In breve
- Nei reati a querela rimettibile, chi ripara interamente il danno ed elimina le conseguenze prima dell'apertura del dibattimento ottiene l'estinzione del reato (art. 162-ter c.p.).
- Se la vittima rifiuta: offerta reale (art. 1208 c.c.); il giudice valuta la congruità, il dissenso non è un veto (Cass. 46572/2024).
- Senza liquidità: termine fino a 6 mesi, anche a rate, con processo e prescrizione sospesi.
- Escluso lo stalking e i reati a querela irrevocabile; dopo Cartabia vale per furto, lesioni lievi, truffa, appropriazione indebita, danneggiamento, violenza privata, minaccia.
- Diverso da remissione (decide la vittima), attenuante del risarcimento (riduce la pena), 131-bis e messa alla prova.
La norma
«Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo. Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo […]. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. […] Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 612-bis».
| Strumento | Chi decide | Che cosa serve | Esito |
|---|---|---|---|
| Remissione della querela (art. 152 c.p.) | La vittima | Accordo, di solito con risarcimento; accettazione del querelato | Estinzione; spese a carico del querelato salvo accordo |
| Condotte riparatorie (art. 162-ter) | Il giudice, sentita la vittima | Riparazione integrale entro l'apertura del dibattimento; offerta reale se rifiutata | Sentenza di estinzione del reato |
| Attenuante del risarcimento (art. 62 n. 6) | Il giudice | Risarcimento integrale prima del giudizio | Pena ridotta fino a un terzo; resta la condanna |
| Particolare tenuità (art. 131-bis) | Il giudice | Offesa tenue, condotta non abituale; nessun pagamento richiesto | Non punibilità, iscritta nel casellario |
| Messa alla prova (art. 168-bis) | Il giudice su richiesta | Programma con lavoro di pubblica utilità e riparazione; reati fino a 4 anni anche d'ufficio | Estinzione a esito positivo |
| Giustizia riparativa (D.Lgs. 150/2022) | Le parti con i mediatori | Programma volontario; esito riparativo | Remissione tacita della querela (art. 152 c. 3 n. 2) |
La causa di estinzione è nata nel 2017 per deflazionare i processi sui reati «privati» e vive oggi in un contesto molto più ampio, perché la riforma Cartabia ha reso procedibili a querela reati frequentissimi come il furto semplice, le lesioni fino a 40 giorni, la truffa e l'appropriazione indebita non aggravate, la violenza privata, la minaccia e il sequestro di persona semplice. La Cassazione ha fissato tre condizioni: riparazione integrale, non parziale né simbolica, comprensiva del danno morale; eliminazione, ove possibile, delle conseguenze del reato; audizione delle parti e della persona offesa, il cui dissenso però non vincola il giudice, che valuta da sé la congruità (Cass., sez. IV, n. 46572/2024). L'offerta reale deve essere una vera messa a disposizione del denaro nelle forme civilistiche, non una dichiarazione di intenti (Cass., sez. II, n. 13546/2024). Il limite temporale è rigido: la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, che nel rito abbreviato coincide con la richiesta del rito; solo chi prova di non aver potuto pagare per cause non imputabili ottiene i sei mesi aggiuntivi. La persona offesa che rifiuta una somma congrua perde il processo penale ma conserva l'azione civile per il danno ulteriore.
Come si procede
- Verificare la procedibilità: reato a querela rimettibile, querela valida, nessuna aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio; escluso lo stalking e i reati a querela irrevocabile.
- Quantificare il danno con criteri civilistici (tabelle per le lesioni, valore e spese per i reati patrimoniali, danno morale) e documentarlo; nel dubbio, sovrastimare: la riparazione parziale non basta.
- Pagare o offrire: bonifico con quietanza e, se possibile, remissione della querela; se la vittima rifiuta, offerta reale tramite ufficiale giudiziario o deposito della somma (art. 1208 c.c.), prima dell'apertura del dibattimento; eliminare le conseguenze (restituire la cosa, rimuovere il contenuto diffamatorio, riparare il danneggiamento).
- Istanza al giudice con le prove; in mancanza di liquidità, richiesta del termine di sei mesi con la prova dell'impossibilità incolpevole; il giudice sente la persona offesa e decide con sentenza di estinzione (art. 531 c.p.p.) o rigetta.
- Dopo: nessuna condanna, nessuna pena e nessuna iscrizione nel casellario, perché la sentenza di estinzione per condotte riparatorie non è tra i provvedimenti iscrivibili (art. 3 DPR 313/2002), a differenza del 131-bis e della messa alla prova; se l'istanza è rigettata, resta l'attenuante dell'art. 62 n. 6 e la possibilità di chiedere la messa alla prova nei termini, o la particolare tenuità.
Per la vittima la norma è un'arma a doppio taglio: garantisce un risarcimento rapido e integrale, ma toglie il controllo sulla sorte del processo. Chi ha subito il reato e vuole la condanna dovrebbe costituirsi parte civile e contestare la congruità con una quantificazione documentata, perché il giudice che ritiene incongrua l'offerta rigetta l'istanza; chi invece vuole solo i soldi ottiene, con l'offerta reale, anche la certezza dell'incasso. Le regole sulla querela e sulla remissione, sulle attenuanti e sulla giustizia riparativa completano il quadro; per chi ha ricevuto un decreto penale, la riparazione può essere fatta valere nel giudizio che segue l'opposizione.
Domande frequenti
Sono imputato per lesioni lievi dopo una lite: se pago il danno il processo finisce?
Sì, se le lesioni sono procedibili a querela (guarigione fino a 40 giorni, senza aggravanti che rendano il reato procedibile d'ufficio) e la riparazione è integrale e tempestiva. Deve risarcire per intero il danno, patrimoniale e non patrimoniale (spese mediche, giorni di inabilità, sofferenza), prima che il giudice dichiari aperto il dibattimento di primo grado, e chiedere con istanza la dichiarazione di estinzione; il giudice sente la persona offesa e, se ritiene la somma congrua, pronuncia sentenza di estinzione del reato. Se la vittima non vuole i soldi, si procede con l'offerta reale (art. 1208 c.c.: offerta formale tramite ufficiale giudiziario o notaio con la somma effettivamente disponibile), e il giudice può dichiarare l'estinzione anche contro il suo dissenso, che non è un veto (Cass. IV 46572/2024). Se non ha la liquidità, può chiedere un termine fino a sei mesi per pagare, anche a rate, dimostrando che il ritardo non dipende da lei.
Che differenza c'è con la remissione della querela e con la messa alla prova?
La remissione dipende dalla volontà della vittima: se accetta il risarcimento e rimette la querela, il reato si estingue subito (art. 152 c.p.) e le spese del processo sono a carico del querelato. Le condotte riparatorie servono quando la vittima non rimette: il giudice valuta la congruità della riparazione e dichiara l'estinzione senza il suo consenso. La messa alla prova (art. 168-bis) copre anche i reati procedibili d'ufficio fino a quattro anni di pena, ma richiede un programma con lavoro di pubblica utilità e condotte riparatorie, dura mesi e va chiesta prima; l'esito positivo estingue il reato. La non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non richiede di pagare ma è iscritta nel casellario e resta una valutazione del giudice sull'offesa; l'attenuante del risarcimento (art. 62 n. 6) riduce soltanto la pena. Infine la giustizia riparativa: se il querelante partecipa a un programma concluso con esito riparativo, la querela si intende rimessa (art. 152, c. 3, n. 2).
La vittima ha rifiutato la somma dicendo che vuole di più: come si stabilisce quanto è «congruo»?
Lo decide il giudice penale, con gli stessi criteri del giudice civile: per le lesioni le tabelle del danno biologico, per i reati contro il patrimonio il valore della cosa sottratta o danneggiata più le spese e il danno morale, per la diffamazione la gravità e la diffusione dell'offesa. La Cassazione chiede che la riparazione sia integrale, non un acconto, e che l'offerta reale sia seria: somma determinata, messa a disposizione con le forme dell'art. 1208 c.c. o comunque con la prova che il denaro è effettivamente disponibile per la persona offesa, non una generica dichiarazione di volontà (Cass. II 13546/2024). Se la somma è congrua e la vittima rifiuta, l'estinzione può essere dichiarata lo stesso; la vittima conserva l'azione civile per provare un danno maggiore, ma il processo penale è chiuso. Per questo conviene documentare la quantificazione con una perizia o con le tabelle e depositare la somma su un conto vincolato o presso l'ufficiale giudiziario.
Quali sono i reati a cui non si applica?
Quelli procedibili d'ufficio (per esempio rapina, lesioni gravi, furto con aggravanti che escludono la querela, violenza sessuale, maltrattamenti) e quelli in cui la querela è irrevocabile, come i reati sessuali, per i quali la norma richiede una querela «soggetta a remissione». È escluso per legge lo stalking (art. 612-bis), anche nella forma a querela. Dopo la riforma Cartabia del 2022 l'area è però più ampia: furto semplice e con alcune aggravanti, lesioni fino a 40 giorni, violenza privata, minaccia semplice, sequestro di persona non aggravato, violazione di domicilio, truffa e appropriazione indebita non aggravate, danneggiamento, diffamazione, invasione di terreni sono a querela e quindi riparabili, anche quando il processo era già in corso quando il reato è diventato procedibile a querela. Attenzione al termine: la riparazione va compiuta entro la dichiarazione di apertura del dibattimento, e nel giudizio abbreviato entro la richiesta del rito; dopo resta solo l'attenuante.
Fonti normative
- Art. 162-ter c.p. — Estinzione del reato per condotte riparatorie
- Art. 152 c.p. — Remissione della querela (esito riparativo = remissione tacita)
- Art. 168-bis c.p. — Sospensione del procedimento con messa alla prova
- Art. 1208 c.c. — Requisiti per la validità dell'offerta reale
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Da leggere insieme
- Il procedimento penaleLa querela: come si presenta, termini, remissioneChi, quando (3, 6 o 12 mesi), dove e come, differenza con la denuncia, remissione e sue conseguenze, i reati a querela dopo la riforma Cartabia.
- Il procedimento penaleLa particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)I requisiti (art. 131-bis c. 1 c.p., come riscritto dal D.Lgs. 150/2022: reati con pena detentiva non superiore nel minimo a 2 anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, o con sola pena pecuniaria; offesa di particolare tenuità per le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, valutate secondo l'art. 133 c. 1, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, cioè risarcimento, restituzione, scuse, ripristino; comportamento non abituale; c. 5: la pena si calcola senza le circostanze, salvo quelle a pena di specie diversa e ad effetto speciale, senza bilanciamento; c. 6: si applica anche ai reati che prevedono la tenuità come attenuante; Corte cost. 156/2020: anche ai reati senza minimo edittale detentivo, cioè con pena da 15 giorni, come la ricettazione attenuata), le esclusioni (c. 2: motivi abietti o futili, crudeltà anche verso animali, sevizie, minorata difesa anche per età, morte o lesioni gravissime come conseguenza non voluta; c. 3: delitti da manifestazioni sportive con massimo oltre 2 anni e 6 mesi, oltraggio a magistrato in udienza e art. 341-bis verso agenti, delitti di peculato, concussione, corruzione, induzione indebita, incendio, matrimonio forzato, lesioni aggravate, mutilazioni genitali, violenza sessuale, atti sessuali con minori, adescamento, stalking, revenge porn, tortura, rapina ed estorsione aggravate, usura, riciclaggio e reimpiego, aborto illegale, spaccio non lieve, abusi di mercato, pirateria audiovisiva, reati ambientali; Corte cost. 172/2025: cancellata l'esclusione per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, artt. 336 e 337; Corte cost. 5/2026: incendio boschivo colposo; Corte cost. 44/2026: tentata estorsione semplice), l'abitualità (c. 4: delinquente abituale, professionale o per tendenza; più reati della stessa indole anche se ciascuno tenue; condotte plurime, abituali e reiterate; i precedenti non della stessa indole non ostano; la Cassazione richiede almeno due reati della stessa indole oltre a quello in esame per l'abitualità), come si applica (in ogni fase: archiviazione ex art. 411 c. 1-bis c.p.p. con avviso a indagato e persona offesa e 10 giorni per opporsi; sentenza di non doversi procedere prima del dibattimento ex art. 469 c. 1-bis sentita la persona offesa; nell'udienza preliminare; in dibattimento con sentenza di proscioglimento; anche in appello e in cassazione se i presupposti risultano dagli atti; d'ufficio; nel decreto penale e nel patteggiamento con limiti; dal giudice di pace con l'art. 34 D.Lgs. 274/2000; rapporto con la messa alla prova, l'oblazione e le condotte riparatorie ex art. 162-ter), gli effetti (proscioglimento con accertamento del fatto: la sentenza dibattimentale ha efficacia di giudicato nel civile sul fatto e sull'autore, art. 651-bis c.p.p., per cui il risarcimento resta dovuto; confisca obbligatoria possibile; iscrizione nel casellario, art. 3 c. 1 lett. f DPR 313/2002, eliminata dopo 10 anni, art. 5 c. 2 lett. d-bis, ma non riportata nel certificato richiesto dall'interessato, art. 24 c. 1 lett. f-bis, cioè quello che si consegna al datore di lavoro, né nei certificati richiesti dalle amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi, art. 28 c. 7; visibile alle autorità giudiziarie e conta per l'abitualità futura; nessuna pena accessoria, nessuna sospensione della patente come sanzione penale ma restano le sanzioni amministrative accessorie secondo la giurisprudenza per la guida in stato di ebbrezza; spese), casi tipici (furto in supermercato di pochi euro, guida in stato di ebbrezza con tasso poco sopra soglia e nessun incidente, lesioni lievi da lite, danneggiamento minimo, omesso versamento poco sopra soglia, ricettazione di oggetti di modesto valore, coltivazione di poche piante, resistenza a pubblico ufficiale senza violenza reale dopo la sentenza 172/2025), come prepararla (documentare il risarcimento e le scuse, l'assenza di precedenti della stessa indole, l'entità del danno, il contesto; chiederla in via subordinata all'assoluzione).
- Il procedimento penaleLa messa alla prova: estinguere il reato con il lavoro di pubblica utilitàReati fino a 4 anni e art. 550 c. 2, richiesta e termini, programma UEPE e lavoro di pubblica utilità, durata, esito positivo che estingue il reato, revoca, una sola volta.
- Il procedimento penaleLa vittima nel processo: persona offesa, parte civile, risarcimentoPersona offesa e danneggiato, diritti dal primo contatto (art. 90-bis), memorie e prove, avvisi (335, 408, 415-bis), opposizione all'archiviazione in 20 o 30 giorni, difensore e patrocinio anche senza limiti di reddito per alcuni reati, vulnerabilità e protezione, scarcerazioni, parte civile (chi, quando, come, contro chi), condanna generica e provvisionale, esecuzione, spese, revoca, patteggiamento e abbreviato, causa civile alternativa e prescrizione.
- Reati contro il patrimonioIl furto (art. 624 c.p.)Pena da 6 mesi a 3 anni, querela entro 3 mesi salvo aggravanti, le circostanze dell'art. 625, prescrizione, riti alternativi.
- Reati contro la personaLe lesioni personali (art. 582 c.p.)Lievi (6 mesi-3 anni, a querela), gravi (3-7 anni) e gravissime (6-12 anni), le aggravanti dell'art. 585, il risarcimento.
- Reati contro il patrimonioLa truffa (art. 640 c.p.)Artifizi e raggiri, pena da 6 mesi a 3 anni (aggravata fino a 6), querela entro 3 mesi, truffa contrattuale e online, prescrizione.
- Reati contro il patrimonioL'appropriazione indebita (art. 646 c.p.)Possesso legittimo e interversione, pena fino a 5 anni, querela in 3 mesi, i casi tipici, differenze con furto e truffa, prescrizione, riti e risarcimento.
- Il procedimento penaleIl decreto penale di condanna e l'opposizioneQuando il PM può chiederlo, pena pecuniaria anche sostitutiva (5-250 euro al giorno), riduzione fino alla metà del minimo, i quindici giorni, pagamento ridotto, opposizione e riti, effetti ed estinzione.