In breve
- Onere: chi afferma un diritto prova i fatti; chi lo contesta prova le eccezioni.
- Non contestazione: i fatti non contestati specificamente si danno per provati.
- Chat ed email: valgono come riproduzioni informatiche se non disconosciute.
- Testimoni: limitati per i contratti, ma il giudice può ammetterli.
- Termini: le prove si chiedono nelle memorie prima della prima udienza.
Chi deve provare che cosa
«Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.»
Il giudice decide sulle prove proposte dalle parti e sui fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, e può usare senza prova le nozioni di comune esperienza (art. 115 c.p.c.): per questo nelle difese bisogna contestare punto per punto. Le prove si valutano secondo il prudente apprezzamento del giudice, che può trarre argomenti anche dal comportamento delle parti nel processo (art. 116).
I mezzi di prova
| Mezzo | Valore e limiti | Fonte |
|---|---|---|
| Scrittura privata | Prova la provenienza se riconosciuta; si contesta con il disconoscimento, l'atto pubblico con la querela di falso | Artt. 2699-2702 c.c. |
| Foto, video, registrazioni, chat, email | Piena prova se non disconosciute in modo chiaro e circostanziato | Art. 2712 c.c.; Cass. 8604/2025 |
| Testimoni | Capitoli separati; per i contratti ammessi dal giudice secondo le circostanze | Art. 2721 c.c.; art. 244 c.p.c. |
| Presunzioni | Solo gravi, precise e concordanti | Art. 2729 c.c. |
| Interrogatorio formale | Se la parte non si presenta o non risponde senza motivo, i fatti possono ritenersi ammessi | Art. 232 c.p.c. |
| Confessione e giuramento | Prove legali che vincolano il giudice nei limiti di legge | Artt. 2730-2739 c.c. |
| Consulenza tecnica d'ufficio | Il giudice si fa assistere da un esperto per valutare fatti tecnici | Artt. 61 e 191 c.p.c. |
Per le riproduzioni informatiche la giurisprudenza è ormai chiara: gli screenshot di WhatsApp e gli SMS sono utilizzabili come prova documentale, verificando provenienza e attendibilità (Cass. 1254/2025); il disconoscimento deve indicare elementi concreti di difformità dalla realtà (Cass. 8604/2025), e anche le fotografie disconosciute possono essere verificate con altri mezzi, comprese le presunzioni (Cass. 617/2026). L'email ordinaria, però, non soddisfa la forma scritta richiesta per certi contratti (Cass. 14046/2024). Sulla consulenza tecnica si vedano le pagine sulla consulenza tecnica d'ufficio e sulla CTU psicologica.
Quando chiedere le prove
Nel rito ordinario riformato nel 2022 le prove si chiedono prima della prima udienza, con le memorie integrative: con la seconda, almeno venti giorni prima dell'udienza, si indicano i mezzi di prova e si producono i documenti; con la terza, almeno dieci giorni prima, si indica la prova contraria, a pena di decadenza (art. 171-ter c.p.c.). Chi introduce la causa deve quindi raccogliere le prove già prima (si veda la pagina su come inizia una causa civile); nel procedimento semplificato e davanti al giudice di pace i tempi sono più stretti.
- Raccogliere documenti, contratti, bonifici e corrispondenza prima della causa.
- Conservare telefoni e chat integrali, non solo gli screenshot.
- Individuare i testimoni e i fatti precisi su cui possono riferire.
- Contestare in modo specifico i fatti e i documenti avversari.
- Rispettare i termini delle memorie per le istanze istruttorie.
Domande frequenti
Posso usare in causa gli screenshot di una chat WhatsApp?
Una email basta a provare un accordo?
Posso provare con testimoni un prestito fatto a voce?
Entro quando devo chiedere le prove?
Fonti normative
- Art. 2697 c.c. — Onere della prova
- Art. 2712 c.c. — Riproduzioni meccaniche
- Art. 2721 c.c. — Limiti di valore della prova per testimoni
- Art. 2729 c.c. — Presunzioni semplici
- Art. 115 c.p.c. — Disponibilità delle prove
- Art. 171-ter c.p.c. — Memorie integrative
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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