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ProceduraDiritto civile · Il processo civile

La negoziazione assistita dagli avvocati

Prima di citare qualcuno per una somma fino a 50.000 euro o per i danni di un incidente stradale, l'avvocato deve invitarlo a negoziare: è la negoziazione assistita del decreto-legge 132/2014, una trattativa formale tra avvocati che, se riesce, produce un accordo con la forza di una sentenza e, se fallisce, apre la porta del tribunale. La riforma Cartabia l'ha resa più utile: gli avvocati possono raccogliere le dichiarazioni di testimoni e della controparte con valore di prova, la procedura può svolgersi da remoto, si applica anche alle cause di lavoro e c'è il patrocinio a spese dello Stato. Questa pagina spiega quando è obbligatoria, come si svolge, che cosa vale l'accordo e che cosa succede a chi ignora l'invito.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • Obbligatoria (art. 3): prima delle cause per risarcimento da circolazione stradale e per pagamenti fino a 50.000 euro, fuori dalle materie di mediazione obbligatoria; non per consumatori, decreti ingiuntivi, cautelari, cause senza avvocato.
  • Invito (art. 4): 30 giorni per rispondere; silenzio o rifiuto pesano su spese, art. 96 e provvisoria esecuzione.
  • Convenzione (art. 2): scritta, 1-3 mesi + 30, un avvocato per parte, anche da remoto; dichiarazioni di terzi (4-bis) e confessorie (4-ter).
  • Accordo (art. 5): titolo esecutivo e per ipoteca; trascrizione con autentica notarile.
  • Effetti (art. 8): prescrizione interrotta e decadenza impedita dall'invito; riservatezza (art. 9); patrocinio a spese dello Stato (11-bis ss.).

Quando è obbligatoria

Art. 3, comma 1, D.L. 132/2014

«Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.»

Due sono le materie obbligatorie: il risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti, qualunque sia l'importo, e le domande di pagamento di somme fino a 50.000 euro «a qualsiasi titolo», che coprono gran parte del contenzioso quotidiano (fatture, canoni, restituzioni, risarcimenti contrattuali), salvo che la materia rientri nella mediazione obbligatoria dell'art. 5 c. 1-bis D.Lgs. 28/2010 (condominio, diritti reali, divisione, successioni, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d'azienda, risarcimento da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura), dove si fa la mediazione e non la negoziazione. Le esclusioni sono precise: i contratti tra professionisti e consumatori, i procedimenti per ingiunzione compresa l'opposizione, la consulenza tecnica preventiva conciliativa, le opposizioni e gli incidenti dell'esecuzione, i procedimenti in camera di consiglio, l'azione civile nel processo penale e le cause in cui la parte può stare in giudizio senza avvocato (art. 3 c. 3 e 7); i sistemi di risoluzione stragiudiziale del codice delle assicurazioni sostituiscono la negoziazione per i sinistri. L'improcedibilità va eccepita dal convenuto o rilevata dal giudice entro la prima udienza, altrimenti si sana; se la negoziazione manca, il giudice assegna quindici giorni per l'invito e rinvia; se è in corso, rinvia dopo la scadenza del termine. La condizione si considera avverata quando l'invito non riceve adesione o è rifiutato entro trenta giorni dalla ricezione, oppure quando scade il termine della convenzione senza accordo (c. 2). L'obbligo non impedisce i provvedimenti urgenti e cautelari né la trascrizione della domanda giudiziale (c. 4). Il decreto ingiuntivo resta la scorciatoia più usata per i crediti documentati: è escluso dall'obbligo e l'opposizione non lo fa rinascere.

Come si svolge

FaseRegolaNorma
InvitoLettera dell'avvocato con l'oggetto della controversia e l'avvertimento sulle conseguenze del silenzio o del rifiuto; firma del cliente certificata dall'avvocato; comunicazione con prova di ricezione (raccomandata, PEC)Art. 4 c. 1-2
RispostaEntro 30 giorni dalla ricezione; silenzio o rifiuto valutati per le spese, per l'art. 96 c.p.c. (responsabilità aggravata) e per l'art. 642 c.p.c. (provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo); la condizione di procedibilità si avveraArtt. 3 c. 2, 4 c. 1
ConvenzioneScritta a pena di nullità; termine da 1 a 3 mesi, prorogabile di 30 giorni; oggetto su diritti disponibili; almeno un avvocato per parte, che certifica le firme; clausole facoltative su dichiarazioni di terzi e della controparte, modalità telematica, incontri da remoto; modello del Consiglio nazionale forenseArt. 2
TrattativaBuona fede e lealtà; incontri anche in videoconferenza con udibilità e visibilità reciproche; atti telematici firmati secondo il CAD; riservatezza: informazioni inutilizzabili nel giudizio, avvocati non tenuti a deporre, segreto ex art. 200 c.p.p.Artt. 2-bis, 9
ProveDichiarazioni di terzi davanti agli avvocati (studio o Consiglio dell'ordine), con avvertimenti, verbale sottoscritto, piena prova di quanto attestato, valutazione ex art. 116 c.p.c., possibile audizione come testimoni; dichiarazioni confessorie della controparte per iscritto con efficacia ex art. 2735 c.c.; mai da remoto per i terziArtt. 4-bis, 4-ter, 2-bis c. 5
AccordoSottoscritto da parti e avvocati, con indicazione del valore; certificazione delle firme e della conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico; titolo esecutivo e per ipoteca giudiziale; trascritto integralmente nel precetto; autentica notarile per gli atti soggetti a trascrizione; copia al Consiglio dell'ordine tramite il CNFArtt. 5, 11
Mancato accordoDichiarazione certificata dagli avvocati; la causa va proposta entro il termine di decadenza che ricomincia da quel momentoArtt. 4 c. 3, 8
Patrocinio a spese dello StatoNella negoziazione obbligatoria, se si raggiunge l'accordo: reddito nei limiti del DPR 115, istanza al Consiglio dell'ordine del tribunale competente, ammissione anticipata in 20 giorni, ricorso al presidente del tribunale contro il rigetto, conferma con visto di congruità sulla parcellaArtt. 11-bis-11-octies

L'invito è l'atto che conta di più, perché produce da solo gli effetti sostanziali: dalla sua comunicazione la prescrizione è interrotta come se fosse stata proposta la domanda giudiziale e la decadenza è impedita per una sola volta; se poi l'invito è rifiutato o non accettato nei trenta giorni, o la negoziazione finisce senza accordo, la domanda giudiziale va proposta entro lo stesso termine di decadenza che ricomincia a decorrere da quel momento (art. 8), regola da tenere presente per i termini brevi come quelli delle impugnazioni delle delibere o delle garanzie. La convenzione deve essere firmata da tutte le parti con i rispettivi avvocati, che certificano le sottoscrizioni sotto la propria responsabilità; le pubbliche amministrazioni la affidano alla propria avvocatura (art. 2 c. 1-bis). Gli avvocati che partecipano non possono essere nominati arbitri nella stessa controversia e rispondono disciplinarmente della violazione della lealtà e della riservatezza (art. 9 c. 4-bis). L'accordo ha natura contrattuale, quindi è impugnabile per i vizi del consenso, ma non dall'avvocato che lo ha redatto; se contiene un trasferimento immobiliare, un notaio autentica le firme per la trascrizione (art. 5 c. 3). Le dichiarazioni dei terzi e le confessioni stragiudiziali introdotte dalla riforma Cartabia sono lo strumento nuovo: consentono di fissare i fatti quando i ricordi sono freschi, di misurare la solidità della causa prima di iniziarla e di portare in giudizio un documento che fa piena prova di ciò che gli avvocati attestano avvenuto in loro presenza, fermo il potere del giudice di sentire l'informatore come testimone. Nelle controversie di lavoro la negoziazione è facoltativa ma conveniente, perché l'accordo raggiunto con gli avvocati, ed eventualmente con i consulenti del lavoro, è inoppugnabile come le conciliazioni in sede protetta, a condizione di trasmetterlo entro dieci giorni a una commissione di certificazione (art. 2-ter); per separazione e divorzio l'art. 6 prevede una procedura propria con il controllo del procuratore della Repubblica.

Come usarla bene

  1. Verificare la materia: mediazione obbligatoria, negoziazione obbligatoria o nessuna delle due; per i crediti documentati valutare prima il decreto ingiuntivo.
  2. Scrivere l'invito completo: oggetto, somma, avvertimento dell'art. 4, firma certificata, invio con prova di ricezione; segnare la data per prescrizione e decadenza.
  3. Nella convenzione prevedere le dichiarazioni di terzi e della controparte, la modalità telematica e un termine realistico; scambiare i documenti.
  4. Redigere l'accordo con il valore, le modalità di pagamento, le garanzie e la clausola di rinuncia alle azioni; verificare la conformità alle norme imperative; notaio se c'è un immobile.
  5. Se fallisce: dichiarazione di mancato accordo, causa entro i termini, e uso in giudizio del rifiuto ingiustificato per spese e responsabilità aggravata.

La negoziazione assistita non è una formalità da esaurire con una lettera: usata bene fissa i fatti, interrompe i termini e produce un titolo esecutivo senza processo. Le differenze con gli altri strumenti sono nella pagina su mediazione, negoziazione, arbitrato e conciliazione; le materie della mediazione obbligatoria e la procedura per la famiglia nella pagina sulla negoziazione assistita per separazione e divorzio.

Domande frequenti

Devo recuperare 20.000 euro da un cliente: posso fare subito causa?
No, salvo che tu scelga il decreto ingiuntivo, escluso dall'obbligo: per una domanda di pagamento fino a 50.000 euro il tuo avvocato deve prima inviare l'invito alla negoziazione assistita (art. 3 DL 132/2014). Se il debitore non risponde entro 30 giorni o rifiuta, la condizione è avverata e puoi citarlo; se accetta, si firma la convenzione e si tratta per uno-tre mesi. L'invito interrompe la prescrizione come una domanda giudiziale (art. 8). Se la materia rientra nella mediazione obbligatoria (locazione, condominio, contratti bancari e assicurativi, ecc.) si fa la mediazione, non la negoziazione.
Che cosa rischia chi ignora l'invito?
Non è obbligato ad aderire, ma la mancata risposta entro 30 giorni o il rifiuto sono valutati dal giudice nella causa successiva per la condanna alle spese, per la responsabilità aggravata dell'art. 96 c.p.c. e per la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (art. 4). L'invito deve contenere l'oggetto della lite e questo avvertimento, con la firma certificata dall'avvocato.
L'accordo raggiunto vale come una sentenza?
Sì: sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, che ne certificano le firme e la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, è titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 5); se non viene rispettato si notifica il precetto, trascrivendovi integralmente l'accordo, e si procede al pignoramento. Per i contratti soggetti a trascrizione (trasferimenti immobiliari) serve l'autentica di un notaio. L'avvocato che ha partecipato alla redazione non può impugnarlo.
Si possono raccogliere prove durante la negoziazione?
Dal 2023 sì, se la convenzione lo prevede: gli avvocati possono sentire terzi informatori, nel proprio studio o al Consiglio dell'ordine, con gli avvertimenti sulle responsabilità penali, verbalizzando domande e risposte in un documento che fa piena prova di ciò che gli avvocati attestano e che il giudice valuta liberamente (art. 4-bis); possono chiedere alla controparte dichiarazioni scritte su fatti a lei sfavorevoli, con l'efficacia della confessione stragiudiziale (art. 4-ter); il rifiuto ingiustificato pesa sulle spese. Le dichiarazioni dei terzi non si raccolgono da remoto.
Vale anche per le cause di lavoro e per la separazione?
Per il lavoro è facoltativa (art. 2-ter): ciascuna parte ha un avvocato ed eventualmente un consulente del lavoro, e l'accordo è inoppugnabile come una conciliazione sindacale (art. 2113 c. 4 c.c.) purché trasmesso entro 10 giorni a una commissione di certificazione. Per separazione, divorzio e modifiche c'è la procedura dell'art. 6, con il nulla osta o l'autorizzazione del procuratore della Repubblica e la trascrizione allo stato civile, descritta nella pagina dedicata.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Il processo civileLa mediazione obbligatoria: materie, procedura, costiMaterie obbligatorie (art. 5), esclusioni (decreti ingiuntivi, sfratti, cautelari, consulenza preventiva), mediazione demandata dal giudice, come si avvia e dove, primo incontro (20-40 giorni), assistenza degli avvocati, durata di 6 mesi, effetti su prescrizione e decadenza, riservatezza, proposta del mediatore e conseguenze sulle spese, accordo titolo esecutivo (con avvocati) o omologato, mancata partecipazione (argomenti di prova, doppio del contributo unificato), costi (DM 150/2023), riduzione di un quinto, patrocinio gratuito, crediti d'imposta, esenzioni fiscali.
  • Giudici, tempi e strumentiMediazione, negoziazione assistita, arbitrato, conciliazione: le differenzeMediazione civile e commerciale (materie obbligatorie art. 5 D.Lgs. 28/2010, demandata dal giudice, primo incontro in 20-40 giorni, 6 mesi, indennità DM 150/2023, accordo titolo esecutivo con gli avvocati, esenzioni fiscali e credito d'imposta), negoziazione assistita (convenzione 1-3 mesi, obbligatoria per RC auto e crediti fino a 50.000 euro, accordo titolo esecutivo, famiglia), conciliazione giudiziale (artt. 185 e 185-bis c.p.c.), sedi protette del lavoro, Corecom, ABF e ACF, tributaria; arbitrato rituale e irrituale (artt. 806-840: clausola compromissoria, lodo con effetti di sentenza, impugnazione per nullità in 90 giorni, costi); tabella comparativa; come scegliere.
  • Risarcimento del dannoIncidente stradale: come ottenere il risarcimentoCAI, risarcimento diretto, termini di 30/60/90 giorni, concorso di colpa, danni all'auto e alla persona, trasportati, causa davanti al giudice di pace.
  • Debiti, crediti e pignoramentiIl decreto ingiuntivo: come si ottiene e come ci si difendeProva scritta, decreto in 30 giorni, provvisoria esecuzione, notifica in 60 giorni, opposizione in 40, esecutività, sospensione, costi.
  • Separazione e divorzioSepararsi e divorziare con la negoziazione assistitaConvenzione e accordo, un avvocato per parte, nullaosta (senza figli) o autorizzazione (con figli) del procuratore, trasmissione al Comune entro 10 giorni, effetti di sentenza, patti immobiliari con effetti obbligatori, una tantum nel divorzio, decorrenza dei sei mesi per il divorzio, accordo davanti all'ufficiale di stato civile (art. 12): limiti e conferma dopo 30 giorni, costi.
  • Il processo civileSpese di lite: chi paga le spese di una causa civilePrincipio della soccombenza (art. 91), che cosa rimborsa il soccombente (contributo unificato, marche, notifiche, CTU, compenso liquidato per fasi con il DM 55/2014, 15% di spese generali, IVA e cassa), differenza tra spese liquidate e parcella del proprio avvocato, compensazione totale o parziale (art. 92: soccombenza reciproca, novità della questione, mutamento di giurisprudenza, gravi ed eccezionali ragioni), spese eccessive o superflue, rifiuto della proposta conciliativa del giudice e della proposta del mediatore (art. 13 D.Lgs. 28/2010), mancata partecipazione alla mediazione, responsabilità aggravata (art. 96: mala fede, colpa grave, esecuzione imprudente, somma equitativa, 500-5.000 euro alla cassa delle ammende), tetto delle spese nelle cause fino a 1.100 euro, distrazione a favore del difensore (art. 93), spese dell'esecuzione (art. 95), doppio contributo unificato per l'impugnazione respinta.