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IstitutoDiritto civile · Il processo civile

Le prove nel processo civile

Nel processo civile vince chi riesce a provare i fatti su cui si fonda la sua domanda o la sua difesa. Documenti, testimoni, messaggi, fotografie, perizie: ogni mezzo ha regole proprie su quando è ammesso, quanto vale e come si contesta. Questa pagina spiega chi deve provare che cosa, il valore delle scritture e delle riproduzioni informatiche come chat ed email, i limiti della prova per testimoni, le presunzioni, l'interrogatorio e il giuramento, la consulenza tecnica e i termini entro cui le prove vanno chieste.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Onere: chi afferma un diritto prova i fatti; chi lo contesta prova le eccezioni.
  • Non contestazione: i fatti non contestati specificamente si danno per provati.
  • Chat ed email: valgono come riproduzioni informatiche se non disconosciute.
  • Testimoni: limitati per i contratti, ma il giudice può ammetterli.
  • Termini: le prove si chiedono nelle memorie prima della prima udienza.

Chi deve provare che cosa

Art. 2697 c.c.

«Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.»

Il giudice decide sulle prove proposte dalle parti e sui fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, e può usare senza prova le nozioni di comune esperienza (art. 115 c.p.c.): per questo nelle difese bisogna contestare punto per punto. Le prove si valutano secondo il prudente apprezzamento del giudice, che può trarre argomenti anche dal comportamento delle parti nel processo (art. 116).

I mezzi di prova

MezzoValore e limitiFonte
Scrittura privataProva la provenienza se riconosciuta; si contesta con il disconoscimento, l'atto pubblico con la querela di falsoArtt. 2699-2702 c.c.
Foto, video, registrazioni, chat, emailPiena prova se non disconosciute in modo chiaro e circostanziatoArt. 2712 c.c.; Cass. 8604/2025
TestimoniCapitoli separati; per i contratti ammessi dal giudice secondo le circostanzeArt. 2721 c.c.; art. 244 c.p.c.
PresunzioniSolo gravi, precise e concordantiArt. 2729 c.c.
Interrogatorio formaleSe la parte non si presenta o non risponde senza motivo, i fatti possono ritenersi ammessiArt. 232 c.p.c.
Confessione e giuramentoProve legali che vincolano il giudice nei limiti di leggeArtt. 2730-2739 c.c.
Consulenza tecnica d'ufficioIl giudice si fa assistere da un esperto per valutare fatti tecniciArtt. 61 e 191 c.p.c.

Per le riproduzioni informatiche la giurisprudenza è ormai chiara: gli screenshot di WhatsApp e gli SMS sono utilizzabili come prova documentale, verificando provenienza e attendibilità (Cass. 1254/2025); il disconoscimento deve indicare elementi concreti di difformità dalla realtà (Cass. 8604/2025), e anche le fotografie disconosciute possono essere verificate con altri mezzi, comprese le presunzioni (Cass. 617/2026). L'email ordinaria, però, non soddisfa la forma scritta richiesta per certi contratti (Cass. 14046/2024). Sulla consulenza tecnica si vedano le pagine sulla consulenza tecnica d'ufficio e sulla CTU psicologica.

Quando chiedere le prove

Nel rito ordinario riformato nel 2022 le prove si chiedono prima della prima udienza, con le memorie integrative: con la seconda, almeno venti giorni prima dell'udienza, si indicano i mezzi di prova e si producono i documenti; con la terza, almeno dieci giorni prima, si indica la prova contraria, a pena di decadenza (art. 171-ter c.p.c.). Chi introduce la causa deve quindi raccogliere le prove già prima (si veda la pagina su come inizia una causa civile); nel procedimento semplificato e davanti al giudice di pace i tempi sono più stretti.

  1. Raccogliere documenti, contratti, bonifici e corrispondenza prima della causa.
  2. Conservare telefoni e chat integrali, non solo gli screenshot.
  3. Individuare i testimoni e i fatti precisi su cui possono riferire.
  4. Contestare in modo specifico i fatti e i documenti avversari.
  5. Rispettare i termini delle memorie per le istanze istruttorie.

Domande frequenti

Posso usare in causa gli screenshot di una chat WhatsApp?
Sì: i messaggi WhatsApp e gli SMS conservati nel telefono sono prova documentale e si possono acquisire anche con la riproduzione fotografica, cioè con gli screenshot, verificando provenienza e attendibilità (Cass. 1254/2025). Come riproduzioni informatiche fanno piena prova se la controparte non ne disconosce la conformità (art. 2712 c.c.); il disconoscimento deve però essere chiaro, circostanziato ed esplicito (Cass. 8604/2025). Conviene conservare il telefono e le copie integrali delle conversazioni.
Una email basta a provare un accordo?
Un'email ordinaria vale come riproduzione informatica: fa prova se non viene contestata, ma non sostituisce la forma scritta quando la legge la richiede per il contratto (Cass. 14046/2024). Per gli accordi importanti è meglio un documento firmato, anche con firma digitale.
Posso provare con testimoni un prestito fatto a voce?
La legge limita la prova per testimoni dei contratti oltre un valore minimo, ma il giudice può ammetterla tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza (art. 2721 c.c.). Negli stessi casi non si possono usare nemmeno le presunzioni (art. 2729). Utili sono bonifici, messaggi e ogni riscontro scritto.
Entro quando devo chiedere le prove?
Nel processo ordinario di cognizione i mezzi di prova e i documenti si indicano con la seconda memoria integrativa, almeno venti giorni prima della prima udienza, e la prova contraria con la terza, almeno dieci giorni prima, a pena di decadenza (art. 171-ter c.p.c.). Chi arriva tardi, di regola, perde la possibilità di provare.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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