In breve
- Straordinaria di notevole entità: maggioranza degli intervenuti e metà del valore.
- Innovazioni: da metà a due terzi del valore, secondo il tipo.
- Fondo speciale: obbligatorio, pari all'importo dei lavori.
- Vietate: innovazioni che mettono a rischio la sicurezza, ledono il decoro o escludono anche un solo condomino.
- Singolo condomino: libero in casa propria, ma senza danni alle parti comuni e avvisando l'amministratore.
Innovazioni o manutenzione straordinaria
«I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. [...] Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.»
Per la Cassazione è innovazione solo la modifica che trasforma la cosa comune o ne cambia la destinazione (Cass. 10473/2025): la sostituzione di un impianto vecchio con uno nuovo con la stessa funzione è manutenzione straordinaria (Cass. 5663/2024), mentre ridistribuire i posti auto è semplice regolamentazione dell'uso (Cass. 16902/2023). Il decoro architettonico va rispettato anche se l'edificio non ha un particolare pregio (Cass. 28908/2024). Per le innovazioni su sicurezza, barriere architettoniche, risparmio energetico, parcheggi e rinnovabili basta una maggioranza più bassa, e l'amministratore deve convocare l'assemblea entro trenta giorni anche su richiesta di un solo condomino (art. 1120, c. 2-3). Sulla convocazione e sulle impugnazioni si vedano le pagine sull'assemblea e sull'impugnazione delle delibere.
Maggioranze e spese
| Delibera | Maggioranza | Norma |
|---|---|---|
| Riparazioni straordinarie di notevole entità | Maggioranza degli intervenuti e metà del valore | Art. 1136, c. 2 e 4 |
| Innovazioni per sicurezza, barriere, energia, parcheggi, rinnovabili | Maggioranza degli intervenuti e metà del valore | Artt. 1120, c. 2, e 1136, c. 4 |
| Altre innovazioni | Maggioranza degli intervenuti e due terzi del valore | Artt. 1120, c. 1, e 1136, c. 5 |
| Interventi del superbonus e relativi finanziamenti | Maggioranza degli intervenuti e un terzo del valore | Art. 119, c. 9-bis, DL 34/2020 |
Insieme ai lavori straordinari e alle innovazioni l'assemblea deve costituire un fondo speciale pari al loro importo (art. 1135, n. 4). Le spese si ripartiscono secondo le regole generali (si veda la pagina sulla ripartizione delle spese), salvo l'esonero per le innovazioni gravose o voluttuarie utilizzabili separatamente (art. 1121). Chi non paga la propria quota è esposto al decreto ingiuntivo. Nella propria unità il condomino può fare lavori senza autorizzazione, purché non danneggi le parti comuni e avvisi l'amministratore (art. 1122); sulle parti comuni vale il limite dell'uso paritario. Per i profili edilizi e fiscali del superbonus si veda la pagina sul superbonus.
- Qualificare i lavori: manutenzione straordinaria o innovazione.
- Chiedere preventivi e una relazione tecnica prima dell'assemblea.
- Verificare la maggioranza necessaria e il quorum raggiunto.
- Costituire il fondo speciale insieme alla delibera.
- Impugnare entro trenta giorni la delibera che si ritiene illegittima.
Domande frequenti
Che maggioranza serve per rifare tetto o facciata?
Quando un lavoro è un'innovazione?
Devo pagare un'innovazione che non voglio?
Posso fare lavori nel mio appartamento senza chiedere al condominio?
Fonti normative
- Art. 1120 c.c. — Innovazioni
- Art. 1121 c.c. — Innovazioni gravose o voluttuarie
- Art. 1122 c.c. — Opere su parti di proprietà o uso individuale
- Art. 1135 c.c. — Attribuzioni dell'assemblea
- Art. 1136 c.c. — Validità delle deliberazioni
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
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