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I termini processuali e la sospensione feriale

Un termine sbagliato di un giorno vale una causa persa, e i giorni non si contano tutti allo stesso modo: il primo si esclude, l'ultimo si include, i festivi contano ma non possono essere l'ultimo giorno, il sabato è festivo solo per gli atti fuori udienza, e dal 1° al 31 agosto il calendario si ferma, tranne che per una lista di procedimenti che non si fermano mai. Ecco le regole con gli esempi.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Computo (art. 155 c.p.c.): il giorno iniziale non si conta, l'ultimo sì; i festivi contano; scadenza di sabato o festivo → primo giorno utile (atti fuori udienza); termini a ritroso anticipati.
  • Perentori non prorogabili (art. 153): 30 giorni appello, 60 cassazione dalla notifica; 6 mesi dalla pubblicazione (artt. 325, 327); rimessione in termini solo per causa non imputabile.
  • Feriale: termini processuali sospesi dal 1° al 31 agosto, riprendono il 1° settembre; se iniziano in agosto partono dal 1° settembre (L. 742/1969; art. 54 c.p.a.).
  • Esclusi: lavoro e previdenza, alimenti, cautelari, sfratti, opposizioni esecutive, fallimenti, interdizioni, ordini di protezione, cause urgenti; penale: detenuti che rinunciano, urgenze.
  • I termini non processuali (licenziamento 60 gg, querela 3 mesi, multe, cartelle, prescrizioni) non si sospendono.

Le regole

Art. 155 c.p.c. — Computo dei termini

«Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune. I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa».

Art. 1 L. 7 ottobre 1969, n. 742 — Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

«Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo».

CasoRegolaEsempio
Termine a giorniEscluso il giorno iniziale, incluso l'ultimoNotifica il 3 marzo, 30 giorni: scade il 2 aprile
Termine a mesiDa data a data (calendario comune)Pubblicazione il 15 settembre, 6 mesi: 15 marzo
Scadenza festiva o di sabatoProroga al primo giorno non festivo (atti fuori udienza)Scadenza sabato 7: si deposita lunedì 9
Termine a ritrosoSe cade di sabato o festivo, si anticipa (giurisprudenza)70 giorni prima dell'udienza cade di domenica: entro il venerdì
Agosto, termine a giorniSospeso dal 1° al 31 agosto; riprende il 1° settembreNotifica il 20 luglio, 30 giorni: 19 settembre
Termine che inizia in agostoDecorre dal 1° settembreNotifica il 10 agosto, 30 giorni: 30 settembre
Agosto, termine a mesiSi aggiungono 31 giorni se il periodo attraversa agostoPubblicazione il 10 marzo, 6 mesi: 11 ottobre
Materie escluseAgosto conta (lavoro, previdenza, sfratto, cautelari, opposizioni esecutive, fallimenti, alimenti, urgenza)Licenziamento: sentenza notificata il 20 luglio, appello entro il 19 agosto
Notifica PECPer chi notifica vale l'invio; per il destinatario, dopo le 21 vale le 7 del giorno dopo (art. 147 c.p.c.)PEC inviata il 30 alle 23: tempestiva per il mittente; il termine del destinatario parte dal giorno dopo

I termini processuali sono di due specie (artt. 152-154 c.p.c.): perentori, che la legge dichiara tali e che non si possono abbreviare né prorogare, nemmeno d'accordo tra le parti, e la cui violazione produce decadenza; ordinatori, che il giudice può prorogare prima della scadenza. Le impugnazioni hanno termini perentori (30 giorni per appello e revocazione, 60 per la cassazione, dalla notifica della sentenza; sei mesi dalla pubblicazione in ogni caso), come le opposizioni (40 giorni per il decreto ingiuntivo, 20 per gli atti esecutivi) e le difese del convenuto (costituzione 70 giorni prima dell'udienza). L'unico rimedio alla decadenza è la rimessione in termini dell'art. 153, c. 2, che richiede una causa non imputabile alla parte, come un malfunzionamento certificato dei sistemi telematici o un evento imprevedibile: l'errore dell'avvocato o del cliente non lo è. La sospensione feriale è stata ridotta dal 2015 (prima andava dal 1° agosto al 15 settembre) e vale per il processo civile, amministrativo (art. 54 c.p.a., non per il cautelare), tributario e per i termini di impugnazione penale.

Come si evita l'errore

  1. Individuare la natura del termine: processuale (si sospende ad agosto, salvo materie escluse) o sostanziale e amministrativo (non si sospende mai: licenziamento, querela, multe, cartelle, prescrizioni, ricorsi amministrativi).
  2. Fissare il giorno iniziale: per il notificante la data di spedizione o di invio della PEC, per il destinatario la ricezione (dopo le 21, il giorno dopo); il termine lungo decorre dalla pubblicazione, non dalla notifica.
  3. Contare: escluso il primo giorno, festivi compresi; per i termini a mesi da data a data; sommare agosto se attraversato; verificare se la materia è tra quelle escluse (art. 92 ord. giud.; artt. 429 e 459 c.p.c.; urgenza dichiarata).
  4. Controllare l'ultimo giorno: sabato o festivo → primo giorno utile per gli atti fuori udienza; termini a ritroso → giorno precedente; non aspettare l'ultimo giorno per i depositi telematici.
  5. Documentare: conservare relate di notifica, ricevute PEC di accettazione e consegna, ricevute di deposito; in caso di incidente tecnico, raccogliere subito le prove per la rimessione in termini.

Due avvertenze pratiche. La prima riguarda il penale: la sospensione feriale vale per i termini di impugnazione e per le indagini, ma non per gli imputati in custodia cautelare che vi rinuncino e non nei processi dichiarati urgenti perché la prescrizione o la custodia scadono durante o subito dopo la sospensione (art. 2 L. 742/1969); i termini dell'appello penale (15, 30 o 45 giorni dal deposito) si sospendono, quelli delle misure cautelari no. La seconda riguarda il fisco: i termini per il ricorso tributario si sospendono ad agosto e, se è stata chiesta l'adesione, si sommano ai 90 giorni di quella sospensione; i termini per pagare, invece, seguono le regole proprie del fisco. Per orientarsi nel linguaggio delle sentenze e dei termini, la guida su come leggere una sentenza; per le durate reali dei processi, quanto dura una causa.

Domande frequenti

Mi hanno notificato la sentenza il 20 luglio: entro quando devo fare appello?

Entro il 19 settembre. Il termine breve è di trenta giorni dalla notifica (art. 325 c.p.c.); il giorno della notifica non si conta (art. 155), quindi il primo giorno è il 21 luglio e fino al 31 luglio si consumano undici giorni; dal 1° al 31 agosto il termine è sospeso (art. 1 L. 742/1969); dal 1° settembre riprende e i diciannove giorni residui portano al 19 settembre. Se il 19 settembre fosse un sabato o un festivo, la scadenza slitterebbe al primo giorno lavorativo. Se la notifica fosse arrivata il 10 agosto, il termine sarebbe partito il 1° settembre e scaduto il 30 settembre. Attenzione: se la causa è di lavoro, di previdenza, di sfratto, di opposizione all'esecuzione, o cautelare, agosto conta come gli altri mesi e l'appello andrebbe proposto entro il 19 agosto.

Il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione si allunga di agosto?

Sì. I termini a mesi si contano da data a data secondo il calendario comune (art. 155, c. 2), ma la sospensione feriale si applica anche a loro: se il periodo attraversa agosto, si aggiungono trentuno giorni. Una sentenza pubblicata il 10 marzo ha il termine lungo che scadrebbe il 10 settembre; con la sospensione scade l'11 ottobre. Una sentenza pubblicata il 15 settembre scade il 15 marzo dell'anno dopo senza aggiunte, perché non incontra agosto. Il termine lungo decorre dal deposito della sentenza in cancelleria, indipendentemente dalla notifica, e vale per appello, cassazione e revocazione ordinaria (art. 327); non si applica al contumace che prova di non aver conosciuto il processo per nullità della citazione o della sua notifica.

Il termine scade di sabato: posso depositare lunedì?

Per gli atti da compiere fuori udienza sì: la proroga al primo giorno non festivo, prevista per le scadenze festive, si applica anche al sabato (art. 155, c. 4 e 5), quindi il deposito o la notifica di lunedì è tempestivo. Le udienze fissate di sabato, invece, si tengono regolarmente. Il discorso cambia per i termini «a ritroso», quelli che impongono di compiere un atto entro un certo numero di giorni prima di un'udienza (per esempio la costituzione del convenuto 70 giorni prima, o le memorie): se l'ultimo giorno utile cade di sabato o in un festivo, la giurisprudenza ritiene che si debba anticipare al giorno precedente non festivo, perché la proroga in avanti ridurrebbe il tempo garantito alla controparte. In caso di dubbio, si deposita prima. Con il deposito telematico fa fede la ricevuta di accettazione, e un deposito rifiutato dopo la scadenza non si sana se non con la rimessione in termini, che richiede una causa non imputabile (art. 153).

Il termine per impugnare il licenziamento o per la querela si sospende ad agosto?

No. La sospensione feriale riguarda i termini processuali, cioè quelli per gli atti del processo davanti a un giudice; i termini sostanziali e amministrativi corrono sempre: i sessanta giorni per l'impugnazione scritta del licenziamento (che è un atto stragiudiziale, e per di più la materia del lavoro è esclusa anche per i termini processuali), i tre mesi per la querela, i sessanta giorni per il ricorso al prefetto contro la multa, i centoventi per il ricorso straordinario, le prescrizioni e le decadenze civili, i termini per pagare cartelle e avvisi. Nel processo tributario i termini per il ricorso si sospendono, ma il fisco ha regole proprie per gli adempimenti: i versamenti in scadenza tra il 1° e il 20 agosto slittano al 20 (art. 37, c. 11-bis, D.L. 223/2006) e dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini per rispondere alle richieste di documenti e per pagare gli avvisi bonari (art. 7-quater D.L. 193/2016). Nel penale la sospensione vale per i termini di impugnazione, non per gli imputati detenuti che vi rinuncino e non nei processi dichiarati urgenti per prescrizione o custodia in scadenza (art. 2 L. 742/1969).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Il processo civileL'appello civile: termini, motivi, filtroChe cosa si appella (art. 339: le sentenze di primo grado del tribunale davanti alla corte d'appello e del giudice di pace davanti al tribunale; inappellabili le sentenze di equità necessaria e quelle appellabili solo per violazione di norme per l'equità del giudice di pace; ordinanze e decreti con rimedi propri; sentenze non definitive con riserva d'appello, art. 340), i termini (30 giorni dalla notifica della sentenza, art. 325; 6 mesi dalla pubblicazione senza notifica, art. 327, salva l'ignoranza incolpevole del contumace; sospensione feriale; 60 giorni per la Cassazione), la forma (citazione con le indicazioni dell'art. 163, 90 giorni liberi prima dell'udienza, 150 dall'estero; motivi chiari, sintetici e specifici, che per ciascun capo indicano le censure alla ricostruzione dei fatti e le violazioni di legge con la loro rilevanza, a pena di inammissibilità, art. 342; costituzione dell'appellante nei termini del tribunale a pena di improcedibilità, art. 348; iscrizione a ruolo con la copia della sentenza; appellato almeno 20 giorni prima dell'udienza con comparsa e appello incidentale a pena di decadenza, artt. 343 e 347; domande ed eccezioni non accolte da riproporre espressamente, art. 346), i limiti (art. 345: niente domande nuove salvo interessi, frutti e danni successivi; niente eccezioni nuove non rilevabili d'ufficio; niente nuove prove e documenti salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli per causa non imputabile; giuramento decisorio sempre), la sospensione della sentenza (art. 283: su istanza nell'appello, se l'impugnazione appare manifestamente fondata o per pregiudizio grave e irreparabile, anche per condanne pecuniarie in relazione all'insolvenza; ricorso per decisione anticipata anche inaudita altera parte, art. 351; pena pecuniaria da 250 a 10.000 euro per istanze inammissibili o manifestamente infondate), il filtro (art. 348-bis: se l'appello è inammissibile o manifestamente infondato il giudice dispone la discussione orale, art. 350-bis, con sentenza sintetica anche per rinvio a precedenti; lo stesso per gli appelli manifestamente fondati, semplici o urgenti, art. 350), la trattazione (art. 350: prima udienza con verifica della costituzione, conciliazione, ammissione delle prove; corte d'appello con istruttore e decisione collegiale, tribunale monocratico; art. 352: udienza di rimessione in decisione con termini per conclusioni, conclusionali e repliche, sentenza in 60 giorni; art. 354: rimessione al primo giudice per nullità della citazione, contraddittorio, sentenza nulla), gli esiti (conferma, riforma totale o parziale, rinvio; art. 358: l'appello inammissibile o improcedibile non si ripropone; spese del grado; restituzioni dopo la riforma; ricorso per cassazione), i costi (contributo unificato del primo grado aumentato della metà, art. 13 c. 1-bis D.P.R. 115/2002; raddoppio a carico di chi perde integralmente, c. 1-quater; compensi dell'avvocato per l'appello; rischio di lite temeraria), i tempi (disposition time 2025 delle corti d'appello 492 giorni), quando conviene (errori di diritto e di valutazione delle prove specifici; non le ripetizioni del primo grado; transazione).
  • Il processo civileIl ricorso per cassazione civileI motivi (art. 360 c. 1 c.p.c.: 1) giurisdizione; 2) competenza quando non è prescritto il regolamento; 3) violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali; 4) nullità della sentenza o del procedimento, inclusa la motivazione apparente o mancante; 5) omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, dal 2012, non più il vizio di motivazione; c. 2: ricorso per saltum contro la sentenza di tribunale con accordo delle parti solo per il n. 3; c. 3: sentenze non definitive impugnabili con quella definitiva; c. 4: doppia conforme, se l'appello conferma il primo grado per le stesse ragioni di fatto il n. 5 è escluso, salvo le cause dell'art. 70 c. 1; art. 360-bis: inammissibile se la sentenza è conforme alla giurisprudenza della Corte senza elementi per mutarla, o se la censura sul giusto processo è manifestamente infondata; art. 111 c. 7 Cost.: ricorso straordinario contro i provvedimenti decisori non altrimenti impugnabili, solo per violazione di legge), termini e forma (art. 325: 60 giorni dalla notifica della sentenza; art. 327: sei mesi dalla pubblicazione senza notifica, salvo il contumace incolpevole; sospensione feriale; art. 365: sottoscrizione a pena di inammissibilità di un avvocato iscritto all'albo speciale con procura speciale, conferita dopo la sentenza; art. 366: contenuto a pena di inammissibilità: parti, sentenza, chiara esposizione dei fatti essenziali, chiara e sintetica esposizione dei motivi con le norme, procura, e per ogni motivo la specifica indicazione degli atti e documenti su cui si fonda con il loro contenuto rilevante, principio di autosufficienza; art. 369: deposito telematico entro 20 giorni dall'ultima notifica a pena di improcedibilità, con copia della sentenza notificata, procura e atti; art. 370: controricorso entro 40 giorni dalla notifica del ricorso, altrimenti solo discussione orale; art. 371: ricorso incidentale nel controricorso, anche tardivo; art. 372: documenti nuovi solo su ammissibilità e nullità; art. 373: nessuna sospensione automatica della sentenza d'appello, istanza al giudice d'appello per grave e irreparabile danno; art. 378: memorie), la decisione (art. 375: pubblica udienza per le questioni di particolare rilevanza, altrimenti camera di consiglio con ordinanza; art. 380-bis: proposta sintetica del presidente o del consigliere delegato di inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza; se il ricorrente non chiede la decisione entro 40 giorni il ricorso si intende rinunciato, se la chiede e la Corte decide in conformità applica le sanzioni dell'art. 96 c. 3 e 4, somma equitativa alla controparte e da 500 a 5.000 euro alla cassa delle ammende; art. 380-bis.1: adunanza comunicata 60 giorni prima, conclusioni del PG a 20, memorie a 10, ordinanza; art. 374: Sezioni Unite per giurisdizione, contrasti e questioni di massima importanza; art. 384: principio di diritto, cassazione con rinvio al giudice di pari grado che si uniforma, o decisione nel merito senza accertamenti di fatto, correzione della motivazione; art. 383: rinvio; art. 391-bis: correzione degli errori materiali in ogni tempo e revocazione per errore di fatto entro 60 giorni o 6 mesi; art. 391-quater: revocazione per contrasto con la Corte EDU; art. 363: principio di diritto nell'interesse della legge; art. 363-bis: rinvio pregiudiziale del giudice di merito per questioni nuove, gravi e seriali; art. 392-394: riassunzione davanti al giudice di rinvio entro 3 mesi), costi (contributo unificato raddoppiato rispetto al primo grado più l'imposta fissa di registro, art. 13 c. 1-bis DPR 115/2002; se il ricorso è respinto integralmente, inammissibile o improcedibile, secondo contributo pari al primo, c. 1-quater; spese di lite liquidate secondo i parametri, spesso 5.000-15.000 euro per le cause medie; sanzioni ex art. 96; tempi medi di 1-2 anni, minori con la proposta accelerata), strategia (individuare violazioni di norme e nullità, non riproporre i fatti; motivi specifici con gli atti riportati; verificare la doppia conforme e la conformità alla giurisprudenza; valutare il rinvio pregiudiziale già in appello; sospensione della sentenza dal giudice d'appello; rinuncia tacita alla proposta per evitare le sanzioni).
  • Debiti, crediti e pignoramentiL'opposizione a decreto ingiuntivoQuaranta giorni e atto di citazione, oneri della prova, sospensione e provvisoria esecuzione, eccezioni tipiche, mediazione, costi, rischi, opposizione tardiva.
  • Debiti, crediti e pignoramentiOpposizione all'esecuzione e agli atti esecutiviL'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.: contesta il diritto della parte istante a procedere; c. 1: prima dell'inizio dell'esecuzione, opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia, valore e territorio, con sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per gravi motivi, anche parziale; c. 2: dopo l'inizio, ricorso al giudice dell'esecuzione, anche per l'impignorabilità dei beni; nell'espropriazione inammissibile dopo l'ordinanza di vendita o assegnazione salvo fatti sopravvenuti o impossibilità incolpevole, D.L. 59/2016; motivi: inesistenza o nullità del titolo, pagamento, compensazione, transazione, prescrizione, difetto di legittimazione, condizioni non avverate, beni impignorabili ex artt. 514-515 e 545, per il titolo giudiziale solo fatti successivi alla formazione del titolo; ammessa contro il pignoramento fiscale entro i limiti dell'art. 57 D.P.R. 602/1973), l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617: regolarità formale del titolo e del precetto, con citazione davanti al giudice indicato nel precetto entro 20 giorni perentori dalla notifica; dopo l'inizio dell'esecuzione, ricorso al giudice dell'esecuzione entro 20 giorni dal primo atto se riguarda titolo o precetto, o dall'atto compiuto: notifica, pignoramento, ordinanza di vendita, aggiudicazione, decreto di trasferimento, distribuzione; c. 2: vizi non deducibili prima; art. 512: controversie in sede di distribuzione decise con ordinanza impugnabile ex art. 617; art. 628: l'opposizione agli atti sospende il termine di efficacia del pignoramento), l'opposizione di terzo (art. 619: il terzo che pretende la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati, con ricorso al GE prima della vendita o assegnazione; accordo in udienza o giudizio di merito; limiti alla prova testimoniale per i mobili nella casa o nell'azienda del debitore, art. 621; art. 620: se il GE non sospende la vendita o l'opposizione è proposta dopo, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata; coniuge, familiari, comodatario, fornitore con riserva di proprietà), la procedura (art. 616 e 618: il GE fissa con decreto l'udienza e il termine per la notifica del ricorso, dà i provvedimenti urgenti; all'udienza provvede con ordinanza sui provvedimenti indilazionabili o sospende; fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, con iscrizione a ruolo e termini a comparire dimezzati, o rimette al giudice competente; la causa di merito sull'opposizione all'esecuzione si decide con sentenza appellabile; quella sugli atti con sentenza non impugnabile, ricorribile solo in cassazione ex art. 111 Cost.; rito del lavoro per le materie di lavoro, art. 618-bis; art. 624: sospensione del processo esecutivo per gravi motivi su istanza, con o senza cauzione, ordinanza reclamabile al collegio ex art. 669-terdecies; se la sospensione non è reclamata o è confermata e il merito non è introdotto nel termine, il GE dichiara l'estinzione e cancella la trascrizione del pignoramento; art. 623: la sospensione solo dal GE o dal giudice dell'impugnazione del titolo; art. 625: decreto urgente inaudita altera parte; art. 627: riassunzione del processo esecutivo entro il termine fissato e comunque entro 6 mesi dal giudicato di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta; art. 624-bis: sospensione concordata fino a 24 mesi su istanza di tutti i creditori con titolo), errori tipici (opposizione agli atti oltre i 20 giorni; motivi di merito contro un titolo giudiziale già passato in giudicato, che andavano fatti valere nel giudizio; mancata introduzione del merito nel termine; opposizione all'esecuzione dopo la vendita; confusione tra i due rimedi, che si possono cumulare in via subordinata), costi (contributo unificato secondo il valore, ridotto per gli atti; spese a carico del soccombente; nessuna sospensione automatica), rapporti con il sovraindebitamento, la conversione e la riduzione del pignoramento.
  • Il processo civileCome inizia una causa civile: atto di citazione, ricorso, prima udienzaPrima della causa (lettera di diffida, mediazione obbligatoria, negoziazione assistita, tentativo di conciliazione), citazione o ricorso, contenuto dell'atto di citazione (art. 163: fatti, diritto, prove, avvertimenti), termini a comparire (120 giorni in Italia, 150 all'estero), notifica e iscrizione a ruolo, costituzione del convenuto 70 giorni prima con comparsa di risposta (eccezioni, riconvenzionale, chiamata del terzo a pena di decadenza), verifiche preliminari (art. 171-bis), memorie integrative a 40, 20 e 10 giorni (art. 171-ter), prima udienza (art. 183: comparizione personale, interrogatorio libero, conciliazione, ammissione delle prove, calendario), istruttoria, fase decisoria (art. 189, 281-quinquies, 281-sexies), procedimento semplificato (art. 281-decies: ricorso, udienza a 40 giorni, costituzione 10 giorni prima), decreto ingiuntivo e rito del lavoro, contributo unificato, tempi.
  • LicenziamentoImpugnare il licenziamento: sessanta giorni, poi centottantaI due termini di decadenza, la forma dell'impugnazione, gli altri atti soggetti agli stessi termini, il processo, l'onere della prova, i costi e i tempi.
  • Il procedimento penaleL'appello penale: termini, motivi, che cosa può cambiareSentenze appellabili e limiti per il PM (riforma Nordio), termini 15/30/45 giorni (+15 per l'assente), forma e specificità dei motivi, mandato ad impugnare, effetto devolutivo, reformatio in peius, rinnovazione delle prove, rito cartolare, concordato, pene sostitutive in appello, improcedibilità.
  • TAR e Consiglio di StatoIl ricorso al TAR: termini, procedura, costiSessanta giorni dalla conoscenza, notifica e deposito, i tre vizi, sospensiva collegiale e monocratica, contributo unificato, motivi aggiunti, udienza, appello.
  • Il processo tributarioIl ricorso alla Corte di giustizia tributaria: termini, forma, costiGiurisdizione tributaria (art. 2: tributi di ogni genere, sanzioni e accessori, catasto; esclusa l'esecuzione forzata dopo la cartella), atti impugnabili (art. 19: accertamento, liquidazione, sanzioni, ruolo e cartella, intimazione, ipoteca, fermo, rifiuto di rimborso, rifiuto di autotutela obbligatoria, diniego di agevolazioni; vizi propri e atti presupposti non notificati), termine di 60 giorni (art. 21; sospensione feriale; 90 giorni per accertamento con adesione; rifiuto tacito di rimborso dopo 90 giorni e entro 2 anni), contenuto del ricorso (art. 18: corte, ricorrente, ufficio, atto, oggetto, motivi, PEC; inammissibilità), notifica via PEC e deposito telematico entro 30 giorni (art. 22, PTT obbligatorio), assistenza tecnica sopra 3.000 euro (art. 12: avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro), giudice monocratico fino a 10.000 euro (art. 4-bis, dal 2 maggio 2026), contributo unificato (art. 13, c. 6-quater, DPR 115/2002: 30-1.500 euro), sospensione dell'atto per danno grave e irreparabile (art. 47: trattazione entro 30 giorni, decreto d'urgenza), prova (art. 7: onere sull'amministrazione, testimonianza scritta, niente giuramento), riscossione frazionata in pendenza (art. 68: un terzo, due terzi), udienza e sentenza, conciliazione (art. 48) e sanzioni ridotte, spese (art. 15: soccombenza, compensazione, +50% per rifiuto della proposta), appello in 60 giorni e cassazione, fine del reclamo-mediazione dal 2024, testo unico D.Lgs. 175/2024 dal 1° gennaio 2027.
  • Giudici, tempi e strumentiCome si legge una sentenzaLe parti (art. 132 c.p.c.: intestazione «Repubblica italiana, in nome del popolo italiano», giudice, numero di ruolo generale, parti e difensori, conclusioni, concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, dispositivo, data della deliberazione e sottoscrizione del presidente e dell'estensore; art. 118 disp. att.: motivazione con i fatti rilevanti, le questioni decise, le norme e i principi applicati, anche con rinvio a precedenti conformi, senza citazione di autori; art. 546 c.p.p.: generalità dell'imputato, imputazione, conclusioni, motivi con i risultati di prova, i criteri di valutazione e le ragioni per cui le prove contrarie non sono attendibili, dispositivo con gli articoli applicati; sentenza semplificata e motivazione per relationem), come si legge (svolgimento del processo, motivi della decisione, P.Q.M.: «per questi motivi», il dispositivo che accoglie o rigetta, condanna, assolve, dichiara; formule: «inammissibile», «improcedibile», «cessata la materia del contendere», «assolve perché il fatto non sussiste, non costituisce reato, non lo ha commesso», «non doversi procedere», «annulla con rinvio»; le spese: «condanna alla rifusione delle spese di lite» liquidate in compensi, esborsi, spese generali 15%, IVA e CPA, «compensa» le spese; distrazione a favore del difensore antistatario; doppio contributo unificato per l'impugnazione respinta; provvisionale e risarcimento alla parte civile; pene accessorie e sospensione condizionale nel dispositivo penale), le date (deliberazione in camera di consiglio, pubblicazione con il deposito telematico in cancelleria, che fa decorrere il termine lungo di sei mesi, art. 327 c.p.c.; comunicazione del cancelliere che non fa decorrere il termine breve; notifica a cura della parte che fa decorrere i 30 o 60 giorni; nel penale lettura del dispositivo in udienza, motivazione entro 15, 30 o 90 giorni con avviso di deposito se tardiva, artt. 544 e 548 c.p.p., e termini di impugnazione di 15, 30 o 45 giorni), gli effetti (art. 282 c.p.c.: la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva; la sentenza penale di condanna si esegue solo quando irrevocabile; art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c.: passata in giudicato quando non più impugnabile, fa stato tra le parti ed eredi; certificato di passaggio in giudicato; formula esecutiva abolita dal 2024, basta la copia attestata conforme; sentenze costitutive e di accertamento), le sentenze dei gradi superiori (appello: conferma, riforma, annullamento; Cassazione: rigetto, inammissibilità, annullamento con o senza rinvio, principio di diritto vincolante nel giudizio di rinvio, ordinanze ex art. 380-bis; Sezioni Unite per contrasti e questioni di massima; sentenze e ordinanze della Corte costituzionale, di accoglimento con effetto erga omnes, interpretative di rigetto, additive; Consiglio di Stato e Adunanza plenaria; CGUE e CEDU), la citazione (Cass. civ., sez. III, 12 marzo 2024, n. 6523; Cass. pen., sez. V; Cass., sez. un.; Cons. Stato, sez. VI; TAR Lazio, Roma, sez. II; Corte cost.; il numero è progressivo per anno e per tipo, sentenze e ordinanze hanno la stessa numerazione in Cassazione; ECLI:IT:CASS:2024:6523CIV; la massima non è la sentenza: è il riassunto redatto dall'ufficio del massimario, e per capire il caso serve il testo integrale), dove si trovano (Italgiure e il sito della Cassazione per le sentenze recenti, cortecostituzionale.it, giustizia-amministrativa.it, giustiziatributaria.gov.it, il portale telematico per le proprie cause, banche dati a pagamento; l'anonimizzazione dei nomi), gli errori di lettura (confondere l'ordinanza cautelare con la decisione, il dispositivo con la motivazione, la data di deliberazione con la pubblicazione, il rigetto nel merito con l'inammissibilità, l'assoluzione nel merito con la prescrizione).
  • Giudici, tempi e strumentiQuanto durano le cause in Italia: i numeriGli indicatori (disposition time: pendenti a fine anno diviso definiti nell'anno per 365, usato da Cepej, EU Justice Scoreboard e PNRR; durata effettiva: media dei procedimenti conclusi nell'anno dalla data di iscrizione; clearance rate; perché i due numeri divergono), i dati 2025 (Istat, giugno 2026, su dati del Ministero: contenzioso civile 435 giorni in tribunale, 492 in corte d'appello, 863 in Cassazione, 1.789 nei tre gradi contro 2.512 del 2019, -28,8%, obiettivo PNRR 1.507 non ancora raggiunto; penale 958 giorni nei tre gradi contro 1.392, -31,2%, obiettivo 1.044 raggiunto; tribunale penale 312, appello 524, Cassazione 122; clearance rate 1,07 tribunali, 1,17 appelli, 1,30 Cassazione), le materie (in tribunale nel 2025: lavoro 256 giorni, accertamenti tecnici previdenziali 154, liquidazioni giudiziali 117, cittadinanza 1.304, protezione internazionale 1.224; nel rapporto ministeriale sull'area SICID: civile ordinario durata effettiva 896 giorni e disposition time 585, lavoro 341 e 279, previdenza 628 e 496, volontaria giurisdizione 143, procedimenti speciali 78 nel 2023; esecuzioni immobiliari e fallimenti su altri registri e più lunghi), le differenze territoriali (i dati per distretto e per ufficio pubblicati dal Ministero mostrano scarti ampi tra tribunali; giudice di pace e Cassazione tributaria), i fattori (rito, istruttoria con CTU e testimoni, rinvii, carichi dell'ufficio, sospensione feriale, mediazione obbligatoria, appello con filtro, rinvii per notifiche), la legge Pinto (L. 89/2001: durata ragionevole 3 anni in primo grado, 2 in appello, 1 in Cassazione, 3 per l'esecuzione, 6 per le procedure concorsuali, comunque 6 anni complessivi; indennizzo da 400 a 800 euro per anno di ritardo, maggiorabile del 20 e 40 per cento e ridotto per parti numerose o domanda respinta; rimedi preventivi obbligatori: rito semplificato, istanza di decisione orale, istanza di accelerazione nel penale, sei mesi prima della scadenza; domanda alla corte d'appello entro sei mesi dalla definitività o in corso di causa; art. 1-ter, 2, 2-bis, 4), il penale (prescrizione che si ferma dopo il primo grado e improcedibilità dell'appello dopo 2 anni e della Cassazione dopo 1, prorogabili), come ridurre i tempi della propria causa (rito semplificato, decreto ingiuntivo, mediazione e negoziazione, prove documentali, richiesta di decisione orale, evitare rinvii, transazione), che cosa aspettarsi in pratica.
  • Scegliere e verificare l'avvocatoLa prima consulenza: che cosa portare, che cosa chiedere, quanto costaPrima dell'appuntamento (controllare la data di notifica degli atti ricevuti e i termini che corrono: 40 giorni per opporsi al decreto ingiuntivo, 60 per cartella e avviso di accertamento, 60 per l'impugnazione scritta del licenziamento, 15 per l'opposizione al decreto penale, 60 al prefetto e 30 al giudice di pace per la multa, 3 mesi per la querela; scrivere una cronologia dei fatti con date, nomi e importi; raccogliere contratti, lettere, e-mail, messaggi, foto, ricevute, sentenze e verbali; portare il documento d'identità e il codice fiscale; per il gratuito patrocinio la dichiarazione dei redditi dell'ultimo anno, soglia 13.659,64 euro), durante il colloquio (esporre i fatti in ordine, senza omettere quelli sfavorevoli, perché l'avvocato li scoprirà dalla controparte; l'avvocato è tenuto a rendere noto il livello di complessità dell'incarico e a comunicare per iscritto la prevedibile misura del costo distinguendo compenso, spese e oneri, art. 13 c. 5 L. 247/2012; verifica del conflitto di interessi con l'altra parte; le domande: quali possibilità concrete, quali prove mancano, quali rischi in caso di sconfitta, comprese le spese della controparte, quanto tempo, quali alternative alla causa, mediazione, negoziazione, transazione, chi seguirà materialmente la pratica e come si comunica), la riservatezza (segreto professionale su tutto ciò che è appreso anche nella consulenza, art. 6 L. 247/2012, esteso a collaboratori e praticanti; l'avvocato non può essere obbligato a testimoniare, art. 200 c.p.p.; la rivelazione è reato, art. 622 c.p.; vale anche se l'incarico non viene conferito), i costi (la consulenza può essere gratuita, a forfait o a tempo secondo la politica dello studio, da chiarire prima dell'appuntamento; il compenso è pattuito per iscritto di regola al conferimento dell'incarico, a tempo, forfetario, per fasi o a percentuale sul valore, art. 13 c. 2-3; divieto di patto di quota lite; se non c'è accordo si applicano i parametri del DM 55/2014; gratuito patrocinio; consulenza a distanza), che cosa non è (senza procura non c'è difesa in giudizio e i termini continuano a correre; un parere orale non è un parere scritto; l'avvocato può rifiutare l'incarico; il secondo parere è legittimo), dopo (preventivo scritto e lettera d'incarico; procura alle liti; documenti in copia; tempi della prima azione, diffida, mediazione, ricorso; come cambiare avvocato se il rapporto non funziona).