In breve
- Permesso premio (art. 30-ter): condotta regolare + non pericolosità; fino a 15 giorni per volta, 45 l'anno (minorenni 30/100).
- Quando: subito per pene fino a 4 anni; dopo 1/4 della pena oltre; dopo metà (max 10 anni) per il 4-bis; dopo 10 anni per l'ergastolo; 2 anni di attesa se si commette un delitto in esecuzione.
- Permesso di necessità (art. 30): pericolo di vita di familiare o convivente, eventi familiari gravi; anche per gli imputati; senza requisiti di pena.
- 4-bis: collaborazione, oppure dal 2022 prova dell'assenza di collegamenti (Corte cost. 253/2019).
- Procedura: informazioni e pareri, decreto motivato, reclamo al tribunale di sorveglianza in 15 giorni; mancato rientro oltre 12 ore = evasione.
Il permesso premio: requisiti e quote di pena
«Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolose, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.»
Il permesso premio non è una vacanza ma uno strumento del trattamento: la legge lo definisce parte integrante del programma e lo affida al lavoro degli educatori e degli assistenti sociali con i servizi del territorio (c. 3). I requisiti sono due. La condotta regolare, che il comma 8 definisce come costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate in istituto e nelle eventuali attività lavorative o culturali: non basta l'assenza di rapporti disciplinari, serve una partecipazione positiva, e un rapporto disciplinare recente pesa ma non esclude. L'assenza di pericolosità sociale, valutata in concreto dal magistrato sulla base della relazione di sintesi dell'équipe, del tipo di reato, del percorso e delle informazioni di polizia sul contesto in cui il detenuto andrà. Le quote di pena (c. 4) sono il terzo filtro: nessuna attesa per l'arresto e per la reclusione fino a quattro anni; un quarto della pena per le condanne superiori; metà della pena, e comunque non oltre dieci anni, per i delitti dell'art. 4-bis commi 1, 1-ter e 1-quater; dieci anni per l'ergastolo. Nel calcolo contano la custodia cautelare, il presofferto e la liberazione anticipata, che anticipa la quota. Chi durante l'esecuzione viene condannato o imputato per un delitto doloso deve attendere due anni dal fatto (c. 5). Il permesso dura al massimo quindici giorni per volta e quarantacinque nell'anno di espiazione, trenta e cento per i minorenni; nella pratica i primi permessi sono di poche ore, con accompagnamento o presso i familiari, e la durata cresce con l'esito positivo dei precedenti. Le cautele sono quelle dell'art. 30: itinerario, luogo di permanenza, obbligo di presentarsi alla polizia, divieto di frequentare certe persone.
Il permesso di necessità
| Profilo | Permesso di necessità (art. 30) | Permesso premio (art. 30-ter) |
|---|---|---|
| Presupposto | Imminente pericolo di vita di un familiare o convivente; eccezionalmente eventi familiari di particolare gravità (funerale, nascita, grave malattia) | Coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro nel percorso di reinserimento |
| Chi | Condannati, internati e imputati (per questi decide il giudice che procede) | Solo condannati definitivi |
| Requisiti | Nessuna quota di pena né condotta; valutazione delle cautele | Condotta regolare, non pericolosità, quota di pena |
| Durata | Il tempo strettamente necessario, spesso con scorta | Fino a 15 giorni per volta, 45 l'anno |
| Chi decide | Magistrato di sorveglianza; giudice procedente per gli imputati | Magistrato di sorveglianza, sentito il direttore |
| Reclamo | Tribunale di sorveglianza entro 15 giorni (48 ore per il pm), art. 30-bis | Tribunale di sorveglianza con la stessa procedura (art. 30-ter c. 7) |
Il permesso di necessità è l'unico accessibile a chi è in custodia cautelare e a chi non ha ancora maturato la quota di pena. Il pericolo di vita si prova con la certificazione del medico o dell'ospedale, e l'urgenza consente la decisione in poche ore; per gli eventi di particolare gravità la giurisprudenza ammette il funerale del familiare stretto, la nascita del figlio, l'intervento chirurgico grave, non le cerimonie e le ricorrenze. Il diniego va motivato sulle ragioni di sicurezza e sull'impossibilità di adottare cautele, come la scorta.
Il procedimento e il reclamo
L'istanza si presenta al magistrato di sorveglianza competente per l'istituto, direttamente o tramite il difensore, con l'indicazione del luogo, delle persone che ospiteranno il detenuto e del programma. Il magistrato acquisisce la relazione della direzione e dell'équipe, le informazioni delle autorità di pubblica sicurezza sui motivi e sul luogo, anche del comune dove il detenuto chiede di recarsi, e, per i detenuti per reati di criminalità organizzata dell'art. 51 c. 3-bis e 3-quater c.p.p., il parere del procuratore distrettuale sull'attualità dei collegamenti, e per i detenuti in 41-bis anche quello del procuratore nazionale antimafia; salvo urgenza motivata, non decide prima di ventiquattro ore dalla richiesta dei pareri (art. 30-bis). La decisione è un decreto motivato, comunicato immediatamente al pubblico ministero e all'interessato; il pubblico ministero può proporre reclamo al tribunale di sorveglianza entro quarantotto ore e l'interessato entro quindici giorni dalla comunicazione, con ricorso in Cassazione contro la decisione del tribunale; il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del collegio. Il reclamo è efficace quando il diniego è generico, non tiene conto della relazione favorevole o si fonda solo sulla gravità del reato senza valutare il percorso; il tribunale può concedere direttamente il permesso. Il permesso concesso può essere revocato prima dell'uscita se sopravvengono fatti nuovi, e la mancata osservanza delle prescrizioni durante il permesso pesa sui successivi.
I reati dell'art. 4-bis dopo il 2019 e il 2022
Per i delitti di prima fascia, mafia, terrorismo, tratta e riduzione in schiavitù, sequestro a scopo di estorsione, associazione per il traffico di stupefacenti e per l'immigrazione clandestina, i permessi premio richiedevano la collaborazione con la giustizia: chi non collaborava non li otteneva mai. La Corte costituzionale, con la sentenza 253/2019, ha dichiarato illegittima questa preclusione assoluta per i permessi premio, perché trasformava la mancata collaborazione in una presunzione insuperabile di pericolosità, e ha ammesso la concessione quando siano acquisiti elementi che escludono sia i collegamenti attuali con la criminalità organizzata sia il pericolo di un loro ripristino; con l'ordinanza 97/2021 ha esteso il ragionamento alla liberazione condizionale dell'ergastolano. Il decreto-legge 162/2022, convertito dalla legge 199/2022, ha riscritto l'art. 4-bis: il comma 1-bis consente i benefici senza collaborazione a chi dimostra l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria, o l'assoluta impossibilità di adempiere, e allega elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta, alla partecipazione al trattamento e alla mera dissociazione, che consentano di escludere l'attualità dei collegamenti e il pericolo di ripristino, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni della mancata collaborazione, della revisione critica e delle iniziative verso le vittime; il magistrato acquisisce i pareri della procura antimafia e chiede informazioni al comitato per l'ordine e la sicurezza. Per i reati di seconda fascia (c. 1-ter), come la rapina e l'estorsione aggravate, la violenza sessuale e i reati contro la pubblica amministrazione, i permessi sono concessi se non ci sono elementi di collegamento con la criminalità organizzata, e per i reati sessuali contro minori dopo almeno un anno di osservazione della personalità (c. 1-quater). Il condannato in regime di 41-bis, per la natura del regime, non ottiene permessi.
Chi non rientra
Il detenuto che non rientra allo scadere del permesso senza giustificato motivo è punito in via disciplinare se l'assenza dura più di tre ore e non più di dodici; oltre le dodici ore commette evasione (art. 385 c.p.), con la reclusione da uno a tre anni, ridotta se si costituisce prima della condanna (art. 30 c. 3, richiamato dal 30-ter c. 6). L'evasione, oltre alla nuova condanna, comporta la revoca dei benefici in corso e il divieto di concessione per tre anni di lavoro all'esterno, permessi, affidamento in prova, detenzione domiciliare e semilibertà (art. 58-quater), e chiude di fatto il percorso di reinserimento. Il ritardo giustificato, per un incidente o un malore documentati, va comunicato subito all'istituto.
Che cosa fare
- Calcolare la quota con il difensore: fine pena, presofferto, liberazione anticipata già concessa, eventuale 4-bis.
- Costruire il percorso: lavoro, scuola, colloqui con l'équipe, nessun rapporto disciplinare, risarcimento o iniziative verso le vittime.
- Istanza al magistrato di sorveglianza con luogo, persone ospitanti, programma e documenti; per il permesso di necessità con la certificazione medica.
- Durante il permesso: rispettare orari, itinerario e prescrizioni; rientrare in anticipo; conservare la prova di eventuali impedimenti.
- In caso di rigetto: reclamo entro 15 giorni se la motivazione è generica; altrimenti ripresentare dopo aver colmato le lacune indicate.
Il permesso premio è la prova che il carcere fa del detenuto e che il detenuto fa di sé: chi lo ottiene e lo rispetta apre la porta alle misure alternative. La misura successiva è nella pagina sull'affidamento in prova; le pene che evitano il carcere fin dalla condanna nella pagina sulle pene sostitutive; lo sconto che anticipa le quote nella pagina sulla liberazione anticipata; il regime che sta tra permesso e libertà nella pagina sulla semilibertà.
Domande frequenti
Mio marito sconta 6 anni per rapina: quando può chiedere il primo permesso?
Mia madre sta morendo: mio fratello detenuto può venire a salutarla?
Il magistrato ha respinto il permesso: si può fare qualcosa?
Un condannato per mafia che non collabora può avere permessi?
Fonti normative
- Art. 30-ter L. 354/1975 — Permessi premio
- Art. 30 L. 354/1975 — Permessi
- Art. 30-bis L. 354/1975 — Provvedimenti e reclami in materia di permessi
- Art. 4-bis L. 354/1975 — Divieto di concessione dei benefici
- Art. 58-quater L. 354/1975 — Divieto di concessione di benefici
- Corte cost. 253/2019 — Permessi premio e collaborazione
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Esecuzione della penaL'affidamento in prova al servizio socialeL'affidamento in prova: pene fino a 3 anni, 4 con buona condotta, 6 per tossicodipendenti; istanza al tribunale di sorveglianza, prescrizioni.
- Esecuzione della penaLe pene sostitutive: semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità, pena pecuniariaLe pene sostitutive della riforma Cartabia: semilibertà e detenzione domiciliare fino a 4 anni, lavoro di pubblica utilità fino a 3, pena pecuniaria fino a 1.
- Esecuzione della penaLa liberazione anticipata: 45 giorni ogni semestre45 giorni di sconto per ogni semestre di pena scontata (art. 54 o.p.), anche in cautelare e ai domiciliari; accertamento d'ufficio dal 2024, istanza sempre ammessa.
- Esecuzione della penaLa semilibertà: fuori di giorno, in carcere la notteFuori di giorno, in istituto la notte: subito per pene fino a 6 mesi, dopo metà pena o due terzi negli altri casi, ergastolo dopo 20 anni; semilibertà sostitutiva.
- Reati contro l'amministrazione della giustiziaL'evasione (art. 385 c.p.)Pena da 1 a 3 anni, aggravata con violenza o effrazione; ogni allontanamento dai domiciliari è evasione, rientro spontaneo irrilevante; tenuità, revoca dei domiciliari.
- Famiglia e violenza domesticaIl Codice rosso: la corsia preferenziale per la violenza domesticaIl codice rosso (L. 69/2019 e L. 168/2023): ascolto della vittima entro 3 giorni, misure cautelari e braccialetto, arresto in flagranza differita, nuovi reati.