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GuidaFamiglia e minori · Separazione e divorzio

La mediazione familiare

Non è una causa e non è la mediazione civile obbligatoria: la mediazione familiare è un percorso volontario con un professionista terzo che aiuta i genitori a organizzare la separazione e la vita dei figli, senza decidere nulla. Dal 2023 il giudice può proporla in ogni momento e rinviare i provvedimenti per lasciarla tentare, e i mediatori sono iscritti in un elenco presso ogni tribunale; è invece vietata quando ci sono violenze o abusi.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Che cos'è: un percorso volontario e riservato con un mediatore familiare terzo, che aiuta i genitori (o i coniugi) a costruire da soli gli accordi sulla separazione: tempi dei figli, scuola, casa, contributi; il mediatore non decide, non fa terapia e non dà consulenza legale.
  • Quando: prima o durante la separazione, il divorzio, le liti sui figli di genitori non sposati, le modifiche delle condizioni; il giudice può proporla in ogni momento e, con il consenso delle parti, rinviare i provvedimenti provvisori (art. 473-bis.10 c.p.c.).
  • Mai obbligatoria e vietata quando sono allegati o emergono abusi familiari o violenza domestica, o pende un procedimento penale per quei fatti (art. 473-bis.43).
  • Chi: mediatori iscritti nell'elenco presso ogni tribunale (artt. 12-bis ss. disp. att. c.p.c.), con almeno 5 anni in un'associazione professionale e formazione su famiglia, minori e violenza; centri pubblici, consultori e privati.
  • Esito: l'accordo non è titolo esecutivo: va trasfuso in una separazione consensuale, in un divorzio congiunto, in una negoziazione assistita o nell'atto in Comune.

Che cosa dice il codice

Art. 473-bis.10 c.p.c. — Mediazione familiare

«Il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell'elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice, per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprenderlo. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 473-bis.22 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli».

La riforma Cartabia ha dato alla mediazione familiare una cornice che prima mancava. Il giudice del rito unificato deve informare le parti della sua esistenza già nel decreto di fissazione dell'udienza (art. 473-bis.14) e può invitarle in ogni momento a un incontro informativo con un mediatore, che non impegna a nulla; solo con il consenso di entrambi può rinviare i provvedimenti provvisori per lasciare spazio al percorso, tipicamente per uno o due mesi. Il rinvio non blocca le tutele urgenti: i provvedimenti indifferibili (art. 473-bis.15) e quelli sui figli restano possibili. Le disposizioni di attuazione hanno creato l'elenco dei mediatori familiari presso ogni tribunale, formato da un comitato presieduto dal presidente e composto dal procuratore della Repubblica e da un mediatore designato dalle associazioni riconosciute (art. 12-ter), aperto a chi è iscritto da almeno cinque anni a un'associazione professionale dell'elenco del Ministero delle imprese, ha «adeguata formazione e specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere» ed è di condotta specchiata (art. 12-quater); la revisione è quadriennale.

Il limite invalicabile è la violenza: quando sono allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere, o è pendente un procedimento penale oltre la fase delle indagini, o c'è una condanna anche di primo grado, «è fatto divieto di iniziare il percorso di mediazione familiare», e il mediatore deve interromperlo subito se le violenze emergono durante gli incontri (art. 473-bis.43). La ragione è che la mediazione presuppone parità tra le parti, che la violenza esclude; in quei casi restano gli ordini di protezione e il procedimento contenzioso.

Che cosa non è

StrumentoChi conduceObbligatorio?Esito
Mediazione familiaremediatore familiare (elenco del tribunale); senza avvocati agli incontrimai; invito del giudice, consenso di entrambiintesa tra i genitori da tradurre in un atto (consensuale, negoziazione, Comune)
Mediazione civile (D.Lgs. 28/2010)mediatore di un organismo iscritto al Ministero, con gli avvocatiobbligatoria in 15 materie (non in famiglia); esclusi i diritti indisponibiliaccordo titolo esecutivo; non usabile per separazione, divorzio, affidamento
Negoziazione assistita familiare (art. 6 DL 132/2014)gli avvocati delle partino, alternativa al tribunaleaccordo di separazione o divorzio con nullaosta o autorizzazione del PM, trascritto
Consulenza tecnica / percorso psicologicoCTU nominato dal giudice o terapeuta sceltoCTU disposta dal giudicerelazione al giudice; nessun accordo
Coordinazione genitorialeprofessionista incaricato dopo la sentenza per gestire i conflitti quotidianisolo su accordo delle partidecisioni operative delegate nei limiti dell'accordo

La differenza pratica più importante con la mediazione civile è che in famiglia gli avvocati non partecipano agli incontri e l'accordo non è esecutivo: la mediazione produce un'intesa, di solito scritta in un documento condiviso, che i legali trasformano poi nel ricorso congiunto o nell'accordo di negoziazione, aggiungendo ciò che il diritto richiede (piano genitoriale, documentazione economica, clausole sull'assegno e sulle spese straordinarie). Per questo la mediazione non sostituisce l'avvocato: lo affianca, e il modo migliore di usarla è concordare prima con il proprio legale i punti negoziabili e i limiti.

Come si svolge e quanto costa

  1. Incontro informativo: gratuito o a costo ridotto nella maggior parte dei centri, serve a spiegare regole, riservatezza e obiettivi; ciascuno decide se proseguire.
  2. Incontri congiunti: in genere da 6 a 12, di un'ora o poco più, con cadenza settimanale o quindicinale, dedicati ai temi scelti dalle parti: calendario dei figli, decisioni scolastiche e sanitarie, casa, contributi, rapporti con i nonni; il mediatore garantisce che entrambi parlino e riformula le richieste in termini di bisogni dei figli.
  3. Costi: i centri pubblici e i consultori familiari offrono il servizio gratuitamente o con ticket; i privati applicano tariffe per incontro, di solito divise tra i genitori; la spesa non è coperta dal patrocinio a spese dello Stato ma è modesta rispetto a un contenzioso.
  4. Riservatezza: il mediatore comunica al giudice solo se il percorso è iniziato, proseguito o concluso, mai il contenuto; le parti si impegnano a non usare in causa quanto emerso, e le bozze di accordo non firmate non hanno valore probatorio.
  5. Chiusura: con un documento di intesa da consegnare agli avvocati, oppure con l'interruzione, che non pregiudica nessuno: si torna davanti al giudice, che adotta i provvedimenti rinviati.

La mediazione funziona quando entrambi i genitori vogliono restare tali e il conflitto riguarda l'organizzazione, non la sicurezza o la verità dei fatti; non funziona, e non va tentata, quando uno dei due usa il percorso per guadagnare tempo, quando c'è uno squilibrio di potere o economico marcato, o quando le questioni sono soprattutto patrimoniali. In quei casi la separazione giudiziale con i suoi provvedimenti provvisori è la strada più protettiva; il confronto tra tutti gli strumenti stragiudiziali è nella guida su mediazione, negoziazione e arbitrato.

Domande frequenti

La mediazione familiare è obbligatoria prima di separarsi?
No. A differenza della mediazione civile del D.Lgs. 28/2010, quella familiare non è mai condizione di procedibilità: il giudice può solo informare le parti e invitarle a rivolgersi a un mediatore per ricevere informazioni e valutare se iniziare il percorso (art. 473-bis.10 c.p.c.); il rifiuto non ha conseguenze sulle spese né vale come argomento di prova. Se entrambi acconsentono, il giudice può rinviare i provvedimenti provvisori per lasciar tentare l'accordo, soprattutto sui figli.
Chi è il mediatore familiare e come lo scelgo?
Un professionista con formazione specifica (spesso psicologo, avvocato, assistente sociale o educatore) iscritto in un'associazione professionale riconosciuta e, dal 2023, nell'elenco tenuto presso ogni tribunale (artt. 12-bis ss. disp. att. c.p.c.), che richiede almeno cinque anni di iscrizione all'associazione e competenze in diritto di famiglia, tutela dei minori e violenza domestica. Le parti lo scelgono liberamente tra gli iscritti; esistono anche centri pubblici e consultori che offrono il servizio gratuitamente o a tariffa sociale.
Quello che dico in mediazione può essere usato in causa?
No: il percorso è riservato e il mediatore è tenuto al segreto; le dichiarazioni e le proposte non sono utilizzabili nel giudizio, e il mediatore non può essere chiamato a riferire al giudice il contenuto degli incontri, ma solo se il percorso è iniziato o concluso. L'unica eccezione è la notizia di abusi o violenze, che obbliga il mediatore a interrompere immediatamente il percorso (art. 473-bis.43).
Se raggiungiamo un accordo in mediazione, vale?
Non da solo: l'accordo di mediazione è un'intesa tra i genitori che va tradotta in un atto giuridico, cioè un ricorso per separazione consensuale o divorzio congiunto (con il piano genitoriale), un accordo di negoziazione assistita con gli avvocati, o, senza figli minori, l'accordo davanti al sindaco. È in quella sede che il tribunale o il procuratore verificano che le condizioni rispettino l'interesse dei figli e l'accordo diventa titolo esecutivo.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Separazione e divorzioLa separazione consensuale: procedura, tempi, costiRicorso congiunto, note scritte al posto dell'udienza, contenuti dell'accordo, negoziazione assistita e Comune, cumulo con il divorzio, tempi e costi.
  • Separazione e divorzioLa separazione giudizialePresupposti (art. 151 c.c.), tribunale competente, contenuto del ricorso (redditi, patrimonio, estratti conto, piano genitoriale), costituzione del convenuto e memorie, udienza e conciliazione, ordinanza provvisoria esecutiva, istruttoria, addebito e sue conseguenze, mantenimento del coniuge e dei figli, casa, sentenza, cumulo con il divorzio, tempi e costi.
  • Figli, affidamento e mantenimentoL'affidamento condiviso dei figliBigenitorialità, collocamento e residenza, calendario e tempi, decisioni importanti e ordinarie, piano genitoriale, affido esclusivo, ascolto del minore, CTU, violazioni.
  • Separazione e divorzioSepararsi e divorziare con la negoziazione assistitaConvenzione e accordo, un avvocato per parte, nullaosta (senza figli) o autorizzazione (con figli) del procuratore, trasmissione al Comune entro 10 giorni, effetti di sentenza, patti immobiliari con effetti obbligatori, una tantum nel divorzio, decorrenza dei sei mesi per il divorzio, accordo davanti all'ufficiale di stato civile (art. 12): limiti e conferma dopo 30 giorni, costi.
  • Separazione e divorzioIl divorzio congiunto: quando, come, con quali effettiTermini di sei e dodici mesi, ricorso congiunto, negoziazione e Comune, cumulo con la separazione, assegno divorzile, effetti su cognome, eredità, reversibilità, TFR.
  • Figli, affidamento e mantenimentoLe spese straordinarie per i figli: quali sono e chi le pagaChe cosa sono (art. 337-ter c. 4 c.c.: l'assegno periodico è determinato considerando le esigenze del figlio e le risorse dei genitori; le spese straordinarie sono quelle imprevedibili, non quantificabili in anticipo o di importo rilevante rispetto al tenore di vita, distinte dal mantenimento ordinario coperto dall'assegno: cibo, vestiario ordinario, casa, utenze, mensa se forfettizzata; la ripartizione è fissata dal giudice o dall'accordo, di regola al 50% o in proporzione ai redditi; i protocolli dei tribunali e le linee guida del Consiglio nazionale forense del 2017 elencano le voci: mediche non coperte dal SSN, specialistiche, dentistiche, apparecchi, occhiali, psicoterapia; scolastiche: tasse e rette, libri, gite, corsi di lingue, università e fuori sede; sportive e ricreative: iscrizioni, attrezzature, campi estivi; patente, motorino, viaggi studio; le voci variano da tribunale a tribunale), consenso e dissenso (spese necessarie e urgenti, mediche e scolastiche obbligatorie: non serve il consenso preventivo, basta l'informazione; spese voluttuarie e attività: serve l'accordo, di regola richiesto per iscritto con un termine oltre il quale il silenzio vale assenso nei protocolli, per esempio 10-15 giorni; il dissenso va manifestato tempestivamente e motivato, e il giudice lo valuta in base all'interesse del figlio, alle abitudini familiari e alla sostenibilità economica; il genitore che paga senza accordo una spesa non necessaria rischia di non essere rimborsato; le decisioni di maggiore interesse ex art. 337-ter c. 3 e il ricorso al giudice per il disaccordo), il rimborso (richiesta con i documenti: fatture, ricevute, prescrizioni, ricevute scolastiche, prova del pagamento; rimborso della quota entro il termine del protocollo o dell'accordo; compensazioni non ammesse con l'assegno; prescrizione decennale, quinquennale secondo alcune corti per le prestazioni periodiche), l'esecuzione (Cass. III 22522/2025: il provvedimento di separazione o divorzio è titolo esecutivo per la quota di spese straordinarie solo se il precetto indica analiticamente le voci e gli importi e mette a disposizione i documenti; per le spese che il titolo subordina all'accordo, serve la prova scritta del consenso o del silenzio-assenso; senza, l'esecuzione è illegittima e il debitore si oppone ex art. 615; per le spese prevedibili e ricorrenti previste dal titolo basta la documentazione; in alternativa decreto ingiuntivo con le prove, o accertamento in un giudizio di cognizione; Cass. 7169/2024 più elastica, superata; Cass. 11316/2011), gli accordi utili (elenco delle voci e delle percentuali nel verbale di separazione o divorzio; forfettizzazione di alcune voci nell'assegno; procedura di consenso con termini e silenzio-assenso; conto dedicato o app di condivisione; tetto per le spese senza accordo; rendiconto periodico), le liti tipiche (il genitore che non risponde alle richieste; le spese scelte da un solo genitore: scuola privata, sport costosi, viaggi; i figli maggiorenni: spese universitarie e fuori sede; le spese mediche in urgenza; il figlio che vive a settimane alterne; l'assegno unico e le detrazioni fiscali per le spese mediche e scolastiche, che spettano a chi le sostiene o si dividono).
  • Figli, affidamento e mantenimentoL'assegno di mantenimento per i figli: come si calcolaI criteri dell'art. 337-ter, il mantenimento diretto, le tabelle dei tribunali, spese straordinarie, ISTAT, indagini sui redditi, maggiorenni, modifica, mancato pagamento.
  • Giudici, tempi e strumentiMediazione, negoziazione assistita, arbitrato, conciliazione: le differenzeMediazione civile e commerciale (materie obbligatorie art. 5 D.Lgs. 28/2010, demandata dal giudice, primo incontro in 20-40 giorni, 6 mesi, indennità DM 150/2023, accordo titolo esecutivo con gli avvocati, esenzioni fiscali e credito d'imposta), negoziazione assistita (convenzione 1-3 mesi, obbligatoria per RC auto e crediti fino a 50.000 euro, accordo titolo esecutivo, famiglia), conciliazione giudiziale (artt. 185 e 185-bis c.p.c.), sedi protette del lavoro, Corecom, ABF e ACF, tributaria; arbitrato rituale e irrituale (artt. 806-840: clausola compromissoria, lodo con effetti di sentenza, impugnazione per nullità in 90 giorni, costi); tabella comparativa; come scegliere.
  • Famiglia e violenza domesticaGli ordini di protezione contro gli abusi familiariPresupposti (art. 473-bis.69 c.p.c., che ha sostituito l'art. 342-bis c.c. abrogato dal D.Lgs. 164/2024: condotta del coniuge o di altro convivente che è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale o alla libertà dell'altro; anche dopo la cessazione della convivenza; per il pregiudizio ai minori, anche il tribunale per i minorenni su istanza del PM; legittimati: coniugi, uniti civilmente, conviventi di fatto, anche altri conviventi come familiari; non serve un reato né una denuncia; prova con certificati medici, referti, testimonianze, messaggi, relazioni dei servizi), il contenuto (art. 473-bis.70: ordine di cessare la condotta e allontanamento dalla casa familiare; divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, lavoro, famiglia d'origine, scuola dei figli, salvo esigenze di lavoro o salute; intervento dei servizi sociali e dei centri antiviolenza; assegno periodico per i conviventi rimasti senza mezzi, con versamento diretto dal datore di lavoro; durata fissata dal giudice, non superiore a un anno dall'esecuzione, prorogabile su istanza o del PM in presenza di minori solo per gravi motivi e per il tempo necessario; modalità di attuazione e ausilio della forza pubblica), la procedura (art. 473-bis.71: ricorso, anche dalla parte personalmente, al tribunale del luogo di residenza o domicilio dell'istante, giudice monocratico in camera di consiglio; istruttoria libera, anche indagini della polizia tributaria sui redditi; decreto motivato immediatamente esecutivo; in urgenza, ordine adottato subito con sommarie informazioni e udienza entro 15 giorni, notifica dell'istante entro 8 giorni, conferma, modifica o revoca all'udienza; reclamo al collegio entro 10 giorni ex art. 739, senza sospensione; decreto del collegio non impugnabile; contributo unificato della volontaria giurisdizione, 98 euro; gratuito patrocinio senza limiti di reddito per le vittime di violenza domestica nei procedimenti penali, mentre nel civile valgono i limiti ordinari), la violazione (art. 387-bis c. 2 c.p.: chi elude l'ordine di protezione ex art. 473-bis.70 o un provvedimento di eguale contenuto nella separazione o nel divorzio è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e 6 mesi, come per le misure cautelari penali; arresto in flagranza; denuncia alla polizia; esecuzione con la forza pubblica), i rapporti con il penale (misure cautelari dell'allontanamento e del divieto di avvicinamento, artt. 282-bis e 282-ter c.p.p., chieste dal PM nel procedimento per maltrattamenti, stalking, lesioni; allontanamento d'urgenza della polizia giudiziaria ex art. 384-bis; braccialetto elettronico; Codice rosso: audizione entro 3 giorni; ammonimento del questore; l'ordine civile è autonomo, più rapido, senza denuncia, ma dura al massimo un anno e non sostituisce le indagini), la separazione (provvedimenti di eguale contenuto nel giudizio di separazione o divorzio ex art. 473-bis.22 e 473-bis.15 con i provvedimenti urgenti; assegnazione della casa e affidamento dei figli; art. 473-bis.40 ss. sulla violenza domestica nel procedimento di famiglia: abbreviazione dei termini, ascolto del minore, niente mediazione forzata), consigli (documentare subito con referti e denunce; chiedere l'ordine anche per i luoghi dei figli; indicare i redditi dell'altro per l'assegno; conservare le prove delle violazioni; rivolgersi a un centro antiviolenza; per l'autore, contestare con prove il presupposto e chiedere modalità per i beni personali).
  • Separazione e divorzioModificare le condizioni di separazione e divorzioQuando (art. 473-bis.29 c.p.c.: qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici; art. 337-quinquies c.c.: revisione di affidamento, responsabilità genitoriale e contributo; art. 156 ult. c. c.c.: revoca o modifica dei provvedimenti per giustificati motivi nella separazione; la norma vale per sentenze, omologhe di consensuale, divorzi congiunti, accordi di negoziazione assistita e davanti al sindaco; il vecchio art. 9 L. 898/1970 e l'art. 710 c.p.c. sono stati abrogati dalla riforma Cartabia), i motivi (peggioramento reale e non voluto del reddito dell'obbligato: licenziamento, cassa integrazione, malattia, pensionamento, non le dimissioni o la riduzione volontaria; miglioramento del beneficiario: nuovo lavoro, eredità, convivenza stabile; nuovi figli o nuovo matrimonio dell'obbligato, che contano ma non azzerano; figli diventati maggiorenni e autonomi, o che vivono con l'altro genitore, o che studiano fuori; cambiamento delle esigenze dei figli, età, scuola, sport, spese mediche; trasferimento di residenza, nuovo collocamento, inadempimenti; assegnazione della casa che cessa se i figli non vi abitano più o il genitore assegnatario si risposa o convive; la valutazione comparativa delle condizioni al momento del provvedimento e ora), che cosa non si modifica (l'assegno divorzile una tantum, art. 5 c. 8 L. 898/1970; l'addebito; le attribuzioni patrimoniali e i trasferimenti immobiliari già eseguiti; le clausole contrattuali accessorie, salvo i vizi; l'assegno di divorzio cessa di diritto con le nuove nozze del beneficiario, art. 5 c. 10, e per la convivenza stabile perde la componente assistenziale, Cass. SU 32198/2021), la procedura (ricorso al tribunale del luogo di residenza abituale del minore o, senza figli minori, del convenuto, con gli stessi documenti del rito unificato: dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, estratti conto, patrimonio, art. 473-bis.12; udienza, provvedimenti provvisori e urgenti, istruttoria, decisione con sentenza; reclamo e appello con ricorso ex art. 473-bis.30; tempi da pochi mesi a oltre un anno; mediazione familiare consigliata; accordo delle parti con ricorso congiunto, negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 132/2014 o accordo davanti al sindaco solo senza figli minori e senza trasferimenti patrimoniali), gli effetti (la modifica decorre di regola dalla domanda, salvo diversa decisione; gli assegni scaduti non si restituiscono; nessuna sospensione automatica: fino alla decisione si paga l'importo vigente, salvo provvedimento provvisorio; l'inadempimento nel frattempo espone a pignoramento e reato), i casi pratici (padre che perde il lavoro, madre che si risposa, figlio ventiseienne che lavora, trasferimento all'estero, nuova famiglia con altri figli, aumento delle spese scolastiche).