In breve
- Termini: 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 325 c.p.c.) o 6 mesi dalla pubblicazione (art. 327); la citazione va notificata nel termine e iscritta a ruolo nei termini del tribunale, pena l'improcedibilità.
- Motivi chiari, sintetici e specifici per ciascun capo, con le censure ai fatti e le violazioni di legge (art. 342), a pena di inammissibilità; appello incidentale nella comparsa 20 giorni prima dell'udienza.
- Niente di nuovo: domande, eccezioni e prove nuove sono inammissibili (art. 345), salvo prove non producibili prima per causa non imputabile; le domande respinte vanno riproposte (art. 346).
- La sentenza si esegue: sospensione solo per manifesta fondatezza o pregiudizio grave (art. 283), con decisione anche anticipata (art. 351).
- Filtro: appello manifestamente infondato deciso subito con discussione orale (artt. 348-bis, 350-bis); contributo unificato +50% e raddoppiato se si perde del tutto; durata media 492 giorni.
Termini, forma, limiti
«L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; 2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
| Passaggio | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Sentenze appellabili | Tutte le sentenze di primo grado, salvo esclusione di legge o accordo; inappellabili quelle di equità necessaria; quelle di equità del giudice di pace solo per violazione di norme procedurali, costituzionali, europee o dei principi della materia | art. 339 |
| Termine breve | 30 giorni dalla notifica della sentenza | art. 325 |
| Termine lungo | 6 mesi dalla pubblicazione, salvo il contumace che ignorava il processo | art. 327 |
| Atto | Citazione con motivi specifici; 90 giorni liberi prima dell'udienza (150 dall'estero); giudice: corte d'appello per il tribunale, tribunale per il giudice di pace | artt. 342, 341 |
| Costituzione dell'appellante | Nei termini del primo grado, con copia della sentenza; altrimenti improcedibile e non riproponibile | artt. 347, 348, 358 |
| Appellato e appello incidentale | Comparsa almeno 20 giorni prima dell'udienza; appello incidentale nella comparsa a pena di decadenza | artt. 343, 347 |
| Domande ed eccezioni non accolte | Da riproporre espressamente, altrimenti rinunciate | art. 346 |
| Novità | Vietate domande, eccezioni, prove e documenti nuovi; salvi interessi, frutti, danni successivi, giuramento decisorio, prove non producibili prima per causa non imputabile | art. 345 |
L'appello è un giudizio a critica vincolata: si impugnano i capi della sentenza, e per ciascuno si dice dove il giudice ha sbagliato nei fatti e nel diritto e perché l'errore conta; la riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022, dal 28 febbraio 2023) ha scritto questa regola nell'art. 342 a pena di inammissibilità, e la Cassazione la applica con rigore ma senza formalismi, chiedendo chiarezza, non formule. Il termine è di 30 giorni dalla notifica della sentenza (a cura della controparte, di regola all'avvocato costituito) o di 6 mesi dalla pubblicazione, con la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto; il termine si rispetta con la notifica della citazione, e la successiva iscrizione a ruolo tardiva rende l'appello improcedibile senza possibilità di riproporlo (artt. 348 e 358). Le novità sono bandite (art. 345): l'appello non serve a integrare le prove dimenticate, salvo quelle che la parte non poteva produrre per causa non imputabile, né a cambiare domanda; per contro l'appellato deve riproporre espressamente le domande e le eccezioni che il primo giudice non ha accolto o non ha esaminato (art. 346), e chi vuole a sua volta modificare la sentenza propone appello incidentale nella comparsa di risposta, almeno 20 giorni prima dell'udienza. Davanti alla corte d'appello la trattazione può essere affidata a un istruttore e la decisione è collegiale; davanti al tribunale, per le sentenze del giudice di pace, il giudice è monocratico (art. 350).
Sospensione, filtro, decisione, costi
«Il giudice d'appello, su istanza di parte proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti».
- Sospensione (artt. 283 e 351): la sentenza di primo grado è esecutiva; l'istanza va nell'atto di appello, si decide alla prima udienza o prima con ricorso al presidente, anche con sospensione provvisoria urgente inaudita altera parte; serve la manifesta fondatezza dell'appello o un pregiudizio grave e irreparabile, valutato anche in relazione all'insolvenza di chi dovrebbe restituire; l'istanza pretestuosa costa una pena pecuniaria da 250 a 10.000 euro.
- Prima udienza (art. 350): verifica della regolare costituzione, contumacia o rinnovazione della notifica, riunione degli appelli; se l'appello appare inammissibile o manifestamente infondato, oppure manifestamente fondato, semplice o urgente, il giudice dispone la discussione orale; altrimenti tenta la conciliazione e ammette le eventuali prove.
- Filtro (artt. 348-bis e 350-bis): la decisione a seguito di discussione orale avviene con le forme dell'art. 281-sexies, in corte d'appello con note conclusionali, relazione dell'istruttore e udienza collegiale; la sentenza è motivata in forma sintetica, anche con il solo riferimento al punto decisivo o a precedenti conformi, ed è ricorribile per cassazione; con l'appello incidentale il filtro scatta solo se i presupposti valgono per entrambi.
- Decisione ordinaria (art. 352): udienza di rimessione in decisione con termini perentori (note di precisazione delle conclusioni fino a 60 giorni prima, conclusionali fino a 30, repliche fino a 15), sentenza depositata entro 60 giorni; rimessione al primo giudice solo per nullità della citazione, difetto di contraddittorio o sentenza nulla (art. 354).
- Costi ed esiti: contributo unificato aumentato della metà rispetto al primo grado (art. 13, c. 1-bis, D.P.R. 115/2002) e un secondo contributo pari al primo se l'appello è respinto per intero, inammissibile o improcedibile (c. 1-quater); spese di lite del grado a carico di chi perde; in caso di riforma, restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza; contro la sentenza d'appello resta il ricorso per cassazione in 60 giorni.
In pratica, l'appello si prepara leggendo la sentenza con il metodo della critica per capi: per ogni statuizione sfavorevole, qual è l'errore, dove sta la prova o la norma che lo dimostra, e che cosa cambierebbe. Se la risposta è «il giudice poteva valutare diversamente», l'appello rischia il filtro e il doppio contributo; se la risposta è «ha ignorato questo documento» o «ha applicato la norma sbagliata», ha senso, e va accompagnato dall'istanza di sospensione quando la condanna è pesante e la controparte poco solvibile. La durata media in corte d'appello, 492 giorni nel 2025, rende spesso preferibile una transazione sul quantum dopo la sentenza: l'appello notificato è anche una leva per ottenerla.
Domande frequenti
Ho perso in primo grado: quanto tempo ho per fare appello?
Trenta giorni dalla notifica della sentenza fatta dalla controparte (art. 325 c.p.c.), che decorrono anche se la sentenza è stata notificata a lei e non al suo avvocato in certi casi; se nessuno la notifica, sei mesi dalla pubblicazione, cioè dal deposito in cancelleria (art. 327), con la sospensione feriale di agosto che allunga i termini. Il termine si rispetta notificando la citazione in appello, non depositandola; l'iscrizione a ruolo va poi fatta nei termini del tribunale, altrimenti l'appello è improcedibile e non si può riproporre (artt. 348 e 358). Nel frattempo la sentenza è esecutiva: chi teme il pignoramento chiede la sospensione con l'appello stesso.
Posso portare in appello i documenti che ho dimenticato in primo grado?
No, salvo che dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per causa non imputabile (art. 345): documenti formati dopo, o scoperti dopo senza colpa. Lo stesso vale per testimoni e altre prove, e per le domande ed eccezioni nuove, che sono inammissibili anche d'ufficio; sono ammessi solo gli interessi, i frutti e i danni maturati dopo la sentenza e il giuramento decisorio. L'appello serve a far valere gli errori della sentenza sui fatti e sul diritto già acquisiti: le domande e le eccezioni respinte in primo grado vanno riproposte espressamente, altrimenti si considerano rinunciate (art. 346).
Che cosa è il filtro in appello?
Dal 2023 il giudice che, letti gli atti, ritiene l'appello inammissibile o manifestamente infondato (o, all'opposto, manifestamente fondato, oppure semplice o urgente) non svolge l'istruttoria ordinaria ma dispone la discussione orale e decide con sentenza motivata in forma sintetica, anche rinviando a precedenti conformi (artt. 348-bis, 350 e 350-bis). Il vecchio filtro con ordinanza di inammissibilità è stato abolito: ora c'è sempre una sentenza, ricorribile per cassazione. Chi perde integralmente l'appello paga un secondo contributo unificato pari a quello versato (art. 13, c. 1-quater, D.P.R. 115/2002), oltre alle spese.
Conviene fare appello?
Conviene quando la sentenza contiene errori individuabili: una norma applicata male, una prova decisiva ignorata o letta in modo illogico, un capo di domanda non esaminato, spese liquidate fuori dai parametri. Non conviene per «riprovarci» con le stesse argomentazioni, perché i motivi devono essere specifici a pena di inammissibilità, i costi salgono (contributo aumentato della metà, raddoppiato in caso di rigetto totale, onorari, spese della controparte) e la durata media in corte d'appello è di 492 giorni. Prima di decidere si valuta la sospensione, che si ottiene solo per manifesta fondatezza o pregiudizio grave, e la possibilità di una transazione, spesso più conveniente di un secondo grado incerto.
Fonti normative
- Art. 325 c.p.c. — Termini per le impugnazioni
- Art. 327 c.p.c. — Decadenza dall'impugnazione (sei mesi)
- Art. 339 c.p.c. — Appellabilità delle sentenze
- Art. 342 c.p.c. — Forma dell'appello
- Art. 345 c.p.c. — Domande ed eccezioni nuove
- Art. 283 c.p.c. — Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello
- Art. 348-bis c.p.c. — Inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello
- Art. 350-bis c.p.c. — Decisione a seguito di discussione orale
- Art. 352 c.p.c. — Decisione
- Art. 13, c. 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002 — Contributo unificato nelle impugnazioni
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Da leggere insieme
- Il processo civileCome inizia una causa civile: atto di citazione, ricorso, prima udienzaPrima della causa (lettera di diffida, mediazione obbligatoria, negoziazione assistita, tentativo di conciliazione), citazione o ricorso, contenuto dell'atto di citazione (art. 163: fatti, diritto, prove, avvertimenti), termini a comparire (120 giorni in Italia, 150 all'estero), notifica e iscrizione a ruolo, costituzione del convenuto 70 giorni prima con comparsa di risposta (eccezioni, riconvenzionale, chiamata del terzo a pena di decadenza), verifiche preliminari (art. 171-bis), memorie integrative a 40, 20 e 10 giorni (art. 171-ter), prima udienza (art. 183: comparizione personale, interrogatorio libero, conciliazione, ammissione delle prove, calendario), istruttoria, fase decisoria (art. 189, 281-quinquies, 281-sexies), procedimento semplificato (art. 281-decies: ricorso, udienza a 40 giorni, costituzione 10 giorni prima), decreto ingiuntivo e rito del lavoro, contributo unificato, tempi.
- Giudici, tempi e strumentiQuanto durano le cause in Italia: i numeriGli indicatori (disposition time: pendenti a fine anno diviso definiti nell'anno per 365, usato da Cepej, EU Justice Scoreboard e PNRR; durata effettiva: media dei procedimenti conclusi nell'anno dalla data di iscrizione; clearance rate; perché i due numeri divergono), i dati 2025 (Istat, giugno 2026, su dati del Ministero: contenzioso civile 435 giorni in tribunale, 492 in corte d'appello, 863 in Cassazione, 1.789 nei tre gradi contro 2.512 del 2019, -28,8%, obiettivo PNRR 1.507 non ancora raggiunto; penale 958 giorni nei tre gradi contro 1.392, -31,2%, obiettivo 1.044 raggiunto; tribunale penale 312, appello 524, Cassazione 122; clearance rate 1,07 tribunali, 1,17 appelli, 1,30 Cassazione), le materie (in tribunale nel 2025: lavoro 256 giorni, accertamenti tecnici previdenziali 154, liquidazioni giudiziali 117, cittadinanza 1.304, protezione internazionale 1.224; nel rapporto ministeriale sull'area SICID: civile ordinario durata effettiva 896 giorni e disposition time 585, lavoro 341 e 279, previdenza 628 e 496, volontaria giurisdizione 143, procedimenti speciali 78 nel 2023; esecuzioni immobiliari e fallimenti su altri registri e più lunghi), le differenze territoriali (i dati per distretto e per ufficio pubblicati dal Ministero mostrano scarti ampi tra tribunali; giudice di pace e Cassazione tributaria), i fattori (rito, istruttoria con CTU e testimoni, rinvii, carichi dell'ufficio, sospensione feriale, mediazione obbligatoria, appello con filtro, rinvii per notifiche), la legge Pinto (L. 89/2001: durata ragionevole 3 anni in primo grado, 2 in appello, 1 in Cassazione, 3 per l'esecuzione, 6 per le procedure concorsuali, comunque 6 anni complessivi; indennizzo da 400 a 800 euro per anno di ritardo, maggiorabile del 20 e 40 per cento e ridotto per parti numerose o domanda respinta; rimedi preventivi obbligatori: rito semplificato, istanza di decisione orale, istanza di accelerazione nel penale, sei mesi prima della scadenza; domanda alla corte d'appello entro sei mesi dalla definitività o in corso di causa; art. 1-ter, 2, 2-bis, 4), il penale (prescrizione che si ferma dopo il primo grado e improcedibilità dell'appello dopo 2 anni e della Cassazione dopo 1, prorogabili), come ridurre i tempi della propria causa (rito semplificato, decreto ingiuntivo, mediazione e negoziazione, prove documentali, richiesta di decisione orale, evitare rinvii, transazione), che cosa aspettarsi in pratica.
- Il processo civileSpese di lite: chi paga le spese di una causa civilePrincipio della soccombenza (art. 91), che cosa rimborsa il soccombente (contributo unificato, marche, notifiche, CTU, compenso liquidato per fasi con il DM 55/2014, 15% di spese generali, IVA e cassa), differenza tra spese liquidate e parcella del proprio avvocato, compensazione totale o parziale (art. 92: soccombenza reciproca, novità della questione, mutamento di giurisprudenza, gravi ed eccezionali ragioni), spese eccessive o superflue, rifiuto della proposta conciliativa del giudice e della proposta del mediatore (art. 13 D.Lgs. 28/2010), mancata partecipazione alla mediazione, responsabilità aggravata (art. 96: mala fede, colpa grave, esecuzione imprudente, somma equitativa, 500-5.000 euro alla cassa delle ammende), tetto delle spese nelle cause fino a 1.100 euro, distrazione a favore del difensore (art. 93), spese dell'esecuzione (art. 95), doppio contributo unificato per l'impugnazione respinta.
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