In breve
- Pena scontata a casa o in luogo di cura, con orari e prescrizioni del tribunale di sorveglianza (art. 47-ter o.p.).
- Fino a 2 anni per chiunque se manca l'affidamento (c. 1-bis); fino a 4 anni per madri di figli sotto i 10 anni, padri soli, malati gravi, ultrasessantenni inabili, under 21 (c. 1); senza limiti per gli ultrasettantenni (c. 01) e per chi potrebbe ottenere il rinvio della pena (c. 1-ter).
- Pene fino a 18 mesi: esecuzione domiciliare decisa dal magistrato di sorveglianza (L. 199/2010), salvo 4-bis, abitualità, pericolo, domicilio inidoneo.
- Madri: detenzione domiciliare speciale dopo un terzo della pena (art. 47-quinquies).
- Allontanarsi = evasione (art. 385 c.p.) e revoca; per i genitori solo oltre 12 ore.
Chi può ottenerla
«La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette, quando trattasi di: a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente; b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente; e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. […] La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis».
| Ipotesi | Limite di pena | Condizioni ed esclusioni |
|---|---|---|
| Generica (c. 1-bis) | 2 anni, anche residuo | Mancano i presupposti dell'affidamento; misura idonea a evitare altri reati; esclusi i reati 4-bis |
| Madri, padri soli, malati, ultrasessantenni inabili, under 21 (c. 1) | 4 anni, anche residuo; arresto | Figli sotto i 10 anni conviventi; salute grave con contatti sanitari; inabilità anche parziale; esigenze documentate degli under 21 |
| Ultrasettantenni (c. 01) | Qualunque pena | Esclusi reati sessuali, 4-bis, 51 c. 3-bis c.p.p., abituali e professionali; non più la recidiva (Corte cost. 56/2021) |
| Umanitaria (c. 1-ter) | Qualunque pena, a termine prorogabile | Quando potrebbe essere disposto il rinvio della pena (artt. 146-147 c.p.): malattia grave, AIDS, gravidanza; anche infermità psichica (Corte cost. 99/2019) |
| AIDS e grave deficienza immunitaria (art. 47-quater) | Oltre i limiti | Programma di cura presso unità di malattie infettive, con certificazione |
| Speciale per le madri (art. 47-quinquies) | Dopo un terzo della pena o 15 anni di ergastolo | Figli fino a 10 anni, anche disabili gravi (Corte cost. 18/2020); nessun pericolo di altri reati; convivenza ripristinabile; anche il padre; ICAM o casa; grave pregiudizio del minore = applicazione provvisoria (Corte cost. 30/2022) |
| Esecuzione domiciliare (L. 199/2010) | 18 mesi, anche residuo | Decide il magistrato di sorveglianza; esclusi 4-bis, abituali, sorveglianza particolare, pericolo di fuga o di reati, domicilio inidoneo |
| Detenzione domiciliare sostitutiva (art. 56 L. 689/1981) | 4 anni | Pena decisa dal giudice della cognizione, non dal tribunale di sorveglianza: almeno 12 ore a casa, 4 di uscita |
La detenzione domiciliare «generica» dei due anni è la misura di chiusura del sistema: quando l'affidamento in prova non è concedibile (mancanza di lavoro, prognosi incerta) ma il condannato non è pericoloso, la pena breve si sconta a casa. Le ipotesi del comma 1 alzano il limite a quattro anni per ragioni di tutela dei figli, della salute e dell'età; gli ultrasettantenni e i malati gravi vi accedono senza limiti. Per le pene fino a diciotto mesi la L. 199/2010 ha creato una via più rapida: il magistrato di sorveglianza decide da solo, senza valutare la rieducazione, sulla base della pericolosità e dell'idoneità del domicilio accertata con verbale della polizia, e il PM sospende l'ordine di carcerazione trasmettendogli gli atti. La detenzione domiciliare va distinta dagli arresti domiciliari, misura cautelare del processo, e dalla detenzione domiciliare sostitutiva delle pene sostitutive, decisa in sentenza; per i tossicodipendenti esiste la versione terapeutica fino a otto anni (guida).
Procedura, prescrizioni, revoca
- Istanza: dalla libertà, entro 30 giorni dall'ordine di esecuzione sospeso (pene fino a 4 anni nei casi del c. 1, altrimenti fino a 4 anni dopo Corte cost. 41/2018); dal carcere, al tribunale di sorveglianza del luogo di esecuzione, con richiesta di applicazione provvisoria al magistrato in caso di grave pregiudizio (c. 1-quater); per gli ultrasettantenni con residuo tra 2 e 4 anni e per chi è ai domiciliari per gravi motivi di salute, applicazione provvisoria automatica prima dell'ordine (art. 656, c. 9-bis e 9-ter, c.p.p.); per la L. 199, atti trasmessi dal PM al magistrato con il verbale del domicilio.
- Documenti: disponibilità del domicilio con consenso dei conviventi, certificati medici, stato di famiglia e documenti dei figli, contratto di lavoro e orari, per gli under 21 le esigenze di studio e famiglia; per i detenuti per reati di mafia il tribunale acquisisce i pareri della procura distrettuale e della DNA (c. 1-quinquies).
- Prescrizioni (c. 4): modalità secondo l'art. 284 c.p.p., cioè permanenza nel domicilio con fasce orarie di uscita per lavoro, cure ed esigenze indispensabili, limiti ai contatti, controlli della polizia ed eventuale braccialetto elettronico; interventi dell'UEPE; modifiche del magistrato di sorveglianza del luogo; la misura non è regime penitenziario e non comporta oneri per l'amministrazione (c. 5).
- Revoca: comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni incompatibile con la prosecuzione (c. 6); cessazione delle condizioni (c. 7); condanna per evasione salvo lieve entità (c. 9); dopo la revoca, divieto di altre misure per metà della pena residua, massimo tre anni (art. 58-quater; Corte cost. 149/2026).
- Evasione (c. 8): chi si allontana dal domicilio risponde dell'art. 385 c.p.; per le madri e i padri del c. 1 lett. a) e b) solo se l'allontanamento supera le dodici ore (Corte cost. 177/2009 e 211/2018); le uscite autorizzate e le emergenze documentate non sono evasione (reato di evasione).
Durante la misura maturano la liberazione anticipata (45 giorni a semestre) e, a certe condizioni, il passaggio ad altre misure: dalla detenzione domiciliare all'affidamento se emergono lavoro e condotta, e dalla semilibertà alla domiciliare per chi non può più lavorare. La scelta del domicilio è spesso decisiva: la polizia verifica l'idoneità e la tutela delle vittime (la casa non può essere quella della persona offesa), e nella L. 199 la mancanza di un domicilio idoneo è causa di esclusione; le case famiglia protette e le strutture di accoglienza sono l'alternativa per chi non ne ha uno. Le decisioni del tribunale di sorveglianza si impugnano per cassazione; quelle del magistrato in via provvisoria sono assorbite dalla decisione definitiva del tribunale (chi decide che cosa).
Domande frequenti
Devo scontare 1 anno e 8 mesi: posso farlo a casa?
Quasi certamente sì, per una di queste vie. La L. 199/2010 prevede che le pene detentive fino a 18 mesi, anche residue, siano eseguite presso il domicilio su decisione del magistrato di sorveglianza, senza giudizio sulla rieducazione, salvo i reati dell'art. 4-bis, l'abitualità, il pericolo di fuga o di nuovi reati e la mancanza di un domicilio idoneo: con 20 mesi si rientra nel limite se la liberazione anticipata o la custodia già sofferta riducono il residuo. In alternativa, la detenzione domiciliare dell'art. 47-ter, c. 1-bis, copre le pene fino a due anni per chiunque, quando mancano i presupposti dell'affidamento in prova e la misura evita il pericolo di altri reati; e l'affidamento in prova stesso, fino a tre anni, resta la prima scelta se ha lavoro e condotta. Ricevuto l'ordine di esecuzione sospeso, ha 30 giorni per l'istanza al tribunale di sorveglianza; per la L. 199 il PM trasmette gli atti al magistrato con il verbale di idoneità del domicilio.
Sono la madre di un bambino di 6 anni e ho una condanna a 3 anni e 6 mesi: quali possibilità ho?
La detenzione domiciliare ordinaria dell'art. 47-ter, c. 1, lett. a): pena fino a quattro anni, anche residua, per la madre di un figlio di età inferiore a dieci anni convivente (e per il padre se la madre è morta o impossibilitata); si può scontare nella propria abitazione, in un luogo di cura o accoglienza o in una casa famiglia protetta, con orari e prescrizioni fissati dal tribunale secondo l'art. 284 c.p.p. La misura cessa se vengono meno le condizioni (c. 7), per esempio quando il figlio compie dieci anni, ma in quel caso può proseguire come detenzione domiciliare speciale (art. 47-quinquies). Se la pena fosse superiore a quattro anni, la detenzione domiciliare speciale è possibile dopo un terzo della pena, anche scontato a casa o in un istituto a custodia attenuata (ICAM), se non c'è pericolo di altri reati e si può ripristinare la convivenza con il figlio; per le madri l'allontanamento dal domicilio è reato solo se supera le dodici ore (Corte cost. 177/2009).
Che cosa posso fare e che cosa non posso fare durante la detenzione domiciliare?
Il tribunale di sorveglianza fissa le modalità richiamando l'art. 284 c.p.p.: di regola l'obbligo di restare nel domicilio, con fasce orarie di uscita autorizzate per il lavoro, le cure, la spesa e le esigenze familiari indispensabili, il divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi salvo autorizzazione, i controlli della polizia e, se disposto, il braccialetto elettronico; le prescrizioni si modificano chiedendolo al magistrato di sorveglianza del luogo (c. 4), che può anche autorizzare uscite straordinarie. Il condannato non è sottoposto al regime penitenziario e l'amministrazione non provvede al mantenimento (c. 5). Chi si allontana senza autorizzazione risponde di evasione (art. 385 c.p., c. 8), e la condanna per evasione revoca la misura salvo che il fatto sia di lieve entità (c. 9); la violazione delle prescrizioni incompatibile con la prosecuzione porta alla revoca (c. 6), con il divieto di nuove misure per metà della pena residua e comunque non oltre tre anni.
Mio padre ha 74 anni ed è stato condannato a 5 anni: può evitare il carcere?
Sì, salvo esclusioni: l'art. 47-ter, c. 01, consente agli ultrasettantenni di espiare qualunque pena a casa o in luogo di cura, purché non siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza (la Corte costituzionale, sent. 56/2021, ha eliminato l'esclusione per la semplice recidiva) e non si tratti dei reati sessuali e di quelli dell'art. 4-bis e 51 c. 3-bis c.p.p. Con una pena residua tra due e quattro anni il magistrato di sorveglianza applica la misura in via provvisoria già prima dell'ordine di esecuzione (art. 656, c. 9-bis, c.p.p.); per pene maggiori l'istanza va al tribunale di sorveglianza, con applicazione provvisoria del magistrato se la detenzione produce un grave pregiudizio (c. 1-quater). Se è anche gravemente malato, la detenzione domiciliare «umanitaria» del c. 1-ter, collegata al rinvio della pena degli artt. 146-147 c.p., si applica senza limiti di pena e con termine prorogabile.
Fonti normative
- Art. 47-ter L. 354/1975 — Detenzione domiciliare
- Art. 47-quinquies L. 354/1975 — Detenzione domiciliare speciale
- Art. 47-quater L. 354/1975 — Misure alternative per i soggetti affetti da AIDS conclamata
- Art. 1 L. 199/2010 — Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi
- Art. 656 c.p.p. — Esecuzione delle pene detentive
- Art. 385 c.p. — Evasione
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Esecuzione della penaL'affidamento in prova al servizio socialeL'affidamento in prova (art. 47 L. 354/1975: pena inflitta o residua fino a 3 anni, c. 1, o fino a 4 anni con buona condotta almeno nell'anno precedente la richiesta, in carcere, in misura cautelare o in libertà, c. 3-bis; conta la pena da espiare in concreto, al netto di custodia cautelare, pene già espiate, cause estintive e liberazione anticipata; anche dopo metà di una pena sostitutiva, c. 3-ter), i presupposti (osservazione della personalità: almeno un mese in istituto se detenuto, tramite l'UEPE se libero, c. 2; senza osservazione se la condotta dopo il reato lo consente, c. 3; giudizio prognostico di rieducazione e prevenzione; volontariato o attività di pubblica utilità se manca un lavoro, c. 2-bis), la procedura (istanza al tribunale di sorveglianza del luogo di esecuzione dopo l'inizio dell'esecuzione, c. 4; dalla libertà, entro 30 giorni dall'ordine di esecuzione sospeso ex art. 656 c. 5 c.p.p., con decisione tra il 30° e il 45° giorno e rito semplificato per pene fino a 18 mesi; dal carcere, con applicazione provvisoria del magistrato di sorveglianza se c'è grave pregiudizio e non c'è pericolo di fuga, tribunale entro 60 giorni; ricorso per cassazione), le prescrizioni (verbale: rapporti con il servizio sociale, dimora, libertà di movimento, locali vietati, lavoro, obbligo di soggiorno, divieto di attività e frequentazioni a rischio, adoperarsi per la vittima, obblighi di assistenza familiare, c. 5-7; modifiche del magistrato di sorveglianza, deroghe urgenti del direttore UEPE, c. 8; relazioni periodiche, c. 9-10), la revoca (c. 11: comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni incompatibile con la prova; il tribunale determina la pena residua tenendo conto del periodo trascorso, Corte cost. 343/1987; divieto di nuove misure per metà della pena residua e comunque non oltre 3 anni, art. 58-quater come riscritto da Corte cost. 149/2026; evasione), l'esito (c. 12: esito positivo = estinzione della pena detentiva e di ogni effetto penale salvo le pene accessorie perpetue, valutato anche il programma di giustizia riparativa; possibile estinzione della pena pecuniaria per chi è in disagiate condizioni; liberazione anticipata anche all'affidato, c. 12-bis), i casi particolari (affidamento terapeutico ex art. 94 D.P.R. 309/1990 fino a 6 anni, 4 con reati dell'art. 4-bis, con certificazione e programma; detenzione domiciliare terapeutica ex art. 94-ter fino a 8 anni dal 21 agosto 2026; esclusioni dell'art. 4-bis salvo collaborazione; stranieri irregolari non esclusi, Corte cost. 78/2007).
- Esecuzione della penaL'ordine di esecuzione: quando si va in carcere dopo la condannaL'ordine di esecuzione (art. 656 c.p.p.: il PM lo emette quando la condanna a pena detentiva è definitiva; contiene le generalità, l'imputazione, il dispositivo, la pena da espiare con le detrazioni della liberazione anticipata già indicate e l'avviso sulla giustizia riparativa e sulla rescissione del giudicato per chi è stato processato in assenza; notificato al difensore; per il detenuto è comunicato in carcere; per le madri di minori è comunicato al PM minorile), il computo della pena (art. 657: custodia cautelare e pene espiate senza titolo scomputate; art. 656 c. 4-bis: prima dell'ordine gli atti vanno al magistrato di sorveglianza per la liberazione anticipata, 45 giorni per semestre, se il residuo rientra nei limiti della sospensione), la sospensione (c. 5: pena, anche residua, fino a 3 anni per legge, 4 anni dopo Corte cost. 41/2018, 4 nei casi dell'art. 47-ter c. 1 o.p., 6 per tossicodipendenti e alcoldipendenti con programma terapeutico, artt. 90 e 94 D.P.R. 309/1990, 8 per la detenzione domiciliare terapeutica dell'art. 94-ter introdotto dalla L. 140/2026 in vigore dal 21 agosto 2026; avviso al condannato e al difensore con 30 giorni per l'istanza di affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà o affidamento terapeutico; il tribunale di sorveglianza decide tra il 30° e il 45° giorno; per pene fino a 18 mesi decide un magistrato relatore senza udienza; una sola sospensione per condanna), i divieti (c. 9: reati dell'art. 4-bis o.p., incendio boschivo doloso, furto in abitazione, salvo gli arresti domiciliari per tossicodipendenti; custodia cautelare in carcere al momento della definitività; c. 10: chi è ai domiciliari resta ai domiciliari fino alla decisione, con il tempo computato come pena), la revoca (c. 8: istanza tardiva, inammissibile o respinta = il PM revoca il decreto e la carcerazione ha corso; c. 8-bis: rinnovazione della notifica se il condannato non ha avuto effettiva conoscenza), gli ultrasettantenni e i malati (c. 9-bis e 9-ter: detenzione domiciliare provvisoria del magistrato di sorveglianza), le pene pecuniarie (art. 660: ingiunzione di pagamento entro 90 giorni, rate mensili, conversione in pene sostitutive), i rimedi (incidente di esecuzione ex art. 666 davanti al giudice dell'esecuzione per errori sul titolo, sul computo, sul cumulo; ricorso per cassazione contro l'ordinanza; istanza al tribunale di sorveglianza e ricorso in cassazione contro il diniego delle misure), che cosa fare (nominare il difensore per la fase esecutiva, preparare l'istanza con i documenti: lavoro, casa, programma terapeutico, relazione dell'UEPE).
- Arresto e misure cautelariGli arresti domiciliari e il braccialetto elettronicoPresupposti comuni alle misure cautelari, luogo di esecuzione (abitazione, altra dimora, luogo di cura, casa famiglia protetta; non l'immobile occupato abusivamente), tutela della persona offesa, divieto di comunicazione, autorizzazioni a uscire per necessità di vita e lavoro, braccialetto elettronico e rifiuto, controlli della polizia, equiparazione alla custodia (durata, computo, riparazione), esclusi (evasione nei 5 anni), violazioni: evasione (art. 385 c.p.) e sostituzione con il carcere, revoca e passaggio a misure minori, differenza con la detenzione domiciliare.
- StupefacentiTossicodipendenza e pena: l'affidamento terapeutico e la sospensioneL'affidamento in prova in casi particolari (art. 94 D.P.R. 309/1990: persona tossicodipendente o alcoldipendente con programma di recupero in corso o da intraprendere, concordato con il SerD o con una struttura privata autorizzata; pena detentiva, anche residua e congiunta a pecuniaria, non superiore a 6 anni, 4 se il titolo comprende un reato dell'art. 4-bis o.p.; istanza in ogni momento; certificazione a pena di inammissibilità di una struttura pubblica o privata accreditata su stato di dipendenza, procedura di accertamento dell'uso abituale, andamento e idoneità del programma; struttura accreditata per l'esecuzione a carico del SSN; c. 2: se l'ordine di carcerazione è eseguito, domanda al magistrato di sorveglianza che può applicare provvisoriamente la misura se ci sono concrete indicazioni, grave pregiudizio dalla detenzione e nessun pericolo di fuga; c. 3: il tribunale verifica che dipendenza e programma non siano preordinati al beneficio; c. 4: accoglimento se il programma contribuisce al recupero e previene altri reati, prescrizioni sul programma e controlli, esecuzione dalla data del verbale o da una data più favorevole se il programma era già in corso; c. 6-bis: dopo la parte terapeutica il magistrato può proseguire l'affidamento per il reinserimento anche oltre i limiti dell'art. 47; c. 6-ter: obbligo di segnalazione della struttura; revoca ex art. 47 c. 11 o.p. per comportamento incompatibile o abbandono del programma; art. 656 c. 5 c.p.p.: sospensione dell'ordine di esecuzione per pene fino a 6 anni e 30 giorni per l'istanza, con revoca se il programma non inizia entro 5 giorni o si interrompe), la sospensione dell'esecuzione (art. 90: per reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza, pena fino a 6 anni o 4 con 4-bis, il tribunale di sorveglianza sospende per 5 anni l'esecuzione se il condannato si è sottoposto con esito positivo a un programma terapeutico concluso, anche per la pena pecuniaria; una sola volta; inammissibile se nel frattempo ha commesso un delitto non colposo; art. 91: istanza con certificazione e attestazione dell'esito; art. 93: dopo 5 anni senza delitti non colposi puniti con reclusione, pena ed effetti penali estinti; revoca di diritto per nuovo delitto con reclusione; termine dalla presentazione dell'istanza), la detenzione domiciliare terapeutica (art. 94-ter, introdotto dalla L. 140/2026 in vigore dal 21 agosto 2026: quando mancano i presupposti dell'affidamento, pena fino a 8 anni, 4 con 4-bis salvo rapina ed estorsione aggravate, in struttura residenziale accreditata con programma residenziale, o in altro luogo idoneo con programma semiresidenziale per reati non 4-bis; domanda con la correlazione tra dipendenza e reato, programma e valutazione del servizio pubblico integrato dall'UEPE; revoca se il programma non si conclude positivamente, con al massimo due trasferimenti di struttura; al termine positivo, affidamento o detenzione domiciliare anche oltre i limiti ordinari aumentati della metà; verifiche periodiche; regime dell'art. 47-ter o.p. in quanto compatibile; art. 656 c. 5: sospensione dell'ordine fino a 8 anni e trasmissione al magistrato di sorveglianza che decide entro 45 giorni), le altre norme (art. 89: arresti domiciliari al posto della custodia in carcere per chi ha un programma in corso, salvo esigenze di eccezionale rilevanza, in struttura residenziale per rapina ed estorsione aggravate; c. 2: chi è in carcere e vuole iniziare un programma; art. 95: esecuzione della pena in istituti idonei; art. 47 o.p. e 4-bis: esclusioni salvo collaborazione; art. 58-quater), come si prepara (contatto con il SerD prima della definitività, certificazione ex art. 123 con l'accertamento tossicologico, programma con date e struttura disponibile, lettera di accoglienza della comunità, relazione sulla correlazione tra dipendenza e reato, documenti su lavoro e famiglia; istanza al PM entro 30 giorni dall'ordine sospeso o al magistrato di sorveglianza dal carcere; udienza del tribunale entro 45 giorni; errori: programma generico, struttura non accreditata, richiesta tardiva, interruzione del programma).
- Esecuzione della penaLe pene sostitutive: semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità, pena pecuniariaLe quattro pene sostitutive (art. 20-bis c.p. e art. 53 L. 689/1981, come riscritti dal D.Lgs. 150/2022: semilibertà sostitutiva e detenzione domiciliare sostitutiva per pene fino a 4 anni; lavoro di pubblica utilità per pene fino a 3 anni; pena pecuniaria sostitutiva per pene fino a 1 anno; con il decreto penale, pena pecuniaria o lavoro di pubblica utilità fino a 1 anno su richiesta; limiti calcolati sulla pena aumentata per la continuazione; anche nel patteggiamento), il contenuto (art. 55: semilibertà = almeno 8 ore al giorno in istituto, il resto in attività di lavoro, studio o formazione secondo il programma dell'UEPE; art. 56: detenzione domiciliare = almeno 12 ore al giorno a casa o in comunità, con almeno 4 ore di uscita, braccialetto elettronico possibile, luogo che tuteli la vittima e non occupato abusivamente; art. 56-bis: lavoro di pubblica utilità = attività non retribuita presso enti pubblici o del terzo settore, da 6 a 15 ore settimanali, massimo 8 al giorno, 2 ore = 1 giorno di pena; art. 56-quater: pena pecuniaria = valore giornaliero da 5 a 2.500 euro secondo il reddito × giorni di pena, con rateizzazione ex art. 133-ter c.p.; art. 57: stessa durata della pena sostituita e stessa natura di pena detentiva, tranne la pecuniaria; art. 56-ter: prescrizioni comuni, divieto di armi, di frequentare pregiudicati, obbligo di restare nell'ambito regionale, ritiro del passaporto, divieto di avvicinamento alla vittima), il procedimento (art. 545-bis c.p.p.: dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti e con il consenso dell'imputato, il giudice integra il dispositivo o fissa un'udienza entro 60 giorni sospendendo il processo, acquisisce dall'UEPE informazioni e programma di trattamento e la certificazione di dipendenza; art. 58: criteri dell'art. 133 c.p., scelta della pena più idonea con il minor sacrificio della libertà, motivazione, consenso per le tre pene non pecuniarie, attenzione a età, salute, maternità, dipendenze; niente sostituzione se è concessa la sospensione condizionale o se le prescrizioni non saranno adempiute), le esclusioni (art. 59: reato commesso entro 3 anni dalla revoca di una pena sostitutiva o durante la sua esecuzione; pena pecuniaria negata a chi nei 5 anni non ha pagato una pena pecuniaria; misura di sicurezza personale; reati dell'art. 4-bis o.p.; non si applicano ai minorenni), l'esecuzione (art. 62: il magistrato di sorveglianza conferma o modifica le prescrizioni entro 45 giorni e le trasmette alla polizia e all'UEPE; art. 63: il lavoro di pubblica utilità parte dalla sentenza irrevocabile con presentazione all'UEPE; art. 64: modifiche per comprovati motivi; art. 65: controlli di polizia e polizia penitenziaria), la revoca (art. 66: mancata esecuzione o violazione grave o reiterata = revoca e conversione della parte residua nella pena detentiva o in una sostitutiva più grave, con procedimento ex art. 666 c.p.p.; art. 71: pena pecuniaria non pagata = conversione in semilibertà o detenzione domiciliare, in lavoro di pubblica utilità se insolvibile; art. 47 c. 3-ter o.p.: dopo metà pena si può passare all'affidamento in prova), il rapporto con la sospensione condizionale (alternativa, non cumulabile), con la messa alla prova (prima della condanna, estingue il reato) e con le misure alternative (decise dopo, dal tribunale di sorveglianza).
- Esecuzione della penaMagistrato e tribunale di sorveglianza: chi decide che cosaL'organizzazione (uffici di sorveglianza in ogni distretto, art. 68 o.p.; il magistrato di sorveglianza è un giudice monocratico con giurisdizione su determinati istituti e territori; il tribunale di sorveglianza ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello ed è composto da tutti i magistrati di sorveglianza del distretto e da esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria, criminologia nominati dal CSM per tre anni; decide in collegio di quattro: presidente, un magistrato di sorveglianza, due esperti, con voto prevalente del presidente in caso di parità, art. 70 c. 3-8), le competenze del magistrato (art. 69 o.p.: vigilanza sugli istituti e sulla custodia; misure di sicurezza, riesame della pericolosità, revoca delle dichiarazioni di abitualità; approvazione del programma di trattamento e del lavoro all'esterno; reclami dei detenuti su disciplina e su violazioni di diritti con pregiudizio grave e attuale, c. 6, con il procedimento dell'art. 35-bis e i rimedi risarcitori dell'art. 35-ter per la detenzione inumana ex art. 3 CEDU, un giorno di sconto ogni dieci subiti o 8 euro al giorno; permessi, licenze ai semiliberi, modifiche di affidamento e detenzione domiciliare con decreto, c. 7; liberazione anticipata e remissione del debito con ordinanza, c. 8, secondo il procedimento dell'art. 69-bis: accertamento d'ufficio dei semestri in occasione delle istanze di misure alternative e nei 90 giorni prima del fine pena, istanza autonoma solo con interesse specifico, reclamo al tribunale in 10 giorni; applicazione provvisoria delle misure alternative in urgenza ex art. 47 c. 4 e 47-ter c. 1-quater o.p.; rinvio provvisorio della pena ex art. 684 c.p.p.; rateizzazione e conversione delle pene pecuniarie; esecuzione delle pene sostitutive; pareri sulla grazia; espulsione dello straniero come misura alternativa), le competenze del tribunale (art. 70 c. 1: affidamento in prova anche terapeutico, detenzione domiciliare ordinaria e speciale, semilibertà, liberazione condizionale, revoca e cessazione dei benefici, riduzione di pena per liberazione anticipata su reclamo, rinvio obbligatorio e facoltativo della pena ex artt. 146-147 c.p., riabilitazione ex art. 683 c.p.p., esito dell'affidamento, estinzione del reato dopo la liberazione condizionale, appello contro le decisioni del magistrato sulle misure di sicurezza, c. 2; reclami contro i decreti sui permessi; il magistrato che ha deciso non fa parte del collegio), il procedimento (art. 677 c.p.p.: competenza del magistrato o tribunale del luogo dell'istituto se detenuto, altrimenti della residenza o del domicilio; art. 678 e 666: su richiesta del PM, dell'interessato, del difensore o d'ufficio; udienza in camera di consiglio con avviso almeno 10 giorni prima, difensore d'ufficio se manca, partecipazione dell'interessato anche a distanza, acquisizione di relazioni dell'UEPE e dell'istituto; ordinanza comunicata o notificata, ricorso per cassazione entro 15 giorni; inammissibilità de plano per manifesta infondatezza o riproposizione; art. 678 c. 1-bis: procedimento semplificato senza udienza ex art. 667 c. 4 per riabilitazione, rateizzazione e conversione delle pene pecuniarie, esito dell'affidamento, con opposizione in 15 giorni; art. 678 c. 1-ter: per le pene fino a 18 mesi il magistrato relatore può applicare la misura con ordinanza senza formalità, opponibile al tribunale in 10 giorni), i tempi (mesi tra l'istanza e l'udienza, con differenze tra distretti; istanza dal libero sospeso ex art. 656 c. 5 c.p.p. entro 30 giorni dall'ordine di esecuzione, decisione del tribunale entro 45 giorni per legge, spesso più a lungo; istanze dei detenuti per il tramite della direzione o del difensore; documenti utili: relazione UEPE, disponibilità di lavoro e domicilio, certificazioni sanitarie, programma terapeutico), consigli (indirizzare l'istanza all'organo competente per evitare dichiarazioni di incompetenza con trasmissione; una sola istanza articolata invece di molte; il difensore di fiducia esperto in esecuzione; il reclamo giurisdizionale per le condizioni detentive; il ricorso per cassazione solo per violazione di legge e motivazione mancante).