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ReatoDiritto penale · Reati contro l'amministrazione della giustizia

Violazione dei provvedimenti di allontanamento e del divieto di avvicinamento (art. 387-bis c.p.)

Chi è sottoposto all'allontanamento dalla casa familiare o al divieto di avvicinamento alla persona offesa e non li rispetta commette un reato autonomo, introdotto dal Codice rosso nel 2019 e inasprito nel 2023: reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi, arresto obbligatorio in flagranza, anche «differita» entro 48 ore sulla base di video e messaggi, e quasi sempre la sostituzione della misura con una più grave. Dal 2025 la distanza minima da tenere è di mille metri e il braccialetto elettronico è la regola. Il consenso della vittima a incontrarsi non scusa.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  • Il reato: violare gli obblighi o i divieti dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.), del divieto di avvicinamento (art. 282-ter), dell'allontanamento d'urgenza (art. 384-bis) o di un ordine di protezione civile, essendovi «legalmente sottoposto».
  • La pena: reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi (L. 168/2023); procedibile d'ufficio.
  • L'arresto è obbligatorio in flagranza (art. 380 c. 2 lett. l-ter c.p.p.) e la flagranza è «differita» fino a 48 ore se il fatto emerge da video, foto o messaggi (art. 382-bis).
  • Le misure: distanza minima di mille metri dalla persona offesa e dai luoghi (L. 181/2025), divieto di comunicare con ogni mezzo, braccialetto elettronico di regola.
  • Il consenso della vittima non scusa; chi vuole incontrarla o tornare a casa deve chiedere al giudice.

La norma

Art. 387-bis c.p.

«Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 473-bis.70, primo comma, del codice di procedura civile, o un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.»

L'articolo è stato introdotto dal Codice rosso (L. 69/2019) per colmare un vuoto: prima, chi violava l'allontanamento o il divieto di avvicinamento rischiava solo l'aggravamento della misura cautelare, e la violazione degli ordini di protezione civili era punita dal generico art. 388 c.p. La L. 168/2023 ha alzato il massimo da tre anni a tre anni e sei mesi, ha spostato nel 387-bis anche l'elusione degli ordini di protezione civili (togliendola dal 388), ha introdotto l'arresto in flagranza differita e ha reso il braccialetto elettronico la modalità ordinaria. La L. 181/2025, la legge sul femminicidio, ha portato la distanza minima da cinquecento a mille metri.

Quali provvedimenti si possono violare

ProvvedimentoChi lo emetteContenuto tipico
Allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.)Giudice penale, su richiesta del PMLasciare subito la casa, non rientrarvi né accedervi senza autorizzazione; eventuale divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa; assegno ai conviventi rimasti senza mezzi
Divieto di avvicinamento (art. 282-ter c.p.p.)Giudice penaleNon avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa o tenere una distanza non inferiore a mille metri da essi e dalla persona; estensione a congiunti e conviventi; divieto di comunicare con qualsiasi mezzo; braccialetto elettronico
Allontanamento d'urgenza (art. 384-bis c.p.p.)Polizia giudiziaria autorizzata dal PM, o PM con decreto anche fuori flagranza (c. 2-bis, L. 168/2023)Allontanamento immediato con divieto di avvicinamento, da convalidare entro 48+48 ore
Ordine di protezione contro gli abusi familiari (art. 473-bis.70 c.p.c., già 342-ter c.c.)Giudice civileCessazione della condotta, allontanamento dalla casa, divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dall'istante, durata fino a un anno prorogabile
Provvedimento di eguale contenuto nella separazione o nel divorzioGiudice della separazione o del divorzioOrdini di allontanamento e non avvicinamento emessi nel procedimento di famiglia

«Legalmente sottoposto» significa che il provvedimento deve essere stato eseguito o notificato: la violazione commessa prima che l'ordinanza sia stata portata a conoscenza dell'imputato non è reato. Il contenuto concreto della misura conta: le Sezioni unite (Cass. SU 39005/2021) hanno stabilito che il giudice deve indicare specificamente i luoghi oggetto del divieto quando la misura è riferita ai luoghi, mentre il divieto di avvicinarsi alla persona, ovunque si trovi, non richiede l'elenco; l'ordinanza deve indicare luoghi, distanza e modalità di controllo (Cass. pen. 42892/2024), e ciò che non è scritto non può essere violato. Per le violazioni all'estero o per la persona offesa che si sposta, la distanza si misura dalla persona, non solo dai luoghi.

Che cosa è violazione e che cosa no

La condotta è a forma libera: integra il reato ogni comportamento incompatibile con gli obblighi o i divieti imposti. Nella casistica: rientrare nella casa familiare, anche per pochi minuti o con la porta aperta dalla persona offesa; presentarsi sotto casa, al lavoro, a scuola dei figli o dai genitori di lei; avvicinarsi a meno della distanza prescritta in un luogo pubblico; telefonare, scrivere messaggi, contattare sui social o tramite terzi quando è stato imposto il divieto di comunicazione; farsi trovare «per caso» lungo il percorso abituale. Il dolo è generico: basta la consapevolezza di violare la prescrizione. Non scusano il consenso della persona offesa, il fatto che sia stata lei a cercare il contatto, la riconciliazione di fatto o la convivenza ripresa: la Cassazione è costante nel ritenere che la misura tutela un interesse indisponibile e che l'iniziativa della vittima non elimina il reato (Cass. pen. 18329/2025); l'unica via legittima è chiedere al giudice la revoca o la modifica della misura, che nei casi di riavvicinamento viene spesso concessa con prescrizioni. Non c'è violazione, invece, quando la frequentazione del luogo è necessaria per lavoro o per esigenze abitative e il giudice ha prescritto le modalità (art. 282-ter c. 4, 282-bis c. 2): ma la deroga deve stare nel provvedimento, non nella valutazione dell'imputato. Un incontro davvero fortuito, in cui l'imputato si allontana immediatamente, non integra il dolo; la prova, però, è difficile e la distanza di mille metri riduce lo spazio della casualità.

L'arresto: flagranza ordinaria e differita

Dal 2023 il 387-bis è tra i delitti per cui l'arresto in flagranza è obbligatorio (art. 380 c. 2 lett. l-ter c.p.p., insieme a maltrattamenti e stalking): la polizia che sorprende l'imputato nella casa o sotto la distanza deve arrestarlo, senza valutare gravità o pericolosità. L'art. 382-bis aggiunge la flagranza differita: è considerato in flagranza chi risulta autore della violazione «sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto», purché l'arresto avvenga entro 48 ore. In pratica lo screenshot del messaggio, il video del citofono o la registrazione della telecamera consegnati dalla persona offesa consentono l'arresto il giorno dopo. Segue l'udienza di convalida entro 48 ore, con la possibile applicazione di una misura più grave; dopo la convalida il processo prosegue di regola con giudizio direttissimo.

L'aggravamento della misura

La conseguenza più immediata della violazione non è la pena, che arriva a fine processo, ma la sorte della misura cautelare. L'art. 299 c.p.p. consente al PM di chiedere la sostituzione con una misura più grave quando le esigenze cautelari si sono aggravate, e la violazione del divieto è la prova tipica dell'aggravamento: arresti domiciliari in altra abitazione o custodia in carcere. Quando l'imputato manomette il braccialetto elettronico, l'art. 276 c. 1-ter, esteso dalla L. 168/2023 alle misure degli artt. 282-bis e 282-ter, prevede la revoca e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità. La Corte costituzionale (sent. 173/2024) ha chiarito che se il dispositivo non funziona per ragioni tecniche il giudice non è obbligato ad applicare una misura più grave, ma deve rivalutare le esigenze del caso; la regola è diversa quando è l'imputato a rifiutare il consenso al braccialetto, perché in quel caso la misura più grave è prevista dallo stesso provvedimento (art. 282-ter c. 1).

Il rapporto con stalking, maltrattamenti ed evasione

La violazione del divieto è un reato contro l'amministrazione della giustizia e concorre con il reato per cui la misura era stata applicata: chi, sottoposto al divieto per atti persecutori, continua a seguire e contattare la vittima risponde di entrambi, e le condotte successive alla misura possono fondare un'autonoma contestazione di stalking aggravato. Nei procedimenti per maltrattamenti la violazione dell'allontanamento è spesso l'episodio che porta alla custodia in carcere. Non si applica invece l'evasione (art. 385 c.p.), che riguarda gli arresti domiciliari: chi è agli arresti domiciliari e va sotto casa della persona offesa risponde di evasione e, se vige anche il divieto di avvicinamento, del 387-bis. Per gli ordini di protezione civili, fino al 2023 l'elusione era punita dall'art. 388 c. 2 c.p. (reclusione fino a tre anni o multa, a querela): ora è nel 387-bis, con pena più alta e procedibilità d'ufficio.

Come si difende chi è accusato

  1. Verificare il titolo. La misura era stata eseguita e notificata? Il luogo o la persona rientravano nel provvedimento? La distanza prescritta era quella contestata? Un'ordinanza generica sui luoghi (SU 39005/2021) non può essere «riempita» in sede di accusa.
  2. Ricostruire il fatto. Tabulati, celle telefoniche, dati del braccialetto, testimoni: un incontro fortuito con immediato allontanamento è diverso da un appostamento.
  3. Non contare sul consenso della vittima. Le dichiarazioni della persona offesa che «voleva vederlo» non escludono il reato; possono al più pesare sulla pena e sulla misura.
  4. Chiedere subito la modifica della misura se esistono esigenze reali (lavoro, figli, effetti personali, riavvicinamento): un'istanza accolta trasforma in lecito ciò che oggi è reato.
  5. Nella convalida contestare la flagranza differita se la documentazione non dimostra «inequivocabilmente» il fatto o se sono passate più di 48 ore.
  6. Definizioni alternative. Pena fino a tre anni e sei mesi: patteggiamento e, con la pena in concreto, sospensione condizionale possibili; se nello stesso processo si risponde anche di maltrattamenti o stalking, la sospensione è per legge subordinata ai percorsi di recupero per autori di violenza (art. 165 c. 5 c.p.).

Per la persona offesa il messaggio è opposto: ogni contatto vietato va documentato (screenshot con data, registrazioni delle chiamate ricevute, foto) e comunicato subito alla polizia o al PM, perché è la documentazione a rendere possibile l'arresto differito e l'aggravamento della misura. Chi vuole riprendere i contatti con l'imputato deve sapere che non può «autorizzarli»: serve un provvedimento del giudice, che il difensore della persona offesa può sollecitare. Le misure civili sono descritte nella pagina sugli ordini di protezione; il quadro delle misure cautelari nella pagina sulla custodia cautelare.

Domande frequenti

Se è lei a chiamarmi o a chiedermi di vederci, commetto reato lo stesso?
Sì. Il divieto è imposto dal giudice nell'interesse pubblico e la persona offesa non può disporne: la Cassazione esclude che il consenso o l'iniziativa della vittima rendano lecito l'incontro o la comunicazione (Cass. pen. 18329/2025). L'unica strada è chiedere al giudice la modifica o la revoca della misura.
Posso essere arrestato dopo giorni per un messaggio inviato alla persona offesa?
Entro 48 ore dal fatto sì: l'art. 382-bis c.p.p. considera in flagranza chi risulta autore della violazione da video, foto o messaggi legittimamente acquisiti. Oltre le 48 ore l'arresto non è possibile, ma scattano la denuncia per il 387-bis e l'aggravamento della misura cautelare.
Che cosa rischio in concreto oltre al processo?
Quasi sempre la sostituzione della misura con una più grave: arresti domiciliari o custodia in carcere. Se il braccialetto è stato manomesso la custodia in carcere è la conseguenza prevista dall'art. 276 c. 1-ter c.p.p. La violazione pesa poi nel processo principale per maltrattamenti o stalking come prova della pericolosità.
Devo andare a prendere i miei vestiti a casa: posso?
Solo con l'autorizzazione del giudice che procede, che può fissare modalità e orari (art. 282-bis c. 1). Rientrare da soli, anche per pochi minuti e con la porta aperta dalla persona offesa, integra il reato.
Il mio posto di lavoro è vicino a casa sua: come faccio?
Va detto subito al giudice, che quando la frequentazione del luogo è necessaria per lavoro o per esigenze abitative prescrive le modalità e le limitazioni (art. 282-ter c. 4, 282-bis c. 2). Senza una prescrizione espressa la vicinanza al luogo di lavoro non è una scusante.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Reati contro la personaLo stalking: gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.)Condotte reiterate e tre eventi alternativi, pena 1-6 anni e 6 mesi, querela in 6 mesi, ammonimento, divieto di avvicinamento, arresto obbligatorio, Codice rosso.
  • Famiglia e violenza domesticaI maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)Abitualità e vessazioni, chi è vittima (conviventi, ex, figli che assistono), pena 3-7 anni e aggravanti, d'ufficio, arresto e cautelari, Codice rosso, prova, differenza con stalking e liti.
  • Arresto e misure cautelariLa custodia cautelare in carcere: presupposti e terminiGravi indizi (art. 273), le tre esigenze cautelari (art. 274), limiti di pena (art. 280), criteri di scelta e proporzionalità, extrema ratio e motivazione (art. 275 e 292), esclusioni e presunzioni (mafia, terrorismo, violenza domestica), interrogatorio preventivo (art. 291, c. 1-quater) e di garanzia entro 5 giorni (art. 294), diritti dell'arrestato (art. 293), termini di fase e complessivi (art. 303), sospensioni, revoca e sostituzione (art. 299), impugnazioni, computo nella pena, riparazione.
  • Famiglia e violenza domesticaGli ordini di protezione contro gli abusi familiariPresupposti (art. 473-bis.69 c.p.c., che ha sostituito l'art. 342-bis c.c. abrogato dal D.Lgs. 164/2024: condotta del coniuge o di altro convivente che è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale o alla libertà dell'altro; anche dopo la cessazione della convivenza; per il pregiudizio ai minori, anche il tribunale per i minorenni su istanza del PM; legittimati: coniugi, uniti civilmente, conviventi di fatto, anche altri conviventi come familiari; non serve un reato né una denuncia; prova con certificati medici, referti, testimonianze, messaggi, relazioni dei servizi), il contenuto (art. 473-bis.70: ordine di cessare la condotta e allontanamento dalla casa familiare; divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, lavoro, famiglia d'origine, scuola dei figli, salvo esigenze di lavoro o salute; intervento dei servizi sociali e dei centri antiviolenza; assegno periodico per i conviventi rimasti senza mezzi, con versamento diretto dal datore di lavoro; durata fissata dal giudice, non superiore a un anno dall'esecuzione, prorogabile su istanza o del PM in presenza di minori solo per gravi motivi e per il tempo necessario; modalità di attuazione e ausilio della forza pubblica), la procedura (art. 473-bis.71: ricorso, anche dalla parte personalmente, al tribunale del luogo di residenza o domicilio dell'istante, giudice monocratico in camera di consiglio; istruttoria libera, anche indagini della polizia tributaria sui redditi; decreto motivato immediatamente esecutivo; in urgenza, ordine adottato subito con sommarie informazioni e udienza entro 15 giorni, notifica dell'istante entro 8 giorni, conferma, modifica o revoca all'udienza; reclamo al collegio entro 10 giorni ex art. 739, senza sospensione; decreto del collegio non impugnabile; contributo unificato della volontaria giurisdizione, 98 euro; gratuito patrocinio senza limiti di reddito per le vittime di violenza domestica nei procedimenti penali, mentre nel civile valgono i limiti ordinari), la violazione (art. 387-bis c. 2 c.p.: chi elude l'ordine di protezione ex art. 473-bis.70 o un provvedimento di eguale contenuto nella separazione o nel divorzio è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e 6 mesi, come per le misure cautelari penali; arresto in flagranza; denuncia alla polizia; esecuzione con la forza pubblica), i rapporti con il penale (misure cautelari dell'allontanamento e del divieto di avvicinamento, artt. 282-bis e 282-ter c.p.p., chieste dal PM nel procedimento per maltrattamenti, stalking, lesioni; allontanamento d'urgenza della polizia giudiziaria ex art. 384-bis; braccialetto elettronico; Codice rosso: audizione entro 3 giorni; ammonimento del questore; l'ordine civile è autonomo, più rapido, senza denuncia, ma dura al massimo un anno e non sostituisce le indagini), la separazione (provvedimenti di eguale contenuto nel giudizio di separazione o divorzio ex art. 473-bis.22 e 473-bis.15 con i provvedimenti urgenti; assegnazione della casa e affidamento dei figli; art. 473-bis.40 ss. sulla violenza domestica nel procedimento di famiglia: abbreviazione dei termini, ascolto del minore, niente mediazione forzata), consigli (documentare subito con referti e denunce; chiedere l'ordine anche per i luoghi dei figli; indicare i redditi dell'altro per l'assegno; conservare le prove delle violazioni; rivolgersi a un centro antiviolenza; per l'autore, contestare con prove il presupposto e chiedere modalità per i beni personali).
  • Reati contro l'amministrazione della giustiziaL'evasione (art. 385 c.p.)Testo e pene dell'art. 385 c.p. (1-3 anni; 2-5 con violenza, minaccia o effrazione; 3-6 con armi o più persone; diminuente per chi si costituisce prima della condanna), chi può evadere (arrestato, detenuto, imputato ai domiciliari, condannato in detenzione domiciliare art. 47-ter c. 8 o.p., ammesso al lavoro esterno; non chi è sottoposto a misure non custodiali), condotta (qualsiasi allontanamento non autorizzato, anche breve; dolo generico; rientro spontaneo irrilevante), cause di giustificazione (stato di necessità, autorizzazioni art. 284 c. 3) e tenuità (art. 131-bis), detenzione domiciliare e limite delle 12 ore (Corte cost. 177/2009 e 211/2018), conseguenze cautelari (art. 276 c. 1-ter: revoca e carcere salvo lieve entità; 284 c. 5-bis: niente domiciliari per 5 anni) ed esecutive (revoca del beneficio, art. 47-ter c. 9), procedibilità e rito, procurata evasione (art. 386), difese.
  • Famiglia e violenza domesticaIl Codice rosso: la corsia preferenziale per la violenza domesticaChe cos'è (L. 69/2019, L. 168/2023, L. 181/2025) e a quali reati si applica; i tempi (comunicazione immediata, audizione in 3 giorni, priorità); misure cautelari e pre-cautelari (divieto di avvicinamento a 1.000 metri con braccialetto, allontanamento anche d'urgenza del PM, custodia sotto i limiti di pena, flagranza differita); nuovi reati e pene (612-ter, 583-quinquies, 558-bis, 387-bis, 577-bis femminicidio, aggravanti di genere); diritti della vittima (avvisi su scarcerazioni, patteggiamento, revoca misure, patrocinio senza limiti di reddito, protezione, ammonimento); sospensione condizionale con percorsi; querela irrevocabile e 12 mesi; che cosa fare se si è vittima o si è accusati.