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IstitutoFamiglia e minori · Figli, affidamento e mantenimento

Il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio

Quando i genitori non sono sposati, il rapporto giuridico con il figlio nasce dal riconoscimento: una dichiarazione che ciascun genitore fa davanti all'ufficiale dello stato civile, nell'atto di nascita o dopo, anche prima della nascita. Una volta fatto è irrevocabile e dà al figlio gli stessi diritti di un figlio nato nel matrimonio. Se però l'altro genitore ha già riconosciuto il bambino, serve il suo consenso, e se il figlio ha quattordici anni serve il suo assenso. Questa pagina spiega le regole, i casi di disaccordo e come si contesta un riconoscimento non veritiero.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Il riconoscimento crea il rapporto giuridico tra il figlio e il genitore non sposato. Si fa all'ufficio di stato civile, anche in ospedale alla nascita o prima della nascita.
  • Consensi: serve l'assenso del figlio che ha compiuto 14 anni e il consenso del genitore che ha già riconosciuto un figlio più piccolo.
  • Il consenso non si può rifiutare se il riconoscimento è nell'interesse del figlio: decide il giudice.
  • È irrevocabile e dà al figlio gli stessi diritti di un figlio nato nel matrimonio.
  • Riconoscimento non veritiero: si impugna entro termini precisi, il figlio senza limiti.

Chi può riconoscere, e dove

Art. 250, c. 1-2, c.c.

«Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.»

Il riconoscimento è un atto personale di ciascun genitore. Si fa nell'atto di nascita, oppure con una dichiarazione successiva davanti all'ufficiale dello stato civile, in un atto pubblico davanti al notaio o in un testamento di qualsiasi forma (art. 254 c.c.). La dichiarazione di nascita si rende entro dieci giorni al comune o entro tre giorni alla direzione sanitaria dell'ospedale, e in quella sede si può fare anche il riconoscimento; la madre può chiedere di non essere nominata (art. 30 DPR 396/2000). Il figlio si può riconoscere anche prima della nascita: il padre lo fa insieme alla gestante o dopo di lei, con il suo consenso (art. 44 DPR 396/2000).

Il genitore deve aver compiuto sedici anni; se è più giovane serve l'autorizzazione del giudice. Il figlio nato da parenti in linea retta, da fratelli o da affini in linea retta può essere riconosciuto solo con autorizzazione del giudice, nell'interesse del figlio (art. 251 c.c.). Non è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio che la persona già ha (art. 253 c.c.): il figlio nato da donna sposata risulta figlio del marito, e per riconoscerlo occorre prima rimuovere quello stato con il disconoscimento.

I consensi necessari e il disaccordo

SituazioneChe cosa serveSe manca
Figlio che ha compiuto 14 anniIl suo assensoIl riconoscimento non produce effetto
Figlio sotto i 14 anni già riconosciuto dall'altro genitoreIl consenso di quel genitoreRicorso al giudice, che può sostituire il consenso
Genitore sotto i 16 anniAutorizzazione del giudiceIl riconoscimento non è possibile
Figlio di parenti stretti (art. 251)Autorizzazione del giudiceIl riconoscimento non è possibile

Il caso più frequente di conflitto è quello del padre che vuole riconoscere un bambino già riconosciuto dalla madre, che si oppone. La legge è chiara: il consenso «non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio». Il padre si rivolge al giudice, che assume informazioni, dispone l'ascolto del minore e può adottare subito provvedimenti temporanei per avviare la relazione, salvo che la difesa dell'altro genitore appaia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso il giudice decide anche su affidamento, mantenimento e cognome. L'opposizione del primo genitore non basta a impedire il riconoscimento: conta l'interesse concreto del bambino a un suo sviluppo armonico (Cass. 8762/2023).

Gli effetti

Il riconoscimento è irrevocabile; se è contenuto in un testamento ha effetto dalla morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato (art. 256 c.c.). Ogni clausola che ne limita gli effetti è nulla (art. 257). Il riconoscimento produce effetti verso il genitore che lo ha fatto e verso i suoi parenti (art. 258): nonni, zii e fratelli sono parenti del figlio a tutti gli effetti. L'atto fatto da un solo genitore non può contenere indicazioni sull'altro, e quelle eventualmente scritte vanno cancellate.

Da quel momento il figlio ha lo stesso stato dei figli nati nel matrimonio: diritto al mantenimento, all'istruzione e all'educazione, responsabilità genitoriale di entrambi, stessi diritti nella successione. Se i genitori si separano, valgono le regole sull'affidamento condiviso, con il rito unico per le famiglie. Il cognome segue l'art. 262 c.c. come modificato dalla Corte costituzionale: con il riconoscimento contemporaneo il figlio prende i cognomi di entrambi, salvo accordo per uno solo; con il riconoscimento successivo il cognome del secondo genitore può essere aggiunto, anteposto o sostituito, e per il figlio minore decide il giudice.

Un caso particolare riguarda le coppie di donne: con la sentenza 68/2025 la Corte costituzionale ha stabilito che il bambino nato in Italia da procreazione assistita praticata all'estero da una coppia di donne può essere riconosciuto anche dalla madre intenzionale che aveva prestato il consenso.

Il riconoscimento non veritiero

Il riconoscimento di chi non è il genitore biologico si può impugnare per difetto di veridicità (art. 263 c.c.). Chi lo ha fatto deve agire entro un anno dall'annotazione sull'atto di nascita, o dal giorno in cui ha saputo della propria impotenza al tempo del concepimento, e comunque non oltre cinque anni dall'annotazione; gli altri interessati entro cinque anni; per il figlio l'azione è imprescrittibile. Per il figlio minore l'azione può essere promossa da un curatore speciale, su istanza del figlio che ha compiuto quattordici anni, del pubblico ministero o dell'altro genitore (art. 264).

  1. Decidere il momento: prima della nascita, alla nascita in ospedale o al comune, o dopo.
  2. Verificare i consensi: assenso del figlio di 14 anni, consenso dell'altro genitore.
  3. Concordare il cognome se il riconoscimento è contemporaneo.
  4. In caso di rifiuto, ricorrere al giudice con un difensore.
  5. Regolare subito mantenimento e frequentazione, anche con un accordo scritto.

Domande frequenti

La madre ha già riconosciuto il bambino e non vuole che lo riconosca anche il padre: che cosa si può fare?
Se il figlio ha meno di quattordici anni, il secondo riconoscimento richiede il consenso del genitore che lo ha già riconosciuto, ma quel consenso non può essere rifiutato se il riconoscimento risponde all'interesse del figlio (art. 250 c.c.). Il padre può ricorrere al giudice, che sente il minore, può adottare provvedimenti provvisori per avviare la relazione e con la sentenza sostituisce il consenso mancante, decidendo anche affidamento, mantenimento e cognome. L'opposizione della madre non basta da sola a impedirlo: il giudice valuta in concreto l'interesse del bambino (Cass. 8762/2023).
Si può riconoscere un figlio prima che nasca?
Sì. Il riconoscimento del nascituro si fa davanti all'ufficiale dello stato civile. Il padre può farlo insieme alla gestante o dopo il riconoscimento di lei e con il suo consenso (art. 44 DPR 396/2000). È utile quando i genitori non sono sposati e vogliono che il figlio abbia fin dalla nascita il rapporto giuridico con entrambi.
Ho riconosciuto un figlio che poi ho scoperto non essere mio: posso tornare indietro?
Il riconoscimento non si revoca, ma si può impugnare per difetto di veridicità (art. 263 c.c.). Chi lo ha fatto deve agire entro un anno dall'annotazione sull'atto di nascita, o dal giorno in cui ha scoperto la propria impotenza al tempo del concepimento, e comunque non oltre cinque anni dall'annotazione. Il figlio può agire senza limiti di tempo; gli altri interessati entro cinque anni.
Il figlio riconosciuto ha gli stessi diritti di un figlio nato nel matrimonio?
Sì. Dalla riforma della filiazione del 2012-2013 tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico: il riconoscimento crea il rapporto con il genitore e con i suoi parenti (art. 258 c.c.), il diritto al mantenimento, all'istruzione e all'educazione, e gli stessi diritti successori. Le regole su affidamento e mantenimento in caso di separazione dei genitori sono le stesse.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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