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ProceduraDiritto civile · Condominio

Il condomino moroso: decreto ingiuntivo e recupero

Quando un condomino non paga le quote, l'amministratore non ha bisogno del permesso dell'assemblea: può chiedere al giudice un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, anzi deve farlo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Dopo sei mesi di ritardo può anche sospendere il moroso dai servizi comuni che si possono godere separatamente. La legge regola poi chi paga quando l'appartamento viene venduto e che cosa possono fare i fornitori non pagati. Questa pagina spiega gli strumenti di recupero, le difese del condomino e i termini.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Decreto ingiuntivo: l'amministratore lo chiede senza delibera ed è subito esecutivo.
  • Obbligo di agire: entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, salvo dispensa dell'assemblea.
  • Servizi comuni: dopo sei mesi di mora si può sospendere il moroso da quelli godibili separatamente.
  • Vendita: l'acquirente risponde dell'anno in corso e del precedente.
  • Prescrizione: cinque anni dall'approvazione del rendiconto e del riparto.

Gli strumenti dell'amministratore

Art. 63, c. 1, disp. att. c.c.

«Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.»

Il titolo è lo stato di ripartizione approvato: con quello l'amministratore chiede il decreto ingiuntivo, che si può eseguire subito anche se il condomino si oppone, fino al pignoramento. Salvo dispensa dell'assemblea deve agire entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio (art. 1129, c. 9, c.c.), e non curare con diligenza l'azione e l'esecuzione è una grave irregolarità che giustifica la revoca (c. 12, n. 6; si veda la pagina sull'amministratore). Se la mora dura da un semestre, l'amministratore può sospendere il moroso dai servizi comuni che si possono godere separatamente (art. 63, c. 3). Il credito per le quote si prescrive in cinque anni dalla delibera che approva rendiconto e riparto (art. 2948, n. 4, c.c.; Cass. 4489/2014).

Difese, vendite e creditori

SituazioneRegolaFonte
Opposizione per nullità della deliberaIl giudice la esamina, anche d'ufficioCass. 9035/2025
Opposizione per annullabilità della deliberaSolo con domanda riconvenzionale entro i trenta giorni dell'art. 1137Cass. 16635/2024; 27247/2025
Vizi della delibera fatti valere contro il precettoNon ammessiCass. 2460/2025
Acquisto dell'appartamentoAcquirente solidale per anno in corso e precedenteArt. 63, c. 4, disp. att.
Vendita dell'appartamentoVenditore solidale fino all'invio all'amministratore della copia autentica dell'attoArt. 63, c. 5, disp. att.
Fornitore non pagatoContro i condomini in regola solo dopo l'escussione dei morosiArt. 63, c. 2, disp. att.

Il condomino che ritiene sbagliata la ripartizione deve quindi impugnare la delibera nei termini (si veda l'impugnazione della delibera), perché nell'opposizione al decreto i vizi di semplice annullabilità non si possono far valere come eccezione. Sui criteri di riparto si veda la pagina sulla ripartizione delle spese, sulla mediazione quella sulla mediazione in condominio.

  1. Verificare che il rendiconto e il riparto siano stati approvati dall'assemblea.
  2. Inviare un sollecito con il prospetto delle quote dovute.
  3. Chiedere il decreto ingiuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
  4. Valutare la sospensione dei servizi dopo sei mesi di mora.
  5. Eseguire il decreto e aggiornare i creditori che chiedono i dati dei morosi.

Domande frequenti

L'amministratore può chiedere il decreto ingiuntivo senza l'assemblea?
Sì: per riscuotere i contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore può ottenere senza autorizzazione un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, nonostante l'opposizione (art. 63, c. 1, disp. att. c.c.). Anzi, salvo dispensa dell'assemblea, deve agire entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio in cui il credito è compreso (art. 1129, c. 9, c.c.), e trascurare l'azione o l'esecuzione è una grave irregolarità che può portare alla revoca (c. 12, n. 6).
Posso oppormi al decreto contestando la delibera?
Nell'opposizione il giudice può esaminare la nullità della delibera su cui si fonda il decreto, anche d'ufficio; i vizi che la rendono solo annullabile, invece, vanno fatti valere con una domanda riconvenzionale di annullamento proposta nel termine di trenta giorni dell'art. 1137, c. 2, c.c. Se la delibera non è stata impugnata in tempo, la sua validità non si può più discutere (Cass. 16635/2024, 20534/2025 e 27247/2025).
Ho comprato un appartamento: devo pagare i debiti del venditore?
Chi subentra nei diritti di un condomino risponde in solido con lui dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente (art. 63, c. 4, disp. att. c.c.), salvo poi rivalersi sul venditore. Il venditore, a sua volta, resta obbligato in solido per i contributi maturati fino a quando all'amministratore non viene trasmessa copia autentica dell'atto di vendita (c. 5): conviene mandarla subito.
Un fornitore del condominio non pagato può chiedere i soldi a me che sono in regola?
Solo dopo aver tentato inutilmente di farsi pagare dai condomini morosi: i creditori non possono agire contro chi è in regola con i pagamenti se non dopo l'escussione degli altri (art. 63, c. 2, disp. att. c.c.). Per questo l'amministratore deve comunicare ai creditori non soddisfatti che lo chiedono i dati dei condomini morosi (c. 1).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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