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ProceduraFamiglia e minori · Figli, affidamento e mantenimento

La CTU psicologica nelle cause sui figli

Quando due genitori si contendono i figli e il giudice non riesce a decidere sulla base degli atti, nomina uno psicologo o un neuropsichiatra infantile come consulente tecnico d'ufficio: incontra i genitori, i bambini, spesso i nuovi partner e i nonni, somministra test, osserva le relazioni e scrive una relazione che, nella pratica, orienta la sentenza. Dal 2023 la legge limita le indagini sulla personalità a ciò che incide sulle capacità genitoriali, impone metodi riconosciuti dalla comunità scientifica e obbliga il consulente a distinguere fatti, dichiarazioni e valutazioni. Questa pagina spiega come funziona la consulenza, come partecipare con un consulente di parte, quanto costa, come si contesta e come non confonderla con l'ascolto del minore e con l'intervento dei servizi.

Verificato il 22 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Che cos'è: mezzo di prova disposto dal giudice (artt. 61, 191, 473-bis.25 c.p.c.) con quesiti sulle capacità genitoriali, le relazioni e il regime di affidamento; svolta da uno psicologo o neuropsichiatra dell'albo.
  • Limiti (473-bis.25): personalità solo se incide sulle capacità genitoriali; metodi riconosciuti; minore tutelato; fatti, dichiarazioni e valutazioni distinti; niente «alienazione parentale».
  • Contraddittorio (194, 195, 201): avviso delle operazioni, CTP, osservazioni alla bozza, chiarimenti, rinnovazione (196).
  • Costi: onorari DPR 115/2002, acconto e liquidazione, di regola a carico di entrambi; gratuito patrocinio.
  • Valore: prova libera; il giudice decide e motiva; l'ascolto del minore resta suo.

Quando e come viene disposta

Art. 473-bis.25, primo e secondo comma, c.p.c.

«Quando dispone consulenza tecnica d'ufficio, il giudice precisa l'oggetto dell'incarico e sceglie il consulente tra quelli dotati di specifica competenza in relazione all'accertamento e alle valutazioni da compiere. Nella consulenza psicologica le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalità delle parti sono consentite nei limiti in cui hanno ad oggetto aspetti tali da incidere direttamente sulle capacità genitoriali, e sono fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica.»

La consulenza psicologica non è un passaggio obbligato: il giudice la dispone quando l'affidamento, il collocamento o le modalità di frequentazione richiedono valutazioni che non può fare da solo, tipicamente nei conflitti elevati, nei casi di rifiuto del figlio, di sospetti sulle capacità di un genitore, di richieste di affidamento esclusivo o di trasferimento. La nomina avviene con ordinanza che indica il consulente, scelto tra gli iscritti all'albo del tribunale con specifica competenza in psicologia forense o neuropsichiatria infantile, formula i quesiti e fissa l'udienza di giuramento; le parti possono chiedere l'astensione o la ricusazione del consulente per rapporti con una di loro (art. 192) e devono nominare il proprio consulente di parte nel termine assegnato (art. 201). I quesiti tipici chiedono di descrivere le capacità genitoriali di ciascuno, la relazione del minore con ciascun genitore e con le altre figure di riferimento, la condizione psicologica ed evolutiva del minore, il regime di affidamento e il collocamento più rispondenti al suo interesse, un calendario di frequentazione e gli eventuali interventi di sostegno; nei casi con allegazioni di violenza il quesito deve escludere ogni ipotesi di mediazione e valutare il rischio. La riforma del 2023 ha scritto tre limiti che prima erano affidati alle linee guida: le indagini sulla personalità dei genitori sono ammesse solo per gli aspetti che incidono direttamente sulle capacità genitoriali, i metodi devono essere riconosciuti dalla comunità scientifica, e le operazioni che coinvolgono il minore si svolgono in orari compatibili con la scuola e con modalità che ne garantiscono la serenità. La relazione, infine, deve tenere distinti i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni delle parti e dei terzi e le valutazioni del consulente, e indicare metodi, protocolli e proposte di intervento: è la risposta della legge alle consulenze che trasformavano il racconto di un genitore in un fatto accertato e le impressioni in diagnosi.

Lo svolgimento, i costi, la contestazione

FaseRegolaNorma
Inizio delle operazioniAvviso alle parti di giorno, ora e luogo; presenza di difensori e CTP; osservazioni e istanze scritte o verbaliArt. 194; art. 90 disp. att.
IndaginiColloqui individuali e congiunti, osservazione delle interazioni, visite domiciliari, informazioni da terzi (scuola, pediatra, nonni, partner) se autorizzate, test; per il minore modalità e orari protettiArt. 194; 473-bis.25
Questioni sui poteriIl consulente o la parte informano il giudice; il ricorso non sospende le indaginiArt. 92 disp. att.
Bozza e osservazioniRelazione trasmessa alle parti nel termine; osservazioni delle parti; relazione definitiva con osservazioni allegate e sintetica valutazioneArt. 195
Contenuto della relazioneFatti osservati, dichiarazioni e valutazioni distinti; metodi e protocolli; proposte di intervento; risposte ai quesiti473-bis.25 c. 3
Chiarimenti, rinnovazione, sostituzioneChiamata del CTU in udienza; rinnovazione delle indagini; sostituzione per gravi motiviArtt. 194, 196
NullitàViolazione del contraddittorio (operazioni senza avviso), indagini oltre i quesiti, fonti non conoscibili: nullità relativa da eccepire nella prima difesa utileArt. 157 c.p.c.
CostiOnorari e spese ex DPR 115/2002 (artt. 49-52) e DM 30 maggio 2002; acconto; liquidazione con decreto, opponibile; a carico delle parti in solido con ripartizione finale; a carico dello Stato con il gratuito patrocinioDPR 115/2002
ValoreProva valutata liberamente; il giudice motiva se se ne discosta; non sostituisce l'ascolto né l'accertamento dei fattiArt. 116 c.p.c.; 473-bis.4

Il contraddittorio tecnico è la garanzia più importante e la più trascurata: il consulente di parte assiste a ogni operazione, verifica che i test siano validati e somministrati correttamente, che le dichiarazioni di un genitore non diventino fatti, che il minore sia osservato con entrambi, e scrive le osservazioni alla bozza, che il CTU deve valutare e allegare; senza CTP le contestazioni arrivano tardi e senza competenza. Il costo è la ragione per cui molti vi rinunciano, ma una CTU sfavorevole non contestata pesa per anni. Le nullità della consulenza sono relative: le operazioni compiute senza avviso, le indagini su temi estranei ai quesiti, l'acquisizione di documenti non conosciuti dalle parti vanno eccepite nella prima difesa successiva al deposito, altrimenti si sanano. Sul merito, la contestazione utile è quella che attacca il metodo (test non riconosciuti, assenza di osservazione diretta, valutazioni sulla personalità fuori dal perimetro dell'art. 473-bis.25, uso di etichette come l'alienazione parentale che la Cassazione ha escluso), la coerenza tra i dati raccolti e le conclusioni, e la completezza (mancato colloquio con la scuola, mancata osservazione di un genitore); il giudice può disporre chiarimenti, integrazioni, la rinnovazione o una nuova consulenza. La CTU non decide: la relazione è una prova che il giudice valuta liberamente, e l'ascolto del minore resta un suo adempimento, che l'esperto può accompagnare ma non sostituire. Accanto alla consulenza la riforma ha previsto due strumenti diversi: l'esperto nominato su istanza congiunta dei genitori per intervenire sul nucleo e migliorare le relazioni, con obiettivi e relazioni periodiche (473-bis.26), che non valuta ma aiuta, e l'intervento dei servizi sociali o sanitari con incarico specifico e relazioni che distinguono fatti, dichiarazioni e valutazioni (473-bis.27).

Come affrontare la consulenza

  1. Nominare un CTP esperto di psicologia forense entro il termine dell'ordinanza; concordare con l'avvocato i punti da far verificare.
  2. Partecipare a tutte le operazioni; presentarsi puntuali, collaborare, non denigrare l'altro genitore, non istruire i figli.
  3. Documentare: calendario delle frequentazioni, comunicazioni, certificati scolastici e sanitari, da consegnare al CTU nei modi consentiti (con copia alla controparte).
  4. Osservazioni alla bozza: tecniche, puntuali, sul metodo e sui fatti; eccepire subito le nullità.
  5. In udienza: chiedere chiarimenti e, se necessario, rinnovazione; ricordare al giudice l'ascolto del minore e i limiti dell'art. 473-bis.25.

La CTU psicologica è la prova che più incide sulle decisioni sui figli e quella con più regole nuove: limiti alle indagini, metodi riconosciuti, fatti distinti dalle opinioni, contraddittorio con il consulente di parte. L'ascolto diretto del figlio è nella pagina sull'ascolto del minore; le decisioni che ne seguono nelle pagine sull'affidamento condiviso e sull'affidamento esclusivo; il tema del rifiuto nella pagina sull'alienazione parentale.

Domande frequenti

Il giudice ha disposto una CTU psicologica: che cosa mi aspetta?
Una serie di incontri, di solito nell'arco di alcuni mesi: colloqui individuali con ciascun genitore, colloqui congiunti, osservazione degli incontri tra ciascun genitore e il figlio, eventuali colloqui con i nuovi partner, i nonni, gli insegnanti e il pediatra, e spesso test di personalità. Il consulente deve avvisare le parti di giorno, ora e luogo di ogni operazione, tu puoi partecipare con il tuo avvocato e con un consulente di parte, e alla fine riceverai una bozza di relazione su cui presentare osservazioni scritte prima del deposito definitivo (artt. 194-195 c.p.c.). Le indagini sulla tua personalità sono consentite solo per gli aspetti che incidono sulle capacità genitoriali e con metodi riconosciuti dalla comunità scientifica (art. 473-bis.25).
Serve un consulente di parte e quanto costa tutto?
Non è obbligatorio ma è fortemente consigliato: il CTP (uno psicologo di tua fiducia) assiste a tutte le operazioni, dialoga con il CTU sul metodo e sui test, segnala le omissioni e scrive le osservazioni alla bozza, che sono l'unico modo tecnico di contestare la relazione. Il CTU è pagato secondo le tabelle del DPR 115/2002 (vacazioni e onorari a tabella, aumentabili per complessità), con un acconto e una liquidazione finale con decreto, di regola a carico di entrambi i genitori in solido e poi ripartita dal giudice; una CTU familiare costa spesso tra i 2.000 e i 6.000 euro, cui si aggiunge il compenso del proprio CTP; chi ha il gratuito patrocinio ha il CTU a carico dello Stato.
La relazione mi è sfavorevole: posso contestarla?
Sì, e il momento giusto è la bozza: il CTP deposita osservazioni tecniche puntuali (test non validati, valutazioni sulla personalità fuori dai limiti, fatti riferiti da una parte presentati come accertati, contraddizioni, mancata osservazione di un incontro) e il CTU deve valutarle nella relazione definitiva; poi si chiedono chiarimenti in udienza e, se ci sono gravi motivi, la rinnovazione o la sostituzione (art. 196). Le nullità, come le operazioni svolte senza avviso alle parti o le indagini fuori dai quesiti, vanno eccepite nella prima difesa successiva. Il giudice non è vincolato dalla CTU e deve motivare se se ne discosta, ma di fatto la segue: per questo la contestazione deve essere tecnica, non solo di principio.
Il CTU può dire che c'è «alienazione parentale»?
No, come etichetta diagnostica: la Cassazione (ordinanza 9691/2022 e successive) ha escluso che le decisioni sui figli possano fondarsi sulla sindrome da alienazione parentale, priva di base scientifica, e la legge oggi impone al consulente metodi e protocolli riconosciuti e la distinzione tra fatti osservati, dichiarazioni e valutazioni. Il CTU può descrivere comportamenti concreti (un genitore che denigra l'altro, un figlio che rifiuta gli incontri) e proporre interventi, ma il giudice deve accertare i fatti con le prove ordinarie e ascoltare il minore.
Qual è la differenza tra CTU, ascolto del minore, servizi sociali ed esperto ex art. 473-bis.26?
La CTU è un mezzo di prova: valuta le capacità genitoriali e la condizione del minore per rispondere ai quesiti del giudice. L'ascolto del minore è un adempimento del giudice, non delegabile al consulente, anche se l'esperto può assistervi. I servizi sociali intervengono su incarico specifico del giudice per osservare, sostenere e riferire con relazioni periodiche che tengono distinti fatti, dichiarazioni e valutazioni (art. 473-bis.27). L'esperto dell'art. 473-bis.26, nominato solo su istanza congiunta dei genitori, non valuta ma interviene sul nucleo per ridurre il conflitto e migliorare le relazioni, con obiettivi fissati dal giudice e relazioni sull'attività; è lo strumento più vicino al coordinatore genitoriale.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Figli, affidamento e mantenimentoL'ascolto del minore nel processoDai 12 anni o se capace di discernimento (art. 315-bis c.c., 473-bis.4 c.p.c.): chi lo sente, come si svolge, quando si omette, valore, rifiuto, curatore speciale.
  • Figli, affidamento e mantenimentoL'affidamento condiviso dei figliBigenitorialità, collocamento e residenza, calendario e tempi, decisioni importanti e ordinarie, piano genitoriale, affido esclusivo, ascolto del minore, CTU, violazioni.
  • Figli, affidamento e mantenimentoL'affidamento esclusivo e superesclusivoQuando il condiviso è contrario all'interesse del minore: violenza, disinteresse, dipendenze; effetti sulle decisioni, superesclusivo, domanda pretestuosa e art. 96.
  • Figli, affidamento e mantenimentoL'«alienazione parentale» nei tribunaliLa PAS non ha base scientifica e non fonda decisioni (Cass. 9691/2022, 3576/2024): il rifiuto del figlio si accerta con ascolto, CTU e prove (473-bis.6); violenza.
  • Separazione e divorzioIl rito unico per le persone, i minorenni e le famiglieRicorso con redditi e piano genitoriale, udienza in 90 giorni, provvedimenti indifferibili, reclamo in 10 giorni, ascolto del minore, curatore; nuovo tribunale dal 2027.
  • Costi e gratuito patrocinioLe spese vive: contributo unificato, marche, notifiche, CTU, copieTutti i costi di una causa oltre la parcella: contributo e 27 euro forfettari, notifiche, copie, consulenza tecnica, imposta di registro sulla sentenza (3%).