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GuidaDiritto penale · Il procedimento penale

La non menzione della condanna nel casellario

La non menzione non cancella la condanna: la nasconde nel certificato che il cittadino chiede per sé e mostra al datore di lavoro privato, al padrone di casa o a una società sportiva. La condanna resta nel casellario e la vedono i giudici, le procure e le pubbliche amministrazioni, compresi i concorsi. È un beneficio per la prima condanna lieve, si chiede al giudice e si perde con un nuovo delitto.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Prima condanna a pena detentiva fino a 2 anni o pecuniaria fino a 516 euro (30 mesi se cumulate; anche pena sostitutiva): il giudice può ordinare la non menzione nel certificato richiesto dai privati (art. 175 c.p.).
  • La vede il datore di lavoro privato? No. Le pubbliche amministrazioni, i concorsi, i giudici e la visura: (artt. 24 e 28 DPR 313/2002).
  • Si chiede in sentenza (anche nel patteggiamento sopra i 2 anni e nell'abbreviato); in esecuzione solo nei casi di legge (art. 442 c. 2-bis c.p.p., Corte cost. 208/2024).
  • Revoca automatica con un nuovo delitto; ammessa più volte per reati anteriori entro i limiti cumulati (Corte cost. 225/1975, 155/1984).
  • Non cancella nulla: per sparire dai certificati delle amministrazioni serve la riabilitazione; l'eliminazione vera solo nei casi dell'art. 5 DPR 313.

La norma e chi vede che cosa

Art. 175, commi 1-3, c.p. — Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale

«Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione [516 euro], il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale. La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi. La non menzione della condanna può essere concessa anche in caso di condanna a pena sostitutiva di una pena detentiva, entro i limiti di pena di cui al primo e al secondo comma. Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato».

Chi chiede il certificatoCondanna con non menzioneBase
L'interessato, per consegnarlo a datori di lavoro privati, locatori, società, bancheNon compareArt. 24 c. 1 lett. a DPR 313/2002
Pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi (concorsi, licenze, porto d'armi, appalti)Compare nel certificato selettivo o generaleArt. 28 DPR 313/2002
Giudici e pubblico ministeroCompare (certificato completo)Art. 21 DPR 313/2002
L'interessato, con la visuraCompare (la visura mostra tutte le iscrizioni)Art. 33 DPR 313/2002
Datore di lavoro per attività a contatto con minoriIl certificato ex art. 25-bis segnala solo i reati sessuali contro minori e le interdizioniArt. 25-bis DPR 313/2002
Certificato dei carichi pendentiNon c'entra: riguarda i procedimenti in corsoArt. 27 DPR 313/2002

La non menzione è il più diffuso dei benefici della prima condanna, quasi sempre chiesto insieme alla sospensione condizionale, ma i due istituti sono indipendenti: la sospensione riguarda l'esecuzione della pena, la non menzione la visibilità della condanna nel certificato del privato. Il giudice decide con lo stesso criterio di prognosi dell'art. 133 c.p. (gravità del reato, capacità a delinquere) e può negare l'una concedendo l'altra. Il beneficio ha un raggio limitato: il casellario conserva l'iscrizione, che continua a valere per la recidiva, per la revoca della sospensione condizionale e per i limiti dei benefici futuri, e le amministrazioni la vedono nei certificati selettivi e generali; per questo nei concorsi e nelle licenze la condanna va dichiarata e il vero «azzeramento» richiede la riabilitazione. Alcune situazioni non hanno bisogno della non menzione, perché già escluse dal certificato del privato dall'art. 24: il patteggiamento fino a due anni, il decreto penale, la particolare tenuità, le sentenze del giudice di pace, le contravvenzioni con sola ammenda.

Come si ottiene e come si perde

  1. Verifica dei limiti: pena detentiva fino a 2 anni, pecuniaria fino a 516 euro, cumulo fino a 30 mesi, pene sostitutive nei limiti; «prima condanna», con la deroga della Corte costituzionale per i reati commessi prima della condanna precedente.
  2. Richiesta in sentenza: nelle conclusioni del difensore al dibattimento o nell'abbreviato; come clausola dell'accordo di patteggiamento sopra i due anni; in appello se il primo giudice non l'ha concessa o motivata.
  3. In esecuzione: solo nei casi previsti, come l'abbreviato non appellato (art. 442 c. 2-bis c.p.p., dopo Corte cost. 208/2024); altrimenti la giurisprudenza esclude la concessione tardiva.
  4. Dopo: verificare che il certificato del privato sia «nullo»; per concorsi e licenze dichiarare la condanna con i benefici; programmare la riabilitazione dopo tre anni dall'esecuzione o estinzione della pena, con buona condotta e risarcimento.
  5. Revoca: automatica con un nuovo delitto (non con una contravvenzione); la condanna ricompare nel certificato del privato; la revoca è dichiarata dal giudice dell'esecuzione.

Un'ultima avvertenza riguarda l'estero: la non menzione è un istituto italiano, e le condanne circolano nel sistema europeo dei casellari (ECRIS) e nelle richieste di visto di Paesi terzi con criteri propri, in cui la «visura» completa o la traduzione della sentenza possono essere richieste direttamente; chi deve trasferirsi per lavoro o chiedere un visto dovrebbe verificare caso per caso quale certificato sarà richiesto. La guida sui certificati del casellario e dei carichi pendenti spiega dove e come si chiedono; quella sul porto d'armi mostra un caso tipico in cui la condanna «non menzionata» pesa lo stesso.

Domande frequenti

Sono stato condannato a 8 mesi con la sospensione condizionale e la non menzione: il mio datore di lavoro può saperlo?

Non dal certificato del casellario che lei gli consegna: il certificato richiesto dall'interessato (art. 24 DPR 313/2002) non riporta le condanne per le quali il giudice ha ordinato la non menzione, finché il beneficio non è revocato, e il datore di lavoro privato non ha altri canali legittimi, perché non può chiedere direttamente il suo casellario (salvo il certificato speciale per chi lavora a contatto con minori, art. 25-bis, che riguarda solo i reati sessuali contro minori). Il certificato dei carichi pendenti, invece, non è toccato dalla non menzione, ma riguarda i procedimenti in corso, non le condanne definitive. Attenzione al dopo: se commette un nuovo delitto, la non menzione è revocata di diritto (art. 175, c. 3) e la vecchia condanna ricompare; e se la pena sospesa viene eseguita per revoca della sospensione, la condanna resta comunque iscritta.

Partecipo a un concorso pubblico: posso scrivere che non ho condanne?

No, se il bando chiede di dichiarare le condanne «anche con non menzione» o «anche se è stato concesso il beneficio della non menzione», formula abituale nei bandi: la dichiarazione sostitutiva falsa è reato e causa di esclusione. La non menzione opera solo nel certificato richiesto dai privati; le pubbliche amministrazioni ottengono il certificato selettivo o generale dell'art. 28, in cui la condanna compare, e le forze armate, le forze di polizia e alcune professioni ordinistiche valutano i precedenti in modo autonomo. Il modo corretto è dichiarare la condanna con l'indicazione dei benefici (sospensione condizionale, non menzione) e, se sono passati i termini, chiedere prima la riabilitazione, che estingue gli effetti penali e che le amministrazioni devono considerare, anche se l'iscrizione resta visibile.

Il mio avvocato non l'ha chiesta e la sentenza non la prevede: posso ottenerla dopo?

In linea generale no: la non menzione è un beneficio che il giudice concede «in sentenza» (art. 175) e la giurisprudenza esclude che il giudice dell'esecuzione possa aggiungerla dopo, salvo i casi previsti dalla legge. Le vie sono l'appello, se la sentenza non è definitiva, e i casi speciali: chi ha scelto il giudizio abbreviato e non ha appellato ottiene in esecuzione la riduzione di un sesto e, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 208 del 2024, anche la sospensione condizionale e la non menzione se la pena ridotta rientra nei limiti (art. 442, c. 2-bis, c.p.p.). Per il patteggiamento fino a due anni la non menzione non serve, perché la sentenza è comunque esclusa dal certificato del privato (art. 24, lett. e); sopra i due anni va inserita nell'accordo. Chi ha perso l'occasione può puntare sulla riabilitazione dopo tre anni dalla fine della pena.

Ho già una condanna con non menzione: posso averla una seconda volta?

Sì, entro i limiti cumulativi. La norma parla di «prima condanna», ma la Corte costituzionale (sentenze 225/1975 e 155/1984) ha dichiarato illegittimo il divieto di ulteriori non menzioni per reati commessi prima della precedente condanna, quando le pene cumulate non superano i limiti (due anni di pena detentiva, 516 euro di pena pecuniaria, trenta mesi in caso di cumulo). Se invece il nuovo delitto è stato commesso dopo la prima condanna, la non menzione precedente viene revocata e quella nuova è di regola esclusa, perché non si tratta più della prima condanna; resta possibile per una contravvenzione successiva, che non è un delitto e non provoca la revoca. In ogni caso conta la valutazione del giudice sui criteri dell'art. 133 c.p., che può negare il beneficio anche nei limiti di pena.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Il procedimento penaleIl casellario giudiziale: che cosa contiene e che cosa vedono gli altriChe cosa si iscrive (art. 3), che cosa non compare nel certificato del privato (art. 24) e in quelli delle amministrazioni (art. 28), carichi pendenti, visura, datore di lavoro e minori, cancellazione (art. 5), costi e validità, autocertificazione, non menzione, riabilitazione.
  • Il procedimento penaleLa sospensione condizionale della penaLimiti di pena (2 anni, 3 per i minori, 2 anni e 6 mesi per infra-21 e over-70), prognosi, esclusioni, seconda concessione, obblighi, effetti sul lavoro e sul casellario, revoca, estinzione dopo 5 anni; le sentenze della Consulta del 2026.
  • Il procedimento penaleLa riabilitazione: cancellare gli effetti della condannaGli effetti (art. 178 c.p.: estingue le pene accessorie, interdizione dai pubblici uffici, dalle professioni, incapacità di contrattare con la PA, e ogni altro effetto penale della condanna, salvo diversa disposizione; effetti penali = ostacoli a sospensione condizionale, benefici, recidiva, cause di esclusione da concorsi e licenze fondate sulla condanna; non tocca gli effetti civili e amministrativi previsti da leggi speciali, né la confisca; casellario: la condanna riabilitata non è riportata nel certificato richiesto dall'interessato, art. 24 c. 1 lett. d DPR 313/2002, ma resta nel casellario e nelle visure delle autorità giudiziarie; c. 7: le pene accessorie perpetue restano e si estinguono su richiesta dopo almeno 7 anni dalla riabilitazione con ulteriore buona condotta), i requisiti (art. 179: decorso di almeno 3 anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è altrimenti estinta, per esempio per indulto, prescrizione della pena, esito positivo dell'affidamento; 8 anni per i recidivi aggravati e reiterati dell'art. 99 c. 2-4; 10 anni per i delinquenti abituali, professionali e per tendenza dalla revoca della misura; con la sospensione condizionale il termine decorre dall'inizio del periodo di sospensione, quindi dalla irrevocabilità della sentenza, e con la sospensione «breve» dell'art. 163 c. 4 la riabilitazione arriva dopo un anno; prove effettive e costanti di buona condotta: lavoro, famiglia, assenza di denunce e procedimenti, condotta sociale, non basta l'assenza di reati secondo la giurisprudenza; nessuna misura di sicurezza in corso, salvo espulsione e confisca; adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato, risarcimento, spese processuali secondo parte della giurisprudenza, salvo la prova dell'impossibilità o della rinuncia del danneggiato o dell'irreperibilità), la procedura (art. 683 c.p.p.: istanza al tribunale di sorveglianza del luogo di residenza, con l'indicazione degli elementi e i documenti: certificati del casellario e dei carichi pendenti, prova del pagamento o della transazione con la vittima, delle spese di giustizia, contratto di lavoro, certificato di residenza e stato di famiglia, dichiarazioni; il tribunale acquisisce informazioni dalla polizia e dai servizi sociali; udienza camerale con difensore; decisione con ordinanza ricorribile per cassazione; rigetto per difetto di buona condotta riproponibile dopo 2 anni; tempi medi da 6 mesi a oltre un anno; anche per più condanne insieme e per sentenze straniere riconosciute, art. 181; anche per il patteggiamento e il decreto penale, dove però l'estinzione del reato ex art. 445 c. 2 opera già dopo 5 anni, 2 per le contravvenzioni), la revoca (art. 180: di diritto se entro 7 anni il riabilitato commette un delitto non colposo per cui è inflitta la reclusione di almeno 2 anni o pena più grave; dichiarata con la sentenza di condanna o dal tribunale di sorveglianza), gli usi pratici (concorsi pubblici e requisiti di condotta, iscrizione ad albi, licenze commerciali e di polizia, porto d'armi, appalti e casellario ANAC, cittadinanza e permessi per gli stranieri dove però la condanna resta valutabile, guardie giurate, incarichi in società e banche; la riabilitazione non serve per le condanne già non menzionate ex art. 175, che però restano visibili alle PA, né per la sentenza di patteggiamento estinta ex art. 445), differenze con non menzione, estinzione del reato, tenuità, revisione.
  • Il procedimento penaleIl patteggiamento: come funziona e quando convienePena fino a 5 anni, riduzione fino a un terzo, esclusioni, termini, effetti su spese, pene accessorie, casellario, giudizi civili e disciplinari, estinzione, patteggiamento in appello.
  • Il procedimento penaleIl giudizio abbreviato: la riduzione della penaChe cos'è (art. 438 c.p.p.: l'imputato chiede che il processo sia definito nell'udienza preliminare allo stato degli atti; art. 442 c. 1-bis: il giudice decide sugli atti del fascicolo del PM, sulle indagini difensive e sulle prove assunte in udienza; c. 2: in caso di condanna la pena, determinata con tutte le circostanze, è ridotta della metà per le contravvenzioni e di un terzo per i delitti; c. 2-bis: ulteriore riduzione di un sesto disposta dal giudice dell'esecuzione se né l'imputato né il difensore appellano, e dopo Corte cost. 208/2024 il giudice dell'esecuzione può concedere anche la sospensione condizionale e la non menzione se la pena ridotta rientra nei limiti; c. 1-bis dell'art. 438: escluso per i delitti puniti con l'ergastolo, L. 33/2019, con la riduzione applicata in dibattimento se il fatto accertato lo consente, c. 6-ter), quando e come si chiede (art. 438 c. 2: oralmente o per iscritto fino alle conclusioni dell'udienza preliminare; c. 3: volontà espressa personalmente o con procuratore speciale, firma autenticata; art. 458: nel giudizio immediato entro 15 giorni dalla notifica del decreto, a pena di decadenza; art. 461-464: con l'opposizione al decreto penale; art. 556-558: nel rito a citazione diretta, all'udienza di comparizione predibattimentale; c. 6-ter: richiesta rigettata o inammissibile riproponibile prima del dibattimento, con controllo del giudice; richiesta anche dopo le indagini difensive con 60 giorni per le indagini suppletive del PM e facoltà di revoca), l'abbreviato condizionato (c. 5: richiesta subordinata a un'integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione e compatibile con l'economia processuale rispetto al dibattimento; prova contraria del PM; c. 5-bis: in subordine, richiesta di abbreviato secco o di patteggiamento; art. 441 c. 5: integrazione anche d'ufficio se il giudice non può decidere allo stato degli atti; art. 441-bis: se il PM contesta un fatto nuovo o diverso l'imputato può chiedere il rito ordinario, con revoca dell'ordinanza e nuove prove), gli effetti processuali (c. 6-bis: sanatoria delle nullità non assolute, non rilevabilità delle inutilizzabilità salvo i divieti probatori, preclusione delle questioni di competenza territoriale; art. 441: rito camerale, pubblica udienza se tutti gli imputati lo chiedono, parte civile che può non accettare il rito senza perdere l'azione civile; utilizzabilità delle dichiarazioni raccolte nelle indagini, anche degli altri imputati e dei testimoni senza esame incrociato; le intercettazioni e gli atti irripetibili; il giudice può assolvere con tutte le formule, art. 442 c. 1), l'appello (art. 443: né imputato né PM contro le sentenze di proscioglimento, salvo l'assoluzione per vizio di mente dopo Corte cost. 274/2009; il PM non appella le condanne salvo la modifica del titolo del reato; appello con rito camerale non partecipato ex art. 599; ricorso per cassazione), quando conviene (prove documentali e tecniche schiaccianti; imputazioni con pene alte dove il terzo pesa; processi lunghi; imputato detenuto; quando le dichiarazioni accusatorie sono deboli e il dibattimento le smonterebbe, invece, meglio il rito ordinario; calcolo comparato con patteggiamento, che ha lo stesso sconto ma richiede l'accordo e ha effetti diversi, e con la messa alla prova; l'abbreviato non impedisce la sospensione condizionale, le pene sostitutive, la tenuità; le circostanze si applicano prima della riduzione; per la pena pecuniaria stessa riduzione; spese processuali dovute), esempi di calcolo (pena base 6 anni con attenuanti generiche prevalenti a 4 anni, abbreviato 2 anni e 8 mesi, senza appello 2 anni, 2 mesi e 20 giorni).
  • Il procedimento penaleLa particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)I requisiti (art. 131-bis c. 1 c.p., come riscritto dal D.Lgs. 150/2022: reati con pena detentiva non superiore nel minimo a 2 anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, o con sola pena pecuniaria; offesa di particolare tenuità per le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, valutate secondo l'art. 133 c. 1, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, cioè risarcimento, restituzione, scuse, ripristino; comportamento non abituale; c. 5: la pena si calcola senza le circostanze, salvo quelle a pena di specie diversa e ad effetto speciale, senza bilanciamento; c. 6: si applica anche ai reati che prevedono la tenuità come attenuante; Corte cost. 156/2020: anche ai reati senza minimo edittale detentivo, cioè con pena da 15 giorni, come la ricettazione attenuata), le esclusioni (c. 2: motivi abietti o futili, crudeltà anche verso animali, sevizie, minorata difesa anche per età, morte o lesioni gravissime come conseguenza non voluta; c. 3: delitti da manifestazioni sportive con massimo oltre 2 anni e 6 mesi, oltraggio a magistrato in udienza e art. 341-bis verso agenti, delitti di peculato, concussione, corruzione, induzione indebita, incendio, matrimonio forzato, lesioni aggravate, mutilazioni genitali, violenza sessuale, atti sessuali con minori, adescamento, stalking, revenge porn, tortura, rapina ed estorsione aggravate, usura, riciclaggio e reimpiego, aborto illegale, spaccio non lieve, abusi di mercato, pirateria audiovisiva, reati ambientali; Corte cost. 172/2025: cancellata l'esclusione per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, artt. 336 e 337; Corte cost. 5/2026: incendio boschivo colposo; Corte cost. 44/2026: tentata estorsione semplice), l'abitualità (c. 4: delinquente abituale, professionale o per tendenza; più reati della stessa indole anche se ciascuno tenue; condotte plurime, abituali e reiterate; i precedenti non della stessa indole non ostano; la Cassazione richiede almeno due reati della stessa indole oltre a quello in esame per l'abitualità), come si applica (in ogni fase: archiviazione ex art. 411 c. 1-bis c.p.p. con avviso a indagato e persona offesa e 10 giorni per opporsi; sentenza di non doversi procedere prima del dibattimento ex art. 469 c. 1-bis sentita la persona offesa; nell'udienza preliminare; in dibattimento con sentenza di proscioglimento; anche in appello e in cassazione se i presupposti risultano dagli atti; d'ufficio; nel decreto penale e nel patteggiamento con limiti; dal giudice di pace con l'art. 34 D.Lgs. 274/2000; rapporto con la messa alla prova, l'oblazione e le condotte riparatorie ex art. 162-ter), gli effetti (proscioglimento con accertamento del fatto: la sentenza dibattimentale ha efficacia di giudicato nel civile sul fatto e sull'autore, art. 651-bis c.p.p., per cui il risarcimento resta dovuto; confisca obbligatoria possibile; iscrizione nel casellario, art. 3 c. 1 lett. f DPR 313/2002, eliminata dopo 10 anni, art. 5 c. 2 lett. d-bis, ma non riportata nel certificato richiesto dall'interessato, art. 24 c. 1 lett. f-bis, cioè quello che si consegna al datore di lavoro, né nei certificati richiesti dalle amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi, art. 28 c. 7; visibile alle autorità giudiziarie e conta per l'abitualità futura; nessuna pena accessoria, nessuna sospensione della patente come sanzione penale ma restano le sanzioni amministrative accessorie secondo la giurisprudenza per la guida in stato di ebbrezza; spese), casi tipici (furto in supermercato di pochi euro, guida in stato di ebbrezza con tasso poco sopra soglia e nessun incidente, lesioni lievi da lite, danneggiamento minimo, omesso versamento poco sopra soglia, ricettazione di oggetti di modesto valore, coltivazione di poche piante, resistenza a pubblico ufficiale senza violenza reale dopo la sentenza 172/2025), come prepararla (documentare il risarcimento e le scuse, l'assenza di precedenti della stessa indole, l'entità del danno, il contesto; chiederla in via subordinata all'assoluzione).
  • Il procedimento penaleIl decreto penale di condanna e l'opposizioneQuando il PM può chiederlo, pena pecuniaria anche sostitutiva (5-250 euro al giorno), riduzione fino alla metà del minimo, i quindici giorni, pagamento ridotto, opposizione e riti, effetti ed estinzione.
  • Il procedimento penaleL'estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.)La norma (art. 162-ter c.p., introdotto dalla L. 103/2017: nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione il giudice, sentite le parti e la persona offesa, dichiara estinto il reato quando l'imputato ha riparato interamente il danno con restituzioni o risarcimento ed eliminato ove possibile le conseguenze dannose o pericolose, entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; risarcimento anche con offerta reale ex artt. 1208 ss. c.c. non accettata se il giudice ne riconosce la congruità; termine ulteriore fino a 6 mesi, anche a rate, per chi non ha potuto adempiere per fatto non addebitabile, con sospensione del processo e della prescrizione e prescrizioni; confisca ex art. 240 c. 2; non si applica allo stalking, art. 612-bis), i reati (tutti quelli a querela rimettibile: dopo il D.Lgs. 150/2022 anche furto semplice e con aggravanti minori, lesioni fino a 40 giorni, violenza privata, minaccia, sequestro di persona semplice, violazione di domicilio, truffa e appropriazione indebita non aggravate, danneggiamento, diffamazione, invasione di terreni; esclusi i reati a querela irrevocabile, come i reati sessuali, e quelli procedibili d'ufficio o per i quali la querela non ammette remissione), i requisiti secondo la Cassazione (riparazione integrale, comprensiva del danno non patrimoniale, e non parziale; eliminazione delle conseguenze; congruità valutata dal giudice con riferimento anche al danno che sarebbe liquidato in sede civile; il dissenso della persona offesa non è un veto, Cass. IV 46572/2024; offerta reale formale con deposito o messa a disposizione effettiva, Cass. II 13546/2024; tempistica: entro l'apertura del dibattimento, nel rito abbreviato entro la richiesta; con decreto penale opposto, nel giudizio conseguente), la procedura (istanza scritta con prova del pagamento o dell'offerta; audizione della persona offesa; ordinanza di sospensione se chiesto il termine; sentenza di proscioglimento per estinzione ex art. 129 o 531 c.p.p.; la sentenza non è tra i provvedimenti iscrivibili nel casellario, a differenza del 131-bis e della messa alla prova, art. 3 DPR 313/2002; spese; la vittima che ha rifiutato l'offerta reale congrua conserva l'azione civile per l'eventuale danno ulteriore), i confronti (remissione della querela: dipende dalla vittima, spese a carico del querelato; attenuante del risarcimento art. 62 n. 6: riduce la pena ma non estingue; 131-bis: non punibilità per tenuità, iscritta nel casellario; messa alla prova: lavoro di pubblica utilità e programma, per reati fino a 4 anni anche d'ufficio; giustizia riparativa: esito riparativo = remissione tacita ex art. 152 c. 3 n. 2), strategia (risarcire prima possibile con quietanza; se la vittima rifiuta, offerta reale tramite ufficiale giudiziario o deposito; quantificare con criteri tabellari; conseguenze per la vittima).
  • Licenze, autorizzazioni, divietiPorto d'armi negato o revocato: i motivi e il ricorsoLe licenze (porto di fucile per caccia e per tiro a volo, rilasciate dal questore, validità 5 anni; porto di pistola per difesa personale, rilasciata dal prefetto per dimostrato bisogno, validità annuale; nulla osta all'acquisto e licenza di collezione; certificato medico), i divieti automatici (art. 43 c. 1 TULPS: condanne alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, furto, rapina, estorsione, sequestro; condanne a pene restrittive per violenza o resistenza all'autorità, delitti contro la personalità dello Stato o l'ordine pubblico; diserzione in guerra e porto abusivo di armi; art. 11 c. 1: condanne superiori a tre anni per delitto non colposo senza riabilitazione, ammonizione, misure di sicurezza, delinquenza abituale), il potere discrezionale (art. 43 c. 2: la licenza può essere ricusata ai condannati per altri delitti, a chi non può provare la buona condotta e a chi non dà affidamento di non abusare delle armi, anche dopo la riabilitazione; art. 11 c. 2: condanne per delitti contro l'ordine pubblico, le persone, furto e rapina; revoca quando vengono meno le condizioni, art. 11 c. 3; revoca e sospensione per abuso, art. 10), il divieto di detenzione (art. 39: il prefetto può vietare la detenzione a chi è ritenuto capace di abusarne, con ritiro cautelare immediato da parte della polizia, termine di 150 giorni per cedere le armi e confisca in mancanza; obbligo di comunicare la licenza ai conviventi, art. 42, con sanzione da 2.000 a 10.000 euro e revoca), i casi tipici (liti familiari e segnalazioni del coniuge, denunce anche archiviate, ammonimento del questore, abuso di alcol o stupefacenti, patente ritirata per guida in stato di ebbrezza, precedenti remoti e riabilitazione, frequentazioni, disturbi psichici, comportamenti imprudenti con le armi, mancato pagamento delle tasse), il procedimento (preavviso di rigetto con 10 giorni per le osservazioni, art. 10-bis L. 241/1990; motivazione; accesso agli atti; termini; revoca senza contraddittorio nei casi urgenti), i ricorsi (ricorso gerarchico al prefetto contro il questore in 30 giorni; ricorso al TAR in 60 giorni o straordinario al Presidente della Repubblica in 120; sospensiva; il sindacato del giudice: motivazione generica, fatti irrilevanti o remoti, mancata valutazione degli elementi favorevoli, difetto di istruttoria, sproporzione tra fatto e divieto, contraddizione tra revoca del porto e mantenimento della detenzione), gli esiti (annullamento con riesame, nuova domanda dopo il tempo e la riabilitazione, restituzione delle armi cedute o custodite), la strategia (rispondere al preavviso con documenti, dimostrare la cessazione delle circostanze, distinguere il porto dalla detenzione, cedere le armi in tempo per evitare la confisca).