In breve
- Presupposto: condotta del coniuge o convivente che causa grave pregiudizio all'integrità fisica o morale o alla libertà dell'altro, anche dopo la fine della convivenza (art. 473-bis.69 c.p.c.); niente denuncia necessaria.
- Contenuto: cessazione della condotta, allontanamento dalla casa, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati, servizi sociali, assegno anche trattenuto dallo stipendio; durata max 1 anno, prorogabile (art. 473-bis.70).
- Procedura: ricorso anche personale al tribunale, decreto immediatamente esecutivo; in urgenza subito, udienza entro 15 giorni; reclamo al collegio in 10 giorni senza sospensione (art. 473-bis.71).
- Violazione = reato: reclusione da 6 mesi a 3 anni e 6 mesi (art. 387-bis c. 2 c.p.).
- Parallelo alle misure cautelari penali (artt. 282-bis, 282-ter c.p.p.) e all'ammonimento; cumulabili.
Le norme
«Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 473-bis.70. I medesimi provvedimenti possono essere adottati, ricorrendone i presupposti, anche quando la convivenza è cessata. Quando la condotta può arrecare pregiudizio ai minori, i medesimi provvedimenti possono essere adottati, anche su istanza del pubblico ministero, dal tribunale per i minorenni».
«La stessa pena [reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi] si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 473-bis.70, primo comma, del codice di procedura civile, o un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio».
| Ordine di protezione civile | Misure cautelari penali | Ammonimento del questore | |
|---|---|---|---|
| Norma | Artt. 473-bis.69-71 c.p.c. | Artt. 282-bis, 282-ter, 384-bis c.p.p. | Art. 8 D.L. 11/2009; art. 3 D.L. 93/2013 |
| Chi la chiede | La vittima (coniuge o convivente), anche senza avvocato | Il PM nel procedimento penale; la polizia in flagranza | La vittima o chi segnala |
| Presupposto | Grave pregiudizio all'integrità fisica o morale o alla libertà | Gravi indizi di reato ed esigenze cautelari | Condotte di stalking o violenza domestica non ancora denunciate |
| Contenuto | Cessazione, allontanamento, divieto di avvicinamento, servizi sociali, assegno | Allontanamento, divieto di avvicinamento, braccialetto, obblighi | Invito a tenere una condotta conforme; ritiro armi; patente |
| Tempi | Giorni; in urgenza immediato con udienza entro 15 giorni | Dipende dal PM e dal GIP; urgenza con art. 384-bis | Settimane |
| Durata | Max 1 anno, prorogabile per gravi motivi | Fino alla sentenza, con i limiti di fase | Fino a revoca |
| Violazione | Reato ex art. 387-bis c. 2 (6 mesi-3 anni e 6 mesi) | Reato ex art. 387-bis c. 1; aggravamento della misura | Reato procedibile d'ufficio e pena aumentata |
| Impugnazione | Reclamo al collegio in 10 giorni | Riesame e appello cautelare | Ricorso al TAR |
Gli ordini di protezione nascono nel 2001 (L. 154/2001) come rimedio civile rapido contro la violenza tra le mura domestiche e dal 2023 sono disciplinati nel rito unificato della famiglia (artt. 473-bis.69-71 c.p.c.), che nel 2024 ha assorbito anche gli articoli del codice civile. La loro forza è la rapidità e l'autonomia dal processo penale: non serve una denuncia, la prova è libera, il giudice può provvedere prima di sentire l'altro; il limite è la durata, un anno prorogabile solo per gravi motivi, e la natura civile dell'esecuzione, che richiede la forza pubblica su richiesta. Il legislatore ha però chiuso il cerchio con il penale: la violazione dell'ordine è oggi punita dall'art. 387-bis c.p. con la stessa pena prevista per le misure cautelari, e le condotte che danno luogo all'ordine sono quasi sempre reati (maltrattamenti, stalking, lesioni) per i quali il Codice rosso impone tempi rapidi e il PM può chiedere l'allontanamento cautelare. Le guide sull'ammonimento e sulle misure cautelari e la loro violazione completano il quadro degli strumenti.
Come si chiede e come si esegue
- Raccogliere le prove: referti, certificati, foto, messaggi, registrazioni, testimoni, relazioni dei servizi o del centro antiviolenza; per l'assegno, elementi sui redditi dell'altro.
- Ricorso al tribunale del luogo di residenza o domicilio, anche personalmente: fatti, provvedimenti chiesti (allontanamento, luoghi vietati, servizi sociali, assegno, durata), richiesta di adozione in urgenza senza contraddittorio.
- Decisione: decreto immediatamente esecutivo; in urgenza, ordine subito e udienza entro 15 giorni con notifica entro 8; all'udienza conferma, modifica o revoca; reclamo al collegio in 10 giorni, che non sospende.
- Esecuzione: comunicazione alle forze dell'ordine; in caso di difficoltà, decreto del giudice per l'attuazione con l'ausilio della forza pubblica; per l'assegno, ordine al datore di lavoro; per le violazioni, denuncia immediata (art. 387-bis c.p.) e richiesta di misure penali.
- Dopo: proroga prima della scadenza se persistono gravi motivi; separazione o cessazione della convivenza con i provvedimenti sui figli e sulla casa; denuncia penale e costituzione di parte civile.
Due precisazioni utili. L'ordine civile può essere chiesto anche contro conviventi diversi dal partner (genitori, figli adulti, fratelli) quando la convivenza è la fonte dell'abuso, e anche dopo che la convivenza è finita, per esempio contro l'ex che continua a presentarsi sotto casa. E il tribunale per i minorenni può adottare gli stessi provvedimenti, anche su richiesta del pubblico ministero, quando la condotta pregiudica i figli, con la possibilità di sospendere la responsabilità genitoriale. Per la posizione della vittima nel processo penale, la guida sulla persona offesa; per l'assistenza legale gratuita nei procedimenti penali per violenza domestica, senza limiti di reddito, quella sul gratuito patrocinio; per gli effetti sulla casa e sui figli, le guide su casa coniugale e affidamento.
Domande frequenti
Mio marito mi picchia e mi minaccia, ma non ho ancora sporto denuncia: posso farlo allontanare da casa?
Sì, con l'ordine di protezione civile: presenta un ricorso, anche personalmente, al tribunale del luogo in cui abita, esponendo i fatti e allegando ciò che ha (referti del pronto soccorso, certificati, messaggi, foto, nomi di testimoni, relazioni del centro antiviolenza); il presupposto è la condotta del coniuge o convivente che causa un grave pregiudizio alla sua integrità fisica o morale o alla sua libertà (art. 473-bis.69 c.p.c.). Il giudice decide in camera di consiglio con decreto immediatamente esecutivo e, nei casi urgenti, può adottare subito l'ordine senza sentire l'altro, assumendo sommarie informazioni, fissando l'udienza entro quindici giorni per confermarlo, modificarlo o revocarlo (art. 473-bis.71). L'ordine impone la cessazione della condotta, l'allontanamento dalla casa familiare e, se serve, il divieto di avvicinarsi ai luoghi che lei frequenta (lavoro, famiglia d'origine, scuola dei figli), può disporre l'intervento dei servizi sociali e un assegno a suo favore, anche trattenuto dallo stipendio del marito (art. 473-bis.70); dura al massimo un anno, prorogabile per gravi motivi. Se lui non rispetta l'ordine commette un reato punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi (art. 387-bis c.p.). La denuncia penale resta consigliabile, perché apre la strada alle misure cautelari e al Codice rosso; un centro antiviolenza può assisterla in entrambe.
Che differenza c'è con l'allontanamento disposto dal giudice penale?
Il procedimento e la durata. L'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento penali (artt. 282-bis e 282-ter c.p.p.) sono misure cautelari chieste dal pubblico ministero nel procedimento per un reato (maltrattamenti, stalking, lesioni, violenza sessuale) e disposte dal giudice per le indagini preliminari, con il braccialetto elettronico e senza limiti di durata predeterminati, oltre all'allontanamento d'urgenza deciso direttamente dalla polizia giudiziaria in flagranza (art. 384-bis); presuppongono gravi indizi di un reato e le esigenze cautelari. L'ordine di protezione civile è chiesto dalla vittima al tribunale civile, non richiede un reato né una denuncia, si ottiene in giorni, ha un contenuto in parte più ampio (assegno, servizi sociali) ma dura al massimo un anno e si esegue con la forza pubblica su richiesta. La violazione dell'uno e dell'altro è punita dallo stesso art. 387-bis c.p. I due strumenti si possono cumulare: l'ordine civile copre l'attesa delle misure penali o i casi in cui il PM non le chiede. Il Codice rosso garantisce l'audizione della vittima entro tre giorni dalla denuncia e le informazioni sui centri antiviolenza.
Siamo conviventi non sposati e la casa è intestata a lui: il giudice può allontanarlo lo stesso?
Sì. Gli ordini di protezione si applicano al coniuge «o ad altro convivente» e possono essere adottati anche quando la convivenza è cessata (art. 473-bis.69): la proprietà della casa non impedisce l'allontanamento, perché l'ordine tutela la persona e non regola il diritto sull'immobile, che resta di chi lo ha. L'allontanamento temporaneo (massimo un anno) può essere accompagnato dall'assegno per chi resta privo di mezzi e dall'intervento dei servizi; il giudice può regolare l'accesso dell'allontanato per prendere effetti personali con la forza pubblica. Per i figli, l'affidamento e la casa si regolano nel procedimento sulla responsabilità genitoriale davanti al tribunale ordinario (art. 473-bis.22 e seguenti), dove le condotte violente pesano sull'affidamento e sulle modalità di incontro; le norme del rito di famiglia sulla violenza domestica (artt. 473-bis.40 e seguenti) prevedono termini abbreviati, l'ascolto del minore e l'esclusione della mediazione familiare imposta. La convivenza di fatto registrata non è necessaria: basta la convivenza effettiva.
Sono io ad aver ricevuto un ordine di protezione che considero ingiusto: come mi difendo?
Con il reclamo al tribunale in composizione collegiale entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto (art. 473-bis.71, che richiama l'art. 739 c.p.c.): il collegio, di cui non fa parte il giudice che ha deciso, sente le parti e provvede con decreto motivato non impugnabile; il reclamo non sospende l'ordine, che va rispettato nel frattempo, perché la violazione è reato (art. 387-bis c.p.) anche se poi l'ordine viene revocato. Se l'ordine è stato adottato in urgenza senza sentirla, all'udienza fissata entro quindici giorni può contestare i fatti con prove (testimoni, messaggi, certificati) e chiederne la revoca o la modifica; può chiedere anche modalità per recuperare i beni personali e per gli incontri con i figli, che l'ordine non regola. Se le accuse sono false, la vittima presunta risponde di calunnia e di simulazione di reato solo se c'è una denuncia penale; sul piano civile resta il risarcimento. Le violazioni di un ordine considerato ingiusto non sono una difesa: la strada è il reclamo e, nel frattempo, il rispetto.
Fonti normative
- Art. 473-bis.69 c.p.c. — Ordini di protezione contro gli abusi familiari
- Art. 473-bis.70 c.p.c. — Contenuto degli ordini di protezione
- Art. 473-bis.71 c.p.c. — Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione
- Art. 387-bis c.p. — Violazione dei provvedimenti di allontanamento e del divieto di avvicinamento
- Artt. 282-bis e 282-ter c.p.p. — Allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento (misure cautelari)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Famiglia e violenza domesticaI maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)Abitualità e vessazioni, chi è vittima (conviventi, ex, figli che assistono), pena 3-7 anni e aggravanti, d'ufficio, arresto e cautelari, Codice rosso, prova, differenza con stalking e liti.
- Reati contro la personaLo stalking: gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.)Condotte reiterate e tre eventi alternativi, pena 1-6 anni e 6 mesi, querela in 6 mesi, ammonimento, divieto di avvicinamento, arresto obbligatorio, Codice rosso.
- Famiglia e violenza domesticaIl Codice rosso: la corsia preferenziale per la violenza domesticaChe cos'è (L. 69/2019, L. 168/2023, L. 181/2025) e a quali reati si applica; i tempi (comunicazione immediata, audizione in 3 giorni, priorità); misure cautelari e pre-cautelari (divieto di avvicinamento a 1.000 metri con braccialetto, allontanamento anche d'urgenza del PM, custodia sotto i limiti di pena, flagranza differita); nuovi reati e pene (612-ter, 583-quinquies, 558-bis, 387-bis, 577-bis femminicidio, aggravanti di genere); diritti della vittima (avvisi su scarcerazioni, patteggiamento, revoca misure, patrocinio senza limiti di reddito, protezione, ammonimento); sospensione condizionale con percorsi; querela irrevocabile e 12 mesi; che cosa fare se si è vittima o si è accusati.
- Famiglia e violenza domesticaL'ammonimento del questore per stalking e violenza domesticaL'ammonimento per stalking e revenge porn (art. 8 D.L. 11/2009: fino a quando non è proposta querela per i reati degli artt. 612-bis e 612-ter c.p., la persona offesa espone i fatti all'autorità di pubblica sicurezza con richiesta al questore; il questore assume informazioni dagli organi investigativi e sente le persone informate, e se ritiene fondata l'istanza ammonisce oralmente l'autore invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge, con processo verbale rilasciato a entrambi; adotta i provvedimenti sulle armi; c. 3: pene aumentate se il fatto è commesso da soggetto ammonito, anche verso una persona diversa; c. 4: procedibilità d'ufficio; art. 612-bis c. 4: querela entro 6 mesi, remissione solo processuale, querela irrevocabile per minacce reiterate gravi; il questore informa l'ammonito sui servizi di recupero), l'ammonimento per violenza domestica (art. 3 D.L. 93/2013: su segnalazione non anonima alle forze dell'ordine di fatti riconducibili a percosse, lesioni, violenza privata, minaccia grave, stalking, revenge porn, violazione di domicilio, danneggiamento, consumati o tentati, nell'ambito di violenza domestica, cioè atti gravi o non episodici o commessi davanti a minorenni di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica nella famiglia o tra persone legate anche in passato da matrimonio o relazione affettiva, anche senza convivenza; il questore può ammonire anche senza querela, dopo le informazioni e l'audizione delle persone informate; generalità del segnalante omesse salvo segnalazione manifestamente infondata; segnalazione utilizzabile solo per avviare il procedimento; richiesta al prefetto della sospensione della patente da 1 a 3 mesi, salvo esigenze lavorative senza permesso; c. 5-bis: informazione sui consultori, servizi di salute mentale e per le dipendenze; c. 5-ter: revoca su istanza dell'ammonito non prima di 3 anni, valutata la partecipazione a percorsi di recupero; c. 5-quater: pene aumentate per i reati elencati commessi da ammonito nell'ambito di violenza domestica, anche verso altra persona; c. 5-quinquies: procedibilità d'ufficio per percosse, lesioni, violenza privata, minaccia grave, stalking, revenge porn, violazione di domicilio, danneggiamento; L. 168/2023 ha esteso reati ed effetti), la procedura (richiesta in questura o al commissariato, anche tramite i carabinieri, con la descrizione dei fatti, messaggi, testimoni, referti; istruttoria della divisione anticrimine; audizione dell'interessato non obbligatoria per legge ma richiesta dalla giurisprudenza amministrativa salvo urgenza, con l'avviso di avvio ex art. 7 L. 241/1990; provvedimento motivato del questore notificato con verbale; tempi di settimane o mesi; nessun termine di durata: l'ammonimento resta finché non è revocato), gli effetti (avvertimento e verbale; ritiro di armi e revoca del porto d'armi; sospensione della patente su richiesta al prefetto; recidiva qualificata: aumento di pena e procedibilità d'ufficio per il reato successivo, anche contro una vittima diversa; iscrizione nelle banche dati di polizia, non nel casellario; rilevanza per porto d'armi, licenze, affidamento dei figli, permessi di soggiorno secondo la giurisprudenza; nessuna sanzione penale diretta per la violazione dell'ammonimento in sé), il ricorso (atto amministrativo impugnabile al TAR entro 60 giorni o con ricorso straordinario entro 120; motivi: mancata comunicazione di avvio e audizione, motivazione insufficiente sui fatti, fatti non riconducibili ai reati indicati o episodio isolato, richiesta strumentale in una lite familiare o giudiziaria, mancato riscontro delle dichiarazioni; standard probatorio: non serve la prova del reato ma elementi seri e verificati; sospensiva rara; il TAR non riesamina il merito ma la logicità), le alternative e i cumuli (querela per stalking entro 6 mesi, per revenge porn entro 6 mesi, con il codice rosso e l'ascolto in 3 giorni; misure cautelari come il divieto di avvicinamento con braccialetto; ordini di protezione civili degli artt. 342-bis e ter c.c.; ammonimento per cyberbullismo del minore; ammonimento e querela possono coesistere per fatti successivi), consigli per la vittima e per l'ammonito.
- Separazione e divorzioLa separazione giudizialePresupposti (art. 151 c.c.), tribunale competente, contenuto del ricorso (redditi, patrimonio, estratti conto, piano genitoriale), costituzione del convenuto e memorie, udienza e conciliazione, ordinanza provvisoria esecutiva, istruttoria, addebito e sue conseguenze, mantenimento del coniuge e dei figli, casa, sentenza, cumulo con il divorzio, tempi e costi.
- Separazione e divorzioL'assegnazione della casa coniugaleCriterio dell'interesse dei figli, casa di proprietà dell'altro coniuge, dei suoceri o in affitto, senza figli, effetti sul mantenimento, revoca (figli autonomi, nuova convivenza, nuove nozze, trasferimento), trascrizione e vendita a terzi, mutuo, spese e condominio, IMU, cambio di residenza da comunicare in 30 giorni, coppie non sposate.
- Figli, affidamento e mantenimentoL'affidamento condiviso dei figliBigenitorialità, collocamento e residenza, calendario e tempi, decisioni importanti e ordinarie, piano genitoriale, affido esclusivo, ascolto del minore, CTU, violazioni.
- Matrimonio, unioni civili e convivenzeLa convivenza di fatto: diritti e limitiDefinizione e dichiarazione anagrafica (commi 36-37), diritti in caso di malattia, ricovero, detenzione, designazione per le decisioni di salute e post mortem, casa di comune residenza dopo la morte (2-5 anni, 3 con figli), subentro nella locazione, graduatorie ERP, impresa familiare (art. 230-ter), tutore e amministratore di sostegno, danno da morte, contratto di convivenza (forma, contenuto, comunione, risoluzione, recesso e 90 giorni), alimenti alla cessazione, che cosa manca (successione, reversibilità, assegno, cognome), figli, casa e beni acquistati insieme, prescrizione sospesa (Corte cost. 7/2026), differenze con matrimonio e unione civile.
- Il procedimento penaleLa vittima nel processo: persona offesa, parte civile, risarcimentoPersona offesa e danneggiato, diritti dal primo contatto (art. 90-bis), memorie e prove, avvisi (335, 408, 415-bis), opposizione all'archiviazione in 20 o 30 giorni, difensore e patrocinio anche senza limiti di reddito per alcuni reati, vulnerabilità e protezione, scarcerazioni, parte civile (chi, quando, come, contro chi), condanna generica e provvisionale, esecuzione, spese, revoca, patteggiamento e abbreviato, causa civile alternativa e prescrizione.
- Il procedimento penaleIl gratuito patrocinio nel processo penaleChi può chiederlo (indagato, imputato, persona offesa, parte civile, responsabile civile), limite di reddito e aumento per i conviventi, reddito da considerare (anche non tassato), vittime senza limiti di reddito, esclusi e presunzione per i condannati per mafia e droga, domanda e decisione in 10 giorni, difensore dall'elenco, che cosa copre e che cosa no, comunicazione delle variazioni, revoca e recupero, sanzioni per le false dichiarazioni, spese in caso di condanna.