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ProceduraDiritto penale · Esecuzione della pena

L'espulsione dello straniero come sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione

Per lo straniero irregolare condannato a una pena breve, la legge prevede che la pena possa essere sostituita con l'espulsione, e per chi è già in carcere con meno di due anni da scontare l'espulsione è disposta come alternativa alla detenzione. Non si applica però a tutti i reati né a tutte le persone, e il rientro illegale fa tornare la pena. Questa pagina spiega le due ipotesi dell'art. 16 del testo unico immigrazione, le esclusioni, il procedimento davanti al magistrato di sorveglianza e le conseguenze.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Sostitutiva: il giudice può sostituire una pena fino a due anni con l'espulsione.
  • Alternativa: al detenuto con meno di due anni da scontare è disposta l'espulsione.
  • Esclusioni: reati gravi dell'art. 407 c.p.p. e persone protette dall'art. 19.
  • Opposizione: entro dieci giorni al tribunale di sorveglianza.
  • Rientro illegale: la pena torna a essere eseguita.

L'espulsione come sanzione sostitutiva

Art. 16, c. 1, D.Lgs. 286/1998 (estratto)

«Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta [...] nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena [...] può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione.»

Serve che non ci siano ostacoli all'esecuzione immediata dell'accompagnamento alla frontiera. La sostituzione vale anche per le condanne per ingresso e soggiorno illegale e per l'inottemperanza all'ordine di lasciare il territorio; negli altri casi l'espulsione dura almeno cinque anni, ed è eseguita dal questore anche se la sentenza non è ancora irrevocabile (art. 16, c. 1-bis e 2). È esclusa per i delitti dell'art. 407, c. 2, lett. a, c.p.p. e per i reati del testo unico puniti con pena massima superiore a due anni (c. 3). Per le altre pene sostitutive si veda la pagina sulle pene sostitutive.

L'espulsione alternativa alla detenzione

PassaggioRegolaComma
PresuppostiStraniero identificato, detenuto, espellibile, con pena anche residua non superiore a due annic. 5
Reati esclusiFavoreggiamento dell'immigrazione clandestina e delitti dell'art. 407, c. 2, lett. a, c.p.p., salvo rapina ed estorsione aggravatec. 5
DecisioneDecreto motivato del magistrato di sorveglianza entro quindici giornic. 6
OpposizioneEntro dieci giorni al tribunale di sorveglianza, che decide in ventic. 6
EsecuzioneAccompagnamento alla frontiera; la detenzione dura fino ai documenti di viaggioc. 7
Estinzione della penaDopo dieci anni dall'espulsione, se non c'è rientro illegalec. 8

Il carcere avvia l'identificazione al momento dell'ingresso del detenuto straniero, con l'aiuto del questore e delle autorità consolari (c. 5-bis). Se il rimpatrio è impossibile per forza maggiore, la detenzione riprende per il tempo strettamente necessario (c. 9-bis). Si vedano le pagine sul magistrato e tribunale di sorveglianza e sulle altre misure alternative.

Chi non può essere espulso

L'espulsione a titolo sostitutivo o alternativo non si applica nei casi dell'art. 19 del testo unico (art. 16, c. 9): tra l'altro, verso Stati in cui lo straniero rischia persecuzione, tortura o trattamenti inumani, nei confronti dei minori, dei titolari di carta di soggiorno salvo i casi previsti, dei conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, delle donne in gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, e di chi versa in condizioni di salute di particolare gravità non adeguatamente curabili nel Paese d'origine.

  1. Verificare la situazione di soggiorno e i legami familiari in Italia.
  2. Controllare se il reato rientra tra quelli esclusi.
  3. Documentare i divieti di espulsione dell'art. 19, se ricorrono.
  4. Proporre opposizione entro dieci giorni dal decreto del magistrato.
  5. Valutare con il difensore le alternative: sospensione, altre pene sostitutive.

Domande frequenti

Il giudice può sostituire la pena con l'espulsione?
Sì, se lo straniero si trova in una delle situazioni di irregolarità che consentono l'espulsione, il reato non è colposo, la pena detentiva da irrogare non supera due anni e non si può concedere la sospensione condizionale, e non ci sono ostacoli all'accompagnamento immediato alla frontiera (art. 16, c. 1, D.Lgs. 286/1998). È una facoltà del giudice, non un obbligo.
Per quali reati l'espulsione sostitutiva non è possibile?
Non può essere disposta per i gravi delitti elencati nell'art. 407, c. 2, lett. a, c.p.p., come quelli di mafia, terrorismo o i più gravi reati contro la persona, e per i delitti del testo unico immigrazione puniti con pena massima superiore a due anni (art. 16, c. 3).
Sono in carcere e mi mancano meno di due anni: posso essere espulso?
Se sei straniero, identificato e in situazione di irregolarità, e la pena da scontare, anche residua, non supera due anni, l'espulsione è disposta dal magistrato di sorveglianza con decreto, salvo per alcuni reati gravi (art. 16, c. 5-6). Contro il decreto tu, il difensore e il pubblico ministero potete proporre opposizione entro dieci giorni al tribunale di sorveglianza, che decide in venti giorni.
Che cosa succede se rientro in Italia?
Se lo straniero espulso con sanzione sostitutiva rientra illegalmente prima del termine, la sanzione è revocata e si torna alla pena (art. 16, c. 4). Nel caso dell'espulsione alternativa alla detenzione, la pena si estingue dopo dieci anni dall'espulsione se non c'è stato rientro illegale; in caso di rientro la detenzione è ripristinata (c. 8).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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