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GuidaFamiglia e minori · Figli, affidamento e mantenimento

L'«alienazione parentale» nei tribunali

Per anni, quando un figlio rifiutava di vedere un genitore, consulenti e tribunali hanno parlato di «sindrome da alienazione parentale», attribuendo il rifiuto a una manipolazione dell'altro genitore e ordinando allontanamenti e collocamenti in comunità. La Cassazione ha chiuso quella stagione: la PAS non ha fondamento scientifico, non è una diagnosi e nessuna decisione sui figli può fondarsi su di essa; il rifiuto del bambino va spiegato accertando i fatti, con il suo ascolto, con la consulenza e con le prove, e la riforma Cartabia impone al giudice di farlo subito. Restano vere due cose: il genitore che ostacola davvero il rapporto con l'altro viola la legge e risponde, e il figlio che rifiuta un genitore violento ha ragione. Questa pagina spiega che cosa vale oggi in tribunale, come si prova un condizionamento reale, che cosa rischia chi accusa senza prove e quali provvedimenti sono legittimi.

Verificato il 22 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Niente PAS: la «sindrome da alienazione parentale» non ha base scientifica e non può fondare decisioni (Cass. 9691/2022; 3576/2024); la CTU deve usare metodi riconosciuti (473-bis.25).
  • Rifiuto del figlio (473-bis.6): ascolto immediato, indagine sulle cause, termini abbreviati; le cause possono essere il genitore rifiutato, la violenza, il conflitto, il condizionamento.
  • Condotte ostative reali (337-ter, 473-bis.39): ammonimento, penali, sanzioni 75-5.000 euro, risarcimento, modifica dell'affidamento (337-quater), 388 c.p.
  • Violenza: la denuncia non è alienazione; mediazione vietata; Convenzione di Istanbul art. 31.
  • Provvedimenti: graduali; allontanamenti e comunità solo per pregiudizio grave provato, senza forza sul minore se non indispensabile (473-bis.38).

Che cosa ha detto la Cassazione e che cosa dice la legge

Art. 473-bis.6 c.p.c.

«Quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice procede all'ascolto senza ritardo, assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e può disporre l'abbreviazione dei termini processuali. Allo stesso modo il giudice procede quando sono allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l'altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.»

La «sindrome da alienazione parentale» è una costruzione teorica degli anni Ottanta secondo cui il rifiuto di un figlio verso un genitore sarebbe il sintomo di una manipolazione dell'altro, da curare separando il figlio dal genitore «alienante»; non è mai stata riconosciuta dai manuali diagnostici né dalle società scientifiche, e il suo uso nei tribunali ha prodotto allontanamenti di bambini con la forza pubblica e collocamenti in comunità. La Cassazione, con l'ordinanza 9691 del 24 marzo 2022, ha annullato un provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale e di collocamento in casa famiglia fondato sulla PAS, affermando che il giudice non può basare decisioni così incisive su una teoria priva di fondamento scientifico e deve invece accertare in concreto i comportamenti dei genitori e garantire la bigenitorialità nell'interesse del minore; già nel 2021 (13217) e poi nel 2024 (3576) la Corte aveva chiarito che il giudice deve verificare la veridicità dei comportamenti pregiudizievoli attribuiti a un genitore con i mezzi ordinari di prova, comprese le consulenze e le presunzioni, e motivare adeguatamente, senza affidarsi a formule diagnostiche controverse. La riforma Cartabia ha trasformato l'orientamento in regole: le valutazioni della consulenza psicologica devono fondarsi su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica e distinguere fatti, dichiarazioni e valutazioni (art. 473-bis.25); quando il minore rifiuta un genitore, o quando un genitore denuncia condotte ostative dell'altro, il giudice deve ascoltare il minore senza ritardo, assumere informazioni sulle cause e può abbreviare i termini (art. 473-bis.6); l'attuazione dei provvedimenti ammette la forza pubblica solo se assolutamente indispensabile e con la preminente tutela della salute psicofisica del minore (art. 473-bis.38). Il Parlamento europeo, con la risoluzione del 6 ottobre 2021, e la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nel 2022, hanno denunciato l'uso della PAS nei tribunali, specialmente contro le madri che denunciano violenze, e la Convenzione di Istanbul (art. 31) impone di tenere conto degli episodi di violenza nelle decisioni su affidamento e visite.

Il rifiuto del figlio: cause, accertamento, provvedimenti

QuestioneChe cosa fa il giudiceNorma
Il figlio rifiuta un genitoreAscolto senza ritardo, sommarie informazioni sulle cause, termini abbreviati; nessuna presunzione di manipolazione473-bis.6, 473-bis.4
Cause da verificareComportamenti del genitore rifiutato (assenza, violenza, incoerenza), violenza subita o assistita, conflitto di lealtà, fase evolutiva, condizionamento dell'altro genitore: ciascuna con prove proprie473-bis.6; 473-bis.25
Consulenza tecnicaQuesiti sui comportamenti, sulle relazioni e sugli interventi, non sulla «sindrome»; metodi riconosciuti; fatti distinti dalle valutazioni; CTP delle parti473-bis.25
Violenza allegataAcquisizione degli atti penali e delle relazioni dei servizi; niente mediazione; nessuna vittimizzazione secondaria; il rifiuto protettivo non è alienazione473-bis.43; Conv. Istanbul art. 31
Condotte ostative provateAmmonimento, somma per ogni violazione o giorno di ritardo, sanzione da 75 a 5.000 euro, risarcimento al genitore e al figlio, modifica dei provvedimenti473-bis.39
AffidamentoEsclusivo all'altro genitore se l'affidamento a chi ostacola è contrario all'interesse del minore; cambio di collocamento come misura graduale e motivata337-quater
InterventiSostegno alla genitorialità, incontri protetti graduali, esperto su istanza congiunta, coordinatore genitoriale, servizi sociali con incarico specifico473-bis.26, 473-bis.27
Allontanamento e comunitàSolo per pregiudizio grave accertato, con motivazione sull'assenza di alternative; forza pubblica solo se indispensabile; curatore speciale del minore473-bis.38, 473-bis.8; art. 403 c.c.
PenaleElusione dei provvedimenti sull'affidamento (388 c.p.); sottrazione di minore (574); maltrattamenti quando il rifiuto nasce da violenza (572)c.p.

Il processo corretto parte dal rifiuto come fatto da spiegare e non da qualificare: il giudice sente il figlio, chiede ai servizi e alla scuola, acquisisce i messaggi e i verbali degli incontri mancati, dispone una consulenza con quesiti sui comportamenti di ciascun genitore e sulle relazioni, e distingue i casi. Se il rifiuto dipende dal genitore rifiutato, perché assente, violento o incapace di adeguarsi all'età del figlio, la risposta è un percorso di ripresa graduale della relazione, con incontri protetti e sostegno, e nei casi di violenza la sospensione degli incontri; se dipende da un condizionamento dell'altro genitore, provato da condotte concrete e ripetute, la risposta è l'ammonimento, le penali e le sanzioni dell'art. 473-bis.39, il risarcimento, la modifica del calendario e, nei casi gravi e persistenti, l'affidamento esclusivo o il cambio di collocamento, sempre con l'ascolto del figlio e con gradualità; se dipende dal conflitto di lealtà di un bambino stretto tra due genitori in guerra, la risposta è il lavoro sui genitori, con l'esperto dell'art. 473-bis.26 o il coordinatore, non un provvedimento contro uno dei due. Ciò che non è più ammesso è il salto logico: dedurre la manipolazione dal solo rifiuto, ordinare la «ricollocazione» del bambino presso il genitore rifiutato o in comunità per «deprogrammarlo», eseguirla con la forza. Per il genitore che si sente escluso questo significa costruire un fascicolo di fatti, non di teorie: il calendario con le mancate consegne comunicate per iscritto, le proposte di incontro rifiutate, i messaggi, le relazioni dei servizi, le proprie richieste di percorsi di sostegno, e la richiesta al giudice di applicare l'art. 473-bis.6 subito, perché il tempo lavora contro la relazione. Per il genitore accusato ingiustamente, spesso una madre che ha denunciato violenze, significa contestare il metodo della consulenza, pretendere l'ascolto del figlio, far acquisire gli atti penali, nominare un consulente di parte e impugnare con reclamo in dieci giorni i provvedimenti che ordinano incontri o allontanamenti senza accertare i fatti.

Come muoversi

  1. Documentare i fatti: calendario, comunicazioni scritte a ogni mancato incontro, proposte alternative, messaggi; nessuna registrazione occulta dei figli.
  2. Chiedere subito l'applicazione dell'art. 473-bis.6: ascolto del minore, informazioni, termini abbreviati; proporre quesiti di CTU sui comportamenti.
  3. Non usare la parola «alienazione» come diagnosi negli atti: descrivere condotte e chiedere i rimedi dell'art. 473-bis.39 e, se necessario, la modifica dell'affidamento.
  4. Se c'è violenza: allegarla con gli atti, opporsi alla mediazione e agli incontri non protetti, invocare la Convenzione di Istanbul e la giurisprudenza.
  5. Accettare i percorsi: sostegno, incontri protetti, esperto o coordinatore; il rifiuto dei percorsi pesa nella valutazione di entrambi.

L'alienazione parentale come sindrome è uscita dai tribunali; restano i fatti: il diritto del figlio a entrambi i genitori, i comportamenti che lo ostacolano e le loro sanzioni, e il dovere del giudice di capire perché un bambino dice di no. L'ascolto è nella pagina sull'ascolto del minore; la consulenza nella pagina sulla CTU psicologica; le sanzioni per chi non rispetta i provvedimenti nella pagina sull'inadempimento dei provvedimenti sui figli; l'affidamento a un solo genitore nella pagina sull'affidamento esclusivo.

Domande frequenti

Mio figlio non vuole più vedermi e la mia ex lo influenza: posso chiedere al giudice di riconoscere l'alienazione parentale?
No come «sindrome», sì come fatti. La Cassazione ha stabilito che la PAS non ha base scientifica e non può fondare alcun provvedimento; puoi però chiedere al giudice di applicare l'art. 473-bis.6 c.p.c.: ascolto del figlio senza ritardo, sommarie informazioni sulle cause del rifiuto, termini abbreviati, e di accertare con la CTU e con le prove le condotte concrete dell'altro genitore che ostacolano il rapporto (mancate consegne, denigrazione, ostacoli alle telefonate, trasferimenti non autorizzati). Se le condotte sono provate, il giudice può ammonire, imporre penali e sanzioni, modificare l'affidamento e il collocamento e riconoscere un risarcimento (art. 473-bis.39); se non lo sono, l'accusa non porta nulla e segnala un conflitto di cui rispondi anche tu.
Sono stata accusata di alienazione perché ho denunciato violenze: che cosa devo fare?
Contestare l'etichetta e portare i fatti. La Convenzione di Istanbul impone di tenere conto della violenza nelle decisioni sui figli, la mediazione è vietata quando è allegata la violenza (art. 473-bis.43), e la Cassazione censura l'uso della PAS per neutralizzare le denunce: il rifiuto del figlio verso un genitore violento è protettivo, non patologico. Nel processo chiedi che il giudice ascolti il minore, che la CTU abbia quesiti sui comportamenti e non sulla «sindrome» e usi metodi riconosciuti (art. 473-bis.25), che vengano acquisiti gli atti penali e le relazioni dei servizi, e nomina un consulente di parte; i provvedimenti che ordinano incontri o allontanamenti senza accertare la violenza sono impugnabili con reclamo in dieci giorni.
Il giudice può togliere il figlio al genitore «alienante» e metterlo in comunità?
Solo per un pregiudizio grave accertato con prove concrete e con una motivazione che spieghi perché misure meno invasive non bastano: la Cassazione (9691/2022) ha annullato il collocamento in casa famiglia e la decadenza fondati sulla PAS, e l'art. 473-bis.38 ammette la forza pubblica solo se assolutamente indispensabile e con tutela della salute psicofisica del minore. La strada ordinaria è graduale: sostegno alla genitorialità, incontri protetti, coordinatore o esperto, modifica del calendario, affidamento ai servizi, e solo alla fine cambi di collocamento; l'ascolto del minore è obbligatorio in ogni passaggio.
Come si prova un vero condizionamento?
Con fatti documentati e ripetuti: messaggi e registrazioni in cui il genitore denigra l'altro davanti al figlio o lo istruisce, mancate consegne nei giorni del calendario annotate e comunicate per iscritto, telefonate impedite, decisioni unilaterali su scuola e residenza, relazioni dei servizi e della scuola sui cambiamenti del bambino, testimoni, e la coerenza tra ciò che il figlio dice nell'ascolto e i fatti. La CTU, con quesiti sui comportamenti e sulle relazioni e con metodi riconosciuti, può descrivere le dinamiche osservate senza diagnosi; ciò che non regge è l'inferenza «il figlio rifiuta, quindi è manipolato».
Che cosa rischia il genitore che ostacola davvero gli incontri?
L'ammonimento, la condanna a pagare una somma per ogni violazione o giorno di ritardo, una sanzione da 75 a 5.000 euro e il risarcimento all'altro genitore e al figlio (art. 473-bis.39), la modifica dei provvedimenti fino all'affidamento esclusivo all'altro o al cambio di collocamento (art. 337-quater), e sul piano penale la denuncia per elusione dei provvedimenti del giudice (art. 388 c.p.) e, nei casi di trasferimento o trattenimento, per sottrazione di minore (art. 574 c.p.). Tutto questo presuppone che le condotte siano provate e che il rifiuto non dipenda dal genitore rifiutato.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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