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GuidaDiritto penale · Il procedimento penale

La riabilitazione: cancellare gli effetti della condanna

Chi ha scontato la pena, ha risarcito la vittima e da almeno tre anni conduce una vita regolare può chiedere al tribunale di sorveglianza la riabilitazione: le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna si estinguono, e la condanna non compare più nel certificato del casellario richiesto dal privato. Non cancella il fatto per i giudici, che continuano a vederlo, ma riapre concorsi, licenze, porto d'armi e vita professionale.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna (art. 178 c.p.); la condanna sparisce dal certificato del casellario richiesto dal privato.
  • Requisiti (art. 179): 3 anni dall'esecuzione o estinzione della pena (dall'irrevocabilità se sospesa; 8 per i recidivi, 10 per gli abituali), buona condotta effettiva e costante, nessuna misura di sicurezza, obbligazioni civili adempiute salvo impossibilità.
  • Pene accessorie perpetue: estinte solo dopo altri 7 anni su richiesta.
  • Domanda al tribunale di sorveglianza (art. 683 c.p.p.), con documenti; rigetto per condotta riproponibile dopo 2 anni.
  • Revoca di diritto se entro 7 anni si commette un delitto non colposo punito con almeno 2 anni (art. 180).

Requisiti ed effetti

Art. 179, commi 1 e 6, c.p. — Condizioni per la riabilitazione

«La riabilitazione è conceduta quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. […] La riabilitazione non può essere conceduta quando il condannato: 1° sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato; 2° non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle».

RequisitoRegolaCome si prova
Tempo3 anni dall'esecuzione o estinzione della pena principale; 8 per i recidivi dell'art. 99 c. 2-4; 10 per abituali, professionali, per tendenza; con sospensione condizionale, dall'inizio della sospensione (irrevocabilità); 1 anno con la sospensione dell'art. 163 c. 4Certificato di esecuzione, fine pena, ricevuta della multa, ordinanza di estinzione dell'affidamento, sentenza con data di irrevocabilità
Buona condottaProve «effettive e costanti»: non solo assenza di nuovi reati, ma condotta di vita regolare, lavoro, famiglia, rapporti sociali, assenza di frequentazioni e di procedimenti pendentiContratto di lavoro, buste paga, attività, certificati dei carichi pendenti, informazioni di polizia e UEPE acquisite dal tribunale, attestazioni
Misure di sicurezzaNessuna in corso, salvo espulsione e confisca; occorre la revocaProvvedimento di revoca del magistrato di sorveglianza
Obbligazioni civiliRisarcimento e restituzioni alla persona offesa; per molti tribunali anche le spese processuali; salvo impossibilità dimostrataQuietanza, transazione, rinuncia, prova del deposito o dell'offerta, documentazione reddituale, irreperibilità della vittima
EffettiEstinzione delle pene accessorie temporanee e degli effetti penali; le perpetue dopo altri 7 anni; condanna esclusa dal certificato dell'interessato (art. 24 DPR 313/2002)Ordinanza del tribunale di sorveglianza; annotazione nel casellario
RevocaDi diritto: delitto non colposo entro 7 anni con reclusione di almeno 2 anni o pena più grave (art. 180)Dichiarata nella nuova sentenza o dal tribunale di sorveglianza

La riabilitazione agisce sugli effetti penali della condanna: l'interdizione dai pubblici uffici e dalle professioni, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la sospensione dalla responsabilità genitoriale (pene accessorie), e gli effetti «indiretti» come l'ostacolo alla sospensione condizionale per una condanna successiva, il computo della recidiva, le preclusioni fondate su precedenti condanne. Le pene accessorie perpetue (interdizione perpetua dai pubblici uffici, per esempio) non si estinguono con la riabilitazione ma con una seconda richiesta dopo almeno sette anni di ulteriore buona condotta (art. 179, c. 7). Nel casellario la condanna resta iscritta e visibile ai giudici, ma non compare nel certificato che l'interessato richiede per sé e consegna al datore di lavoro (art. 24, c. 1, lett. d, DPR 313/2002), né nei certificati che le amministrazioni acquisiscono per i requisiti di legge; norme speciali (armi, pubblica sicurezza, immigrazione, antimafia) consentono però di valutare il fatto storico anche dopo la riabilitazione.

La procedura

  1. Istanza al tribunale di sorveglianza del luogo di residenza (art. 683 c.p.p.), con l'indicazione degli elementi che provano le condizioni dell'art. 179 e i documenti: sentenze di condanna, certificati del casellario e dei carichi pendenti, prova dell'esecuzione o estinzione della pena, del risarcimento o della transazione, delle spese di giustizia, del lavoro e della situazione familiare, eventuali revoche di misure di sicurezza; una sola istanza per tutte le condanne.
  2. Istruttoria: il tribunale acquisisce d'ufficio la documentazione, le informazioni di polizia sulla condotta e la relazione dell'UEPE; l'interessato può integrare con memorie e documenti.
  3. Udienza in camera di consiglio con il difensore e il PM; decisione con ordinanza, comunicata alle parti e al casellario; ricorso per cassazione entro 15 giorni.
  4. Rigetto: per difetto di buona condotta la richiesta non si ripropone prima di due anni dall'irrevocabilità del rigetto (art. 683, c. 3); per il mancato risarcimento si ripropone appena adempiuto; per il tempo, alla scadenza.
  5. Dopo: la riabilitazione produce effetti dall'irrevocabilità dell'ordinanza; un nuovo delitto non colposo entro sette anni con condanna ad almeno due anni la revoca di diritto; per le pene accessorie perpetue, nuova istanza dopo sette anni; per le sentenze straniere riconosciute valgono le stesse regole (art. 181).

La riabilitazione va distinta dagli altri istituti che «ripuliscono» la posizione: la non menzione (art. 175) è concessa dal giudice con la sentenza e nasconde la condanna nel certificato del privato, ma non estingue gli effetti penali; l'estinzione del reato per il patteggiamento e il decreto penale dopo cinque anni senza nuovi delitti (due per le contravvenzioni) cancella gli effetti penali senza domanda, ma non le pene accessorie irrogate nei patteggiamenti sopra i due anni; l'esito positivo dell'affidamento in prova estingue la pena e gli effetti penali ma non la condanna nel certificato. Chi deve partecipare a un concorso, ottenere una licenza o un porto d'armi, iscriversi a un albo o contrattare con la PA presenta la domanda appena maturano i tre anni, perché i tempi del tribunale di sorveglianza si aggiungono a quelli di legge.

Domande frequenti

Da quando decorrono i tre anni?

Dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è estinta in altro modo (art. 179, c. 1): dal fine pena per chi ha scontato la detenzione, dal pagamento per la multa o l'ammenda, dalla dichiarazione di estinzione per l'affidamento in prova con esito positivo, dall'indulto o dalla prescrizione della pena. Se la pena è stata sospesa condizionalmente, il termine decorre dallo stesso momento da cui decorre la sospensione, cioè dall'irrevocabilità della sentenza (c. 4), per cui la riabilitazione si può chiedere dopo tre anni dal passaggio in giudicato senza aspettare i cinque anni dell'estinzione del reato; con la sospensione «breve» dell'art. 163, c. 4, basta un anno. I recidivi aggravati o reiterati aspettano otto anni, i delinquenti abituali, professionali o per tendenza dieci. Per più condanne il termine si calcola dall'ultima pena.

Devo per forza aver risarcito la vittima?

Sì, salvo impossibilità. L'art. 179, c. 6, n. 2, nega la riabilitazione a chi non ha adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato (risarcimento, restituzioni, e secondo molti tribunali le spese processuali dovute allo Stato), «salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle». Occorre quindi provare il pagamento, la transazione o la rinuncia del danneggiato, oppure documentare l'impossibilità economica con redditi e patrimonio, o l'irreperibilità della persona offesa e il tentativo serio di adempiere (offerta reale, deposito). Non basta dire che nessuno ha chiesto nulla: la giurisprudenza richiede un comportamento attivo del condannato verso la vittima, che è anche una delle «prove effettive e costanti di buona condotta».

Che cosa cambia dopo la riabilitazione, in concreto?

Si estinguono le pene accessorie (interdizione dai pubblici uffici, dalle professioni, incapacità di contrattare con la PA, sospensione dalla potestà) e ogni altro effetto penale: la condanna non ostacola più una futura sospensione condizionale, non conta per la recidiva né per i divieti fondati su precedenti condanne; le pene accessorie perpetue restano e si estinguono solo dopo altri sette anni di buona condotta su nuova richiesta (c. 7). La condanna scompare dal certificato del casellario richiesto dall'interessato (art. 24 DPR 313/2002), quello che si presenta al datore di lavoro, mentre resta visibile ai giudici e nelle visure integrali; le pubbliche amministrazioni ricevono certificati che non riportano le condanne riabilitate ai fini dei requisiti di legge, ma alcune norme speciali (armi, sicurezza, immigrazione) consentono di valutare comunque il fatto. Non tocca gli effetti civili (il risarcimento) né le sanzioni amministrative accessorie già eseguite.

Come si presenta la domanda e quanto dura?

Con istanza al tribunale di sorveglianza del distretto in cui si risiede (art. 683 c.p.p.), preferibilmente tramite un difensore, indicando gli elementi che provano i requisiti e allegando: certificato del casellario e dei carichi pendenti, sentenze e certificati di esecuzione o estinzione della pena, prova del risarcimento o della transazione con la persona offesa, ricevute delle spese di giustizia, contratto di lavoro o documentazione dell'attività, certificati di residenza e stato di famiglia, eventuali attestati di volontariato o percorsi terapeutici. Il tribunale chiede informazioni ai carabinieri o alla polizia e all'UEPE, fissa l'udienza in camera di consiglio e decide con ordinanza, impugnabile per cassazione; i tempi vanno da alcuni mesi a oltre un anno. Se il rigetto dipende dalla buona condotta, la domanda si ripropone dopo due anni; se dipende dal risarcimento, appena adempiuto. La riabilitazione è revocata di diritto se entro sette anni si commette un delitto non colposo punito con almeno due anni di reclusione (art. 180).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Il procedimento penaleIl casellario giudiziale: che cosa contiene e che cosa vedono gli altriChe cosa si iscrive (art. 3), che cosa non compare nel certificato del privato (art. 24) e in quelli delle amministrazioni (art. 28), carichi pendenti, visura, datore di lavoro e minori, cancellazione (art. 5), costi e validità, autocertificazione, non menzione, riabilitazione.
  • Il procedimento penaleLa non menzione della condanna nel casellarioChe cos'è (art. 175 c.p.: con una prima condanna a pena detentiva non superiore a 2 anni o pecuniaria non superiore a 516 euro, anche congiunte se la pena pecuniaria ragguagliata più quella detentiva non supera 30 mesi, e dal 2022 anche con pena sostitutiva nei limiti, il giudice, valutati i criteri dell'art. 133, può ordinare in sentenza che non si faccia menzione della condanna nel certificato del casellario spedito a richiesta di privati, non per ragioni elettorali; ulteriori non menzioni possibili per reati commessi prima quando le pene cumulate non superano i limiti, Corte cost. 225/1975 e 155/1984; discrezionale, motivata su gravità del fatto e capacità a delinquere; revoca di diritto se il condannato commette poi un delitto, c. 3), chi vede che cosa (DPR 313/2002: il certificato richiesto dall'interessato ex art. 24 omette le condanne con non menzione non revocata, le contravvenzioni con sola ammenda, i reati estinti ex art. 167, i patteggiamenti fino a 2 anni, i decreti penali, il 131-bis, i provvedimenti del giudice di pace, la riabilitazione; è quello che si consegna al datore di lavoro privato e ai terzi; le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi ottengono il certificato selettivo o generale ex art. 28, in cui la non menzione non opera, e la visura ex art. 33 mostra tutto all'interessato; i giudici e il PM vedono tutto; nei concorsi pubblici la dichiarazione sostitutiva deve indicare le condanne anche con non menzione se il bando lo richiede; casellario europeo ECRIS; certificato antipedofilia ex art. 25-bis per chi lavora con minori), quando e come si chiede (in sentenza: richiesta del difensore in conclusioni, con la sospensione condizionale ex art. 163; nel patteggiamento come clausola dell'accordo, anche se il patteggiamento fino a 2 anni è comunque escluso dal certificato del privato; nel giudizio abbreviato; in appello; in esecuzione: art. 442 c. 2-bis c.p.p. e Corte cost. 208/2024 per chi non appella la sentenza abbreviata; per la giurisprudenza la richiesta omessa in sentenza non si recupera in esecuzione fuori dai casi previsti; con decreto penale non serve; motivazione e impugnazione del diniego), effetti e limiti (non cancella l'iscrizione: la condanna resta e vale per la recidiva, per la revoca della sospensione condizionale, per i limiti dei benefici successivi; non incide sulle pene accessorie, sulle misure di sicurezza, sull'interdizione; non vale per le amministrazioni e i concorsi; non vale per il certificato dei carichi pendenti; espatrio e visti: le condanne restano nella visura e nei certificati per il passaporto; la revoca per nuovo delitto opera automaticamente e la condanna riappare), differenze (sospensione condizionale: sospende l'esecuzione della pena, non la visibilità; patteggiamento fino a 2 anni: escluso dal certificato del privato per legge, art. 24 lett. e; particolare tenuità: iscritta ma esclusa dal certificato del privato e da quelli delle amministrazioni; riabilitazione: dopo 3 anni estingue pene accessorie ed effetti penali e toglie la condanna dal certificato del privato, ma non da quelli delle amministrazioni; eliminazione delle iscrizioni ex art. 5: solo per ammende dopo 10 anni, giudice di pace, 131-bis, morte, 80 anni), errori (dichiarare «nessuna condanna» in un concorso pubblico: falso; contare sulla non menzione per lavori con minori o per il porto d'armi; non chiederla in sede di patteggiamento sopra i 2 anni).
  • Il procedimento penaleLa sospensione condizionale della penaLimiti di pena (2 anni, 3 per i minori, 2 anni e 6 mesi per infra-21 e over-70), prognosi, esclusioni, seconda concessione, obblighi, effetti sul lavoro e sul casellario, revoca, estinzione dopo 5 anni; le sentenze della Consulta del 2026.
  • Il procedimento penaleIl patteggiamento: come funziona e quando convienePena fino a 5 anni, riduzione fino a un terzo, esclusioni, termini, effetti su spese, pene accessorie, casellario, giudizi civili e disciplinari, estinzione, patteggiamento in appello.
  • Esecuzione della penaMagistrato e tribunale di sorveglianza: chi decide che cosaL'organizzazione (uffici di sorveglianza in ogni distretto, art. 68 o.p.; il magistrato di sorveglianza è un giudice monocratico con giurisdizione su determinati istituti e territori; il tribunale di sorveglianza ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello ed è composto da tutti i magistrati di sorveglianza del distretto e da esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria, criminologia nominati dal CSM per tre anni; decide in collegio di quattro: presidente, un magistrato di sorveglianza, due esperti, con voto prevalente del presidente in caso di parità, art. 70 c. 3-8), le competenze del magistrato (art. 69 o.p.: vigilanza sugli istituti e sulla custodia; misure di sicurezza, riesame della pericolosità, revoca delle dichiarazioni di abitualità; approvazione del programma di trattamento e del lavoro all'esterno; reclami dei detenuti su disciplina e su violazioni di diritti con pregiudizio grave e attuale, c. 6, con il procedimento dell'art. 35-bis e i rimedi risarcitori dell'art. 35-ter per la detenzione inumana ex art. 3 CEDU, un giorno di sconto ogni dieci subiti o 8 euro al giorno; permessi, licenze ai semiliberi, modifiche di affidamento e detenzione domiciliare con decreto, c. 7; liberazione anticipata e remissione del debito con ordinanza, c. 8, secondo il procedimento dell'art. 69-bis: accertamento d'ufficio dei semestri in occasione delle istanze di misure alternative e nei 90 giorni prima del fine pena, istanza autonoma solo con interesse specifico, reclamo al tribunale in 10 giorni; applicazione provvisoria delle misure alternative in urgenza ex art. 47 c. 4 e 47-ter c. 1-quater o.p.; rinvio provvisorio della pena ex art. 684 c.p.p.; rateizzazione e conversione delle pene pecuniarie; esecuzione delle pene sostitutive; pareri sulla grazia; espulsione dello straniero come misura alternativa), le competenze del tribunale (art. 70 c. 1: affidamento in prova anche terapeutico, detenzione domiciliare ordinaria e speciale, semilibertà, liberazione condizionale, revoca e cessazione dei benefici, riduzione di pena per liberazione anticipata su reclamo, rinvio obbligatorio e facoltativo della pena ex artt. 146-147 c.p., riabilitazione ex art. 683 c.p.p., esito dell'affidamento, estinzione del reato dopo la liberazione condizionale, appello contro le decisioni del magistrato sulle misure di sicurezza, c. 2; reclami contro i decreti sui permessi; il magistrato che ha deciso non fa parte del collegio), il procedimento (art. 677 c.p.p.: competenza del magistrato o tribunale del luogo dell'istituto se detenuto, altrimenti della residenza o del domicilio; art. 678 e 666: su richiesta del PM, dell'interessato, del difensore o d'ufficio; udienza in camera di consiglio con avviso almeno 10 giorni prima, difensore d'ufficio se manca, partecipazione dell'interessato anche a distanza, acquisizione di relazioni dell'UEPE e dell'istituto; ordinanza comunicata o notificata, ricorso per cassazione entro 15 giorni; inammissibilità de plano per manifesta infondatezza o riproposizione; art. 678 c. 1-bis: procedimento semplificato senza udienza ex art. 667 c. 4 per riabilitazione, rateizzazione e conversione delle pene pecuniarie, esito dell'affidamento, con opposizione in 15 giorni; art. 678 c. 1-ter: per le pene fino a 18 mesi il magistrato relatore può applicare la misura con ordinanza senza formalità, opponibile al tribunale in 10 giorni), i tempi (mesi tra l'istanza e l'udienza, con differenze tra distretti; istanza dal libero sospeso ex art. 656 c. 5 c.p.p. entro 30 giorni dall'ordine di esecuzione, decisione del tribunale entro 45 giorni per legge, spesso più a lungo; istanze dei detenuti per il tramite della direzione o del difensore; documenti utili: relazione UEPE, disponibilità di lavoro e domicilio, certificazioni sanitarie, programma terapeutico), consigli (indirizzare l'istanza all'organo competente per evitare dichiarazioni di incompetenza con trasmissione; una sola istanza articolata invece di molte; il difensore di fiducia esperto in esecuzione; il reclamo giurisdizionale per le condizioni detentive; il ricorso per cassazione solo per violazione di legge e motivazione mancante).
  • Licenze, autorizzazioni, divietiPorto d'armi negato o revocato: i motivi e il ricorsoLe licenze (porto di fucile per caccia e per tiro a volo, rilasciate dal questore, validità 5 anni; porto di pistola per difesa personale, rilasciata dal prefetto per dimostrato bisogno, validità annuale; nulla osta all'acquisto e licenza di collezione; certificato medico), i divieti automatici (art. 43 c. 1 TULPS: condanne alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, furto, rapina, estorsione, sequestro; condanne a pene restrittive per violenza o resistenza all'autorità, delitti contro la personalità dello Stato o l'ordine pubblico; diserzione in guerra e porto abusivo di armi; art. 11 c. 1: condanne superiori a tre anni per delitto non colposo senza riabilitazione, ammonizione, misure di sicurezza, delinquenza abituale), il potere discrezionale (art. 43 c. 2: la licenza può essere ricusata ai condannati per altri delitti, a chi non può provare la buona condotta e a chi non dà affidamento di non abusare delle armi, anche dopo la riabilitazione; art. 11 c. 2: condanne per delitti contro l'ordine pubblico, le persone, furto e rapina; revoca quando vengono meno le condizioni, art. 11 c. 3; revoca e sospensione per abuso, art. 10), il divieto di detenzione (art. 39: il prefetto può vietare la detenzione a chi è ritenuto capace di abusarne, con ritiro cautelare immediato da parte della polizia, termine di 150 giorni per cedere le armi e confisca in mancanza; obbligo di comunicare la licenza ai conviventi, art. 42, con sanzione da 2.000 a 10.000 euro e revoca), i casi tipici (liti familiari e segnalazioni del coniuge, denunce anche archiviate, ammonimento del questore, abuso di alcol o stupefacenti, patente ritirata per guida in stato di ebbrezza, precedenti remoti e riabilitazione, frequentazioni, disturbi psichici, comportamenti imprudenti con le armi, mancato pagamento delle tasse), il procedimento (preavviso di rigetto con 10 giorni per le osservazioni, art. 10-bis L. 241/1990; motivazione; accesso agli atti; termini; revoca senza contraddittorio nei casi urgenti), i ricorsi (ricorso gerarchico al prefetto contro il questore in 30 giorni; ricorso al TAR in 60 giorni o straordinario al Presidente della Repubblica in 120; sospensiva; il sindacato del giudice: motivazione generica, fatti irrilevanti o remoti, mancata valutazione degli elementi favorevoli, difetto di istruttoria, sproporzione tra fatto e divieto, contraddizione tra revoca del porto e mantenimento della detenzione), gli esiti (annullamento con riesame, nuova domanda dopo il tempo e la riabilitazione, restituzione delle armi cedute o custodite), la strategia (rispondere al preavviso con documenti, dimostrare la cessazione delle circostanze, distinguere il porto dalla detenzione, cedere le armi in tempo per evitare la confisca).
  • Concorsi pubbliciCome si impugna un concorso pubblicoIl giudice (giudice amministrativo per tutte le controversie sulle procedure concorsuali di assunzione, art. 63 c. 4 D.Lgs. 165/2001, e per le progressioni verticali; giudice ordinario per il rapporto dopo l'assunzione e per le progressioni economiche; ricorso al TAR della sede dell'amministrazione o Lazio per i concorsi nazionali), che cosa e quando si impugna (bando con clausole immediatamente escludenti: 60 giorni dalla pubblicazione sul portale inPA, art. 3 D.P.R. 487/1994; esclusione per difetto di requisiti o irregolarità della domanda: 60 giorni dalla comunicazione; preselezione e prove non superate: dalla comunicazione del punteggio, art. 7; graduatoria: dalla pubblicazione sul portale e sul sito, art. 15 c. 6; ricorso straordinario (dal 2026 deciso dal Presidente del Consiglio di Stato) in 120 giorni), prima del ricorso (accesso agli elaborati propri e altrui, ai verbali e ai criteri, art. 24 c. 7 L. 241/1990, con avviso ai controinteressati sul portale, art. 12 c. 3; istanza di riesame; ammissione con riserva chiesta con la cautelare per sostenere le prove), i vizi tipici (commissione illegittima: politici, sindacalisti, incompatibilità, art. 9; criteri di valutazione non fissati alla prima riunione o fissati dopo la correzione, art. 12; quesiti orali non estratti a sorte; violazione dell'anonimato delle prove scritte; punteggi incoerenti con i criteri o errore di fatto nella correzione; titoli valutati in modo difforme dal bando; requisiti applicati in modo diverso ai candidati; prove svolte in giorni vietati o con malfunzionamento digitale senza recupero, art. 7 e 13; riserve e preferenze applicate male, art. 5; mancate misure per disabilità e DSA, art. 3 c. 2 lett. f a pena di nullità), il sindacato del giudice (discrezionalità tecnica della commissione: annullamento solo per illogicità manifesta, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, violazione dei criteri; voto numerico come motivazione sufficiente quando i criteri sono predeterminati; niente rifacimento della prova da parte del giudice; CTU eccezionale), il processo (ricorso notificato all'amministrazione e ad almeno un controinteressato, notifica per pubblici proclami autorizzata dal presidente quando i controinteressati sono molti, art. 41 c. 4 c.p.a.; domanda cautelare per l'ammissione con riserva alle prove successive o alla graduatoria; contributo unificato 650 euro; tempi), gli esiti (annullamento dell'esclusione o della valutazione con rinnovo della prova o della correzione da parte di una commissione anche diversa; riformulazione della graduatoria; risarcimento della perdita di chance quando il posto è ormai coperto; graduatoria valida due anni dall'approvazione e scorrimento degli idonei), gli errori (aspettare la graduatoria per impugnare l'esclusione; contestare il merito del compito; non chiedere subito l'accesso e la cautelare; non notificare ai controinteressati).