In breve
- Che cosa: liti su diritti disponibili decise da uno o tre arbitri scelti dalle parti, in base a un compromesso (lite già nata) o a una clausola compromissoria (liti future), sempre per iscritto (artt. 806-808 c.p.c.).
- Come: nomina con invito e 20 giorni, altrimenti il presidente del tribunale; contraddittorio garantito; lodo entro 240 giorni dall'accettazione, prorogabili (artt. 810, 816-bis, 820).
- Il lodo ha gli effetti della sentenza dall'ultima firma (art. 824-bis) e diventa esecutivo con decreto del tribunale (art. 825).
- Impugnazione solo per nullità, alla corte d'appello, entro 90 giorni dalla notifica (6 mesi dalla firma), per i motivi tassativi dell'art. 829; errori di merito solo se pattuito.
- Costi: arbitri e camera arbitrale a carico delle parti in solido; in cambio tempi brevi, riservatezza e competenza tecnica.
Che cosa si può decidere in arbitrato
«Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge. Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro.»
Il criterio è la disponibilità del diritto: contratti, risarcimenti, proprietà, società, appalti privati, locazioni commerciali, successioni per la parte patrimoniale sono arbitrabili; separazione, filiazione, status, diritti della personalità, questioni con il fisco o con l'autorità amministrativa non lo sono. Le controversie di lavoro possono andare in arbitrato solo nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi (per esempio il collegio arbitrale per i dirigenti industriali o le procedure dell'art. 412-ter c.p.c.), e l'arbitrato non può mai togliere al lavoratore il diritto di rivolgersi al giudice. Il divieto di legge opera per materie specifiche: le liti condominiali, per esempio, sono arbitrabili, mentre non lo sono quelle sottoposte alla giurisdizione esclusiva di un giudice per ragioni pubblicistiche. Le questioni non arbitrabili che sorgono nel corso dell'arbitrato (per esempio la falsità di un documento) sono risolte dagli arbitri senza giudicato, salvo che la legge imponga un accertamento con giudicato (art. 819).
Compromesso, clausola compromissoria, clausola statutaria
La convenzione d'arbitrato ha tre forme. Il compromesso (art. 807) riguarda una lite già insorta: deve essere scritto, a pena di nullità, e determinare l'oggetto della controversia; la forma scritta è rispettata anche con scambio di messaggi telematici. La clausola compromissoria (art. 808) sta nel contratto o in un atto separato e devolve agli arbitri le liti future nascenti dal contratto; la sua validità si valuta in modo autonomo, sicché la nullità del contratto non trascina la clausola e gli arbitri possono decidere anche sulla nullità; chi ha il potere di stipulare il contratto ha anche quello di pattuire la clausola. Dal 2006 è ammessa anche la convenzione per liti future su rapporti non contrattuali determinati (art. 808-bis). La clausola compromissoria statutaria (art. 838-bis, già art. 34 D.Lgs. 5/2003) può devolvere ad arbitri tutte o alcune liti tra soci o tra soci e società su diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ed è vincolante per la società, per tutti i soci e, se previsto, per amministratori, liquidatori e sindaci; ma deve affidare la nomina di tutti gli arbitri a un soggetto estraneo alla società, a pena di nullità, e non vale per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Due cautele. Nei contratti con i consumatori la clausola che impone l'arbitrato è tra quelle presunte vessatorie (art. 33 c. 2 lett. t cod. cons.) e vale solo se trattata individualmente; e nei contratti standard tra imprese la clausola arbitrale rientra tra quelle che richiedono la doppia sottoscrizione (art. 1341 c. 2 c.c.). Nell'arbitrato internazionale la scelta della sede, della legge applicabile e dell'istituzione arbitrale decide molto più della clausola stessa.
Gli arbitri
| Tema | Regola |
|---|---|
| Numero | Uno o più, sempre dispari; se la convenzione tace, tre (art. 809); indicazione di un numero pari integrata dal presidente del tribunale |
| Nomina | Ciascuna parte notifica all'altra l'arbitro che nomina con invito a designare il proprio; 20 giorni per rispondere, poi ricorso al presidente del tribunale della sede (art. 810), che nomina con criteri di trasparenza e rotazione pubblicati sul sito dell'ufficio |
| Capacità | Chiunque abbia la capacità di agire (art. 812); nessuna qualifica richiesta salvo quelle pattuite; gli arbitri non sono pubblici ufficiali |
| Accettazione e indipendenza | Per iscritto, con dichiarazione a pena di nullità di ogni circostanza rilevante ai fini della ricusazione o della sua insussistenza, da rinnovare se sopravvengono fatti (art. 813); omissione: decadenza chiedibile entro 10 giorni |
| Ricusazione | Per i motivi dell'art. 815: mancanza delle qualifiche convenute, interesse nella causa, parentela o convivenza con parti o difensori, causa pendente o grave inimicizia, rapporti di lavoro o consulenza continuativa con una parte o con società del gruppo, precedente consulenza o testimonianza, altre gravi ragioni di convenienza; istanza al presidente del tribunale entro 10 giorni dalla nomina o dalla scoperta |
| Inerzia e sostituzione | Diffida con raccomandata, 15 giorni, poi ricorso al presidente del tribunale per la decadenza (art. 813-bis); sostituzione secondo la convenzione o art. 810 (art. 811) |
| Compenso | Rimborso spese e onorario, salvo rinuncia; parti obbligate in solido; liquidazione degli arbitri non vincolante se non accettata, allora ordinanza del presidente del tribunale, titolo esecutivo (art. 814) |
Il procedimento
La sede dell'arbitrato è scelta dalle parti nel territorio italiano, altrimenti dagli arbitri, altrimenti è il luogo di stipula della convenzione o Roma (art. 816); gli arbitri possono però tenere udienze e deliberare altrove, anche all'estero. Le regole del procedimento e la lingua sono fissate dalle parti nella convenzione o in un atto scritto anteriore all'inizio del giudizio, altrimenti dagli arbitri, che devono in ogni caso «attuare il principio del contraddittorio, concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa» (art. 816-bis): è la regola la cui violazione porta più spesso alla nullità del lodo. Le parti possono stare in arbitrato personalmente o con difensori. La domanda si propone con l'atto di nomina dell'arbitro o secondo il regolamento; chi contesta la competenza degli arbitri per inesistenza o invalidità della convenzione deve farlo nella prima difesa, altrimenti non potrà impugnare il lodo per quel motivo (art. 817). Gli arbitri istruiscono con documenti, testimoni (che possono essere sentiti anche presso la loro abitazione o con dichiarazioni scritte, art. 816-ter), consulenti tecnici; possono chiedere l'assistenza del giudice per i testimoni renitenti. I provvedimenti cautelari sono di competenza degli arbitri solo se le parti hanno attribuito loro il potere, anche rinviando a un regolamento (art. 818, riforma Cartabia); prima della costituzione del collegio decide il giudice. La pendenza di una causa davanti al giudice non esclude la competenza arbitrale e viceversa; il giudice davanti al quale è proposta una lite coperta da convenzione d'arbitrato dichiara la propria incompetenza solo se l'eccezione è sollevata nella comparsa di risposta (art. 819-ter). Il lodo va pronunciato entro il termine fissato dalle parti o, in mancanza, entro 240 giorni dall'accettazione della nomina, prorogabile dalle parti o dal presidente del tribunale e, per legge, di 180 giorni in caso di istruttoria, consulenza tecnica, lodo non definitivo o sostituzione di arbitri (art. 820). Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati a decidere secondo equità (art. 822).
Il lodo e la sua esecuzione
Il lodo è deliberato a maggioranza con la partecipazione di tutti gli arbitri e redatto per iscritto; contiene i nomi degli arbitri, la sede, le parti, la convenzione e le conclusioni, l'esposizione sommaria dei motivi, il dispositivo, le sottoscrizioni con la data (art. 823). Dalla data dell'ultima sottoscrizione ha «gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria» (art. 824-bis): vincola le parti, è idoneo al giudicato, ma non è ancora titolo esecutivo. Per eseguirlo la parte deposita il lodo e la convenzione presso il tribunale della sede, che ne accerta la regolarità formale e lo dichiara esecutivo con decreto (art. 825), reclamabile alla corte d'appello in 30 giorni; il lodo esecutivo si trascrive come una sentenza. Gli arbitri possono correggere errori materiali e integrare il lodo su istanza di parte (art. 826). L'arbitrato irrituale (art. 808-ter) è diverso: se le parti hanno stabilito per iscritto che la lite sia definita «mediante determinazione contrattuale», il lodo vale come un contratto, non ha effetti di sentenza né esecutività, e si impugna davanti al giudice ordinario solo per i cinque motivi elencati (convenzione invalida o superata, arbitri nominati irregolarmente, incapacità, regole imposte dalle parti violate, contraddittorio non osservato); è usato nei rapporti associativi e in alcuni settori economici, ma la scelta va scritta in modo esplicito, perché nel dubbio l'arbitrato è rituale.
Impugnare il lodo
Il lodo non ha appello. Si impugna per nullità davanti alla corte d'appello del distretto della sede, entro 90 giorni dalla notificazione e comunque non oltre sei mesi dall'ultima sottoscrizione (art. 828); l'istanza di correzione non sospende il termine. I motivi sono tassativi (art. 829): convenzione invalida, salva la preclusione dell'art. 817; arbitri nominati irregolarmente, se dedotto nell'arbitrato; arbitro incapace; pronuncia fuori dai limiti della convenzione o su merito non decidibile; mancanza di motivi, dispositivo o sottoscrizioni; lodo tardivo; violazione delle forme imposte dalle parti a pena di nullità; contrasto con precedente lodo o sentenza passata in giudicato; violazione del contraddittorio; lodo che chiude senza decidere il merito quando doveva; disposizioni contraddittorie; omessa pronuncia su domande ed eccezioni. La parte che ha dato causa al vizio, vi ha rinunciato o non l'ha eccepito subito non può farlo valere. La regola più importante è quella sul merito: l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito «è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge», mentre è sempre ammessa per contrarietà all'ordine pubblico; chi vuole conservare un controllo sull'errore di diritto deve scriverlo nella clausola. Se la corte annulla il lodo per i vizi indicati dall'art. 830, decide essa stessa la controversia nel merito, salvo diversa volontà delle parti o parte residente all'estero; negli altri casi la lite torna agli arbitri. La corte può sospendere l'efficacia del lodo per gravi motivi. Restano la revocazione per i casi dell'art. 395 nn. 1, 2, 3 e 6 (dolo, prove false, documenti recuperati, dolo del giudice) e l'opposizione di terzo (art. 831). Contro la sentenza della corte d'appello è ammesso il ricorso per cassazione.
Arbitrato amministrato e lodi stranieri
La convenzione può rinviare al regolamento di un'istituzione arbitrale (camere arbitrali delle camere di commercio, Camera arbitrale di Milano, associazioni di categoria, istituzioni internazionali come ICC, LCIA, Swiss Arbitration Centre): il regolamento integra la convenzione, che prevale in caso di contrasto, e disciplina nomina, ricusazione, termini, costi e spesso il controllo formale del lodo (art. 832). Le istituzioni associative e di categoria non possono nominare arbitri nelle liti tra i propri associati e terzi. L'arbitrato amministrato costa i diritti dell'istituzione, ma garantisce tariffe note in anticipo, arbitri selezionati e una segreteria che fa rispettare i termini. Il lodo straniero, cioè pronunciato fuori dall'Italia, si fa valere con ricorso al presidente della corte d'appello del luogo di residenza della controparte (o di Roma), producendo lodo e convenzione con traduzione certificata; il presidente lo dichiara esecutivo con decreto salvo non arbitrabilità o contrarietà all'ordine pubblico (art. 839), e contro il decreto è ammessa opposizione entro 30 giorni per i motivi della Convenzione di New York del 1958, riprodotti nell'art. 840. È il canale con cui circolano nel mondo i lodi commerciali internazionali, molto più efficiente del riconoscimento delle sentenze.
Quando conviene e come si decide
- Prima di firmare la clausola: valutare il valore tipico delle liti, la necessità di riservatezza e di competenze tecniche, i tempi della giustizia ordinaria nel foro competente, i costi degli arbitri; nei contratti con consumatori o in condizioni generali la clausola va trattata e sottoscritta a parte.
- Scrivere la clausola bene: numero degli arbitri, modo di nomina o istituzione, sede, lingua, decisione secondo diritto, eventuale impugnabilità per violazione delle regole di diritto, poteri cautelari, ripartizione delle spese.
- Quando nasce la lite: verificare l'ambito della clausola; notificare l'atto di nomina con l'invito; eccepire subito ogni vizio della convenzione o della nomina, altrimenti si perde.
- Durante l'arbitrato: pretendere il contraddittorio pieno; chiedere la proroga del termine se serve; documentare le eccezioni procedurali.
- Dopo il lodo: notificarlo per far decorrere i 90 giorni; depositarlo per l'esecutività; valutare l'impugnazione solo sui motivi dell'art. 829.
- Se si è convenuti davanti al giudice nonostante la clausola: eccepire nella comparsa di risposta, altrimenti la lite resta al giudice.
L'arbitrato è la scelta giusta quando le parti sono imprese di forza comparabile, la materia è tecnica, la riservatezza conta e il valore giustifica i costi; è la scelta sbagliata quando una parte è debole, quando il debitore non ha patrimonio e servono cautelari rapide, quando si vuole un controllo pieno sull'errore di diritto. Le alternative negoziate sono descritte nelle pagine sulla mediazione e sulle differenze tra mediazione, negoziazione e arbitrato; le clausole nei contratti standard nella pagina sulle clausole vessatorie.
Domande frequenti
Ho firmato un contratto con una clausola arbitrale: posso comunque andare dal giudice?
Quanto costa un arbitrato?
Il lodo si può appellare?
Che differenza c'è tra arbitrato rituale e irrituale?
La clausola arbitrale nello statuto della mia srl è valida?
Fonti normative
- Art. 806 c.p.c. — Controversie arbitrabili
- Art. 808 c.p.c. — Clausola compromissoria
- Art. 808-ter c.p.c. — Arbitrato irrituale
- Art. 810 c.p.c. — Nomina degli arbitri
- Art. 815 c.p.c. — Ricusazione degli arbitri
- Art. 824-bis c.p.c. — Efficacia del lodo
- Art. 828 c.p.c. — Impugnazione per nullità
- Art. 829 c.p.c. — Casi di nullità
- Art. 838-bis c.p.c. — Clausole compromissorie statutarie
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Il processo civileLa mediazione obbligatoria: materie, procedura, costiMaterie obbligatorie (art. 5), esclusioni (decreti ingiuntivi, sfratti, cautelari, consulenza preventiva), mediazione demandata dal giudice, come si avvia e dove, primo incontro (20-40 giorni), assistenza degli avvocati, durata di 6 mesi, effetti su prescrizione e decadenza, riservatezza, proposta del mediatore e conseguenze sulle spese, accordo titolo esecutivo (con avvocati) o omologato, mancata partecipazione (argomenti di prova, doppio del contributo unificato), costi (DM 150/2023), riduzione di un quinto, patrocinio gratuito, crediti d'imposta, esenzioni fiscali.
- ContrattiLe clausole vessatorie: tra imprese e con i consumatoriCondizioni generali e moduli (artt. 1341-1342 c.c.), elenco delle clausole che richiedono approvazione specifica, interpretazione contro l'autore (1370), consumatore e professionista, squilibrio significativo (art. 33), lista grigia e lista nera (artt. 33 c. 2 e 36 c. 2), foro del consumatore, trattativa individuale e onere della prova (art. 34), nullità di protezione rilevabile d'ufficio (art. 36), interpretazione favorevole (art. 35), tutela amministrativa AGCM (art. 37-bis), esempi frequenti.
- Costituire e gestire una societàStatuto e patti parasociali: le clausole che evitano le litiStatuto contro patto (lo statuto, cioè l'atto costitutivo della srl e lo statuto della spa, ha efficacia reale: vincola la società, i soci futuri e gli organi, è pubblico nel registro delle imprese e si modifica con delibera notarile a maggioranza; il patto parasociale è un contratto tra alcuni o tutti i soci con efficacia obbligatoria, riservato, che vincola solo chi lo firma, modificabile all'unanimità delle parti e presidiato da penali; art. 2341-bis c.c.: i patti che stabilizzano gli assetti proprietari o il governo, sul voto, sui limiti al trasferimento e sull'influenza dominante, non possono durare più di 5 anni, sono rinnovabili, e se a tempo indeterminato ciascuno recede con 180 giorni di preavviso; esclusi i patti strumentali ad accordi di collaborazione produttiva; art. 2341-ter: pubblicità nelle società aperte al mercato con comunicazione alla società e dichiarazione in assemblea, pena la sospensione del voto; per le srl la giurisprudenza applica gli stessi principi per analogia), le clausole sulla circolazione (art. 2469 c.c.: le quote di srl sono liberamente trasferibili salvo diversa disposizione; l'atto costitutivo può vietare il trasferimento, subordinarlo al gradimento o porre condizioni, ma se il gradimento è mero o i limiti impediscono il trasferimento a causa di morte il socio e gli eredi possono recedere, con termine di blocco massimo di 2 anni; art. 2355-bis per le spa: divieto fino a 5 anni, clausole di mero gradimento inefficaci senza obbligo di acquisto o recesso, valore ex art. 2437-ter; prelazione propria e impropria, con il prezzo del terzo o quello di perizia, termini e procedura; gradimento con criteri oggettivi; clausole di continuazione con gli eredi; lock-up; clausole di trascinamento, drag along, con cui la maggioranza obbliga la minoranza a vendere alle stesse condizioni, valide se garantiscono un prezzo non inferiore alla liquidazione ex art. 2473 secondo la giurisprudenza; co-vendita, tag along, che consente alla minoranza di vendere insieme; opzioni put e call e valorizzazione con formule), il governo (art. 2468 c. 3: diritti particolari di singoli soci di srl sull'amministrazione o sugli utili, modificabili solo all'unanimità salvo diversa previsione, con recesso per chi non consente; art. 2479: decisioni dei soci con la maggioranza di almeno metà del capitale salvo diversa disposizione, quorum rafforzati per le materie sensibili, materie riservate ai soci, diritto di veto; amministrazione congiuntiva o disgiuntiva, consiglio e deleghe, poteri di firma, limiti agli amministratori con inefficacia interna; art. 2475 ss.; obblighi informativi e diritto di controllo dei soci non amministratori, art. 2476 c. 2; clausole sulla distribuzione degli utili e sulla riserva; clausole di non concorrenza dei soci; patti di voto e sindacati di blocco nel patto parasociale), l'uscita (art. 2473 c.c.: cause legali di recesso e cause statutarie aggiuntive, per esempio la perdita di un requisito, il cambio di controllo, la mancata distribuzione di utili per anni; criteri di liquidazione della quota in proporzione al patrimonio sociale a valore di mercato, modificabili nello statuto con criteri e perito; società a tempo indeterminato: recesso in ogni momento con 180 giorni; art. 2473-bis: esclusione del socio per giusta causa prevista dall'atto costitutivo, con procedura; clausole di bad leaver e good leaver per i soci lavoratori; riscatto), lo stallo (società al 50%: clausole anti-deadlock: casting vote, mediatore o esperto, roulette russa e texas shoot-out, in cui un socio offre di comprare o vendere allo stesso prezzo, scioglimento come ultima ratio ex art. 2484 n. 3 per impossibilità di funzionamento; arbitrato per le decisioni gestionali), le liti (clausola compromissoria statutaria per le controversie tra soci e con la società, con arbitri nominati da un terzo estraneo, artt. 838-bis ss. c.p.c.; mediazione; clausole penali nel patto per la violazione; foro esclusivo), come si scrivono (statuto per ciò che deve vincolare tutti, anche i futuri soci; patto per ciò che vincola solo alcuni o deve restare riservato; coordinamento tra i due; verifica notarile e iscrizione; revisione periodica; per le start-up e le società con investitori, term sheet e patti con liquidation preference, anti-diluizione, board seat), gli errori (statuto standard; prelazione senza prezzo e termini; drag along senza floor; patti oltre 5 anni; clausole di gradimento «mero»; diritti particolari senza regolare la modifica; società 50/50 senza anti-stallo; clausola compromissoria non conforme all'art. 838-ter, nulla).
- Il processo civileL'appello civile: termini, motivi, filtroChe cosa si appella (art. 339: le sentenze di primo grado del tribunale davanti alla corte d'appello e del giudice di pace davanti al tribunale; inappellabili le sentenze di equità necessaria e quelle appellabili solo per violazione di norme per l'equità del giudice di pace; ordinanze e decreti con rimedi propri; sentenze non definitive con riserva d'appello, art. 340), i termini (30 giorni dalla notifica della sentenza, art. 325; 6 mesi dalla pubblicazione senza notifica, art. 327, salva l'ignoranza incolpevole del contumace; sospensione feriale; 60 giorni per la Cassazione), la forma (citazione con le indicazioni dell'art. 163, 90 giorni liberi prima dell'udienza, 150 dall'estero; motivi chiari, sintetici e specifici, che per ciascun capo indicano le censure alla ricostruzione dei fatti e le violazioni di legge con la loro rilevanza, a pena di inammissibilità, art. 342; costituzione dell'appellante nei termini del tribunale a pena di improcedibilità, art. 348; iscrizione a ruolo con la copia della sentenza; appellato almeno 20 giorni prima dell'udienza con comparsa e appello incidentale a pena di decadenza, artt. 343 e 347; domande ed eccezioni non accolte da riproporre espressamente, art. 346), i limiti (art. 345: niente domande nuove salvo interessi, frutti e danni successivi; niente eccezioni nuove non rilevabili d'ufficio; niente nuove prove e documenti salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli per causa non imputabile; giuramento decisorio sempre), la sospensione della sentenza (art. 283: su istanza nell'appello, se l'impugnazione appare manifestamente fondata o per pregiudizio grave e irreparabile, anche per condanne pecuniarie in relazione all'insolvenza; ricorso per decisione anticipata anche inaudita altera parte, art. 351; pena pecuniaria da 250 a 10.000 euro per istanze inammissibili o manifestamente infondate), il filtro (art. 348-bis: se l'appello è inammissibile o manifestamente infondato il giudice dispone la discussione orale, art. 350-bis, con sentenza sintetica anche per rinvio a precedenti; lo stesso per gli appelli manifestamente fondati, semplici o urgenti, art. 350), la trattazione (art. 350: prima udienza con verifica della costituzione, conciliazione, ammissione delle prove; corte d'appello con istruttore e decisione collegiale, tribunale monocratico; art. 352: udienza di rimessione in decisione con termini per conclusioni, conclusionali e repliche, sentenza in 60 giorni; art. 354: rimessione al primo giudice per nullità della citazione, contraddittorio, sentenza nulla), gli esiti (conferma, riforma totale o parziale, rinvio; art. 358: l'appello inammissibile o improcedibile non si ripropone; spese del grado; restituzioni dopo la riforma; ricorso per cassazione), i costi (contributo unificato del primo grado aumentato della metà, art. 13 c. 1-bis D.P.R. 115/2002; raddoppio a carico di chi perde integralmente, c. 1-quater; compensi dell'avvocato per l'appello; rischio di lite temeraria), i tempi (disposition time 2025 delle corti d'appello 492 giorni), quando conviene (errori di diritto e di valutazione delle prove specifici; non le ripetizioni del primo grado; transazione).
- Giudici, tempi e strumentiMediazione, negoziazione assistita, arbitrato, conciliazione: le differenzeMediazione civile e commerciale (materie obbligatorie art. 5 D.Lgs. 28/2010, demandata dal giudice, primo incontro in 20-40 giorni, 6 mesi, indennità DM 150/2023, accordo titolo esecutivo con gli avvocati, esenzioni fiscali e credito d'imposta), negoziazione assistita (convenzione 1-3 mesi, obbligatoria per RC auto e crediti fino a 50.000 euro, accordo titolo esecutivo, famiglia), conciliazione giudiziale (artt. 185 e 185-bis c.p.c.), sedi protette del lavoro, Corecom, ABF e ACF, tributaria; arbitrato rituale e irrituale (artt. 806-840: clausola compromissoria, lodo con effetti di sentenza, impugnazione per nullità in 90 giorni, costi); tabella comparativa; come scegliere.