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ProceduraDiritto civile · Condominio

La mediazione obbligatoria nelle liti condominiali

Le cause tra condomini e condominio non iniziano in tribunale ma davanti a un mediatore: per le controversie condominiali la mediazione è condizione di procedibilità, e senza il tentativo la domanda è improcedibile. La riforma Cartabia ha semplificato la posizione dell'amministratore, che oggi può attivare e partecipare alla mediazione senza aspettare una delibera, e ha reso obbligatoria la partecipazione personale e l'assistenza dell'avvocato; l'assemblea resta sovrana sull'accordo. Questa pagina spiega quali liti sono coperte, come si avvia la procedura, chi paga, come si coordina con i trenta giorni per impugnare una delibera e che cosa rischia chi diserta il primo incontro.

Verificato il 22 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • Obbligatoria (art. 5 c. 1 D.Lgs. 28/2010): per tutte le liti condominiali ex art. 71-quater disp. att. (delibere, spese, parti comuni, innovazioni, regolamento, tabelle); improcedibilità rilevata entro la prima udienza.
  • Esclusioni (art. 5 c. 6): decreti ingiuntivi fino alla provvisoria esecuzione, cautelari, possessori, camera di consiglio (revoca dell'amministratore).
  • Amministratore (5-ter): attiva e partecipa senza delibera; l'accordo va approvato dall'assemblea (art. 1136) entro il termine, altrimenti non concluso.
  • Tempi: primo incontro tra 20 e 40 giorni; sei mesi + 3; la domanda salva i 30 giorni per impugnare la delibera (art. 8 c. 2).
  • Costi (DM 150/2023): avvio 40/75/110 € + primo incontro per scaglioni; niente altro senza accordo; credito d'imposta 600 €; sanzioni per chi non partecipa (12-bis).

Quali liti e chi partecipa

Art. 5-ter D.Lgs. 28/2010

«L'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale al quale è allegato l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.»

Le controversie in materia di condominio sono quelle che derivano dalla violazione o dall'errata applicazione delle norme del codice civile sul condominio (artt. 1117-1139) e degli artt. 61-72 delle disposizioni di attuazione (art. 71-quater): l'impugnazione delle delibere, la ripartizione delle spese e le tabelle millesimali, l'uso e la modifica delle parti comuni, le innovazioni, le sopraelevazioni, il regolamento e le sue violazioni, i rapporti tra condomini per distanze, immissioni e manutenzione delle parti comuni, la responsabilità del condominio per danni da cose comuni, i rapporti con l'amministratore per il rendiconto. Per tutte queste liti la mediazione è condizione di procedibilità: chi fa causa senza averla tentata si vede eccepire l'improcedibilità dal convenuto, o rilevare dal giudice, entro la prima udienza, con un rinvio per consentirla e, se ancora manca, la dichiarazione di improcedibilità (art. 5 c. 2). Restano fuori, per l'art. 5 c. 6, i decreti ingiuntivi per le quote condominiali, fino alla decisione sulla provvisoria esecuzione nell'opposizione, i procedimenti cautelari e quelli possessori fino ai provvedimenti, le opposizioni esecutive, i procedimenti in camera di consiglio come la revoca giudiziale dell'amministratore e la nomina di quello mancante, l'azione civile nel processo penale. Prima della riforma Cartabia l'amministratore doveva farsi autorizzare dall'assemblea per partecipare e i termini si allungavano; oggi è legittimato per legge ad attivare la mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi, e l'assemblea interviene alla fine, approvando il verbale con l'accordo o la proposta del mediatore entro il termine fissato, con le maggioranze dell'art. 1136, pena la non conclusione della conciliazione (art. 5-ter). Le parti partecipano personalmente, o con un delegato che conosca i fatti e abbia i poteri di transigere, con delega scritta e documento (art. 8 c. 4 e 4-bis), e nelle mediazioni obbligatorie sono assistite dall'avvocato (c. 5): il condomino non può mandare il solo avvocato senza giustificato motivo, e l'amministratore rappresenta il condominio con la sua persona o un delegato.

Come si svolge, quanto dura, quanto costa

PassaggioRegolaNorma
DomandaA un organismo iscritto nel luogo del giudice competente (di regola quello in cui si trova l'edificio); l'organismo designa il mediatore e comunica alle parti data e modalitàArtt. 4, 8 c. 1
Primo incontroTra 20 e 40 giorni dal deposito, salvo accordo; presenza personale e avvocati; il mediatore chiarisce e verifica la volontà di proseguire; se finisce senza accordo la condizione di procedibilità è avverataArtt. 8, 5 c. 4
Effetti della domandaDalla comunicazione alle parti: interruzione della prescrizione come la domanda giudiziale e impedimento della decadenza per una sola volta (i 30 giorni dell'art. 1137)Art. 8 c. 2
DurataSei mesi, prorogabili di tre per volta; senza sospensione ferialeArt. 6
SvolgimentoSenza formalità, sessioni congiunte e separate, riservatezza, mediatori ausiliari tecnici (geometri, ingegneri) per le questioni di millesimi e lavori; proposta del mediatore; consulenza tecnica in mediazione utilizzabile in causa se le parti lo concordanoArtt. 8 c. 6, 9, 10, 11
AccordoVerbale con accordo allegato; approvazione dell'assemblea nel termine; titolo esecutivo e per ipoteca se firmato da parti e avvocati; autentica notarile per gli atti da trascrivereArtt. 5-ter, 11, 12
CostiSpese di avvio 40 / 75 / 110 euro per valore fino a 1.000, fino a 50.000, oltre o indeterminato; spese di mediazione del primo incontro per scaglioni (DM 150/2023), ridotte di un quinto nelle obbligatorie; nulla di più senza accordo al primo incontro; tariffe dell'organismo per gli incontri successivi e per l'accordoArt. 17 c. 3-4; DM 150/2023
AgevolazioniEsenzione da bollo e da registro fino a 100.000 euro; credito d'imposta fino a 600 euro per le indennità e fino a 600 per l'avvocato se c'è accordo; gratuito patrocinio con indennità a carico dello StatoArtt. 17 c. 1-2, 20, 15-bis ss.
Chi non partecipaArgomenti di prova; condanna al doppio del contributo unificato; somma equitativa al vincitoreArt. 12-bis
Decreto ingiuntivo per quoteEscluso dalla mediazione fino alla provvisoria esecuzione; nell'opposizione l'onere è del condominio creditore, pena improcedibilità e revoca del decretoArtt. 5 c. 6, 5-bis

Il coordinamento con l'impugnazione delle delibere è il punto pratico più importante: il condomino assente, dissenziente o astenuto ha trenta giorni perentori (art. 1137 c.c.) e non può aspettare la fine della mediazione; deposita quindi la domanda di mediazione e la comunica al condominio entro i trenta giorni, così la decadenza è impedita per una sola volta, e quando il verbale negativo è depositato il termine riprende a decorrere per il deposito della causa; se ha bisogno di fermare subito l'esecuzione della delibera chiede al giudice la sospensione, che non richiede la mediazione (art. 5 c. 5). Il costo della mediazione è modesto rispetto a una causa: le spese di avvio e quelle del primo incontro sono dovute da ciascuna parte, con la riduzione di un quinto nelle materie obbligatorie, e se il primo incontro finisce senza accordo non si paga altro; la parte del condominio è una spesa comune che l'amministratore anticipa e ripartisce, salvo che l'assemblea o il regolamento la pongano a carico dei condomini in lite, e i condomini dissenzienti rispetto a una lite possono dissociarsi ex art. 1132 c.c. Le sanzioni per l'assenza sono state inasprite dalla riforma: chi non si presenta al primo incontro senza giustificato motivo, condominio compreso, paga allo Stato il doppio del contributo unificato e rischia una somma ulteriore a favore del vincitore, oltre agli argomenti di prova. Molte liti condominiali si chiudono in mediazione perché il mediatore può nominare un tecnico che verifica millesimi, ripartizioni e lavori, e perché l'accordo approvato dall'assemblea diventa un titolo esecutivo e vale per tutti i condomini.

Come si procede

  1. Verificare la materia (art. 71-quater) e le esclusioni; per le quote non pagate, decreto ingiuntivo senza mediazione.
  2. Depositare la domanda all'organismo del luogo del tribunale e comunicarla alla controparte entro i termini di decadenza (30 giorni per le delibere).
  3. Preparare il primo incontro: documenti (verbale, regolamento, tabelle, preventivi), delega scritta per chi non può partecipare, avvocato.
  4. Per l'amministratore: informare l'assemblea, chiedere un mandato sui margini di transazione, fissare nel verbale un termine adeguato per la ratifica ex art. 5-ter.
  5. Dopo: verbale di accordo con ratifica assembleare e titolo esecutivo; oppure verbale negativo e causa entro il termine residuo, allegandolo all'atto introduttivo.

La mediazione condominiale è un passaggio obbligato ma utile: costa poco, ferma i termini, coinvolge un tecnico e produce un accordo che vincola tutti. I termini e i vizi delle delibere sono nella pagina sull'impugnazione della delibera; i poteri e la revoca dell'amministratore nella pagina sull'amministratore di condominio; le regole generali della mediazione nella pagina sulla mediazione obbligatoria.

Domande frequenti

Voglio impugnare una delibera: devo fare la mediazione prima e come rispetto i 30 giorni?
Sì, la mediazione è obbligatoria e va avviata prima della causa. Il termine di trenta giorni dell'art. 1137 c.c. si rispetta depositando la domanda di mediazione presso un organismo del luogo del tribunale competente e comunicandola al condominio entro i trenta giorni: la domanda impedisce la decadenza per una sola volta (art. 8 c. 2 D.Lgs. 28/2010). Se la mediazione fallisce, il termine per depositare la causa riprende a decorrere dal deposito del verbale di mancato accordo. Nel frattempo puoi chiedere al giudice la sospensione della delibera, che la mediazione non preclude (art. 5 c. 5).
L'amministratore può partecipare senza una delibera dell'assemblea?
Sì, dal 2023: l'art. 5-ter lo legittima ad attivare la mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi senza autorizzazione preventiva; la delibera serve dopo, per approvare il verbale con l'accordo o la proposta del mediatore, con le maggioranze dell'art. 1136 c.c. entro il termine fissato nell'accordo, altrimenti la conciliazione si considera non conclusa. È prudente che l'amministratore informi l'assemblea e chieda indicazioni sul mandato a transigere, e che nel verbale si preveda un termine adeguato per la ratifica.
Quanto costa e chi paga?
Ciascuna parte paga all'organismo le spese di avvio (40 euro fino a 1.000 euro di valore, 75 fino a 50.000, 110 oltre o per valore indeterminato) e le spese di mediazione del primo incontro, calcolate per scaglioni di valore secondo il DM 150/2023 e ridotte di un quinto nelle mediazioni obbligatorie; se il primo incontro finisce senza accordo non si deve nulla di più, mentre per gli incontri successivi e per l'accordo si applicano le tariffe dell'organismo. A questo si aggiunge l'avvocato, obbligatorio. Chi raggiunge l'accordo ha un credito d'imposta fino a 600 euro per le indennità e fino a 600 per il compenso dell'avvocato, e l'accordo è esente da bollo e da registro fino a 100.000 euro. La quota del condominio è una spesa comune ripartita per millesimi, salvo che il regolamento o la delibera la addossino ai condomini in lite.
Che cosa succede se il condominio o il condomino non si presentano?
Se la parte convocata non partecipa al primo incontro senza giustificato motivo, il giudice della causa successiva può trarne argomenti di prova e la condanna a versare allo Stato una somma pari al doppio del contributo unificato, e può condannare la parte soccombente che non ha partecipato a pagare al vincitore una somma equitativa (art. 12-bis). La condizione di procedibilità è comunque soddisfatta per chi ha avviato la mediazione: dopo il verbale negativo può fare causa.
Il condominio deve fare la mediazione anche per recuperare le quote non pagate?
Non prima del decreto ingiuntivo: i procedimenti per ingiunzione sono esclusi fino alla decisione sulla provvisoria esecuzione (art. 5 c. 6). Se il condomino propone opposizione, la mediazione grava sul condominio che ha chiesto il decreto, che deve avviarla dopo la prima udienza; se non lo fa, la domanda è improcedibile e il decreto viene revocato (art. 5-bis). Le liti sulle quote entrano quindi in mediazione solo nella fase di opposizione.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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