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ReatoDiritto penale · Reati contro l'amministrazione della giustizia

L'intralcio alla giustizia e le pressioni sui testimoni

Chi offre soldi a un testimone perché menta, o lo minaccia perché ritratti, commette un reato anche se il testimone non cede: è l'intralcio alla giustizia. La legge protegge così chi deve rendere dichiarazioni davanti al giudice o al pubblico ministero, e anche periti, consulenti e interpreti. Per chi invece ha la facoltà di non rispondere, come un coimputato, c'è un reato apposito, punito da due a sei anni. Questa pagina spiega i due reati, le pene e che cosa fare se si ricevono pressioni.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Intralcio: offrire denaro o minacciare testimoni, periti, interpreti o chi è sentito dal PM o dal difensore.
  • Anche se non cedono: il reato c'è anche se l'offerta è rifiutata o la falsità non è commessa.
  • Pene: quelle dei reati di falso che si volevano ottenere, ridotte.
  • Induzione (377-bis): pressioni su chi può non rispondere, da 2 a 6 anni.
  • Anche per far ritrattare chi ha già accusato o già deposto.

L'intralcio alla giustizia

Art. 377, c. 1, c.p.

«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi.»

CondottaPenaComma
Offerta o promessa non accettata, o accettata senza che la falsità sia commessaPena del reato di falso voluto, ridotta dalla metà ai due terzi1-2
Violenza o minaccia, se il fine non è raggiuntoPena del reato di falso voluto, diminuita non oltre un terzo3
Fatto commesso con armi, da più persone riunite o nelle altre condizioni dell'art. 339Pene aumentate4
CondannaInterdizione dai pubblici uffici5

Le pene di riferimento sono la reclusione fino a quattro anni per le false informazioni al pubblico ministero e le false dichiarazioni al difensore (artt. 371-bis e 371-ter) e da due a sei anni per la falsa testimonianza e la falsa perizia (artt. 372 e 373). Si vuole ottenere una dichiarazione diversa da quello che il dichiarante sa, non necessariamente dalla realtà (Cass. 1366/2007). Il reato c'è anche quando le pressioni mirano a far ritrattare chi ha accusato durante le indagini (Cass. 26255/2024 e 27382/2023), quando colpiscono la persona offesa che è già persona informata sui fatti (Cass. 3812/2024) e anche dopo che il testimone ha deposto, finché il processo non è concluso (Cass. 15657/2024 e 45002/2018). Riguarda anche il consulente tecnico del pubblico ministero (Cass. 51824/2014). Quando il testimone accetta denaro per mentire, l'intralcio prevale sulla corruzione in atti giudiziari, ma se la falsa testimonianza viene effettivamente resa si configura la corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter; Cass. 2231/2024).

L'induzione a non rendere dichiarazioni

Art. 377-bis c.p.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.»

La differenza con l'intralcio sta nella posizione di chi subisce le pressioni: l'art. 377 protegge chi ha l'obbligo di rispondere, l'art. 377-bis chi ha la facoltà di non farlo, come l'indagato in un procedimento connesso o il prossimo congiunto dell'imputato (Cass. 10129/2015). Il reato si realizza anche quando la violenza, la minaccia o l'offerta sono rivolte a parenti o conoscenti del dichiarante per condizionarlo (Cass. 51265/2017); il tentativo è configurabile solo se il destinatario ha già la qualità di persona chiamata a rendere dichiarazioni (Cass. 991/2018). Se non si arriva a questi reati, la minaccia può comunque integrare la minaccia o la violenza privata.

  1. Conservare le prove: messaggi, chiamate, testimoni delle pressioni.
  2. Informare subito la polizia giudiziaria, il pubblico ministero o il giudice.
  3. Chiedere protezione se le minacce riguardano la propria sicurezza.
  4. Dire comunque la verità: chi mente per paura rischia la falsa testimonianza.
  5. Costituirsi parte civile nel processo per le pressioni subite.

Domande frequenti

È reato offrire soldi a un testimone anche se rifiuta?
Sì. L'art. 377 c.p. punisce chi offre o promette denaro o altra utilità a chi deve rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, per indurlo a dichiarare il falso, anche se l'offerta non è accettata o, accettata, la falsità non viene commessa: si applicano le pene della falsa testimonianza o delle false informazioni, ridotte dalla metà ai due terzi. Se invece il testimone accetta il denaro e rende davvero la falsa testimonianza, secondo la Cassazione si configura la più grave corruzione in atti giudiziari (Cass. 2231/2024).
Minacciare chi mi ha denunciato perché ritratti è intralcio alla giustizia?
Sì, secondo la Cassazione il reato c'è anche quando le pressioni o le minacce sono rivolte a chi ha reso dichiarazioni accusatorie durante le indagini, per indurlo a ritrattare subito o in vista del dibattimento (Cass. 26255/2024 e 27382/2023), e anche quando la persona ha già deposto (Cass. 15657/2024). Con violenza o minaccia, se lo scopo non è raggiunto, si applicano le pene della falsa testimonianza diminuite non oltre un terzo (art. 377, c. 3).
Che differenza c'è con l'induzione a non rendere dichiarazioni?
L'art. 377 protegge chi ha l'obbligo di rispondere, come il testimone; l'art. 377-bis protegge chi ha la facoltà di non rispondere, per esempio un indagato in un procedimento connesso o un prossimo congiunto dell'imputato, punendo con la reclusione da due a sei anni chi con violenza, minaccia o promessa di denaro lo induce a tacere o a mentire (Cass. 10129/2015). Il reato c'è anche se le pressioni passano attraverso i familiari del dichiarante (Cass. 51265/2017).
Che cosa devo fare se ricevo pressioni come testimone?
Conservare ogni prova, come messaggi, registrazioni di chiamate ricevute e nomi di chi era presente, e informare subito la polizia giudiziaria o il pubblico ministero, oppure il giudice all'udienza. Si possono chiedere misure di protezione, e il fatto costituisce un reato autonomo, perseguibile d'ufficio. Rendere comunque dichiarazioni sincere protegge anche il testimone: chi mente per paura rischia di rispondere di falsa testimonianza.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Reati contro l'amministrazione della giustiziaLa falsa testimonianza (art. 372 c.p.)La falsa testimonianza: mentire, negare il vero o tacere davanti al giudice, 2-6 anni, ritrattazione entro la chiusura del dibattimento.
  • Reati contro l'amministrazione della giustiziaIl favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)Aiutare qualcuno a eludere indagini o ricerche: fino a 4 anni, familiari non punibili (art. 384), mentire alla polizia, differenza con concorso e favoreggiamento reale.
  • Reati contro la personaLa minaccia (art. 612 c.p.)Semplice (multa, a querela) e grave (fino a un anno), i modi dell'art. 339, procedibilità, minacce via chat, differenze con stalking ed estorsione.
  • Reati contro la personaLa violenza privata (art. 610 c.p.)Reclusione fino a 4 anni; violenza anche su cose e minaccia implicita; auto che blocca, chiavi sottratte, porte sbarrate; querela dal 2022; confini con 393, 612, 629.
  • Il procedimento penaleLa vittima nel processo: persona offesa, parte civile, risarcimentoI diritti della vittima nel processo penale: persona offesa (memorie, avvisi, opposizione all'archiviazione), costituzione di parte civile (termini, effetti).
  • Reati contro l'amministrazione della giustiziaLa calunnia (art. 368 c.p.)La calunnia: incolpare di un reato chi si sa innocente, pena da 2 a 6 anni con aggravanti, differenza con la simulazione di reato e la diffamazione.
  • Il procedimento penaleIl dibattimento: come si svolge il processoDalla costituzione delle parti alla sentenza (artt. 484-548 c.p.p.): prove, esame e controesame, contestazioni, letture, discussione, assoluzione e condanna, assenza.
  • Reati contro la pubblica amministrazioneLa corruzione (artt. 318-322 c.p.): pene, corruttore, induzione, traffico di influenzeI reati di corruzione: per la funzione (318, 3-8 anni), per atto contrario (319, 6-10), in atti giudiziari, induzione indebita, concussione, traffico di influenze.