In breve
- Diritto (art. 315-bis c.c., 473-bis.4 c.p.c.): dai 12 anni, o prima se capace di discernimento, in ogni procedimento che lo riguarda; omissione solo motivata (interesse contrario, superfluità, impossibilità, rifiuto); consensuali solo se necessario.
- Come (473-bis.5): lo conduce il giudice, con esperti; temi comunicati prima a genitori e difensori, presenti solo se autorizzati; orari e luoghi adatti; registrazione audiovisiva.
- Valore: le opinioni contano secondo età e maturità, non decidono; motivazione se disattese.
- Rifiuto di un genitore (473-bis.6): ascolto senza ritardo e indagine sulle cause; niente «alienazione parentale» come diagnosi (Cass. 9691/2022).
- Curatore speciale (473-bis.8): obbligatorio nei casi gravi e su richiesta del quattordicenne.
Un diritto del figlio, non una prova dei genitori
«Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità. Il giudice non procede all'ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest'ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato.»
L'ascolto nasce dall'art. 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e dall'art. 6 della Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori, è entrato nel codice civile con l'art. 315-bis e nel processo con le norme della riforma Cartabia, che hanno sostituito l'abrogato art. 336-bis c.c. Le Sezioni Unite avevano già chiarito nel 2009 (sentenza 22238) che sentire il minore è un adempimento necessario, non una facoltà, e che l'omissione senza motivazione rende nulla la decisione: la riforma ha trasformato quel principio in regole precise. L'ascolto è dovuto in tutti i procedimenti in cui si adottano provvedimenti che riguardano il minore, cioè le separazioni e i divorzi con figli, l'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, le modifiche delle condizioni, i procedimenti sulla responsabilità genitoriale davanti al tribunale per i minorenni, l'adozione, la sottrazione internazionale; è dovuto dai dodici anni e, sotto, quando il bambino è capace di discernimento, capacità che il giudice valuta in concreto e che la giurisprudenza riconosce anche a bambini in età scolare. Le quattro ragioni per non ascoltare sono tassative e vanno motivate in un provvedimento: il contrasto con l'interesse del minore (un bambino già provato, un conflitto che l'ascolto acuirebbe), la manifesta superfluità (i genitori sono d'accordo e l'accordo è conforme all'interesse, o il minore è stato ascoltato di recente in un altro procedimento), l'impossibilità fisica o psichica, la volontà del minore di non essere ascoltato. Nei procedimenti in cui il giudice prende atto di un accordo dei genitori, come le separazioni consensuali e i divorzi congiunti, l'ascolto avviene solo se necessario. Il minore non è un testimone: non giura, non risponde a domande delle parti, non deve scegliere tra i genitori, e le sue parole sono un elemento che il giudice valuta insieme agli altri secondo l'età e la maturità, chiedendosi se l'opinione è autentica o il frutto di pressioni, e motivando quando decide diversamente da ciò che il figlio ha chiesto.
Come si svolge e che cosa succede dopo
| Momento | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Chi ascolta | Il giudice, che può farsi assistere da esperti (psicologi, neuropsichiatri) e ausiliari; non delegabile ai giudici onorari davanti al tribunale per i minorenni | 473-bis.5 c. 1; 473-bis.1 |
| Più fratelli | Ascoltati separatamente, di regola | 473-bis.5 c. 1 |
| Dove e quando | Orari compatibili con la scuola, locali idonei all'età, anche fuori dal tribunale | 473-bis.5 c. 2 |
| Preparazione | Il giudice indica i temi a genitori, esercenti la responsabilità, difensori e curatore speciale, che propongono argomenti e approfondimenti e possono partecipare solo se autorizzati | 473-bis.5 c. 3 |
| Informazione al minore | Natura del procedimento ed effetti dell'ascolto, con modalità che garantiscono serenità e riservatezza; al quattordicenne anche la possibilità di chiedere un curatore speciale | 473-bis.5 c. 4 |
| Documentazione | Registrazione audiovisiva; se impossibile, verbale che descrive dettagliatamente il contegno del minore | 473-bis.5 c. 5 |
| Rifiuto di un genitore o ostacoli al rapporto | Ascolto senza ritardo, sommarie informazioni sulle cause, abbreviazione dei termini | 473-bis.6 |
| Curatore speciale | Obbligatorio a pena di nullità nei casi previsti, su richiesta del quattordicenne; ascolta il minore ex art. 315-bis; poteri di rappresentanza sostanziale; revocabile | 473-bis.8 |
| Valore delle opinioni | Considerate secondo età e maturità; non vincolanti; motivazione se disattese | 473-bis.4 c. 2 |
| Omissione | Provvedimento motivato nei quattro casi; altrimenti nullità della decisione | 473-bis.4 c. 3; Cass. SU 22238/2009 |
L'ascolto va distinto dagli altri strumenti con cui il minore entra nel processo. La consulenza tecnica psicologica è un mezzo di prova disposto dal giudice per valutare le capacità genitoriali, la relazione del figlio con ciascun genitore e la sua condizione, con quesiti, un consulente d'ufficio, i consulenti di parte e un contraddittorio tecnico; il CTU incontra il minore, ma i suoi colloqui non sostituiscono l'ascolto giudiziale, che resta un adempimento del giudice, il quale può però farsi assistere dall'esperto durante l'ascolto. Le relazioni dei servizi sociali, le informazioni assunte dalla polizia o dalla scuola e le dichiarazioni del minore rese ad altri sono elementi ulteriori. Il curatore speciale è invece il rappresentante processuale del minore quando i genitori non possono rappresentarlo: è nominato d'ufficio, a pena di nullità degli atti, nei casi di decadenza chiesta dal PM per entrambi o da un genitore contro l'altro, nei procedimenti ex art. 403 c.c. e di affidamento familiare, quando emerge una situazione di pregiudizio che impedisce ai genitori di rappresentarlo adeguatamente e quando lo chiede il quattordicenne, e facoltativamente quando i genitori appaiono temporaneamente inadeguati per gravi ragioni; può ricevere poteri di rappresentanza sostanziale e ascolta lui stesso il minore, senza doppioni inutili. Il rifiuto del figlio di vedere un genitore è la situazione più delicata: la legge impone al giudice di sentirlo subito e di indagare le cause con sommarie informazioni e con i termini abbreviati, e la Cassazione, dall'ordinanza 9691/2022 in poi, ha vietato di spiegarlo con la «sindrome da alienazione parentale», che non ha fondamento scientifico, e ha imposto di accertare in concreto se il rifiuto nasce da condotte del genitore rifiutato, da condizionamenti dell'altro o dalla storia del bambino, con provvedimenti graduali (incontri protetti, sostegno, mediazione dove non c'è violenza) e senza allontanamenti fondati su etichette diagnostiche.
Come prepararsi come genitore
- Non preparare il figlio: le istruzioni si vedono e pesano contro chi le dà; spiegare solo che parlerà con una persona che vuole conoscere le sue abitudini.
- Proporre temi attraverso il difensore quando il giudice comunica l'ascolto: scuola, routine, rapporti con entrambi, desideri sul calendario.
- Chiedere l'ascolto se il giudice non lo dispone e il figlio ha più di dodici anni o è comunque capace: l'omissione non motivata è nullità.
- Rifiuto di un genitore: chiedere l'applicazione dell'art. 473-bis.6 e un accertamento concreto (CTU, servizi), non provvedimenti coattivi.
- Curatore speciale: chiederne la nomina nei casi di conflitto grave; il quattordicenne può chiederla da sé.
L'ascolto è il modo in cui il processo riconosce che il figlio ha una voce: obbligatorio, condotto dal giudice, registrato, e valutato con il metro dell'età. Le regole del rito sono nella pagina sul rito unico per la famiglia; le decisioni sull'affidamento nelle pagine sull'affidamento condiviso e sull'affidamento esclusivo; la consulenza tecnica nella pagina sulla CTU psicologica; il tema del rifiuto nella pagina sull'alienazione parentale.
Domande frequenti
Mio figlio ha 9 anni: il giudice lo sentirà?
Posso essere presente all'ascolto di mio figlio?
Se mio figlio dice che vuole vivere con me, il giudice deve accontentarlo?
Mio figlio si rifiuta di vedere l'altro genitore: che cosa succede?
Quando viene nominato un curatore speciale e che cosa fa?
Fonti normative
- Art. 315-bis c.c. — Diritti e doveri del figlio
- Art. 473-bis.4 c.p.c. — Ascolto del minore
- Art. 473-bis.5 c.p.c. — Modalità dell'ascolto
- Art. 473-bis.6 c.p.c. — Rifiuto del minore a incontrare il genitore
- Art. 473-bis.8 c.p.c. — Curatore speciale del minore
- L. 176/1991 — Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (art. 12)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Separazione e divorzioIl rito unico per le persone, i minorenni e le famiglieRicorso con redditi e piano genitoriale, udienza in 90 giorni, provvedimenti indifferibili, reclamo in 10 giorni, ascolto del minore, curatore; nuovo tribunale dal 2027.
- Figli, affidamento e mantenimentoL'affidamento condiviso dei figliBigenitorialità, collocamento e residenza, calendario e tempi, decisioni importanti e ordinarie, piano genitoriale, affido esclusivo, ascolto del minore, CTU, violazioni.
- Figli, affidamento e mantenimentoL'affidamento esclusivo e superesclusivoQuando il condiviso è contrario all'interesse del minore: violenza, disinteresse, dipendenze; effetti sulle decisioni, superesclusivo, domanda pretestuosa e art. 96.
- Figli, affidamento e mantenimentoLa CTU psicologica nelle cause sui figliArt. 473-bis.25 c.p.c.: quesiti sulle capacità genitoriali, limiti alle indagini sulla personalità, metodi riconosciuti, minore tutelato, CTP, costi, contestazione.
- Figli, affidamento e mantenimentoL'«alienazione parentale» nei tribunaliLa PAS non ha base scientifica e non fonda decisioni (Cass. 9691/2022, 3576/2024): il rifiuto del figlio si accerta con ascolto, CTU e prove (473-bis.6); violenza.
- Figli, affidamento e mantenimentoIl diritto di visita: calendario, festività, vacanze, telefonateIl calendario nel piano genitoriale (473-bis.12): weekend alternati, infrasettimanali, vacanze e feste, figli piccoli, distanza, ascolto del minore, sanzioni.