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GuidaGuida pratica · Giudici, tempi e strumenti

Mediazione, negoziazione assistita, arbitrato, conciliazione: le differenze

Prima o al posto della causa la legge offre quattro strumenti che si confondono spesso: nella mediazione un terzo aiuta le parti a trovare l'accordo, nella negoziazione assistita trattano gli avvocati, nella conciliazione l'accordo nasce davanti a un giudice o a una commissione, nell'arbitrato un privato decide al posto del giudice. Cambiano obbligatorietà, costi, tempi e forza dell'atto finale.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  • Mediazione (D.Lgs. 28/2010): un mediatore di un organismo accreditato aiuta le parti, assistite dagli avvocati, a trovare l'accordo; obbligatoria in 15 materie e quando la ordina il giudice; primo incontro entro 20-40 giorni, durata massima 6 mesi, accordo titolo esecutivo.
  • Negoziazione assistita (DL 132/2014): trattativa diretta fra le parti tramite i soli avvocati, in 1-3 mesi; obbligatoria per l'RC auto e per le richieste di pagamento fino a 50.000 euro (non nelle materie della mediazione né con i consumatori); l'accordo è titolo esecutivo; usata anche per separazione e divorzio.
  • Conciliazione: l'accordo raggiunto davanti a un giudice (artt. 185 e 185-bis c.p.c.), a una commissione o a un organismo di settore (sedi protette del lavoro, Corecom, ABF, ACF, camere di commercio, Corte tributaria); il verbale è titolo esecutivo e, nel lavoro, inoppugnabile.
  • Arbitrato (artt. 806-840 c.p.c.): uno o tre arbitri scelti dalle parti decidono la lite al posto del giudice, sulla base di una clausola compromissoria o di un compromesso; il lodo ha gli effetti della sentenza, si impugna solo per nullità in 90 giorni; costa di più, ma è rapido e riservato.
  • Regola pratica: mediazione e negoziazione servono a evitare la causa, l'arbitrato la sostituisce, la conciliazione la chiude; nessuno di questi strumenti tocca i diritti indisponibili (status, alimenti, lavoro salvo le sedi protette).

Le quattro strade a confronto

Mediazione civileNegoziazione assistitaConciliazioneArbitrato
Chi conducemediatore terzo e imparziale di un organismo iscritto al registro del Ministerogli avvocati delle partiil giudice, una commissione (ITL, sindacato, Corecom) o un organismo (ABF, ACF, camera di commercio)uno o tre arbitri nominati dalle parti o da un'istituzione
Chi decidele parti; il mediatore può solo proporrele partile partigli arbitri, con lodo vincolante
Quando è obbligatoriamaterie dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010 (condominio, diritti reali, divisione, successioni, locazione, comodato, affitto d'azienda, responsabilità medica, diffamazione a mezzo stampa, contratti bancari, assicurativi e finanziari, franchising, opera, somministrazione, società di persone, subfornitura ecc.) e mediazione demandata dal giudiceRC auto e natanti; domande di pagamento fino a 50.000 euro non rientranti nella mediazione obbligatoria e non tra professionisti e consumatorimai come condizione (salvo il tentativo nelle liti agrarie e in alcune materie speciali); nel lavoro è facoltativamai: solo per accordo (clausola compromissoria da approvare per iscritto, art. 1341 c.c.) o per legge speciale
Assistenza dell'avvocatoobbligatoria nelle mediazioni obbligatorie e demandatenecessaria per definizionenon richiesta (davanti al giudice sì, se la causa è già iniziata)non obbligatoria, ma nella pratica sempre presente
Tempiprimo incontro in 20-40 giorni; massimo 6 mesi prorogabili di 3 in 3termine convenuto da 1 a 3 mesi, prorogabile di 30 giorniun'udienza o un incontro240 giorni dall'accettazione degli arbitri, prorogabili (art. 820 c.p.c.); in pratica 6-18 mesi
Effetto sulla prescrizionela domanda interrompe la prescrizione e impedisce la decadenza per una volta (art. 8, c. 2)l'invito e la convenzione producono gli stessi effetti della domanda giudiziale (art. 8 DL 132/2014)la domanda di arbitrato interrompe come una citazione
Atto finaleverbale con accordo allegato: titolo esecutivo se firmato dagli avvocati, altrimenti con omologazione (art. 12)accordo sottoscritto da parti e avvocati: titolo esecutivo e per ipoteca (art. 5 DL 132)verbale di conciliazione: titolo esecutivo (art. 185 c.p.c.); inoppugnabile nel lavoro (art. 2113 c.c.)lodo: effetti della sentenza (art. 824-bis), esecutivo con l'exequatur del tribunale (art. 825)
Impugnazionel'accordo si contesta solo come un contratto (nullità, annullamento)come un contrattocome un contratto; nel lavoro solo per vizi del consenso in sede protettanullità in 90 giorni davanti alla corte d'appello (art. 828); per errori di diritto solo se pattuito (art. 829)
Costi tipici40-110 euro di avvio + 60-170 per il primo incontro per parte; indennità DM 150/2023 se si va avanti; credito d'imposta fino a 600 euro; esenzione da bollo e da registro fino a 100.000 eurosolo i compensi degli avvocatinessun costo propriocompensi degli arbitri (tariffe delle camere arbitrali, a percentuale sul valore) + avvocati

Come funziona ciascuno

Art. 5, comma 4, D.Lgs. 28/2010 — Condizione di procedibilità

«Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione».

Mediazione. Si presenta la domanda a un organismo (anche telematicamente); il mediatore fissa il primo incontro tra 20 e 40 giorni, le parti partecipano di persona con gli avvocati, tutto è riservato e le dichiarazioni non sono utilizzabili in causa. Se al primo incontro non c'è accordo, la condizione di procedibilità è soddisfatta e non si paga altro oltre avvio e primo incontro; chi non partecipa senza giustificato motivo, se la mediazione era obbligatoria, è condannato a versare allo Stato il doppio del contributo unificato e subisce argomenti di prova (art. 12-bis). Il mediatore può formulare una proposta: se il giudizio successivo dà ragione a chi l'aveva rifiutata, questi paga comunque le spese (art. 13). Il giudice può disporre la mediazione «demandata» in ogni causa, anche in appello, e il rito unificato la incoraggia; la guida alla mediazione obbligatoria descrive materie e passaggi, quella sul condominio il ruolo dell'amministratore e dell'assemblea.

Negoziazione assistita. L'avvocato invita la controparte a stipulare una convenzione; il rifiuto o il silenzio per trenta giorni consentono di agire e sono valutati dal giudice per le spese e per la responsabilità aggravata. La convenzione fissa un termine (1-3 mesi), le parti cooperano «in buona fede e con lealtà», possono raccogliere dichiarazioni di terzi e della controparte (istruttoria stragiudiziale) e l'accordo, certificato dagli avvocati, è titolo esecutivo; per trascriverlo serve l'autentica di un pubblico ufficiale. È obbligatoria per l'RC auto e per i crediti fino a 50.000 euro fuori dalle materie della mediazione, esclusi i contratti con i consumatori; in famiglia è la via più rapida per separazione e divorzio.

Conciliazione. È l'accordo che chiude una lite già avviata o incanalata in una sede istituzionale. In causa il giudice tenta la conciliazione e può formulare una proposta (art. 185-bis c.p.c.) il cui rifiuto ingiustificato pesa sulle spese; il verbale è titolo esecutivo. Nel lavoro la conciliazione in sede protetta (ITL, sindacato, commissioni di certificazione) rende inoppugnabili rinunce e transazioni (art. 2113 c.c.) ed è la sede tipica delle uscite concordate. Nei settori regolati esistono organismi che decidono o conciliano senza avvocato: il l'ABF per banche e finanziarie, l'ACF per gli investimenti, il Corecom per telefonia e pay tv, le camere di commercio per il commercio, gli organismi ADR per i consumatori; il ricorso a questi vale come mediazione per la procedibilità (art. 5, c. 3). Nel tributario la conciliazione dentro il processo ha sostituito il reclamo-mediazione dal 2024.

Arbitrato. Le parti rinunciano al giudice e affidano la decisione ad arbitri, con un compromesso (lite già sorta) o una clausola compromissoria nel contratto (art. 808), possibile solo per diritti disponibili (art. 806). L'arbitrato rituale segue le regole del codice: contraddittorio, istruttoria, lodo motivato entro 240 giorni, effetti di sentenza dall'ultima sottoscrizione (art. 824-bis), esecutività con decreto del tribunale (art. 825), impugnazione per nullità entro 90 giorni dalla notifica e comunque entro sei mesi dalla sottoscrizione (art. 828), per i soli motivi dell'art. 829 e per violazione delle regole di diritto solo se le parti lo hanno previsto. L'arbitrato irrituale produce invece un lodo contrattuale, impugnabile come un contratto. Conviene nelle liti commerciali complesse, internazionali o riservate, dove la rapidità e la competenza degli arbitri valgono il costo; nei contratti con consumatori la clausola è presunta vessatoria e nei contratti standard tra imprese va approvata per iscritto.

Come scegliere

  1. Verificare gli obblighi: materia e valore dicono se la mediazione o la negoziazione sono condizione di procedibilità; saltarle fa perdere mesi, perché il giudice rinvia la causa fino all'esperimento; la loro assenza per mancata eccezione entro la prima udienza sana il difetto.
  2. Misurare la distanza tra le parti: se serve una terza persona per sbloccare il dialogo, meglio la mediazione; se le parti sono in grado di trattare e vogliono riservatezza e velocità, la negoziazione; se il problema è solo trovare un numero, la proposta del giudice o del mediatore.
  3. Valutare i costi e i benefici fiscali: la mediazione riuscita restituisce fino a 600 euro di credito d'imposta per parte e altri 518 di contributo unificato se estingue una causa, ed esenta l'accordo dal registro fino a 100.000 euro; l'arbitrato costa più di una causa e va scelto per ragioni diverse dal risparmio.
  4. Curare l'atto finale: accordo firmato anche dagli avvocati (titolo esecutivo), indicazione del valore, clausole di pagamento chiare, eventuale autentica per la trascrizione; un accordo generico è una nuova lite.
  5. Non trascurare la prescrizione: la domanda di mediazione e l'invito alla negoziazione interrompono i termini una sola volta; se la procedura fallisce, la causa va iscritta prima che scada il termine residuo.

La pagina sulla negoziazione assistita e quella sull'arbitrato approfondiscono i due strumenti; per le liti familiari la mediazione familiare è un percorso diverso, che non sostituisce la separazione ma aiuta a concordarne le condizioni.

Domande frequenti

Quando sono obbligato a tentare qualcosa prima di fare causa?
La mediazione è condizione di procedibilità nelle materie dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010 (condominio, diritti reali, divisione, successioni, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d'azienda, responsabilità medica, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura) e quando la dispone il giudice; la negoziazione assistita lo è per il risarcimento da circolazione stradale e per le domande di pagamento fino a 50.000 euro fuori da quelle materie (non con i consumatori). Nelle cause di lavoro il tentativo di conciliazione è facoltativo, salvo eccezioni; nel condominio e nei contratti bancari la mediazione può essere sostituita dall'ABF o dall'ACF.
Qual è la differenza tra mediatore e arbitro?
Il mediatore non decide: aiuta le parti a trovare un accordo che restano libere di firmare o no, e al massimo formula una proposta, il cui rifiuto ingiustificato può pesare sulle spese di lite (art. 13 D.Lgs. 28/2010). L'arbitro decide con un lodo che «ha gli effetti della sentenza» (art. 824-bis c.p.c.), impugnabile solo per nullità entro 90 giorni davanti alla corte d'appello e, per violazione delle regole di diritto, solo se le parti lo hanno previsto. La mediazione costa poco e finisce spesso al primo incontro; l'arbitrato costa come una causa, ma è più rapido e riservato.
L'accordo raggiunto in mediazione o in negoziazione vale come una sentenza?
Vale come titolo esecutivo: l'accordo di mediazione sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati, che ne certificano la conformità alle norme imperative, consente pignoramento, esecuzione per consegna e rilascio, obblighi di fare e iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 12 D.Lgs. 28/2010); senza avvocati serve l'omologazione del presidente del tribunale. Lo stesso vale per l'accordo di negoziazione assistita (art. 5 DL 132/2014). Il verbale di conciliazione giudiziale è titolo esecutivo per legge (art. 185 c.p.c.), e quello in sede protetta di lavoro è inoppugnabile (art. 2113 c.c.).
Quanto costano?
Mediazione: spese di avvio da 40 a 110 euro più le spese del primo incontro (60, 120 o 170 euro) per parte, secondo il valore; niente altro se non c'è accordo al primo incontro; con l'accordo, indennità della tabella del DM 150/2023 e credito d'imposta fino a 600 euro per parte (anche per l'avvocato nei casi obbligatori), esenzione da bollo e da registro fino a 100.000 euro. Negoziazione assistita: solo gli avvocati. Conciliazione giudiziale: nessun costo aggiuntivo. Arbitrato: compensi degli arbitri (in genere a percentuale sul valore, secondo le tariffe delle camere arbitrali) più gli avvocati, di solito superiori al contributo unificato di una causa.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Il processo civileLa mediazione obbligatoria: materie, procedura, costiMaterie obbligatorie (art. 5), esclusioni (decreti ingiuntivi, sfratti, cautelari, consulenza preventiva), mediazione demandata dal giudice, come si avvia e dove, primo incontro (20-40 giorni), assistenza degli avvocati, durata di 6 mesi, effetti su prescrizione e decadenza, riservatezza, proposta del mediatore e conseguenze sulle spese, accordo titolo esecutivo (con avvocati) o omologato, mancata partecipazione (argomenti di prova, doppio del contributo unificato), costi (DM 150/2023), riduzione di un quinto, patrocinio gratuito, crediti d'imposta, esenzioni fiscali.
  • LicenziamentoLa conciliazione dopo il licenziamento: l'offerta dell'art. 6 e le sedi protetteL'offerta di conciliazione (art. 6 D.Lgs. 23/2015: per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015, il datore può offrire, entro i 60 giorni dell'impugnazione stragiudiziale, in una delle sedi dell'art. 2113 c. 4 c.c. o davanti alle commissioni di certificazione dell'art. 76 D.Lgs. 276/2003, un importo esente da IRPEF e da contributi pari a una mensilità della retribuzione utile al TFR per ogni anno di servizio, minimo 3 e massimo 27 mensilità, con assegno circolare; l'accettazione estingue il rapporto alla data del licenziamento e comporta la rinuncia all'impugnazione anche se già proposta; le ulteriori somme pattuite per altre pendenze sono tassate normalmente; non per i dipendenti pubblici; comunicazione al centro per l'impiego; per gli assunti prima del 2015 vale solo la conciliazione ordinaria con incentivo tassato), le sedi protette (art. 2113 c.c.: le rinunce e transazioni su diritti inderogabili sono invalide e impugnabili entro 6 mesi dalla cessazione o dalla rinuncia, salvo quelle in sede giudiziale, davanti alla commissione di conciliazione presso l'Ispettorato ex artt. 410-411 c.p.c., in sede sindacale ex art. 412-ter, davanti agli arbitri ex art. 412-quater; per prassi anche davanti alle commissioni di certificazione; il verbale è esecutivo con decreto del giudice; la conciliazione sindacale richiede l'assistenza effettiva di un rappresentante del sindacato cui il lavoratore aderisce o dà mandato), la conciliazione obbligatoria del licenziamento economico (art. 7 L. 604/1966: nelle aziende con più di 15 dipendenti il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per gli assunti prima del 7 marzo 2015, va preceduto dalla comunicazione all'Ispettorato con i motivi e le misure di ricollocazione; convocazione entro 7 giorni davanti alla commissione, assistenza di sindacato, avvocato o consulente, chiusura entro 20 giorni; esame di soluzioni alternative; se fallisce, licenziamento con effetto dal giorno della comunicazione iniziale; la risoluzione consensuale raggiunta in questa sede dà diritto alla NASpI; il comportamento delle parti è valutato dal giudice; non per il comporto), i contenuti dell'accordo (incentivo all'esodo, con tassazione separata come il TFR e senza contributi; preavviso o indennità sostitutiva; TFR e competenze di fine rapporto; rinuncia all'impugnazione e a ogni pretesa, cosiddetta transazione tombale, con elenco delle voci; patto di non concorrenza o di riservatezza; lettera di referenze; outplacement; data di cessazione e decorrenza della NASpI; spese legali; clausola di riservatezza; eventuale trasformazione del licenziamento in risoluzione consensuale, che però fa perdere la NASpI salvo l'art. 7), quando conviene (calcolo del valore atteso della causa: tutele applicabili, probabilità di illegittimità, tempi e costi, rischio del datore; l'offerta dell'art. 6 vale netto quanto una somma lorda maggiore del 30-40%; conviene al lavoratore quando il licenziamento è probabilmente legittimo o le tutele sono solo indennitarie; non conviene con nullità o reintegra probabili; conviene al datore per chiudere in 60 giorni senza processo), errori (firmare rinunce fuori dalle sedi protette, che si impugnano entro 6 mesi; accettare l'assegno senza verificare TFR e voci accessorie; dimissioni al posto del licenziamento; sedi sindacali fittizie senza assistenza reale; mancata verifica delle 60 giornate; conciliazione senza verbale esecutivo).
  • Separazione e divorzioSepararsi e divorziare con la negoziazione assistitaConvenzione e accordo, un avvocato per parte, nullaosta (senza figli) o autorizzazione (con figli) del procuratore, trasmissione al Comune entro 10 giorni, effetti di sentenza, patti immobiliari con effetti obbligatori, una tantum nel divorzio, decorrenza dei sei mesi per il divorzio, accordo davanti all'ufficiale di stato civile (art. 12): limiti e conferma dopo 30 giorni, costi.
  • Separazione e divorzioLa mediazione familiareChe cos'è e che cosa non è (differenze con mediazione civile ex D.Lgs. 28/2010, negoziazione assistita, consulenza psicologica, coordinazione genitoriale), il mediatore familiare (art. 12-bis, 12-ter, 12-quater disp. att. c.p.c.: elenco presso il tribunale, cinque anni di iscrizione a un'associazione, formazione su famiglia, minori e violenza), l'invito del giudice e il rinvio dei provvedimenti (art. 473-bis.10), il divieto in caso di violenza domestica (art. 473-bis.43), riservatezza e non utilizzabilità, come si svolge (incontri, durata, costi, gratuito nei centri pubblici), come l'accordo diventa vincolante (consensuale, negoziazione assistita, Comune, piano genitoriale), quando conviene e quando no.
  • Banche, consumatori e assicurazioniL'Arbitro Bancario Finanziario (ABF): il ricorso senza avvocatoChe cosa è (art. 128-bis TUB: sistema stragiudiziale a cui banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento e di moneta elettronica devono aderire; disciplina del CICR e disposizioni della Banca d'Italia; sette collegi territoriali; segreteria tecnica presso la Banca d'Italia), che cosa si può chiedere (controversie su operazioni e servizi bancari e finanziari: conti correnti, mutui, finanziamenti, cessione del quinto e credito al consumo, carte e pagamenti, phishing e operazioni non autorizzate, portabilità, segnalazioni in Centrale rischi e SIC, usura e anatocismo, estinzione anticipata e restituzione dei costi, trasparenza; somme fino a 200.000 euro, senza limite per l'accertamento di diritti e obblighi; controversie sorte nei sei anni precedenti il ricorso; esclusi i servizi di investimento, di competenza dell'ACF, e le assicurazioni, dell'AAS; esclusi i rapporti già in causa o in mediazione, salvo che il giudice non abbia deciso), la procedura (reclamo scritto all'ufficio reclami dell'intermediario, risposta entro 60 giorni o 15 giornate operative per i servizi di pagamento; ricorso online sul portale ABF entro 12 mesi dal reclamo, con 20 euro di contributo, rimborsati dall'intermediario se il ricorso è accolto anche in parte; nessun avvocato necessario, possibile rappresentante o associazione; documenti: reclamo, risposta, contratto, estratti, corrispondenza; controdeduzioni dell'intermediario; eventuali repliche; decisione del collegio entro 90 giorni dal completamento del fascicolo, in media circa quattro mesi; comunicazione alle parti e pubblicazione), gli effetti (decisione non vincolante ma eseguita nella grande maggioranza dei casi; inadempimento pubblicato sul sito dell'ABF e sui giornali a spese dell'intermediario; nessuna preclusione alla causa; il ricorso assolve la condizione di procedibilità della mediazione per le controversie bancarie, art. 5 c. 1-bis D.Lgs. 28/2010; prescrizione), come si scrive (fatti in ordine, richiesta precisa e quantificata, norme e orientamenti dei collegi, documenti numerati; il ruolo delle decisioni pubblicate e del collegio di coordinamento), i casi frequenti (rimborso delle operazioni non autorizzate e phishing; estinzione anticipata della cessione del quinto e restituzione dei costi non maturati, sentenza Lexitor; cancellazione di segnalazioni illegittime; interessi e commissioni non pattuiti; mutui con tassi e piani contestati; chiusura del conto), i limiti (niente istruttoria orale né testimoni, solo documenti; niente risarcimento di danni non documentati; l'intermediario può rifiutare di eseguire; per gli importi alti o le questioni complesse resta il giudice).
  • Il processo tributarioLa fine del reclamo-mediazione (dal 2024) e la conciliazioneChe cos'era il reclamo-mediazione (art. 17-bis) e perché è stato abrogato (art. 2, c. 3, D.Lgs. 220/2023, dal 4 gennaio 2024), che cosa resta prima del ricorso (adesione, autotutela, acquiescenza), la conciliazione fuori udienza (art. 48), in udienza (48-bis), proposta dalla corte (48-bis.1), sanzioni ridotte e pagamento entro 20 giorni con rate (48-ter), decadenza dalla rateazione, spese maggiorate del 50% per chi rifiuta una proposta (art. 15, c. 2-octies), quando conviene.