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GuidaDiritto civile · Condominio

Le parti comuni del condominio (art. 1117 c.c.)

Un condominio esiste perché alcune parti dell'edificio sono di tutti: il suolo, i muri maestri, il tetto, le scale, il cortile, la facciata, gli impianti fino alla diramazione verso gli appartamenti. La legge le elenca e le presume comuni salvo che il titolo, cioè l'atto con cui l'edificio è stato diviso, dica il contrario; e su di esse ciascun condomino può fare ciò che non toglie agli altri lo stesso uso. Dal sottotetto al cortile trasformato in parcheggio, dal lastrico di uso esclusivo ai balconi, le liti sulle parti comuni sono le più frequenti in condominio. Questa pagina spiega che cosa è comune, come si prova il contrario, che cosa può fare il singolo e come si ripartiscono spese e responsabilità.

Verificato il 22 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • Comuni per legge (art. 1117): suolo, strutture, tetto e lastrici, scale, portoni, cortili, facciate; parcheggi, portineria, lavanderie, sottotetti destinati all'uso comune; impianti fino alla diramazione.
  • Salvo titolo contrario (SU 7449/1993): solo l'atto costitutivo o il primo atto di vendita; non l'uso di fatto, non gli atti tra singoli.
  • Uso (1102): tutti possono usare e migliorare, nessuno può escludere gli altri o cambiare destinazione; opere del singolo senza danni e senza lesione del decoro (1122).
  • Diritti (1118-1119): per millesimi, irrinunciabili, indivisibili; distacco dal riscaldamento solo senza squilibri.
  • Casi: lastrico esclusivo 1/3-2/3 (1126, SU 9449/2016); sopraelevazione con indennità (1127); balconi, cortili-parcheggio, sottotetti.

Che cosa è comune e come si prova il contrario

Art. 1117, primo periodo e n. 1), c.c.

«Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate».

L'elenco dell'art. 1117, riscritto dalla riforma del 2012, ha tre categorie: le parti strutturalmente necessarie all'uso comune (n. 1), le aree e i locali per i servizi comuni, parcheggi, portineria con l'alloggio, lavanderia, stenditoi e sottotetti destinati per caratteristiche strutturali e funzionali all'uso comune (n. 2), e le opere e gli impianti destinati all'uso comune, dagli ascensori alle reti idriche, fognarie, elettriche, del gas, del riscaldamento e dei dati, comuni fino al punto di diramazione verso le singole unità o, per gli impianti unitari, fino al punto di utenza (n. 3). L'elenco è esemplificativo e la regola vale anche per il supercondominio e per gli edifici con parti in comune tra più condomini (art. 1117-bis). La formula «se non risulta il contrario dal titolo» ha un significato preciso, fissato dalle Sezioni Unite nel 1993 (sentenza 7449): l'art. 1117 non pone una semplice presunzione superabile con qualsiasi prova, ma attribuisce la proprietà comune per legge sulla base del rapporto di accessorietà tra il bene e le unità esclusive; la prova contraria si dà soltanto con il titolo, cioè l'atto costitutivo del condominio o il primo atto con cui l'originario unico proprietario ha venduto la prima unità riservandosi o attribuendo ad altri quella parte, e non con gli atti successivi tra singoli condomini, che non possono disporre di ciò che è di tutti, né con il regolamento predisposto dal costruttore quando non è richiamato negli atti di acquisto. L'uso esclusivo di fatto, anche prolungato, non toglie al bene la natura comune: solo l'usucapione ventennale, con un possesso esclusivo, visibile e incompatibile con l'uso degli altri, trasferisce la proprietà, e i giudici la riconoscono raramente perché l'uso di una parte comune è di regola tollerato o più intenso, non esclusivo. Quando una parte serve solo ad alcuni condomini, come le scale di un corpo di fabbrica o l'ascensore di una scala, si forma un condominio parziale (art. 1123 c. 3): quelli soli ne sono proprietari e ne pagano le spese.

L'uso delle parti comuni e i casi tipici

SituazioneRegolaNorma e giurisprudenza
Uso di ciascunoConsentito se non altera la destinazione e non impedisce agli altri il pari uso; modifiche a proprie spese per il miglior godimento; uso più intenso sì, esclusivo no; nessuna estensione del diritto senza mutare il titolo del possessoArt. 1102
Quote e speseDiritto proporzionale ai millesimi salvo titolo; irrinunciabile; nessuna esenzione dalle spese di conservazione neppure cambiando destinazione della propria unità; distacco dal riscaldamento centralizzato solo senza squilibri o aggravi, restando dovute le spese straordinarieArt. 1118
DivisioneVietata, salvo consenso di tutti e uso non più incomodoArt. 1119
Opere del singoloNella propria unità e nelle parti di uso individuale: niente danni alle parti comuni né pregiudizio a stabilità, sicurezza e decoro; avviso all'amministratore che riferisce all'assembleaArt. 1122
InnovazioniCon la maggioranza degli intervenuti e i due terzi del valore; vietate se pregiudicano stabilità, sicurezza o decoro o rendono inservibili parti comuni a un condomino; maggioranze ridotte per barriere, energia, sicurezzaArtt. 1120, 1136
SottotettoComune se destinato per struttura e funzione all'uso comune; pertinenza dell'ultimo piano se semplice camera d'aria; decide il titoloArt. 1117 n. 2; giurisprudenza costante
Cortile e parcheggioComune; l'assemblea regola l'uso a parcheggio con turni e criteri, non può assegnare posti esclusivi senza unanimità; parcheggi pertinenziali vincolatiArtt. 1102, 1117; art. 41-sexies L. 1150/1942
Lastrico o terrazza di uso esclusivoRiparazioni: 1/3 a chi ha l'uso, 2/3 ai condomini coperti; danni da infiltrazioni: responsabilità ex art. 2051 di titolare e condominio nella stessa proporzioneArt. 1126; Cass. SU 9449/2016
BalconiAggettanti: proprietà esclusiva del piano, ma frontalini, cielino e rivestimenti che fanno parte della facciata sono comuni; incassati: soletta comuneGiurisprudenza costante
Facciata e muri maestriComuni; ammessi tende, condizionatori, canne fumarie, aperture di porte e finestre del singolo nei limiti dell'art. 1102 e del decoroArtt. 1102, 1117, 1122
SopraelevazioneDiritto del proprietario dell'ultimo piano o del lastrico esclusivo, salvo titolo; vietata se le condizioni statiche non la consentono; opposizione per pregiudizio architettonico o notevole diminuzione di aria e luce; indennità agli altri condomini pari al valore dell'area diviso per i pianiArt. 1127

Le liti nascono quasi sempre dall'art. 1102, che consente a ciascuno un uso anche più intenso della cosa comune ma vieta di alterarne la destinazione e di impedire agli altri il pari uso: il condomino che chiude una porzione di cortile, che occupa stabilmente un locale comune, che trasforma il sottotetto comune in una stanza o che apre un accesso dal muro comune al proprio negozio compie un'appropriazione, e gli altri o l'amministratore possono chiedere la rimessione in pristino senza limiti di tempo, oltre al risarcimento; mentre chi appoggia l'unità esterna del condizionatore, fa passare un tubo nel muro maestro, apre una finestra o installa una tenda esercita un uso legittimo se rispetta il decoro e non toglie agli altri la stessa possibilità. Il decoro architettonico non è la bellezza ma l'armonia delle linee dell'edificio, e il regolamento contrattuale può renderlo più rigido; l'assemblea non può però vietare al singolo ciò che l'art. 1102 gli consente, se non con una clausola di natura contrattuale accettata da tutti. Sul lastrico solare di uso esclusivo le Sezioni Unite del 2016 hanno chiuso una lite storica: il titolare dell'uso e il condominio rispondono entrambi dei danni da infiltrazioni come custodi, di regola nella proporzione di un terzo e due terzi dell'art. 1126, e il danneggiato può chiedere l'intero a ciascuno, salvo la ripartizione interna. La sopraelevazione resta un diritto del proprietario dell'ultimo piano, ma paga agli altri un'indennità e deve ricostruire il lastrico che i condomini usavano; gli altri possono opporsi per ragioni statiche, di aspetto o di aria e luce. Le azioni per l'accertamento della proprietà comune e per la rimozione delle opere abusive spettano a ciascun condomino, oltre che all'amministratore per gli atti conservativi, e passano dalla mediazione obbligatoria; la prova della natura comune parte dal titolo e dall'atto di provenienza dell'edificio, che vanno letti prima di ogni causa.

Come si affronta una lite sulle parti comuni

  1. Leggere il titolo: atto costitutivo del condominio, primo atto di vendita, regolamento contrattuale e tabelle; solo lì può risultare il contrario dell'art. 1117.
  2. Qualificare la parte: necessaria all'uso comune, destinata ai servizi comuni, impianto fino alla diramazione; condominio parziale se serve solo ad alcuni.
  3. Qualificare l'uso: legittimo ex art. 1102 (più intenso, migliorativo) o appropriativo (esclusivo, che altera la destinazione); verificare il decoro e la stabilità.
  4. Prima della causa: diffida, delibera assembleare che autorizza l'amministratore, mediazione obbligatoria.
  5. In causa: accertamento e negatoria, rimessione in pristino, risarcimento; per le infiltrazioni dal lastrico esclusivo citare titolare e condominio.

Le parti comuni sono di tutti per legge, e solo il titolo originario può dire il contrario; ciascuno può usarle meglio, nessuno può usarle da solo. Le spese che ne derivano sono nella pagina sulla ripartizione delle spese condominiali; i danni da acqua nella pagina sulle infiltrazioni in condominio; le decisioni collettive nella pagina sull'assemblea di condominio; l'acquisto per possesso nella pagina sull'usucapione.

Domande frequenti

Il costruttore ha venduto il sottotetto insieme all'ultimo piano: è comune o no?
Se l'atto di vendita dell'originario proprietario lo attribuisce all'ultimo piano, vale il titolo: il sottotetto è di proprietà esclusiva, purché l'attribuzione sia contenuta nel primo atto con cui il condominio si è formato o in tutti gli atti di vendita. Senza titolo si guarda alla struttura e alla funzione: il sottotetto che è solo una camera d'aria di protezione dell'ultimo piano, non praticabile, è pertinenza di quel piano; quello che per dimensioni e accesso è destinato, anche solo potenzialmente, all'uso comune è condominiale (art. 1117 n. 2). La Cassazione a Sezioni Unite (7449/1993) ha chiarito che la prova contraria alla comunione si dà solo con il titolo, non con l'uso esclusivo di fatto.
Posso installare il condizionatore sulla facciata o una canna fumaria sul muro comune?
Sì, nei limiti dell'art. 1102: l'uso della cosa comune è consentito a ciascuno purché non ne alteri la destinazione, non impedisca agli altri lo stesso uso e non pregiudichi il decoro architettonico, la stabilità o la sicurezza (art. 1122); il condomino può fare a proprie spese le modifiche necessarie al miglior godimento, come appoggiare l'unità esterna o far passare una canna fumaria, ma deve avvisare l'amministratore e rispettare il regolamento, che può vietare o disciplinare le installazioni in facciata. Se l'opera altera il decoro o occupa una parte comune in modo da escludere gli altri, l'assemblea o i singoli possono chiederne la rimozione.
Il cortile comune può diventare un parcheggio riservato ad alcuni?
Il cortile è comune (art. 1117 n. 1) e l'assemblea può regolarne l'uso a parcheggio con una delibera a maggioranza, prevedendo turni, posti a rotazione o criteri equi, ma non può assegnare posti in uso esclusivo permanente ad alcuni condomini, perché ciò toglie agli altri il pari uso e richiede l'unanimità, come ogni sottrazione di una parte comune alla sua destinazione. Le aree destinate a parcheggio in base alla licenza edilizia (parcheggi pertinenziali ex art. 41-sexies L. 1150/1942) seguono le regole del vincolo pertinenziale e del titolo.
Il lastrico è di uso esclusivo del vicino ma le infiltrazioni sono nel mio appartamento: chi paga?
Per le riparazioni del lastrico paga un terzo chi ne ha l'uso esclusivo e due terzi tutti i condomini a cui il lastrico fa da copertura, in proporzione ai millesimi (art. 1126); per i danni da infiltrazioni le Sezioni Unite (9449/2016) hanno stabilito che rispondono come custodi ex art. 2051 c.c. sia il titolare dell'uso esclusivo sia il condominio, che deve curare la manutenzione della copertura, di regola nella stessa proporzione di un terzo e due terzi, salvo che il danno dipenda da una condotta specifica di uno dei due. Il danneggiato può quindi agire contro entrambi.
Un condomino usa da vent'anni un locale comune come suo: è diventato suo?
Solo se ha esercitato un possesso esclusivo, pubblico e incompatibile con l'uso degli altri per venti anni (usucapione), ad esempio chiudendo il locale a chiave e impedendone l'accesso: l'uso più intenso o tollerato non basta e non fa perdere la natura comune, e il condominio può chiedere in ogni tempo la cessazione dell'uso esclusivo e la rimessione in pristino. Le parti comuni non si dividono, salvo consenso di tutti e uso non più incomodo (art. 1119), e il condomino non può rinunciare al proprio diritto per non pagare le spese (art. 1118).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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