dell'art. 134 con potere sostitutivo; art. 103 Cost.; la distinzione: interesse legittimo = pretesa a che il potere sia esercitato legittimamente, diritto soggettivo = posizione che l'amministrazione non può degradare, come nei rapporti paritetici, nei comportamenti materiali senza potere, nei diritti fondamentali secondo parte della giurisprudenza; criterio del petitum sostanziale, non della prospettazione), le materie esclusive (art. 133: risarcimento da ritardo del procedimento, accordi, silenzio e SCIA, indennizzo da revoca, nullità per violazione del giudicato, accesso; concessioni di beni e servizi pubblici salvo canoni e corrispettivi; procedure di affidamento di appalti con inefficacia del contratto; urbanistica ed edilizia; espropriazione salvo le indennità; pubblico impiego non privatizzato, cioè magistrati, militari, forze di polizia, professori universitari, diplomatici, prefetti; provvedimenti delle autorità indipendenti salvo le sanzioni Consob e Banca d'Italia dopo Corte cost. 162/2012 e 94/2014; comunicazioni elettroniche, energia, emergenze e rifiuti, ordinanze sindacali, industrie insalubri, ambiente, ecc.), il giudice ordinario (diritti soggettivi: risarcimento per comportamenti materiali della PA senza potere, occupazione usurpativa, danni da cose in custodia e strade; indennità di esproprio e di occupazione alla corte d'appello; canoni, corrispettivi e indennità nelle concessioni; contratti dopo la stipula, salvo l'inefficacia da annullamento dell'aggiudicazione; pubblico impiego privatizzato ex art. 63 D.Lgs. 165/2001, incluse assunzioni, incarichi dirigenziali e sanzioni disciplinari, ma concorsi al TAR fino all'approvazione della graduatoria; sanzioni amministrative pecuniarie con l'opposizione ex art. 6 D.Lgs. 150/2011 al giudice di pace o al tribunale; multe stradali; tributi alla giustizia tributaria; immigrazione: espulsioni prefettizie e protezione al giudice ordinario, visti e cittadinanza per matrimonio al TAR e al tribunale secondo i casi; diritti fondamentali come la salute con la disapplicazione dell'atto; disapplicazione dell'atto illegittimo da parte del giudice ordinario ex artt. 4-5 L. 2248/1865 all. E senza annullarlo), che cosa succede se si sbaglia (art. 9 c.p.a.: difetto rilevato d'ufficio in primo grado, in appello solo con motivo specifico; art. 11: il giudice che declina indica il giudice competente, translatio iudicii con salvezza degli effetti della domanda se riproposta entro 3 mesi dal giudicato, rimessione in termini per errore scusabile, prove come argomenti, misure cautelari che cadono dopo 30 giorni; art. 41 c.p.c.: regolamento preventivo di giurisdizione alle Sezioni Unite prima della decisione di merito; ricorso per cassazione contro il Consiglio di Stato solo per giurisdizione; art. 59 L. 69/2009 per la translatio dal giudice ordinario), i termini (al TAR 60 giorni per l'annullamento, 120 per il risarcimento ex art. 30, un anno per il silenzio; al giudice ordinario la prescrizione, 5 o 10 anni, e i termini speciali delle opposizioni a sanzione, 30 giorni; la scelta sbagliata con termini brevi già scaduti non si recupera), esempi pratici in tabella (diniego di permesso di costruire, occupazione del terreno senza decreto, indennità di esproprio, gara, contratto non pagato, concorso, licenziamento pubblico, multa, cartella, espulsione, accesso agli atti, danno da buca stradale, revoca di concessione demaniale, canone della concessione).
  • TAR e Consiglio di StatoIl giudizio di ottemperanza: quando la PA non esegue la sentenzaChe cosa si esegue (art. 112 c.p.a.: sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; sentenze esecutive e altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, comprese le ordinanze cautelari, anche prima del giudicato; sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e provvedimenti equiparati, decreti ingiuntivi non opposti, per l'obbligo della PA di conformarsi; sentenze per cui non è previsto altro rimedio di ottemperanza; lodi arbitrali esecutivi inoppugnabili; decreti sul ricorso straordinario secondo l'Adunanza plenaria 9 e 10/2013; c. 3: davanti al giudice dell'ottemperanza anche la condanna a interessi e rivalutazione maturati dopo il giudicato e il risarcimento del danno da mancata o impossibile esecuzione, da violazione o elusione; c. 5: ricorso per chiarimenti sulle modalità), il giudice (art. 113: per le sentenze amministrative il giudice che le ha emesse, il TAR anche se confermate in appello con lo stesso contenuto dispositivo e conformativo; per le sentenze civili, i lodi e gli altri casi il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha deciso; per i decreti sul ricorso straordinario il Consiglio di Stato), il procedimento (art. 114: ricorso anche senza previa diffida, notificato all'amministrazione e alle altre parti del giudizio, con copia autentica del provvedimento e prova del giudicato; prescrizione in 10 anni dal passaggio in giudicato; rito camerale ex art. 87 e sentenza in forma semplificata; contributo unificato di 300 euro; per i pagamenti, l'art. 14 D.L. 669/1996 impone 120 giorni dalla notifica del titolo prima di precetto ed esecuzione, applicato anche all'ottemperanza dalla giurisprudenza; possibile in alternativa l'esecuzione forzata civile presso il tesoriere, con i limiti di impignorabilità dei fondi vincolati), i poteri del giudice (c. 4: ordina l'ottemperanza prescrivendo le modalità, anche determinando il contenuto del provvedimento o emanandolo al posto della PA; dichiara nulli gli atti in violazione o elusione del giudicato, art. 21-septies L. 241/1990; per le sentenze non definitive determina le modalità considerando inefficaci gli atti elusivi; nomina il commissario ad acta, funzionario di altra amministrazione o professionista, con compenso a carico dell'inadempiente; su richiesta fissa la penalità di mora, astreinte, per ogni violazione o ritardo, titolo esecutivo, salvo manifesta iniquità: per i crediti in denaro decorre dalla comunicazione dell'ordine di pagamento e non è iniqua se pari agli interessi legali; c. 6: cognizione di tutte le questioni sull'ottemperanza e sugli atti del commissario, con reclamo in 60 giorni; i terzi impugnano con il rito ordinario; c. 7: chiarimenti anche su richiesta del commissario), il giudicato «a formazione progressiva» (l'amministrazione che riesercita il potere deve rispettare il contenuto conformativo della sentenza: i vizi accertati non si ripropongono e i motivi non esaminati restano liberi con il limite del one shot introdotto dalla giurisprudenza per evitare dinieghi a ripetizione, Ad. plen. 11/2016 sulla nullità e sull'ottemperanza; l'atto adottato dopo la sentenza che ripete il vizio è nullo per violazione del giudicato, quello con motivi nuovi è impugnabile con ricorso ordinario, e il ricorrente può proporre entrambe le domande), i casi frequenti (mancato pagamento di somme liquidate in sentenza, spese di lite comprese; mancato riesame dopo l'annullamento di un diniego; concorsi: scorrimento e assunzione; indennità di esproprio ed espropriazioni; decreti ingiuntivi contro ASL e comuni per forniture; equa riparazione; sentenze del giudice del lavoro sul pubblico impiego), che cosa non si ottiene (esecuzione di obblighi la cui attuazione dipende da altri; nuovi accertamenti sul merito; risarcimenti non chiesti; ottemperanza di sentenze non ancora esecutive), i costi e i tempi (ricorso con avvocato, contributo 300 euro, spese a carico della PA soccombente; decisione in pochi mesi con rito camerale; il commissario esegue entro il termine fissato), gli errori (chiedere l'ottemperanza prima dei 120 giorni per i crediti in denaro; non chiedere l'astreinte e la nomina del commissario; non impugnare l'atto elusivo con motivi nuovi; lasciar decorrere i 10 anni; non notificare a tutte le parti del giudizio).
  • TAR e Consiglio di StatoQuanto costa un ricorso al TAR: contributo unificato e speseImporti dell'art. 13, c. 6-bis, DPR 115/2002 per TAR e Consiglio di Stato, aumenti (PEC e codice fiscale mancanti, appello, rigetto dell'appello), motivi aggiunti e ricorso incidentale, chi paga e quando (art. 14), soccombenza (6-bis.1), omesso pagamento e sanzioni (artt. 16 e 248), pubblico impiego ed esenzione per reddito (art. 9, c. 1-bis), patrocinio a spese dello Stato, spese di notifica e parcella, condanna alle spese.
  • TAR e Consiglio di StatoIl ricorso straordinario (già al Presidente della Repubblica)Che cos'è (artt. 8-15 DPR 1199/1971: rimedio giustiziale contro gli atti amministrativi definitivi per soli motivi di legittimità, proposto da chi ha interesse; non ammesso se lo stesso interessato ha già fatto ricorso giurisdizionale, art. 8; solo per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, art. 7 c. 8 c.p.a., quindi non per i diritti soggettivi davanti al giudice ordinario; natura giurisdizionale dopo la L. 69/2009 che ha reso vincolante il parere: Cass. SU 23464/2012), la riforma del 2026 (art. 6 c. 4 D.L. 19/2026 conv. L. 50/2026: il capo III si intitola «Ricorso straordinario», la decisione è adottata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato conforme al parere del Consiglio di Stato, art. 14; ogni richiamo al ricorso al Presidente della Repubblica si intende riferito al nuovo ricorso, c. 6; revocazione dei decreti del Presidente del Consiglio di Stato, art. 15), termini e forma (art. 9: 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza; notifica ad almeno un controinteressato nelle forme dei ricorsi giurisdizionali; presentazione con la prova della notifica all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente, anche per raccomandata, con la data di spedizione che vale come presentazione; per gli enti senza collegamento con un Ministero alla Presidenza del Consiglio, art. 11; controinteressati: 60 giorni per deduzioni, documenti e ricorso incidentale; integrazione del contraddittorio ordinata dal Ministero o dal Consiglio di Stato; contributo unificato 650 euro, art. 13 c. 6-bis lett. e DPR 115/2002; difesa tecnica non obbligatoria ma consigliata per notifica e motivi), l'opposizione e la trasposizione (art. 10: i controinteressati, e l'ente pubblico non statale che ha emanato l'atto per Corte cost. 148/1982, possono chiedere entro 60 giorni dalla notifica che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale; il ricorrente che vuole insistere deposita al TAR l'atto di costituzione entro 60 giorni dal ricevimento dell'opposizione, art. 48 c.p.a., altrimenti il ricorso si estingue; le misure cautelari straordinarie perdono efficacia dopo 60 giorni dalla costituzione; chi non si oppone non può poi impugnare la decisione di accoglimento salvo vizi propri), la sospensiva (art. 3 c. 4 L. 205/2000: su richiesta, per danni gravi e irreparabili, disposta dal Ministero su conforme parere del Consiglio di Stato; tempi lunghi rispetto al TAR), il procedimento (art. 11: istruttoria del Ministero e trasmissione al Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla scadenza del termine dei controinteressati; se non provvede, diffida e deposito diretto al Consiglio di Stato dopo 30 giorni; art. 12: parere della sezione consultiva o commissione speciale, rimessione all'Adunanza generale per i contrasti; art. 13: chiarimenti, verificazioni, integrazione del contraddittorio, questione di legittimità costituzionale alla Corte, esiti: inammissibilità con errore scusabile, regolarizzazione, reiezione, accoglimento con rimessione per incompetenza, accoglimento; art. 14: decreto conforme, pubblicità per l'annullamento di atti normativi; durata media di anni), dopo la decisione (nessun appello; revocazione ex art. 395 c.p.c. in 60 giorni, art. 15; ricorso per cassazione per soli motivi di giurisdizione, Cass. SU 23464/2012; esecuzione con il giudizio di ottemperanza davanti al Consiglio di Stato, Ad. plen. 9 e 10 del 2013 e art. 112 c. 2 lett. b c.p.a.; chi non ha partecipato può impugnare al TAR se leso), quando conviene (atti a efficacia non urgente, questioni di puro diritto, ricorrenti senza risorse per due gradi, termine dei 60 giorni scaduto ma non i 120; sconsigliato quando serve una sospensiva rapida, quando ci sono controinteressati agguerriti che trasporranno, quando servono istruttoria e udienza; differenze con i ricorsi gerarchico e in opposizione, artt. 1-7).