In breve
- Sostitutiva: il giudice può sostituire una pena fino a due anni con l'espulsione.
- Alternativa: al detenuto con meno di due anni da scontare è disposta l'espulsione.
- Esclusioni: reati gravi dell'art. 407 c.p.p. e persone protette dall'art. 19.
- Opposizione: entro dieci giorni al tribunale di sorveglianza.
- Rientro illegale: la pena torna a essere eseguita.
L'espulsione come sanzione sostitutiva
«Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta [...] nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena [...] può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione.»
Serve che non ci siano ostacoli all'esecuzione immediata dell'accompagnamento alla frontiera. La sostituzione vale anche per le condanne per ingresso e soggiorno illegale e per l'inottemperanza all'ordine di lasciare il territorio; negli altri casi l'espulsione dura almeno cinque anni, ed è eseguita dal questore anche se la sentenza non è ancora irrevocabile (art. 16, c. 1-bis e 2). È esclusa per i delitti dell'art. 407, c. 2, lett. a, c.p.p. e per i reati del testo unico puniti con pena massima superiore a due anni (c. 3). Per le altre pene sostitutive si veda la pagina sulle pene sostitutive.
L'espulsione alternativa alla detenzione
| Passaggio | Regola | Comma |
|---|---|---|
| Presupposti | Straniero identificato, detenuto, espellibile, con pena anche residua non superiore a due anni | c. 5 |
| Reati esclusi | Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e delitti dell'art. 407, c. 2, lett. a, c.p.p., salvo rapina ed estorsione aggravate | c. 5 |
| Decisione | Decreto motivato del magistrato di sorveglianza entro quindici giorni | c. 6 |
| Opposizione | Entro dieci giorni al tribunale di sorveglianza, che decide in venti | c. 6 |
| Esecuzione | Accompagnamento alla frontiera; la detenzione dura fino ai documenti di viaggio | c. 7 |
| Estinzione della pena | Dopo dieci anni dall'espulsione, se non c'è rientro illegale | c. 8 |
Il carcere avvia l'identificazione al momento dell'ingresso del detenuto straniero, con l'aiuto del questore e delle autorità consolari (c. 5-bis). Se il rimpatrio è impossibile per forza maggiore, la detenzione riprende per il tempo strettamente necessario (c. 9-bis). Si vedano le pagine sul magistrato e tribunale di sorveglianza e sulle altre misure alternative.
Chi non può essere espulso
L'espulsione a titolo sostitutivo o alternativo non si applica nei casi dell'art. 19 del testo unico (art. 16, c. 9): tra l'altro, verso Stati in cui lo straniero rischia persecuzione, tortura o trattamenti inumani, nei confronti dei minori, dei titolari di carta di soggiorno salvo i casi previsti, dei conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, delle donne in gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, e di chi versa in condizioni di salute di particolare gravità non adeguatamente curabili nel Paese d'origine.
- Verificare la situazione di soggiorno e i legami familiari in Italia.
- Controllare se il reato rientra tra quelli esclusi.
- Documentare i divieti di espulsione dell'art. 19, se ricorrono.
- Proporre opposizione entro dieci giorni dal decreto del magistrato.
- Valutare con il difensore le alternative: sospensione, altre pene sostitutive.
Domande frequenti
Il giudice può sostituire la pena con l'espulsione?
Per quali reati l'espulsione sostitutiva non è possibile?
Sono in carcere e mi mancano meno di due anni: posso essere espulso?
Che cosa succede se rientro in Italia?
Fonti normative
- Art. 16 D.Lgs. 286/1998 — Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa
- Art. 13 D.Lgs. 286/1998 — Espulsione amministrativa
- Art. 19 D.Lgs. 286/1998 — Divieti di espulsione
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Esecuzione della penaLe pene sostitutive: semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità, pena pecuniariaLe pene sostitutive della riforma Cartabia: semilibertà e detenzione domiciliare fino a 4 anni, lavoro di pubblica utilità fino a 3, pena pecuniaria fino a 1.
- Esecuzione della penaMagistrato e tribunale di sorveglianza: chi decide che cosaIl magistrato: permessi, liberazione anticipata, reclami, detenzione inumana (artt. 69, 69-bis, 35-bis, 35-ter o.p.); il tribunale: misure alternative, rinvio.
- Esecuzione della penaL'ordine di esecuzione: quando si va in carcere dopo la condannaL'ordine di esecuzione dopo la condanna definitiva: sospensione fino a 4 anni (6 e 8 per tossicodipendenti), 30 giorni per chiedere le misure alternative.
- Il procedimento penaleLa sospensione condizionale della penaLimiti di pena (2 anni, 3 per i minori, 2 anni e 6 mesi per infra-21 e over-70), prognosi, esclusioni, seconda concessione, obblighi, effetti sul lavoro e sul casellario, revoca, estinzione dopo 5 anni; le sentenze della Consulta del 2026.
- Esecuzione della penaL'affidamento in prova al servizio socialeL'affidamento in prova: pene fino a 3 anni, 4 con buona condotta, 6 per tossicodipendenti; istanza al tribunale di sorveglianza, prescrizioni.
- Esecuzione della penaLa detenzione domiciliareLa detenzione domiciliare: pene fino a 2 anni, 4 per madri, malati, over 60 inabili e under 21, senza limiti per gli ultrasettantenni; 18 mesi (L. 199/2010); revoca.
- Il procedimento penaleIl patteggiamento: come funziona e quando convienePena fino a 5 anni, riduzione fino a un terzo, esclusioni, termini, effetti su spese, pene accessorie, casellario, giudizi civili e disciplinari, estinzione, patteggiamento in appello.
- Il procedimento penaleIl giudizio abbreviato: la riduzione della penaIl giudizio abbreviato: decisione allo stato degli atti con pena ridotta di un terzo (metà per le contravvenzioni), più un sesto senza appello; richiesta, condizionato.