In breve
- Magistrato di sorveglianza (monocratico, art. 69 o.p.): programma di trattamento, permessi, liberazione anticipata (art. 69-bis), misure di sicurezza, reclami dei detenuti (art. 35-bis) e rimedi per detenzione inumana (art. 35-ter: 1 giorno ogni 10 o 8 euro/giorno), pene pecuniarie, applicazioni provvisorie.
- Tribunale di sorveglianza (2 magistrati + 2 esperti, art. 70): affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà, liberazione condizionale, rinvio della pena, riabilitazione, revoche, reclami contro il magistrato.
- Competenza: istituto in cui si è detenuti, altrimenti residenza o domicilio (art. 677 c.p.p.).
- Procedimento in camera di consiglio con avviso 10 giorni prima, difensore, ordinanza ricorribile in Cassazione in 15 giorni (artt. 666, 678); rito senza udienza per riabilitazione e pene pecuniarie; corsia rapida per pene fino a 18 mesi (art. 678 c. 1-ter).
- Istanza dal libero sospeso entro 30 giorni dall'ordine di esecuzione; reclamo sulla liberazione anticipata in 10 giorni.
Chi decide che cosa
«In ciascun distretto di corte d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte d'appello è costituito un tribunale di sorveglianza competente per l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare speciale, la semilibertà, la liberazione condizionale, la revoca o cessazione dei suddetti benefici nonché della riduzione di pena per la liberazione anticipata, il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2) e 3), del codice penale, nonché per ogni altro provvedimento ad esso attribuito dalla legge».
| Materia | Chi decide | Forma e impugnazione | Norma |
|---|---|---|---|
| Affidamento in prova (anche terapeutico), detenzione domiciliare, semilibertà, liberazione condizionale; loro revoca | Tribunale di sorveglianza | Ordinanza in camera di consiglio; ricorso per cassazione in 15 giorni; applicazione provvisoria del magistrato in urgenza | Art. 70 c. 1 o.p.; artt. 47, 47-ter o.p. |
| Rinvio della pena (malattia grave, gravidanza, madri) | Tribunale; provvisoriamente il magistrato | Ordinanza; art. 684 c.p.p. | Artt. 146-147 c.p.; art. 70 o.p. |
| Riabilitazione, esito dell'affidamento, estinzione dopo la liberazione condizionale | Tribunale | Senza udienza (art. 667 c. 4), opposizione in 15 giorni | Art. 678 c. 1-bis c.p.p.; art. 683 |
| Liberazione anticipata (45 giorni a semestre), remissione del debito | Magistrato di sorveglianza | Ordinanza senza udienza; reclamo al tribunale in 10 giorni | Art. 69 c. 8, art. 69-bis o.p. |
| Permessi premio e di necessità, licenze ai semiliberi, modifiche delle prescrizioni | Magistrato | Decreto; reclamo al tribunale | Art. 69 c. 7, artt. 30, 30-bis, 30-ter o.p. |
| Programma di trattamento, lavoro all'esterno, vigilanza sugli istituti | Magistrato | Decreto | Art. 69 c. 1-5 o.p. |
| Misure di sicurezza, pericolosità, abitualità | Magistrato; appello al tribunale | Ordinanza; appello; cassazione | Art. 69 c. 4, art. 70 c. 2 o.p. |
| Reclami dei detenuti (disciplina, violazione di diritti), detenzione inumana | Magistrato | Reclamo giurisdizionale con udienza; reclamo al tribunale in 15 giorni; ottemperanza | Artt. 35-bis, 35-ter, 69 c. 6 o.p. |
| Pene pecuniarie: rateizzazione, conversione; pene sostitutive | Magistrato | Senza udienza; opposizione | Art. 678 c. 1-bis c.p.p. |
| Istanze del libero sospeso con pena fino a 18 mesi | Magistrato relatore, poi tribunale su opposizione | Ordinanza senza formalità; opposizione in 10 giorni | Art. 678 c. 1-ter c.p.p. |
La logica della ripartizione è semplice: il tribunale, con la presenza degli esperti, decide le misure che sostituiscono o modificano la detenzione e richiedono una valutazione della personalità; il magistrato singolo gestisce la quotidianità dell'esecuzione e i diritti del detenuto, con il tribunale come giudice del reclamo. La riforma della liberazione anticipata del 2024 (art. 69-bis) ha spostato il baricentro: non più un'istanza per ogni semestre, ma un accertamento d'ufficio quando il conteggio serve, con la possibilità di istanze autonome solo per un interesse specifico. La competenza territoriale segue il detenuto (l'istituto in cui si trova) o, per chi è libero, la residenza o il domicilio (art. 677 c.p.p.), e il trasferimento in un altro istituto sposta la competenza per le istanze successive. Le guide sull'ordine di esecuzione, sull'affidamento in prova, sulla detenzione domiciliare e sull'affidamento terapeutico descrivono i singoli benefici; questa spiega a chi chiederli.
Come si presenta un'istanza
- Individuare l'organo (tabella sopra) e il territorio: istituto di detenzione o residenza; per il libero sospeso, il tribunale del luogo di residenza entro 30 giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione (art. 656 c. 5 c.p.p.).
- Preparare i documenti: disponibilità di un domicilio e di un lavoro, relazioni dei servizi, certificazioni sanitarie, programma terapeutico per l'affidamento in casi particolari, prova dei risarcimenti; il tribunale acquisisce d'ufficio la relazione dell'UEPE e le informazioni di polizia, ma i documenti di parte accelerano.
- Depositare tramite il difensore o, per i detenuti, tramite la direzione dell'istituto; una sola istanza chiara con le richieste in subordine (per esempio affidamento, in subordine detenzione domiciliare) evita procedimenti paralleli.
- Udienza in camera di consiglio (avviso almeno 10 giorni prima, art. 666 c. 3): partecipazione dell'interessato, anche a distanza, e del difensore; nei riti semplificati decisione senza udienza con opposizione in 15 giorni; nella corsia per pene fino a 18 mesi, ordinanza del relatore con opposizione in 10 giorni.
- Impugnare: ricorso per cassazione entro 15 giorni contro le ordinanze del tribunale e del magistrato nei casi previsti, solo per violazione di legge e vizi di motivazione; reclamo al tribunale in 10 giorni per la liberazione anticipata e per i permessi; in caso di rigetto, nuova istanza solo con elementi nuovi.
Chi è detenuto ha anche gli strumenti dell'art. 35 (reclamo generico), dell'art. 35-bis (reclamo giurisdizionale contro i provvedimenti disciplinari e le violazioni dei diritti) e dell'art. 35-ter (rimedi per la detenzione contraria all'art. 3 CEDU): il magistrato di sorveglianza è il giudice dei diritti dentro il carcere, e le sue ordinanze si eseguono anche con l'ottemperanza. Per i condannati a pene brevi la scelta tra pene sostitutive decise dal giudice della cognizione (riforma Cartabia) e misure alternative chieste alla sorveglianza va fatta prima della sentenza definitiva; dopo, resta la seconda. Il ricorso per cassazione contro le ordinanze di sorveglianza segue le regole generali, con il filtro dell'inammissibilità per i motivi di merito.
Domande frequenti
Ho ricevuto l'ordine di esecuzione sospeso per una pena di 2 anni: a chi chiedo l'affidamento in prova?
Al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha la residenza o il domicilio (art. 677, c. 2, c.p.p.), depositando l'istanza tramite il difensore entro trenta giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione con decreto di sospensione (art. 656, c. 5, c.p.p.). L'affidamento in prova, come la detenzione domiciliare e la semilibertà, è competenza del tribunale collegiale (art. 70 o.p.), che decide in camera di consiglio dopo aver acquisito la relazione dell'UEPE e le informazioni di polizia; l'udienza è comunicata almeno dieci giorni prima e lei può partecipare con il difensore. Per le pene fino a un anno e sei mesi esiste una corsia semplificata: il presidente designa un magistrato relatore che può applicare la misura con ordinanza senza formalità, contro la quale il PM o lei potete fare opposizione al tribunale in dieci giorni (art. 678, c. 1-ter). Nell'attesa, se ci sono urgenze, il magistrato di sorveglianza può applicare la misura in via provvisoria. Contro l'ordinanza del tribunale c'è solo il ricorso per cassazione entro quindici giorni.
Sono detenuto e non mi hanno riconosciuto la liberazione anticipata per due semestri: come reclamo?
La liberazione anticipata (45 giorni per ogni semestre di pena scontata con partecipazione all'opera di rieducazione) è decisa dal magistrato di sorveglianza con ordinanza in camera di consiglio, senza udienza, secondo il procedimento dell'art. 69-bis o.p.: dal 2024 il magistrato accerta d'ufficio i semestri maturati quando si presenta un'istanza di misura alternativa o di altro beneficio in cui il conteggio conta, e comunque nei novanta giorni prima del fine pena; un'istanza autonoma è ammessa solo se indica uno specifico interesse diverso, a pena di inammissibilità. Contro l'ordinanza che nega o concede parzialmente, lei, il difensore o il PM potete proporre reclamo al tribunale di sorveglianza entro dieci giorni dalla comunicazione (art. 69-bis, c. 5); il tribunale decide con il procedimento dell'art. 678 e la sua ordinanza è ricorribile in cassazione. I motivi tipici di diniego sono le sanzioni disciplinari e la mancata partecipazione alle attività: conviene allegare le relazioni di sintesi e la documentazione delle attività svolte.
Le condizioni della cella sono inumane (spazio insufficiente, niente riscaldamento): esiste un rimedio?
Sì, due. Il reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza (artt. 69, c. 6, lett. b, e 35-bis o.p.) contro l'inosservanza da parte dell'amministrazione delle norme dell'ordinamento penitenziario che le causa un pregiudizio grave e attuale: il magistrato fissa un'udienza, sente l'amministrazione e, se accoglie, ordina di porre rimedio; l'inottemperanza si fa valere con un giudizio di ottemperanza davanti allo stesso magistrato. E il rimedio risarcitorio dell'art. 35-ter: se per almeno quindici giorni ha subito condizioni contrarie all'art. 3 CEDU (per la giurisprudenza europea, spazio individuale sotto i 3 metri quadri e altre carenze), il magistrato riduce la pena ancora da espiare di un giorno ogni dieci giorni di pregiudizio, e se la pena residua non basta, o se il pregiudizio è finito, liquida 8 euro per ogni giorno; chi è già libero chiede il risarcimento al tribunale civile entro sei mesi dalla fine della detenzione. Il reclamo si presenta anche personalmente, tramite la direzione, e il magistrato provvede con ordinanza reclamabile al tribunale di sorveglianza in quindici giorni.
Che differenza c'è tra il giudice dell'esecuzione e il magistrato di sorveglianza?
Il giudice dell'esecuzione è il giudice che ha emesso la sentenza (o il giudice di primo grado, se la sentenza è d'appello) e decide sulle questioni sul titolo: cumulo delle pene, continuazione in esecuzione, revoca della sospensione condizionale, applicazione dell'indulto, estinzione della pena, correzione di errori, con il procedimento dell'art. 666 c.p.p. La magistratura di sorveglianza decide invece su come si sconta la pena: misure alternative, permessi, liberazione anticipata, rinvio per malattia o gravidanza, misure di sicurezza, reclami dei detenuti, riabilitazione. La ripartizione interna segue l'art. 69 (magistrato singolo: provvedimenti individuali e rapidi) e l'art. 70 (tribunale: decisioni che modificano l'esecuzione), con il tribunale che decide anche i reclami contro il magistrato. Un'istanza rivolta all'organo sbagliato viene trasmessa a quello competente ma fa perdere tempo; nel dubbio, il difensore la indirizza al tribunale di sorveglianza, che se occorre la gira al magistrato.
Fonti normative
- Art. 69 L. 354/1975 — Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza
- Art. 69-bis L. 354/1975 — Procedimento in materia di liberazione anticipata
- Art. 70 L. 354/1975 — Funzioni e provvedimenti del tribunale di sorveglianza
- Artt. 35-bis e 35-ter L. 354/1975 — Reclamo giurisdizionale e rimedi risarcitori
- Art. 677 c.p.p. — Competenza per territorio
- Art. 678 c.p.p. — Procedimento di sorveglianza
- Art. 666 c.p.p. — Procedimento di esecuzione
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Esecuzione della penaL'ordine di esecuzione: quando si va in carcere dopo la condannaL'ordine di esecuzione (art. 656 c.p.p.: il PM lo emette quando la condanna a pena detentiva è definitiva; contiene le generalità, l'imputazione, il dispositivo, la pena da espiare con le detrazioni della liberazione anticipata già indicate e l'avviso sulla giustizia riparativa e sulla rescissione del giudicato per chi è stato processato in assenza; notificato al difensore; per il detenuto è comunicato in carcere; per le madri di minori è comunicato al PM minorile), il computo della pena (art. 657: custodia cautelare e pene espiate senza titolo scomputate; art. 656 c. 4-bis: prima dell'ordine gli atti vanno al magistrato di sorveglianza per la liberazione anticipata, 45 giorni per semestre, se il residuo rientra nei limiti della sospensione), la sospensione (c. 5: pena, anche residua, fino a 3 anni per legge, 4 anni dopo Corte cost. 41/2018, 4 nei casi dell'art. 47-ter c. 1 o.p., 6 per tossicodipendenti e alcoldipendenti con programma terapeutico, artt. 90 e 94 D.P.R. 309/1990, 8 per la detenzione domiciliare terapeutica dell'art. 94-ter introdotto dalla L. 140/2026 in vigore dal 21 agosto 2026; avviso al condannato e al difensore con 30 giorni per l'istanza di affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà o affidamento terapeutico; il tribunale di sorveglianza decide tra il 30° e il 45° giorno; per pene fino a 18 mesi decide un magistrato relatore senza udienza; una sola sospensione per condanna), i divieti (c. 9: reati dell'art. 4-bis o.p., incendio boschivo doloso, furto in abitazione, salvo gli arresti domiciliari per tossicodipendenti; custodia cautelare in carcere al momento della definitività; c. 10: chi è ai domiciliari resta ai domiciliari fino alla decisione, con il tempo computato come pena), la revoca (c. 8: istanza tardiva, inammissibile o respinta = il PM revoca il decreto e la carcerazione ha corso; c. 8-bis: rinnovazione della notifica se il condannato non ha avuto effettiva conoscenza), gli ultrasettantenni e i malati (c. 9-bis e 9-ter: detenzione domiciliare provvisoria del magistrato di sorveglianza), le pene pecuniarie (art. 660: ingiunzione di pagamento entro 90 giorni, rate mensili, conversione in pene sostitutive), i rimedi (incidente di esecuzione ex art. 666 davanti al giudice dell'esecuzione per errori sul titolo, sul computo, sul cumulo; ricorso per cassazione contro l'ordinanza; istanza al tribunale di sorveglianza e ricorso in cassazione contro il diniego delle misure), che cosa fare (nominare il difensore per la fase esecutiva, preparare l'istanza con i documenti: lavoro, casa, programma terapeutico, relazione dell'UEPE).
- Esecuzione della penaL'affidamento in prova al servizio socialeL'affidamento in prova (art. 47 L. 354/1975: pena inflitta o residua fino a 3 anni, c. 1, o fino a 4 anni con buona condotta almeno nell'anno precedente la richiesta, in carcere, in misura cautelare o in libertà, c. 3-bis; conta la pena da espiare in concreto, al netto di custodia cautelare, pene già espiate, cause estintive e liberazione anticipata; anche dopo metà di una pena sostitutiva, c. 3-ter), i presupposti (osservazione della personalità: almeno un mese in istituto se detenuto, tramite l'UEPE se libero, c. 2; senza osservazione se la condotta dopo il reato lo consente, c. 3; giudizio prognostico di rieducazione e prevenzione; volontariato o attività di pubblica utilità se manca un lavoro, c. 2-bis), la procedura (istanza al tribunale di sorveglianza del luogo di esecuzione dopo l'inizio dell'esecuzione, c. 4; dalla libertà, entro 30 giorni dall'ordine di esecuzione sospeso ex art. 656 c. 5 c.p.p., con decisione tra il 30° e il 45° giorno e rito semplificato per pene fino a 18 mesi; dal carcere, con applicazione provvisoria del magistrato di sorveglianza se c'è grave pregiudizio e non c'è pericolo di fuga, tribunale entro 60 giorni; ricorso per cassazione), le prescrizioni (verbale: rapporti con il servizio sociale, dimora, libertà di movimento, locali vietati, lavoro, obbligo di soggiorno, divieto di attività e frequentazioni a rischio, adoperarsi per la vittima, obblighi di assistenza familiare, c. 5-7; modifiche del magistrato di sorveglianza, deroghe urgenti del direttore UEPE, c. 8; relazioni periodiche, c. 9-10), la revoca (c. 11: comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni incompatibile con la prova; il tribunale determina la pena residua tenendo conto del periodo trascorso, Corte cost. 343/1987; divieto di nuove misure per metà della pena residua e comunque non oltre 3 anni, art. 58-quater come riscritto da Corte cost. 149/2026; evasione), l'esito (c. 12: esito positivo = estinzione della pena detentiva e di ogni effetto penale salvo le pene accessorie perpetue, valutato anche il programma di giustizia riparativa; possibile estinzione della pena pecuniaria per chi è in disagiate condizioni; liberazione anticipata anche all'affidato, c. 12-bis), i casi particolari (affidamento terapeutico ex art. 94 D.P.R. 309/1990 fino a 6 anni, 4 con reati dell'art. 4-bis, con certificazione e programma; detenzione domiciliare terapeutica ex art. 94-ter fino a 8 anni dal 21 agosto 2026; esclusioni dell'art. 4-bis salvo collaborazione; stranieri irregolari non esclusi, Corte cost. 78/2007).
- Esecuzione della penaLa detenzione domiciliareI casi (art. 47-ter L. 354/1975: c. 01, ultrasettantenni per qualunque pena, esclusi i reati del libro II titolo XII capo III sezione I e gli artt. 609-bis, 609-quater, 609-octies, art. 51 c. 3-bis c.p.p. e 4-bis, e i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, con la Corte cost. 56/2021 che ha eliminato l'esclusione per la recidiva; c. 1: reclusione fino a 4 anni anche residua e arresto, per donna incinta o madre di figlio sotto i 10 anni convivente, padre con figlio sotto i 10 anni se la madre è morta o impossibilitata, persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono contatti con i presidi sanitari, ultrasessantenni anche parzialmente inabili, minori di 21 anni per esigenze di salute, studio, lavoro e famiglia; c. 1-bis: reclusione fino a 2 anni anche residua, per chiunque, quando mancano i presupposti dell'affidamento e la misura evita il pericolo di altri reati, esclusi i reati dell'art. 4-bis; c. 1-ter: quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della pena ex artt. 146-147 c.p., malattia grave, AIDS, gravidanza, il tribunale può disporre la detenzione domiciliare a termine prorogabile, anche oltre i limiti, con la Corte cost. 99/2019 per l'infermità psichica; art. 47-quater: oltre i limiti per AIDS conclamata e grave deficienza immunitaria con programma di cura; art. 47-quinquies: detenzione domiciliare speciale per le madri di figli fino a 10 anni, anche disabili gravi dopo Corte cost. 18/2020, dopo un terzo della pena o 15 anni di ergastolo, anche in ICAM o a casa, con estensione al padre; Corte cost. 30/2022 e 52/2025), la procedura (c. 1-quater: istanza al tribunale di sorveglianza dopo l'inizio dell'esecuzione; in caso di grave pregiudizio dalla protrazione della detenzione, al magistrato di sorveglianza con applicazione provvisoria; dalla libertà, entro 30 giorni dall'ordine di esecuzione sospeso ex art. 656 c. 5 c.p.p., per pene fino a 4 anni nei casi del c. 1 e fino a 3, 4 dopo Corte cost. 41/2018, negli altri; c. 4: modalità fissate secondo l'art. 284 c.p.p., interventi del servizio sociale, modifiche del magistrato di sorveglianza; c. 5: nessun regime penitenziario e nessun onere per l'amministrazione; art. 58-quinquies: braccialetto elettronico possibile; permessi di uscita per lavoro, salute, esigenze familiari; c. 1-quinquies e c. 1-ter: pareri della procura distrettuale e della DNA per i detenuti per reati di mafia e 41-bis), la L. 199/2010 (art. 1: pene detentive fino a 18 mesi, anche residue, eseguite presso il domicilio su decisione del magistrato di sorveglianza; esclusi i condannati per reati dell'art. 4-bis, i delinquenti abituali, i sorvegliati particolari, chi ha concreta possibilità di fuga o di commettere delitti e chi non ha un domicilio idoneo anche per la tutela delle vittime; il PM sospende l'ordine e trasmette al magistrato con il verbale di idoneità del domicilio, salvo che debba applicarsi la sospensione dell'art. 656 c. 5 o i divieti del c. 9 lett. a; dal carcere, istanza con relazione della direzione; nessuna prognosi di rieducazione, solo pericolosità e domicilio), la revoca (c. 6: comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni incompatibile con la prosecuzione; c. 7: cessazione delle condizioni, per esempio il figlio compie 10 anni, salvo proroga della speciale fino ai 10 anni; c. 8: l'allontanamento dal domicilio è evasione ex art. 385 c.p., per le madri e i padri solo se supera 12 ore dopo Corte cost. 177/2009 e 211/2018; c. 9: la condanna per evasione revoca il beneficio salvo lieve entità; art. 58-quater: divieto di nuove misure per metà della pena residua, max 3 anni), le differenze (arresti domiciliari: misura cautelare prima della condanna, art. 284 c.p.p.; detenzione domiciliare sostitutiva: pena decisa dal giudice della cognizione fino a 4 anni, art. 56 L. 689/1981, con almeno 12 ore a casa e 4 di uscita; detenzione domiciliare terapeutica per tossicodipendenti fino a 8 anni, art. 94-ter D.P.R. 309/1990; semilibertà e affidamento), consigli (domicilio idoneo con consenso dei conviventi e verbale della polizia; documentare salute, figli, età, lavoro; chiedere gli orari di uscita necessari; comunicare ogni variazione al magistrato).
- StupefacentiTossicodipendenza e pena: l'affidamento terapeutico e la sospensioneL'affidamento in prova in casi particolari (art. 94 D.P.R. 309/1990: persona tossicodipendente o alcoldipendente con programma di recupero in corso o da intraprendere, concordato con il SerD o con una struttura privata autorizzata; pena detentiva, anche residua e congiunta a pecuniaria, non superiore a 6 anni, 4 se il titolo comprende un reato dell'art. 4-bis o.p.; istanza in ogni momento; certificazione a pena di inammissibilità di una struttura pubblica o privata accreditata su stato di dipendenza, procedura di accertamento dell'uso abituale, andamento e idoneità del programma; struttura accreditata per l'esecuzione a carico del SSN; c. 2: se l'ordine di carcerazione è eseguito, domanda al magistrato di sorveglianza che può applicare provvisoriamente la misura se ci sono concrete indicazioni, grave pregiudizio dalla detenzione e nessun pericolo di fuga; c. 3: il tribunale verifica che dipendenza e programma non siano preordinati al beneficio; c. 4: accoglimento se il programma contribuisce al recupero e previene altri reati, prescrizioni sul programma e controlli, esecuzione dalla data del verbale o da una data più favorevole se il programma era già in corso; c. 6-bis: dopo la parte terapeutica il magistrato può proseguire l'affidamento per il reinserimento anche oltre i limiti dell'art. 47; c. 6-ter: obbligo di segnalazione della struttura; revoca ex art. 47 c. 11 o.p. per comportamento incompatibile o abbandono del programma; art. 656 c. 5 c.p.p.: sospensione dell'ordine di esecuzione per pene fino a 6 anni e 30 giorni per l'istanza, con revoca se il programma non inizia entro 5 giorni o si interrompe), la sospensione dell'esecuzione (art. 90: per reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza, pena fino a 6 anni o 4 con 4-bis, il tribunale di sorveglianza sospende per 5 anni l'esecuzione se il condannato si è sottoposto con esito positivo a un programma terapeutico concluso, anche per la pena pecuniaria; una sola volta; inammissibile se nel frattempo ha commesso un delitto non colposo; art. 91: istanza con certificazione e attestazione dell'esito; art. 93: dopo 5 anni senza delitti non colposi puniti con reclusione, pena ed effetti penali estinti; revoca di diritto per nuovo delitto con reclusione; termine dalla presentazione dell'istanza), la detenzione domiciliare terapeutica (art. 94-ter, introdotto dalla L. 140/2026 in vigore dal 21 agosto 2026: quando mancano i presupposti dell'affidamento, pena fino a 8 anni, 4 con 4-bis salvo rapina ed estorsione aggravate, in struttura residenziale accreditata con programma residenziale, o in altro luogo idoneo con programma semiresidenziale per reati non 4-bis; domanda con la correlazione tra dipendenza e reato, programma e valutazione del servizio pubblico integrato dall'UEPE; revoca se il programma non si conclude positivamente, con al massimo due trasferimenti di struttura; al termine positivo, affidamento o detenzione domiciliare anche oltre i limiti ordinari aumentati della metà; verifiche periodiche; regime dell'art. 47-ter o.p. in quanto compatibile; art. 656 c. 5: sospensione dell'ordine fino a 8 anni e trasmissione al magistrato di sorveglianza che decide entro 45 giorni), le altre norme (art. 89: arresti domiciliari al posto della custodia in carcere per chi ha un programma in corso, salvo esigenze di eccezionale rilevanza, in struttura residenziale per rapina ed estorsione aggravate; c. 2: chi è in carcere e vuole iniziare un programma; art. 95: esecuzione della pena in istituti idonei; art. 47 o.p. e 4-bis: esclusioni salvo collaborazione; art. 58-quater), come si prepara (contatto con il SerD prima della definitività, certificazione ex art. 123 con l'accertamento tossicologico, programma con date e struttura disponibile, lettera di accoglienza della comunità, relazione sulla correlazione tra dipendenza e reato, documenti su lavoro e famiglia; istanza al PM entro 30 giorni dall'ordine sospeso o al magistrato di sorveglianza dal carcere; udienza del tribunale entro 45 giorni; errori: programma generico, struttura non accreditata, richiesta tardiva, interruzione del programma).
- Il procedimento penaleLa riabilitazione: cancellare gli effetti della condannaGli effetti (art. 178 c.p.: estingue le pene accessorie, interdizione dai pubblici uffici, dalle professioni, incapacità di contrattare con la PA, e ogni altro effetto penale della condanna, salvo diversa disposizione; effetti penali = ostacoli a sospensione condizionale, benefici, recidiva, cause di esclusione da concorsi e licenze fondate sulla condanna; non tocca gli effetti civili e amministrativi previsti da leggi speciali, né la confisca; casellario: la condanna riabilitata non è riportata nel certificato richiesto dall'interessato, art. 24 c. 1 lett. d DPR 313/2002, ma resta nel casellario e nelle visure delle autorità giudiziarie; c. 7: le pene accessorie perpetue restano e si estinguono su richiesta dopo almeno 7 anni dalla riabilitazione con ulteriore buona condotta), i requisiti (art. 179: decorso di almeno 3 anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è altrimenti estinta, per esempio per indulto, prescrizione della pena, esito positivo dell'affidamento; 8 anni per i recidivi aggravati e reiterati dell'art. 99 c. 2-4; 10 anni per i delinquenti abituali, professionali e per tendenza dalla revoca della misura; con la sospensione condizionale il termine decorre dall'inizio del periodo di sospensione, quindi dalla irrevocabilità della sentenza, e con la sospensione «breve» dell'art. 163 c. 4 la riabilitazione arriva dopo un anno; prove effettive e costanti di buona condotta: lavoro, famiglia, assenza di denunce e procedimenti, condotta sociale, non basta l'assenza di reati secondo la giurisprudenza; nessuna misura di sicurezza in corso, salvo espulsione e confisca; adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato, risarcimento, spese processuali secondo parte della giurisprudenza, salvo la prova dell'impossibilità o della rinuncia del danneggiato o dell'irreperibilità), la procedura (art. 683 c.p.p.: istanza al tribunale di sorveglianza del luogo di residenza, con l'indicazione degli elementi e i documenti: certificati del casellario e dei carichi pendenti, prova del pagamento o della transazione con la vittima, delle spese di giustizia, contratto di lavoro, certificato di residenza e stato di famiglia, dichiarazioni; il tribunale acquisisce informazioni dalla polizia e dai servizi sociali; udienza camerale con difensore; decisione con ordinanza ricorribile per cassazione; rigetto per difetto di buona condotta riproponibile dopo 2 anni; tempi medi da 6 mesi a oltre un anno; anche per più condanne insieme e per sentenze straniere riconosciute, art. 181; anche per il patteggiamento e il decreto penale, dove però l'estinzione del reato ex art. 445 c. 2 opera già dopo 5 anni, 2 per le contravvenzioni), la revoca (art. 180: di diritto se entro 7 anni il riabilitato commette un delitto non colposo per cui è inflitta la reclusione di almeno 2 anni o pena più grave; dichiarata con la sentenza di condanna o dal tribunale di sorveglianza), gli usi pratici (concorsi pubblici e requisiti di condotta, iscrizione ad albi, licenze commerciali e di polizia, porto d'armi, appalti e casellario ANAC, cittadinanza e permessi per gli stranieri dove però la condanna resta valutabile, guardie giurate, incarichi in società e banche; la riabilitazione non serve per le condanne già non menzionate ex art. 175, che però restano visibili alle PA, né per la sentenza di patteggiamento estinta ex art. 445), differenze con non menzione, estinzione del reato, tenuità, revisione.
- Esecuzione della penaLe pene sostitutive: semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità, pena pecuniariaLe quattro pene sostitutive (art. 20-bis c.p. e art. 53 L. 689/1981, come riscritti dal D.Lgs. 150/2022: semilibertà sostitutiva e detenzione domiciliare sostitutiva per pene fino a 4 anni; lavoro di pubblica utilità per pene fino a 3 anni; pena pecuniaria sostitutiva per pene fino a 1 anno; con il decreto penale, pena pecuniaria o lavoro di pubblica utilità fino a 1 anno su richiesta; limiti calcolati sulla pena aumentata per la continuazione; anche nel patteggiamento), il contenuto (art. 55: semilibertà = almeno 8 ore al giorno in istituto, il resto in attività di lavoro, studio o formazione secondo il programma dell'UEPE; art. 56: detenzione domiciliare = almeno 12 ore al giorno a casa o in comunità, con almeno 4 ore di uscita, braccialetto elettronico possibile, luogo che tuteli la vittima e non occupato abusivamente; art. 56-bis: lavoro di pubblica utilità = attività non retribuita presso enti pubblici o del terzo settore, da 6 a 15 ore settimanali, massimo 8 al giorno, 2 ore = 1 giorno di pena; art. 56-quater: pena pecuniaria = valore giornaliero da 5 a 2.500 euro secondo il reddito × giorni di pena, con rateizzazione ex art. 133-ter c.p.; art. 57: stessa durata della pena sostituita e stessa natura di pena detentiva, tranne la pecuniaria; art. 56-ter: prescrizioni comuni, divieto di armi, di frequentare pregiudicati, obbligo di restare nell'ambito regionale, ritiro del passaporto, divieto di avvicinamento alla vittima), il procedimento (art. 545-bis c.p.p.: dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti e con il consenso dell'imputato, il giudice integra il dispositivo o fissa un'udienza entro 60 giorni sospendendo il processo, acquisisce dall'UEPE informazioni e programma di trattamento e la certificazione di dipendenza; art. 58: criteri dell'art. 133 c.p., scelta della pena più idonea con il minor sacrificio della libertà, motivazione, consenso per le tre pene non pecuniarie, attenzione a età, salute, maternità, dipendenze; niente sostituzione se è concessa la sospensione condizionale o se le prescrizioni non saranno adempiute), le esclusioni (art. 59: reato commesso entro 3 anni dalla revoca di una pena sostitutiva o durante la sua esecuzione; pena pecuniaria negata a chi nei 5 anni non ha pagato una pena pecuniaria; misura di sicurezza personale; reati dell'art. 4-bis o.p.; non si applicano ai minorenni), l'esecuzione (art. 62: il magistrato di sorveglianza conferma o modifica le prescrizioni entro 45 giorni e le trasmette alla polizia e all'UEPE; art. 63: il lavoro di pubblica utilità parte dalla sentenza irrevocabile con presentazione all'UEPE; art. 64: modifiche per comprovati motivi; art. 65: controlli di polizia e polizia penitenziaria), la revoca (art. 66: mancata esecuzione o violazione grave o reiterata = revoca e conversione della parte residua nella pena detentiva o in una sostitutiva più grave, con procedimento ex art. 666 c.p.p.; art. 71: pena pecuniaria non pagata = conversione in semilibertà o detenzione domiciliare, in lavoro di pubblica utilità se insolvibile; art. 47 c. 3-ter o.p.: dopo metà pena si può passare all'affidamento in prova), il rapporto con la sospensione condizionale (alternativa, non cumulabile), con la messa alla prova (prima della condanna, estingue il reato) e con le misure alternative (decise dopo, dal tribunale di sorveglianza).
- Arresto e misure cautelariLa custodia cautelare in carcere: presupposti e terminiGravi indizi (art. 273), le tre esigenze cautelari (art. 274), limiti di pena (art. 280), criteri di scelta e proporzionalità, extrema ratio e motivazione (art. 275 e 292), esclusioni e presunzioni (mafia, terrorismo, violenza domestica), interrogatorio preventivo (art. 291, c. 1-quater) e di garanzia entro 5 giorni (art. 294), diritti dell'arrestato (art. 293), termini di fase e complessivi (art. 303), sospensioni, revoca e sostituzione (art. 299), impugnazioni, computo nella pena, riparazione.
- Il procedimento penaleIl ricorso per cassazione penaleI motivi (art. 606 c. 1 c.p.p.: a) esercizio di un potere riservato ad altri organi; b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme di cui si deve tenere conto; c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; d) mancata assunzione di una prova decisiva richiesta, nei casi dell'art. 495 c. 2; e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento o da atti specificamente indicati, cosiddetto travisamento della prova; c. 2-bis: per i reati del giudice di pace solo a, b, c; c. 3: inammissibile il ricorso per motivi diversi, manifestamente infondati, o per violazioni di legge non dedotte in appello; art. 608 c. 1-bis: il PM contro la doppia assoluzione solo per a, b, c; art. 609: cognizione limitata ai motivi, salvo le questioni rilevabili d'ufficio e quelle non deducibili in appello), chi e quando (art. 613: atto, memorie e motivi nuovi sottoscritti a pena di inammissibilità da difensori iscritti all'albo speciale della Cassazione, dal 2017 l'imputato non può ricorrere personalmente; art. 585: 15 giorni per i provvedimenti camerali e le sentenze con motivazione contestuale, 30 giorni se la motivazione è depositata entro 15 giorni, 45 giorni se il giudice ha indicato un termine più lungo, dalla scadenza del termine per il deposito o dalla notifica dell'avviso, più 15 giorni per il difensore dell'imputato assente; art. 581: capi, prove, richieste e motivi specifici a pena di inammissibilità, mandato specifico per l'assente; art. 582: deposito telematico o in cancelleria; art. 569: ricorso immediato per saltum contro la sentenza di primo grado, non per i motivi d ed e, che si converte in appello se altri appellano; art. 591: inammissibilità per difetto di legittimazione, provvedimento non impugnabile, vizi di forma e termini, rinuncia; ricorso contro il patteggiamento solo per vizi del consenso, qualificazione, pena illegale, art. 448 c. 2-bis; ricorso contro il concordato in appello limitato), il procedimento (art. 610: sezione filtro settima per le inammissibilità con avviso 30 giorni prima, c. 5-bis inammissibilità senza formalità per tardività, difetto di legittimazione e rinuncia, e contro patteggiamento e concordato; assegnazione alle sezioni e alle Sezioni Unite per questioni di speciale importanza o contrasti; art. 611: decisione in camera di consiglio senza le parti, richieste del PG e motivi nuovi e memorie fino a 15 giorni prima, repliche a 5; c. 1-bis: richiesta di udienza pubblica o di camera di consiglio partecipata entro 25 giorni liberi prima, per i ricorsi contro sentenze dibattimentali e di abbreviato; art. 618: rimessione alle Sezioni Unite, vincolo del principio di diritto; art. 344-bis c. 2: improcedibilità se il giudizio di cassazione non si chiude entro un anno dal novantesimo giorno dopo il deposito della motivazione, salvo proroghe e reati esclusi; tempi medi inferiori all'anno), gli esiti (inammissibilità o rigetto con condanna alle spese e, per l'inammissibilità, sanzione alla cassa delle ammende da 258 a 2.065 euro aumentabile fino al triplo, art. 616, salvo assenza di colpa, Corte cost. 186/2000; l'inammissibilità impedisce di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello; annullamento senza rinvio, art. 620, quando il fatto non è reato, il reato è estinto, la pena va rideterminata senza accertamenti o la Corte può decidere; annullamento con rinvio, art. 623, ad altra sezione della stessa corte o del tribunale, con il giudice di rinvio vincolato al principio di diritto, art. 627; correzione dell'errore materiale; ricorso straordinario per errore materiale o di fatto entro 180 giorni, art. 625-bis; rettifica della pena; esecuzione della sentenza dopo la decisione), la strategia (individuare i vizi di legge e di motivazione, mai riproporre la versione dei fatti; specificità e autosufficienza del ricorso con l'allegazione degli atti che provano il travisamento; motivi non dedotti in appello inammissibili salvo quelli rilevabili d'ufficio; valutare la prescrizione e i tempi; ricorso della parte civile ai soli effetti civili con la nuova disciplina dell'art. 573; ricorso in materia cautelare con rito camerale e termini ridotti; sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria e delle statuizioni civili su istanza).
- Giudici, tempi e strumentiChi giudica che cosa: giudice di pace, tribunale, corte d'appello, Cassazione, TARLe quattro giurisdizioni (ordinaria civile e penale; amministrativa: TAR e Consiglio di Stato per gli interessi legittimi e le materie esclusive dell'art. 133 c.p.a.; contabile: Corte dei conti per responsabilità erariale, pensioni pubbliche e conti; tributaria: Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado per tutti i tributi, art. 2 D.Lgs. 546/1992, esclusi gli atti dell'esecuzione dopo la cartella; giudici speciali residui: Tribunale superiore delle acque, commissari per gli usi civici), il civile in primo grado (giudice di pace: beni mobili fino a 10.000 euro, circolazione stradale fino a 25.000, immissioni, opposizioni a multe e sanzioni fino a 15.493 euro, art. 7 c.p.c. e artt. 6-7 D.Lgs. 150/2011; dal 31 ottobre 2027 30.000 e 50.000 euro con condominio e diritti reali minori; tribunale per tutto il resto, monocratico salvo i casi collegiali dell'art. 50-bis: società, responsabilità dei magistrati, stato e capacità, azioni di classe; sezioni specializzate: lavoro e previdenza, imprese, immigrazione e protezione internazionale, agraria, e dal 31 ottobre 2027 il tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie; volontaria giurisdizione; tribunale per i minorenni fino alla riforma), il penale in primo grado (giudice di pace: percosse, lesioni lievi e colpose a querela, diffamazione, minaccia semplice, danneggiamento, invasione di terreni, art. 4 D.Lgs. 274/2000; tribunale monocratico: regola generale, compresi spaccio senza aggravanti, maltrattamenti e revenge porn, art. 33-ter c.p.p.; tribunale collegiale: pene sopra dieci anni e reati elencati, tra cui associazioni, corruzione, violenza sessuale, usura, reati societari e bancarotta, art. 33-bis; corte d'assise: ergastolo o reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni, omicidio, strage, terrorismo, tratta, schiavitù, salvo tentato omicidio, rapina, estorsione, mafia e droga, art. 5 c.p.p.; tribunale per i minorenni per chi ha meno di 18 anni al momento del fatto; giudice per le indagini preliminari e udienza preliminare), i gradi (corte d'appello per le sentenze del tribunale, tribunale per quelle del giudice di pace civile, corte d'assise d'appello; Cassazione solo per motivi di diritto, art. 111 Cost.; ricorso straordinario (dal 2026 deciso dal Presidente del Consiglio di Stato) in alternativa al TAR; Consiglio di Stato in appello; Cassazione contro il Consiglio di Stato e la Corte dei conti solo per giurisdizione), la competenza per territorio (residenza del convenuto, luogo dell'obbligazione, foro del consumatore, foro del lavoro, luogo del reato, sede dell'amministrazione), i giudici fuori dallo Stato (Corte costituzionale su rinvio del giudice; Corte di giustizia UE con il rinvio pregiudiziale; Corte europea dei diritti dell'uomo dopo i rimedi interni, entro 4 mesi), le alternative (mediazione, negoziazione assistita, arbitrato, ABF e ACF), gli errori (citare davanti al giudice sbagliato: incompetenza o difetto di giurisdizione, translatio iudicii, art. 59 L. 69/2009).