In breve
- Fuori di giorno per lavoro, studio o attività di reinserimento, rientro la sera in una sezione apposita (art. 48 o.p.).
- Quando (art. 50): subito per pene fino a 6 mesi senza affidamento; dopo metà pena negli altri casi; due terzi per i reati 4-bis; 20 anni per l'ergastolo; prima della metà se manca l'affidamento (reati non 4-bis c. 1).
- Decide il tribunale di sorveglianza; provvisoria dal magistrato in urgenza (Corte cost. 74/2020); licenze premio fino a 45 giorni l'anno (art. 52).
- Revoca in ogni tempo per inidoneità; assenza fino a 12 ore = disciplinare, oltre 12 ore = evasione (art. 51).
- Semilibertà sostitutiva in sentenza per pene fino a 4 anni: almeno 8 ore in istituto (art. 20-bis c.p.; art. 55 L. 689/1981).
Le regole di ammissione
«Possono essere espiate in regime di semilibertà la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, di almeno due terzi di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47, se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena. […] L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo avere espiato almeno venti anni di pena».
| Situazione | Quando si può chiedere | Chi decide |
|---|---|---|
| Arresto o reclusione fino a 6 mesi, senza affidamento | Subito, anche dall'inizio; anche dopo l'inizio dell'esecuzione se c'è volontà di reinserimento | Tribunale di sorveglianza; magistrato in via provvisoria (Corte cost. 74/2020) |
| Reati comuni | Dopo metà della pena (liberazione anticipata compresa) | Tribunale di sorveglianza |
| Reati comuni con pena fino a 3-4 anni ma senza i presupposti dell'affidamento | Anche prima della metà (non per i reati 4-bis c. 1) | Tribunale di sorveglianza |
| Reati dell'art. 4-bis (c. 1, 1-ter, 1-quater) | Dopo due terzi; per la prima fascia con collaborazione o con gli elementi della riforma 2022 | Tribunale di sorveglianza |
| Ergastolo | Dopo 20 anni (26 con i reati ostativi secondo le regole speciali) | Tribunale di sorveglianza |
| Internati (misure di sicurezza) | In ogni tempo | Magistrato / tribunale |
| Condanna fino a 4 anni nel processo di cognizione | In sentenza, con il consenso dell'imputato: semilibertà sostitutiva | Giudice della cognizione; esecuzione vigilata dal magistrato di sorveglianza |
La semilibertà è la misura più «carceraria» tra quelle alternative: il condannato resta assegnato a un istituto, in sezioni autonome, e ne esce secondo un programma con orari e itinerari; per questo la giurisprudenza la considera adatta a chi ha una pena residua ancora lunga o precedenti che sconsigliano l'affidamento, e la tratta come tappa di un percorso graduale che porta all'affidamento in prova quando la pena residua scende sotto i limiti dell'art. 47 o.p. Il tribunale valuta i progressi del trattamento, il progetto esterno (contratto di lavoro, corso, attività di volontariato), il contesto familiare e i rischi, con le relazioni dell'istituto e dell'UEPE. La liberazione anticipata (45 giorni a semestre) anticipa la metà e i due terzi; le licenze fino a 45 giorni l'anno aggiungono periodi in libertà vigilata. Le guide sull'affidamento in prova, sulla detenzione domiciliare e sul tribunale di sorveglianza completano il quadro delle alternative e della procedura.
Come si chiede e come si conserva
- Verificare i requisiti: pena residua e quota espiata (con la liberazione anticipata riconosciuta), natura del reato (4-bis o no), eventuale affidamento proponibile in alternativa; per il libero sospeso, istanza entro 30 giorni dall'ordine di esecuzione.
- Costruire il progetto: contratto o dichiarazione di disponibilità del datore con orari, iscrizione a corsi, attività di volontariato, domicilio per le licenze; relazione dell'UEPE; per i detenuti, la sintesi dell'osservazione e l'assenza di rapporti disciplinari.
- Istanza al tribunale di sorveglianza (luogo di detenzione o residenza), con richiesta al magistrato di applicazione provvisoria se c'è urgenza; udienza in camera di consiglio con difensore; ordinanza ricorribile in cassazione in 15 giorni.
- In semilibertà: rispetto degli orari e degli itinerari, comunicazione immediata di ogni impedimento, rapporti con l'UEPE e con la direzione; richiesta delle licenze premio; istanze di liberazione anticipata; passaggio all'affidamento quando possibile.
- Se qualcosa va storto: ritardo fino a 12 ore, giustificarlo subito con documenti; oltre 12 ore è evasione, con sospensione e revoca; contro la revoca, ricorso per cassazione; il periodo trascorso resta pena espiata.
Per chi è ancora sotto processo la riforma Cartabia ha aperto una via più diretta: chiedere al giudice, già in sentenza, la semilibertà sostitutiva per condanne fino a quattro anni, con otto ore in istituto e il resto fuori secondo il programma dell'UEPE (art. 55 L. 689/1981), evitando l'attesa della metà della pena e il passaggio dalla sorveglianza; la scelta va fatta con il difensore prima della decisione, perché le pene sostitutive richiedono il consenso dell'imputato e non sono più chiedibili dopo la definitività. Per i condannati stranieri senza permesso, l'espulsione come misura alternativa (art. 16 D.Lgs. 286/1998) per le pene fino a due anni è un'alternativa da valutare; per chi lavora, il lavoro all'esterno ex art. 21 o.p. è il gradino precedente. Il mancato rientro configura l'evasione, punita anche a titolo autonomo; la riabilitazione, dopo la fine della pena, chiude il percorso.
Domande frequenti
Devo scontare 5 anni per rapina e ho già fatto 2 anni e mezzo: posso chiedere la semilibertà?
Sì, se la rapina non rientra tra i reati dell'art. 4-bis o.p. (la rapina aggravata dall'art. 628, c. 3, vi rientra, quella semplice no): per i reati comuni serve l'espiazione di almeno metà della pena (art. 50, c. 2, o.p.), che con la liberazione anticipata di 45 giorni a semestre si raggiunge prima; per i reati dell'art. 4-bis servono due terzi e, per quelli di prima fascia, la collaborazione o gli elementi richiesti dalla riforma del 2022. L'ammissione è decisa dal tribunale di sorveglianza in base ai progressi del trattamento e alla possibilità di un reinserimento graduale (c. 4): conta un progetto concreto (contratto o promessa di lavoro, corso di studi, attività di volontariato) con orari compatibili, l'assenza di sanzioni disciplinari e la relazione favorevole dell'istituto e dell'UEPE. In attesa, il lavoro all'esterno ex art. 21 o.p., approvato dal magistrato di sorveglianza, permette di iniziare a lavorare fuori restando detenuto. Se la pena residua scende sotto i quattro anni con buona condotta, può chiedere direttamente l'affidamento in prova, che è più ampio.
Ho una condanna a 5 mesi di reclusione e non ho i requisiti per l'affidamento: che succede?
Per le pene fino a sei mesi di reclusione e per l'arresto la legge consente di espiare la pena direttamente in semilibertà, senza attendere la metà, quando il condannato non è affidato in prova (art. 50, c. 1, o.p.): è la valvola per chi ha una pena breve ma non ottiene l'affidamento (per precedenti, per assenza di un programma, per una prognosi incerta). La chiede al tribunale di sorveglianza entro trenta giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione sospeso (art. 656, c. 5, c.p.p.), oppure, se è già detenuto, in ogni momento; dopo la sentenza della Corte costituzionale 74/2020 il magistrato di sorveglianza può applicarla in via provvisoria quando c'è urgenza, in attesa della decisione del tribunale (art. 50, c. 6). Da valutare anche la detenzione domiciliare, che per le pene fino a due anni è concessa quando manca l'affidamento, e che non richiede il rientro in istituto. Se il processo è ancora in corso, la strada migliore è la pena sostitutiva chiesta al giudice della cognizione.
Sono rientrato in istituto con tre ore di ritardo per un guasto all'auto: rischio la revoca?
Rischia una sanzione disciplinare e una proposta di revoca, non l'evasione: l'assenza ingiustificata fino a dodici ore è punita in via disciplinare e può portare alla proposta di revoca (art. 51, c. 2, o.p.), mentre oltre le dodici ore scatta il reato di evasione (art. 385 c.p.), con sospensione del beneficio già alla denuncia e revoca in caso di condanna. Il «giustificato motivo» esclude tutto: documenti il guasto (fattura del meccanico, soccorso stradale, foto, testimoni) e avvisi subito l'istituto, perché la tempestività della comunicazione è decisiva nella valutazione. La revoca, comunque, è possibile «in ogni tempo» quando il condannato non si mostra idoneo al trattamento (c. 1): violazioni ripetute degli orari, frequentazioni, alcol, mancata attività lavorativa. Il tempo trascorso in semilibertà resta pena espiata anche in caso di revoca.
Che differenza c'è tra la semilibertà della sorveglianza e la semilibertà sostitutiva decisa dal giudice?
La prima è una misura alternativa concessa dal tribunale di sorveglianza durante l'esecuzione, con i requisiti di pena dell'art. 50 o.p.; la seconda è una pena sostitutiva che il giudice della cognizione applica in sentenza, con il consenso dell'imputato, al posto della reclusione o dell'arresto fino a quattro anni (art. 20-bis c.p.; art. 55 L. 689/1981, dal 30 dicembre 2022): il condannato trascorre almeno otto ore al giorno in un istituto o sezione vicino al comune di residenza o di lavoro e per il resto lavora, studia o svolge le attività del programma predisposto dall'UEPE e approvato dal giudice. Non c'è attesa della metà della pena né istanza alla sorveglianza: si parte con la sentenza definitiva, e l'esecuzione è vigilata dal magistrato di sorveglianza, che in caso di violazioni gravi può convertirla in pena detentiva. In pratica la sostitutiva conviene quando l'affidamento non è proponibile ma c'è un lavoro; chi può ottenere la detenzione domiciliare sostitutiva o il lavoro di pubblica utilità di solito li preferisce. La guida sulle pene sostitutive confronta le quattro opzioni.
Fonti normative
- Art. 48 L. 354/1975 — Regime di semilibertà
- Art. 50 L. 354/1975 — Ammissione alla semilibertà
- Art. 51 L. 354/1975 — Sospensione e revoca del regime di semilibertà
- Art. 52 L. 354/1975 — Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà
- Art. 20-bis c.p. — Pene sostitutive delle pene detentive brevi
- Art. 55 L. 689/1981 — Semilibertà sostitutiva
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Esecuzione della penaL'affidamento in prova al servizio socialeL'affidamento in prova (art. 47 L. 354/1975: pena inflitta o residua fino a 3 anni, c. 1, o fino a 4 anni con buona condotta almeno nell'anno precedente la richiesta, in carcere, in misura cautelare o in libertà, c. 3-bis; conta la pena da espiare in concreto, al netto di custodia cautelare, pene già espiate, cause estintive e liberazione anticipata; anche dopo metà di una pena sostitutiva, c. 3-ter), i presupposti (osservazione della personalità: almeno un mese in istituto se detenuto, tramite l'UEPE se libero, c. 2; senza osservazione se la condotta dopo il reato lo consente, c. 3; giudizio prognostico di rieducazione e prevenzione; volontariato o attività di pubblica utilità se manca un lavoro, c. 2-bis), la procedura (istanza al tribunale di sorveglianza del luogo di esecuzione dopo l'inizio dell'esecuzione, c. 4; dalla libertà, entro 30 giorni dall'ordine di esecuzione sospeso ex art. 656 c. 5 c.p.p., con decisione tra il 30° e il 45° giorno e rito semplificato per pene fino a 18 mesi; dal carcere, con applicazione provvisoria del magistrato di sorveglianza se c'è grave pregiudizio e non c'è pericolo di fuga, tribunale entro 60 giorni; ricorso per cassazione), le prescrizioni (verbale: rapporti con il servizio sociale, dimora, libertà di movimento, locali vietati, lavoro, obbligo di soggiorno, divieto di attività e frequentazioni a rischio, adoperarsi per la vittima, obblighi di assistenza familiare, c. 5-7; modifiche del magistrato di sorveglianza, deroghe urgenti del direttore UEPE, c. 8; relazioni periodiche, c. 9-10), la revoca (c. 11: comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni incompatibile con la prova; il tribunale determina la pena residua tenendo conto del periodo trascorso, Corte cost. 343/1987; divieto di nuove misure per metà della pena residua e comunque non oltre 3 anni, art. 58-quater come riscritto da Corte cost. 149/2026; evasione), l'esito (c. 12: esito positivo = estinzione della pena detentiva e di ogni effetto penale salvo le pene accessorie perpetue, valutato anche il programma di giustizia riparativa; possibile estinzione della pena pecuniaria per chi è in disagiate condizioni; liberazione anticipata anche all'affidato, c. 12-bis), i casi particolari (affidamento terapeutico ex art. 94 D.P.R. 309/1990 fino a 6 anni, 4 con reati dell'art. 4-bis, con certificazione e programma; detenzione domiciliare terapeutica ex art. 94-ter fino a 8 anni dal 21 agosto 2026; esclusioni dell'art. 4-bis salvo collaborazione; stranieri irregolari non esclusi, Corte cost. 78/2007).
- Esecuzione della penaLa detenzione domiciliareI casi (art. 47-ter L. 354/1975: c. 01, ultrasettantenni per qualunque pena, esclusi i reati del libro II titolo XII capo III sezione I e gli artt. 609-bis, 609-quater, 609-octies, art. 51 c. 3-bis c.p.p. e 4-bis, e i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, con la Corte cost. 56/2021 che ha eliminato l'esclusione per la recidiva; c. 1: reclusione fino a 4 anni anche residua e arresto, per donna incinta o madre di figlio sotto i 10 anni convivente, padre con figlio sotto i 10 anni se la madre è morta o impossibilitata, persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono contatti con i presidi sanitari, ultrasessantenni anche parzialmente inabili, minori di 21 anni per esigenze di salute, studio, lavoro e famiglia; c. 1-bis: reclusione fino a 2 anni anche residua, per chiunque, quando mancano i presupposti dell'affidamento e la misura evita il pericolo di altri reati, esclusi i reati dell'art. 4-bis; c. 1-ter: quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della pena ex artt. 146-147 c.p., malattia grave, AIDS, gravidanza, il tribunale può disporre la detenzione domiciliare a termine prorogabile, anche oltre i limiti, con la Corte cost. 99/2019 per l'infermità psichica; art. 47-quater: oltre i limiti per AIDS conclamata e grave deficienza immunitaria con programma di cura; art. 47-quinquies: detenzione domiciliare speciale per le madri di figli fino a 10 anni, anche disabili gravi dopo Corte cost. 18/2020, dopo un terzo della pena o 15 anni di ergastolo, anche in ICAM o a casa, con estensione al padre; Corte cost. 30/2022 e 52/2025), la procedura (c. 1-quater: istanza al tribunale di sorveglianza dopo l'inizio dell'esecuzione; in caso di grave pregiudizio dalla protrazione della detenzione, al magistrato di sorveglianza con applicazione provvisoria; dalla libertà, entro 30 giorni dall'ordine di esecuzione sospeso ex art. 656 c. 5 c.p.p., per pene fino a 4 anni nei casi del c. 1 e fino a 3, 4 dopo Corte cost. 41/2018, negli altri; c. 4: modalità fissate secondo l'art. 284 c.p.p., interventi del servizio sociale, modifiche del magistrato di sorveglianza; c. 5: nessun regime penitenziario e nessun onere per l'amministrazione; art. 58-quinquies: braccialetto elettronico possibile; permessi di uscita per lavoro, salute, esigenze familiari; c. 1-quinquies e c. 1-ter: pareri della procura distrettuale e della DNA per i detenuti per reati di mafia e 41-bis), la L. 199/2010 (art. 1: pene detentive fino a 18 mesi, anche residue, eseguite presso il domicilio su decisione del magistrato di sorveglianza; esclusi i condannati per reati dell'art. 4-bis, i delinquenti abituali, i sorvegliati particolari, chi ha concreta possibilità di fuga o di commettere delitti e chi non ha un domicilio idoneo anche per la tutela delle vittime; il PM sospende l'ordine e trasmette al magistrato con il verbale di idoneità del domicilio, salvo che debba applicarsi la sospensione dell'art. 656 c. 5 o i divieti del c. 9 lett. a; dal carcere, istanza con relazione della direzione; nessuna prognosi di rieducazione, solo pericolosità e domicilio), la revoca (c. 6: comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni incompatibile con la prosecuzione; c. 7: cessazione delle condizioni, per esempio il figlio compie 10 anni, salvo proroga della speciale fino ai 10 anni; c. 8: l'allontanamento dal domicilio è evasione ex art. 385 c.p., per le madri e i padri solo se supera 12 ore dopo Corte cost. 177/2009 e 211/2018; c. 9: la condanna per evasione revoca il beneficio salvo lieve entità; art. 58-quater: divieto di nuove misure per metà della pena residua, max 3 anni), le differenze (arresti domiciliari: misura cautelare prima della condanna, art. 284 c.p.p.; detenzione domiciliare sostitutiva: pena decisa dal giudice della cognizione fino a 4 anni, art. 56 L. 689/1981, con almeno 12 ore a casa e 4 di uscita; detenzione domiciliare terapeutica per tossicodipendenti fino a 8 anni, art. 94-ter D.P.R. 309/1990; semilibertà e affidamento), consigli (domicilio idoneo con consenso dei conviventi e verbale della polizia; documentare salute, figli, età, lavoro; chiedere gli orari di uscita necessari; comunicare ogni variazione al magistrato).
- Esecuzione della penaLe pene sostitutive: semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità, pena pecuniariaLe quattro pene sostitutive (art. 20-bis c.p. e art. 53 L. 689/1981, come riscritti dal D.Lgs. 150/2022: semilibertà sostitutiva e detenzione domiciliare sostitutiva per pene fino a 4 anni; lavoro di pubblica utilità per pene fino a 3 anni; pena pecuniaria sostitutiva per pene fino a 1 anno; con il decreto penale, pena pecuniaria o lavoro di pubblica utilità fino a 1 anno su richiesta; limiti calcolati sulla pena aumentata per la continuazione; anche nel patteggiamento), il contenuto (art. 55: semilibertà = almeno 8 ore al giorno in istituto, il resto in attività di lavoro, studio o formazione secondo il programma dell'UEPE; art. 56: detenzione domiciliare = almeno 12 ore al giorno a casa o in comunità, con almeno 4 ore di uscita, braccialetto elettronico possibile, luogo che tuteli la vittima e non occupato abusivamente; art. 56-bis: lavoro di pubblica utilità = attività non retribuita presso enti pubblici o del terzo settore, da 6 a 15 ore settimanali, massimo 8 al giorno, 2 ore = 1 giorno di pena; art. 56-quater: pena pecuniaria = valore giornaliero da 5 a 2.500 euro secondo il reddito × giorni di pena, con rateizzazione ex art. 133-ter c.p.; art. 57: stessa durata della pena sostituita e stessa natura di pena detentiva, tranne la pecuniaria; art. 56-ter: prescrizioni comuni, divieto di armi, di frequentare pregiudicati, obbligo di restare nell'ambito regionale, ritiro del passaporto, divieto di avvicinamento alla vittima), il procedimento (art. 545-bis c.p.p.: dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti e con il consenso dell'imputato, il giudice integra il dispositivo o fissa un'udienza entro 60 giorni sospendendo il processo, acquisisce dall'UEPE informazioni e programma di trattamento e la certificazione di dipendenza; art. 58: criteri dell'art. 133 c.p., scelta della pena più idonea con il minor sacrificio della libertà, motivazione, consenso per le tre pene non pecuniarie, attenzione a età, salute, maternità, dipendenze; niente sostituzione se è concessa la sospensione condizionale o se le prescrizioni non saranno adempiute), le esclusioni (art. 59: reato commesso entro 3 anni dalla revoca di una pena sostitutiva o durante la sua esecuzione; pena pecuniaria negata a chi nei 5 anni non ha pagato una pena pecuniaria; misura di sicurezza personale; reati dell'art. 4-bis o.p.; non si applicano ai minorenni), l'esecuzione (art. 62: il magistrato di sorveglianza conferma o modifica le prescrizioni entro 45 giorni e le trasmette alla polizia e all'UEPE; art. 63: il lavoro di pubblica utilità parte dalla sentenza irrevocabile con presentazione all'UEPE; art. 64: modifiche per comprovati motivi; art. 65: controlli di polizia e polizia penitenziaria), la revoca (art. 66: mancata esecuzione o violazione grave o reiterata = revoca e conversione della parte residua nella pena detentiva o in una sostitutiva più grave, con procedimento ex art. 666 c.p.p.; art. 71: pena pecuniaria non pagata = conversione in semilibertà o detenzione domiciliare, in lavoro di pubblica utilità se insolvibile; art. 47 c. 3-ter o.p.: dopo metà pena si può passare all'affidamento in prova), il rapporto con la sospensione condizionale (alternativa, non cumulabile), con la messa alla prova (prima della condanna, estingue il reato) e con le misure alternative (decise dopo, dal tribunale di sorveglianza).
- Esecuzione della penaMagistrato e tribunale di sorveglianza: chi decide che cosaL'organizzazione (uffici di sorveglianza in ogni distretto, art. 68 o.p.; il magistrato di sorveglianza è un giudice monocratico con giurisdizione su determinati istituti e territori; il tribunale di sorveglianza ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello ed è composto da tutti i magistrati di sorveglianza del distretto e da esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria, criminologia nominati dal CSM per tre anni; decide in collegio di quattro: presidente, un magistrato di sorveglianza, due esperti, con voto prevalente del presidente in caso di parità, art. 70 c. 3-8), le competenze del magistrato (art. 69 o.p.: vigilanza sugli istituti e sulla custodia; misure di sicurezza, riesame della pericolosità, revoca delle dichiarazioni di abitualità; approvazione del programma di trattamento e del lavoro all'esterno; reclami dei detenuti su disciplina e su violazioni di diritti con pregiudizio grave e attuale, c. 6, con il procedimento dell'art. 35-bis e i rimedi risarcitori dell'art. 35-ter per la detenzione inumana ex art. 3 CEDU, un giorno di sconto ogni dieci subiti o 8 euro al giorno; permessi, licenze ai semiliberi, modifiche di affidamento e detenzione domiciliare con decreto, c. 7; liberazione anticipata e remissione del debito con ordinanza, c. 8, secondo il procedimento dell'art. 69-bis: accertamento d'ufficio dei semestri in occasione delle istanze di misure alternative e nei 90 giorni prima del fine pena, istanza autonoma solo con interesse specifico, reclamo al tribunale in 10 giorni; applicazione provvisoria delle misure alternative in urgenza ex art. 47 c. 4 e 47-ter c. 1-quater o.p.; rinvio provvisorio della pena ex art. 684 c.p.p.; rateizzazione e conversione delle pene pecuniarie; esecuzione delle pene sostitutive; pareri sulla grazia; espulsione dello straniero come misura alternativa), le competenze del tribunale (art. 70 c. 1: affidamento in prova anche terapeutico, detenzione domiciliare ordinaria e speciale, semilibertà, liberazione condizionale, revoca e cessazione dei benefici, riduzione di pena per liberazione anticipata su reclamo, rinvio obbligatorio e facoltativo della pena ex artt. 146-147 c.p., riabilitazione ex art. 683 c.p.p., esito dell'affidamento, estinzione del reato dopo la liberazione condizionale, appello contro le decisioni del magistrato sulle misure di sicurezza, c. 2; reclami contro i decreti sui permessi; il magistrato che ha deciso non fa parte del collegio), il procedimento (art. 677 c.p.p.: competenza del magistrato o tribunale del luogo dell'istituto se detenuto, altrimenti della residenza o del domicilio; art. 678 e 666: su richiesta del PM, dell'interessato, del difensore o d'ufficio; udienza in camera di consiglio con avviso almeno 10 giorni prima, difensore d'ufficio se manca, partecipazione dell'interessato anche a distanza, acquisizione di relazioni dell'UEPE e dell'istituto; ordinanza comunicata o notificata, ricorso per cassazione entro 15 giorni; inammissibilità de plano per manifesta infondatezza o riproposizione; art. 678 c. 1-bis: procedimento semplificato senza udienza ex art. 667 c. 4 per riabilitazione, rateizzazione e conversione delle pene pecuniarie, esito dell'affidamento, con opposizione in 15 giorni; art. 678 c. 1-ter: per le pene fino a 18 mesi il magistrato relatore può applicare la misura con ordinanza senza formalità, opponibile al tribunale in 10 giorni), i tempi (mesi tra l'istanza e l'udienza, con differenze tra distretti; istanza dal libero sospeso ex art. 656 c. 5 c.p.p. entro 30 giorni dall'ordine di esecuzione, decisione del tribunale entro 45 giorni per legge, spesso più a lungo; istanze dei detenuti per il tramite della direzione o del difensore; documenti utili: relazione UEPE, disponibilità di lavoro e domicilio, certificazioni sanitarie, programma terapeutico), consigli (indirizzare l'istanza all'organo competente per evitare dichiarazioni di incompetenza con trasmissione; una sola istanza articolata invece di molte; il difensore di fiducia esperto in esecuzione; il reclamo giurisdizionale per le condizioni detentive; il ricorso per cassazione solo per violazione di legge e motivazione mancante).
- Esecuzione della penaL'ordine di esecuzione: quando si va in carcere dopo la condannaL'ordine di esecuzione (art. 656 c.p.p.: il PM lo emette quando la condanna a pena detentiva è definitiva; contiene le generalità, l'imputazione, il dispositivo, la pena da espiare con le detrazioni della liberazione anticipata già indicate e l'avviso sulla giustizia riparativa e sulla rescissione del giudicato per chi è stato processato in assenza; notificato al difensore; per il detenuto è comunicato in carcere; per le madri di minori è comunicato al PM minorile), il computo della pena (art. 657: custodia cautelare e pene espiate senza titolo scomputate; art. 656 c. 4-bis: prima dell'ordine gli atti vanno al magistrato di sorveglianza per la liberazione anticipata, 45 giorni per semestre, se il residuo rientra nei limiti della sospensione), la sospensione (c. 5: pena, anche residua, fino a 3 anni per legge, 4 anni dopo Corte cost. 41/2018, 4 nei casi dell'art. 47-ter c. 1 o.p., 6 per tossicodipendenti e alcoldipendenti con programma terapeutico, artt. 90 e 94 D.P.R. 309/1990, 8 per la detenzione domiciliare terapeutica dell'art. 94-ter introdotto dalla L. 140/2026 in vigore dal 21 agosto 2026; avviso al condannato e al difensore con 30 giorni per l'istanza di affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà o affidamento terapeutico; il tribunale di sorveglianza decide tra il 30° e il 45° giorno; per pene fino a 18 mesi decide un magistrato relatore senza udienza; una sola sospensione per condanna), i divieti (c. 9: reati dell'art. 4-bis o.p., incendio boschivo doloso, furto in abitazione, salvo gli arresti domiciliari per tossicodipendenti; custodia cautelare in carcere al momento della definitività; c. 10: chi è ai domiciliari resta ai domiciliari fino alla decisione, con il tempo computato come pena), la revoca (c. 8: istanza tardiva, inammissibile o respinta = il PM revoca il decreto e la carcerazione ha corso; c. 8-bis: rinnovazione della notifica se il condannato non ha avuto effettiva conoscenza), gli ultrasettantenni e i malati (c. 9-bis e 9-ter: detenzione domiciliare provvisoria del magistrato di sorveglianza), le pene pecuniarie (art. 660: ingiunzione di pagamento entro 90 giorni, rate mensili, conversione in pene sostitutive), i rimedi (incidente di esecuzione ex art. 666 davanti al giudice dell'esecuzione per errori sul titolo, sul computo, sul cumulo; ricorso per cassazione contro l'ordinanza; istanza al tribunale di sorveglianza e ricorso in cassazione contro il diniego delle misure), che cosa fare (nominare il difensore per la fase esecutiva, preparare l'istanza con i documenti: lavoro, casa, programma terapeutico, relazione dell'UEPE).
- Esecuzione della penaLa liberazione anticipata: 45 giorni ogni semestrePresupposti (art. 54 o.p.: partecipazione all'opera di rieducazione, semestre di pena scontata, custodia cautelare e detenzione domiciliare, ergastolo), effetti sul computo per permessi, semilibertà e liberazione condizionale, calcolo e fine pena «virtuale», procedimento d'ufficio dell'art. 69-bis dopo il DL 92/2024 (istanze di misure alternative, ultimi 90 giorni), istanza autonoma dopo Corte cost. 201/2025, ordine di esecuzione con le detrazioni (art. 656, c. 4-bis, c.p.p.), decisione de plano e reclamo in 10 giorni, diniego e revoca (Corte cost. 186/1995), affidamento in prova (art. 47, c. 12-bis), la liberazione anticipata speciale del 2014-2015 e le proposte non approvate.
- StupefacentiTossicodipendenza e pena: l'affidamento terapeutico e la sospensioneL'affidamento in prova in casi particolari (art. 94 D.P.R. 309/1990: persona tossicodipendente o alcoldipendente con programma di recupero in corso o da intraprendere, concordato con il SerD o con una struttura privata autorizzata; pena detentiva, anche residua e congiunta a pecuniaria, non superiore a 6 anni, 4 se il titolo comprende un reato dell'art. 4-bis o.p.; istanza in ogni momento; certificazione a pena di inammissibilità di una struttura pubblica o privata accreditata su stato di dipendenza, procedura di accertamento dell'uso abituale, andamento e idoneità del programma; struttura accreditata per l'esecuzione a carico del SSN; c. 2: se l'ordine di carcerazione è eseguito, domanda al magistrato di sorveglianza che può applicare provvisoriamente la misura se ci sono concrete indicazioni, grave pregiudizio dalla detenzione e nessun pericolo di fuga; c. 3: il tribunale verifica che dipendenza e programma non siano preordinati al beneficio; c. 4: accoglimento se il programma contribuisce al recupero e previene altri reati, prescrizioni sul programma e controlli, esecuzione dalla data del verbale o da una data più favorevole se il programma era già in corso; c. 6-bis: dopo la parte terapeutica il magistrato può proseguire l'affidamento per il reinserimento anche oltre i limiti dell'art. 47; c. 6-ter: obbligo di segnalazione della struttura; revoca ex art. 47 c. 11 o.p. per comportamento incompatibile o abbandono del programma; art. 656 c. 5 c.p.p.: sospensione dell'ordine di esecuzione per pene fino a 6 anni e 30 giorni per l'istanza, con revoca se il programma non inizia entro 5 giorni o si interrompe), la sospensione dell'esecuzione (art. 90: per reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza, pena fino a 6 anni o 4 con 4-bis, il tribunale di sorveglianza sospende per 5 anni l'esecuzione se il condannato si è sottoposto con esito positivo a un programma terapeutico concluso, anche per la pena pecuniaria; una sola volta; inammissibile se nel frattempo ha commesso un delitto non colposo; art. 91: istanza con certificazione e attestazione dell'esito; art. 93: dopo 5 anni senza delitti non colposi puniti con reclusione, pena ed effetti penali estinti; revoca di diritto per nuovo delitto con reclusione; termine dalla presentazione dell'istanza), la detenzione domiciliare terapeutica (art. 94-ter, introdotto dalla L. 140/2026 in vigore dal 21 agosto 2026: quando mancano i presupposti dell'affidamento, pena fino a 8 anni, 4 con 4-bis salvo rapina ed estorsione aggravate, in struttura residenziale accreditata con programma residenziale, o in altro luogo idoneo con programma semiresidenziale per reati non 4-bis; domanda con la correlazione tra dipendenza e reato, programma e valutazione del servizio pubblico integrato dall'UEPE; revoca se il programma non si conclude positivamente, con al massimo due trasferimenti di struttura; al termine positivo, affidamento o detenzione domiciliare anche oltre i limiti ordinari aumentati della metà; verifiche periodiche; regime dell'art. 47-ter o.p. in quanto compatibile; art. 656 c. 5: sospensione dell'ordine fino a 8 anni e trasmissione al magistrato di sorveglianza che decide entro 45 giorni), le altre norme (art. 89: arresti domiciliari al posto della custodia in carcere per chi ha un programma in corso, salvo esigenze di eccezionale rilevanza, in struttura residenziale per rapina ed estorsione aggravate; c. 2: chi è in carcere e vuole iniziare un programma; art. 95: esecuzione della pena in istituti idonei; art. 47 o.p. e 4-bis: esclusioni salvo collaborazione; art. 58-quater), come si prepara (contatto con il SerD prima della definitività, certificazione ex art. 123 con l'accertamento tossicologico, programma con date e struttura disponibile, lettera di accoglienza della comunità, relazione sulla correlazione tra dipendenza e reato, documenti su lavoro e famiglia; istanza al PM entro 30 giorni dall'ordine sospeso o al magistrato di sorveglianza dal carcere; udienza del tribunale entro 45 giorni; errori: programma generico, struttura non accreditata, richiesta tardiva, interruzione del programma).
- Reati contro l'amministrazione della giustiziaL'evasione (art. 385 c.p.)Testo e pene dell'art. 385 c.p. (1-3 anni; 2-5 con violenza, minaccia o effrazione; 3-6 con armi o più persone; diminuente per chi si costituisce prima della condanna), chi può evadere (arrestato, detenuto, imputato ai domiciliari, condannato in detenzione domiciliare art. 47-ter c. 8 o.p., ammesso al lavoro esterno; non chi è sottoposto a misure non custodiali), condotta (qualsiasi allontanamento non autorizzato, anche breve; dolo generico; rientro spontaneo irrilevante), cause di giustificazione (stato di necessità, autorizzazioni art. 284 c. 3) e tenuità (art. 131-bis), detenzione domiciliare e limite delle 12 ore (Corte cost. 177/2009 e 211/2018), conseguenze cautelari (art. 276 c. 1-ter: revoca e carcere salvo lieve entità; 284 c. 5-bis: niente domiciliari per 5 anni) ed esecutive (revoca del beneficio, art. 47-ter c. 9), procedibilità e rito, procurata evasione (art. 386), difese.
- Il procedimento penaleLa riabilitazione: cancellare gli effetti della condannaGli effetti (art. 178 c.p.: estingue le pene accessorie, interdizione dai pubblici uffici, dalle professioni, incapacità di contrattare con la PA, e ogni altro effetto penale della condanna, salvo diversa disposizione; effetti penali = ostacoli a sospensione condizionale, benefici, recidiva, cause di esclusione da concorsi e licenze fondate sulla condanna; non tocca gli effetti civili e amministrativi previsti da leggi speciali, né la confisca; casellario: la condanna riabilitata non è riportata nel certificato richiesto dall'interessato, art. 24 c. 1 lett. d DPR 313/2002, ma resta nel casellario e nelle visure delle autorità giudiziarie; c. 7: le pene accessorie perpetue restano e si estinguono su richiesta dopo almeno 7 anni dalla riabilitazione con ulteriore buona condotta), i requisiti (art. 179: decorso di almeno 3 anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è altrimenti estinta, per esempio per indulto, prescrizione della pena, esito positivo dell'affidamento; 8 anni per i recidivi aggravati e reiterati dell'art. 99 c. 2-4; 10 anni per i delinquenti abituali, professionali e per tendenza dalla revoca della misura; con la sospensione condizionale il termine decorre dall'inizio del periodo di sospensione, quindi dalla irrevocabilità della sentenza, e con la sospensione «breve» dell'art. 163 c. 4 la riabilitazione arriva dopo un anno; prove effettive e costanti di buona condotta: lavoro, famiglia, assenza di denunce e procedimenti, condotta sociale, non basta l'assenza di reati secondo la giurisprudenza; nessuna misura di sicurezza in corso, salvo espulsione e confisca; adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato, risarcimento, spese processuali secondo parte della giurisprudenza, salvo la prova dell'impossibilità o della rinuncia del danneggiato o dell'irreperibilità), la procedura (art. 683 c.p.p.: istanza al tribunale di sorveglianza del luogo di residenza, con l'indicazione degli elementi e i documenti: certificati del casellario e dei carichi pendenti, prova del pagamento o della transazione con la vittima, delle spese di giustizia, contratto di lavoro, certificato di residenza e stato di famiglia, dichiarazioni; il tribunale acquisisce informazioni dalla polizia e dai servizi sociali; udienza camerale con difensore; decisione con ordinanza ricorribile per cassazione; rigetto per difetto di buona condotta riproponibile dopo 2 anni; tempi medi da 6 mesi a oltre un anno; anche per più condanne insieme e per sentenze straniere riconosciute, art. 181; anche per il patteggiamento e il decreto penale, dove però l'estinzione del reato ex art. 445 c. 2 opera già dopo 5 anni, 2 per le contravvenzioni), la revoca (art. 180: di diritto se entro 7 anni il riabilitato commette un delitto non colposo per cui è inflitta la reclusione di almeno 2 anni o pena più grave; dichiarata con la sentenza di condanna o dal tribunale di sorveglianza), gli usi pratici (concorsi pubblici e requisiti di condotta, iscrizione ad albi, licenze commerciali e di polizia, porto d'armi, appalti e casellario ANAC, cittadinanza e permessi per gli stranieri dove però la condanna resta valutabile, guardie giurate, incarichi in società e banche; la riabilitazione non serve per le condanne già non menzionate ex art. 175, che però restano visibili alle PA, né per la sentenza di patteggiamento estinta ex art. 445), differenze con non menzione, estinzione del reato, tenuità, revisione.