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ProceduraDiritto amministrativo · TAR e Consiglio di Stato

Revocazione e opposizione di terzo nel processo amministrativo

Le sentenze del TAR e del Consiglio di Stato si impugnano di regola con l'appello e, per i motivi di giurisdizione, in Cassazione. Esistono però due rimedi straordinari, pensati per situazioni particolari. La revocazione permette di rimettere in discussione una sentenza nata da un errore di fatto evidente, da un inganno, da prove false o da documenti decisivi ritrovati dopo. L'opposizione di terzo consente a chi non ha partecipato al processo di contestare una sentenza pronunciata tra altri che lede i suoi diritti o interessi. Questa pagina spiega presupposti, termini e limiti di entrambi.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Revocazione: contro sentenze di TAR e Consiglio di Stato viziate da errore di fatto, dolo, prove false, documenti ritrovati, contrasto con il giudicato.
  • Stesso giudice: si propone davanti a chi ha pronunciato la sentenza.
  • Termini: 60 giorni dalla notifica o 6 mesi dalla pubblicazione; per dolo e falsità, 60 giorni dalla scoperta.
  • Sentenze del TAR: revocazione solo se il motivo non si può far valere in appello.
  • Opposizione di terzo: per chi è danneggiato da una sentenza tra altri, anche definitiva.

La revocazione: quando si può chiedere

Le sentenze dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione nei casi dell'art. 395 del codice di procedura civile, con ricorso allo stesso giudice che le ha pronunciate; contro le sentenze del TAR la revocazione è ammessa solo se il motivo non si può far valere con l'appello (art. 106 c.p.a.).

Motivo (art. 395 c.p.c.)EsempioDa quando decorre il termine
1. Dolo di una parte in danno dell'altraArtifici processuali che hanno impedito la difesaDalla scoperta del dolo
2. Prove riconosciute o dichiarate falseDocumento poi accertato come falsoDalla scoperta della falsità
3. Documenti decisivi ritrovatiAtto non prodotto per forza maggiore o per fatto dell'avversarioDal ritrovamento
4. Errore di fatto risultante dagli attiIl giudice dà per inesistente un atto che è nel fascicoloDalla notifica della sentenza, o sei mesi dalla pubblicazione
5. Contrasto con un precedente giudicatoSentenza contraria a una decisione definitiva tra le stesse partiDalla notifica, o sei mesi dalla pubblicazione
6. Dolo del giudice accertato con sentenzaCorruzione del giudiceDal passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta

Il termine è di sessanta giorni, che decorrono dalla notifica della sentenza per i motivi n. 4 e 5 e, per i motivi n. 1, 2, 3 e 6, dalla scoperta del dolo o della falsità, dal ritrovamento del documento o dal giudicato sul dolo del giudice; se la sentenza non è stata notificata, per l'errore di fatto e il contrasto di giudicati il termine è di sei mesi dalla pubblicazione (art. 92 c.p.a.).

L'errore di fatto

Art. 395, n. 4, c.p.c.

«[...] se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.»

È il motivo più invocato davanti al Consiglio di Stato, e il più delicato. Secondo la giurisprudenza amministrativa l'errore revocatorio è una svista percettiva, un abbaglio dei sensi sugli atti del processo: il giudice non ha visto un documento, ha letto male una data, ha omesso di pronunciarsi su un motivo che pure era stato proposto. Non è revocabile, invece, la sentenza che ha valutato le prove o interpretato le norme in modo che non si condivide, e l'errore deve essere stato decisivo per la decisione. Il giudizio si svolge in due fasi: prima si accerta l'errore e si annulla la sentenza, poi si decide di nuovo la causa. Contro la sentenza sulla revocazione si usano i mezzi previsti per la sentenza originaria, ma non una nuova revocazione (art. 107).

L'opposizione di terzo

Un terzo può fare opposizione contro una sentenza del TAR o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, anche se è passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi (art. 108, c. 1, c.p.a.). È il rimedio tipico di chi avrebbe dovuto essere chiamato nel giudizio come controinteressato e non lo è stato, o di chi ha una posizione autonoma incompatibile con quanto deciso. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono invece opporsi solo se la sentenza è l'effetto di dolo o collusione a loro danno, entro sessanta giorni dalla scoperta (art. 108, c. 2, e art. 92, c. 2). L'opposizione si propone al giudice che ha pronunciato la sentenza; se contro la sentenza di primo grado è stato proposto appello, il terzo deve intervenire nel giudizio d'appello (art. 109). Sull'appello si veda la pagina sull'appello al Consiglio di Stato; per le questioni di giurisdizione, quella sul ricorso in Cassazione.

  1. Individuare il rimedio giusto: appello, revocazione, opposizione di terzo o Cassazione.
  2. Verificare il motivo: una svista sugli atti, non un disaccordo sulla valutazione.
  3. Calcolare il termine dalla notifica, dalla pubblicazione o dalla scoperta.
  4. Documentare la decisività dell'errore o del documento ritrovato.
  5. Per il terzo, intervenire subito se è pendente l'appello.

Domande frequenti

Il Consiglio di Stato ha deciso ignorando un documento che era nel fascicolo: posso chiedere la revocazione?
Sì, se si tratta di un errore di fatto: la sentenza si fonda sulla supposizione di un fatto la cui verità è esclusa dagli atti, o sull'inesistenza di un fatto che invece risulta positivamente, e quel fatto non è stato un punto controverso su cui il giudice ha deciso (art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato dall'art. 106 c.p.a.). Deve trattarsi di una svista percettiva evidente, decisiva per il risultato, non di una valutazione delle prove che non si condivide. La revocazione si propone allo stesso giudice entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza o, in mancanza, entro sei mesi dalla pubblicazione.
Si può chiedere la revocazione di una sentenza del TAR?
Solo se i motivi non possono essere fatti valere con l'appello (art. 106, c. 3, c.p.a.). Di regola, infatti, gli errori della sentenza di primo grado si correggono con l'appello al Consiglio di Stato; la revocazione serve per le sentenze non più appellabili o per motivi scoperti quando l'appello non è più proponibile, come un dolo o un documento decisivo emersi dopo.
Una sentenza tra altri mi danneggia, ma non sono stato chiamato in causa: che cosa posso fare?
Proporre opposizione di terzo contro la sentenza del TAR o del Consiglio di Stato che pregiudica i propri diritti o interessi legittimi, anche se è passata in giudicato (art. 108 c.p.a.). Si propone davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza; se però contro la sentenza di primo grado è pendente l'appello, il terzo deve intervenire nel giudizio d'appello (art. 109). Aventi causa e creditori di una parte possono farlo solo se la sentenza è frutto di dolo o collusione a loro danno, entro sessanta giorni dalla scoperta.
Contro la sentenza che decide la revocazione si può fare di nuovo revocazione?
No. La sentenza emessa nel giudizio di revocazione si impugna con i mezzi ai quali era soggetta la sentenza originaria, per esempio l'appello se si trattava di una sentenza del TAR, ma non può essere a sua volta impugnata per revocazione (art. 107 c.p.a.).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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