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GuidaFamiglia e minori · Figli, affidamento e mantenimento

L'ascolto del minore nel processo

Nelle cause di separazione, divorzio, affidamento e responsabilità genitoriale il figlio non è un oggetto della decisione ma una persona con un diritto proprio: essere ascoltato dal giudice, dai dodici anni e anche prima se è capace di capire, prima che si decida della sua vita. La riforma Cartabia ha riscritto le regole dell'ascolto, che è la regola e non l'eccezione, deve essere condotto dal giudice, registrato, preparato con i genitori e i difensori e motivato se omesso; ha aggiunto l'obbligo di sentire senza ritardo il minore che rifiuta un genitore e ha reso più frequente la nomina di un curatore speciale. Questa pagina spiega quando l'ascolto è dovuto, come si svolge, che peso hanno le parole del bambino e come proteggerlo da un uso strumentale.

Verificato il 22 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Diritto (art. 315-bis c.c., 473-bis.4 c.p.c.): dai 12 anni, o prima se capace di discernimento, in ogni procedimento che lo riguarda; omissione solo motivata (interesse contrario, superfluità, impossibilità, rifiuto); consensuali solo se necessario.
  • Come (473-bis.5): lo conduce il giudice, con esperti; temi comunicati prima a genitori e difensori, presenti solo se autorizzati; orari e luoghi adatti; registrazione audiovisiva.
  • Valore: le opinioni contano secondo età e maturità, non decidono; motivazione se disattese.
  • Rifiuto di un genitore (473-bis.6): ascolto senza ritardo e indagine sulle cause; niente «alienazione parentale» come diagnosi (Cass. 9691/2022).
  • Curatore speciale (473-bis.8): obbligatorio nei casi gravi e su richiesta del quattordicenne.

Un diritto del figlio, non una prova dei genitori

Art. 473-bis.4, primo e secondo comma, c.p.c.

«Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità. Il giudice non procede all'ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest'ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato.»

L'ascolto nasce dall'art. 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e dall'art. 6 della Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori, è entrato nel codice civile con l'art. 315-bis e nel processo con le norme della riforma Cartabia, che hanno sostituito l'abrogato art. 336-bis c.c. Le Sezioni Unite avevano già chiarito nel 2009 (sentenza 22238) che sentire il minore è un adempimento necessario, non una facoltà, e che l'omissione senza motivazione rende nulla la decisione: la riforma ha trasformato quel principio in regole precise. L'ascolto è dovuto in tutti i procedimenti in cui si adottano provvedimenti che riguardano il minore, cioè le separazioni e i divorzi con figli, l'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, le modifiche delle condizioni, i procedimenti sulla responsabilità genitoriale davanti al tribunale per i minorenni, l'adozione, la sottrazione internazionale; è dovuto dai dodici anni e, sotto, quando il bambino è capace di discernimento, capacità che il giudice valuta in concreto e che la giurisprudenza riconosce anche a bambini in età scolare. Le quattro ragioni per non ascoltare sono tassative e vanno motivate in un provvedimento: il contrasto con l'interesse del minore (un bambino già provato, un conflitto che l'ascolto acuirebbe), la manifesta superfluità (i genitori sono d'accordo e l'accordo è conforme all'interesse, o il minore è stato ascoltato di recente in un altro procedimento), l'impossibilità fisica o psichica, la volontà del minore di non essere ascoltato. Nei procedimenti in cui il giudice prende atto di un accordo dei genitori, come le separazioni consensuali e i divorzi congiunti, l'ascolto avviene solo se necessario. Il minore non è un testimone: non giura, non risponde a domande delle parti, non deve scegliere tra i genitori, e le sue parole sono un elemento che il giudice valuta insieme agli altri secondo l'età e la maturità, chiedendosi se l'opinione è autentica o il frutto di pressioni, e motivando quando decide diversamente da ciò che il figlio ha chiesto.

Come si svolge e che cosa succede dopo

MomentoRegolaNorma
Chi ascoltaIl giudice, che può farsi assistere da esperti (psicologi, neuropsichiatri) e ausiliari; non delegabile ai giudici onorari davanti al tribunale per i minorenni473-bis.5 c. 1; 473-bis.1
Più fratelliAscoltati separatamente, di regola473-bis.5 c. 1
Dove e quandoOrari compatibili con la scuola, locali idonei all'età, anche fuori dal tribunale473-bis.5 c. 2
PreparazioneIl giudice indica i temi a genitori, esercenti la responsabilità, difensori e curatore speciale, che propongono argomenti e approfondimenti e possono partecipare solo se autorizzati473-bis.5 c. 3
Informazione al minoreNatura del procedimento ed effetti dell'ascolto, con modalità che garantiscono serenità e riservatezza; al quattordicenne anche la possibilità di chiedere un curatore speciale473-bis.5 c. 4
DocumentazioneRegistrazione audiovisiva; se impossibile, verbale che descrive dettagliatamente il contegno del minore473-bis.5 c. 5
Rifiuto di un genitore o ostacoli al rapportoAscolto senza ritardo, sommarie informazioni sulle cause, abbreviazione dei termini473-bis.6
Curatore specialeObbligatorio a pena di nullità nei casi previsti, su richiesta del quattordicenne; ascolta il minore ex art. 315-bis; poteri di rappresentanza sostanziale; revocabile473-bis.8
Valore delle opinioniConsiderate secondo età e maturità; non vincolanti; motivazione se disattese473-bis.4 c. 2
OmissioneProvvedimento motivato nei quattro casi; altrimenti nullità della decisione473-bis.4 c. 3; Cass. SU 22238/2009

L'ascolto va distinto dagli altri strumenti con cui il minore entra nel processo. La consulenza tecnica psicologica è un mezzo di prova disposto dal giudice per valutare le capacità genitoriali, la relazione del figlio con ciascun genitore e la sua condizione, con quesiti, un consulente d'ufficio, i consulenti di parte e un contraddittorio tecnico; il CTU incontra il minore, ma i suoi colloqui non sostituiscono l'ascolto giudiziale, che resta un adempimento del giudice, il quale può però farsi assistere dall'esperto durante l'ascolto. Le relazioni dei servizi sociali, le informazioni assunte dalla polizia o dalla scuola e le dichiarazioni del minore rese ad altri sono elementi ulteriori. Il curatore speciale è invece il rappresentante processuale del minore quando i genitori non possono rappresentarlo: è nominato d'ufficio, a pena di nullità degli atti, nei casi di decadenza chiesta dal PM per entrambi o da un genitore contro l'altro, nei procedimenti ex art. 403 c.c. e di affidamento familiare, quando emerge una situazione di pregiudizio che impedisce ai genitori di rappresentarlo adeguatamente e quando lo chiede il quattordicenne, e facoltativamente quando i genitori appaiono temporaneamente inadeguati per gravi ragioni; può ricevere poteri di rappresentanza sostanziale e ascolta lui stesso il minore, senza doppioni inutili. Il rifiuto del figlio di vedere un genitore è la situazione più delicata: la legge impone al giudice di sentirlo subito e di indagare le cause con sommarie informazioni e con i termini abbreviati, e la Cassazione, dall'ordinanza 9691/2022 in poi, ha vietato di spiegarlo con la «sindrome da alienazione parentale», che non ha fondamento scientifico, e ha imposto di accertare in concreto se il rifiuto nasce da condotte del genitore rifiutato, da condizionamenti dell'altro o dalla storia del bambino, con provvedimenti graduali (incontri protetti, sostegno, mediazione dove non c'è violenza) e senza allontanamenti fondati su etichette diagnostiche.

Come prepararsi come genitore

  1. Non preparare il figlio: le istruzioni si vedono e pesano contro chi le dà; spiegare solo che parlerà con una persona che vuole conoscere le sue abitudini.
  2. Proporre temi attraverso il difensore quando il giudice comunica l'ascolto: scuola, routine, rapporti con entrambi, desideri sul calendario.
  3. Chiedere l'ascolto se il giudice non lo dispone e il figlio ha più di dodici anni o è comunque capace: l'omissione non motivata è nullità.
  4. Rifiuto di un genitore: chiedere l'applicazione dell'art. 473-bis.6 e un accertamento concreto (CTU, servizi), non provvedimenti coattivi.
  5. Curatore speciale: chiederne la nomina nei casi di conflitto grave; il quattordicenne può chiederla da sé.

L'ascolto è il modo in cui il processo riconosce che il figlio ha una voce: obbligatorio, condotto dal giudice, registrato, e valutato con il metro dell'età. Le regole del rito sono nella pagina sul rito unico per la famiglia; le decisioni sull'affidamento nelle pagine sull'affidamento condiviso e sull'affidamento esclusivo; la consulenza tecnica nella pagina sulla CTU psicologica; il tema del rifiuto nella pagina sull'alienazione parentale.

Domande frequenti

Mio figlio ha 9 anni: il giudice lo sentirà?
Se è capace di discernimento sì: la legge fissa l'obbligo a dodici anni ma lo estende ai più piccoli che sanno comprendere e esprimere un'opinione sulle questioni che li riguardano, e la giurisprudenza considera capaci di discernimento bambini anche di sette o otto anni, valutati caso per caso. Il giudice può omettere l'ascolto solo con provvedimento motivato, se è contrario all'interesse del bambino, manifestamente superfluo (ad esempio nelle separazioni consensuali con accordi condivisi), impossibile o rifiutato dal minore (art. 473-bis.4). L'ascolto non è un interrogatorio: avviene in orari e luoghi adatti, con l'eventuale aiuto di uno psicologo, e il bambino viene informato di che cosa si tratta.
Posso essere presente all'ascolto di mio figlio?
Di regola no. Prima dell'ascolto il giudice comunica ai genitori, ai difensori e al curatore speciale i temi che intende trattare e voi potete proporre argomenti e domande; la partecipazione all'ascolto è ammessa solo se il giudice la autorizza, e in pratica viene esclusa per non condizionare il minore (art. 473-bis.5). L'ascolto è registrato in audiovisivo, o descritto in un verbale dettagliato, e la registrazione è nel fascicolo, così i difensori possono verificare che cosa è stato chiesto e risposto.
Se mio figlio dice che vuole vivere con me, il giudice deve accontentarlo?
No: le opinioni del minore «devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità», ma non vincolano il giudice, che decide secondo l'interesse del figlio e deve motivare se se ne discosta. Il giudice valuta se la volontà espressa è autentica o indotta da un genitore, se è coerente con il resto delle prove e con la relazione dei servizi o della CTU, e considera che un adolescente ha un peso maggiore di un bambino. Le preferenze espresse contano molto sulla collocazione e sul calendario, meno sull'affidamento, che resta di regola condiviso.
Mio figlio si rifiuta di vedere l'altro genitore: che cosa succede?
Il giudice deve ascoltarlo senza ritardo, assumere sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e può abbreviare i termini del processo (art. 473-bis.6); lo stesso accade se un genitore denuncia condotte dell'altro che ostacolano il rapporto. La Cassazione ha escluso che il rifiuto possa essere spiegato con la «sindrome da alienazione parentale», priva di base scientifica: il giudice deve accertare in concreto, con l'ascolto, i servizi sociali e la consulenza tecnica, se il rifiuto dipende da comportamenti del genitore rifiutato, da condizionamenti dell'altro o da altre cause, e adottare i provvedimenti graduali più adatti, senza allontanamenti coattivi fondati su etichette.
Quando viene nominato un curatore speciale e che cosa fa?
Obbligatoriamente, a pena di nullità, quando un genitore chiede la decadenza dell'altro o il PM la chiede per entrambi, nei procedimenti ex art. 403 c.c. e di affidamento familiare, quando emerge un pregiudizio che impedisce ai genitori di rappresentare adeguatamente il figlio e quando lo chiede il minore che ha compiuto quattordici anni; facoltativamente quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati (art. 473-bis.8). È di solito un avvocato che rappresenta il minore nel processo, lo ascolta, può ricevere poteri di rappresentanza sostanziale e partecipa all'ascolto giudiziale proponendo temi; il minore ne viene informato a quattordici anni e può chiederne la revoca.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Separazione e divorzioIl rito unico per le persone, i minorenni e le famiglieRicorso con redditi e piano genitoriale, udienza in 90 giorni, provvedimenti indifferibili, reclamo in 10 giorni, ascolto del minore, curatore; nuovo tribunale dal 2027.
  • Figli, affidamento e mantenimentoL'affidamento condiviso dei figliBigenitorialità, collocamento e residenza, calendario e tempi, decisioni importanti e ordinarie, piano genitoriale, affido esclusivo, ascolto del minore, CTU, violazioni.
  • Figli, affidamento e mantenimentoL'affidamento esclusivo e superesclusivoQuando il condiviso è contrario all'interesse del minore: violenza, disinteresse, dipendenze; effetti sulle decisioni, superesclusivo, domanda pretestuosa e art. 96.
  • Figli, affidamento e mantenimentoLa CTU psicologica nelle cause sui figliArt. 473-bis.25 c.p.c.: quesiti sulle capacità genitoriali, limiti alle indagini sulla personalità, metodi riconosciuti, minore tutelato, CTP, costi, contestazione.
  • Figli, affidamento e mantenimentoL'«alienazione parentale» nei tribunaliLa PAS non ha base scientifica e non fonda decisioni (Cass. 9691/2022, 3576/2024): il rifiuto del figlio si accerta con ascolto, CTU e prove (473-bis.6); violenza.
  • Figli, affidamento e mantenimentoIl diritto di visita: calendario, festività, vacanze, telefonateIl calendario nel piano genitoriale (473-bis.12): weekend alternati, infrasettimanali, vacanze e feste, figli piccoli, distanza, ascolto del minore, sanzioni.