In breve
- Revocazione: contro sentenze di TAR e Consiglio di Stato viziate da errore di fatto, dolo, prove false, documenti ritrovati, contrasto con il giudicato.
- Stesso giudice: si propone davanti a chi ha pronunciato la sentenza.
- Termini: 60 giorni dalla notifica o 6 mesi dalla pubblicazione; per dolo e falsità, 60 giorni dalla scoperta.
- Sentenze del TAR: revocazione solo se il motivo non si può far valere in appello.
- Opposizione di terzo: per chi è danneggiato da una sentenza tra altri, anche definitiva.
La revocazione: quando si può chiedere
Le sentenze dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione nei casi dell'art. 395 del codice di procedura civile, con ricorso allo stesso giudice che le ha pronunciate; contro le sentenze del TAR la revocazione è ammessa solo se il motivo non si può far valere con l'appello (art. 106 c.p.a.).
| Motivo (art. 395 c.p.c.) | Esempio | Da quando decorre il termine |
|---|---|---|
| 1. Dolo di una parte in danno dell'altra | Artifici processuali che hanno impedito la difesa | Dalla scoperta del dolo |
| 2. Prove riconosciute o dichiarate false | Documento poi accertato come falso | Dalla scoperta della falsità |
| 3. Documenti decisivi ritrovati | Atto non prodotto per forza maggiore o per fatto dell'avversario | Dal ritrovamento |
| 4. Errore di fatto risultante dagli atti | Il giudice dà per inesistente un atto che è nel fascicolo | Dalla notifica della sentenza, o sei mesi dalla pubblicazione |
| 5. Contrasto con un precedente giudicato | Sentenza contraria a una decisione definitiva tra le stesse parti | Dalla notifica, o sei mesi dalla pubblicazione |
| 6. Dolo del giudice accertato con sentenza | Corruzione del giudice | Dal passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta |
Il termine è di sessanta giorni, che decorrono dalla notifica della sentenza per i motivi n. 4 e 5 e, per i motivi n. 1, 2, 3 e 6, dalla scoperta del dolo o della falsità, dal ritrovamento del documento o dal giudicato sul dolo del giudice; se la sentenza non è stata notificata, per l'errore di fatto e il contrasto di giudicati il termine è di sei mesi dalla pubblicazione (art. 92 c.p.a.).
L'errore di fatto
«[...] se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.»
È il motivo più invocato davanti al Consiglio di Stato, e il più delicato. Secondo la giurisprudenza amministrativa l'errore revocatorio è una svista percettiva, un abbaglio dei sensi sugli atti del processo: il giudice non ha visto un documento, ha letto male una data, ha omesso di pronunciarsi su un motivo che pure era stato proposto. Non è revocabile, invece, la sentenza che ha valutato le prove o interpretato le norme in modo che non si condivide, e l'errore deve essere stato decisivo per la decisione. Il giudizio si svolge in due fasi: prima si accerta l'errore e si annulla la sentenza, poi si decide di nuovo la causa. Contro la sentenza sulla revocazione si usano i mezzi previsti per la sentenza originaria, ma non una nuova revocazione (art. 107).
L'opposizione di terzo
Un terzo può fare opposizione contro una sentenza del TAR o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, anche se è passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi (art. 108, c. 1, c.p.a.). È il rimedio tipico di chi avrebbe dovuto essere chiamato nel giudizio come controinteressato e non lo è stato, o di chi ha una posizione autonoma incompatibile con quanto deciso. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono invece opporsi solo se la sentenza è l'effetto di dolo o collusione a loro danno, entro sessanta giorni dalla scoperta (art. 108, c. 2, e art. 92, c. 2). L'opposizione si propone al giudice che ha pronunciato la sentenza; se contro la sentenza di primo grado è stato proposto appello, il terzo deve intervenire nel giudizio d'appello (art. 109). Sull'appello si veda la pagina sull'appello al Consiglio di Stato; per le questioni di giurisdizione, quella sul ricorso in Cassazione.
- Individuare il rimedio giusto: appello, revocazione, opposizione di terzo o Cassazione.
- Verificare il motivo: una svista sugli atti, non un disaccordo sulla valutazione.
- Calcolare il termine dalla notifica, dalla pubblicazione o dalla scoperta.
- Documentare la decisività dell'errore o del documento ritrovato.
- Per il terzo, intervenire subito se è pendente l'appello.
Domande frequenti
Il Consiglio di Stato ha deciso ignorando un documento che era nel fascicolo: posso chiedere la revocazione?
Si può chiedere la revocazione di una sentenza del TAR?
Una sentenza tra altri mi danneggia, ma non sono stato chiamato in causa: che cosa posso fare?
Contro la sentenza che decide la revocazione si può fare di nuovo revocazione?
Fonti normative
- Art. 106 c.p.a. — Casi di revocazione
- Art. 107 c.p.a. — Impugnazione della sentenza di revocazione
- Art. 108 c.p.a. — Casi di opposizione di terzo
- Art. 109 c.p.a. — Competenza sull'opposizione di terzo
- Art. 92 c.p.a. — Termini per le impugnazioni
- Art. 395 c.p.c. — Casi di revocazione
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- TAR e Consiglio di StatoL'appello al Consiglio di StatoL'appello contro la sentenza del TAR: 60 giorni dalla notifica o 6 mesi dalla pubblicazione, deposito in 30 giorni, censure specifiche, divieto di nova, sospensiva.
- TAR e Consiglio di StatoIl ricorso al TAR: termini, procedura, costiSessanta giorni dalla conoscenza, notifica e deposito, i tre vizi, sospensiva collegiale e monocratica, contributo unificato, motivi aggiunti, udienza, appello.
- TAR e Consiglio di StatoIl ricorso in Cassazione contro il Consiglio di StatoArt. 111 c. 8 Cost. e art. 110 c.p.a.: difetto assoluto e relativo, rifiuto di giurisdizione, non gli errori di diritto (Corte cost. 6/2018, CGUE Randstad).
- TAR e Consiglio di StatoIl giudizio di ottemperanza: quando la PA non esegue la sentenzaRicorso ex artt. 112-114 c.p.a. per sentenze del giudice amministrativo e ordinario, commissario ad acta, penalità di mora, atti elusivi nulli.
- TAR e Consiglio di StatoQuanto dura un ricorso al TARDati 2025: cautelare in 41 giorni, appalti 107 (TAR) e 157 (CdS), pendenze per sede; istanza di prelievo, sentenza breve (art. 60), legge Pinto oltre 3 anni.
- TAR e Consiglio di StatoQuanto costa un ricorso al TAR: contributo unificato e speseArt. 13 c. 6-bis DPR 115/2002: 650 euro ordinario, 300 per accesso, silenzio e ottemperanza, 1.800 riti abbreviati, 2.000-6.000 appalti, pubblico impiego dimezzato.
- TAR e Consiglio di StatoI vizi dell'atto amministrativo: incompetenza, violazione di legge, eccesso di potereI vizi dell'atto (artt. 21-septies e 21-octies L. 241/1990): incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere, vizi formali non invalidanti, nullità, annullamento.
- Il processo civileL'appello civile: termini, motivi, filtroCome si fa appello: 30 giorni dalla notifica o 6 mesi, motivi specifici a pena di inammissibilità (art. 342), niente prove nuove (art. 345).