In breve
- Che cos'è: incontro volontario tra la persona indicata come autore, la vittima e la comunità con due mediatori, per gestire le conseguenze del reato (art. 42 D.Lgs. 150/2022); gratuito, riservato, per ogni reato e in ogni fase (art. 44).
- Accesso: richiesta al giudice o al PM, o d'ufficio, con invio al Centro per la giustizia riparativa (art. 129-bis c.p.p.); sospensione del processo fino a 180 giorni per i reati a querela rimettibile.
- Esito riparativo: scuse e impegni, o risarcimento e restituzioni (art. 56); relazione al giudice (art. 57).
- Effetti: attenuante 62 n. 6, remissione tacita della querela 152, sospensione condizionale 163, benefici penitenziari 15-bis o.p.; il fallimento non nuoce mai (art. 58).
- Diniego: impugnabile solo con la sentenza (SU 5166/2026).
Che cos'è e chi può accedervi
«giustizia riparativa: ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore».
La riforma Cartabia ha dato all'Italia la prima disciplina organica della giustizia riparativa, in vigore dal 30 dicembre 2022, applicabile nei procedimenti penali e nell'esecuzione dal 30 giugno 2023 (art. 92 c. 2-bis) e operativa con l'istituzione dei Centri nei distretti di corte d'appello. Il linguaggio è scelto con cura: non si parla di imputato ma di «persona indicata come autore dell'offesa», che può essere chi è indicato dalla vittima anche prima della querela, l'indagato, l'imputato, chi è sottoposto a misura di sicurezza, il condannato in via definitiva e persino chi è stato prosciolto per improcedibilità o per estinzione del reato (art. 42 c. 1 lett. c); la vittima è la persona fisica che ha subito direttamente un danno dal reato e il familiare di chi è morto per il reato (lett. b). I principi (art. 43) sono la partecipazione attiva e volontaria, l'equa considerazione degli interessi di entrambi, il coinvolgimento della comunità, il consenso, la riservatezza, la proporzionalità degli esiti, l'indipendenza e l'equiprossimità dei mediatori, cioè la loro pari vicinanza a tutti i partecipanti, e il tempo necessario; l'accesso è gratuito e favorito senza discriminazioni. Non ci sono preclusioni per tipo o gravità del reato, e il programma è accessibile in ogni stato e grado del procedimento, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo la loro esecuzione e anche dopo una sentenza di non luogo o non doversi procedere per improcedibilità o estinzione; per i delitti a querela si può iniziare prima ancora di presentarla (art. 44). Partecipano la vittima, la persona indicata come autore e altri membri della comunità: familiari, persone di supporto, enti e associazioni rappresentativi degli interessi lesi, enti pubblici, autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali, chiunque vi abbia interesse (art. 45). I minori partecipano con garanzie rafforzate e mediatori specializzati (art. 46), e il consenso, personale, libero, consapevole, informato, scritto e sempre revocabile anche per fatti concludenti, è espresso per il minore di quattordici anni dai genitori dopo il suo ascolto e assenso, per il quattordicenne da lui insieme ai genitori, con la possibilità per il mediatore di procedere sul solo consenso del ragazzo se i genitori rifiutano (art. 48). Tutti hanno diritto a un'informazione effettiva e completa da parte dell'autorità giudiziaria, dei servizi e dei mediatori (art. 47).
Come si accede e come si svolge
| Fase | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Richiesta | Dell'imputato o della vittima, personalmente o con procuratore speciale; anche d'ufficio dal giudice | Art. 129-bis c. 1-2 c.p.p. |
| Decisione | Ordinanza del giudice che procede, sentite le parti, i difensori e se necessario la vittima, se il programma può essere utile alla risoluzione delle questioni nate dal fatto e non comporta pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento; nelle indagini decreto motivato del PM | Art. 129-bis c. 3 |
| Sospensione del processo | Per i reati a querela rimettibile, su richiesta dell'imputato, fino a 180 giorni, con acquisizione delle prove non rinviabili; anche dopo l'avviso 415-bis davanti al GIP; sospesi prescrizione, termini di improcedibilità e custodia cautelare | Art. 129-bis c. 4, 4-bis, 4-ter |
| Esecuzione della pena | Invio dei condannati e internati in qualsiasi fase, su base volontaria | Art. 15-bis o.p. |
| Centro e mediatori | Centro per la giustizia riparativa del distretto, presso gli enti locali; almeno due mediatori iscritti nell'elenco ministeriale, con 240 ore di formazione e 100 di tirocinio | Artt. 53, 59, 60, 63 |
| Attività preliminari | Contatti e colloqui individuali per informare, raccogliere il consenso e verificare la fattibilità; i difensori possono intervenire su richiesta degli interessati | Art. 54 |
| Programmi | Mediazione autore-vittima, anche estesa ai gruppi parentali o con la vittima di un reato diverso; dialogo riparativo; altri programmi dialogici | Art. 53 |
| Incontri | Luoghi riservati, partecipazione personale con persone di supporto, tempi adeguati; comunicazioni al giudice sullo stato del programma | Art. 55 |
| Riservatezza | Dichiarazioni e informazioni coperte da segreto, inutilizzabili nel procedimento, mediatori non tenuti a deporre | Artt. 50-52 |
| Esito | Simbolico (scuse, impegni comportamentali anche pubblici, accordi su persone e luoghi) o materiale (risarcimento, restituzioni, eliminazione delle conseguenze); i difensori assistono per l'accordo materiale | Art. 56 |
| Relazione e valutazione | Relazione del mediatore al giudice con attività ed esito; il giudice la valuta anche ex art. 133 c.p.; il mancato svolgimento, l'interruzione o il mancato esito non producono effetti sfavorevoli | Artt. 57, 58 |
| Diniego | Impugnabile solo con la sentenza che chiude il grado, in appello o cassazione, qualunque sia il regime di procedibilità | Cass. SU 5166/2026 |
Il giudice non è un passacarte: valuta l'utilità del programma e l'assenza di pericolo, e la giurisprudenza di merito lo ha negato quando la richiesta appariva strumentale al rinvio o quando la vittima era esposta a rischi, come nei reati di violenza domestica in cui la disparità tra le parti rende la mediazione inadatta senza cautele. Le Sezioni Unite, con la sentenza 5166 depositata il 9 febbraio 2026 (udienza del 30 ottobre 2025), hanno chiuso il contrasto sull'impugnabilità del rigetto: l'ordinanza non è impugnabile autonomamente, ma solo con la sentenza che definisce il grado, con l'appello o il ricorso per cassazione, e questo vale per tutti i reati, a prescindere dal regime di procedibilità. La conseguenza pratica è che la richiesta va motivata bene fin dall'inizio e riproposta nei gradi successivi o in esecuzione. Il percorso si svolge fuori dal processo: i mediatori, sempre almeno due, incontrano separatamente i partecipanti, verificano il consenso e la fattibilità, poi organizzano gli incontri, diretti o indiretti, in luoghi diversi dal tribunale; ciò che viene detto resta riservato e non può essere usato nel procedimento, e i mediatori non possono essere chiamati a deporre; al termine trasmettono una relazione con le attività svolte e l'esito, senza il contenuto dei colloqui salvo consenso degli interessati. Il tempo del programma non è quello del processo: per i reati a querela rimettibile la sospensione fino a centottanta giorni consente di concluderlo, negli altri casi il percorso corre in parallelo e il giudice può tenerne conto se l'esito arriva prima della decisione.
Gli effetti dell'esito riparativo
L'esito riparativo è il risultato consensuale del programma e può essere simbolico o materiale (art. 56): dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o verso la comunità, accordi sulla frequentazione di persone e luoghi, oppure il risarcimento del danno, le restituzioni e l'attività per eliminare o attenuare le conseguenze del reato. Nel processo l'esito produce quattro effetti scritti nel codice penale dalla riforma. L'attenuante comune dell'art. 62 n. 6, che riduce la pena fino a un terzo, spetta per «l'avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo», e quando l'esito prevede impegni comportamentali la circostanza è valutata solo se gli impegni sono stati rispettati. La remissione tacita della querela dell'art. 152 scatta quando il querelante ha partecipato a un programma concluso con esito riparativo, con la stessa condizione del rispetto degli impegni: il reato a querela si estingue senza bisogno di un atto formale della vittima, ed è questo l'effetto più rilevante per lesioni lievi, minacce, diffamazioni, danneggiamenti, furti tra persone che si conoscono. La sospensione condizionale dell'art. 163 quarto comma, per pene fino a un anno, si estende a chi prima della sentenza di primo grado ha partecipato a un programma con esito riparativo, alle stesse condizioni della riparazione integrale del danno. La valutazione ex art. 133 c.p. (art. 58 c. 1) incide sulla misura della pena e sulla scelta delle sanzioni sostitutive. Nell'esecuzione, la partecipazione e l'esito sono valutati per il lavoro all'esterno, i permessi premio, le misure alternative e la liberazione condizionale, mentre il fallimento non conta (art. 15-bis o.p.). L'esito materiale che contiene un risarcimento è un accordo tra le parti con natura contrattuale: se non viene eseguito, la vittima può agire civilmente e la mancata esecuzione fa venir meno gli effetti condizionati al rispetto degli impegni; la costituzione di parte civile resta sempre possibile e le due strade possono convivere, con l'accordo riparativo che di regola chiude anche la partita civile con una rinuncia o una quietanza.
Come muoversi
- Informarsi: l'autorità giudiziaria deve informare autore e vittima della possibilità di accedere ai programmi; il difensore può chiedere l'invio in ogni fase.
- Richiesta motivata al giudice o al PM, con l'indicazione dell'utilità concreta e dell'assenza di pericolo; per i reati a querela rimettibile, richiesta di sospensione fino a 180 giorni.
- Colloqui preliminari con i mediatori, con il difensore se richiesto; consenso scritto, revocabile in ogni momento.
- Programma ed esito: definire impegni realistici e, per l'esito materiale, un accordo scritto con i difensori, tempi e prova del pagamento.
- Nel processo: depositare la relazione del mediatore e la prova dell'adempimento per l'attenuante, la remissione tacita e la sospensione condizionale; in caso di diniego, riproporre la richiesta e impugnare con la sentenza.
La giustizia riparativa non è un'alternativa al processo né una scorciatoia: è un percorso volontario che, quando riesce, restituisce qualcosa alla vittima e pesa a favore di chi ha commesso il reato, e quando fallisce non lascia tracce. Le regole sulla querela e sulla remissione sono nella pagina sulla querela; i diritti della vittima nella pagina su persona offesa e parte civile; gli altri istituti che premiano la riparazione nelle pagine sulla sospensione condizionale e sulla messa alla prova.
Domande frequenti
Sono imputato: conviene chiedere la giustizia riparativa?
La vittima è obbligata a partecipare o a incontrare l'autore?
Come si chiede l'accesso e chi decide?
Il giudice ha respinto la richiesta: posso fare ricorso subito?
Che cosa succede alla querela se il percorso riesce?
Fonti normative
- Artt. 42-67 D.Lgs. 150/2022 — Disciplina organica della giustizia riparativa
- Art. 129-bis c.p.p. — Accesso ai programmi di giustizia riparativa
- Art. 62 c.p. — Circostanze attenuanti comuni (n. 6)
- Art. 152 c.p. — Remissione della querela
- Art. 163 c.p. — Sospensione condizionale della pena
- Art. 15-bis L. 354/1975 — Giustizia riparativa nell'esecuzione
- Cass. pen. SU 5166/2026 — Impugnabilità del rigetto dell'invio al Centro
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Il procedimento penaleLa querela: come si presenta, termini, remissioneChi, quando (3, 6 o 12 mesi), dove e come, differenza con la denuncia, remissione e sue conseguenze, i reati a querela dopo la riforma Cartabia.
- Il procedimento penaleLa vittima nel processo: persona offesa, parte civile, risarcimentoPersona offesa e danneggiato, diritti dal primo contatto (art. 90-bis), memorie e prove, avvisi (335, 408, 415-bis), opposizione all'archiviazione in 20 o 30 giorni, difensore e patrocinio anche senza limiti di reddito per alcuni reati, vulnerabilità e protezione, scarcerazioni, parte civile (chi, quando, come, contro chi), condanna generica e provvisionale, esecuzione, spese, revoca, patteggiamento e abbreviato, causa civile alternativa e prescrizione.
- Il procedimento penaleLa sospensione condizionale della penaLimiti di pena (2 anni, 3 per i minori, 2 anni e 6 mesi per infra-21 e over-70), prognosi, esclusioni, seconda concessione, obblighi, effetti sul lavoro e sul casellario, revoca, estinzione dopo 5 anni; le sentenze della Consulta del 2026.
- Il procedimento penaleLa messa alla prova: estinguere il reato con il lavoro di pubblica utilitàReati fino a 4 anni e art. 550 c. 2, richiesta e termini, programma UEPE e lavoro di pubblica utilità, durata, esito positivo che estingue il reato, revoca, una sola volta.
- Esecuzione della penaL'affidamento in prova al servizio socialeL'affidamento in prova (art. 47 L. 354/1975: pena inflitta o residua fino a 3 anni, c. 1, o fino a 4 anni con buona condotta almeno nell'anno precedente la richiesta, in carcere, in misura cautelare o in libertà, c. 3-bis; conta la pena da espiare in concreto, al netto di custodia cautelare, pene già espiate, cause estintive e liberazione anticipata; anche dopo metà di una pena sostitutiva, c. 3-ter), i presupposti (osservazione della personalità: almeno un mese in istituto se detenuto, tramite l'UEPE se libero, c. 2; senza osservazione se la condotta dopo il reato lo consente, c. 3; giudizio prognostico di rieducazione e prevenzione; volontariato o attività di pubblica utilità se manca un lavoro, c. 2-bis), la procedura (istanza al tribunale di sorveglianza del luogo di esecuzione dopo l'inizio dell'esecuzione, c. 4; dalla libertà, entro 30 giorni dall'ordine di esecuzione sospeso ex art. 656 c. 5 c.p.p., con decisione tra il 30° e il 45° giorno e rito semplificato per pene fino a 18 mesi; dal carcere, con applicazione provvisoria del magistrato di sorveglianza se c'è grave pregiudizio e non c'è pericolo di fuga, tribunale entro 60 giorni; ricorso per cassazione), le prescrizioni (verbale: rapporti con il servizio sociale, dimora, libertà di movimento, locali vietati, lavoro, obbligo di soggiorno, divieto di attività e frequentazioni a rischio, adoperarsi per la vittima, obblighi di assistenza familiare, c. 5-7; modifiche del magistrato di sorveglianza, deroghe urgenti del direttore UEPE, c. 8; relazioni periodiche, c. 9-10), la revoca (c. 11: comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni incompatibile con la prova; il tribunale determina la pena residua tenendo conto del periodo trascorso, Corte cost. 343/1987; divieto di nuove misure per metà della pena residua e comunque non oltre 3 anni, art. 58-quater come riscritto da Corte cost. 149/2026; evasione), l'esito (c. 12: esito positivo = estinzione della pena detentiva e di ogni effetto penale salvo le pene accessorie perpetue, valutato anche il programma di giustizia riparativa; possibile estinzione della pena pecuniaria per chi è in disagiate condizioni; liberazione anticipata anche all'affidato, c. 12-bis), i casi particolari (affidamento terapeutico ex art. 94 D.P.R. 309/1990 fino a 6 anni, 4 con reati dell'art. 4-bis, con certificazione e programma; detenzione domiciliare terapeutica ex art. 94-ter fino a 8 anni dal 21 agosto 2026; esclusioni dell'art. 4-bis salvo collaborazione; stranieri irregolari non esclusi, Corte cost. 78/2007).
- Il procedimento penaleL'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p.)Contenuto dell'avviso, accesso al fascicolo, i venti giorni per memorie, documenti, interrogatorio e nuove indagini, che cosa succede dopo, gli errori da evitare.