Vai al contenuto
avvocato.co Sei un avvocato? Iscriviti

GuidaDiritto penale · Esecuzione della pena

La liberazione anticipata: 45 giorni ogni semestre

Ogni sei mesi di pena scontata con partecipazione all'opera di rieducazione valgono 45 giorni in meno: è lo sconto più diffuso dell'esecuzione penale, che conta anche per accedere a permessi, semilibertà e misure alternative. Dal 2024 lo accerta d'ufficio il magistrato di sorveglianza e lo calcola già il PM nell'ordine di esecuzione; la Corte costituzionale ha restituito al detenuto il diritto di chiederlo in ogni momento.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Quanto: 45 giorni per ogni semestre di pena scontata, cioè 90 giorni l'anno, «quale riconoscimento» della partecipazione all'opera di rieducazione (art. 54 o.p.); vale per tutti i condannati, ergastolani compresi, e conta anche il tempo in custodia cautelare e in detenzione domiciliare.
  • A che cosa serve: anticipa il fine pena e, soprattutto, abbassa la soglia per permessi premio, semilibertà e liberazione condizionale, perché la pena detratta «si considera come scontata» (c. 4).
  • Chi decide: il magistrato di sorveglianza con ordinanza in camera di consiglio senza le parti; reclamo al tribunale di sorveglianza entro 10 giorni (art. 69-bis, c. 4-5).
  • Dal 2024 d'ufficio: il magistrato accerta i semestri quando decide su misure alternative e benefici, nei 90 giorni prima del fine pena e su trasmissione del PM prima dell'ordine di esecuzione (art. 656, c. 4-bis, c.p.p.); l'istanza autonoma del detenuto è di nuovo libera dopo Corte cost. 201/2025.
  • Si perde: per singoli semestri senza partecipazione (rapporti disciplinari gravi, rifiuto del trattamento) e per revoca in caso di delitto non colposo commesso durante l'esecuzione, se la condotta è incompatibile con il recupero.

La regola e il suo significato

Art. 54, commi 1 e 4, L. 354/1975 — Liberazione anticipata

«Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare. […] Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma 1 si considera come scontata. La presente disposizione si applica anche ai condannati all'ergastolo».

La liberazione anticipata non è una misura alternativa ma una riduzione della pena: chi ha scontato sei mesi partecipando al trattamento ne vede riconosciuti sette e mezzo. Il presupposto non è la mera buona condotta ma la partecipazione all'opera di rieducazione, che nella pratica si desume dalla relazione dell'istituto: assenza di infrazioni, adesione alle attività proposte (lavoro, scuola, corsi, colloqui con gli operatori), rapporti corretti con il personale e gli altri detenuti. Il giudizio è semestre per semestre: un semestre negato non pregiudica i successivi, e l'infrazione disciplinare incide solo sul periodo in cui è avvenuta, se davvero espressiva di mancata adesione al trattamento. Contano i semestri di pena effettivamente scontata, compresa la custodia cautelare sofferta per lo stesso titolo (anche in un procedimento diverso, se poi computata nella pena), la detenzione domiciliare e gli arresti domiciliari; per l'affidamento in prova lo sconto è possibile ma richiede la prova di un «concreto recupero sociale» (art. 47, c. 12-bis).

L'effetto più importante è quello del comma 4: la pena detratta si considera scontata ai fini dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale (e, per la giurisprudenza, degli altri benefici agganciati a frazioni di pena espiata). Un condannato a otto anni che ha sempre ottenuto la liberazione anticipata raggiunge la metà pena richiesta per la semilibertà dopo circa tre anni e quattro mesi effettivi, non dopo quattro. Per questo si parla di fine pena «virtuale», la data calcolata come se tutti i semestri futuri fossero riconosciuti, che il PM oggi indica nell'ordine di esecuzione accanto al fine pena senza detrazioni.

Il procedimento dopo il decreto carceri

QuandoChi fa che cosaNorma
Prima dell'ordine di esecuzionese la pena residua, calcolate le detrazioni, rientra nei limiti per la sospensione (3, 4, 6 o 8 anni), il PM trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza, che decide «senza ritardo» sulla liberazione anticipata per i periodi di custodia cautelare o pena fungibile; poi il PM emette l'ordine con le detrazioni indicate; non si applica ai condannati per i reati dell'art. 4-bisart. 656, c. 4-bis e 4-quater, c.p.p.
Con ogni istanza di misura alternativa o beneficioil magistrato accerta d'ufficio i semestri precedenti; l'istanza si può presentare da 90 giorni prima della maturazione dei presupposti calcolati con le detrazioniart. 69-bis, c. 1
Ultimi 90 giorniil magistrato accerta d'ufficio i semestri non ancora valutati prima del fine pena calcolato con le detrazioniart. 69-bis, c. 2
In qualsiasi momentoistanza del condannato o del difensore (Corte cost. 201/2025 ha eliminato il requisito dello «specifico interesse» a pena di inammissibilità)art. 69-bis, c. 3
Decisioneordinanza del magistrato di sorveglianza in camera di consiglio senza le parti, comunicata a interessato, difensore e PMart. 69-bis, c. 4
Reclamoentro 10 giorni al tribunale di sorveglianza, che decide in udienza camerale (art. 678 c.p.p.); poi ricorso per cassazioneart. 69-bis, c. 5

Il DL 92/2024 (conv. L. 112/2024) ha capovolto il sistema: prima il detenuto chiedeva ogni sei mesi e attendeva mesi una risposta, oggi il riconoscimento è accertato d'ufficio nei momenti in cui serve. Il modello, però, aveva limitato l'istanza autonoma ai casi di «specifico interesse», e la Corte costituzionale (sent. 201/2025) ha dichiarato illegittima la limitazione: il condannato può chiedere in ogni momento che il semestre maturato venga riconosciuto, anche solo per conoscere la propria posizione; con la sentenza 114/2026 la Corte ha invece ritenuto non fondate altre questioni sul nuovo procedimento. Resta il problema pratico dei ritardi: se i semestri non sono valutati per tempo, il difensore deve sollecitare, e se l'accertamento d'ufficio nei 90 giorni finali non arriva, il rischio è una detenzione oltre il dovuto, che dà diritto alla riparazione.

Diniego, revoca, calcolo

  1. Diniego di un semestre: motivato sulle relazioni dell'istituto; le infrazioni lievi o isolate e i comportamenti non riferibili al trattamento (per esempio il rifiuto di ammettere la colpevolezza) non bastano; il diniego si impugna con reclamo in dieci giorni.
  2. Revoca: la condanna per un delitto non colposo commesso durante l'esecuzione, dopo la concessione, comporta la revoca solo se la condotta «appare incompatibile con il mantenimento del beneficio» (art. 54, c. 3, nel testo risultante da Corte cost. 186/1995); non si revoca per fatti anteriori o per infrazioni disciplinari.
  3. Calcolo: si contano i semestri di pena scontata dal primo giorno di detenzione (o di custodia cautelare computabile), 45 giorni per ciascuno; le detrazioni si sottraggono dal fine pena e si sommano alla pena espiata per le soglie dei benefici; il residuo inferiore a un semestre non dà sconto.
  4. Cumulo di pene: con più titoli in esecuzione i semestri si calcolano sulla pena complessiva del cumulo; per i condannati con reati ostativi in cumulo, la Cassazione ha rimesso alla Corte costituzionale la questione dello scioglimento del cumulo ai fini dell'art. 656, c. 4-bis.
  5. Documenti utili: relazione di sintesi, attestati di lavoro e studio, certificazioni di corsi e attività di volontariato, assenza di rapporti: sono le prove della partecipazione da allegare all'istanza o al reclamo.

La liberazione anticipata speciale di 75 giorni a semestre fu una misura temporanea del DL 146/2013 contro il sovraffollamento, valida due anni per i semestri maturati dal 2010 e negata ai condannati per i reati dell'art. 4-bis; le proposte di legge per riproporla in modo stabile, discusse nel 2023-2024, non sono state approvate. Il quadro dei benefici e delle soglie è nella guida al magistrato e tribunale di sorveglianza e in quella sull'ordine di esecuzione.

Domande frequenti

La liberazione anticipata si ottiene automaticamente con la buona condotta?
No: il presupposto è la «partecipazione all'opera di rieducazione», valutata semestre per semestre sui rapporti dell'istituto (attività di lavoro, studio, trattamento, rapporti con gli operatori, assenza di infrazioni). La sola assenza di rapporti disciplinari di regola basta, ma il magistrato può negare uno o più semestri per fatti gravi, e la condanna per un delitto non colposo commesso durante l'esecuzione comporta la revoca se la condotta è incompatibile con il recupero (art. 54, c. 3, come riscritto da Corte cost. 186/1995).
Contano anche i mesi passati in custodia cautelare o ai domiciliari?
Sì. L'art. 54, c. 1, prevede che sia valutato anche il periodo trascorso in custodia cautelare o in detenzione domiciliare, purché riferibile alla pena in esecuzione; contano anche gli arresti domiciliari e la pena espiata in affidamento in prova, per il quale serve però la prova di un «concreto recupero sociale» (art. 47, c. 12-bis). Il conteggio è per semestri interi di pena scontata: le frazioni residue non danno diritto allo sconto, salvo che si tratti dell'ultimo periodo utile.
Devo presentare la domanda o ci pensa il giudice?
Entrambe le cose. Dal 2024 il magistrato di sorveglianza accerta d'ufficio i semestri maturati quando decide su una misura alternativa o su un beneficio (art. 69-bis, c. 1), nei 90 giorni prima del fine pena calcolato con le detrazioni (c. 2), e su trasmissione del PM prima dell'ordine di esecuzione (art. 656, c. 4-bis, c.p.p.). Il condannato può però sempre presentare istanza autonoma: la Corte costituzionale (sent. 201/2025) ha cancellato la norma che la ammetteva solo per uno «specifico interesse» da indicare a pena di inammissibilità.
Esiste ancora la liberazione anticipata «speciale» di 75 giorni?
No. I 75 giorni a semestre furono previsti dal DL 146/2013 solo per i due anni successivi al 24 dicembre 2013, per i semestri dal 2010 al 2015, esclusi i condannati per i reati dell'art. 4-bis o.p. Le proposte di legge presentate nella legislatura in corso per elevare stabilmente lo sconto a 60 o 75 giorni non sono state approvate: alla data di verifica di questa pagina la detrazione è di 45 giorni.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Esecuzione della penaL'ordine di esecuzione: quando si va in carcere dopo la condannaL'ordine di esecuzione (art. 656 c.p.p.: il PM lo emette quando la condanna a pena detentiva è definitiva; contiene le generalità, l'imputazione, il dispositivo, la pena da espiare con le detrazioni della liberazione anticipata già indicate e l'avviso sulla giustizia riparativa e sulla rescissione del giudicato per chi è stato processato in assenza; notificato al difensore; per il detenuto è comunicato in carcere; per le madri di minori è comunicato al PM minorile), il computo della pena (art. 657: custodia cautelare e pene espiate senza titolo scomputate; art. 656 c. 4-bis: prima dell'ordine gli atti vanno al magistrato di sorveglianza per la liberazione anticipata, 45 giorni per semestre, se il residuo rientra nei limiti della sospensione), la sospensione (c. 5: pena, anche residua, fino a 3 anni per legge, 4 anni dopo Corte cost. 41/2018, 4 nei casi dell'art. 47-ter c. 1 o.p., 6 per tossicodipendenti e alcoldipendenti con programma terapeutico, artt. 90 e 94 D.P.R. 309/1990, 8 per la detenzione domiciliare terapeutica dell'art. 94-ter introdotto dalla L. 140/2026 in vigore dal 21 agosto 2026; avviso al condannato e al difensore con 30 giorni per l'istanza di affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà o affidamento terapeutico; il tribunale di sorveglianza decide tra il 30° e il 45° giorno; per pene fino a 18 mesi decide un magistrato relatore senza udienza; una sola sospensione per condanna), i divieti (c. 9: reati dell'art. 4-bis o.p., incendio boschivo doloso, furto in abitazione, salvo gli arresti domiciliari per tossicodipendenti; custodia cautelare in carcere al momento della definitività; c. 10: chi è ai domiciliari resta ai domiciliari fino alla decisione, con il tempo computato come pena), la revoca (c. 8: istanza tardiva, inammissibile o respinta = il PM revoca il decreto e la carcerazione ha corso; c. 8-bis: rinnovazione della notifica se il condannato non ha avuto effettiva conoscenza), gli ultrasettantenni e i malati (c. 9-bis e 9-ter: detenzione domiciliare provvisoria del magistrato di sorveglianza), le pene pecuniarie (art. 660: ingiunzione di pagamento entro 90 giorni, rate mensili, conversione in pene sostitutive), i rimedi (incidente di esecuzione ex art. 666 davanti al giudice dell'esecuzione per errori sul titolo, sul computo, sul cumulo; ricorso per cassazione contro l'ordinanza; istanza al tribunale di sorveglianza e ricorso in cassazione contro il diniego delle misure), che cosa fare (nominare il difensore per la fase esecutiva, preparare l'istanza con i documenti: lavoro, casa, programma terapeutico, relazione dell'UEPE).
  • Esecuzione della penaL'affidamento in prova al servizio socialeL'affidamento in prova (art. 47 L. 354/1975: pena inflitta o residua fino a 3 anni, c. 1, o fino a 4 anni con buona condotta almeno nell'anno precedente la richiesta, in carcere, in misura cautelare o in libertà, c. 3-bis; conta la pena da espiare in concreto, al netto di custodia cautelare, pene già espiate, cause estintive e liberazione anticipata; anche dopo metà di una pena sostitutiva, c. 3-ter), i presupposti (osservazione della personalità: almeno un mese in istituto se detenuto, tramite l'UEPE se libero, c. 2; senza osservazione se la condotta dopo il reato lo consente, c. 3; giudizio prognostico di rieducazione e prevenzione; volontariato o attività di pubblica utilità se manca un lavoro, c. 2-bis), la procedura (istanza al tribunale di sorveglianza del luogo di esecuzione dopo l'inizio dell'esecuzione, c. 4; dalla libertà, entro 30 giorni dall'ordine di esecuzione sospeso ex art. 656 c. 5 c.p.p., con decisione tra il 30° e il 45° giorno e rito semplificato per pene fino a 18 mesi; dal carcere, con applicazione provvisoria del magistrato di sorveglianza se c'è grave pregiudizio e non c'è pericolo di fuga, tribunale entro 60 giorni; ricorso per cassazione), le prescrizioni (verbale: rapporti con il servizio sociale, dimora, libertà di movimento, locali vietati, lavoro, obbligo di soggiorno, divieto di attività e frequentazioni a rischio, adoperarsi per la vittima, obblighi di assistenza familiare, c. 5-7; modifiche del magistrato di sorveglianza, deroghe urgenti del direttore UEPE, c. 8; relazioni periodiche, c. 9-10), la revoca (c. 11: comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni incompatibile con la prova; il tribunale determina la pena residua tenendo conto del periodo trascorso, Corte cost. 343/1987; divieto di nuove misure per metà della pena residua e comunque non oltre 3 anni, art. 58-quater come riscritto da Corte cost. 149/2026; evasione), l'esito (c. 12: esito positivo = estinzione della pena detentiva e di ogni effetto penale salvo le pene accessorie perpetue, valutato anche il programma di giustizia riparativa; possibile estinzione della pena pecuniaria per chi è in disagiate condizioni; liberazione anticipata anche all'affidato, c. 12-bis), i casi particolari (affidamento terapeutico ex art. 94 D.P.R. 309/1990 fino a 6 anni, 4 con reati dell'art. 4-bis, con certificazione e programma; detenzione domiciliare terapeutica ex art. 94-ter fino a 8 anni dal 21 agosto 2026; esclusioni dell'art. 4-bis salvo collaborazione; stranieri irregolari non esclusi, Corte cost. 78/2007).
  • Esecuzione della penaLa detenzione domiciliareI casi (art. 47-ter L. 354/1975: c. 01, ultrasettantenni per qualunque pena, esclusi i reati del libro II titolo XII capo III sezione I e gli artt. 609-bis, 609-quater, 609-octies, art. 51 c. 3-bis c.p.p. e 4-bis, e i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, con la Corte cost. 56/2021 che ha eliminato l'esclusione per la recidiva; c. 1: reclusione fino a 4 anni anche residua e arresto, per donna incinta o madre di figlio sotto i 10 anni convivente, padre con figlio sotto i 10 anni se la madre è morta o impossibilitata, persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono contatti con i presidi sanitari, ultrasessantenni anche parzialmente inabili, minori di 21 anni per esigenze di salute, studio, lavoro e famiglia; c. 1-bis: reclusione fino a 2 anni anche residua, per chiunque, quando mancano i presupposti dell'affidamento e la misura evita il pericolo di altri reati, esclusi i reati dell'art. 4-bis; c. 1-ter: quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della pena ex artt. 146-147 c.p., malattia grave, AIDS, gravidanza, il tribunale può disporre la detenzione domiciliare a termine prorogabile, anche oltre i limiti, con la Corte cost. 99/2019 per l'infermità psichica; art. 47-quater: oltre i limiti per AIDS conclamata e grave deficienza immunitaria con programma di cura; art. 47-quinquies: detenzione domiciliare speciale per le madri di figli fino a 10 anni, anche disabili gravi dopo Corte cost. 18/2020, dopo un terzo della pena o 15 anni di ergastolo, anche in ICAM o a casa, con estensione al padre; Corte cost. 30/2022 e 52/2025), la procedura (c. 1-quater: istanza al tribunale di sorveglianza dopo l'inizio dell'esecuzione; in caso di grave pregiudizio dalla protrazione della detenzione, al magistrato di sorveglianza con applicazione provvisoria; dalla libertà, entro 30 giorni dall'ordine di esecuzione sospeso ex art. 656 c. 5 c.p.p., per pene fino a 4 anni nei casi del c. 1 e fino a 3, 4 dopo Corte cost. 41/2018, negli altri; c. 4: modalità fissate secondo l'art. 284 c.p.p., interventi del servizio sociale, modifiche del magistrato di sorveglianza; c. 5: nessun regime penitenziario e nessun onere per l'amministrazione; art. 58-quinquies: braccialetto elettronico possibile; permessi di uscita per lavoro, salute, esigenze familiari; c. 1-quinquies e c. 1-ter: pareri della procura distrettuale e della DNA per i detenuti per reati di mafia e 41-bis), la L. 199/2010 (art. 1: pene detentive fino a 18 mesi, anche residue, eseguite presso il domicilio su decisione del magistrato di sorveglianza; esclusi i condannati per reati dell'art. 4-bis, i delinquenti abituali, i sorvegliati particolari, chi ha concreta possibilità di fuga o di commettere delitti e chi non ha un domicilio idoneo anche per la tutela delle vittime; il PM sospende l'ordine e trasmette al magistrato con il verbale di idoneità del domicilio, salvo che debba applicarsi la sospensione dell'art. 656 c. 5 o i divieti del c. 9 lett. a; dal carcere, istanza con relazione della direzione; nessuna prognosi di rieducazione, solo pericolosità e domicilio), la revoca (c. 6: comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni incompatibile con la prosecuzione; c. 7: cessazione delle condizioni, per esempio il figlio compie 10 anni, salvo proroga della speciale fino ai 10 anni; c. 8: l'allontanamento dal domicilio è evasione ex art. 385 c.p., per le madri e i padri solo se supera 12 ore dopo Corte cost. 177/2009 e 211/2018; c. 9: la condanna per evasione revoca il beneficio salvo lieve entità; art. 58-quater: divieto di nuove misure per metà della pena residua, max 3 anni), le differenze (arresti domiciliari: misura cautelare prima della condanna, art. 284 c.p.p.; detenzione domiciliare sostitutiva: pena decisa dal giudice della cognizione fino a 4 anni, art. 56 L. 689/1981, con almeno 12 ore a casa e 4 di uscita; detenzione domiciliare terapeutica per tossicodipendenti fino a 8 anni, art. 94-ter D.P.R. 309/1990; semilibertà e affidamento), consigli (domicilio idoneo con consenso dei conviventi e verbale della polizia; documentare salute, figli, età, lavoro; chiedere gli orari di uscita necessari; comunicare ogni variazione al magistrato).
  • Esecuzione della penaLa semilibertà: fuori di giorno, in carcere la notteChe cos'è (art. 48 o.p.: il condannato o l'internato trascorre parte del giorno fuori dell'istituto per attività lavorative, istruttive o utili al reinserimento; assegnazione a istituti o sezioni autonome, abiti civili; programma di trattamento con orari di uscita e rientro; art. 92 reg. penitenziario), chi può chiederla (art. 50 c. 1: pena dell'arresto e reclusione fino a 6 mesi se il condannato non è affidato in prova, anche dall'inizio; c. 2: negli altri casi dopo almeno metà della pena, due terzi per i delitti dell'art. 4-bis c. 1, 1-ter e 1-quater; internati in ogni tempo; nei casi dell'art. 47, se mancano i presupposti dell'affidamento, il condannato per reati diversi dal 4-bis c. 1 può essere ammesso anche prima della metà; c. 3: la pena pecuniaria congiunta non conta; c. 4: ammissione in relazione ai progressi del trattamento e alle condizioni di graduale reinserimento; c. 5: ergastolo dopo almeno 20 anni; c. 6: per le pene brevi anche dopo l'inizio dell'esecuzione se il condannato ha dimostrato volontà di reinserimento, con applicazione provvisoria del magistrato di sorveglianza in urgenza, Corte cost. 74/2020; c. 7: madre di figlio sotto i 3 anni e casa per la semilibertà; per i reati ostativi la collaborazione o, dopo la riforma del 2022, gli elementi che escludono collegamenti con la criminalità organizzata), come si chiede (istanza al tribunale di sorveglianza del luogo di detenzione o, per il libero sospeso, della residenza, entro 30 giorni dall'ordine di esecuzione sospeso ex art. 656 c. 5 c.p.p. per le pene fino a 4 anni; documenti: contratto o promessa di lavoro, iscrizione a corsi, relazione dell'UEPE e dell'istituto, sintesi dell'osservazione; udienza ex art. 678 c.p.p. e ordinanza ricorribile in cassazione; nel frattempo il lavoro all'esterno ex art. 21 o.p. approvato dal magistrato), la vita in semilibertà (orari e itinerario nel programma, obbligo di rientro, controlli, retribuzione al condannato con detrazione delle spese di mantenimento, contatti con l'UEPE; art. 52: licenze premio fino a 45 giorni l'anno in regime di libertà vigilata, revocabili; liberazione anticipata di 45 giorni a semestre che accelera il fine pena; passaggio all'affidamento in prova quando la pena residua lo consente), la revoca (art. 51: revoca in ogni tempo se il soggetto non si mostra idoneo al trattamento; assenza ingiustificata fino a 12 ore: sanzione disciplinare e proposta di revoca; oltre 12 ore: evasione ex art. 385 c.p. con sospensione del beneficio alla denuncia e revoca con la condanna; per gli internati oltre 3 ore; mancato rientro dalla licenza; nuovi reati; il tempo trascorso in semilibertà resta pena espiata anche dopo la revoca), la semilibertà sostitutiva (art. 20-bis c.p. e art. 55 L. 689/1981, dal 30 dicembre 2022: il giudice della cognizione, con il consenso dell'imputato, sostituisce la reclusione o l'arresto fino a 4 anni con la semilibertà sostitutiva: almeno 8 ore al giorno in istituto e per il resto lavoro, studio, formazione o attività utili secondo il programma predisposto dall'UEPE e approvato dal giudice; istituti vicini al comune di residenza o di lavoro; violazioni e conversione ex artt. 66 e 72; non concedibile se l'imputato non consente o in caso di prognosi negativa; conteggio e differenza con la detenzione domiciliare sostitutiva), confronti (affidamento in prova: tutto il giorno fuori, fino a 3 o 4 anni, decide il tribunale; detenzione domiciliare: a casa, fino a 2 o 4 anni; lavoro all'esterno ex art. 21: resta detenuto, esce per lavorare con scorta o senza; permessi premio: giorni; semilibertà: l'unica che consente di lavorare fuori con pene lunghe residue), consigli (presentare un progetto concreto di lavoro con orari compatibili, un domicilio per la licenza, referenze; per gli stranieri il permesso di soggiorno per motivi di giustizia o l'espulsione alternativa; le condanne ostative e i percorsi di collaborazione).
  • Esecuzione della penaMagistrato e tribunale di sorveglianza: chi decide che cosaL'organizzazione (uffici di sorveglianza in ogni distretto, art. 68 o.p.; il magistrato di sorveglianza è un giudice monocratico con giurisdizione su determinati istituti e territori; il tribunale di sorveglianza ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello ed è composto da tutti i magistrati di sorveglianza del distretto e da esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria, criminologia nominati dal CSM per tre anni; decide in collegio di quattro: presidente, un magistrato di sorveglianza, due esperti, con voto prevalente del presidente in caso di parità, art. 70 c. 3-8), le competenze del magistrato (art. 69 o.p.: vigilanza sugli istituti e sulla custodia; misure di sicurezza, riesame della pericolosità, revoca delle dichiarazioni di abitualità; approvazione del programma di trattamento e del lavoro all'esterno; reclami dei detenuti su disciplina e su violazioni di diritti con pregiudizio grave e attuale, c. 6, con il procedimento dell'art. 35-bis e i rimedi risarcitori dell'art. 35-ter per la detenzione inumana ex art. 3 CEDU, un giorno di sconto ogni dieci subiti o 8 euro al giorno; permessi, licenze ai semiliberi, modifiche di affidamento e detenzione domiciliare con decreto, c. 7; liberazione anticipata e remissione del debito con ordinanza, c. 8, secondo il procedimento dell'art. 69-bis: accertamento d'ufficio dei semestri in occasione delle istanze di misure alternative e nei 90 giorni prima del fine pena, istanza autonoma solo con interesse specifico, reclamo al tribunale in 10 giorni; applicazione provvisoria delle misure alternative in urgenza ex art. 47 c. 4 e 47-ter c. 1-quater o.p.; rinvio provvisorio della pena ex art. 684 c.p.p.; rateizzazione e conversione delle pene pecuniarie; esecuzione delle pene sostitutive; pareri sulla grazia; espulsione dello straniero come misura alternativa), le competenze del tribunale (art. 70 c. 1: affidamento in prova anche terapeutico, detenzione domiciliare ordinaria e speciale, semilibertà, liberazione condizionale, revoca e cessazione dei benefici, riduzione di pena per liberazione anticipata su reclamo, rinvio obbligatorio e facoltativo della pena ex artt. 146-147 c.p., riabilitazione ex art. 683 c.p.p., esito dell'affidamento, estinzione del reato dopo la liberazione condizionale, appello contro le decisioni del magistrato sulle misure di sicurezza, c. 2; reclami contro i decreti sui permessi; il magistrato che ha deciso non fa parte del collegio), il procedimento (art. 677 c.p.p.: competenza del magistrato o tribunale del luogo dell'istituto se detenuto, altrimenti della residenza o del domicilio; art. 678 e 666: su richiesta del PM, dell'interessato, del difensore o d'ufficio; udienza in camera di consiglio con avviso almeno 10 giorni prima, difensore d'ufficio se manca, partecipazione dell'interessato anche a distanza, acquisizione di relazioni dell'UEPE e dell'istituto; ordinanza comunicata o notificata, ricorso per cassazione entro 15 giorni; inammissibilità de plano per manifesta infondatezza o riproposizione; art. 678 c. 1-bis: procedimento semplificato senza udienza ex art. 667 c. 4 per riabilitazione, rateizzazione e conversione delle pene pecuniarie, esito dell'affidamento, con opposizione in 15 giorni; art. 678 c. 1-ter: per le pene fino a 18 mesi il magistrato relatore può applicare la misura con ordinanza senza formalità, opponibile al tribunale in 10 giorni), i tempi (mesi tra l'istanza e l'udienza, con differenze tra distretti; istanza dal libero sospeso ex art. 656 c. 5 c.p.p. entro 30 giorni dall'ordine di esecuzione, decisione del tribunale entro 45 giorni per legge, spesso più a lungo; istanze dei detenuti per il tramite della direzione o del difensore; documenti utili: relazione UEPE, disponibilità di lavoro e domicilio, certificazioni sanitarie, programma terapeutico), consigli (indirizzare l'istanza all'organo competente per evitare dichiarazioni di incompetenza con trasmissione; una sola istanza articolata invece di molte; il difensore di fiducia esperto in esecuzione; il reclamo giurisdizionale per le condizioni detentive; il ricorso per cassazione solo per violazione di legge e motivazione mancante).
  • Il procedimento penaleLa sospensione condizionale della penaLimiti di pena (2 anni, 3 per i minori, 2 anni e 6 mesi per infra-21 e over-70), prognosi, esclusioni, seconda concessione, obblighi, effetti sul lavoro e sul casellario, revoca, estinzione dopo 5 anni; le sentenze della Consulta del 2026.