In breve
- Che cos'è: lavoro non retribuito presso enti pubblici o del volontariato convenzionati; due ore valgono un giorno di pena.
- Pena sostitutiva: per condanne fino a tre anni (fino a un anno con il decreto penale); da 6 a 15 ore settimanali.
- Guida in stato di ebbrezza o sotto droghe: se svolto positivamente estingue il reato, dimezza la sospensione della patente e fa revocare la confisca; una sola volta.
- Droga di lieve entità, giudice di pace, messa alla prova: altre forme con regole proprie.
- Se non si rispetta: revoca e conversione nella pena detentiva.
Le diverse forme
| Forma | Quando | Durata e ore | Effetti |
|---|---|---|---|
| Pena sostitutiva (art. 53 e 56-bis L. 689/1981) | Condanna o patteggiamento con pena detentiva fino a tre anni; decreto penale fino a un anno, su richiesta | Pari alla pena; da 6 a 15 ore settimanali, massimo 8 al giorno; 2 ore = 1 giorno | Sostituisce il carcere; con decreto penale o patteggiamento e risarcimento, revoca della confisca non obbligatoria |
| Guida in stato di ebbrezza o sotto droghe (artt. 186 c. 9-bis e 187 c. 8-bis CdS) | Fuori dai casi più gravi, anche con decreto penale, se l'imputato non si oppone | Pari alla pena detentiva, più la pena pecuniaria convertita a 250 euro al giorno | Estinzione del reato, sospensione della patente dimezzata, revoca della confisca; una sola volta |
| Fatti di lieve entità in materia di droga (art. 73 c. 5-bis DPR 309/1990) | Tossicodipendenti o assuntori, su richiesta, se non si concede la sospensione condizionale | Pari alla pena detentiva | Sostituisce detenzione e multa; anche in strutture private autorizzate |
| Giudice di pace (art. 54 D.Lgs. 274/2000) | Su richiesta dell'imputato | Da 10 giorni a 6 mesi; fino a 6 ore settimanali salvo richiesta | Pena principale alternativa |
| Messa alla prova (art. 168-bis c.p.) | Condizione obbligatoria del programma | Almeno 10 giorni, anche non continuativi | Con esito positivo, estinzione del reato |
| Sospensione condizionale (art. 165 c.p.) | Il giudice può subordinarla ad attività non retribuita, se il condannato non si oppone | Non oltre la durata della pena sospesa | Condizione del beneficio |
Come si ottiene e come si svolge
«Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. L'attività viene svolta di regola nell'ambito della regione in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non meno di sei ore e non più di quindici ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. [...] Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro.»
Il lavoro di pubblica utilità si svolge presso enti convenzionati con il tribunale, i cui elenchi sono tenuti dagli uffici giudiziari; nella pratica è l'imputato, con il difensore, a contattare l'ente e a portare in udienza la sua dichiarazione di disponibilità, insieme a un programma di massima, perché il giudice possa disporre subito la sostituzione. Il lavoro non crea un rapporto di impiego e non è retribuito, deve essere compatibile con il lavoro ordinario, lo studio, la famiglia e la salute, e viene verificato dall'ufficio di esecuzione penale esterna o dalla polizia giudiziaria. Come pena sostitutiva, dopo la riforma Cartabia può sostituire condanne fino a tre anni, scelte dal giudice valutando la personalità del condannato e l'idoneità della pena alla rieducazione; il sistema delle pene sostitutive è spiegato nella pagina sulle pene sostitutive. Nei processi per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti il lavoro di pubblica utilità è spesso la scelta più conveniente, perché cancella il reato e riduce le conseguenze sulla patente, ma si può ottenere una sola volta e non nei casi più gravi.
Esito, revoca e conseguenze
Quando il lavoro è stato svolto positivamente, gli effetti dipendono dalla forma: nei reati stradali il giudice fissa un'udienza, dichiara estinto il reato, dimezza la sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo; nella messa alla prova l'esito positivo estingue il reato; come pena sostitutiva, si considera espiata la pena, e con il decreto penale o il patteggiamento, se accompagnato dal risarcimento del danno, comporta la revoca della confisca non obbligatoria; al condannato a questa pena non si applica la revoca della patente per mancanza dei requisiti morali dell'art. 120 del codice della strada. Se invece il lavoro non viene eseguito, o gli obblighi sono violati in modo grave o reiterato, la pena sostitutiva è revocata e la parte residua si converte nella pena detentiva sostituita o in un'altra pena sostitutiva più grave (art. 66 L. 689/1981).
- Verificare la forma applicabile al proprio caso e i limiti di pena.
- Trovare l'ente tra quelli convenzionati con il tribunale e ottenere la dichiarazione di disponibilità.
- Chiedere la sostituzione al giudice, o non opporsi al decreto penale che la dispone.
- Svolgere le ore secondo il programma, documentando presenze e assenze giustificate.
- Chiedere l'udienza finale e la dichiarazione degli effetti favorevoli (estinzione, patente, confisca).
L'alternativa al processo con il lavoro di pubblica utilità come condizione è spiegata nella pagina sulla messa alla prova; i reati alla guida nelle pagine sulla guida in stato di ebbrezza e sulla guida sotto effetto di stupefacenti.
Domande frequenti
Mi hanno fermato con un tasso alcolemico alto: posso fare i lavori socialmente utili?
Quante ore devo fare e posso continuare a lavorare?
Dove si svolge il lavoro di pubblica utilità?
Che cosa succede se non completo le ore?
Fonti normative
- Artt. 53 e 56-bis L. 689/1981 — Pene sostitutive e lavoro di pubblica utilità
- Art. 54 D.Lgs. 274/2000 — Lavoro di pubblica utilità del giudice di pace
- Art. 186 D.Lgs. 285/1992 (CdS) — Guida sotto l'influenza dell'alcool (c. 9-bis)
- Art. 73, comma 5-bis, DPR 309/1990 — Lavoro di pubblica utilità per i fatti di lieve entità
- Art. 168-bis c.p. — Sospensione del procedimento con messa alla prova
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Esecuzione della penaLe pene sostitutive: semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità, pena pecuniariaLe pene sostitutive della riforma Cartabia: semilibertà e detenzione domiciliare fino a 4 anni, lavoro di pubblica utilità fino a 3, pena pecuniaria fino a 1.
- Il procedimento penaleLa messa alla prova: estinguere il reato con il lavoro di pubblica utilitàReati fino a 4 anni e art. 550 c. 2, richiesta e termini, programma UEPE e lavoro di pubblica utilità, durata, esito positivo che estingue il reato, revoca, una sola volta.
- Reati stradaliLa guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della strada)Le tre fasce di tasso alcolemico, ammenda e arresto, sospensione e revoca della patente, confisca, lavori di pubblica utilità, alcolock, neopatentati, rifiuto del test.
- Reati stradaliLa guida sotto l'effetto di stupefacenti (art. 187 CdS) dopo la riforma 2024Guida dopo aver assunto droga: reato senza prova dell'alterazione dopo il 2024, Corte cost. 10/2026, test e analisi, pene, sospensione e revoca della patente, difese.
- StupefacentiLo spaccio di lieve entità (art. 73, comma 5, DPR 309/1990)La lieve entità: 6 mesi-5 anni, esclusa se continuativa e abituale (DL 23/2026), Corte cost. 90/2025 e messa alla prova, indici di lievità, arresto.
- Il procedimento penaleLa sospensione condizionale della penaLimiti di pena (2 anni, 3 per i minori, 2 anni e 6 mesi per infra-21 e over-70), prognosi, esclusioni, seconda concessione, obblighi, effetti sul lavoro e sul casellario, revoca, estinzione dopo 5 anni; le sentenze della Consulta del 2026.