In breve
- Che cos'è: mezzo di prova disposto dal giudice (artt. 61, 191, 473-bis.25 c.p.c.) con quesiti sulle capacità genitoriali, le relazioni e il regime di affidamento; svolta da uno psicologo o neuropsichiatra dell'albo.
- Limiti (473-bis.25): personalità solo se incide sulle capacità genitoriali; metodi riconosciuti; minore tutelato; fatti, dichiarazioni e valutazioni distinti; niente «alienazione parentale».
- Contraddittorio (194, 195, 201): avviso delle operazioni, CTP, osservazioni alla bozza, chiarimenti, rinnovazione (196).
- Costi: onorari DPR 115/2002, acconto e liquidazione, di regola a carico di entrambi; gratuito patrocinio.
- Valore: prova libera; il giudice decide e motiva; l'ascolto del minore resta suo.
Quando e come viene disposta
«Quando dispone consulenza tecnica d'ufficio, il giudice precisa l'oggetto dell'incarico e sceglie il consulente tra quelli dotati di specifica competenza in relazione all'accertamento e alle valutazioni da compiere. Nella consulenza psicologica le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalità delle parti sono consentite nei limiti in cui hanno ad oggetto aspetti tali da incidere direttamente sulle capacità genitoriali, e sono fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica.»
La consulenza psicologica non è un passaggio obbligato: il giudice la dispone quando l'affidamento, il collocamento o le modalità di frequentazione richiedono valutazioni che non può fare da solo, tipicamente nei conflitti elevati, nei casi di rifiuto del figlio, di sospetti sulle capacità di un genitore, di richieste di affidamento esclusivo o di trasferimento. La nomina avviene con ordinanza che indica il consulente, scelto tra gli iscritti all'albo del tribunale con specifica competenza in psicologia forense o neuropsichiatria infantile, formula i quesiti e fissa l'udienza di giuramento; le parti possono chiedere l'astensione o la ricusazione del consulente per rapporti con una di loro (art. 192) e devono nominare il proprio consulente di parte nel termine assegnato (art. 201). I quesiti tipici chiedono di descrivere le capacità genitoriali di ciascuno, la relazione del minore con ciascun genitore e con le altre figure di riferimento, la condizione psicologica ed evolutiva del minore, il regime di affidamento e il collocamento più rispondenti al suo interesse, un calendario di frequentazione e gli eventuali interventi di sostegno; nei casi con allegazioni di violenza il quesito deve escludere ogni ipotesi di mediazione e valutare il rischio. La riforma del 2023 ha scritto tre limiti che prima erano affidati alle linee guida: le indagini sulla personalità dei genitori sono ammesse solo per gli aspetti che incidono direttamente sulle capacità genitoriali, i metodi devono essere riconosciuti dalla comunità scientifica, e le operazioni che coinvolgono il minore si svolgono in orari compatibili con la scuola e con modalità che ne garantiscono la serenità. La relazione, infine, deve tenere distinti i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni delle parti e dei terzi e le valutazioni del consulente, e indicare metodi, protocolli e proposte di intervento: è la risposta della legge alle consulenze che trasformavano il racconto di un genitore in un fatto accertato e le impressioni in diagnosi.
Lo svolgimento, i costi, la contestazione
| Fase | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Inizio delle operazioni | Avviso alle parti di giorno, ora e luogo; presenza di difensori e CTP; osservazioni e istanze scritte o verbali | Art. 194; art. 90 disp. att. |
| Indagini | Colloqui individuali e congiunti, osservazione delle interazioni, visite domiciliari, informazioni da terzi (scuola, pediatra, nonni, partner) se autorizzate, test; per il minore modalità e orari protetti | Art. 194; 473-bis.25 |
| Questioni sui poteri | Il consulente o la parte informano il giudice; il ricorso non sospende le indagini | Art. 92 disp. att. |
| Bozza e osservazioni | Relazione trasmessa alle parti nel termine; osservazioni delle parti; relazione definitiva con osservazioni allegate e sintetica valutazione | Art. 195 |
| Contenuto della relazione | Fatti osservati, dichiarazioni e valutazioni distinti; metodi e protocolli; proposte di intervento; risposte ai quesiti | 473-bis.25 c. 3 |
| Chiarimenti, rinnovazione, sostituzione | Chiamata del CTU in udienza; rinnovazione delle indagini; sostituzione per gravi motivi | Artt. 194, 196 |
| Nullità | Violazione del contraddittorio (operazioni senza avviso), indagini oltre i quesiti, fonti non conoscibili: nullità relativa da eccepire nella prima difesa utile | Art. 157 c.p.c. |
| Costi | Onorari e spese ex DPR 115/2002 (artt. 49-52) e DM 30 maggio 2002; acconto; liquidazione con decreto, opponibile; a carico delle parti in solido con ripartizione finale; a carico dello Stato con il gratuito patrocinio | DPR 115/2002 |
| Valore | Prova valutata liberamente; il giudice motiva se se ne discosta; non sostituisce l'ascolto né l'accertamento dei fatti | Art. 116 c.p.c.; 473-bis.4 |
Il contraddittorio tecnico è la garanzia più importante e la più trascurata: il consulente di parte assiste a ogni operazione, verifica che i test siano validati e somministrati correttamente, che le dichiarazioni di un genitore non diventino fatti, che il minore sia osservato con entrambi, e scrive le osservazioni alla bozza, che il CTU deve valutare e allegare; senza CTP le contestazioni arrivano tardi e senza competenza. Il costo è la ragione per cui molti vi rinunciano, ma una CTU sfavorevole non contestata pesa per anni. Le nullità della consulenza sono relative: le operazioni compiute senza avviso, le indagini su temi estranei ai quesiti, l'acquisizione di documenti non conosciuti dalle parti vanno eccepite nella prima difesa successiva al deposito, altrimenti si sanano. Sul merito, la contestazione utile è quella che attacca il metodo (test non riconosciuti, assenza di osservazione diretta, valutazioni sulla personalità fuori dal perimetro dell'art. 473-bis.25, uso di etichette come l'alienazione parentale che la Cassazione ha escluso), la coerenza tra i dati raccolti e le conclusioni, e la completezza (mancato colloquio con la scuola, mancata osservazione di un genitore); il giudice può disporre chiarimenti, integrazioni, la rinnovazione o una nuova consulenza. La CTU non decide: la relazione è una prova che il giudice valuta liberamente, e l'ascolto del minore resta un suo adempimento, che l'esperto può accompagnare ma non sostituire. Accanto alla consulenza la riforma ha previsto due strumenti diversi: l'esperto nominato su istanza congiunta dei genitori per intervenire sul nucleo e migliorare le relazioni, con obiettivi e relazioni periodiche (473-bis.26), che non valuta ma aiuta, e l'intervento dei servizi sociali o sanitari con incarico specifico e relazioni che distinguono fatti, dichiarazioni e valutazioni (473-bis.27).
Come affrontare la consulenza
- Nominare un CTP esperto di psicologia forense entro il termine dell'ordinanza; concordare con l'avvocato i punti da far verificare.
- Partecipare a tutte le operazioni; presentarsi puntuali, collaborare, non denigrare l'altro genitore, non istruire i figli.
- Documentare: calendario delle frequentazioni, comunicazioni, certificati scolastici e sanitari, da consegnare al CTU nei modi consentiti (con copia alla controparte).
- Osservazioni alla bozza: tecniche, puntuali, sul metodo e sui fatti; eccepire subito le nullità.
- In udienza: chiedere chiarimenti e, se necessario, rinnovazione; ricordare al giudice l'ascolto del minore e i limiti dell'art. 473-bis.25.
La CTU psicologica è la prova che più incide sulle decisioni sui figli e quella con più regole nuove: limiti alle indagini, metodi riconosciuti, fatti distinti dalle opinioni, contraddittorio con il consulente di parte. L'ascolto diretto del figlio è nella pagina sull'ascolto del minore; le decisioni che ne seguono nelle pagine sull'affidamento condiviso e sull'affidamento esclusivo; il tema del rifiuto nella pagina sull'alienazione parentale.
Domande frequenti
Il giudice ha disposto una CTU psicologica: che cosa mi aspetta?
Serve un consulente di parte e quanto costa tutto?
La relazione mi è sfavorevole: posso contestarla?
Il CTU può dire che c'è «alienazione parentale»?
Qual è la differenza tra CTU, ascolto del minore, servizi sociali ed esperto ex art. 473-bis.26?
Fonti normative
- Art. 473-bis.25 c.p.c. — Consulenza tecnica d'ufficio
- Art. 473-bis.26 c.p.c. — Nomina di un esperto su richiesta delle parti
- Art. 473-bis.27 c.p.c. — Intervento dei servizi sociali o sanitari
- Art. 194 c.p.c. — Attività del consulente
- Art. 195 c.p.c. — Processo verbale e relazione
- Art. 201 c.p.c. — Consulente tecnico di parte
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Figli, affidamento e mantenimentoL'ascolto del minore nel processoDai 12 anni o se capace di discernimento (art. 315-bis c.c., 473-bis.4 c.p.c.): chi lo sente, come si svolge, quando si omette, valore, rifiuto, curatore speciale.
- Figli, affidamento e mantenimentoL'affidamento condiviso dei figliBigenitorialità, collocamento e residenza, calendario e tempi, decisioni importanti e ordinarie, piano genitoriale, affido esclusivo, ascolto del minore, CTU, violazioni.
- Figli, affidamento e mantenimentoL'affidamento esclusivo e superesclusivoQuando il condiviso è contrario all'interesse del minore: violenza, disinteresse, dipendenze; effetti sulle decisioni, superesclusivo, domanda pretestuosa e art. 96.
- Figli, affidamento e mantenimentoL'«alienazione parentale» nei tribunaliLa PAS non ha base scientifica e non fonda decisioni (Cass. 9691/2022, 3576/2024): il rifiuto del figlio si accerta con ascolto, CTU e prove (473-bis.6); violenza.
- Separazione e divorzioIl rito unico per le persone, i minorenni e le famiglieRicorso con redditi e piano genitoriale, udienza in 90 giorni, provvedimenti indifferibili, reclamo in 10 giorni, ascolto del minore, curatore; nuovo tribunale dal 2027.
- Costi e gratuito patrocinioLe spese vive: contributo unificato, marche, notifiche, CTU, copieTutti i costi di una causa oltre la parcella: contributo e 27 euro forfettari, notifiche, copie, consulenza tecnica, imposta di registro sulla sentenza (3%).