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ReatoDiritto penale · Reati contro l'amministrazione della giustizia

La simulazione di reato (art. 367 c.p.)

Chi denuncia un reato che non è mai avvenuto, o ne simula le tracce, commette simulazione di reato ed è punito con la reclusione da uno a tre anni, anche se la denuncia è contro ignoti e anche se nessuno viene indagato: basta che possa far partire un procedimento. È il reato della falsa denuncia di furto dell'auto per incassare l'assicurazione o per nascondere un incidente, del finto scippo per giustificare la perdita di soldi altrui, della rapina inventata. Se si accusa una persona determinata il reato diventa calunnia, molto più grave. Questa pagina spiega gli elementi, i casi tipici, la differenza con la calunnia e la frode assicurativa, quando la ritrattazione salva e come si difende chi è accusato.

Verificato il 22 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • Il fatto (art. 367): affermare falsamente all'autorità che è avvenuto un reato, o simularne le tracce, in modo che possa iniziare un procedimento; da 1 a 3 anni, d'ufficio.
  • Reato di pericolo: basta la possibilità astratta di indagini; contro ignoti, anonima o sotto falso nome non cambia nulla.
  • Calunnia (368) se si accusa una persona che si sa innocente: da 2 a 6 anni.
  • Assicurazione (642): la falsa denuncia di sinistro per l'indennizzo è frode, in concorso; truffa se si incassa.
  • Ritrattazione: salva solo se immediata; dopo, attenua.

Gli elementi del reato

Art. 367 c.p.

«Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da uno a tre anni.»

La simulazione di reato tutela l'amministrazione della giustizia dallo spreco di indagini su fatti inesistenti. Ha due forme. La simulazione formale è la dichiarazione falsa, in qualsiasi veste, denuncia, querela, richiesta o istanza, anche anonima o con falso nome, rivolta all'autorità giudiziaria o a un'autorità che deve riferirle, come la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza, il sindaco; la denuncia telematica o quella raccolta allo sportello valgono allo stesso modo. La simulazione reale è la creazione delle tracce di un reato: la vetrina infranta dall'interno, l'auto abbandonata bruciata, la cassaforte aperta con le chiavi e lasciata forzata, la ferita autoinferta; la giurisprudenza vi include le false dichiarazioni rese agli inquirenti che sopraggiungono, anche senza un'iniziativa spontanea del denunciante (Cass. 16277/2015). L'oggetto della falsità è l'esistenza del reato: c'è simulazione non solo quando si denuncia un reato mai avvenuto ma anche quando si denuncia un fatto diverso nei suoi elementi essenziali da quello reale (Cass. 2273/1987), quando si fa apparire commesso da ignoti un reato commesso dallo stesso denunciante (Cass. 8437/1985) e quando si descrivono falsamente quantità e qualità delle cose sottratte in un furto avvenuto davvero (Cass. 39241/2004).

È un reato di pericolo: la formula «in modo che si possa iniziare un procedimento penale» non richiede che le indagini siano iniziate né che qualcuno sia stato indagato, ma solo che la falsa denuncia determini l'astratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti (Cass. 17461/2019; Cass. 5786/2000). Non c'è reato se la denuncia è talmente inverosimile o generica da non poter provocare alcun accertamento, o se riguarda un fatto che non è reato, come lo smarrimento di un oggetto. Il dolo è generico: coscienza della falsità e della idoneità della denuncia a far muovere la giustizia; chi denuncia in buona fede un furto che poi si rivela un semplice smarrimento non risponde di nulla. Il reato si consuma con la presentazione della denuncia o con la creazione delle tracce. La pena è la reclusione da uno a tre anni, diminuita se il reato simulato è una contravvenzione (art. 370); si procede d'ufficio, la competenza è del tribunale in composizione monocratica e la prescrizione è di sei anni.

I casi tipici e i reati che si sommano

SituazioneQualificazionePena
Denuncia di furto dell'auto mai avvenuto per incassare l'assicurazioneSimulazione (367) in concorso con frode assicurativa (642, sinistro non accaduto); truffa (640) se l'indennizzo è ottenuto1-3 anni + 1-5 anni (a querela) + 6 mesi-3 anni
Denuncia di furto dell'auto per coprire un incidente con fugaSimulazione + fuga e omissione di soccorso se ci sono feriti (art. 189 c. 6-7 c.d.s.)1-3 anni + 6 mesi-3 anni e 1-3 anni
Denuncia di rapina o scippo per giustificare la perdita di denaro affidato da altriSimulazione; appropriazione indebita (646) per il denaro1-3 anni + 2-5 anni
Denuncia di furto in casa con esagerazione degli oggetti rubatiSimulazione per la parte falsa; frode assicurativa1-3 anni
Denuncia contro ignoti con dettagli che indirizzano verso una personaCalunnia (368), non simulazione2-6 anni
Denuncia di smarrimento di un assegno poi negoziato da un terzoCalunnia verso chi lo negozia (Cass. 38814/2002)2-6 anni
Accusarsi di un reato non avvenuto o commesso da altri (per coprire un familiare)Autocalunnia (369)1-3 anni
Falsa denuncia di una contravvenzioneSimulazione attenuata (370)Ridotta

La differenza con la calunnia è nell'oggetto dell'accusa: la simulazione riguarda un reato senza colpevole, la calunnia un colpevole innocente. Il confine si supera anche senza fare nomi, quando la denuncia contro ignoti descrive l'autore in modo da renderlo identificabile, o quando la falsa denuncia di smarrimento o furto di un titolo espone alla accusa chi lo ha poi negoziato: in quel caso la Cassazione applica la calunnia, con la pena da due a sei anni (Cass. 38814/2002; Cass. 40021/2016 sulla distinzione tra calunnia formale e reale a seconda che la denuncia segua o preceda la consegna del titolo). La frode assicurativa dell'art. 642 punisce, a querela della compagnia, chi denuncia un sinistro non accaduto, distrugge o occulta le cose assicurate o falsifica la documentazione per ottenere l'indennizzo: la falsa denuncia di furto è al tempo stesso simulazione verso lo Stato e frode verso l'assicuratore, e i due reati concorrono; se l'indennizzo viene pagato si aggiunge la truffa.

La ritrattazione e la difesa

Il codice non prevede per la simulazione una causa di non punibilità per ritrattazione, come invece per la falsa testimonianza. La giurisprudenza ammette che la ritrattazione escluda il reato solo se avviene nel medesimo contesto della denuncia, in termini di continuità e durata, così da eliminare anche la possibilità di investigazioni (Cass. 45067/2014): chi denuncia il furto e mezz'ora dopo, prima di qualunque atto, torna a dire la verità non ha creato il pericolo. La ritrattazione successiva all'avvio delle indagini non cancella il reato ma produce effetti se elide o attenua efficacemente le conseguenze del fatto (Cass. 32221/2018), rilevando per l'attenuante dell'art. 62 n. 6 e per la valutazione della tenuità. La difesa nel merito lavora sul fatto e sul dolo: il reato è avvenuto davvero, almeno nei suoi elementi essenziali; il denunciante lo credeva avvenuto, per esempio perché aveva scambiato un prestito non restituito per un furto; la denuncia era inidonea a provocare indagini. Sul piano processuale, per un fatto isolato di scarsa gravità senza conseguenze, sono possibili la particolare tenuità (art. 131-bis) e la messa alla prova, che con il risarcimento della compagnia e il lavoro di pubblica utilità estingue il reato; la pena, quando arriva, è di regola sospesa.

Che cosa fare

  1. Prima di denunciare: verificare i fatti; in caso di dubbio tra furto e smarrimento, denunciare lo smarrimento e integrare se emergono elementi.
  2. Se si è già presentata una denuncia falsa: ritrattare il prima possibile, nello stesso contesto se ancora possibile; con l'assicurazione non presentare la richiesta di indennizzo o revocarla.
  3. Se si è indagati: non rendere dichiarazioni senza difensore; ricostruire le ragioni della denuncia e le prove che il fatto è avvenuto o si riteneva avvenuto.
  4. Risarcire la compagnia o chi ha subito le indagini, per l'attenuante e per la tenuità.
  5. Valutare la messa alla prova o il patteggiamento, con la sospensione condizionale.

La falsa denuncia sembra un rimedio a un problema economico e si rivela un reato che si somma a quello che voleva nascondere. L'accusa contro una persona determinata è nella pagina sulla calunnia; il modo corretto di sporgere denuncia nella pagina dedicata; l'inganno all'assicurazione o a chi paga nella pagina sulla truffa; la falsità di chi depone nella pagina sulla falsa testimonianza; la via d'uscita per gli incensurati nella pagina sulla messa alla prova.

Domande frequenti

Ho denunciato il furto dell'auto che in realtà avevo distrutto in un incidente: che cosa rischio?
La simulazione di reato (da uno a tre anni), perché la denuncia contro ignoti di un furto mai avvenuto può far partire indagini; se la denuncia serviva a ottenere l'indennizzo si aggiunge la frode assicurativa (art. 642, da uno a cinque anni, a querela della compagnia) e, se l'indennizzo è stato incassato, la truffa; se nell'incidente ci sono stati feriti e si è scappati, anche l'omissione di soccorso e la fuga. La ritrattazione conviene comunque, per attenuare.
Ho denunciato un furto ma ho esagerato il valore delle cose rubate.
È simulazione di reato anche descrivere falsamente la quantità e la qualità delle cose sottratte in un furto realmente avvenuto (Cass. 39241/2004), perché si simula un fatto diverso nei suoi elementi essenziali; sul piano assicurativo è frode ex art. 642. Meglio correggere subito la denuncia con un'integrazione.
Posso ritirare la denuncia falsa?
La ritrattazione non è prevista come causa di non punibilità: esclude il reato solo se avviene nello stesso contesto della denuncia, prima che sia possibile qualsiasi indagine (Cass. 45067/2014). Fatta dopo, serve per l'attenuante del risarcimento o del ravvedimento e per la particolare tenuità, non per cancellare il reato.
Ho denunciato lo smarrimento del portafoglio per non dire che me l'hanno rubato mentre ero dove non dovevo: è reato?
La denuncia di smarrimento non afferma un reato, quindi non è simulazione; il problema nasce se l'oggetto smarrito, come un assegno, viene poi negoziato: in quel caso la falsa denuncia di smarrimento espone chi lo negozia a un'accusa e integra la calunnia (Cass. 38814/2002).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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