In breve
- Decreto ingiuntivo: l'amministratore lo chiede senza delibera ed è subito esecutivo.
- Obbligo di agire: entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, salvo dispensa dell'assemblea.
- Servizi comuni: dopo sei mesi di mora si può sospendere il moroso da quelli godibili separatamente.
- Vendita: l'acquirente risponde dell'anno in corso e del precedente.
- Prescrizione: cinque anni dall'approvazione del rendiconto e del riparto.
Gli strumenti dell'amministratore
«Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.»
Il titolo è lo stato di ripartizione approvato: con quello l'amministratore chiede il decreto ingiuntivo, che si può eseguire subito anche se il condomino si oppone, fino al pignoramento. Salvo dispensa dell'assemblea deve agire entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio (art. 1129, c. 9, c.c.), e non curare con diligenza l'azione e l'esecuzione è una grave irregolarità che giustifica la revoca (c. 12, n. 6; si veda la pagina sull'amministratore). Se la mora dura da un semestre, l'amministratore può sospendere il moroso dai servizi comuni che si possono godere separatamente (art. 63, c. 3). Il credito per le quote si prescrive in cinque anni dalla delibera che approva rendiconto e riparto (art. 2948, n. 4, c.c.; Cass. 4489/2014).
Difese, vendite e creditori
| Situazione | Regola | Fonte |
|---|---|---|
| Opposizione per nullità della delibera | Il giudice la esamina, anche d'ufficio | Cass. 9035/2025 |
| Opposizione per annullabilità della delibera | Solo con domanda riconvenzionale entro i trenta giorni dell'art. 1137 | Cass. 16635/2024; 27247/2025 |
| Vizi della delibera fatti valere contro il precetto | Non ammessi | Cass. 2460/2025 |
| Acquisto dell'appartamento | Acquirente solidale per anno in corso e precedente | Art. 63, c. 4, disp. att. |
| Vendita dell'appartamento | Venditore solidale fino all'invio all'amministratore della copia autentica dell'atto | Art. 63, c. 5, disp. att. |
| Fornitore non pagato | Contro i condomini in regola solo dopo l'escussione dei morosi | Art. 63, c. 2, disp. att. |
Il condomino che ritiene sbagliata la ripartizione deve quindi impugnare la delibera nei termini (si veda l'impugnazione della delibera), perché nell'opposizione al decreto i vizi di semplice annullabilità non si possono far valere come eccezione. Sui criteri di riparto si veda la pagina sulla ripartizione delle spese, sulla mediazione quella sulla mediazione in condominio.
- Verificare che il rendiconto e il riparto siano stati approvati dall'assemblea.
- Inviare un sollecito con il prospetto delle quote dovute.
- Chiedere il decreto ingiuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- Valutare la sospensione dei servizi dopo sei mesi di mora.
- Eseguire il decreto e aggiornare i creditori che chiedono i dati dei morosi.
Domande frequenti
L'amministratore può chiedere il decreto ingiuntivo senza l'assemblea?
Posso oppormi al decreto contestando la delibera?
Ho comprato un appartamento: devo pagare i debiti del venditore?
Un fornitore del condominio non pagato può chiedere i soldi a me che sono in regola?
Fonti normative
- Art. 63 disp. att. c.c. — Riscossione dei contributi
- Art. 1129 c.c. — Obblighi dell'amministratore
- Art. 1137 c.c. — Impugnazione delle deliberazioni
- Art. 2948 c.c. — Prescrizione di cinque anni
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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