In breve
- Cautelare: 41 giorni medi in primo grado nel 2025 (26 negli appalti), 26 in Consiglio di Stato; Roma 58, Trento 19.
- Appalti: 107 giorni in primo grado, 157 in appello; Milano 160, Roma 120, Napoli 115, Trieste 60.
- Merito ordinario: nessun dato medio ufficiale; dipende dalla sede: 85.748 pendenti nei TAR a fine 2025, di cui 22.467 a Roma, 10.277 a Napoli, 7.063 a Milano.
- Per accelerare: istanza di prelievo (71 c. 2 e 71-bis), sentenza breve in sede cautelare (60), fissazione sollecita (55 c. 10), unica questione (72).
- Pinto: oltre 3 anni in primo grado, 400-800 euro l'anno; senza prelievo depositato sei mesi prima la domanda è inammissibile.
I tempi che si misurano: cautelare e appalti
La Giustizia amministrativa pubblica ogni anno, con la relazione d'inaugurazione dell'anno giudiziario, i tempi medi delle due fasi che la legge vuole rapide. La prima è il giudizio cautelare: sulla domanda di sospensiva il collegio decide nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento della notifica (art. 55 c. 5 c.p.a.), e nel 2025 la media nazionale in primo grado, calcolata dal deposito del ricorso, è stata di 41 giorni, che scendono a 26 negli appalti; in Consiglio di Stato 26 giorni (19 negli appalti), al Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia 40. La seconda è il rito degli appalti, con termini dimezzati e udienza di merito ravvicinata: 107 giorni in primo grado e 157 in appello. Nelle altre materie la Relazione afferma che la durata è «in linea con la media europea» ma non pubblica una media, e la sola guida sono le pendenze per sede.
| Sede (2025) | Cautelare, giorni medi | Rito appalti, giorni medi | Pendenti al 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| Media primo grado | 41 (appalti 26) | 107 | 85.748 (−1,3%) |
| Consiglio di Stato | 26 (appalti 19) | 157 | 9.544 (−14,7%) |
| Lazio, Roma | 58 (appalti 26) | 120 | 22.467 (−21,8%) |
| Campania, Napoli | 34 (30) | 115 | 10.277 (+4,3%) |
| Lombardia, Milano | 34 (28) | 160 | 7.063 (+22,6%) |
| Toscana, Firenze | 27 (22) | 94 | 5.193 (+31,3%) |
| Puglia, Bari | 34 (29) | 108 | 3.644 (+16,5%) |
| Calabria, Catanzaro | 36 (33) | 112 | 3.528 (+4,9%) |
| Puglia, Lecce | 42 (23) | 134 | 3.483 (+4,5%) |
| Piemonte, Torino | 32 (27) | 125 | 3.099 (+8,4%) |
| Sicilia, Palermo | 30 (26) | 85 | 2.599 (+3,9%) |
| Veneto, Venezia | 33 (22) | 86 | 2.588 (+18,3%) |
| Emilia-Romagna, Bologna | 28 (21) | 85 | 2.331 (+7,9%) |
| Lombardia, Brescia | 47 (26) | 102 | 2.232 (+32,5%) |
| Sicilia, Catania | 35 (19) | 95 | 2.210 (−16,0%) |
| Liguria, Genova | 29 (32) | 141 | 1.496 (+1,0%) |
| Friuli-Venezia Giulia, Trieste | 36 (19) | 60 | 364 (+19,3%) |
| Trentino-Alto Adige, Trento | 19 (15) | 52 | 91 (−4,2%) |
Fonte: Relazione del Presidente del Consiglio di Stato per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2026 (10 febbraio 2026), tabelle sull'anno 2025; i tempi sono calcolati dalla data di deposito del ricorso. La lettura per sede va fatta con il rapporto tra definiti e pendenti: Roma nel 2025 ha definito 22.159 ricorsi contro 15.951 nuovi, abbattendo l'arretrato; Milano ne ha definiti 3.970 contro 5.237 nuovi, e Firenze 2.586 contro 3.815, con pendenze in forte crescita. Nel 2025 i ricorsi ai TAR sono aumentati del 24,4 per cento e il Consiglio di Stato ha ridotto le proprie pendenze da 11.194 a 9.544; l'arretrato «storico», cioè i ricorsi pendenti dal 2019 o prima, è sceso a 1.122 nei TAR e a 62 in Consiglio di Stato, e gli obiettivi PNRR di abbattimento sono stati raggiunti in anticipo. Quanto agli esiti, nel 2025 il 34,5 per cento dei ricorsi ai TAR è finito con improcedibilità o irricevibilità, il 41,7 è stato accolto e il 23,8 respinto; contando solo le sentenze di merito, il 63,8 per cento è stato accolto; in appello il Consiglio di Stato ha accolto il 27,7 per cento e respinto il 57.
Le regole che governano il calendario
«La fissazione dell'udienza di discussione deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo. La parte può segnalare l'urgenza del ricorso depositando istanza di prelievo.»
Il ricorso al TAR non cammina da solo. Entro un anno dal deposito una parte deve chiedere la fissazione dell'udienza, altrimenti il ricorso si estingue per perenzione; l'istanza si presenta di regola insieme al ricorso ed è condizione per la trattazione della sospensiva (art. 55 c. 4). Il presidente fissa l'udienza dopo la scadenza del termine di costituzione delle altre parti e il decreto è comunicato almeno sessanta giorni prima (art. 71 c. 3 e 5). Dopo cinque anni dal deposito la segreteria invia l'avviso di perenzione: il ricorrente deve presentare una nuova istanza di fissazione, firmata anche dalla parte e non solo dal difensore, entro centoventi giorni, altrimenti il ricorso è dichiarato perento (art. 82). Le udienze sono pubbliche; i giudizi cautelari, sul silenzio, sull'accesso e di ottemperanza si trattano in camera di consiglio con termini dimezzati (art. 87), il che li rende i più rapidi del sistema.
Gli strumenti per accelerare
L'istanza di prelievo (art. 71 c. 2) è una segnalazione di urgenza motivata: non vincola il presidente ma consente al giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e sentite le parti, di definire il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata (art. 71-bis). La sentenza breve (art. 60) è la scorciatoia più usata: nella camera di consiglio fissata per la sospensiva il collegio, sentite le parti e verificato che il contraddittorio sia integro e che non occorra istruttoria, decide subito il merito con sentenza semplificata; nel 2025 le sentenze brevi sono state 7.102 nei TAR, il 97 per cento in camera di consiglio, e 232 in Consiglio di Stato. Serve che siano passati almeno venti giorni dall'ultima notifica del ricorso; chi non la vuole deve dichiarare in udienza l'intenzione di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione, e il collegio rinvia fissando la data del prosieguo. In alternativa alla sospensiva il TAR può fissare con ordinanza la data ravvicinata dell'udienza di merito, quando ritiene le esigenze del ricorrente tutelabili con una decisione sollecita (art. 55 c. 10). Se la causa dipende da un'unica questione di diritto e i fatti non sono contestati, il presidente fissa l'udienza con priorità (art. 72). In ogni caso il giudice decide con sentenza semplificata quando il ricorso è manifestamente fondato o manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato (art. 74).
Se il processo dura troppo: la legge Pinto
Il termine ragionevole è di tre anni per il primo grado, due per l'appello, uno per la Cassazione e comunque sei per l'intero processo, contati dal deposito del ricorso e al netto delle sospensioni (art. 2 c. 2-bis, 2-ter, 2-quater L. 89/2001). L'indennizzo va da 400 a 800 euro per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, oltre il termine, aumentabile del 20 per cento dopo il terzo anno e del 40 dopo il settimo, ridotto se le parti sono più di dieci o cinquanta e fino a un terzo se la domanda è stata integralmente respinta (art. 2-bis); non spetta a chi ha litigato sapendo di avere torto o ha abusato del processo (art. 2 c. 2-quinquies). Nel processo amministrativo la domanda è inammissibile se non è stato esperito il rimedio preventivo, che è l'istanza di prelievo depositata almeno sei mesi prima della scadenza dei tre anni (artt. 1-ter c. 3 e 2 c. 1): la Corte costituzionale, con la sentenza 34/2019, ha dichiarato illegittima la vecchia condizione dell'art. 54 c. 2 DL 112/2008 per i processi anteriori all'ottobre 2016, ma la regola attuale resta in vigore e va rispettata. La domanda si propone con ricorso alla corte d'appello del distretto contro il Ministero dell'economia, entro sei mesi dalla definitività della decisione o anche in pendenza del processo una volta superato il termine (artt. 3 e 4); il presidente decide con decreto entro trenta giorni.
Che cosa fare
- Al deposito: presentare subito l'istanza di fissazione e, se c'è urgenza, la domanda cautelare; valutare se chiedere direttamente la sentenza breve.
- In camera di consiglio: preparare la causa come se fosse il merito, perché il collegio può decidere ex art. 60; se non si vuole, dichiararlo.
- Dopo il primo anno: depositare l'istanza di prelievo motivata, che serve sia ad accelerare sia a conservare il diritto all'indennizzo Pinto.
- Entro i cinque anni: controllare la PEC per l'avviso di perenzione e rinnovare l'istanza con la firma della parte entro 120 giorni.
- Oltre i tre anni: domanda di equa riparazione alla corte d'appello entro sei mesi dalla fine del processo, o già in pendenza.
Il TAR è rapido dove la legge lo obbliga a esserlo e lento dove lascia fare al ruolo; il ricorrente che conosce il prelievo e la sentenza breve accorcia i tempi da solo. Termini, forma e costi dell'atto introduttivo sono nella pagina sul ricorso al TAR; la fase cautelare nella pagina sulla sospensiva; il rito accelerato nella pagina sul ricorso negli appalti; la lentezza dell'amministrazione, che è un altro problema, nella pagina sul danno da ritardo.
Domande frequenti
Quanto ci vuole per la sospensiva?
E per la sentenza di merito?
Il mio ricorso è fermo da quattro anni: che cosa devo fare?
Posso avere l'indennizzo della legge Pinto?
Fonti normative
- Art. 71 c.p.a. — Fissazione dell'udienza e istanza di prelievo
- Art. 71-bis c.p.a. — Effetti dell'istanza di prelievo
- Art. 60 c.p.a. — Definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare
- Art. 82 c.p.a. — Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali
- Art. 2 L. 89/2001 — Diritto all'equa riparazione
- Art. 1-ter L. 89/2001 — Rimedi preventivi
- Relazione sull'attività della Giustizia amministrativa, anno 2025 (10 febbraio 2026)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
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