In breve
- Reato (art. 372 c.p.): il testimone davanti a un giudice (penale o civile) che afferma il falso, nega il vero o tace ciò che sa: 2-6 anni, d'ufficio.
- Non è 372, ma reato a parte, mentire al PM (371-bis, fino a 4 anni) o al difensore (371-ter); l'errore di memoria non è reato.
- Ritrattazione (art. 376): non punibile chi ritratta nel processo prima della chiusura del dibattimento (nel civile prima della sentenza).
- Non punibile chi mente per salvare sé o un prossimo congiunto, anche il convivente (art. 384; SU 10381/2021), e chi non doveva essere sentito o non fu avvisato della facoltà di astenersi (parenti, art. 199 c.p.p.).
- Il procedimento nasce dalla trasmissione degli atti con la decisione (art. 207 c.p.p.); la sentenza del primo processo non vincola.
Il reato
- Norma
- Art. 372 c.p.
- Pena
- Reclusione 2-6 anni; interdizione dai pubblici uffici; per il perito o l'interprete anche l'interdizione dalla professione (art. 373)
- Procedibilità
- D'ufficio
- Arresto in flagranza
- Non previsto in udienza (art. 207 c.p.p.); facoltativo in astratto (art. 381 c.p.p.), di fatto mai
- Custodia cautelare
- Consentita in astratto (pena massima 6 anni), rarissima
- Giudizio
- Tribunale monocratico con citazione diretta (art. 550 c.p.p.)
- Tentativo
- Non configurabile: il reato si consuma con la deposizione
- Prescrizione
- 6 anni (7 anni e 6 mesi con interruzioni)
«Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni».
Il soggetto è il testimone, cioè chi depone davanti a un giudice dopo l'avvertimento e l'impegno dell'art. 497 c.p.p., nel processo penale come in quello civile (dove il giudice ammette la prova e il testimone rende la dichiarazione dell'art. 251 c.p.c.); la testimonianza scritta dell'art. 257-bis c.p.c. è equiparata. Non sono testimoni la persona sentita dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria nelle indagini (per lei vale l'art. 371-bis, reclusione fino a quattro anni, con il procedimento sospeso fino alla sentenza di primo grado del processo principale), chi rende dichiarazioni al difensore nelle investigazioni difensive (371-ter), l'imputato (che può mentire senza commettere reato, salvo calunnia), la parte civile sentita come tale, chi dichiara il falso in un'autocertificazione (art. 483 c.p.). Le tre condotte sono equivalenti: affermare il falso, negare il vero, tacere in tutto o in parte, e la reticenza (il «non ricordo» di chi ricorda benissimo) è la forma più frequente. Il reato è di pericolo: non conta che la falsità abbia inciso sulla decisione, purché riguardi fatti pertinenti e rilevanti per il processo e non circostanze del tutto marginali; il dolo è generico, la coscienza di dire cosa diversa da quella che si sa, e l'errore, il ricordo confuso, la percezione sbagliata, l'opinione lo escludono. Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti da cui emergerebbe una sua responsabilità penale (art. 198, c. 2, c.p.p.) e, se le dichiarazioni diventano indizianti, il giudice deve interrompere l'esame (art. 63): chi mente per non autoaccusarsi è coperto dall'art. 384.
Le vie d'uscita: ritrattazione e non punibilità
«Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore».
- Ritrattazione (art. 376): il testimone che, nello stesso procedimento, ritratta il falso e manifesta il vero prima della chiusura del dibattimento (nel civile prima che sia pronunciata la sentenza, anche non irrevocabile) non è punibile. Si chiede al giudice di essere risentiti, anche tramite il difensore della parte; una dichiarazione resa dopo, o in un altro procedimento, non basta. Vale anche per le false informazioni al PM e al difensore e per la falsa perizia.
- Salvare sé o un congiunto (art. 384, primo comma): chi mente costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto (coniuge, ascendenti, discendenti, fratelli, affini nello stesso grado, zii e nipoti: art. 307 c.p.) da un grave e inevitabile danno alla libertà o all'onore, compreso il rischio di un procedimento penale; le Sezioni Unite (10381/2021) lo estendono al convivente di fatto. Non copre l'amico, il collega, il datore di lavoro, né chi mente per un vantaggio economico.
- Chi non doveva essere sentito (art. 384, secondo comma): non è punibile chi per legge non poteva essere assunto come testimone, non poteva essere obbligato a deporre o doveva essere avvisato della facoltà di astenersi e non lo è stato; la Corte costituzionale ha esteso la regola alle informazioni rese alla polizia giudiziaria (sentenze 416/1996 e 75/2009). È il caso tipico del parente dell'imputato non avvisato ex art. 199 c.p.p. e dell'indagato in procedimento connesso sentito come testimone.
- Facoltà di astensione (art. 199 c.p.p.): i prossimi congiunti dell'imputato, il convivente per i fatti della convivenza, il coniuge separato e l'ex coniuge per i fatti del matrimonio non sono obbligati a deporre, salvo che abbiano denunciato o siano persone offese; l'avviso è a pena di nullità. Chi si astiene non mente; chi sceglie di deporre deve dire la verità.
- Particolare tenuità e messa alla prova: con pena minima di due anni la tenuità dell'art. 131-bis è esclusa, ma la messa alla prova (ammessa perché il reato è tra quelli a citazione diretta dell'art. 550, c. 2, c.p.p.) è possibile e chiude molti procedimenti con il lavoro di pubblica utilità.
Come nasce il procedimento e come ci si difende
La falsa testimonianza non si giudica in aula: se il testimone si contraddice o contrasta con le prove, il giudice glielo fa rilevare e rinnova l'avvertimento (art. 207, c. 1, c.p.p.); solo con la decisione che chiude quella fase, se ravvisa indizi del reato, informa il pubblico ministero trasmettendo gli atti (c. 2). Il procedimento è autonomo: la sentenza del primo processo, anche se ha ritenuto il teste inattendibile, non fa prova della falsità, che l'accusa deve dimostrare con le prove esterne (documenti, altri testimoni, intercettazioni, tabulati) e con il confronto tra le versioni; la difesa contesta la rilevanza della circostanza, la percezione e la memoria, la formulazione della domanda (suggestiva, ambigua), la volontarietà, e verifica se il testimone doveva essere avvisato o era in realtà un indagato connesso. Sono figure diverse la calunnia (accusare un innocente in una denuncia), la simulazione di reato, il favoreggiamento (aiutare a eludere le indagini fuori dalla testimonianza), l'intralcio (indurre un testimone a mentire, art. 377) e la frode processuale e depistaggio del pubblico ufficiale (art. 375, 3-8 anni). Chi è chiamato a testimoniare e teme di trovarsi in difficoltà, perché coinvolto o legato all'imputato, deve chiedere consiglio prima dell'udienza: può avere il diritto di astenersi, di non rispondere sui fatti che lo riguardano o di farsi assistere, e la scelta va fatta prima di giurare, non dopo.
Domande frequenti
Ho mentito in udienza per aiutare un amico: posso rimediare?
Sì, con la ritrattazione (art. 376 c.p.): se nel processo in cui avete testimoniato ritrattate il falso e dite il vero prima della chiusura del dibattimento (nel civile prima della sentenza definitiva), non siete punibili. Va fatta nel processo, chiedendo di essere risentiti, non con una lettera al giudice dopo la sentenza. Per l'amico, invece, non vale l'art. 384: la non punibilità copre solo chi mente per salvare sé stesso o un prossimo congiunto, compreso il convivente.
Devo testimoniare contro mio marito o mio figlio?
No: i prossimi congiunti dell'imputato (coniuge, parte dell'unione civile, convivente per i fatti della convivenza, ascendenti, discendenti, fratelli, affini) non sono obbligati a deporre e il giudice deve avvisarli della facoltà di astenersi a pena di nullità (art. 199 c.p.p.), salvo che abbiano presentato denuncia o querela o siano offesi dal reato. Chi sceglie di deporre deve però dire la verità; chi mente senza essere stato avvisato non è punibile (art. 384, secondo comma).
Il giudice può farmi arrestare in aula se mente?
No. Se il testimone si contraddice, il giudice glielo fa rilevare e rinnova l'avvertimento; solo con la decisione che chiude quella fase del processo, se ravvisa indizi di falsa testimonianza, trasmette gli atti al pubblico ministero (art. 207 c.p.p.). L'arresto immediato è previsto solo per chi rifiuta di deporre senza motivo e persiste nel rifiuto. Il procedimento per falsa testimonianza è quindi successivo e autonomo, con prova a carico dell'accusa.
Ho detto una cosa sbagliata perché non ricordavo bene: è reato?
No: la falsa testimonianza richiede la coscienza e volontà di dire il falso o di tacere. L'errore di memoria, la percezione imprecisa, la valutazione personale, la risposta a una domanda mal posta non sono reato, e l'accusa deve provare che il testimone sapeva la verità. La falsità deve inoltre riguardare fatti oggetto dell'esame, non impressioni o giudizi.
Fonti normative
- Art. 372 c.p. — Falsa testimonianza
- Art. 371-bis c.p. — False informazioni al pubblico ministero
- Art. 376 c.p. — Ritrattazione
- Art. 384 c.p. — Casi di non punibilità
- Art. 198 c.p.p. — Obblighi del testimone
- Art. 199 c.p.p. — Facoltà di astensione dei prossimi congiunti
- Art. 207 c.p.p. — Testimoni sospettati di falsità o reticenza
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Reati contro l'amministrazione della giustiziaLa calunnia (art. 368 c.p.)Elementi: denuncia, querela, richiesta o istanza (anche anonima) all'autorità giudiziaria o a chi deve riferirle, incolpazione di un reato, innocenza nota all'autore, simulazione delle tracce; dolo di certezza; consumazione con la presentazione; pena base 2-6 anni e aggravanti (reato grave, condanna oltre 5 anni, ergastolo); d'ufficio, arresto facoltativo, custodia, udienza preliminare, prescrizione; differenze con simulazione di reato (367), autocalunnia (369), falsa testimonianza (372), diffamazione (595), denuncia infondata; la vittima della calunnia: parte civile e risarcimento; difese (buona fede, errore, esercizio di un diritto, contenuto valutativo).
- Falso e fede pubblicaLa falsa autocertificazione: reato, pene, decadenza dai beneficiChe cosa sono le dichiarazioni sostitutive (art. 46: certificazioni su nascita, residenza, cittadinanza, stato civile, titoli, redditi, casellario; art. 47: atto di notorietà su fatti a diretta conoscenza) e la regola dell'art. 76 (considerate rese a pubblico ufficiale; sanzione del codice penale aumentata da un terzo alla metà; esibire un atto non più vero = uso di atto falso), il reato (art. 483: falsità ideologica del privato in atto pubblico, fino a 2 anni, aumentata; Sezioni Unite: si applica quando la dichiarazione è destinata a provare la verità dei fatti; artt. 495-496 per identità, stato e qualità personali; 489 per l'uso), conseguenze amministrative (art. 75: decadenza dai benefici, revoca di quelli erogati, divieto di accesso a contributi per 2 anni; art. 71: controlli anche a campione, irregolarità e omissioni sanabili), ISEE, bonus e contributi (art. 316-ter: indebita percezione, sola sanzione amministrativa fino a 3.999,96 euro; 640-bis: truffa aggravata), concorsi pubblici (esclusione, decadenza dall'assunzione, art. 76 c. 4 interdizione), casi tipici (residenza, carichi pendenti, titolo di studio, stato di famiglia per l'alloggio, reddito per l'esenzione, smarrimento del documento), dolo e buona fede, procedibilità d'ufficio, prescrizione, tenuità, messa alla prova e difese (ambiguità del modulo, dato non rilevante, rettifica spontanea).
- Il procedimento penaleLa vittima nel processo: persona offesa, parte civile, risarcimentoPersona offesa e danneggiato, diritti dal primo contatto (art. 90-bis), memorie e prove, avvisi (335, 408, 415-bis), opposizione all'archiviazione in 20 o 30 giorni, difensore e patrocinio anche senza limiti di reddito per alcuni reati, vulnerabilità e protezione, scarcerazioni, parte civile (chi, quando, come, contro chi), condanna generica e provvisionale, esecuzione, spese, revoca, patteggiamento e abbreviato, causa civile alternativa e prescrizione.
- Il procedimento penaleLa prescrizione del reato: come si calcolaIl massimo della pena e i minimi di 6 e 4 anni, +1/4 con le interruzioni, raddoppi, sospensione, cessazione con la sentenza di primo grado, improcedibilità in appello (2 anni) e cassazione (1 anno), tabella.
- Il procedimento penaleLa messa alla prova: estinguere il reato con il lavoro di pubblica utilitàReati fino a 4 anni e art. 550 c. 2, richiesta e termini, programma UEPE e lavoro di pubblica utilità, durata, esito positivo che estingue il reato, revoca, una sola volta.