In breve
- Limiti: pena da espiare fino a 3 anni; fino a 4 con buona condotta nell'anno precedente (art. 47, c. 3-bis, o.p.); fino a 6 per tossicodipendenti e alcoldipendenti con programma (art. 94 D.P.R. 309/1990).
- Come: istanza al tribunale di sorveglianza, dalla libertà entro 30 giorni dall'ordine di esecuzione sospeso, o dal carcere (con applicazione provvisoria del magistrato di sorveglianza).
- Prescrizioni: colloqui con l'UEPE, dimora, orari, lavoro o volontariato, vittima, famiglia; modificabili.
- Revoca solo per condotta incompatibile; poi divieto di nuove misure per metà della pena residua, max 3 anni (Corte cost. 149/2026).
- Esito positivo: pena estinta con ogni effetto penale, salvo le pene accessorie perpetue.
Chi può chiederlo e come
«Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare. […] Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, se il soggetto è recluso, e mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna, se l'istanza è proposta da soggetto in libertà, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. […] L'affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2».
| Situazione | Limite di pena | Regola |
|---|---|---|
| Affidamento ordinario | 3 anni, anche residuo | Pena da espiare in concreto, al netto di custodia cautelare, pene espiate e cause estintive (Corte cost. 386/1989; art. 14-bis D.L. 306/1992) |
| Affidamento «allargato» (c. 3-bis) | 4 anni, anche residuo | Buona condotta almeno nell'anno precedente la richiesta, in carcere, in misura cautelare o in libertà |
| Da una pena sostitutiva (c. 3-ter) | Semilibertà o detenzione domiciliare sostitutiva | Dopo almeno metà della pena, se l'affidamento appare più idoneo |
| Affidamento terapeutico (art. 94 D.P.R. 309/1990) | 6 anni (4 con reati dell'art. 4-bis) | Tossicodipendenza o alcoldipendenza certificata da struttura pubblica o accreditata, programma concordato; in ogni momento |
| Detenzione domiciliare terapeutica (art. 94-ter, dal 21/8/2026) | 8 anni (4 con reati dell'art. 4-bis) | Quando mancano i presupposti dell'affidamento: comunità residenziale o programma semiresidenziale in luogo idoneo |
| Esclusioni | — | Reati dell'art. 4-bis senza collaborazione; evasione e revoca di una misura alternativa (art. 58-quater) per il periodo di divieto; gli stranieri irregolari non sono esclusi per il solo soggiorno (Corte cost. 78/2007) |
L'istanza si propone al tribunale di sorveglianza competente per il luogo di esecuzione (c. 4). Chi è libero la presenta entro 30 giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione sospeso: il tribunale decide tra il trentesimo e il quarantacinquesimo giorno e, per pene fino a un anno e sei mesi, con il rito semplificato del magistrato relatore. Chi è già detenuto la presenta dal carcere e, se la protrazione della detenzione produce un grave pregiudizio e non c'è pericolo di fuga, può chiedere al magistrato di sorveglianza l'applicazione provvisoria: il magistrato dispone la liberazione con ordinanza, che vale fino alla decisione del tribunale, da adottare entro 60 giorni. La decisione si fonda sull'osservazione della personalità: almeno un mese in istituto per il detenuto, l'indagine dell'UEPE per chi è libero, oppure senza osservazione se la condotta tenuta dopo il reato basta al giudizio (c. 3). Chi non ha un lavoro può essere ammesso a un servizio di volontariato o ad attività di pubblica utilità non retribuite (c. 2-bis).
Prescrizioni, revoca ed esito
- Il verbale (c. 5-7): rapporti con il servizio sociale, dimora, libertà di locomozione, locali vietati, lavoro; eventuale obbligo o divieto di soggiorno in determinati comuni e divieto di attività e rapporti che possono portare a nuovi reati; l'obbligo di adoperarsi per la vittima e di adempiere agli obblighi di assistenza familiare.
- Durante la prova (c. 8-10): il magistrato di sorveglianza modifica le prescrizioni su richiesta; il direttore dell'UEPE autorizza deroghe temporanee urgenti; il servizio sociale controlla, aiuta e riferisce periodicamente.
- Revoca (c. 11): se il comportamento, contrario alla legge o alle prescrizioni, appare incompatibile con la prosecuzione della prova; il tribunale determina la pena residua tenendo conto delle limitazioni patite e del comportamento nel periodo trascorso (Corte cost. 343/1987). Dopo la revoca l'art. 58-quater vieta nuove misure alternative, permessi e lavoro esterno: per tre anni secondo il testo, ma la Corte costituzionale (sent. 149/2026) ha ridotto il divieto a metà della pena residua e comunque non oltre tre anni. Lo stesso divieto colpisce il condannato per evasione.
- Esito positivo (c. 12): estingue la pena detentiva e ogni altro effetto penale, salvo le pene accessorie perpetue; si valuta anche il programma di giustizia riparativa; il tribunale può estinguere la pena pecuniaria non riscossa per chi è in disagiate condizioni economiche. L'affidato con concreto recupero sociale ottiene anche la liberazione anticipata (c. 12-bis).
- Impugnazioni: l'ordinanza del tribunale di sorveglianza, di concessione, diniego o revoca, si impugna con ricorso per cassazione; una nuova istanza è possibile su elementi nuovi.
Rispetto alla detenzione domiciliare (due anni per chiunque, quattro per madri, malati e ultrasessantenni inabili) e alla semilibertà, l'affidamento è la misura più ampia e quella che, a fine prova, cancella la pena: per questo il tribunale la concede quando il condannato dimostra un percorso già avviato, non solo l'assenza di precedenti. Chi non ha i requisiti in giudizio può aver ottenuto già in sentenza una pena sostitutiva (semilibertà o detenzione domiciliare sostitutiva fino a 4 anni, lavoro di pubblica utilità fino a 3), che si esegue senza passare dal tribunale di sorveglianza; chi ha una dipendenza si rivolge all'affidamento terapeutico.
Domande frequenti
Ho una condanna a 3 anni e 6 mesi: posso chiedere l'affidamento in prova?
Sì, se ha tenuto un comportamento tale da consentire il giudizio favorevole almeno nell'anno precedente la richiesta, trascorso in espiazione di pena, in misura cautelare o in libertà (art. 47, c. 3-bis: limite di quattro anni). Il limite si calcola sulla pena da espiare in concreto: dalla pena inflitta si tolgono la custodia cautelare, le pene già espiate, le cause estintive e la liberazione anticipata già riconosciuta (45 giorni per semestre), quindi una condanna nominalmente superiore può rientrare. Restano esclusi i reati dell'art. 4-bis (mafia, terrorismo, tratta, violenza sessuale di gruppo, sequestro estorsivo, associazione per traffico di droga) salvo collaborazione, e chi è stato condannato per evasione o ha subito la revoca di una misura alternativa, per il periodo di divieto.
Che cosa devo mettere nell'istanza per avere buone probabilità?
Il tribunale valuta la personalità e formula una prognosi: che l'affidamento contribuisca alla rieducazione e prevenga altri reati. Servono elementi concreti: un lavoro (contratto o dichiarazione di disponibilità del datore), o in mancanza un'attività di volontariato o di pubblica utilità (c. 2-bis); una dimora stabile; il contesto familiare; il tempo trascorso dal reato senza nuove denunce; il risarcimento o le scuse alla vittima; per le dipendenze, la certificazione del SerD e il programma. L'UEPE svolge l'indagine socio-familiare e riferisce al tribunale. L'istanza dalla libertà va presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione sospeso; dal carcere, al tribunale di sorveglianza del luogo di detenzione, chiedendo al magistrato di sorveglianza l'applicazione provvisoria se la detenzione produce un grave pregiudizio.
Quali sono le prescrizioni tipiche e che cosa succede se le violo?
Il verbale di affidamento fissa i rapporti con l'UEPE (colloqui periodici), la dimora, gli orari in cui restare a casa, il divieto di frequentare certi locali o persone, l'obbligo di lavorare, di adoperarsi per la vittima e di mantenere la famiglia; può vietare di soggiornare in determinati comuni. Le prescrizioni si possono modificare chiedendolo al magistrato di sorveglianza e, per urgenze, il direttore dell'UEPE autorizza deroghe temporanee. Una violazione non comporta la revoca automatica: il tribunale revoca solo se il comportamento, contrario alla legge o alle prescrizioni, appare incompatibile con la prosecuzione della prova (c. 11), e in quel caso determina la pena residua tenendo conto del periodo già trascorso in affidamento (Corte cost. 343/1987). Dopo la revoca non si ottengono altre misure alternative per metà della pena residua, e comunque non oltre tre anni (Corte cost. 149/2026).
Alla fine dell'affidamento la pena è cancellata?
L'esito positivo estingue la pena detentiva e ogni altro effetto penale, tranne le pene accessorie perpetue (c. 12): il tribunale di sorveglianza lo dichiara valutando anche l'eventuale programma di giustizia riparativa, e può dichiarare estinta la pena pecuniaria non ancora riscossa se il condannato è in disagiate condizioni economiche. La condanna resta però iscritta nel casellario, e per cancellarne gli effetti ulteriori occorre la riabilitazione. All'affidato può essere riconosciuta anche la liberazione anticipata (c. 12-bis), che accorcia il periodo di prova.
Fonti normative
- Art. 47 L. 354/1975 — Affidamento in prova al servizio sociale
- Art. 58-quater L. 354/1975 — Divieto di concessione di benefici
- Art. 4-bis L. 354/1975 — Divieto di concessione dei benefici per taluni delitti
- Art. 656 c.p.p. — Esecuzione delle pene detentive
- Art. 94 D.P.R. 309/1990 — Affidamento in prova in casi particolari
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Esecuzione della penaL'ordine di esecuzione: quando si va in carcere dopo la condannaL'ordine di esecuzione (art. 656 c.p.p.: il PM lo emette quando la condanna a pena detentiva è definitiva; contiene le generalità, l'imputazione, il dispositivo, la pena da espiare con le detrazioni della liberazione anticipata già indicate e l'avviso sulla giustizia riparativa e sulla rescissione del giudicato per chi è stato processato in assenza; notificato al difensore; per il detenuto è comunicato in carcere; per le madri di minori è comunicato al PM minorile), il computo della pena (art. 657: custodia cautelare e pene espiate senza titolo scomputate; art. 656 c. 4-bis: prima dell'ordine gli atti vanno al magistrato di sorveglianza per la liberazione anticipata, 45 giorni per semestre, se il residuo rientra nei limiti della sospensione), la sospensione (c. 5: pena, anche residua, fino a 3 anni per legge, 4 anni dopo Corte cost. 41/2018, 4 nei casi dell'art. 47-ter c. 1 o.p., 6 per tossicodipendenti e alcoldipendenti con programma terapeutico, artt. 90 e 94 D.P.R. 309/1990, 8 per la detenzione domiciliare terapeutica dell'art. 94-ter introdotto dalla L. 140/2026 in vigore dal 21 agosto 2026; avviso al condannato e al difensore con 30 giorni per l'istanza di affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà o affidamento terapeutico; il tribunale di sorveglianza decide tra il 30° e il 45° giorno; per pene fino a 18 mesi decide un magistrato relatore senza udienza; una sola sospensione per condanna), i divieti (c. 9: reati dell'art. 4-bis o.p., incendio boschivo doloso, furto in abitazione, salvo gli arresti domiciliari per tossicodipendenti; custodia cautelare in carcere al momento della definitività; c. 10: chi è ai domiciliari resta ai domiciliari fino alla decisione, con il tempo computato come pena), la revoca (c. 8: istanza tardiva, inammissibile o respinta = il PM revoca il decreto e la carcerazione ha corso; c. 8-bis: rinnovazione della notifica se il condannato non ha avuto effettiva conoscenza), gli ultrasettantenni e i malati (c. 9-bis e 9-ter: detenzione domiciliare provvisoria del magistrato di sorveglianza), le pene pecuniarie (art. 660: ingiunzione di pagamento entro 90 giorni, rate mensili, conversione in pene sostitutive), i rimedi (incidente di esecuzione ex art. 666 davanti al giudice dell'esecuzione per errori sul titolo, sul computo, sul cumulo; ricorso per cassazione contro l'ordinanza; istanza al tribunale di sorveglianza e ricorso in cassazione contro il diniego delle misure), che cosa fare (nominare il difensore per la fase esecutiva, preparare l'istanza con i documenti: lavoro, casa, programma terapeutico, relazione dell'UEPE).
- Esecuzione della penaLe pene sostitutive: semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità, pena pecuniariaLe quattro pene sostitutive (art. 20-bis c.p. e art. 53 L. 689/1981, come riscritti dal D.Lgs. 150/2022: semilibertà sostitutiva e detenzione domiciliare sostitutiva per pene fino a 4 anni; lavoro di pubblica utilità per pene fino a 3 anni; pena pecuniaria sostitutiva per pene fino a 1 anno; con il decreto penale, pena pecuniaria o lavoro di pubblica utilità fino a 1 anno su richiesta; limiti calcolati sulla pena aumentata per la continuazione; anche nel patteggiamento), il contenuto (art. 55: semilibertà = almeno 8 ore al giorno in istituto, il resto in attività di lavoro, studio o formazione secondo il programma dell'UEPE; art. 56: detenzione domiciliare = almeno 12 ore al giorno a casa o in comunità, con almeno 4 ore di uscita, braccialetto elettronico possibile, luogo che tuteli la vittima e non occupato abusivamente; art. 56-bis: lavoro di pubblica utilità = attività non retribuita presso enti pubblici o del terzo settore, da 6 a 15 ore settimanali, massimo 8 al giorno, 2 ore = 1 giorno di pena; art. 56-quater: pena pecuniaria = valore giornaliero da 5 a 2.500 euro secondo il reddito × giorni di pena, con rateizzazione ex art. 133-ter c.p.; art. 57: stessa durata della pena sostituita e stessa natura di pena detentiva, tranne la pecuniaria; art. 56-ter: prescrizioni comuni, divieto di armi, di frequentare pregiudicati, obbligo di restare nell'ambito regionale, ritiro del passaporto, divieto di avvicinamento alla vittima), il procedimento (art. 545-bis c.p.p.: dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti e con il consenso dell'imputato, il giudice integra il dispositivo o fissa un'udienza entro 60 giorni sospendendo il processo, acquisisce dall'UEPE informazioni e programma di trattamento e la certificazione di dipendenza; art. 58: criteri dell'art. 133 c.p., scelta della pena più idonea con il minor sacrificio della libertà, motivazione, consenso per le tre pene non pecuniarie, attenzione a età, salute, maternità, dipendenze; niente sostituzione se è concessa la sospensione condizionale o se le prescrizioni non saranno adempiute), le esclusioni (art. 59: reato commesso entro 3 anni dalla revoca di una pena sostitutiva o durante la sua esecuzione; pena pecuniaria negata a chi nei 5 anni non ha pagato una pena pecuniaria; misura di sicurezza personale; reati dell'art. 4-bis o.p.; non si applicano ai minorenni), l'esecuzione (art. 62: il magistrato di sorveglianza conferma o modifica le prescrizioni entro 45 giorni e le trasmette alla polizia e all'UEPE; art. 63: il lavoro di pubblica utilità parte dalla sentenza irrevocabile con presentazione all'UEPE; art. 64: modifiche per comprovati motivi; art. 65: controlli di polizia e polizia penitenziaria), la revoca (art. 66: mancata esecuzione o violazione grave o reiterata = revoca e conversione della parte residua nella pena detentiva o in una sostitutiva più grave, con procedimento ex art. 666 c.p.p.; art. 71: pena pecuniaria non pagata = conversione in semilibertà o detenzione domiciliare, in lavoro di pubblica utilità se insolvibile; art. 47 c. 3-ter o.p.: dopo metà pena si può passare all'affidamento in prova), il rapporto con la sospensione condizionale (alternativa, non cumulabile), con la messa alla prova (prima della condanna, estingue il reato) e con le misure alternative (decise dopo, dal tribunale di sorveglianza).
- Il procedimento penaleLa sospensione condizionale della penaLimiti di pena (2 anni, 3 per i minori, 2 anni e 6 mesi per infra-21 e over-70), prognosi, esclusioni, seconda concessione, obblighi, effetti sul lavoro e sul casellario, revoca, estinzione dopo 5 anni; le sentenze della Consulta del 2026.