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ReatoDiritto penale · Reati contro l'amministrazione della giustizia

L'evasione (art. 385 c.p.)

Uscire di casa per dieci minuti mentre si è agli arresti domiciliari è evasione come scavalcare il muro di un carcere: la pena è la stessa, da uno a tre anni, e non contano durata, distanza o motivi, salvo lo stato di necessità e i casi di particolare tenuità. Alla condanna si aggiunge quasi sempre la perdita dei domiciliari e, per cinque anni, la difficoltà di riottenerli. Che cosa dice la norma e che cosa resta alla difesa.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Chi risponde: l'arrestato o detenuto «per un reato» che evade dal carcere, dalla camera di sicurezza o durante una traduzione; l'imputato agli arresti domiciliari che si allontana dall'abitazione (art. 385, c. 3); il condannato in detenzione domiciliare (art. 47-ter, c. 8, o.p.) e quello ammesso al lavoro esterno che non rientra.
  • Pena: reclusione da 1 a 3 anni; da 2 a 5 con violenza, minaccia o effrazione; da 3 a 6 con armi o in più persone; diminuita se l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna; procedibile d'ufficio, citazione diretta a giudizio.
  • Condotta: qualsiasi allontanamento non autorizzato, anche di pochi minuti e senza intento di fuga; il rientro spontaneo non esclude il reato; il dolo è generico.
  • Difese: stato di necessità, autorizzazione del giudice, errore sui limiti del provvedimento, particolare tenuità per gli episodi minimi; per la detenzione domiciliare dei genitori conta solo l'assenza oltre 12 ore (Corte cost. 177/2009, 211/2018).
  • Conseguenze immediate: revoca dei domiciliari e carcere salvo lieve entità (art. 276, c. 1-ter, c.p.p.), divieto di nuovi domiciliari per 5 anni (art. 284, c. 5-bis), revoca della detenzione domiciliare (47-ter, c. 9).

La norma

Art. 385 c.p. — Evasione

«Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La pena è della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a sei anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite. Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale. Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita».

Il presupposto è uno stato di privazione della libertà «legale» e «per un reato»: chi è detenuto per un provvedimento poi annullato risponde comunque se al momento del fatto il titolo era valido; non risponde chi era trattenuto senza titolo o per ragioni diverse da un reato (trattenimento amministrativo dello straniero, TSO). La norma non copre le misure non custodiali: chi viola l'obbligo di dimora, il divieto di espatrio o il divieto di avvicinamento commette altri reati (per gli ordini di protezione e i divieti di avvicinamento, l'art. 387-bis) o subisce l'aggravamento della misura, ma non evade. L'imputato ai domiciliari è equiparato dal terzo comma: l'allontanamento dall'abitazione o dal luogo indicato è evasione anche se dura pochi minuti, se avviene sul pianerottolo o in cortile quando il provvedimento non li comprende, se è motivato da ragioni comprensibili ma non urgenti; la giurisprudenza ammette l'esclusione del reato solo per gli spostamenti autorizzati (art. 284, c. 3, c.p.p.: esigenze indispensabili di vita, indigenza, lavoro), per lo stato di necessità e per gli spazi che il provvedimento include (le pertinenze dell'abitazione se espressamente indicate).

Il dolo è generico: basta la coscienza e volontà di allontanarsi sapendo di essere ristretti; non serve la finalità di sottrarsi definitivamente e non rileva l'assenza di pericolo di fuga. Le forme aggravate riguardano la violenza o minaccia alle persone, l'effrazione (rottura di porte, sbarre, braccialetto) e l'uso di armi o il concorso di più persone. La diminuente dell'ultimo comma richiede che l'evaso si costituisca in carcere, o si consegni a un'autorità obbligata a tradurvelo, prima della condanna: la Cassazione la nega a chi rientra spontaneamente ai domiciliari, perché la norma parla di carcere (Cass. 42312/2024, 6242/2025).

Detenzione domiciliare, misure cautelari, conseguenze

SituazioneRegolaNorma
Imputato agli arresti domiciliariallontanamento = evasione; il giudice revoca la misura e dispone il carcere, salvo lieve entità; stessa regola per manomissione o condotte reiterate contro il braccialettoart. 385, c. 3, c.p.; art. 276, c. 1-ter, c.p.p.
Nuova richiesta di domiciliarivietati a chi è stato condannato per evasione nei 5 anni precedenti, salvo lieve entità del fatto ed esigenze cautelari soddisfabiliart. 284, c. 5-bis, c.p.p.
Condannato in detenzione domiciliareallontanamento = evasione (art. 385) e revoca del beneficio salvo lieve entità; per la detenzione domiciliare dei genitori con figli piccoli (artt. 47-ter, c. 1, lett. a e b, e 47-quinquies) è punibile solo l'assenza oltre 12 ore senza giustificato motivoart. 47-ter, c. 8-9, o.p.; Corte cost. 177/2009 e 211/2018
Semilibertà e lavoro esternoil mancato rientro è evasione per il lavoratore esterno (art. 385, c. 3); per il semilibero l'assenza oltre 12 ore è punita ai sensi dell'art. 385 e comporta la revocaart. 51 o.p.; art. 21 o.p.
Permesso premio o di necessitàrientro in ritardo da oltre 3 fino a 12 ore senza giustificato motivo: sanzione disciplinare; oltre 12 ore: evasione (art. 385, c. 1) con la diminuente per chi si costituisce, e perdita dei beneficiart. 30, c. 3, o.p. (richiamato dall'art. 30-ter, c. 6)
Chi aiutaprocurata evasione: 6 mesi-5 anni, aumentata con violenza o effrazione, diminuita per il prossimo congiunto e per chi fa catturare l'evaso entro 3 mesi; interdizione dai pubblici ufficiart. 386 c.p.

La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è applicabile all'evasione, che ha un minimo di pena compatibile: la Cassazione l'ha riconosciuta per l'imputato uscito in pigiama fino al portone o rimasto nelle immediate vicinanze per pochi minuti, e l'ha esclusa per allontanamenti prolungati, per chi si è fatto trovare lontano da casa o per chi aveva precedenti specifici. La lieve entità conta due volte: per la non punibilità e, sul piano cautelare, per evitare la sostituzione con il carcere. Il processo si celebra con citazione diretta (art. 550, c. 2, c.p.p.) e udienza predibattimentale; il rito abbreviato e il patteggiamento sono i più frequenti, anche perché il fatto è di solito documentato dal verbale di controllo della polizia giudiziaria.

Che cosa fare

  1. Leggere il provvedimento: l'ordinanza indica il luogo (abitazione, altra dimora, comunità) e le eventuali pertinenze o fasce orarie autorizzate; tutto ciò che non è scritto è vietato, e il dubbio si chiarisce con un'istanza al giudice, non con l'interpretazione personale.
  2. Chiedere le autorizzazioni: per lavoro, visite mediche, esigenze familiari o di culto il giudice può autorizzare uscite a orario (art. 284, c. 3); una richiesta scritta protocollata è la migliore difesa contro la contestazione.
  3. Emergenze: in caso di urgenza sanitaria propria o di un convivente, avvisare subito la polizia giudiziaria o il 112 e documentare (pronto soccorso, referti): lo stato di necessità va provato da chi lo invoca.
  4. Dopo un'evasione: presentarsi spontaneamente in carcere o a un'autorità che debba tradurvi consente la diminuente; nel procedimento cautelare insistere sulla lieve entità per evitare il carcere; valutare il patteggiamento con la tenuità o le attenuanti generiche.
  5. Per i familiari: non nascondere né trasportare l'evaso (procurata evasione, favoreggiamento), ma favorirne la presentazione: la diminuente dell'art. 386, n. 2, premia chi procura la cattura o la presentazione entro tre mesi.

Le regole dei domiciliari, del braccialetto e delle loro violazioni sono nella guida sugli arresti domiciliari; la detenzione domiciliare come misura alternativa nella pagina dedicata alla detenzione domiciliare; la violazione dei divieti di avvicinamento nella pagina sull'art. 387-bis.

Domande frequenti

Sono uscito un attimo dai domiciliari per comprare le sigarette: è davvero evasione?
Sì. Per l'art. 385, c. 3, c.p. l'imputato agli arresti domiciliari che si allontana dal luogo indicato nel provvedimento risponde di evasione, e la Cassazione ripete che non rilevano la durata, la distanza né i motivi dell'allontanamento, perché il reato tutela il rispetto della misura, non solo l'impedimento della fuga. Restano lo stato di necessità (art. 54 c.p.: un'urgenza sanitaria propria o di un familiare, provata), l'autorizzazione del giudice per le esigenze di vita o di lavoro (art. 284, c. 3, c.p.p.) e, per gli episodi minimi (pochi minuti, sotto casa, senza pericolo), la particolare tenuità del fatto dell'art. 131-bis c.p., che il giudice può riconoscere anche qui.
Se rientro subito a casa da solo la pena si riduce?
No. La diminuente dell'ultimo comma dell'art. 385 spetta all'evaso che «si costituisce in carcere prima della condanna», cioè che si presenta a un istituto o si consegna a un'autorità obbligata a tradurlo in carcere; il rientro spontaneo nel luogo dei domiciliari non basta (Cass. 42312/2024, 6242/2025), ma pesa nella valutazione della tenuità del fatto e delle attenuanti generiche.
Che cosa succede ai domiciliari dopo un'evasione?
Il giudice, in caso di trasgressione del divieto di allontanarsi dall'abitazione, «dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità» (art. 276, c. 1-ter, c.p.p.), e la stessa regola vale per la manomissione del braccialetto. Chi è stato condannato per evasione nei cinque anni precedenti non può ottenere i domiciliari nel nuovo procedimento, salvo che il giudice ritenga il fatto di lieve entità e le esigenze cautelari comunque soddisfatte (art. 284, c. 5-bis). Per il condannato in detenzione domiciliare l'allontanamento comporta la revoca del beneficio salvo lieve entità (art. 47-ter, c. 9, o.p.).
Chi aiuta un evaso o gli dà ospitalità che cosa rischia?
La procurata evasione (art. 386 c.p.): reclusione da sei mesi a cinque anni per chi procura o agevola l'evasione, aumentata con violenza, minaccia o effrazione, diminuita per il prossimo congiunto e per chi entro tre mesi fa catturare o presentare l'evaso; interdizione dai pubblici uffici. L'ospitalità data dopo l'evasione, senza averla agevolata, può integrare il favoreggiamento personale (art. 378), non punibile per i prossimi congiunti (art. 384).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Arresto e misure cautelariGli arresti domiciliari e il braccialetto elettronicoPresupposti comuni alle misure cautelari, luogo di esecuzione (abitazione, altra dimora, luogo di cura, casa famiglia protetta; non l'immobile occupato abusivamente), tutela della persona offesa, divieto di comunicazione, autorizzazioni a uscire per necessità di vita e lavoro, braccialetto elettronico e rifiuto, controlli della polizia, equiparazione alla custodia (durata, computo, riparazione), esclusi (evasione nei 5 anni), violazioni: evasione (art. 385 c.p.) e sostituzione con il carcere, revoca e passaggio a misure minori, differenza con la detenzione domiciliare.
  • Esecuzione della penaLa detenzione domiciliareI casi (art. 47-ter L. 354/1975: c. 01, ultrasettantenni per qualunque pena, esclusi i reati del libro II titolo XII capo III sezione I e gli artt. 609-bis, 609-quater, 609-octies, art. 51 c. 3-bis c.p.p. e 4-bis, e i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, con la Corte cost. 56/2021 che ha eliminato l'esclusione per la recidiva; c. 1: reclusione fino a 4 anni anche residua e arresto, per donna incinta o madre di figlio sotto i 10 anni convivente, padre con figlio sotto i 10 anni se la madre è morta o impossibilitata, persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono contatti con i presidi sanitari, ultrasessantenni anche parzialmente inabili, minori di 21 anni per esigenze di salute, studio, lavoro e famiglia; c. 1-bis: reclusione fino a 2 anni anche residua, per chiunque, quando mancano i presupposti dell'affidamento e la misura evita il pericolo di altri reati, esclusi i reati dell'art. 4-bis; c. 1-ter: quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della pena ex artt. 146-147 c.p., malattia grave, AIDS, gravidanza, il tribunale può disporre la detenzione domiciliare a termine prorogabile, anche oltre i limiti, con la Corte cost. 99/2019 per l'infermità psichica; art. 47-quater: oltre i limiti per AIDS conclamata e grave deficienza immunitaria con programma di cura; art. 47-quinquies: detenzione domiciliare speciale per le madri di figli fino a 10 anni, anche disabili gravi dopo Corte cost. 18/2020, dopo un terzo della pena o 15 anni di ergastolo, anche in ICAM o a casa, con estensione al padre; Corte cost. 30/2022 e 52/2025), la procedura (c. 1-quater: istanza al tribunale di sorveglianza dopo l'inizio dell'esecuzione; in caso di grave pregiudizio dalla protrazione della detenzione, al magistrato di sorveglianza con applicazione provvisoria; dalla libertà, entro 30 giorni dall'ordine di esecuzione sospeso ex art. 656 c. 5 c.p.p., per pene fino a 4 anni nei casi del c. 1 e fino a 3, 4 dopo Corte cost. 41/2018, negli altri; c. 4: modalità fissate secondo l'art. 284 c.p.p., interventi del servizio sociale, modifiche del magistrato di sorveglianza; c. 5: nessun regime penitenziario e nessun onere per l'amministrazione; art. 58-quinquies: braccialetto elettronico possibile; permessi di uscita per lavoro, salute, esigenze familiari; c. 1-quinquies e c. 1-ter: pareri della procura distrettuale e della DNA per i detenuti per reati di mafia e 41-bis), la L. 199/2010 (art. 1: pene detentive fino a 18 mesi, anche residue, eseguite presso il domicilio su decisione del magistrato di sorveglianza; esclusi i condannati per reati dell'art. 4-bis, i delinquenti abituali, i sorvegliati particolari, chi ha concreta possibilità di fuga o di commettere delitti e chi non ha un domicilio idoneo anche per la tutela delle vittime; il PM sospende l'ordine e trasmette al magistrato con il verbale di idoneità del domicilio, salvo che debba applicarsi la sospensione dell'art. 656 c. 5 o i divieti del c. 9 lett. a; dal carcere, istanza con relazione della direzione; nessuna prognosi di rieducazione, solo pericolosità e domicilio), la revoca (c. 6: comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni incompatibile con la prosecuzione; c. 7: cessazione delle condizioni, per esempio il figlio compie 10 anni, salvo proroga della speciale fino ai 10 anni; c. 8: l'allontanamento dal domicilio è evasione ex art. 385 c.p., per le madri e i padri solo se supera 12 ore dopo Corte cost. 177/2009 e 211/2018; c. 9: la condanna per evasione revoca il beneficio salvo lieve entità; art. 58-quater: divieto di nuove misure per metà della pena residua, max 3 anni), le differenze (arresti domiciliari: misura cautelare prima della condanna, art. 284 c.p.p.; detenzione domiciliare sostitutiva: pena decisa dal giudice della cognizione fino a 4 anni, art. 56 L. 689/1981, con almeno 12 ore a casa e 4 di uscita; detenzione domiciliare terapeutica per tossicodipendenti fino a 8 anni, art. 94-ter D.P.R. 309/1990; semilibertà e affidamento), consigli (domicilio idoneo con consenso dei conviventi e verbale della polizia; documentare salute, figli, età, lavoro; chiedere gli orari di uscita necessari; comunicare ogni variazione al magistrato).
  • Arresto e misure cautelariLa custodia cautelare in carcere: presupposti e terminiGravi indizi (art. 273), le tre esigenze cautelari (art. 274), limiti di pena (art. 280), criteri di scelta e proporzionalità, extrema ratio e motivazione (art. 275 e 292), esclusioni e presunzioni (mafia, terrorismo, violenza domestica), interrogatorio preventivo (art. 291, c. 1-quater) e di garanzia entro 5 giorni (art. 294), diritti dell'arrestato (art. 293), termini di fase e complessivi (art. 303), sospensioni, revoca e sostituzione (art. 299), impugnazioni, computo nella pena, riparazione.
  • Il procedimento penaleLa particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)I requisiti (art. 131-bis c. 1 c.p., come riscritto dal D.Lgs. 150/2022: reati con pena detentiva non superiore nel minimo a 2 anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, o con sola pena pecuniaria; offesa di particolare tenuità per le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, valutate secondo l'art. 133 c. 1, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, cioè risarcimento, restituzione, scuse, ripristino; comportamento non abituale; c. 5: la pena si calcola senza le circostanze, salvo quelle a pena di specie diversa e ad effetto speciale, senza bilanciamento; c. 6: si applica anche ai reati che prevedono la tenuità come attenuante; Corte cost. 156/2020: anche ai reati senza minimo edittale detentivo, cioè con pena da 15 giorni, come la ricettazione attenuata), le esclusioni (c. 2: motivi abietti o futili, crudeltà anche verso animali, sevizie, minorata difesa anche per età, morte o lesioni gravissime come conseguenza non voluta; c. 3: delitti da manifestazioni sportive con massimo oltre 2 anni e 6 mesi, oltraggio a magistrato in udienza e art. 341-bis verso agenti, delitti di peculato, concussione, corruzione, induzione indebita, incendio, matrimonio forzato, lesioni aggravate, mutilazioni genitali, violenza sessuale, atti sessuali con minori, adescamento, stalking, revenge porn, tortura, rapina ed estorsione aggravate, usura, riciclaggio e reimpiego, aborto illegale, spaccio non lieve, abusi di mercato, pirateria audiovisiva, reati ambientali; Corte cost. 172/2025: cancellata l'esclusione per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, artt. 336 e 337; Corte cost. 5/2026: incendio boschivo colposo; Corte cost. 44/2026: tentata estorsione semplice), l'abitualità (c. 4: delinquente abituale, professionale o per tendenza; più reati della stessa indole anche se ciascuno tenue; condotte plurime, abituali e reiterate; i precedenti non della stessa indole non ostano; la Cassazione richiede almeno due reati della stessa indole oltre a quello in esame per l'abitualità), come si applica (in ogni fase: archiviazione ex art. 411 c. 1-bis c.p.p. con avviso a indagato e persona offesa e 10 giorni per opporsi; sentenza di non doversi procedere prima del dibattimento ex art. 469 c. 1-bis sentita la persona offesa; nell'udienza preliminare; in dibattimento con sentenza di proscioglimento; anche in appello e in cassazione se i presupposti risultano dagli atti; d'ufficio; nel decreto penale e nel patteggiamento con limiti; dal giudice di pace con l'art. 34 D.Lgs. 274/2000; rapporto con la messa alla prova, l'oblazione e le condotte riparatorie ex art. 162-ter), gli effetti (proscioglimento con accertamento del fatto: la sentenza dibattimentale ha efficacia di giudicato nel civile sul fatto e sull'autore, art. 651-bis c.p.p., per cui il risarcimento resta dovuto; confisca obbligatoria possibile; iscrizione nel casellario, art. 3 c. 1 lett. f DPR 313/2002, eliminata dopo 10 anni, art. 5 c. 2 lett. d-bis, ma non riportata nel certificato richiesto dall'interessato, art. 24 c. 1 lett. f-bis, cioè quello che si consegna al datore di lavoro, né nei certificati richiesti dalle amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi, art. 28 c. 7; visibile alle autorità giudiziarie e conta per l'abitualità futura; nessuna pena accessoria, nessuna sospensione della patente come sanzione penale ma restano le sanzioni amministrative accessorie secondo la giurisprudenza per la guida in stato di ebbrezza; spese), casi tipici (furto in supermercato di pochi euro, guida in stato di ebbrezza con tasso poco sopra soglia e nessun incidente, lesioni lievi da lite, danneggiamento minimo, omesso versamento poco sopra soglia, ricettazione di oggetti di modesto valore, coltivazione di poche piante, resistenza a pubblico ufficiale senza violenza reale dopo la sentenza 172/2025), come prepararla (documentare il risarcimento e le scuse, l'assenza di precedenti della stessa indole, l'entità del danno, il contesto; chiederla in via subordinata all'assoluzione).
  • Esecuzione della penaL'ordine di esecuzione: quando si va in carcere dopo la condannaL'ordine di esecuzione (art. 656 c.p.p.: il PM lo emette quando la condanna a pena detentiva è definitiva; contiene le generalità, l'imputazione, il dispositivo, la pena da espiare con le detrazioni della liberazione anticipata già indicate e l'avviso sulla giustizia riparativa e sulla rescissione del giudicato per chi è stato processato in assenza; notificato al difensore; per il detenuto è comunicato in carcere; per le madri di minori è comunicato al PM minorile), il computo della pena (art. 657: custodia cautelare e pene espiate senza titolo scomputate; art. 656 c. 4-bis: prima dell'ordine gli atti vanno al magistrato di sorveglianza per la liberazione anticipata, 45 giorni per semestre, se il residuo rientra nei limiti della sospensione), la sospensione (c. 5: pena, anche residua, fino a 3 anni per legge, 4 anni dopo Corte cost. 41/2018, 4 nei casi dell'art. 47-ter c. 1 o.p., 6 per tossicodipendenti e alcoldipendenti con programma terapeutico, artt. 90 e 94 D.P.R. 309/1990, 8 per la detenzione domiciliare terapeutica dell'art. 94-ter introdotto dalla L. 140/2026 in vigore dal 21 agosto 2026; avviso al condannato e al difensore con 30 giorni per l'istanza di affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà o affidamento terapeutico; il tribunale di sorveglianza decide tra il 30° e il 45° giorno; per pene fino a 18 mesi decide un magistrato relatore senza udienza; una sola sospensione per condanna), i divieti (c. 9: reati dell'art. 4-bis o.p., incendio boschivo doloso, furto in abitazione, salvo gli arresti domiciliari per tossicodipendenti; custodia cautelare in carcere al momento della definitività; c. 10: chi è ai domiciliari resta ai domiciliari fino alla decisione, con il tempo computato come pena), la revoca (c. 8: istanza tardiva, inammissibile o respinta = il PM revoca il decreto e la carcerazione ha corso; c. 8-bis: rinnovazione della notifica se il condannato non ha avuto effettiva conoscenza), gli ultrasettantenni e i malati (c. 9-bis e 9-ter: detenzione domiciliare provvisoria del magistrato di sorveglianza), le pene pecuniarie (art. 660: ingiunzione di pagamento entro 90 giorni, rate mensili, conversione in pene sostitutive), i rimedi (incidente di esecuzione ex art. 666 davanti al giudice dell'esecuzione per errori sul titolo, sul computo, sul cumulo; ricorso per cassazione contro l'ordinanza; istanza al tribunale di sorveglianza e ricorso in cassazione contro il diniego delle misure), che cosa fare (nominare il difensore per la fase esecutiva, preparare l'istanza con i documenti: lavoro, casa, programma terapeutico, relazione dell'UEPE).
  • Esecuzione della penaLa semilibertà: fuori di giorno, in carcere la notteChe cos'è (art. 48 o.p.: il condannato o l'internato trascorre parte del giorno fuori dell'istituto per attività lavorative, istruttive o utili al reinserimento; assegnazione a istituti o sezioni autonome, abiti civili; programma di trattamento con orari di uscita e rientro; art. 92 reg. penitenziario), chi può chiederla (art. 50 c. 1: pena dell'arresto e reclusione fino a 6 mesi se il condannato non è affidato in prova, anche dall'inizio; c. 2: negli altri casi dopo almeno metà della pena, due terzi per i delitti dell'art. 4-bis c. 1, 1-ter e 1-quater; internati in ogni tempo; nei casi dell'art. 47, se mancano i presupposti dell'affidamento, il condannato per reati diversi dal 4-bis c. 1 può essere ammesso anche prima della metà; c. 3: la pena pecuniaria congiunta non conta; c. 4: ammissione in relazione ai progressi del trattamento e alle condizioni di graduale reinserimento; c. 5: ergastolo dopo almeno 20 anni; c. 6: per le pene brevi anche dopo l'inizio dell'esecuzione se il condannato ha dimostrato volontà di reinserimento, con applicazione provvisoria del magistrato di sorveglianza in urgenza, Corte cost. 74/2020; c. 7: madre di figlio sotto i 3 anni e casa per la semilibertà; per i reati ostativi la collaborazione o, dopo la riforma del 2022, gli elementi che escludono collegamenti con la criminalità organizzata), come si chiede (istanza al tribunale di sorveglianza del luogo di detenzione o, per il libero sospeso, della residenza, entro 30 giorni dall'ordine di esecuzione sospeso ex art. 656 c. 5 c.p.p. per le pene fino a 4 anni; documenti: contratto o promessa di lavoro, iscrizione a corsi, relazione dell'UEPE e dell'istituto, sintesi dell'osservazione; udienza ex art. 678 c.p.p. e ordinanza ricorribile in cassazione; nel frattempo il lavoro all'esterno ex art. 21 o.p. approvato dal magistrato), la vita in semilibertà (orari e itinerario nel programma, obbligo di rientro, controlli, retribuzione al condannato con detrazione delle spese di mantenimento, contatti con l'UEPE; art. 52: licenze premio fino a 45 giorni l'anno in regime di libertà vigilata, revocabili; liberazione anticipata di 45 giorni a semestre che accelera il fine pena; passaggio all'affidamento in prova quando la pena residua lo consente), la revoca (art. 51: revoca in ogni tempo se il soggetto non si mostra idoneo al trattamento; assenza ingiustificata fino a 12 ore: sanzione disciplinare e proposta di revoca; oltre 12 ore: evasione ex art. 385 c.p. con sospensione del beneficio alla denuncia e revoca con la condanna; per gli internati oltre 3 ore; mancato rientro dalla licenza; nuovi reati; il tempo trascorso in semilibertà resta pena espiata anche dopo la revoca), la semilibertà sostitutiva (art. 20-bis c.p. e art. 55 L. 689/1981, dal 30 dicembre 2022: il giudice della cognizione, con il consenso dell'imputato, sostituisce la reclusione o l'arresto fino a 4 anni con la semilibertà sostitutiva: almeno 8 ore al giorno in istituto e per il resto lavoro, studio, formazione o attività utili secondo il programma predisposto dall'UEPE e approvato dal giudice; istituti vicini al comune di residenza o di lavoro; violazioni e conversione ex artt. 66 e 72; non concedibile se l'imputato non consente o in caso di prognosi negativa; conteggio e differenza con la detenzione domiciliare sostitutiva), confronti (affidamento in prova: tutto il giorno fuori, fino a 3 o 4 anni, decide il tribunale; detenzione domiciliare: a casa, fino a 2 o 4 anni; lavoro all'esterno ex art. 21: resta detenuto, esce per lavorare con scorta o senza; permessi premio: giorni; semilibertà: l'unica che consente di lavorare fuori con pene lunghe residue), consigli (presentare un progetto concreto di lavoro con orari compatibili, un domicilio per la licenza, referenze; per gli stranieri il permesso di soggiorno per motivi di giustizia o l'espulsione alternativa; le condanne ostative e i percorsi di collaborazione).
  • Esecuzione della penaL'affidamento in prova al servizio socialeL'affidamento in prova (art. 47 L. 354/1975: pena inflitta o residua fino a 3 anni, c. 1, o fino a 4 anni con buona condotta almeno nell'anno precedente la richiesta, in carcere, in misura cautelare o in libertà, c. 3-bis; conta la pena da espiare in concreto, al netto di custodia cautelare, pene già espiate, cause estintive e liberazione anticipata; anche dopo metà di una pena sostitutiva, c. 3-ter), i presupposti (osservazione della personalità: almeno un mese in istituto se detenuto, tramite l'UEPE se libero, c. 2; senza osservazione se la condotta dopo il reato lo consente, c. 3; giudizio prognostico di rieducazione e prevenzione; volontariato o attività di pubblica utilità se manca un lavoro, c. 2-bis), la procedura (istanza al tribunale di sorveglianza del luogo di esecuzione dopo l'inizio dell'esecuzione, c. 4; dalla libertà, entro 30 giorni dall'ordine di esecuzione sospeso ex art. 656 c. 5 c.p.p., con decisione tra il 30° e il 45° giorno e rito semplificato per pene fino a 18 mesi; dal carcere, con applicazione provvisoria del magistrato di sorveglianza se c'è grave pregiudizio e non c'è pericolo di fuga, tribunale entro 60 giorni; ricorso per cassazione), le prescrizioni (verbale: rapporti con il servizio sociale, dimora, libertà di movimento, locali vietati, lavoro, obbligo di soggiorno, divieto di attività e frequentazioni a rischio, adoperarsi per la vittima, obblighi di assistenza familiare, c. 5-7; modifiche del magistrato di sorveglianza, deroghe urgenti del direttore UEPE, c. 8; relazioni periodiche, c. 9-10), la revoca (c. 11: comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni incompatibile con la prova; il tribunale determina la pena residua tenendo conto del periodo trascorso, Corte cost. 343/1987; divieto di nuove misure per metà della pena residua e comunque non oltre 3 anni, art. 58-quater come riscritto da Corte cost. 149/2026; evasione), l'esito (c. 12: esito positivo = estinzione della pena detentiva e di ogni effetto penale salvo le pene accessorie perpetue, valutato anche il programma di giustizia riparativa; possibile estinzione della pena pecuniaria per chi è in disagiate condizioni; liberazione anticipata anche all'affidato, c. 12-bis), i casi particolari (affidamento terapeutico ex art. 94 D.P.R. 309/1990 fino a 6 anni, 4 con reati dell'art. 4-bis, con certificazione e programma; detenzione domiciliare terapeutica ex art. 94-ter fino a 8 anni dal 21 agosto 2026; esclusioni dell'art. 4-bis salvo collaborazione; stranieri irregolari non esclusi, Corte cost. 78/2007).