In breve
- Con la condanna definitiva il PM emette l'ordine di esecuzione (art. 656 c.p.p.), indicando la pena da scontare al netto della custodia cautelare e della liberazione anticipata.
- Pena da espiare fino a 4 anni (Corte cost. 41/2018), 6 per tossicodipendenti e alcoldipendenti, 8 per la detenzione domiciliare terapeutica (L. 140/2026): l'ordine è sospeso e si hanno 30 giorni per chiedere una misura alternativa; si resta liberi fino alla decisione del tribunale di sorveglianza (30-45 giorni).
- Niente sospensione per i reati dell'art. 4-bis o.p., furto in abitazione, incendio boschivo doloso, per chi è in custodia in carcere e per chi l'ha già avuta.
- Istanza non presentata o respinta: il PM revoca il decreto e la carcerazione ha corso.
- Errori sul titolo o sul calcolo: incidente di esecuzione (art. 666); multa non pagata: ingiunzione a 90 giorni e conversione.
La sospensione dell'ordine di esecuzione
«Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 o otto anni nei casi di cui all'articolo 94-ter del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione».
Il limite di tre anni scritto nel comma 5 è superato: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 41 del 2018, lo ha dichiarato illegittimo «nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l'esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni», per allinearlo all'affidamento in prova dell'art. 47, c. 3-bis, o.p. Il limite si calcola sulla pena da espiare in concreto: il PM scomputa la custodia cautelare e le pene espiate senza titolo (art. 657) e, se il residuo rientra nei limiti, trasmette prima gli atti al magistrato di sorveglianza per la liberazione anticipata (c. 4-bis); l'ordine indica sia la pena con le detrazioni sia quella senza (c. 10-bis). Dal 21 agosto 2026 la L. 140/2026 ha aggiunto al testo unico stupefacenti l'art. 94-ter, la detenzione domiciliare terapeutica per tossicodipendenti e alcoldipendenti con pena fino a otto anni (quattro per i reati dell'art. 4-bis, salvo rapina ed estorsione aggravate), con sospensione dell'ordine e trasmissione al magistrato di sorveglianza, che decide entro 45 giorni.
| Pena da espiare | Sospensione | Misura che si può chiedere |
|---|---|---|
| Fino a 4 anni (anche residuo) | Sì (Corte cost. 41/2018) | Affidamento in prova (3 anni; 4 con buona condotta nell'anno precedente, art. 47 c. 3-bis); detenzione domiciliare (2 anni per chiunque, c. 1-bis; 4 per madri, padri soli, malati gravi, ultrasessantenni inabili, under 21, c. 1); semilibertà (arresto e reclusione fino a 6 mesi, art. 50 c. 1) |
| Fino a 6 anni, tossicodipendente o alcoldipendente | Sì | Affidamento terapeutico (art. 94 D.P.R. 309/1990) con certificazione e programma; sospensione della pena per programma già concluso con esito positivo (art. 90) |
| Fino a 8 anni, tossicodipendente o alcoldipendente senza i presupposti dell'affidamento | Sì (dal 21/8/2026) | Detenzione domiciliare terapeutica in comunità o, con programma semiresidenziale, in altro luogo idoneo (art. 94-ter); 4 anni se c'è un reato dell'art. 4-bis |
| Qualsiasi, reati dell'art. 4-bis o.p., furto in abitazione, incendio boschivo doloso | No (c. 9, lett. a) | Misure alternative solo dal carcere, con i limiti dell'art. 4-bis; eccezione: chi è ai domiciliari per tossicodipendenza (art. 89 D.P.R. 309/1990) |
| Qualsiasi, condannato in custodia cautelare in carcere | No (c. 9, lett. b) | Istanza dal carcere; liberazione anticipata decisa subito (c. 4-ter) |
| Condannato agli arresti domiciliari | Ordine sospeso, atti subito al tribunale di sorveglianza (c. 10) | Resta ai domiciliari fino alla decisione, tempo computato come pena |
| Seconda richiesta per la stessa condanna | No (c. 7) | Una sola sospensione per condanna, anche se si chiede una misura diversa |
Che cosa succede dopo la notifica
- Notifica dell'ordine e del decreto di sospensione al condannato e al difensore della fase esecutiva o del giudizio, con l'avviso dei 30 giorni, della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e, per chi è stato processato in assenza, dei 30 giorni per chiedere la restituzione nel termine o la rescissione del giudicato; se il condannato non ha avuto effettiva conoscenza dell'avviso, il PM può rinnovare la notifica (c. 8-bis).
- Istanza entro 30 giorni al PM, dal condannato o dal difensore, con le indicazioni e i documenti (lavoro, alloggio, famiglia, salute, certificazione della dipendenza e programma terapeutico, relazione dell'UEPE se già in contatto); i documenti mancanti si depositano in cancelleria fino a cinque giorni prima dell'udienza, e il tribunale può acquisirli d'ufficio (c. 6).
- Decisione del tribunale di sorveglianza non prima del trentesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione, in camera di consiglio con difensore e PM (artt. 666 e 678); per pene fino a un anno e sei mesi il presidente designa un magistrato relatore che può applicare la misura con ordinanza senza formalità (art. 678, c. 1-ter); l'ordinanza è ricorribile per cassazione.
- Revoca: se l'istanza non è presentata nei termini, è inammissibile o è respinta, il PM revoca immediatamente il decreto e l'ordine di carcerazione è eseguito (c. 8); per il tossicodipendente, la revoca scatta anche se il programma non è iniziato entro cinque giorni dall'istanza o è interrotto.
- Casi particolari: ultrasettantenni con residuo tra due e quattro anni e condannati ai domiciliari per gravissimi motivi di salute ottengono dal magistrato di sorveglianza la detenzione domiciliare provvisoria, in attesa del tribunale (c. 9-bis e 9-ter); per le madri di minori l'ordine è comunicato al PM presso il tribunale per i minorenni (c. 3-bis).
La pena pecuniaria segue una strada diversa (art. 660): il PM ingiunge il pagamento entro 90 giorni, in unica soluzione o nelle rate mensili fissate dal giudice, con l'avviso che in mancanza la multa o l'ammenda saranno convertite in semilibertà sostitutiva o, se l'insolvibilità è accertata, in lavoro di pubblica utilità o detenzione domiciliare sostitutiva; entro 20 giorni si può chiedere la rateizzazione al magistrato di sorveglianza. Gli errori sull'ordine (condanna non definitiva, notifica nulla, pena già espiata, custodia cautelare non scomputata, cumulo sbagliato) si fanno valere con l'incidente di esecuzione davanti al giudice che ha emesso la sentenza (art. 666), che decide con ordinanza dopo un'udienza in camera di consiglio con avviso di almeno dieci giorni; la sospensione condizionale già concessa, invece, impedisce a monte l'esecuzione, salvo revoca (sospensione condizionale). Chi ha lasciato passare i termini per l'appello perché non sapeva del processo ha 30 giorni dalla conoscenza della sentenza per chiedere la restituzione nel termine o la rescissione del giudicato: l'ordine di esecuzione è spesso il momento in cui la scopre.
Domande frequenti
Ho ricevuto l'ordine di esecuzione con il decreto di sospensione: che cosa devo fare nei 30 giorni?
Presentare al pubblico ministero, tramite il difensore, l'istanza per una misura alternativa: affidamento in prova al servizio sociale (pena fino a 3 anni, o 4 con buona condotta nell'anno precedente), detenzione domiciliare (fino a 2 anni per chiunque, fino a 4 per madri di figli sotto i dieci anni, malati gravi, ultrasessantenni inabili, under 21), semilibertà, oppure l'affidamento terapeutico o la detenzione domiciliare terapeutica se c'è una dipendenza certificata. L'istanza va corredata dai documenti (contratto di lavoro, disponibilità dell'abitazione, certificazione del SerD e programma, relazioni), che possono essere integrati fino a cinque giorni prima dell'udienza. Il PM trasmette tutto al tribunale di sorveglianza, che decide tra il trentesimo e il quarantacinquesimo giorno; nel frattempo lei resta libero. Se non presenta nulla, il decreto viene revocato e si va in carcere.
La mia condanna è di 3 anni e 8 mesi: la sospensione spetta?
Sì. Il testo dell'art. 656, c. 5, parla di tre anni, ma la Corte costituzionale (sent. 41/2018) lo ha dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede quattro anni, per allinearlo al limite dell'affidamento in prova «allargato» dell'art. 47, c. 3-bis, o.p.; il limite è dunque quattro anni di pena da espiare in concreto, calcolata scomputando la custodia cautelare già sofferta e, prima dell'ordine, la liberazione anticipata riconosciuta dal magistrato di sorveglianza (45 giorni per ogni semestre di pena espiata). Restano esclusi i condannati per i reati dell'art. 4-bis (mafia, terrorismo, violenza sessuale di gruppo, tratta, sequestro estorsivo, traffico di droga associativo), per furto in abitazione e incendio boschivo doloso, chi era in custodia cautelare in carcere quando la sentenza è diventata definitiva e chi ha già avuto una sospensione per la stessa condanna.
Sono agli arresti domiciliari e la sentenza è passata in giudicato: vado in carcere?
No, se la pena residua rientra nei limiti della sospensione: l'art. 656, c. 10, prevede che il PM sospenda l'ordine di carcerazione e trasmetta subito gli atti al tribunale di sorveglianza per l'eventuale misura alternativa; fino alla decisione lei resta agli arresti domiciliari e quel tempo conta come pena espiata. Chi invece si trova in custodia cautelare in carcere non ha diritto alla sospensione (c. 9, lett. b): l'ordine viene eseguito e le misure alternative si chiedono dal carcere. Per gli ultrasettantenni con residuo tra due e quattro anni e per chi è ai domiciliari per gravissimi motivi di salute il magistrato di sorveglianza applica in via provvisoria la detenzione domiciliare (c. 9-bis e 9-ter).
L'ordine contiene un errore sul calcolo della pena o riguarda una condanna già scontata: come si contesta?
Con l'incidente di esecuzione (art. 666 c.p.p.) davanti al giudice dell'esecuzione, cioè il giudice che ha emesso la sentenza: si contestano il titolo (condanna non definitiva, notifica nulla, pena già espiata, amnistia o indulto), il computo della custodia cautelare e delle pene fungibili (art. 657) e il cumulo delle pene; il giudice decide in camera di consiglio con ordinanza, ricorribile per cassazione. La richiesta non sospende automaticamente l'esecuzione, ma il giudice può sospenderla. Sul rifiuto delle misure alternative, invece, decide il tribunale di sorveglianza con ordinanza impugnabile in cassazione.
Fonti normative
- Art. 656 c.p.p. — Esecuzione delle pene detentive
- Art. 657 c.p.p. — Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo
- Art. 660 c.p.p. — Esecuzione delle pene pecuniarie
- Art. 666 c.p.p. — Procedimento di esecuzione
- Art. 47 L. 354/1975 — Affidamento in prova al servizio sociale
- Art. 47-ter L. 354/1975 — Detenzione domiciliare
- Art. 4-bis L. 354/1975 — Divieto di concessione dei benefici
- Artt. 90, 94 e 94-ter D.P.R. 309/1990 — Sospensione, affidamento e detenzione domiciliare per tossicodipendenti
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Da leggere insieme
- Esecuzione della penaL'affidamento in prova al servizio socialeL'affidamento in prova (art. 47 L. 354/1975: pena inflitta o residua fino a 3 anni, c. 1, o fino a 4 anni con buona condotta almeno nell'anno precedente la richiesta, in carcere, in misura cautelare o in libertà, c. 3-bis; conta la pena da espiare in concreto, al netto di custodia cautelare, pene già espiate, cause estintive e liberazione anticipata; anche dopo metà di una pena sostitutiva, c. 3-ter), i presupposti (osservazione della personalità: almeno un mese in istituto se detenuto, tramite l'UEPE se libero, c. 2; senza osservazione se la condotta dopo il reato lo consente, c. 3; giudizio prognostico di rieducazione e prevenzione; volontariato o attività di pubblica utilità se manca un lavoro, c. 2-bis), la procedura (istanza al tribunale di sorveglianza del luogo di esecuzione dopo l'inizio dell'esecuzione, c. 4; dalla libertà, entro 30 giorni dall'ordine di esecuzione sospeso ex art. 656 c. 5 c.p.p., con decisione tra il 30° e il 45° giorno e rito semplificato per pene fino a 18 mesi; dal carcere, con applicazione provvisoria del magistrato di sorveglianza se c'è grave pregiudizio e non c'è pericolo di fuga, tribunale entro 60 giorni; ricorso per cassazione), le prescrizioni (verbale: rapporti con il servizio sociale, dimora, libertà di movimento, locali vietati, lavoro, obbligo di soggiorno, divieto di attività e frequentazioni a rischio, adoperarsi per la vittima, obblighi di assistenza familiare, c. 5-7; modifiche del magistrato di sorveglianza, deroghe urgenti del direttore UEPE, c. 8; relazioni periodiche, c. 9-10), la revoca (c. 11: comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni incompatibile con la prova; il tribunale determina la pena residua tenendo conto del periodo trascorso, Corte cost. 343/1987; divieto di nuove misure per metà della pena residua e comunque non oltre 3 anni, art. 58-quater come riscritto da Corte cost. 149/2026; evasione), l'esito (c. 12: esito positivo = estinzione della pena detentiva e di ogni effetto penale salvo le pene accessorie perpetue, valutato anche il programma di giustizia riparativa; possibile estinzione della pena pecuniaria per chi è in disagiate condizioni; liberazione anticipata anche all'affidato, c. 12-bis), i casi particolari (affidamento terapeutico ex art. 94 D.P.R. 309/1990 fino a 6 anni, 4 con reati dell'art. 4-bis, con certificazione e programma; detenzione domiciliare terapeutica ex art. 94-ter fino a 8 anni dal 21 agosto 2026; esclusioni dell'art. 4-bis salvo collaborazione; stranieri irregolari non esclusi, Corte cost. 78/2007).
- Il procedimento penaleLa sospensione condizionale della penaLimiti di pena (2 anni, 3 per i minori, 2 anni e 6 mesi per infra-21 e over-70), prognosi, esclusioni, seconda concessione, obblighi, effetti sul lavoro e sul casellario, revoca, estinzione dopo 5 anni; le sentenze della Consulta del 2026.
- Esecuzione della penaLe pene sostitutive: semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità, pena pecuniariaLe quattro pene sostitutive (art. 20-bis c.p. e art. 53 L. 689/1981, come riscritti dal D.Lgs. 150/2022: semilibertà sostitutiva e detenzione domiciliare sostitutiva per pene fino a 4 anni; lavoro di pubblica utilità per pene fino a 3 anni; pena pecuniaria sostitutiva per pene fino a 1 anno; con il decreto penale, pena pecuniaria o lavoro di pubblica utilità fino a 1 anno su richiesta; limiti calcolati sulla pena aumentata per la continuazione; anche nel patteggiamento), il contenuto (art. 55: semilibertà = almeno 8 ore al giorno in istituto, il resto in attività di lavoro, studio o formazione secondo il programma dell'UEPE; art. 56: detenzione domiciliare = almeno 12 ore al giorno a casa o in comunità, con almeno 4 ore di uscita, braccialetto elettronico possibile, luogo che tuteli la vittima e non occupato abusivamente; art. 56-bis: lavoro di pubblica utilità = attività non retribuita presso enti pubblici o del terzo settore, da 6 a 15 ore settimanali, massimo 8 al giorno, 2 ore = 1 giorno di pena; art. 56-quater: pena pecuniaria = valore giornaliero da 5 a 2.500 euro secondo il reddito × giorni di pena, con rateizzazione ex art. 133-ter c.p.; art. 57: stessa durata della pena sostituita e stessa natura di pena detentiva, tranne la pecuniaria; art. 56-ter: prescrizioni comuni, divieto di armi, di frequentare pregiudicati, obbligo di restare nell'ambito regionale, ritiro del passaporto, divieto di avvicinamento alla vittima), il procedimento (art. 545-bis c.p.p.: dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti e con il consenso dell'imputato, il giudice integra il dispositivo o fissa un'udienza entro 60 giorni sospendendo il processo, acquisisce dall'UEPE informazioni e programma di trattamento e la certificazione di dipendenza; art. 58: criteri dell'art. 133 c.p., scelta della pena più idonea con il minor sacrificio della libertà, motivazione, consenso per le tre pene non pecuniarie, attenzione a età, salute, maternità, dipendenze; niente sostituzione se è concessa la sospensione condizionale o se le prescrizioni non saranno adempiute), le esclusioni (art. 59: reato commesso entro 3 anni dalla revoca di una pena sostitutiva o durante la sua esecuzione; pena pecuniaria negata a chi nei 5 anni non ha pagato una pena pecuniaria; misura di sicurezza personale; reati dell'art. 4-bis o.p.; non si applicano ai minorenni), l'esecuzione (art. 62: il magistrato di sorveglianza conferma o modifica le prescrizioni entro 45 giorni e le trasmette alla polizia e all'UEPE; art. 63: il lavoro di pubblica utilità parte dalla sentenza irrevocabile con presentazione all'UEPE; art. 64: modifiche per comprovati motivi; art. 65: controlli di polizia e polizia penitenziaria), la revoca (art. 66: mancata esecuzione o violazione grave o reiterata = revoca e conversione della parte residua nella pena detentiva o in una sostitutiva più grave, con procedimento ex art. 666 c.p.p.; art. 71: pena pecuniaria non pagata = conversione in semilibertà o detenzione domiciliare, in lavoro di pubblica utilità se insolvibile; art. 47 c. 3-ter o.p.: dopo metà pena si può passare all'affidamento in prova), il rapporto con la sospensione condizionale (alternativa, non cumulabile), con la messa alla prova (prima della condanna, estingue il reato) e con le misure alternative (decise dopo, dal tribunale di sorveglianza).
- Il procedimento penaleL'appello penale: termini, motivi, che cosa può cambiareSentenze appellabili e limiti per il PM (riforma Nordio), termini 15/30/45 giorni (+15 per l'assente), forma e specificità dei motivi, mandato ad impugnare, effetto devolutivo, reformatio in peius, rinnovazione delle prove, rito cartolare, concordato, pene sostitutive in appello, improcedibilità.